EUR-Lex L'accesso al diritto dell'Unione europea

Torna alla homepage di EUR-Lex

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 62011CJ0385

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 22 novembre 2012.
Isabel Elbal Moreno contro Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social de Barcelona.
Articolo 157 TFUE — Direttiva 79/7/CEE — Direttiva 97/81/CE — Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale — Direttiva 2006/54/CE — Pensione di vecchiaia contributiva — Parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile — Discriminazione indiretta fondata sul sesso.
Causa C‑385/11.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2012:746

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

22 novembre 2012 ( *1 )

«Articolo 157 TFUE — Direttiva 79/7/CEE — Direttiva 97/81/CE — Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale — Direttiva 2006/54/CE — Pensione di vecchiaia contributiva — Parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile — Discriminazione indiretta fondata sul sesso»

Nella causa C-385/11,

avente ad oggetto talune domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte a norma dell’articolo 267 TFUE dallo Juzgado de lo Social de Barcelona (Spagna), con decisione del 4 luglio 2011, pervenuta in cancelleria il 19 luglio seguente, nel procedimento

Isabel Elbal Moreno

contro

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS),

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta dalla sig.ra C. Toader, facente funzione di presidente dell’Ottava Sezione, dalla sig.ra A. Prechal (relatore) e dal sig. E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 settembre 2012,

considerate le osservazioni presentate:

per l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), da F. de Miguel Pajuelo, in qualità di agente, assistito da A. Álvarez Moreno e J. Ignacio del Valle de Joz, abogados;

per il governo spagnolo, da S. Centeno Huerta e S. Martínez-Lage Sobredo, in qualità di agenti;

per il governo belga, da L. Van den Broeck e M. Jacobs, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da G. Valero Jordana e M. van Beek, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, figurante in allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 14, pag. 9), come modificata dalla direttiva 98/23/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998 (GU L 131, pag. 10, in prosieguo: l’«accordo quadro»), nonché sull’interpretazione degli articoli 157 e 4 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento o fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204, pag. 23) e dell’articolo 4 della direttiva 79/7/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU L 6, pag. 24).

2

Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Elbal Moreno, da un lato, e l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Istituto nazionale di previdenza sociale) e la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (Tesoreria generale della previdenza sociale), dall’altro, in merito alla concessione di una pensione di vecchiaia.

Contesto normativo

La normativa dell’Unione

3

L’articolo 1, della direttiva 79/7 così dispone:

«Scopo della presente direttiva è la graduale attuazione, nel campo della sicurezza sociale e degli altri elementi di protezione sociale di cui all’articolo 3, del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale, denominato qui appresso «principio della parità di trattamento».

4

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 79/7:

«La presente direttiva si applica:

a)

ai regimi legali che assicurano una protezione contro i rischi seguenti:

(...)

vecchiaia,

(...)».

5

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7 così recita:

«Il principio della parità di trattamento implica l’assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, specificamente per quanto riguarda:

il campo d’applicazione dei regimi e le condizioni di ammissione ad essi,

l’obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi,

il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni».

6

A termini della clausola 4 dell’accordo quadro, intitolata «Principio di non discriminazione»:

«1.

Per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive.

(...)».

7

La direttiva 2006/54 prevede, all’articolo 1, intitolato «Oggetto», quanto segue:

«Lo scopo della presente direttiva è assicurare l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

A tal fine, essa contiene disposizioni intese ad attuare il principio della parità di trattamento per quanto riguarda:

(...)

b)

le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione;

c)

i regimi professionali di sicurezza sociale.

(...)».

La normativa spagnola

8

Come emerge dalla decisione di rinvio, le disposizioni della legge sulla previdenza sociale (ley general de seguridad social), approvata con regio decreto legislativo n. 1/94 del 20 giugno 1994 (BOE n. 154, del 29 giugno 1994, pag. 20658, in prosieguo: la «LGSS»), pertinente nel procedimento principale, sono le seguenti:

«Articolo 160.

Definizione

La prestazione della pensione di vecchiaia di tipo contributivo è unica per ciascun beneficiario e consiste in un vitalizio le cui condizioni, entità e forma vengono legalmente determinate una volta che, raggiunta l’età stabilita, il beneficiario cessi o abbia cessato la prestazione di lavoro subordinato.

