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Documento 62011CJ0667

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 giugno 2013.
Paltrade EOOD contro Nachalnik na Mitnicheski punkt - Pristanishte Varna pri Mitnitsa Varna.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Administrativen sad Varna - Bulgaria.
Politica commerciale - Regolamento (CE) n. 1225/2009 - Articoli 13 e 14 - Prodotti destinati all’importazione originari della Cina - Dazi antidumping - Elusione - Trasbordo delle merci attraverso la Malaysia - Regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 - Registrazione delle importazioni - Riscossione dei dazi antidumping - Retroattività.
Causa C-667/11.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2013:368

Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parti

Nella causa C-667/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administrativen sad Varna (Bulgaria), con decisione dell’8 dicembre 2011, pervenuta in cancelleria il 27 dicembre 2011, nel procedimento

Paltrade EOOD

contro

Nachalnik na Mitnicheski punkt – Pristanishte Varna pri Mitnitsa Varna,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, G. Arestis (relatore), J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev e J.L. da Cruz Vilaça, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 gennaio 2013,

considerate le osservazioni presentate:

– per il Nachalnik na Mitnicheski punkt – Pristanishte Varna pri Mitnitsa Varna, da S. Valkova, S. Yordanova, V. Konova e M. Yanev;

– per il governo bulgaro, da T. Ivanov e Y. Atanasov, in qualità di agenti;

– per il governo spagnolo, da A. Rubio González, in qualità di agente;

– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato;

– per l’Ungheria, da K. Szíjjártó, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da M. França, D. Stefanov e A. Stobiecka-Kuik, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulle condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi antidumping nell’ambito del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (GU L 194, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»), in seguito a un’inchiesta per elusione ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51; in prosieguo: il «regolamento di base»).

2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Paltrade EOOD (in prosieguo: la «Paltrade») e il Nachalnik na Mitnicheski punkt – Pristanishte Varna (Direttore dell’ufficio doganale del porto di Varna) presso il Nachalnik Mitnitsa Varna (Direttore delle dogane di Varna) (in prosieguo: l’«autorità doganale»), in merito a una decisione di condanna della Paltrade a versare diritti antidumping aggiuntivi.

Contesto normativo

3. Ai sensi del considerando 19 del regolamento di base:

«(…) Poiché i negoziati multilaterali non hanno sinora avuto alcun risultato e in attesa dell’esito del deferimento al comitato antidumping dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), è necessario che la legislazione comunitaria preveda disposizioni per far fronte a pratiche, incluso il semplice assemblaggio nella Comunità oppure in un paese terzo, volte essenzialmente ad eludere le misure antidumping».

4. L’articolo 13 del regolamento di base, intitolato «Elusione», così dispone:

«1. L’applicazione dei dazi antidumping istituiti a norma del presente regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili, leggermente modificati o meno, o alle importazioni dal paese oggetto delle misure di prodotti simili leggermente modificati, o di loro parti, se le misure in vigore vengono eluse. (…) Si intende per elusione una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e la Comunità o tra società del paese oggetto delle misure e la Comunità che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, essendo provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili, ed essendo provato altresì, se necessario conformemente alle disposizioni dell’articolo 2, che esiste un dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili.

(…)

3. Le inchieste sono avviate a norma del presente articolo su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro o di una parte interessata in base ad elementi di prova sufficienti relativi ai fattori enunciati nel paragrafo 1. L’apertura delle inchieste (…) è decisa con regolamento della Commissione che può stabilire inoltre che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, oppure chiedere la costituzione di garanzie. Le inchieste sono svolte dalla Commissione, eventualmente assistita dalle autorità doganali e sono concluse entro nove mesi. Se l’estensione delle misure è giustificata dai fatti definitivamente accertati, la relativa decisione è presa dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione, previa consultazione del comitato consultivo. (…) L’estensione entra in vigore alla data in cui è stata imposta la registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, oppure è stata chiesta la costituzione di garanzie (…)».

5. L’articolo 14 del regolamento di base, intitolato «Disposizioni generali», così prevede:

«(…)

5. La Commissione, sentito il comitato consultivo, può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell’industria comunitaria che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. La registrazione è decisa con regolamento, che deve precisare gli scopi dell’intervento e, secondo i casi, l’importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi».

6. Il regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 29, pag. 1).

7. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, l’aliquota del dazio antidumping definitivo è fissata all’85% sotto il codice addizionale TARIC A999 per tutte le società non elencate nella tabella che figura in tale disposizione.

8. Successivamente, con il regolamento (UE) n. 966/2010, del 27 ottobre 2010, la Commissione ha aperto un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento n. 91/2009 tramite importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, e che dispone la registrazione di dette importazioni (GU L 282, pag. 29).

