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Documento 62011CJ0213

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 luglio 2012.
Fortuna sp. z o.o. e altri contro Dyrektor Izby Celnej w Gdyni.
Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
Mercato interno — Direttiva 98/34/CE — Norme e regole tecniche — Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche — Slot machines con vincita limitata — Divieto di modificare, rinnovare e rilasciare autorizzazioni all’esercizio — Nozione di “regola tecnica”.
Cause riunite C‑213/11, C‑214/11 e C‑217/11.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2012:495

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

19 luglio 2012 ( *1 )

«Mercato interno — Direttiva 98/34/CE — Norme e regole tecniche — Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche — Slot machines con vincita limitata — Divieto di modificare, rinnovare e rilasciare autorizzazioni all’esercizio — Nozione di “regola tecnica”»

Nelle cause riunite C-213/11, C-214/11 e C-217/11,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (Polonia), con decisioni del 16 novembre 2010, pervenute in cancelleria il 9 e l’11 maggio 2011, nei procedimenti

Fortuna sp. z o.o. (C-213/11),

Grand sp. z o.o. (C-214/11),

Forta sp. z o.o. (C-217/11)

contro

Dyrektor Izby Celnej w Gdyni,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. J. Malenovský, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis (relatore) e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: sig. N. Jääskinen

cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Sławiczek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 marzo 2012,

considerate le osservazioni presentate:

per la Fortuna sp. z o.o., la Grand sp. z o.o. e la Forta sp. z o.o., da K. Budnik, adwokat,

per il governo polacco, da M. Szpunar, B. Majczyna e da D. Lutostańska, in qualità di agenti,

per il governo belga, da L. Van den Broeck e M. Jacobs, in qualità di agenti, assistiti da P. Vlaemminck e R. Verbeke, advocaten,

per il governo portoghese, dal L. Inez Fernandes e A. P. Barros, in qualità di agenti,

per la Commissione europea, da G. Zavvos e da K. Herrmann, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 204, pag. 37), come modificata dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363, pag. 81; in prosieguo: la «direttiva 98/34»).

2

Queste domande sono state presentate nel contesto di controversie che vedono la Fortuna sp. z o.o. (in prosieguo: la «Fortuna»), la Grand sp. z o.o. (in prosieguo: la «Grand») e la Forta sp. z o.o. (in prosieguo: la «Forta») contrapposte al Dyrektor Izby Celnej w Gdyni (direttore della commissione doganale di Gdynia; in prosieguo: il «DICG») in merito al rifiuto di quest’ultimo di modificare, di rinnovare o di rilasciare, a seconda del caso, autorizzazioni a organizzare ed esercitare un’attività di giochi automatici a basse vincite.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3

L’articolo 1, punti 1-5 e 11, della direttiva 98/34 dispone:

«Ai sensi della presente direttiva si intende per:

1)

“prodotto”: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca;

2)

“servizio”: qualsiasi servizio della società dell’informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

(…)

3)

“specificazione tecnica”: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità.

(…)

4)

“altro requisito”: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell’ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;

5)

«regola relativa ai servizi»: un requisito di natura generale relativo all’accesso alle attività di servizio di cui al punto 2 e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi definiti.

(…)

11)

“regola tecnica” una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l’utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all’articolo 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.

(…)».

4

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, commi primo e terzo, di detta direttiva:

«Fatto salvo l’articolo 10, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.

(…)

Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione secondo le modalità summenzionate qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti».

Il diritto nazionale

5

Fino al 31 dicembre 2009, l’organizzazione e l’esercizio di attività nel settore dei giochi automatici con vincite limitate erano disciplinati dalla legge relativa ai giochi e alle scommesse (ustawa o grach i zakĺadach wzajemnych) del 29 luglio 1992 (Dz. U. del 2004, n. 4, posizione 27), come modificata (in prosieguo: la «legge sui giochi e le scommesse»).

6

L’articolo 2, paragrafo 2b, di detta legge aveva il seguente tenore:

«Si definiscono giochi automatici con vincita limitata i giochi su apparecchi automatici, elettromeccanici ed elettronici con vincite in denaro o in natura, nei quali il valore della singola vincita non può essere superiore a [EUR] 15, mentre il valore della puntata massima per partita non può essere superiore a [EUR] 0,07».

7

Conformemente alle disposizioni di detta legge, i proprietari di tali apparecchi al fine di poter utilizzare tali giochi automatici, dovevano ottenere autorizzazioni dell’autorità fiscale territorialmente competente. Queste ultime erano rilasciate ai proprietari di detti apparecchi per un periodo di sei anni e, su richiesta del titolare, potevano essere rinnovate per un periodo di altri sei anni.

