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Documento 62012CD0579
Decision of the Court (Reviewing Chamber) 11 December 2012.#European Commission v Guido Strack.#Review.#Case C-579/12 RX.
Decisione della Corte (Sezione del riesame) dell’11 settembre 2012.
Commissione europea contro Guido Strack.
Riesame.
Causa C-579/12 RX.
Decisione della Corte (Sezione del riesame) dell’11 settembre 2012.
Commissione europea contro Guido Strack.
Riesame.
Causa C-579/12 RX.
Raccolta della giurisprudenza - generale
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2012:785
C‑579/12 RX62012CD0579EU:C:2012:78500011122CJ
DECISIONE DELLA CORTE (Sezione del riesame)
11 dicembre 2012
«Riesame»
Nella causa C‑579/12 RX,
avente ad oggetto la proposta di riesame formulata dal primo avvocato generale, ai sensi dell’articolo 62 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il 23 novembre 2012,
LA CORTE (Sezione del riesame),
composta dal sig. L. Bay Larsen, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan e dalla sig.ra A. Prechal (relatore), giudici,
ha adottato la presente
Decisione
1 |
La proposta di riesame formulata dal primo avvocato generale riguarda la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Sezione delle impugnazioni) dell’8 novembre 2012, Commissione/Strack (T‑268/11 P), con la quale quest’ultimo ha accolto l’impugnazione proposta dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 15 marzo 2011, Strack/Commissione (F-120/07), nella parte in cui quest’ultimo Tribunale ha annullato la decisione della Commissione del 15 marzo 2007 limitante a 12 giorni il riporto delle ferie non godute dal sig. Strack nel 2004. |
2 |
Risulta dall’articolo 256, paragrafo 2, TFUE che le decisioni emesse dal Tribunale su impugnazione avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, ove sussistano gravi rischi che l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione siano compromesse. |
3 |
Ai sensi dell’articolo 62 dello Statuto della Corte, il primo avvocato generale, allorché ritiene che esista un grave rischio per l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione, può proporre alla Corte di riesaminare la decisione del Tribunale. |
4 |
In proposito, dall’articolo 193, paragrafo 4, del regolamento di procedura della Corte risulta che la Sezione del riesame, investita di una proposta di riesame siffatta, decide se occorra riesaminare la decisione del Tribunale e che, in tal caso, nella decisione di riesaminare la decisione del Tribunale sono indicate solo le questioni oggetto del riesame. |
5 |
Nella fattispecie la Sezione del riesame considera che si debba procedere al riesame della citata sentenza Commissione/Strack. |
6 |
Le questioni che saranno oggetto del riesame sono indicate al punto 2 del dispositivo della presente decisione. |
Per questi motivi, la Corte (Sezione del riesame) così decide: |
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Firme |