9. Il considerando 18 del regolamento n. 966/2010 è redatto nei termini seguenti:

«In conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta vanno sottoposte a registrazione affinché, in caso di conferma dell’elusione, dazi antidumping di un importo appropriato possano essere riscossi retroattivamente a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni spedite dalla Malaysia».

10. L’articolo 2 di tale regolamento ha sottoposto tali importazioni a registrazione.

11. Il regolamento di esecuzione prevede l’estensione del dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento n. 91/2009 alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese. Pertanto, l’articolo 1 del regolamento di esecuzione dispone:

«1. Il dazio antidumping definitivo applicabile a “tutte le altre società” istituito dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni [dei prodotti di cui trattasi] originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni [dei prodotti di cui trattasi] spediti dalla Malaysia, a prescindere dal fatto che siano stati dichiarati originari di tale paese o no, classificati ai codici NC ex 7318 12 90, ex 7318 14 91 (…) [codici TARIC (…) 7318 12 90 91, (…) 7318 14 91 91 (…)], (...)

(…)

3. Il dazio esteso in virtù del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni spedite dalla Malaysia, a prescindere dal fatto che siano dichiarate originarie della Malaysia o no, registrate in conformità dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 966/2010 e degli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, ad eccezione di quelle prodotte dalle società elencate al paragrafo 1.

(...)».

12. Secondo l’articolo 78 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»):

«1. Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l’autorità doganale può procedere alla revisione della dichiarazione, d’ufficio o su richiesta del dichiarante.

(…)

3. Quando dalla revisione della dichiarazione o dai controlli a posteriori risulti che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato sono state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti, l’autorità doganale, nel rispetto delle norme in vigore e tenendo conto dei nuovi elementi di cui essa dispone, adotta i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione».

13. Ai sensi dell’articolo 217, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale:

«1. Ogni importo di dazi all’importazione o di dazi all’esportazione risultante da un’obbligazione doganale, in seguito denominato “importo dei dazi”, deve essere calcolato dall’autorità doganale non appena disponga degli elementi necessari e da questa iscritto nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci (contabilizzazione).

Il primo comma non si applica quando:

a) sia stato istituito un dazio antidumping o un dazio di compensazione provvisorio (...)».

14. L’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 555/2011 del Consiglio, del 6 giugno 2011 (GU L 150, pag. 3), così prevede:

«È istituita dalla Commissione una tariffa integrata delle Comunità, denominata in prosieguo “TARIC”, che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero, delle politiche commerciali e agricole e di altre politiche comunitarie relative all’importazione o all’esportazione di merci.

(…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15. Il 31 gennaio 2011 la Paltrade, con sede a Varna, ha proceduto a una dichiarazione doganale per mezzo del documento amministrativo unico n. 11BG002005H0004290 (in prosieguo: il «DAU»), ponendo in regime di immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica le merci seguenti: 2 528 800 viti a legno e 634 000 viti autofilettanti, che erano state spedite dalla Malaysia e facevano parte dei prodotti soggetti a dazio antidumping in forza del regolamento di esecuzione. I dazi doganali e l’imposta sul valore aggiunto dovuti sono stati contabilizzati il 31 gennaio 2011, ossia prima che il dazio antidumping fosse stato definitivamente esteso all’importazione di tali merci.

16. Tuttavia, dopo l’entrata in vigore, il 27 luglio 2011, del regolamento di esecuzione adottato, sul fondamento dell’articolo 78 del codice doganale, in seguito allo svincolo delle merci di cui trattasi, l’autorità doganale ha effettuato un controllo a posteriori della dichiarazione, al fine di verificare l’esattezza dei dati in essa contenuti. In seguito al controllo del DAU e dei documenti ad esso allegati, l’autorità doganale ha accertato che tale documento era stato registrato nel periodo in cui era in corso l’inchiesta condotta in forza del regolamento n. 966/2010. Di conseguenza, l’autorità doganale ha proceduto a una rettifica dei dati che comparivano in detto documento.

17. Le autorità doganali bulgare non hanno adottato misure particolari ai fini della registrazione delle importazioni provenienti dalla Malaysia, né hanno iscritto il codice addizionale TARIC – A999 previsto dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 91/2009. Per contro, esse hanno applicato l’ordinaria procedura di registrazione delle dichiarazioni doganali compilate secondo il modello del DAU nel sistema d’informazione doganale integrato bulgaro (Balgarska integrirana mitnicheska informatsionna sistema; in prosieguo: il «BIMIS»).