Articolo 161.

Beneficiari

1.   Hanno diritto alla pensione di vecchiaia di tipo contributivo i soggetti cui si applica il presente regime generale i quali, oltre quanto richiesto al numero 1 dell’articolo 124, presentino i seguenti requisiti:

a)

compimento del sessantacinquesimo anno di età.

b)

compimento di un periodo minimo di contribuzione di quindici anni (...).

Articolo 162.

Base di calcolo della pensione di vecchiaia

1.   La base di calcolo della pensione di vecchiaia di tipo contributivo è formata dal quoziente risultante dalla divisione per 210 delle basi contributive dell’interessato durante i 180 mesi immediatamente precedenti il mese anteriore a quello del fatto generatore del diritto (...).

Settima disposizione integrativa. Norme applicabili ai lavoratori a tempo parziale.

1.

La tutela sociale accordata ai contratti di lavoro a tempo parziale è informata al principio di assimilazione del lavoratore a tempo parziale al lavoratore a tempo pieno e, in particolare, alle regole enunciate qui di seguito:

Prima regola. Contribuzione.

a)

La base dei contributi da versare alla previdenza sociale e dei contributi riscossi unitamente alle relative quote è sempre calcolata mensilmente ed è costituita dai compensi effettivamente percepiti in funzione delle ore lavorate, sia ordinarie che straordinarie.

b)

La base contributiva così determinata non può essere inferiore agli importi legalmente stabiliti.

c)

Le ore straordinarie contribuiranno alla previdenza sociale sulle medesime basi e percentuali stabilite per le ore ordinarie.

Seconda regola. Periodi di contribuzione.

a)

Nel calcolo dei periodi contributivi necessari ai fini del diritto all’ottenimento delle prestazioni di pensione, invalidità permanente, decesso e reversibilità, incapacità temporanea, maternità e paternità vengono computati unicamente i contributi versati per le ore lavorate, sia ordinarie che supplementari, calcolando l’equivalente in giorni teorici di contribuzione. A tal fine, il numero di ore effettivamente lavorate si divide per cinque, l’equivalente giornaliero delle 1826 ore annuali considerate.

b)

Per maturare il diritto alle pensioni di vecchiaia e di invalidità permanente, al valore dei giorni teorici di contribuzione ottenuti secondo quanto disposto alla lett. a) della presente regola si applica il coefficiente correttore dell’1,5; il risultato di tale calcolo costituisce il numero di giorni utili per la determinazione del periodo contributivo. In nessun caso è possibile tener conto di un numero di giorni di contribuzione superiore a quello corrispondente a una prestazione di lavoro a tempo pieno.

Terza regola. Basi di calcolo

a)

La base di calcolo delle prestazioni di pensione e di invalidità permanente è calcolata secondo la regola generale (...)».

La controversia principale e le questioni pregiudiziali

9

L’8 ottobre 2009, all’età di 66 anni, la ricorrente nel procedimento principale presentava domanda presso l’INSS al fine di ottenere una pensione di vecchiaia. Precedentemente aveva svolto attività lavorativa esclusivamente in qualità di collaboratrice domestica per un condominio per 18 anni a tempo parziale, in ragione di 4 ore settimanali, corrispondenti al 10% dell’orario di lavoro legale vigente in Spagna, corrispondente a 40 ore settimanali.

10

Con decisione del 13 ottobre 2009, la pensione le veniva negata sulla base del rilievo che essa non soddisfaceva il requisito del periodo minimo di contribuzione di 15 anni richiesto ai fini della concessione del diritto alla pensione di vecchiaia si sensi delle disposizioni dell’articolo 161, numero 1, lettera b), della LGSS.

11

Il reclamo proposto dalla ricorrente nel procedimento principale in data 30 novembre 2009 veniva respinto con decisione dell’INSS del 9 dicembre 2009. Mentre veniva richiesto, alla ricorrente principale, la prova di un periodo minimo contributivo pari a 4931 giorni, detta decisione riconosceva a suo favore un periodo contributivo di 1362 giorni, così ripartiti:

41 giorni: dal 24 ottobre 1960 al 3 dicembre 1960, a tempo pieno.

