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Documento 62012CJ0413

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 dicembre 2013.
Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León contro Anuntis Segundamano España SL.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Salamanca.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Azione inibitoria promossa da un’associazione regionale di tutela dei consumatori – Giudice competente per territorio – Assenza di possibilità di impugnare una decisione declinatoria di competenza emessa in primo grado – Autonomia processuale degli Stati membri – Principi di equivalenza e di effettività.
Causa C‑413/12.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2013:800

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

5 dicembre 2013 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Azione inibitoria promossa da un’associazione regionale di tutela dei consumatori — Giudice competente per territorio — Assenza di possibilità di impugnare una decisione declinatoria di competenza emessa in primo grado — Autonomia processuale degli Stati membri — Principi di equivalenza e di effettività»

Nella causa C‑413/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Audiencia Provincial de Salamanca (Spagna), con decisione del 7 settembre 2012, pervenuta in cancelleria l’11 settembre 2012, nel procedimento

Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León

contro

Anuntis Segundamano España SL,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, C.G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader (relatore) e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per l’Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León, da S. Román Capillas, procuradora, assistita da A. Castro Martín, letrado;

per il governo spagnolo, da S. Centeno Huerta, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da J. Baquero Cruz, M. van Beek e M. Owsiany-Hornung, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 settembre 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León (in prosieguo: l’«ACICL») e l’Anuntis Segundamano España SL (in prosieguo: l’«ASE») in merito ad un’azione inibitoria volta ad ottenere una declaratoria di nullità di talune condizioni d’uso che compaiono sul portale Internet di quest’ultima società.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3

I considerando ventitreesimo e ventiquattresimo della direttiva 93/13 enunciano quanto segue:

«considerando che le persone o le organizzazioni che in base alla legge di uno Stato membro hanno un interesse legittimo a tutelare il consumatore devono avere la possibilità di avviare un procedimento in merito alle clausole contrattuali redatte in vista di una loro inserzione generalizzata nei contratti stipulati con consumatori e in particolare in merito alle clausole abusive, davanti ad un’autorità giudiziaria od un organo amministrativo competente a decidere dei reclami od a iniziare adeguate azioni giudiziarie; che tale facoltà non implica peraltro un controllo preventivo delle condizioni generali adottate in un particolare settore economico;

considerando che le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli Stati membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori».

4

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva:

«1.   Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.

2.   I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che permettano a persone o organizzazioni, che a norma del diritto nazionale abbiano un interesse legittimo a tutelare i consumatori, di adire, a seconda del diritto nazionale, le autorità giudiziarie o gli organi amministrativi competenti affinché stabiliscano se le clausole contrattuali, redatte per un impiego generalizzato, abbiano carattere abusivo ed applichino mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di siffatte clausole».

Il diritto spagnolo

5

L’articolo 52, paragrafo 1, punti 14 e 16, del codice di procedura civile (Ley de Enjuiciamiento Civil; in prosieguo: la «LEC»), inserito nella Sezione 2, relativa alla competenza territoriale, del Capo II, rubricato «Sulle regole di competenza», del Titolo II, dedicato alla giurisdizione e alla competenza, di tale codice dispone quanto segue:

«Nei casi sotto elencati, non si applicano i fori definiti agli articoli precedenti e la competenza si determina in base a quanto stabilito nel presente articolo:

(...)

14.

Nei procedimenti in cui sono esercitate azioni volte ad ottenere una declaratoria di esclusione di una clausola dal contratto o di nullità delle clausole di condizioni generali del contratto, il tribunale competente è quello del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio. Nella medesima materia, per le azioni dichiarative, inibitorie o revocatorie, è competente il tribunale del luogo di stabilimento del convenuto e, in mancanza, quello del luogo del suo domicilio; se il convenuto non ha il domicilio in territorio spagnolo, è competente il tribunale del luogo in cui il contratto è stato concluso.

(...)

16.

