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Documento 62013CO0082

    Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 7 ottobre 2013.
    Società cooperativa Madonna dei miracoli contro Regione Abruzzo e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato.
    Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Azioni comuni – Mancato versamento del contributo finanziario da parte della Commissione – Revoca del proprio contributo da parte di uno Stato membro – Questione di fatto – Situazione interna – Manifesta incompetenza della Corte – Descrizione delle circostanze in fatto – Insufficienza – Questione ipotetica – Irricevibilità manifesta.
    Causa C‑82/13.

    Raccolta della giurisprudenza - generale

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2013:655

    ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

    7 ottobre 2013 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale — Politica agricola comune — Azioni comuni — Mancato versamento del contributo finanziario da parte della Commissione — Revoca del proprio contributo da parte di uno Stato membro — Questione di fatto — Situazione interna — Manifesta incompetenza della Corte — Descrizione delle circostanze in fatto — Insufficienza — Questione ipotetica — Irricevibilità manifesta»

    Nella causa C‑82/13,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con decisione del 30 ottobre 2012, pervenuta in cancelleria il 19 febbraio 2013, nel procedimento

    Società cooperativa Madonna dei miracoli

    contro

    Regione Abruzzo,

    Ministero delle Politiche agricole e forestali,

    LA CORTE (Sesta Sezione),

    composta da M. Berger (relatore), presidente di sezione, E. Levits e J.‑J. Kasel, giudici,

    avvocato generale: Y. Bot

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del comportamento della Commissione europea nell’ambito dell’asserita revoca della concessione, da parte della medesima, di un contributo finanziario comunitario a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Orientamento», per i fondi relativi all’anno 1992.

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Società cooperativa Madonna dei miracoli e, dall’altro, la Regione Abruzzo ed il Ministero delle Politiche agricole e forestali, in merito alla revoca del contributo regionale che lo Stato italiano aveva concesso alla ricorrente nel procedimento principale per un progetto di investimento inserito nel programma operativo della Regione Abruzzo.

    Contesto normativo

    3

    L’articolo 42, lettera a), della legge regionale n. 31, del 3 giugno 1982, legge organica per lo sviluppo dell’agricoltura abruzzese nel quadriennio 1982‑1985 (in prosieguo: la «legge regionale n. 31/1982»), dispone quanto segue:

    «La Regione favorisce l’acquisizione, la realizzazione, l’ampliamento e l’ammodernamento di impianti di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e di impianti di produzione integrata, comprese le attrezzature e pertinenze con i seguenti interventi:

    a)

    iniziative ammesse a finanziamento [FEAOG] ([regolamento] n. 355 del 1977): contributo in conto capitale nella misura del 25% della spesa ritenuta ammissibile.

    (...)».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    4

    Dalla decisione di rinvio emerge che la Società cooperativa Madonna dei miracoli, impresa operante nel settore viticolo, ha ottenuto un contributo regionale di importo pari a 438750000 lire italiane (ITL) (EUR 226595,46, ossia il 25% della spesa complessivamente ammissibile) per un progetto di investimento riguardante l’ammodernamento del processo tecnologico di vinificazione, inserito nel programma operativo della Regione Abruzzo per i fondi relativi all’anno 1992, approvato dalla Commissione.

    5

    L’investimento si iscrive nel FEAOG, sezione «Orientamento», relativo al finanziamento della politica agricola comune ai fini del miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli. Nella fattispecie, la spesa complessivamente ammessa al finanziamento avrebbe dovuto essere finanziata al 50% dalla Commissione e al 25% dallo Stato membro interessato, in quest’ultimo caso mediante la concessione del contributo regionale oggetto del procedimento principale, contributo fondato sull’articolo 42, lettera a), della legge regionale n. 31/1982 e la cui natura è, secondo il Consiglio di Stato, accessoria e integrativa rispetto al contributo comunitario.

    6

    Nel corso del procedimento di liquidazione del contributo concesso, la Commissione ha effettuato ispezioni all’esito delle quali è stata indotta a ritenere che l’utilizzo della tecnologia finanziata non corrispondesse ai criteri di scelta dei progetti che potevano essere sovvenzionati secondo la normativa comunitaria pertinente. Pertanto, tale istituzione non ha proceduto al versamento del contributo.

    7

    Con ordinanza del 19 luglio 2000 (in prosieguo: la «decisione controversa»), la Regione Abruzzo ha adottato una decisione di revoca del contributo regionale relativo a detto progetto, con la motivazione che tale contributo era accessorio a quello comunitario.

    8

    La ricorrente nel procedimento principale ha proposto, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo, un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa. A seguito del rigetto di tale ricorso, essa ha proposto appello dinanzi al giudice del rinvio. In sostanza, essa fa valere che la decisione controversa si basa sul presupposto erroneo secondo cui il contributo comunitario sarebbe stato oggetto di revoca e, pertanto, avrebbe dovuto essere revocato anche il contributo regionale.

    9

    Il giudice del rinvio rileva che l’esito del procedimento principale dipende essenzialmente dall’interpretazione del comportamento degli organi dell’Unione europea, la cui inerzia nella liquidazione del contributo in precedenza concesso alla ricorrente nel procedimento principale è stata qualificata dalla Regione Abruzzo, nonché dal giudice nazionale di primo grado, come «implicita revoca del contributo», tesi contestata dalla ricorrente nel procedimento principale.

