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Documento 62011CO0586
Order of the Court (Eighth Chamber) of 9 July 2013. # Regione Puglia v European Commission. # Appeal - Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice - ERDF - Decision reducing financial aid - Fourth paragraph of Article 263 TFEU - Regional body - Act directly affecting that body - Inadmissibility. # Case C-586/11 P.
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 9 luglio 2013.
Regione Puglia contro Commissione europea.
Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - FESR - Decisione di riduzione del contributo finanziario - Articolo 263, quarto comma, TFUE - Ente regionale - Atto riguardante direttamente tale ente - Irricevibilità.
Causa C-586/11 P.
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 9 luglio 2013.
Regione Puglia contro Commissione europea.
Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - FESR - Decisione di riduzione del contributo finanziario - Articolo 263, quarto comma, TFUE - Ente regionale - Atto riguardante direttamente tale ente - Irricevibilità.
Causa C-586/11 P.
Raccolta della Giurisprudenza 2013 -00000
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2013:459
ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
9 luglio 2013 (*)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – FESR – Decisione di riduzione del contributo finanziario – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Ente regionale – Atto riguardante direttamente tale ente – Irricevibilità»
Nella causa C‑586/11 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 23 novembre 2011,
Regione Puglia, rappresentata da F. Brunelli e A. Aloia, avvocati, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
sostenuta da:
Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea, rappresentata da L. Prete e A. Steiblytė, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da E. Jarašiūnas, presidente di sezione, A. Ó Caoimh e C.G. Fernlund (relatore), giudici,
avvocato generale: N. Jääskinen
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione presa, sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con la sua impugnazione, la Regione Puglia chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 14 settembre 2011, Regione Puglia/Commissione (T‑84/10; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), mediante la quale tale giudice ha respinto perché irricevibile il suo ricorso inteso all’annullamento parziale della decisione C(2009) 10350 della Commissione, del 22 dicembre 2009, che dispone la riduzione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso in attuazione della decisione C(2000) 2349 della Commissione, dell’8 agosto 2000, recante approvazione del programma operativo POR Puglia, per il periodo 2000‑2006, a titolo dell’obiettivo n. 1 (in prosieguo: la «decisione controversa»).
Fatti all’origine della controversia
2 La Repubblica italiana ha presentato alla Commissione delle Comunità europee, in applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1), il progetto POR Puglia (in prosieguo: il «POR Puglia»). Con la decisione C(2000) 2349, la Commissione ha approvato il POR Puglia e, su tale base, ha messo a disposizione delle autorità italiane un importo complessivo di EUR 1 721 827 000 a titolo del contributo finanziario del FESR.
3 Nel 2007, la Commissione ha effettuato degli audit dei sistemi di gestione e di controllo applicati dalle autorità responsabili del POR Puglia. Essa ha concluso che la Regione Puglia non aveva stabilito sistemi di gestione e di controllo tali da garantire una sana gestione finanziaria dell’intervento del FESR e che i sistemi applicati non garantivano sufficientemente l’esattezza, la regolarità e l’ammissibilità delle domande di pagamento. La Commissione ha considerato che la Repubblica italiana non aveva ottemperato agli obblighi ad essa incombenti in forza del regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1260/1999 per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi strutturali (GU L 63, pag. 21), e che tali insufficienze nei sistemi di gestione e di controllo potevano aver provocato in passato irregolarità di carattere sistemico e avrebbero potuto continuare a provocarne in futuro.
4 A seguito di una missione di audit effettuata nel gennaio 2009, la Commissione ha chiesto alla Repubblica italiana, mediante la decisione controversa, il rimborso di una parte dei fondi versati. All’articolo 1 di tale decisione, la Commissione indica così che il contributo concesso a titolo del FESR viene ridotto di un importo di EUR 79 335 741. L’articolo 5 della medesima decisione impone a detto Stato membro di prendere misure adeguate per informare i beneficiari finali interessati. L’articolo 6 della decisione in questione precisa che il destinatario di quest’ultima è la Repubblica italiana.
Il ricorso dinanzi al Tribunale e l’ordinanza impugnata
5 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 febbraio 2010, la Regione Puglia ha presentato un ricorso inteso all’annullamento parziale della decisione controversa.