18. Con decisione n. 9300-843, del 10 agosto 2011, l’autorità doganale ha imposto alla Paltrade il pagamento di un importo aggiuntivo di BGN 14 623,75 a titolo di dazi antidumping e di BGN 2 924,76 a titolo di IVA. La Paltrade ha proposto ricorso contro tale decisione dinanzi all’Administrativen sad Varna.

19. In tale contesto, l’Administrativen sad Varna ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se sia legittima la riscossione retroattiva di un dazio antidumping in applicazione dell’articolo 1 del regolamento [di esecuzione] senza che vi sia stata registrazione dell’importazione – ad eccezione della registrazione del documento amministrativo unico (DAU) nel sistema BIMIS – con iscrizione del codice addizionale TARIC di cui all’articolo 1 del regolamento [n. 91/2009].

2) Quale sia, conformemente al considerando 18 del regolamento n. 966/2010, l’importo appropriato del dazio antidumping riscosso retroattivamente in attuazione del regolamento [di esecuzione]».

Sulle questioni pregiudiziali

20. Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, da un lato, se l’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, al quale fa rinvio l’articolo 2 del regolamento n. 966/2010, debba essere interpretato nel senso che modalità di registrazione come quelle di cui al procedimento principale sono conformi a tale disposizione e sono sufficienti, pertanto, alla riscossione retroattiva del dazio antidumping in applicazione dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione in seguito a un’inchiesta che accerta l’esistenza di un’elusione dei dazi antidumping definitivi imposti dal regolamento n. 91/2009 e, dall’altro, quale sarebbe eventualmente l’importo di siffatto dazio antidumping esteso, riscosso retroattivamente in applicazione del regolamento di esecuzione.

Osservazioni presentate alla Corte

21. Il governo bulgaro e l’autorità doganale ritengono che non sia necessario introdurre una registrazione diversa da quella del DAU nel BIMIS, dato che quest’ultimo permetterebbe un’interconnessione dei sistemi d’informazione basati sui codici TARIC. Secondo tali parti, i documenti doganali per tutti i tipi di destinazioni e di regimi doganali previsti dalla normativa doganale europea e nazionale sono oggetto di un trattamento automatizzato da parte del BIMIS, che consente di raccogliere informazioni a partire dalla banca dati dei documenti doganali.

22. I governi spagnolo e italiano, l’Ungheria nonché la Commissione ritengono altresì che le disposizioni pertinenti del regolamento di base, del regolamento n. 966/2010 e del regolamento di esecuzione concernenti la registrazione delle importazioni di cui trattasi non implichino la creazione di una registrazione specifica. Qualsiasi sistema nazionale di registrazione dovrebbe essere considerato sufficiente laddove consenta alle autorità doganali di prendere conoscenza delle importazioni registrate, nel momento della pubblicazione del regolamento con cui si stabilisce che devono essere richiesti i dazi antidumping di tali importazioni registrate, e di riscuotere e comunicare detti dazi.

23. La Commissione aggiunge che la registrazione in vigore dei documenti amministrativi unici nel BIMIS è ampiamente sufficiente per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

24. La parte convenuta nel procedimento principale, la Commissione e tutti i governi che hanno presentato osservazioni sostengono che il regolamento di esecuzione indica espressamente che, per le società malesi alle quali è esteso il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento n. 91/2009, si deve applicare l’aliquota di tale dazio antidumping, fissata all’85%.

Giudizio della Corte

25. Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, i dazi antidumping istituiti a norma di tale regolamento possono essere estesi alle importazioni provenienti da paesi terzi di prodotti simili o di loro parti, se le misure in vigore vengono eluse. Secondo il paragrafo 3 di tale articolo, l’inchiesta è aperta con regolamento della Commissione che può stabilire che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base.

26. In particolare, dal richiamato articolo 13, paragrafo 3, risulta che, qualora sussista un’elusione, l’estensione delle misure definitive già istituite entra in vigore alla data in cui è stata imposta la registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

27. Secondo quest’ultima disposizione, la Commissione può chiedere alle autorità nazionali competenti di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, affinché misure estese ai prodotti di cui trattasi possano essere applicate nei confronti delle loro importazioni a decorrere dalla data della registrazione. La registrazione dei prodotti di cui trattasi è decisa con regolamento, che deve precisare gli scopi dell’intervento e, secondo i casi, l’importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi.

28. Si deve pertanto rilevare che, secondo la finalità e l’economia del regolamento di base, in particolare il considerando 19 e l’articolo 13, un regolamento che estende un dazio antidumping persegue il solo obiettivo di garantire l’efficacia dello stesso e di evitarne l’elusione. Di conseguenza, una misura avente ad oggetto l’estensione di un dazio antidumping definitivo presenta un carattere soltanto accessorio rispetto all’atto iniziale istitutivo di tale dazio che tutela l’applicazione efficace delle misure definitive.