336 giorni: giorni assimilati, in ragione di tre gravidanze (3x112).

656 giorni: dal 1o novembre 1991 al 30 ottobre 2009, pari ad un periodo di 6564 giorni, considerati in ragione del 10% per effetto del tempo parziale.

329 giorni: giorni assimilati risultanti dal fattore di correzione (1,5) previsto dalla settima disposizione integrativa della LGSS.

12

A seguito del rigetto del reclamo la ricorrente nel procedimento principale adiva il Juzgado de lo Social di Barcelona con ricorso nell’ambito del quale faceva valere che la settima disposizione integrativa della LGSS, in applicazione della quale la pensione le era stata negata, costituiva una violazione del principio di parità di trattamento. Tale disposizione esigerebbe, infatti, un periodo contributivo più elevato per i lavori a tempo parziale rispetto ai lavoratori a tempo pieno, pur tenendo conto del fattore di correzione costituito dal moltiplicatore di 1,5, per accedere ad una prestazione già proporzionalmente più ridotta. Inoltre, la ricorrente nel procedimento principale sosteneva che detta regola implicava una discriminazione indiretta, in quanto risulterebbe statisticamente incontestabile che le donne sono le principali utilizzatrici, in misura pari a quasi l’80%, di tale tipo di contratto.

13

Per quanto attiene alla menzionata settima disposizione integrativa, il giudice del rinvio fa presente che tale normativa è fondata sul principio della considerazione esclusiva delle ore effettivamente lavorate ai fini della determinazione dei periodi di contribuzione richiesti, con contemporanea attenuazione per effetto delle due regole di correzione volte a facilitare l’accesso alla tutela della sicurezza sociale dei lavoratori a tempo parziale.

14

In tal senso, in primo luogo, la nozione di «giorno teorico di contribuzione» è definita quale corrispondente a 5 ore quotidiane di lavoro effettivo ovvero a 1826 ore annuali. I contributi versati vengono presi in considerazione in funzione delle ore lavorate, calcolando la loro equivalenza in giorni teorici di contribuzione.

15

In secondo luogo, ai fini della concessione del diritto alle prestazioni di vecchiaia e di invalidità permanente, viene applicata una regola di correzione specifica, consistente in un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5 applicato ai giorni teorici di contribuzione. Questi ultimi risultano così aumentati, il che facilita l’accesso alla tutela.

16

Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, atteso che la settima disposizione integrativa della LGSS tiene esclusivamente conto delle ore lavorate e non dei periodi di contribuzione, vale a dire dei giorni lavorati, essa implica, in fin dei conti, una doppia applicazione – ancorché con correttivi – del principio del prorata temporis. Infatti, essa esige proporzionalmente un periodo di contribuzione maggiore ai fini della concessione del diritto alla pensione di vecchiaia, la quale risulterà parimenti proporzionalmente ridotta al livello della base contributiva per effetto del carattere parziale del tempo del lavoro. Ne consegue che al lavoratore a tempo parziale viene richiesto, per quanto attiene alle contribuzioni, un periodo di carenza maggiore inversamente proporzionale alla riduzione del tempo di lavoro ai fini della concessione di una pensione, il cui importo è già direttamente e proporzionalmente ridotto per effetto del carattere parziale del tempo di lavoro.

17

Il giudice del rinvio precisa inoltre che, nel caso della ricorrente nel procedimento principale, l’applicazione della settima disposizione integrativa dell’LGSS implica che il versamento di contributi per un periodo di 18 anni in ragione del 10% del tempo di lavoro quotidiano equivale, ai fini del calcolo del periodo di contribuzione richiesto ai fini della concessione della pensione di vecchiaia, al versamento di contributi per un periodo inferiore a 3 anni. Conseguentemente, nel caso di un contratto di lavoro a tempo parziale di quattro ore settimanali, la ricorrente al procedimento principale dovrebbe lavorare cent’anni per poter soddisfare il periodo di carenza minimo di 15 anni, che le consentirebbe la concessione di una pensione di vecchiaia di EUR 112,93 mensili.