6 Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale ha respinto tale ricorso perché irricevibile.
7 Poiché la decisione controversa era stata notificata dalla Commissione alla Repubblica italiana, il Tribunale ha verificato se la Regione Puglia fosse legittimata a proporre un ricorso di annullamento avverso detta decisione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE e, più in particolare, se essa fosse direttamente e individualmente riguardata dalla decisione stessa.
8 Quanto alla questione se la Regione Puglia fosse direttamente riguardata dalla decisione controversa, il Tribunale ha ricordato, al punto 29 dell’ordinanza impugnata, che tale condizione esige che la decisione, da un lato, produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e, dall’altro, non lasci alcun potere discrezionale ai suoi destinatari.
9 Per le motivazioni enunciate ai punti da 30 a 34 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha statuito che la decisione controversa non soddisfa il primo dei due criteri sopra indicati. Esso ha rilevato che soltanto la Repubblica italiana è titolare del diritto al contributo finanziario del FESR e che nessuna disposizione del diritto dell’Unione impone alla Regione Puglia di rimborsare la somma corrispondente all’importo del contributo disimpegnato dalla Commissione.
10 Per le motivazioni esposte ai punti da 35 a 52 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha statuito che la decisione controversa non soddisfa il secondo criterio menzionato al punto 8 della presente ordinanza. Esso ha giudicato che tale decisione non impone alla Repubblica italiana di recuperare la somma in questione dalla Regione Puglia. Infatti, secondo il Tribunale, tale Stato membro dispone di un potere discrezionale quanto all’attuazione di detta decisione, malgrado la sua intenzione di trasferire le conseguenze finanziarie di quest’ultima in capo alla Regione Puglia.
11 Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha statuito, al punto 53 della medesima ordinanza, che la Regione Puglia non è direttamente riguardata dalla decisione controversa. Di conseguenza, al punto 54 di tale ordinanza, il Tribunale ha respinto il ricorso perché irricevibile, senza esaminare la questione se la ricorrente fosse individualmente riguardata dalla decisione suddetta.
Le conclusioni delle parti dinanzi alla Corte
12 La Regione Puglia chiede che la Corte voglia:
– annullare l’ordinanza impugnata nonché la decisione controversa, fatta eccezione per l’articolo 4 di quest’ultima, e
– condannare la Commissione alle spese.
13 La Commissione conclude chiedendo il rigetto dell’impugnazione e la condanna della Regione Puglia alle spese dei due gradi di giudizio, ivi comprese quelle relative al procedimento cautelare.
14 La Repubblica italiana, che in virtù dell’ordinanza del presidente della Corte del 22 marzo 2012 è stata ammessa ad intervenire nel giudizio di impugnazione a sostegno delle conclusioni della Regione Puglia, chiede alla Corte di accogliere l’impugnazione, di annullare la decisione controversa e di rinviare la causa al Tribunale affinché esso statuisca nel merito.
Sull’impugnazione
15 A norma dell’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, respingerla in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, con ordinanza motivata.
16 Nel caso di specie, vi è luogo ad applicare tale disposizione.
17 A sostegno della sua impugnazione, la Regione Puglia deduce in sostanza tre motivi.
Sul primo motivo, relativo ad una violazione dell’articolo 114 del regolamento di procedura del Tribunale
18 La Regione Puglia sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 114 del proprio regolamento di procedura decidendo, al punto 26 dell’ordinanza impugnata, di statuire sul ricorso senza tenere un’udienza, malgrado che detta disposizione preveda espressamente una fase orale del procedimento. Essendo stata così privata di un dibattimento in contraddittorio, la ricorrente ritiene di essere stata pregiudicata nei suoi diritti processuali. Inoltre, detta ordinanza sarebbe priva di motivazione. Essa sarebbe stata presa in spregio degli argomenti e delle prove, nonché delle buone pratiche dell’Unione in generale e del Tribunale in particolare. Il Tribunale avrebbe impiegato quasi due anni per statuire sulla ricevibilità di un ricorso, e tale lasso di tempo sarebbe largamente superiore alla durata media necessaria per le decisioni nel merito.