29. Ne consegue che l’obbligo di registrazione delle importazioni di cui trattasi, nel contesto specifico di un’elusione, comprende anche l’efficacia delle misure definitive estese, rendendo possibile l’applicazione retroattiva dei dazi al fine di evitare che le misure definitive applicabili siano private del loro effetto utile. A tale proposito, dato che la Commissione ha intimato alle autorità nazionali competenti di adottare le opportune disposizioni per la registrazione delle importazioni di cui trattasi al fine di garantire la riscossione retroattiva dei dazi antidumping estesi, dette autorità sono tenute a conformarsi a tale obbligo.

30. Nel procedimento principale, il regolamento n. 91/2009 ha istituito il dazio antidumping definitivo sulle importazione dei prodotti di cui trattasi originari della Cina. Successivamente, il regolamento n. 966/2010, con l’apertura di un’inchiesta sulla possibile elusione di tale misura, ha imposto tramite il suo articolo 2, e in forza degli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la registrazione delle importazione dei prodotti di cui trattasi spediti dalla Malaysia. In seguito all’accertamento dell’esistenza di un’elusione, il regolamento di esecuzione prevede l’estensione del dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento n. 91/2009 alle importazioni dei prodotti di cui trattasi spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano stati dichiarati o no originari di tale paese.

31. Infatti, dall’articolo 2 del regolamento n. 966/2010 emerge che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, gli Stati membri sono obbligati ad adottare opportune misure di applicazione per la registrazione delle importazioni di cui trattasi, ai sensi degli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

32. Tuttavia, in assenza di qualsiasi precisazione, sia nel regolamento di base che nel regolamento n. 966/2010, in ordine alle condizioni in presenza delle quali gli Stati membri devono procedere alla registrazione, spetta a questi ultimi determinarne le modalità, in maniera tale che la riscossione retroattiva dei dazi antidumping estesi sia correttamente garantita e che sia così raggiunto l’obiettivo di tale regolamento.

33. A tale proposito, dal fascicolo risulta che la registrazione tramite il DAU nel sistema BIMIS in vigore rispetta l’obbligo imposto, in quanto non lascia alcun dubbio in merito all’individuazione di tutte le operazioni concernenti le importazioni imponibili dei prodotti di cui trattasi e consente di raccogliere efficacemente tutte le informazioni disponibili al fine di imporre una corretta riscossione retroattiva dei dazi antidumping estesi.

34. Pertanto, una registrazione come quella oggetto del procedimento principale soddisfa i requisiti di cui all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

35. La registrazione di cui trattasi rispetta di conseguenza l’obbligo imposto dalle disposizioni applicabili dei regolamenti in questione.

36. Per quanto concerne l’aliquota del dazio antidumping riscosso retroattivamente in applicazione del regolamento di esecuzione, dall’articolo 1, paragrafo 1, del menzionato regolamento emerge che il dazio esteso alle importazioni delle merci di cui trattasi provenienti dalla Malaysia è il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società» imposto dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 91/2009.

37. Orbene, in forza dell’articolo 1, paragrafo 2, di quest’ultimo regolamento, l’aliquota del dazio antidumping esteso è pari all’85%.

38. Dalle considerazioni che precedono consegue che si deve rispondere alle questioni sollevate nei termini seguenti:

– L’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, al quale fa rinvio l’articolo 2 del regolamento n. 966/2010, dev’essere interpretato nel senso che modalità di registrazione come quelle di cui al procedimento principale sono conformi a tale disposizione e sono sufficienti, pertanto, alla riscossione retroattiva del dazio antidumping in applicazione dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione, in seguito a un’inchiesta che accerta l’esistenza di un’elusione dei dazi antidumping definitivi imposti dal regolamento n. 91/2009.

– In conformità all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 91/2009, l’aliquota del dazio antidumping esteso riscosso retroattivamente sulle importazioni anteriori all’entrata in vigore del regolamento di esecuzione è pari all’85% per «tutte le altre società».

Sulle spese

39. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, al quale fa rinvio l’articolo 2 del regolamento (UE) n. 966/2010 della Commissione, del 27 ottobre 2010, che avvia un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, tramite importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, e che dispone la registrazione di dette importazioni, dev’essere interpretato nel senso che modalità di registrazione come quelle di cui al procedimento principale sono conformi a tale disposizione e sono sufficienti, pertanto, alla riscossione retroattiva del dazio antidumping in applicazione dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia, in seguito a un’inchiesta che accerta l’esistenza di un’elusione dei dazi antidumping definitivi imposti dal regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese.

In conformità all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 91/2009, l’aliquota del dazio antidumping esteso riscosso retroattivamente sulle importazioni anteriori all’entrata in vigore del regolamento di esecuzione n. 723/2011 è pari all’85% per «tutte le altre società».