18

Ciò premesso, il Juzgado de lo Social de Barcelona ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se la nozione di “condizione di impiego” cui fa riferimento il divieto di discriminazione enunciato nella clausola 4 della direttiva 97/81 possa essere applicata ad una pensione di vecchiaia di tipo contributivo come quella prevista dal sistema di previdenza sociale spagnolo, derivante dai contributi versati da e a favore del lavoratore nel corso della sua intera vita lavorativa.

2)

Nel caso di risposta affermativa alla prima questione, e considerando, dunque, che una pensione di vecchiaia di tipo contributivo come quella prevista dal sistema di previdenza sociale spagnolo rientri nella nozione di “condizione di impiego” cui fa riferimento la clausola 4 della direttiva 97/81, se il divieto di discriminazione enunciato in detta clausola debba essere interpretato nel senso che impedirebbe, oppure osterebbe a, una norma nazionale che – in seguito alla doppia applicazione del principio del pro rata temporis – esiga per i lavoratori a tempo parziale, rispetto ai lavoratori a tempo pieno, un periodo contributivo proporzionalmente maggiore perché accedano, a loro volta, a una pensione di vecchiaia di importo ridotto in proporzione alla minor durata dell’orario di lavoro.

3)

A titolo di questione complementare alle precedenti, se un sistema come quello spagnolo (esposto nella VII disposizione integrativa della LGSS) relativo al versamento dei contributi, accesso e quantificazione della pensione di vecchiaia per i lavoratori a tempo parziale, possa essere considerato come un “aspetto o condizione delle retribuzioni” cui fa riferimento il divieto di discriminazione enunciato all’articolo 4 della direttiva 2006/54 e all’articolo 157 TFUE (...).

4)

A titolo di questione alternativa alle precedenti, nel caso in cui la pensione di vecchiaia contributiva spagnola non possa essere intesa né come “condizione di impiego” né come “retribuzione”, se il divieto di discriminazione diretta o indiretta basata sul sesso, enunciato all’articolo 4 della direttiva 79/7, debba essere interpretato nel senso che impedisca, oppure osti a una norma nazionale che – in seguito alla doppia applicazione del principio del pro rata temporis – esiga per i lavoratori a tempo parziale (per la stragrande maggioranza donne), rispetto ai lavoratori a tempo pieno, un periodo contributivo proporzionalmente maggiore perché accedano, a loro volta, a una pensione di vecchiaia di importo ridotto in proporzione alla minor durata dell’orario di lavoro».

Sulle questioni pregiudiziali

Considerazioni preliminari

19

Con le questioni pregiudiziali il giudice del rinvio solleva la questione preliminare se una pensione come quella oggetto del procedimento principale ricada nella sfera di applicazione della clausola 4 dell’accordo quadro, degli articoli 157 TFUE e 4 della direttiva 2006/54 e/o dell’articolo 4 della direttiva 79/7.

20

A tal riguardo, si deve rammentare che nella nozione di «retribuzione», ai sensi dell’articolo 157, paragrafo 2, TFUE, rientrano le pensioni che dipendono dal rapporto di lavoro che lega il lavoratore al datore di lavoro, ad esclusione di quelle derivanti da un sistema legale al cui finanziamento contribuiscono i lavoratori, i datori di lavoro e, eventualmente, i pubblici poteri in una misura meno dipendente da un rapporto di lavoro siffatto che da considerazioni di politica sociale (sentenza del 10 giugno 2010, Bruno e a., C-395/08 e C-396/08, Racc. pag. I-5119, punto 41 e giurisprudenza ivi richiamata). In tal senso, non possono essere inclusi in tale nozione i regimi o le prestazioni previdenziali, quali le pensioni di vecchiaia, direttamente disciplinati dalla legge al di fuori di qualsiasi concertazione nell’ambito dell’impresa o della categoria professionale interessata e obbligatori per categorie generali di lavoratori. (v. sentenza del 29 novembre 2001, Griesmar, C-366/99, Racc. pag. I-9383, punto 27 e giurisprudenza ivi richiamata).

21

Parimenti, rientrano nella nozione di «condizioni di impiego», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro, le pensioni che dipendono da un rapporto di lavoro tra lavoratore e datore di lavoro, ad esclusione delle pensioni legali di previdenza sociale, meno dipendenti da un rapporto siffatto che da considerazioni di ordine sociale (sentenza Bruno e a., citata supra, punto 42).