19 Tuttavia, contrariamente a quanto asserisce la Regione Puglia, l’articolo 114 del regolamento di procedura del Tribunale non garantisce lo svolgimento di una fase orale. Infatti, il Tribunale può, in applicazione del paragrafo 3 dell’articolo sopra citato, statuire al termine di un procedimento esclusivamente scritto (sentenze del 19 gennaio 2006, AIT/Commissione, C‑547/03 P, Racc. pag. I‑845, punto 35, e del 2 maggio 2006, Regione Siciliana/Commissione, C‑417/04 P, Racc. pag. I‑3881, punto 37). Di conseguenza, il Tribunale non ha violato le disposizioni dell’articolo 114 del proprio regolamento di procedura statuendo senza previamente tenere un’udienza.
20 Il Tribunale ha precisato, al punto 26 dell’ordinanza impugnata, che si reputava sufficientemente edotto dall’esame degli atti del fascicolo per statuire sull’eccezione di irricevibilità presentata dalla Commissione senza aprire la fase orale. Esso ha pertanto motivato in forma giuridicamente sufficiente la propria decisione al riguardo.
21 Inoltre, la Regione Puglia ha presentato le proprie osservazioni in merito all’eccezione di irricevibilità mediante memoria depositata nella cancelleria del Tribunale il 12 luglio 2010. Pertanto, il principio del contraddittorio è stato rispettato.
22 Infine, le affermazioni della Regione Puglia relative alla valutazione delle prove, alle «buone pratiche dell’Unione Europea in generale e del Tribunale stesso, in particolare», nonché alla durata del giudizio sono generiche, imprecise e astratte. Esse non contengono un’esposizione degli argomenti giuridici coerenti addotti a specifica censura di singoli punti dell’ordinanza impugnata. Dette affermazioni sono dunque troppo imprecise per consentire alla Corte di darvi una risposta nel giudizio di impugnazione.
23 Ne consegue che il Tribunale non è incorso in alcuna irregolarità procedurale adottando l’ordinanza impugnata senza sentire i chiarimenti orali delle parti. Occorre pertanto respingere il primo motivo perché manifestamente infondato.
Sul secondo motivo, relativo ad un’omessa pronuncia
24 La Regione Puglia addebita al Tribunale di aver omesso di pronunciarsi sulla questione se essa fosse individualmente riguardata dalla decisione controversa. Essa sostiene che il fatto che l’ordinanza impugnata non contenga alcuna motivazione particolare sul punto costituisce una violazione delle disposizioni dell’articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale.
25 Tuttavia, occorre ricordare che l’articolo 263, quarto comma, TFUE consente a qualsiasi persona fisica o giuridica di proporre un ricorso di annullamento contro le decisioni che, pur essendo indirizzate ad un altro soggetto, la riguardino direttamente e individualmente. Risulta dall’impiego della congiunzione «e» che la disposizione suddetta esige il soddisfacimento di due condizioni cumulative, riguardanti, da un lato, l’incidenza diretta della decisione in questione sulla situazione giuridica del ricorrente e, dall’altro, il fatto che questi venga colpito individualmente da tale decisione. Qualora il ricorrente non soddisfi una di tali condizioni, diviene superfluo indagare se egli soddisfi l’altra (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione, 25/62, Racc. pag. 195, in particolare pag. 220).
26 Al punto 28 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che occorreva verificare se la ricorrente fosse legittimata ad impugnare la decisione controversa «e, più in particolare, se quest’ultima la riguardi direttamente e individualmente». Per i motivi illustrati in maniera circostanziata ai punti da 29 a 53 della stessa ordinanza, il Tribunale è giunto alla conclusione che la ricorrente non era direttamente riguardata da tale decisione. È dunque con motivazione appropriata e senza commettere alcun errore di diritto che il Tribunale ha deciso, al punto 54 della citata ordinanza, di respingere il ricorso perché irricevibile, «senza che sia necessario stabilire se la ricorrente sia individualmente riguardata dalla decisione [controversa]».