In alto

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

6 giugno 2013 ( *1 )

«Politica commerciale — Regolamento (CE) n. 1225/2009 — Articoli 13 e 14 — Prodotti destinati all’importazione originari della Cina — Dazi antidumping — Elusione — Trasbordo delle merci attraverso la Malaysia — Regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 — Registrazione delle importazioni — Riscossione dei dazi antidumping — Retroattività»

Nella causa C-667/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administrativen sad Varna (Bulgaria), con decisione dell’8 dicembre 2011, pervenuta in cancelleria il 27 dicembre 2011, nel procedimento

Paltrade EOOD

contro

Nachalnik na Mitnicheski punkt – Pristanishte Varna pri Mitnitsa Varna,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, G. Arestis (relatore), J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev e J.L. da Cruz Vilaça, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 gennaio 2013,

considerate le osservazioni presentate:

per il Nachalnik na Mitnicheski punkt – Pristanishte Varna pri Mitnitsa Varna, da S. Valkova, S. Yordanova, V. Konova e M. Yanev;

per il governo bulgaro, da T. Ivanov e Y. Atanasov, in qualità di agenti;

per il governo spagnolo, da A. Rubio González, in qualità di agente;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato;

per l’Ungheria, da K. Szíjjártó, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da M. França, D. Stefanov e A. Stobiecka-Kuik, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulle condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi antidumping nell’ambito del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (GU L 194, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»), in seguito a un’inchiesta per elusione ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51; in prosieguo: il «regolamento di base»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Paltrade EOOD (in prosieguo: la «Paltrade») e il Nachalnik na Mitnicheski punkt – Pristanishte Varna (Direttore dell’ufficio doganale del porto di Varna) presso il Nachalnik Mitnitsa Varna (Direttore delle dogane di Varna) (in prosieguo: l’«autorità doganale»), in merito a una decisione di condanna della Paltrade a versare diritti antidumping aggiuntivi.

Contesto normativo

3

Ai sensi del considerando 19 del regolamento di base:

«(…) Poiché i negoziati multilaterali non hanno sinora avuto alcun risultato e in attesa dell’esito del deferimento al comitato antidumping dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), è necessario che la legislazione comunitaria preveda disposizioni per far fronte a pratiche, incluso il semplice assemblaggio nella Comunità oppure in un paese terzo, volte essenzialmente ad eludere le misure antidumping».

4

L’articolo 13 del regolamento di base, intitolato «Elusione», così dispone:

«1.   L’applicazione dei dazi antidumping istituiti a norma del presente regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili, leggermente modificati o meno, o alle importazioni dal paese oggetto delle misure di prodotti simili leggermente modificati, o di loro parti, se le misure in vigore vengono eluse. (…) Si intende per elusione una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e la Comunità o tra società del paese oggetto delle misure e la Comunità che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, essendo provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili, ed essendo provato altresì, se necessario conformemente alle disposizioni dell’articolo 2, che esiste un dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili.

(…)

3.   Le inchieste sono avviate a norma del presente articolo su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro o di una parte interessata in base ad elementi di prova sufficienti relativi ai fattori enunciati nel paragrafo 1. L’apertura delle inchieste (…) è decisa con regolamento della Commissione che può stabilire inoltre che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, oppure chiedere la costituzione di garanzie. Le inchieste sono svolte dalla Commissione, eventualmente assistita dalle autorità doganali e sono concluse entro nove mesi. Se l’estensione delle misure è giustificata dai fatti definitivamente accertati, la relativa decisione è presa dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione, previa consultazione del comitato consultivo. (…) L’estensione entra in vigore alla data in cui è stata imposta la registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, oppure è stata chiesta la costituzione di garanzie (…)».

5

L’articolo 14 del regolamento di base, intitolato «Disposizioni generali», così prevede:

«(…)

5.   La Commissione, sentito il comitato consultivo, può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell’industria comunitaria che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. La registrazione è decisa con regolamento, che deve precisare gli scopi dell’intervento e, secondo i casi, l’importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi».

6

Il regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 29, pag. 1).

7

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, l’aliquota del dazio antidumping definitivo è fissata all’85% sotto il codice addizionale TARIC A999 per tutte le società non elencate nella tabella che figura in tale disposizione.

8

Successivamente, con il regolamento (UE) n. 966/2010, del 27 ottobre 2010, la Commissione ha aperto un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento n. 91/2009 tramite importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, e che dispone la registrazione di dette importazioni (GU L 282, pag. 29).