Nei procedimenti in cui l’azione inibitoria viene esercitata per difendere gli interessi tanto collettivi quanto diffusi dei consumatori e degli utenti, il tribunale competente è quello del luogo di stabilimento del convenuto e, in mancanza, quello del luogo del suo domicilio; se il convenuto non ha il domicilio in territorio spagnolo, il tribunale competente è quello del luogo di domicilio dell’attore».

6

Ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1, della LEC, relativo al conflitto negativo di competenza territoriale:

«Se la decisione con cui è dichiarata l’incompetenza territoriale di un tribunale è adottata a seguito di eccezione di incompetenza o previa audizione di tutte le parti, il tribunale cui è devoluto il procedimento si attiene a quanto deciso e non può dichiarare d’ufficio la propria incompetenza territoriale».

7

L’articolo 67 della LEC, relativo ai ricorsi in materia di competenza territoriale, prevede quanto segue:

«1.   Le ordinanze che decidono sulle questioni di competenza territoriale non sono impugnabili.

2.   Nei ricorsi in appello e nel ricorso straordinario per violazione di norme di procedura, sono ammessi motivi vertenti sull’incompetenza territoriale solo quando, nella fattispecie concreta, trovino applicazione norme imperative».

8

In diritto spagnolo, l’azione inibitoria in materia di tutela degli interessi dei consumatori è disciplinata dagli articoli da 53 a 56 del regio decreto legislativo 1/2007, recante rifusione della legge generale relativa alla tutela dei consumatori e degli utenti e di altre leggi complementari (Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias), del 16 novembre 2007 (BOE no 287, del 30 novembre 2007, pag. 49181; in prosieguo: il «regio decreto legislativo 1/2007»).

9

L’articolo 53 del regio decreto legislativo 1/2007, relativo all’azione inibitoria, così dispone:

«L’azione inibitoria è volta ad ottenere la condanna del convenuto alla cessazione del suo comportamento e ad evitare che tale comportamento si riproduca in futuro. Inoltre, l’azione può essere esercitata per inibire qualsiasi comportamento che risulti cessato al momento della proposizione dell’azione, qualora esistano indizi sufficienti secondo cui tale comportamento possa riprodursi in breve termine.

Ai fini delle disposizioni del presente capo, qualunque raccomandazione in favore dell’inserzione di clausole abusive è parimenti considerata un comportamento contrario alla normativa in materia di clausole abusive».

10

L’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), di tale decreto prevede quanto segue:

«I soggetti sotto elencati possono promuovere azione inibitoria contro comportamenti contrari alle disposizioni della presente legge in materia di clausole abusive, di contratti stipulati fuori dai locali commerciali, di vendita a distanza, di garanzie nella vendita di prodotti e di pacchetti turistici:

(...)

b)

le associazioni di consumatori e di utenti che rispettino i requisiti previsti nella presente legge o, eventualmente, nella normativa regionale in materia di difesa dei consumatori e degli utenti;

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11

L’ACICL è un’associazione di tutela dei consumatori iscritta nel registro delle organizzazioni di consumatori e di utenti della Comunità autonoma di Castilla y Léon. Ha sede a Salamanca (Spagna) e conta 110 membri. L’ambito di operatività di tale associazione è limitato al territorio della suddetta Comunità e l’associazione non è federata né associata ad alcuna confederazione o federazione regionale o nazionale di associazioni di tutela dei consumatori.

12

L’ASE è una società commerciale, con sede a Barcellona (Spagna), che gestisce un portale Internet sul quale privati e professionisti possono pubblicare annunci immobiliari o relativi a prodotti usati, nonché offerte di lavoro.

13

Le condizioni d’uso del sito Internet, disponibili sul portale, sono suddivise in due categorie, ossia, da un lato, le «condizioni generali d’uso», e, dall’altro, le «condizioni particolari del contratto di servizio di annunci» (in prosieguo: le «condizioni particolari»).