27 Ne consegue che il secondo motivo deve essere respinto perché manifestamente infondato.
Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE
28 Con il suo terzo motivo, la Regione Puglia contesta la giurisprudenza della Corte sulla cui base è stata emessa l’ordinanza impugnata. Essa ritiene che tale giurisprudenza si fondi su un’interpretazione restrittiva dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, la quale è contraria sia alla lettera che allo spirito di tale disposizione.
Sulla prima parte del terzo motivo
29 Per quanto riguarda l’analisi degli effetti diretti della decisione controversa sulla sua situazione giuridica, operata ai punti da 30 a 34 dell’ordinanza impugnata, la Regione Puglia sostiene che essa è eccessivamente formalista nella misura in cui attribuisce importanza fondamentale al fatto che la Repubblica italiana fosse la destinataria di tale decisione. Un’analisi siffatta sarebbe altresì superficiale in quanto, in diritto come in fatto, la Commissione si rivolge direttamente alle regioni alle quali gli articoli 1, 8 e 9 del regolamento n. 1260/99 conferiscono un ruolo centrale nella procedura di gestione dei contributi del FESR. Inoltre, tale analisi sarebbe incompatibile con gli articoli 4, paragrafi 2 e 3, TUE, nonché 5, paragrafo 3, TUE, i quali riconoscono l’autonomia regionale, la leale cooperazione tra l’Unione europea e gli Stati membri, nonché il principio di sussidiarietà.
30 Tuttavia, per rispondere a tali argomenti, è sufficiente ricordare che, a norma dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, un ente regionale o locale può, ove sia provvisto di personalità giuridica in base all’ordinamento nazionale, proporre un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di un’altra persona, lo riguardino direttamente ed individualmente (v. sentenze del 22 novembre 2001, Nederlandse Antillen/Consiglio, C‑452/98, Racc. pag. I‑8973, punto 51; del 10 aprile 2003, Commissione/Nederlandse Antillen, C‑142/00 P, Racc. pag. I‑3483, punto 59, e del 10 settembre 2009, Commissione/Ente per le Ville Vesuviane ed Ente per le Ville Vesuviane/Commissione, C‑445/07 P e C‑455/07 P, Racc. pag. I‑7993, punto 42).
31 In virtù di una costante giurisprudenza della Corte, la condizione prevista dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, secondo cui una persona fisica o giuridica dev’essere direttamente riguardata dalla decisione costituente l’oggetto del ricorso, esige il soddisfacimento di due criteri cumulativi, vale a dire, in primo luogo, il provvedimento del diritto dell’Unione contestato deve produrre direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e, in secondo luogo, esso non deve lasciare alcun potere discrezionale ai suoi destinatari incaricati della sua attuazione, per il fatto che quest’ultima ha carattere meramente automatico e discende unicamente dalla normativa dell’Unione, senza applicazione di altre norme intermedie (v. sentenze del 5 maggio 1998, Glencore Grain/Commissione, C‑404/96 P, Racc. pag. I‑2435, punto 41; del 29 giugno 2004, Front national/Parlamento, C‑486/01 P, Racc. pag. I‑6289, punto 34; del 2 maggio 2006, Regione Siciliana/Commissione, cit., punto 28; del 22 marzo 2007, Regione Siciliana/Commissione, C‑15/06 P, Racc. pag. I‑2591, punto 31, nonché Commissione/Ente per le Ville Vesuviane ed Ente per le Ville Vesuviane/Commissione, cit., punto 45).
32 Per quanto riguarda il primo dei due criteri summenzionati, risulta da una giurisprudenza ormai consolidata che la designazione, in una decisione di concessione di un contributo finanziario comunitario, di un ente regionale o locale come autorità responsabile della realizzazione di un progetto FESR non implica che tale ente sia esso stesso titolare del diritto al contributo in questione (citate sentenze del 2 maggio 2006, Regione Siciliana/Commissione, punti 29 e 30; del 22 marzo 2007, Regione Siciliana/Commissione, punto 32, nonché Commissione/Ente per le Ville Vesuviane ed Ente per le Ville Vesuviane/Commissione, punto 47).