9

Il considerando 18 del regolamento n. 966/2010 è redatto nei termini seguenti:

«In conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta vanno sottoposte a registrazione affinché, in caso di conferma dell’elusione, dazi antidumping di un importo appropriato possano essere riscossi retroattivamente a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni spedite dalla Malaysia».

10

L’articolo 2 di tale regolamento ha sottoposto tali importazioni a registrazione.

11

Il regolamento di esecuzione prevede l’estensione del dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento n. 91/2009 alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese. Pertanto, l’articolo 1 del regolamento di esecuzione dispone:

«1.   Il dazio antidumping definitivo applicabile a “tutte le altre società” istituito dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni [dei prodotti di cui trattasi] originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni [dei prodotti di cui trattasi] spediti dalla Malaysia, a prescindere dal fatto che siano stati dichiarati originari di tale paese o no, classificati ai codici NC ex 7318 12 90, ex 7318 14 91 (…) [codici TARIC (…) 7318 12 90 91, (…) 7318 14 91 91 (…)], (...)

(…)

3.   Il dazio esteso in virtù del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni spedite dalla Malaysia, a prescindere dal fatto che siano dichiarate originarie della Malaysia o no, registrate in conformità dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 966/2010 e degli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, ad eccezione di quelle prodotte dalle società elencate al paragrafo 1.

(...)».

12

Secondo l’articolo 78 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»):

«1.   Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l’autorità doganale può procedere alla revisione della dichiarazione, d’ufficio o su richiesta del dichiarante.

(…)

3.   Quando dalla revisione della dichiarazione o dai controlli a posteriori risulti che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato sono state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti, l’autorità doganale, nel rispetto delle norme in vigore e tenendo conto dei nuovi elementi di cui essa dispone, adotta i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione».

13

Ai sensi dell’articolo 217, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale:

«1.   Ogni importo di dazi all’importazione o di dazi all’esportazione risultante da un’obbligazione doganale, in seguito denominato “importo dei dazi”, deve essere calcolato dall’autorità doganale non appena disponga degli elementi necessari e da questa iscritto nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci (contabilizzazione).

Il primo comma non si applica quando:

a)

sia stato istituito un dazio antidumping o un dazio di compensazione provvisorio (...)».

14

L’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 555/2011 del Consiglio, del 6 giugno 2011 (GU L 150, pag. 3), così prevede:

«È istituita dalla Commissione una tariffa integrata delle Comunità, denominata in prosieguo “TARIC”, che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero, delle politiche commerciali e agricole e di altre politiche comunitarie relative all’importazione o all’esportazione di merci.

(…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15

Il 31 gennaio 2011 la Paltrade, con sede a Varna, ha proceduto a una dichiarazione doganale per mezzo del documento amministrativo unico n. 11BG002005H0004290 (in prosieguo: il «DAU»), ponendo in regime di immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica le merci seguenti: 2528800 viti a legno e 634 000 viti autofilettanti, che erano state spedite dalla Malaysia e facevano parte dei prodotti soggetti a dazio antidumping in forza del regolamento di esecuzione. I dazi doganali e l’imposta sul valore aggiunto dovuti sono stati contabilizzati il 31 gennaio 2011, ossia prima che il dazio antidumping fosse stato definitivamente esteso all’importazione di tali merci.

16

Tuttavia, dopo l’entrata in vigore, il 27 luglio 2011, del regolamento di esecuzione adottato, sul fondamento dell’articolo 78 del codice doganale, in seguito allo svincolo delle merci di cui trattasi, l’autorità doganale ha effettuato un controllo a posteriori della dichiarazione, al fine di verificare l’esattezza dei dati in essa contenuti. In seguito al controllo del DAU e dei documenti ad esso allegati, l’autorità doganale ha accertato che tale documento era stato registrato nel periodo in cui era in corso l’inchiesta condotta in forza del regolamento n. 966/2010. Di conseguenza, l’autorità doganale ha proceduto a una rettifica dei dati che comparivano in detto documento.

17

Le autorità doganali bulgare non hanno adottato misure particolari ai fini della registrazione delle importazioni provenienti dalla Malaysia, né hanno iscritto il codice addizionale TARIC – A999 previsto dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 91/2009. Per contro, esse hanno applicato l’ordinaria procedura di registrazione delle dichiarazioni doganali compilate secondo il modello del DAU nel sistema d’informazione doganale integrato bulgaro (Balgarska integrirana mitnicheska informatsionna sistema; in prosieguo: il «BIMIS»).

18

Con decisione n. 9300-843, del 10 agosto 2011, l’autorità doganale ha imposto alla Paltrade il pagamento di un importo aggiuntivo di BGN 14 623,75 a titolo di dazi antidumping e di BGN 2 924,76 a titolo di IVA. La Paltrade ha proposto ricorso contro tale decisione dinanzi all’Administrativen sad Varna.