8

L’articolo 7, paragrafo 1a, della stessa legge prevedeva:

«L’organizzazione dei giochi automatici con vincita limitata è autorizzata soltanto nei punti di installazione di giochi automatici con vincita limitata».

9

L’articolo 30 della legge sui giochi e le scommesse aveva il seguente tenore:

«I punti di installazione di giochi automatici con vincita limitata possono essere ubicati in centri di ristorazione, in strutture di commercio o adibite alla fornitura di servizi a una distanza minima di 100 m da scuole, enti di formazione e di educazione, istituti di cura e luoghi di culto».

10

La legge sui giochi d’azzardo (ustawa o grach hazardowich) del 19 novembre 2009 (Dz. U. n. 201, pos. 1540; in prosieguo: la «legge sui giochi d’azzardo»), che sostituisce la legge sui giochi e le scommesse, è entrata in vigore il 1o gennaio 2010.

11

L’articolo 14, paragrafo 1, della legge sui giochi d’azzardo, dispone quanto segue:

«L’organizzazione di giochi di roulette, giochi di carte, giochi di dadi nonché giochi automatici è consentita soltanto nelle sale dei casinò».

12

L’articolo 129 di tale legge prevede quanto segue:

«1.   Le attività di giochi automatici con vincita limitata o di giochi automatici organizzati nelle sale per giochi automatici, condotte sulla base delle autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente legge, sono esercitate dai soggetti ai quali sono state rilasciate secondo le norme anteriori sino alla scadenza delle autorizzazioni, salva diversa disposizione di legge.

2.   Si pone termine alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio di un’attività nel settore dei giochi automatici con vincita limitata o dei giochi automatici organizzati nelle sale per giochi automatici, avviate e non concluse prima dell’entrata in vigore della presente legge.

3.   Si intendono per giochi automatici a bassa vincita i giochi su macchine automatiche, elettromeccaniche ed elettroniche con vincite di denaro o di oggetti, nei quali il valore di una vincita non può essere superiore a PLN 60, mentre il valore della puntata massima per partecipare ad una sola partita non può essere superiore a PLN 0,50».

13

L’articolo 135 della legge sui giochi d’azzardo è formulato nei seguenti termini:

«1.   Le autorizzazioni di cui all’articolo 129, paragrafo 1, possono essere modificate – secondo i principi stabiliti dalla legge per la modifica delle licenze e delle autorizzazioni concesse agli operatori che conducono un’attività nell’ambito descritto all’articolo 6, paragrafi 1-3 – da parte dell’organo competente al rilascio delle autorizzazioni il giorno precedente a quello di entrata in vigore della legge, fatti salvi i paragrafi 2 e 3. Le disposizioni degli articoli 56 e 57 sono applicabili per analogia.

2.   La modifica dell’autorizzazione non può determinare alcun cambiamento dei luoghi di organizzazione di giochi, eccezion fatta per la riduzione del numero dei punti di installazione dei giochi automatici con vincita limitata.

(…)».

14

Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, di detta legge, le autorizzazioni contemplate all’articolo 129, paragrafo 1, di detta legge non possono essere rinnovate.

Controversia principale e questioni pregiudiziali

15

Le ricorrenti nei procedimenti principali sono società la cui attività economica ha ad oggetto, tra l’altro, l’organizzazione e l’esercizio di giochi automatici. A tali fini, la Fortuna, la Grand e la Forta acquistano apparecchi da gioco nel mercato dell’Unione.

16

La Fortuna dispone dell’autorizzazione legale richiesta per una siffatta attività, che le è stata rilasciata il 1o novembre 2003 per un periodo di sei anni, e rinnovata successivamente con una decisione del 14 settembre 2009. Tale autorizzazione riguarda un elevato numero di punti di installazione di giochi. La Fortuna ha presentato una domanda di modifica della sua autorizzazione riguardo alla determinazione di uno dei luoghi di esercizio di giochi. Con una decisione del 3 febbraio 2010, confermata da una successiva decisione del 14 aprile 2010, il DICG non ha accolto tale domanda, invocando l’articolo 135, paragrafo 2, della legge sui giochi d’azzardo, che vieta qualsiasi modifica dei luoghi di organizzazione dei giochi mediante modifica della decisione di autorizzazione, fatta salva una riduzione del numero dei punti di installazione di giochi automatici a bassa vincita.