33 Tale giurisprudenza è stata ricordata ai punti 27, 29 e 30 dell’ordinanza impugnata. Pertanto, correttamente il Tribunale ha constatato, al punto 32 della medesima ordinanza, che «la titolarità del diritto al contributo in questione deve essere riconosciuta in capo alla Repubblica italiana, in quanto destinataria della decisione [controversa]».
34 La Regione Puglia addebita tuttavia al Tribunale di aver ignorato talune prove intese a dimostrare che, di fatto, è essa che ha sopportato direttamente gli effetti della riduzione del contributo finanziario del FESR. Detta regione censura così l’affermazione del Tribunale, al punto 33 dell’ordinanza impugnata, secondo cui essa non sarebbe stata costretta a rimborsare la somma corrispondente all’importo del contributo finanziario disimpegnato. Essa invita dunque la Corte, in sostanza, a constatare che il Tribunale ha travisato i documenti comprovanti che la Repubblica italiana le ha chiesto di rimborsare tale importo.
35 Tuttavia, occorre rilevare che tale allegazione si basa su un’erronea lettura del punto 33 dell’ordinanza impugnata, a tenore del quale «(...) dal fascicolo non consta che la ricorrente abbia l’obbligo – in forza della stessa decisione [controversa] o di una qualunque disposizione del diritto dell’Unione destinata a disciplinarne gli effetti – di rimborsare la somma corrispondente all’importo del contributo comunitario disimpegnato (...). Al contrario, risulta dagli artt. 1 e 2 della decisione [controversa] che il soggetto che ha indebitamente percepito la somma in questione ed al quale viene chiesto il rimborso è la Repubblica italiana (...)».
36 Mediante tale motivazione, in sostanza ripresa anche ai punti da 38 a 40 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha sottolineato che, se invero la decisione controversa impone alla Repubblica italiana di rimborsare all’Unione l’importo del contributo che quest’ultima le aveva versato e che è stato disimpegnato dalla Commissione, né tale decisione né alcuna altra disposizione del diritto dell’Unione fa gravare tale obbligo di rimborso sulla Regione Puglia. Di conseguenza, lungi dal travisare le prove che dimostrano che, a seguito di detta decisione, la Repubblica italiana ha richiesto alla Regione Puglia il rimborso dell’importo del contributo disimpegnato, il punto 33 dell’ordinanza impugnata si limita a sottolineare, in sostanza, che tale richiesta discende non già dal diritto dell’Unione, bensì dal diritto nazionale.
37 Al punto 48 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha d’altronde esaminato il documento concretizzante tale richiesta, ossia una lettera del Ministero dello Sviluppo economico italiano del 12 febbraio 2010, ed ha statuito che quest’ultima «altro non fa che confermare che un eventuale obbligo di rimborso del contributo del FESR da parte della ricorrente non sarebbe la conseguenza diretta della decisione [controversa], bensì esigerebbe un’iniziativa autonoma dello Stato membro».
38 Pertanto, il Tribunale non ha commesso alcun travisamento delle prove sottopostegli né è incorso in alcun errore di diritto statuendo, al punto 44 dell’ordinanza impugnata, che la decisione controversa «non ha inciso direttamente sulla situazione giuridica della ricorrente».
39 La prima parte del terzo motivo è quindi manifestamente infondata.
Sulla seconda parte del terzo motivo
40 La Regione Puglia contesta le valutazioni effettuate, ai punti da 35 a 43 e da 45 a 52 dell’ordinanza impugnata, in ordine al secondo criterio attinente all’incidenza diretta sulla situazione giuridica del ricorrente, vale a dire quello concernente il margine di discrezionalità del destinatario dell’atto impugnato. Essa afferma che la Repubblica italiana, costretta a mettere in atto la decisione controversa, non disponeva di alcun margine di discrezionalità. Le conseguenze economiche di tale decisione sarebbero state direttamente sopportate soltanto dalla Regione Puglia.
41 Il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto, ai punti da 37 a 39 dell’ordinanza impugnata, ricercando il fondamento della presunta assenza di un margine di discrezionalità della Repubblica italiana nel tenore letterale della decisione controversa invece che nelle pertinenti disposizioni del regolamento n. 1260/1999.