14

Tra le condizioni particolari rientravano, alla data di proposizione dell’azione inibitoria oggetto del procedimento principale dinanzi ai giudici nazionali, gli articoli 6, relativo alla limitazione della responsabilità, e 7, rubricato «Dichiarazioni e garanzie dell’inserzionista/Danni».

15

L’ACICL, agendo sulla base dell’articolo 54 del regio decreto legislativo 1/2007, ha proposto dinanzi al Juzgado de Primera Instancia n. 4 y de lo Mercantil de Salamanca (tribunale di primo grado e commerciale n. 4 di Salamanca) un’azione inibitoria nei confronti dell’ASE. Tale azione mirava ad ottenere, da un lato, la declaratoria di nullità degli articoli 6 e 7, paragrafo 7, delle condizioni particolari e, dall’altro, la condanna dell’ASE a rimuovere tali disposizioni e ad astenersi dall’utilizzarle in futuro.

16

Con ordinanza del 6 aprile 2011, il Juzgado de Primera Instancia n. 4 y de lo Mercantil de Salamanca si è dichiarato incompetente a conoscere dell’azione promossa dall’ACICL. Esso ha infatti dichiarato che, in applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1, punto 14, della LEC, il giudice competente a conoscere delle azioni inibitorie intentate per la tutela di interessi collettivi dei consumatori è quello del luogo di stabilimento o di domicilio del convenuto. Nella stessa ordinanza, è stata prospettata la possibilità di proporre appello dinanzi all’Audiencia Provincial de Salamanca (Corte d’appello di Salamanca).

17

L’ACICL ha impugnato tale decisione dinanzi all’Audiencia Provincial de Salamanca, sostenendo che il fatto di escludere la competenza territoriale del giudice della sede dell’associazione di tutela dei consumatori a conoscere delle azioni esercitate da una simile associazione, azioni volte a inibire l’inserzione di clausole abusive, è contrario all’obiettivo perseguito dalla direttiva 93/13.

18

Nella sua decisione di rinvio, l’Audiencia Provincial de Salamanca indica che due aspetti, in particolare, destano dubbi.

19

Da un lato, secondo le norme processuali nazionali, più precisamente secondo gli articoli 52, paragrafo 1, punto 16, e 67 della LEC, le ordinanze di incompetenza territoriale pronunciate dai giudici di primo grado non sono impugnabili, con la conseguenza che, in un caso come quello oggetto della controversia principale, l’ACICL sarebbe tenuta ad adire esclusivamente il giudice del luogo di stabilimento o di domicilio del convenuto, ossia Barcellona. Il giudice del rinvio esprime dubbi sul fatto che le suddette norme di diritto spagnolo in materia di competenza territoriale e di impugnazione contro le decisioni di incompetenza territoriale pronunciate dai giudici di primo grado, nell’ambito delle menzionate azioni inibitorie, siano conformi alla necessità di un livello elevato di protezione dei consumatori, richiesta dalla direttiva 93/13.

20

D’altro lato, il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità, tanto con l’obiettivo di un livello elevato di protezione dei consumatori quanto con i principi di equivalenza e di effettività, della norma di competenza secondo cui l’azione inibitoria proposta da un’associazione di tutela dei consumatori dev’essere esperita dinanzi al giudice del luogo di stabilimento o di domicilio del professionista. Infatti, in tali condizioni, un’associazione di tutela dei consumatori, quale l’ACICL, potrebbe de facto vedersi costretta a rinunciare a promuovere una simile azione a causa del suo bilancio modesto e del suo campo d’azione territoriale limitato.

21

A tale riguardo, detto giudice segnala che la Corte, nella sua giurisprudenza relativa alle disposizioni della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles»), ha dichiarato che l’efficacia delle azioni previste dall’articolo 7 della direttiva 93/13, volte ad inibire l’uso di clausole illecite, risulterebbe notevolmente pregiudicata nel caso in cui tali azioni potessero essere intentate solamente nello Stato in cui il commerciante è domiciliato (sentenza del 1o ottobre 2002, Henkel, C-167/00, Racc. pag. I-8111, punto 43). Il suddetto giudice ne deduce che gli stessi principi potrebbero applicarsi in un caso come quello oggetto della controversia principale, con la conseguenza che dovrebbero essere dichiarati competenti i giudici del luogo in cui ha sede un’associazione di tutela dei consumatori che agisce contro un professionista che ha inserito clausole abusive nei suoi contratti.