19

In tale contesto, l’Administrativen sad Varna ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se sia legittima la riscossione retroattiva di un dazio antidumping in applicazione dell’articolo 1 del regolamento [di esecuzione] senza che vi sia stata registrazione dell’importazione – ad eccezione della registrazione del documento amministrativo unico (DAU) nel sistema BIMIS – con iscrizione del codice addizionale TARIC di cui all’articolo 1 del regolamento [n. 91/2009].

2)

Quale sia, conformemente al considerando 18 del regolamento n. 966/2010, l’importo appropriato del dazio antidumping riscosso retroattivamente in attuazione del regolamento [di esecuzione]».

Sulle questioni pregiudiziali

20

Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, da un lato, se l’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, al quale fa rinvio l’articolo 2 del regolamento n. 966/2010, debba essere interpretato nel senso che modalità di registrazione come quelle di cui al procedimento principale sono conformi a tale disposizione e sono sufficienti, pertanto, alla riscossione retroattiva del dazio antidumping in applicazione dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione in seguito a un’inchiesta che accerta l’esistenza di un’elusione dei dazi antidumping definitivi imposti dal regolamento n. 91/2009 e, dall’altro, quale sarebbe eventualmente l’importo di siffatto dazio antidumping esteso, riscosso retroattivamente in applicazione del regolamento di esecuzione.

Osservazioni presentate alla Corte

21

Il governo bulgaro e l’autorità doganale ritengono che non sia necessario introdurre una registrazione diversa da quella del DAU nel BIMIS, dato che quest’ultimo permetterebbe un’interconnessione dei sistemi d’informazione basati sui codici TARIC. Secondo tali parti, i documenti doganali per tutti i tipi di destinazioni e di regimi doganali previsti dalla normativa doganale europea e nazionale sono oggetto di un trattamento automatizzato da parte del BIMIS, che consente di raccogliere informazioni a partire dalla banca dati dei documenti doganali.

22

I governi spagnolo e italiano, l’Ungheria nonché la Commissione ritengono altresì che le disposizioni pertinenti del regolamento di base, del regolamento n. 966/2010 e del regolamento di esecuzione concernenti la registrazione delle importazioni di cui trattasi non implichino la creazione di una registrazione specifica. Qualsiasi sistema nazionale di registrazione dovrebbe essere considerato sufficiente laddove consenta alle autorità doganali di prendere conoscenza delle importazioni registrate, nel momento della pubblicazione del regolamento con cui si stabilisce che devono essere richiesti i dazi antidumping di tali importazioni registrate, e di riscuotere e comunicare detti dazi.

23

La Commissione aggiunge che la registrazione in vigore dei documenti amministrativi unici nel BIMIS è ampiamente sufficiente per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

24

La parte convenuta nel procedimento principale, la Commissione e tutti i governi che hanno presentato osservazioni sostengono che il regolamento di esecuzione indica espressamente che, per le società malesi alle quali è esteso il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento n. 91/2009, si deve applicare l’aliquota di tale dazio antidumping, fissata all’85%.

Giudizio della Corte

25

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, i dazi antidumping istituiti a norma di tale regolamento possono essere estesi alle importazioni provenienti da paesi terzi di prodotti simili o di loro parti, se le misure in vigore vengono eluse. Secondo il paragrafo 3 di tale articolo, l’inchiesta è aperta con regolamento della Commissione che può stabilire che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base.

26

In particolare, dal richiamato articolo 13, paragrafo 3, risulta che, qualora sussista un’elusione, l’estensione delle misure definitive già istituite entra in vigore alla data in cui è stata imposta la registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

27

Secondo quest’ultima disposizione, la Commissione può chiedere alle autorità nazionali competenti di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, affinché misure estese ai prodotti di cui trattasi possano essere applicate nei confronti delle loro importazioni a decorrere dalla data della registrazione. La registrazione dei prodotti di cui trattasi è decisa con regolamento, che deve precisare gli scopi dell’intervento e, secondo i casi, l’importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi.

28

Si deve pertanto rilevare che, secondo la finalità e l’economia del regolamento di base, in particolare il considerando 19 e l’articolo 13, un regolamento che estende un dazio antidumping persegue il solo obiettivo di garantire l’efficacia dello stesso e di evitarne l’elusione. Di conseguenza, una misura avente ad oggetto l’estensione di un dazio antidumping definitivo presenta un carattere soltanto accessorio rispetto all’atto iniziale istitutivo di tale dazio che tutela l’applicazione efficace delle misure definitive.