42 La Regione Puglia fa valere che il ragionamento del Tribunale, in virtù del suo carattere astratto, porta ad una contraddittorietà della motivazione, là dove esso afferma, da un lato, al punto 42 dell’ordinanza impugnata, che, «anche se la Repubblica italiana dovesse decidere di procedere al recupero dell’indebito, non consta che essa sarebbe sprovvista di qualsiasi potere discrezionale quanto al soggetto nei cui confronti tale recupero dovrebbe aver luogo», e, dall’altro lato, al punto 52 della medesima ordinanza, che «l’intenzione della Repubblica italiana di trasferire in capo alla ricorrente le conseguenze finanziarie della decisione [controversa] non è sufficiente per dimostrare la sussistenza dell’interesse diretto richiesto dall’art. 263, quarto comma, TFUE (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 6 giugno 2002, T‑105/01, SLIM Sicilia/Commissione, Racc. pag. II‑2697, punto 52). Infatti, uno Stato membro avrebbe, così facendo, la possibilità di decidere se il soggetto interessato dispone o no della legittimazione ad agire dinanzi ai giudici dell’Unione».
43 Tuttavia, in risposta a questi argomenti, è sufficiente ricordare come dalla giurisprudenza citata al punto 31 della presente ordinanza risulti che il secondo criterio attinente all’incidenza diretta sulla situazione giuridica del ricorrente è soddisfatto allorché l’attuazione del provvedimento contestato ha carattere automatico e discende unicamente dalla normativa dell’Unione, senza applicazione di ulteriori norme intermedie.
44 Dopo aver ricordato tali principi giurisprudenziali al punto 35 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha sottolineato, al successivo punto 40, che «il rimborso da parte della ricorrente dei fondi comunitari indebitamente versati sarebbe la conseguenza diretta non della decisione [controversa], bensì dell’azione esercitata a questo scopo dalla Repubblica italiana, sulla base della propria legislazione nazionale, al fine di soddisfare gli obblighi imposti in materia dalla normativa dell’Unione».
45 Il Tribunale si è inoltre pronunciato, al punto 41 dell’ordinanza impugnata, nei seguenti termini:
«[N]essun elemento permetteva di considerare lo Stato membro sprovvisto di qualsiasi potere discrezionale, o addirittura di qualsiasi potere decisionale, in relazione ad un rimborso di questo tipo. Infatti, conformemente al principio di sussidiarietà enunciato al ‘considerando’ 26 del regolamento n. 1260/1999, lo Stato membro, quando adotta misure attinenti al controllo finanziario, a norma dell’art. 38, n. 1, di questo stesso regolamento, agisce in virtù di competenze proprie. Pertanto, non può escludersi che circostanze particolari possano indurre la Repubblica italiana a rinunciare alla richiesta di rimborso del contributo controverso e ad accollarsi l’onere della restituzione al FESR dell’importo in questione (...)».
46 Il Tribunale ha così potuto concludere, al punto 43 dell’ordinanza impugnata, che, «a seguito dell’adozione della decisione [controversa], spetta alla Repubblica italiana valutare se occorra procedere, conformemente alla propria normativa nazionale e sotto il controllo dei giudici nazionali, alla ripetizione dell’indebito nei confronti, a seconda dei casi, della ricorrente o dei beneficiari finali, adottando a tal fine i necessari provvedimenti nazionali individuali (...)».
47 Consegue da tali elementi che il Tribunale non è incorso in alcuna contraddizione, né in alcun errore di diritto là dove ha statuito, al punto 44 dell’ordinanza impugnata, che la decisione controversa «lascia un potere discrezionale alla Repubblica italiana, incaricata dell’applicazione della decisione stessa».
48 Occorre dunque rigettare, in quanto manifestamente infondato, il terzo motivo dedotto dalla Regione Puglia a sostegno della propria impugnazione, e dunque l’impugnazione nella sua interezza.
Sulle spese
49 A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del paragrafo 1 del citato articolo 184, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
50 Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, del suddetto regolamento di procedura, del pari applicabile al procedimento di impugnazione, e a norma del quale gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese, occorre decidere che la Repubblica italiana sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) così provvede:
1) L’impugnazione è respinta.
2) La Regione Puglia è condannata alle spese.
3) La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.