22

È in tale contesto che l’Audiencia Provincial de Salamanca ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se la tutela garantita al consumatore dalla direttiva [93/13] consenta all’Audiencia Provincial [de Salamanca], in qualità di giudice nazionale d’appello, di conoscere, pur in mancanza di disposizioni di diritto interno attributive di competenza, dell’appello interposto avverso la decisione del [Juzgado de Primera Instancia n. 4 y de lo Mercantil de Salamanca] con cui è attribuita al giudice del [luogo di stabilimento] della convenuta la competenza territoriale a conoscere dell’azione inibitoria intentata da un’associazione di [tutela dei] consumatori, operante in un ambito territoriale ristretto, non associata o federata ad altre associazioni, con bilancio modesto ed esiguo numero di associati.

2)

Se gli articoli 4 [TFUE], 12 [TFUE], 114 [TFUE] e 169 [TFUE], [nonché] l’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, letti in combinato disposto con la direttiva 93/13, con la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa all’elevato livello di tutela degli interessi dei consumatori, con il principio dell’effetto utile delle direttive nonché con i principi di equivalenza e di effettività, debbano essere interpretati nel senso di poter considerare territorialmente competente a conoscere dell’azione inibitoria di clausole abusive, a tutela degli interessi collettivi o diffusi dei consumatori e utenti, intentata da un’associazione di [tutela dei] consumatori, operante in un ambito territoriale ristretto, non associata o federata ad altre associazioni, con bilancio modesto ed esiguo numero di associati, il giudice del luogo del domicilio di tale associazione e non il giudice del luogo del domicilio del convenuto».

Sulle questioni pregiudiziali

23

Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 93/13 nonché i principi di equivalenza e di effettività debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa processuale nazionale secondo cui, in materia di azioni inibitorie esercitate dalle associazioni di tutela dei consumatori, da un lato, una simile azione dev’essere esperita dinanzi ai giudici del luogo di stabilimento o di domicilio del convenuto e, dall’altro, la decisione di incompetenza territoriale emessa da un giudice di primo grado non è impugnabile.

24

Il governo spagnolo ha dedotto l’irricevibilità della questione pregiudiziale relativa all’impossibilità di contestare la decisione di incompetenza emessa da un giudice adito in primo grado con un’azione inibitoria, come quella di cui al procedimento principale, sostenendo che tale questione non riguarderebbe alcun principio del diritto dell’Unione. Secondo detto governo, tale questione interesserebbe il diritto ad un’effettiva tutela giurisdizionale, quale garantito dalla Costituzione spagnola.

25

In proposito, è sufficiente constatare che l’azione giudiziaria di cui al procedimento principale è stata promossa da un’associazione di tutela dei consumatori che intendeva inibire l’inserzione di clausole contrattuali abusive da parte di un professionista. Ne deriva che, nell’ambito della controversia principale, la questione dell’inesistenza di mezzi di impugnazione contro la decisione di incompetenza territoriale emessa dal giudice adìto con azione inibitoria riguarda l’effettività di uno strumento processuale inteso a garantire la tutela di un diritto spettante ai singoli in forza del diritto dell’Unione, nella fattispecie il diritto per le associazioni di tutela dei consumatori di agire per far cessare l’inserzione di clausole abusive, previsto segnatamente dall’articolo 7 della direttiva 93/13, e ciò «nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali».

26

Di conseguenza, dato che le questioni sottoposte riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte è competente a conoscerle (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, punto 76).