17

La Grand disponeva dell’autorizzazione legale richiesta per l’organizzazione e l’esercizio di giochi automatici, rilasciata in data 6 agosto 2004, per un periodo di sei anni. L’autorizzazione riguardava altresì un elevato numero di punti di installazione di giochi. La Grand ha presentato una domanda di rinnovo della sua autorizzazione, per un nuovo periodo di sei anni. Con una decisione del 24 febbraio 2010, confermata da una successiva decisione del 18 maggio 2010, il DICG non ha accolto tale domanda, invocando l’articolo 138, paragrafo 1, della legge sui giochi d’azzardo, che vieta il rinnovo delle autorizzazioni ad esercitare un’attività di giochi automatici a bassa vincita.

18

Il 10 dicembre 2008, la Forta ha proposto una domanda di autorizzazione a organizzare e esercitare giochi automatici con vincita limitata nel territorio del voivodato di Pomerania. Questa domanda, relativa inizialmente a 112 punti di installazione di giochi automatici a bassa vincita, riguarda, alla fine, 80 punti di installazione. Con una decisione del 12 febbraio 2010, confermata da una decisione successiva del 19 aprile 2010, il DICG, applicando l’articolo 129, paragrafo 2, della legge sui giochi di azzardo, ha constatato che non si doveva più proseguire il procedimento di cui trattasi. Questa disposizione impone infatti di porre fine ai procedimenti aperti e non ancora conclusi prima dell’entrata in vigore di questa nuova legge riguardanti le domande di autorizzazione ad esercitare un’attività di giochi automatici con vincita limitata o di giochi automatici organizzati in sale per giochi automatici depositate nella vigenza della legge sui giochi e le scommesse.

19

Ognuna delle ricorrenti in via principale ha proposto ricorso dinanzi al Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (tribunale amministrativo del voivodato di Danzica) contro le decisioni ad esse relative, rilevando che le disposizioni della legge sui giochi d’azzardo non possono essere invocate dall’amministrazione a sostegno di tali decisioni in quanto tale legge non è stata notificata alla Commissione, sebbene contenga «regole tecniche» ai sensi della direttiva 98/34. Le ricorrenti nei procedimenti principali hanno altresì osservato che le restrizioni per quanto riguarda l’esercizio dei giochi automatici con vincita limitata risultanti da tale legge comportavano una restrizione particolarmente grave del commercio di tali apparecchi all’interno dell’Unione europea. Infatti, il divieto di modificare e di rinnovare autorizzazioni precedenti, al pari del divieto di rilasciare nuove autorizzazioni per l’utilizzazione di tali apparecchi priverebbero queste ultime, in pratica, di qualsiasi utilità.

20

Il giudice del rinvio precisa che la giurisprudenza della Corte relativa alla libera circolazione delle merci e dei servizi per quanto riguarda i giochi d’azzardo gli consente di valutare in modo autonomo la compatibilità con tali libertà del regime derivante dalla legge sui giochi d’azzardo. Per contro, questa giurisprudenza si chiede se le disposizioni di detta legge possano essere opposte a un singolo, laddove non siano state notificate alla Commissione, in conformità con la procedura prevista dalla direttiva 98/34.

21

In tali circostanze, il Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

Nella causa C-213/11:

«Se l’art. 1, punto 11, della direttiva [98/34] debba essere interpretato nel senso che rientra tra le “regole tecniche”, il cui progetto deve essere inviato alla Commissione ai sensi dell’art. 8, n. 1, di detta direttiva, anche una disposizione legislativa che vieta l’introduzione di modifiche all’autorizzazione relativa ad attività nel settore dei giochi automatici con vincita limitata, per quanto riguarda il mutamento del luogo di organizzazione dei giochi».

Nella causa C-214/11:

«Se l’art. 1, punto 11, della direttiva [98/34] debba essere interpretato nel senso che rientra tra le «regole tecniche», il cui progetto deve essere inviato alla Commissione ai sensi dell’art. 8, n. 1, di detta direttiva, anche una disposizione legislativa che vieta il rinnovo delle autorizzazioni relative ad attività nel settore dei giochi automatici con vincita limitata».

Nella causa C-217/11:

«Se l’articolo 1, punto 11, della direttiva [98/34] debba essere interpretato nel senso che rientra tra le «regole tecniche», il cui progetto deve essere inviato alla Commissione ai sensi dell’art. 8, n. 1, di detta direttiva, anche una disposizione legislativa che vieta il rilascio di autorizzazioni relative ad attività nel settore dei giochi automatici a bassa vincita?».