    10

    In tali circostanze, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    se [sia] vero che la Commissione (...) abbia revocato la concessione del contributo comunitario e quale sia stato il provvedimento adottato;

    2)

    In subordine:

    a)

    quale sia il valore giuridico da ricondurre all’inerzia della Commissione, cui non ha fatto seguito l’erogazione del contributo comunitario;

    b)

    se osti o meno alla applicazione dell’art. 42, lett. a) della [legge regionale n. 31/1982], a norma del quale è stato concesso all’appellante il contributo regionale accessorio a quello comunitario e, quindi, se osti o meno alla erogazione del contributo regionale l’inerzia della Commissione [...] che non ha proceduto alla liquidazione del contributo comunitario;

    3)

    In ogni caso (...), quali siano gli obblighi a carico dello Stato membro italiano, nel caso di persistente inerzia della Commissione (...)».

    Sulla competenza della Corte e sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

    11

    Da un lato, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 267 TFUE, fondato sulla netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, quest’ultima è legittimata a pronunciarsi soltanto sull’interpretazione o sulla validità di un atto dell’Unione, a partire dai fatti che le vengono indicati dal giudice nazionale (v. in tal senso, in particolare, sentenza del 14 gennaio 2010, Stadt Papenburg, C-226/08, Racc. pag. I-131, punto 23 e giurisprudenza ivi citata). Spetta invece esclusivamente al giudice del rinvio interpretare la normativa nazionale (v., in particolare, sentenza del 15 gennaio 2013, Križan e a., C‑416/10, punto 58 nonché giurisprudenza ivi citata). Inoltre, nell’ambito del procedimento pregiudiziale, una questione di fatto è sottratta alla valutazione della Corte ed è di competenza del giudice nazionale (sentenza del 22 marzo 1972, Merluzzi, 80/71, Racc. pag. 175, punto 10).

    12

    Dall’altro lato, occorre notare che, secondo costante giurisprudenza, una questione pregiudiziale posta da un giudice nazionale è irricevibile qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni ad essa sottoposte (v. sentenza del 15 ottobre 2009, Audiolux e a., C-101/08, Racc. pag. I-9823, punto 31 e giurisprudenza citata). La Corte, infatti, oltrepasserebbe i limiti delle proprie funzioni se decidesse di pronunciarsi su un problema di natura ipotetica, senza disporre degli elementi di fatto o di diritto necessari (sentenza del 16 luglio 1992, Meilicke, C-83/91, Racc. pag. I-4871, punti 32 e 33).

    13

    Nel caso di specie, per quanto riguarda la prima questione posta nell’ambito del presente rinvio pregiudiziale, è necessario rilevare che la Corte, con tale questione, è invitata a pronunciarsi sull’esistenza o meno di una revoca, da parte della Commissione, della concessione di un contributo dell’Unione e, in caso affermativo, a precisare gli atti adottati a tal fine. Tuttavia, tali interrogativi costituiscono, con ogni evidenza, questioni di fatto, e sono quindi sottratti alla valutazione della Corte nell’ambito di un procedimento ex articolo 267 TFUE.

    14

    Con la sua seconda questione, sub a), il giudice del rinvio invita la Corte a determinare il valore giuridico da attribuire a una simile inerzia della Commissione. Orbene, tale qualificazione giuridica presuppone, prima che sia possibile procedervi, un’interpretazione fattuale del comportamento di detta istituzione nel corso di un periodo di quasi due decenni. Come ricordato al punto precedente, non spetta tuttavia alla Corte fornire un’interpretazione del genere. Si aggiunga che, poiché la dedotta inerzia della Commissione non può essere constatata dalla Corte nell’ambito del presente procedimento, la questione del valore giuridico da attribuire a detta inerzia risulta puramente ipotetica. Inoltre, il giudice del rinvio non fornisce alla Corte gli elementi necessari per consentirle di pronunciarsi in modo utile sulla questione sottoposta.

    15

    Per quanto riguarda la seconda questione, sub b), con la quale il giudice del rinvio mira a sapere se un’asserita inerzia della Commissione, come quella di cui al procedimento principale, osti all’applicazione dell’articolo 42, lettera a), della legge regionale n. 31/1982, è giocoforza constatare che tale questione ha ad oggetto l’interpretazione di una disposizione di diritto nazionale, segnatamente del diritto della Regione Abruzzo. Tuttavia, come sottolineato al punto 11 della presente ordinanza, una simile interpretazione spetta esclusivamente ai giudici nazionali, ragion per cui la Corte è manifestamente incompetente a statuire in proposito.

    16

    Quanto, infine, alla terza questione, con cui si chiede alla Corte di precisare gli obblighi gravanti sullo Stato italiano in caso di persistente inerzia della Commissione, occorre rilevare, da un lato, che tale questione riveste natura puramente ipotetica, per gli stessi motivi esposti al punto 14 della presente ordinanza. Dall’altro lato, e in ogni caso, la decisione di rinvio non contiene gli elementi di fatto e di diritto che sarebbero necessari per mettere la Corte in condizione di rispondere in modo utile alla suddetta questione.

    17

    Date tali circostanze, occorre dichiarare che la Corte, sulla base dell’articolo 53, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni poste dal Consiglio di Stato e che, inoltre, la domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile.

    Sulle spese

    18

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dispone:

     

    1)

    La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni poste dal Consiglio di Stato (Italia).

     

    2)

    Quanto al resto, la domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.

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