27

Quanto al merito, occorre ricordare che l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13 impone agli Stati membri l’obbligo di provvedere a fornire, nei loro ordinamenti giuridici nazionali, mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori. Tali mezzi devono comprendere disposizioni che permettano ad organizzazioni che, a norma del diritto nazionale, abbiano un interesse legittimo a tutelare i consumatori di adire, secondo il diritto nazionale, le autorità giudiziarie o gli organi amministrativi a tal fine competenti.

28

Tuttavia, è necessario rilevare che la direttiva 93/13 non contiene disposizioni che consentano di determinare il giudice territorialmente competente a conoscere azioni, volte a inibire l’inserzione delle clausole abusive, esercitate dalle associazioni di tutela dei consumatori nell’interesse di questi ultimi e dei concorrenti professionali. Tale direttiva non disciplina neppure la questione del numero di gradi di giudizio per le decisioni di incompetenza territoriale in una simile ipotesi.

29

Inoltre, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 28 delle sue conclusioni, né la direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 166, pag. 51), né la direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 110, pag. 30), ad essa successiva, disciplinano la questione del numero di gradi di giudizio che gli Stati membri dovrebbero prevedere per quanto riguarda le decisioni d’incompetenza territoriale in materia di azioni inibitorie a disposizione delle associazioni di tutela dei consumatori. Peraltro, tali direttive non prevedono neppure regole attributive di competenza territoriale relative alle azioni inibitorie in materia di tutela degli interessi dei consumatori.

30

In mancanza di armonizzazione degli strumenti processuali di ricorso a disposizione delle associazioni di tutela dei consumatori per far cessare l’inserzione delle clausole abusive nell’interesse tanto dei consumatori quanto dei concorrenti professionisti, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in forza del principio di autonomia processuale, stabilire regole siffatte, a condizione, tuttavia, che dette regole non siano meno favorevoli rispetto a quelle che disciplinano situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti alle associazioni di tutela dei consumatori dal diritto dell’Unione (principio di effettività) (v., par analogia, sentenze del 14 marzo 2013, Aziz, C‑415/11, punto 50, nonché del 18 aprile 2013, Irimie, C‑565/11, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

31

Per quanto riguarda il principio di equivalenza, si deve rilevare che la Corte non dispone di alcun elemento tale da suscitare dubbi quanto alla conformità a tale principio delle norme processuali di cui al procedimento principale.

32

Infatti, fatte salve le necessarie verifiche da parte del giudice del rinvio, dalle disposizioni dell’articolo 52, paragrafo 1, punti 14 e 16, della LEC emerge che la regola secondo cui la competenza territoriale appartiene al giudice del luogo di stabilimento o di domicilio del convenuto si applica a tutte le azioni inibitorie, che si tratti di quelle volte a inibire l’inserzione di condizioni generali previste in contratti‑tipo o di quelle esercitate dalle associazioni di tutela dei consumatori per difendere gli interessi collettivi dei medesimi.

33

Quanto alla disposizione nazionale che prevede l’inesistenza di mezzi di impugnazione contro le dichiarazioni di incompetenza territoriale del giudice di primo grado, ossia l’articolo 67, paragrafo 1, della LEC, dalla decisione di rinvio emerge che questa è una norma avente applicabilità generalizzata in diritto processuale spagnolo.

34

Con riferimento al principio di effettività, occorre ricordare che, secondo quanto già affermato dalla Corte, ciascun caso in cui occorra stabilire se una disposizione processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta disposizione nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo, si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela del diritto alla difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento (v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, Racc. pag. I-9579, punto 39 e giurisprudenza citata, nonché Aziz, cit., punto 53).

35

Nella presente causa, è stato sostenuto che la devoluzione dell’azione inibitoria di cui al procedimento principale ad un altro giudice, più distante dalla sede dell’ACICL, poteva determinare significativi inconvenienti per tale associazione, in quanto, a causa della distanza geografica del giudice competente a conoscere della sua azione, tale associazione rischiava di dover rinunciare alla medesima per motivi finanziari.

