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Documento 62012CD0579

    Decisione della Corte (Sezione del riesame) dell’11 settembre 2012.
    Commissione europea contro Guido Strack.
    Riesame.
    Causa C-579/12 RX.

    Raccolta della giurisprudenza - generale

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2012:785

    C‑579/12 RX62012CD0579EU:C:2012:78500011122CJ

    DECISIONE DELLA CORTE (Sezione del riesame)

    11 dicembre 2012

    «Riesame»

    Nella causa C‑579/12 RX,

    avente ad oggetto la proposta di riesame formulata dal primo avvocato generale, ai sensi dell’articolo 62 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il 23 novembre 2012,

    LA CORTE (Sezione del riesame),

    composta dal sig. L. Bay Larsen, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan e dalla sig.ra A. Prechal (relatore), giudici,

    ha adottato la presente

    Decisione

    1

    La proposta di riesame formulata dal primo avvocato generale riguarda la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Sezione delle impugnazioni) dell’8 novembre 2012, Commissione/Strack (T‑268/11 P), con la quale quest’ultimo ha accolto l’impugnazione proposta dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 15 marzo 2011, Strack/Commissione (F-120/07), nella parte in cui quest’ultimo Tribunale ha annullato la decisione della Commissione del 15 marzo 2007 limitante a 12 giorni il riporto delle ferie non godute dal sig. Strack nel 2004.

    2

    Risulta dall’articolo 256, paragrafo 2, TFUE che le decisioni emesse dal Tribunale su impugnazione avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, ove sussistano gravi rischi che l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione siano compromesse.

    3

    Ai sensi dell’articolo 62 dello Statuto della Corte, il primo avvocato generale, allorché ritiene che esista un grave rischio per l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione, può proporre alla Corte di riesaminare la decisione del Tribunale.

    4

    In proposito, dall’articolo 193, paragrafo 4, del regolamento di procedura della Corte risulta che la Sezione del riesame, investita di una proposta di riesame siffatta, decide se occorra riesaminare la decisione del Tribunale e che, in tal caso, nella decisione di riesaminare la decisione del Tribunale sono indicate solo le questioni oggetto del riesame.

    5

    Nella fattispecie la Sezione del riesame considera che si debba procedere al riesame della citata sentenza Commissione/Strack.

    6

    Le questioni che saranno oggetto del riesame sono indicate al punto 2 del dispositivo della presente decisione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Sezione del riesame) così decide:

     

    1)

    È necessario procedere al riesame della sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Sezione delle impugnazioni) dell’8 novembre 2012, Commissione/Strack (T-268/11 P).

     

    2)

    Il riesame verterà sulle questioni se, alla luce della giurisprudenza della Corte relativa al diritto alle ferie annuali retribuite quale principio del diritto sociale dell’Unione, sancito anche espressamente all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e oggetto in particolare della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9), la sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 novembre 2012, Commissione/Strack (T-268/11 P), comprometta l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione per il fatto che detto Tribunale, quale giudice d’impugnazione, ha interpretato:

    l’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea nel senso che esso non ricomprende le prescrizioni relative all’organizzazione dell’orario di lavoro contenute nella direttiva 2003/88 e, in particolare, le ferie annuali retribuite, e,

    di conseguenza, l’articolo 4 dell’allegato V di detto Statuto nel senso che esso comporta che il diritto di riportare il congedo ordinario oltre il limite fissato in tale disposizione può essere accordato solo nel caso di un impedimento connesso all’attività del funzionario in ragione dell’esercizio delle sue funzioni.

     

    3)

    Gli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e le parti del procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea sono invitati a depositare dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, entro il termine di un mese a decorrere dalla notifica della presente decisione, le loro osservazioni scritte in merito alle suddette questioni.

     

    Firme

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