22

Con ordinanza del presidente della Corte in data 9 giugno 2011, le cause C-213/11, C-214/11 e C-217/11 sono state riunite ai fini della fase scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.

Sulle questioni pregiudiziali

23

Con le sue questioni il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34 debba essere interpretato nel senso che disposizioni nazionali, come quelle della legge sui giochi d’azzardo, che potrebbero avere l’effetto di limitare, o addirittura di rendere progressivamente impossibile, l’utilizzazione dei giochi automatici a bassa vincita in luoghi diversi dai casinò e dalle sale giochi, costituiscono «regole tecniche», ai sensi di tale disposizione, i cui progetti devono essere oggetto di una comunicazione prevista all’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva.

24

Si deve rammentare, in via preliminare, che la Corte ha già statuito che misure che vietano l’utilizzazione di qualsiasi gioco elettrico, elettromeccanico ed elettronico, in qualsiasi luogo pubblico o privato diverso dai casinò, devono essere qualificate come regole tecniche ai sensi dell’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34 (sentenza del 26 ottobre 2006, Commissione/Grecia, C-65/05, Racc. pag. I-10341, punto 61).

25

Pertanto, una misura, come l’articolo 14, paragrafo 1, della legge sui giochi d’azzardo, che riserva l’organizzazione di giochi automatici ai soli casinò di giochi, deve essere qualificata come «regola tecnica», ai sensi dell’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34.

26

Fatta tale precisazione preliminare, si deve ricordare che, per giurisprudenza costante, la direttiva 98/34 è volta a tutelare, mediante un controllo preventivo, la libera circolazione delle merci, che costituisce uno dei fondamenti dell’Unione, e l’utilità di tale controllo emerge nei casi in cui regole tecniche che rientrano nel campo di applicazione di tale direttiva possano costituire ostacoli per gli scambi delle merci fra Stati membri, ostacoli che sono ammissibili solo se necessari per soddisfare esigenze imperative dirette al conseguimento di uno scopo d’interesse generale (v. sentenze del 30 aprile 1996, CIA Security International, C-194/94, Racc. pag. I-2201, punti 40 e 48; dell’8 settembre 2005, Lidl Italia, C-303/04, Racc. pag. I-7865, punto 22, nonché del 9 giugno 2011, Intercommunale Intermosane e Fédération de l’industrie et du gaz, C-361/10, Racc. pag. I-5079, punto 10).

27

In tale contesto, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, dall’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34 emerge che la nozione di «regola tecnica» include – oltre alla categoria delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, ai sensi di tale articolo 1, punti 2 e 5, che tuttavia non è interessata dai procedimenti principali dal momento che le disposizioni nazionali di cui trattasi riguardano apparecchi da gioco automatici con vincita limitata nella loro qualità di «prodotti», ai sensi di detto articolo 1, punto 1 – tre categorie, cioè, in primo luogo, la «specificazione tecnica», ai sensi dell’articolo 1, punto 3, della direttiva citata, in secondo luogo, l’«altro requisito», come definito dall’articolo 1, punto 4, di tale direttiva, e, in terzo luogo, il divieto relativo alla fabbricazione, all’importazione, alla commercializzazione o all’utilizzazione di un prodotto, di cui all’articolo 1, punto 11, della direttiva stessa (v. sentenze del 21 aprile 2005, Lindberg, C-267/03, Racc. pag. I-3247, punto 54; dell’8 novembre 2007, Schwibbert, C-20/05, Racc. pag. I-9447, punto 34, nonché Intercommunale Intermosane e Fédération de l’industrie et du gaz, cit. punto 11).

28

Si deve precisare, innanzitutto, affinché una norma nazionale rientri nella prima categoria di regole tecniche di cui all’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34, vale a dire nella nozione di «specificazione tecnica», tale norma deve riferirsi necessariamente al prodotto o al suo imballaggio in quanto tali, e definire quindi una delle caratteristiche richieste di un prodotto (v. sentenza Intercommunale Intermosane e Fédération de l’industrie et du gaz, cit, punto 15).

29

Orbene, è sufficiente constatare che le disposizioni transitorie della legge sui giochi d’azzardo riguardano le autorizzazioni ad esercitare l’attività di giochi automatici a bassa vincita. Esse non si riferiscono agli apparecchi da gioco a bassa vincita o al loro imballaggio in quanto tali, e non definiscono pertanto le caratteristiche di questi ultimi.