22

Orbene, una pensione come quella oggetto del procedimento principale che, come fa osservare il governo spagnolo, costituisce la pensione più generale fra quelle disciplinate dal diritto spagnolo, risulta essere una pensione meno dipendente da un rapporto di lavoro tra lavoratore e datore di lavoro che da considerazioni di ordine sociale, ai sensi della giurisprudenza richiamata supra ai punti 20 e 21, e rispetto alla quale l’articolo 157 TFUE e la clausola 4 dell’accordo quadro non trovano, quindi, applicazione.

23

È ben vero che considerazioni di politica sociale, di organizzazione dello Stato, di etica, così come preoccupazioni di bilancio che hanno avuto o possono aver avuto un ruolo nella determinazione di un regime da parte del legislatore nazionale non possono considerarsi prevalenti se la pensione interessa soltanto una categoria particolare di lavoratori, se è direttamente proporzionale agli anni di servizio prestati e se il suo importo è calcolato in base all’ultima retribuzione (sentenza Bruno e a., citata supra, punto 47).

24

Tuttavia, in ogni caso, la prima di dette tre condizioni non sembra ricorrere nella specie, atteso che dagli atti sottoposti alla Corte non emerge alcun elemento secondo cui una pensione come quella oggetto del procedimento principale interesserebbe solamente una categoria particolare di lavoratori.

25

Conseguentemente, come correttamente rilevato dall’INSS, dai governi spagnolo e belga nonché dalla Commissione europea, non si può ritenere che l’articolo 157 TFUE né, conseguentemente, l’articolo 4 della direttiva 2006/54, diretto a dare attuazione a tale prima disposizione, né la clausola 4 dell’accordo quadro possano applicarsi ad una pensione come quella oggetto del procedimento principale.

26

Per contro, una pensione di tal genere può ricadere nell’ambito della direttiva 79/7, atteso che si inserisce in un regime legale di tutela contro uno dei rischi elencati all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva medesima, vale a dire la vecchiaia, direttamente ed effettivamente connessa alla protezione contro tale rischio (v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 2011, Brachner, C-123/10, Racc. pag. I-10003, punto 40).

27

Ciò premesso, occorre rispondere unicamente alla quarta questione.

Sulla quarta questione

28

Con la quarta questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 4 della direttiva 79/7 debba essere interpretato nel senso che osti, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, alla normativa di uno Stato membro che esiga dai lavoratori a tempo parziale, costituita in grande maggioranza da donne, rispetto ai lavoratori a tempo pieno, un periodo di contribuzione proporzionalmente maggiore ai fini dell’eventuale concessione di una pensione di vecchiaia di tipo contributivo il cui importo risulta proporzionalmente ridotto in funzione del tempo di lavoro.

29

A tal riguardo si deve rammentare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, vi è discriminazione indiretta quando l’applicazione di un provvedimento nazionale, pur formulato in modo neutro, di fatto sfavorisce un numero molto più alto di donne che di uomini (v., segnatamente, sentenza Brachner, citata supra, punto 56).

30

Orbene, da un lato, come emerge dalla decisione di rinvio e, in particolare, da quanto esposto dal giudice richiamato supra al punto 17, una normativa come quella oggetto del procedimento principale risulta più sfavorevole per i lavoratori a tempo parziale, quale la ricorrente nel procedimento medesimo, lavoratori che hanno effettuato per lungo tempo un lavoro a tempo parziale ridotto, laddove, per effetto del metodo utilizzato ai fini del calcolo del periodo contributivo richiesto ai fini della concessione della pensione di vecchiaia, tale normativa esclude, in pratica, tali lavoratori da qualsivoglia possibilità di ottenere tale pensione.

31

Dall’altro, lo stesso giudice del rinvio rileva che risulta statisticamente provato che una normativa, come quella oggetto del procedimento principale, colpisce una percentuale ben più rilevante di donne che non di uomini, atteso che, in Spagna, quanto meno l’80% dei lavoratori tempo parziale è costituito da donne.