36

Quanto alle difficoltà prospettate dall’ACICL, risulta che esse non derivano dalla regola secondo cui l’azione inibitoria esercitata da un’associazione di tutela dei consumatori rientra nella competenza territoriale del giudice del luogo di stabilimento o di domicilio del convenuto, e neppure da quella relativa all’inesistenza di mezzi di impugnazione contro la dichiarazione di incompetenza territoriale pronunciata dal giudice di primo grado.

37

Infatti, non sono queste norme processuali, di per sé, ad ostacolare la proposizione, da parte dell’ACICL, dell’azione inibitoria di cui al procedimento principale dinanzi al giudice del luogo di stabilimento del convenuto, bensì la situazione economica di tale associazione.

38

A tale riguardo, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 36 delle proprie conclusioni, dato che le norme processuali relative alla struttura dei mezzi di ricorso interni nonché al numero di gradi di giudizio perseguono un interesse generale di buona amministrazione della giustizia e di prevedibilità, esse devono prevalere sugli interessi particolari, nel senso che non possono essere adattate in funzione della situazione economica di una parte.

39

Certamente, al fine di rispettare il principio di effettività, l’organizzazione dei mezzi di ricorso interni ed il numero di gradi di giudizio non devono rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti ai singoli dal diritto dell’Unione.

40

Si deve in primo luogo osservare che, come emerge dalla decisione di rinvio, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 60, paragrafo 1, della LEC, il giudice del luogo di stabilimento del convenuto, cui viene sottoposta l’azione inibitoria a seguito della dichiarazione di incompetenza del giudice del luogo di stabilimento del ricorrente, non può rimettere in discussione la propria competenza ed è quindi obbligato a pronunciarsi sul merito di tale azione.

41

In secondo luogo, pur non essendo escluso che la prosecuzione dell’azione dinanzi al luogo di stabilimento del convenuto possa comportare costi aggiuntivi per l’ACICL, il fascicolo presentato alla Corte non consente di rilevare – fatte salve le necessarie verifiche da parte del giudice del rinvio – che il corretto svolgimento del processo richiede la comparizione di tale associazione in tutte le fasi del medesimo (v., per analogia, sentenza del 27 giugno 2013, Agrokonsulting‑04, C‑93/12, punto 50).

42

In terzo luogo, le difficoltà alle quali l’ACICL dovrebbe far fronte possono essere superate con altri meccanismi volti a compensare le ristrettezze finanziarie della medesima, come il riconoscimento del gratuito patrocinio (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, DEB, C-279/09, Racc. pag. I-13849, punti 59 e 60, nonché, per analogia, sentenza Agrokonsulting‑04, cit., punto 50).

43

Peraltro, nelle proprie memorie scritte il governo spagnolo ha sottolineato che le organizzazioni di tutela dei consumatori, a seguito della proposizione di un’azione inibitoria, potevano ottenere una dispensa dalla prestazione di garanzie, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

44

Inoltre, è necessario osservare che, nella controversia principale, il dibattito sulla competenza non è definitivamente concluso per via dell’inesistenza di mezzi di impugnazione contro l’ordinanza del 6 aprile 2011, con la quale il Juzgado de Primera Instancia n. 4 y de lo Mercantil de Salamanca si è dichiarato territorialmente incompetente a conoscere dell’azione inibitoria proposta dall’ACICL. Infatti, come emerge dalla decisione di rinvio, tale dibattito potrebbe essere riaperto se la decisione sul merito venisse impugnata.

45

In quarto luogo, come evidenziato dal governo spagnolo nelle sue memorie scritte, l’articolo 60, paragrafo 1, della LEC mira in particolare a evitare decisioni contraddittorie mediante l’attribuzione della competenza ad un solo giudice. Una regola siffatta potrebbe quindi essere idonea a garantire una prassi uniforme sull’intero territorio nazionale, contribuendo in tal modo alla certezza del diritto (v., per analogia, sentenza Agrokonsulting‑04, cit., punto 56).