29

Ne consegue che l’obbligo di registrazione delle importazioni di cui trattasi, nel contesto specifico di un’elusione, comprende anche l’efficacia delle misure definitive estese, rendendo possibile l’applicazione retroattiva dei dazi al fine di evitare che le misure definitive applicabili siano private del loro effetto utile. A tale proposito, dato che la Commissione ha intimato alle autorità nazionali competenti di adottare le opportune disposizioni per la registrazione delle importazioni di cui trattasi al fine di garantire la riscossione retroattiva dei dazi antidumping estesi, dette autorità sono tenute a conformarsi a tale obbligo.

30

Nel procedimento principale, il regolamento n. 91/2009 ha istituito il dazio antidumping definitivo sulle importazione dei prodotti di cui trattasi originari della Cina. Successivamente, il regolamento n. 966/2010, con l’apertura di un’inchiesta sulla possibile elusione di tale misura, ha imposto tramite il suo articolo 2, e in forza degli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la registrazione delle importazione dei prodotti di cui trattasi spediti dalla Malaysia. In seguito all’accertamento dell’esistenza di un’elusione, il regolamento di esecuzione prevede l’estensione del dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento n. 91/2009 alle importazioni dei prodotti di cui trattasi spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano stati dichiarati o no originari di tale paese.

31

Infatti, dall’articolo 2 del regolamento n. 966/2010 emerge che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, gli Stati membri sono obbligati ad adottare opportune misure di applicazione per la registrazione delle importazioni di cui trattasi, ai sensi degli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

32

Tuttavia, in assenza di qualsiasi precisazione, sia nel regolamento di base che nel regolamento n. 966/2010, in ordine alle condizioni in presenza delle quali gli Stati membri devono procedere alla registrazione, spetta a questi ultimi determinarne le modalità, in maniera tale che la riscossione retroattiva dei dazi antidumping estesi sia correttamente garantita e che sia così raggiunto l’obiettivo di tale regolamento.

33

A tale proposito, dal fascicolo risulta che la registrazione tramite il DAU nel sistema BIMIS in vigore rispetta l’obbligo imposto, in quanto non lascia alcun dubbio in merito all’individuazione di tutte le operazioni concernenti le importazioni imponibili dei prodotti di cui trattasi e consente di raccogliere efficacemente tutte le informazioni disponibili al fine di imporre una corretta riscossione retroattiva dei dazi antidumping estesi.

34

Pertanto, una registrazione come quella oggetto del procedimento principale soddisfa i requisiti di cui all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

35

La registrazione di cui trattasi rispetta di conseguenza l’obbligo imposto dalle disposizioni applicabili dei regolamenti in questione.

36

Per quanto concerne l’aliquota del dazio antidumping riscosso retroattivamente in applicazione del regolamento di esecuzione, dall’articolo 1, paragrafo 1, del menzionato regolamento emerge che il dazio esteso alle importazioni delle merci di cui trattasi provenienti dalla Malaysia è il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società» imposto dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 91/2009.

37

Orbene, in forza dell’articolo 1, paragrafo 2, di quest’ultimo regolamento, l’aliquota del dazio antidumping esteso è pari all’85%.

38

Dalle considerazioni che precedono consegue che si deve rispondere alle questioni sollevate nei termini seguenti:

L’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, al quale fa rinvio l’articolo 2 del regolamento n. 966/2010, dev’essere interpretato nel senso che modalità di registrazione come quelle di cui al procedimento principale sono conformi a tale disposizione e sono sufficienti, pertanto, alla riscossione retroattiva del dazio antidumping in applicazione dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione, in seguito a un’inchiesta che accerta l’esistenza di un’elusione dei dazi antidumping definitivi imposti dal regolamento n. 91/2009.

In conformità all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 91/2009, l’aliquota del dazio antidumping esteso riscosso retroattivamente sulle importazioni anteriori all’entrata in vigore del regolamento di esecuzione è pari all’85% per «tutte le altre società».

Sulle spese

39

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

L’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, al quale fa rinvio l’articolo 2 del regolamento (UE) n. 966/2010 della Commissione, del 27 ottobre 2010, che avvia un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, tramite importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, e che dispone la registrazione di dette importazioni, dev’essere interpretato nel senso che modalità di registrazione come quelle di cui al procedimento principale sono conformi a tale disposizione e sono sufficienti, pertanto, alla riscossione retroattiva del dazio antidumping in applicazione dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia, in seguito a un’inchiesta che accerta l’esistenza di un’elusione dei dazi antidumping definitivi imposti dal regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese.

 

In conformità all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 91/2009, l’aliquota del dazio antidumping esteso riscosso retroattivamente sulle importazioni anteriori all’entrata in vigore del regolamento di esecuzione n. 723/2011 è pari all’85% per «tutte le altre società».

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.

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