32

Ne consegue che una normativa di tal genere è contraria all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7, salvo che non risulti giustificata da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso. Tale è il caso se i mezzi scelti rispondono ad uno scopo legittimo di politica sociale dello Stato membro del quale la legislazione è in discussione, se sono idonei a raggiungere l’obiettivo da essa perseguito e se sono necessari a tal fine (v., in tal senso, sentenza Brachner, citata supra, punto 70).

33

L’INSS e il governo spagnolo deducono che l’obbligo di previo compimento di un determinato numero di periodi di contribuzione ai fini della concessione di talune prestazioni costituisce l’espressione di un obiettivo generale di politica sociale perseguito dal legislatore nazionale, ove tale obbligo è essenziale nell’ambito di un sistema previdenziale di tipo contributivo, anche al fine di garantire l’equilibrio finanziario del sistema medesimo.

34

A tal riguardo, si deve rilevare che, come emerge dalla decisione di rinvio, i lavoratori a tempo parziale interessati hanno versato contributi volti, segnatamente, al finanziamento del sistema pensionistico. Inoltre, è pacifico che, nel caso in cui ricevessero una pensione, l’importo di quest’ultima risulterebbe proporzionalmente ridotto in funzione del tempo di lavoro e dei contributi versati.

35

Orbene, come correttamente rilevato dal governo belga e dalla Commissione, nessun elemento degli atti sottoposti alla Corte consente di concludere che, in tale contesto, l’esclusione dei lavoratori a tempo parziale, quali la ricorrente nel procedimento principale, da qualsivoglia possibilità di ottenere una pensione di vecchiaia costituirebbe una misura effettivamente necessaria ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di salvaguardia del sistema previdenziale di tipo contributivo, cui si richiamano l’INSS ed il governo spagnolo, e che nussun’altra misura meno restrittiva per tali lavoratori sarebbe idonea al raggiungimento dell’obiettivo stesso.

36

Tale interpretazione non è inficiata dall’argomento dell’INSS e del governo spagnolo secondo cui le due misure di correzione richiamate supra ai punti 14 e 15 sono volte ad agevolare l’accesso alla pensione di vecchiaia per i lavoratori a tempo parziale. Infatti, non risulta che queste due misure di correzione producano un qualsivoglia effetto positivo sulla situazione dei lavoratori a tempo parziale quali la ricorrente nel procedimento principale.

37

Per quanto attiene al riferimento effettuato dal governo spagnolo alla sentenza del 16 luglio 2009, Gómez-Limón Sánchez-Camacho (C-537/07, Racc. pag. I-6525), è sufficiente osservare che, come correttamente rilevato dalla Commissione, tale sentenza, come emerge dal punto 60 della medesima, riguarda, per quanto attiene alla direttiva 79/7, essenzialmente l’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della stessa, in virtù del quale gli Stati membri dispongono della facoltà di escludere dalla sfera di applicazione di quest’ultima l’acquisizione di diritti a prestazioni previdenziali in base a regimi legali in esito a periodi di interruzione dell’attività lavorativa dovuti all’educazione della prole. Orbene, dalla decisione di rinvio non emerge che tale disposizione sia applicabile al procedimento principale.

38

Conseguentemente, si deve rispondere alla quarta questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 4 della direttiva 79/7 deve essere interpretato nel senso che osta, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, alla normativa di uno Stato membro che esiga dai lavoratori a tempo parziale, costituiti in grande maggioranza da donne, rispetto ai lavoratori a tempo pieno, un periodo contributivo proporzionalmente maggiore ai fini dell’eventuale concessione di una pensione di vecchiaia di tipo contributivo il cui importo è proporzionalmente ridotto in funzione del loro tempo di lavoro.

Sulle spese

39

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

 

L’articolo 4 della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, dev’essere interpretato nel senso che osta, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, alla normativa di uno Stato membro che esiga dai lavoratori a tempo parziale, costituiti in grande maggioranza da donne, rispetto ai lavoratori a tempo pieno, un periodo contributivo proporzionalmente maggiore ai fini dell’eventuale concessione di una pensione di vecchiaia di tipo contributivo il cui importo è proporzionalmente ridotto in funzione del loro tempo di lavoro.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.

In alto