46

Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte risultante dalla citata sentenza Henkel, richiamata dal giudice del rinvio, occorre anzitutto precisare che le disposizioni della convenzione di Bruxelles, così come quelle del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), ad essa successivo, riguardano solo le controversie transfrontaliere.

47

Ne consegue che l’insegnamento che può trarsi dalla citata sentenza Henkel, in particolare dal suo punto 43 – nel quale la Corte, con riferimento all’interpretazione della convenzione di Bruxelles, ha dichiarato, in un contesto transfrontaliero, che l’efficacia delle azioni previste dall’articolo 7 della direttiva 93/13, volte ad inibire l’uso di clausole illecite, risulterebbe notevolmente pregiudicata nel caso in cui tali azioni potessero essere intentate solamente nello Stato in cui il commerciante è domiciliato –, non può essere trasposto a circostanze come quelle di cui al procedimento principale, riguardanti l’interpretazione di disposizioni processuali di diritto interno di un solo Stato membro.

48

Quanto all’assimilazione delle associazioni di tutela dei consumatori ai consumatori, ai sensi della direttiva 93/13, suggerita dal giudice del rinvio, si deve ricordare, come in sostanza sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, che, secondo costante giurisprudenza della Corte, il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 è fondato sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il grado di informazione (v., in particolare, sentenze del 4 giugno 2009, Pannon GSM, C-243/08, Racc. pag. I-4713, punto 22; Banco Español de Crédito, cit., punto 39, e Aziz, cit., punto 44).

49

Orbene, è giocoforza constatare che, per quanto riguarda gli strumenti processuali messi a disposizione delle associazioni di tutela dei consumatori al fine di inibire l’inserzione di clausole abusive, tali associazioni non si trovano in una simile situazione di inferiorità rispetto al professionista.

50

Infatti, senza negare l’importanza del ruolo essenziale che esse devono poter svolgere per conseguire un livello elevato di tutela dei consumatori all’interno dell’Unione europea, occorre nondimeno rilevare che un’azione inibitoria che contrapponga una tale associazione a un professionista non è caratterizzata dallo squilibrio presente nel contesto di un ricorso individuale che coinvolga un consumatore ed un professionista, sua controparte contrattuale.

51

Un simile approccio differenziato è inoltre confermato dalle disposizioni degli articoli 4, paragrafo 1, della direttiva 98/27 e 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/22, secondo i quali ad essere competenti a conoscere delle azioni inibitorie intentate dalle associazioni di tutela dei consumatori di altri Stati membri, in caso di violazione intracomunitaria della normativa dell’Unione in materia di tutela dei consumatori, sono i giudici dello Stato membro di stabilimento o di domicilio del convenuto.

52

Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre dichiarare che le norme processuali di cui al procedimento principale non rendono praticamente impossibile né eccessivamente difficile l’esercizio di un’azione inibitoria intentata da un’associazione di tutela dei consumatori, quale l’ACICL, e non mettono in pericolo il conseguimento dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 93/13.

53

In tali circostanze, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che la direttiva 93/13 nonché i principi di effettività e di equivalenza devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella discussa nel procedimento principale, secondo cui, in materia di azioni inibitorie esercitate dalle associazioni di tutela dei consumatori, da un lato, una simile azione dev’essere esperita dinanzi ai giudici del luogo di stabilimento o di domicilio del convenuto e, dall’altro, la decisione di incompetenza territoriale emessa da un giudice di primo grado non è impugnabile.

Sulle spese

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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nonché i principi di effettività e di equivalenza devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella discussa nel procedimento principale, secondo cui, in materia di azioni inibitorie esercitate dalle associazioni di tutela dei consumatori, da un lato, una simile azione dev’essere esperita dinanzi ai giudici del luogo di stabilimento o di domicilio del convenuto e, dall’altro, la decisione di incompetenza territoriale emessa da un giudice di primo grado non è impugnabile.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.

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