30

Di conseguenza, le norme nazionali di cui ai procedimenti principali non contengono specificazioni tecniche ai sensi della direttiva 98/34.

31

Emerge inoltre dalla giurisprudenza della Corte che la terza categoria delle regole tecniche prevista all’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34, che fa riferimento, segnatamente, ad un divieto di utilizzazione, presuppone che le norme nazionali in causa abbiano una portata evidentemente più ampia di una limitazione a taluni usi possibili del prodotto in questione, e che non si limitino pertanto ad una semplice restrizione dell’utilizzo di quest’ultimo (v. sentenza Lindberg, cit., punto 76).

32

Infatti, questa terza categoria fa riferimento, in particolare, a misure nazionali che consentono solamente un utilizzo puramente marginale del prodotto in questione rispetto ai vari utilizzi ragionevolmente ipotizzabili dello stesso (sentenza Lindberg, cit, punto 77).

33

A questo riguardo, se è vero che le disposizioni transitorie della legge sui giochi d’azzardo su cui vertono i procedimenti principali comportano indubbiamente divieti per quanto riguarda il rilascio, il rinnovo e la modifica delle autorizzazioni a esercitare un’attività di giochi automatici con vincita limitata, si deve osservare che, conformemente all’articolo 129, paragrafo 1, di detta legge, le attività di giochi automatici con vincita limitata condotte sulla base delle autorizzazioni rilasciate dall’entrata in vigore di detta legge sono esercitate, dai soggetti ai quali sono state rilasciate, secondo le norme anteriori sino alla scadenza di tali autorizzazioni.

34

Pertanto, una tale disposizione consente di continuare a esercitare l’attività di giochi automatici con vincita limitata e, pertanto, a utilizzare apparecchi da gioco di questo tipo, oltre l’entrata in vigore della legge sui giochi d’azzardo. È giocoforza constatare che in un tale contesto le disposizioni transitorie di detta legge non possono essere considerate misure nazionali che consentono solamente un utilizzo puramente marginale degli apparecchi da gioco automatici con vincita limitata.

35

Infine, la Corte ha dichiarato che, per poter essere qualificate come «altro requisito» ai sensi dell’articolo 1, punto 4, della direttiva 98/34, le misure nazionali in causa devono rappresentare «condizioni» che possono influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto di cui trattasi o la sua commercializzazione (v., in tal senso, citate sentenze Lindberg, punto 72, nonché Intercommunale Intermosane e Fédération de l’industrie et du gaz, punto 20).

36

A tale riguardo, si deve osservare che le disposizioni transitorie della legge sui giochi d’azzardo impongono condizioni atte a influire sulla commercializzazione degli apparecchi da gioco automatici con vincita limitata. Infatti, il divieto di rilasciare, rinnovare o di modificare le autorizzazioni relative alle attività di giochi automatici con vincita limitata esercitate al di fuori dei casinò è tale da incidere direttamente sul commercio degli apparecchi da gioco con vincita limitata.

37

In tale contesto, spetta al giudice del rinvio verificare se siffatti divieti, la cui osservanza è obbligatoria de iure per l’utilizzazione di giochi automatici a bassa vincita, possano influenzare in modo significativo la natura o la commercializzazione di tali apparecchi (v., in tal senso, sentenza Lindberg, cit, punto 78).

38

In occasione degli accertamenti che dovranno essere effettuati dal giudice del rinvio, esso dovrà tener conto, in particolare, del fatto che con la riduzione dei punti di installazione autorizzati di giochi automatici con vincita limitata si operi una limitazione del numero massimo di casinò nonché di apparecchi da gioco utilizzabili in questi ultimi.

39

Del pari, il giudice del rinvio dovrà verificare se gli apparecchi di gioco automatici con vincita limitata possano essere programmati o riprogrammati al fine di essere utilizzati nei casinò quali apparecchi da gioco d’azzardo che consentirebbero vendite più elevate e presenterebbero di conseguenza un maggior rischio di dipendenza dell’utilizzatore dal gioco (v., in tal senso, sentenza Lindberg, cit., punto 79), il che potrebbe influire in modo significativo sulla loro natura.

40

Alla luce di quanto sin qui illustrato, si deve rispondere alle questioni sottoposte dichiarando che l’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34 deve essere interpretato nel senso che disposizioni nazionali, come quelle della legge sui giochi d’azzardo, che potrebbero avere l’effetto di limitare, o addirittura di rendere progressivamente impossibile, l’utilizzazione dei giochi automatici con vincita limitata in luoghi diversi dai casinò e dalle sale giochi, possono costituire «regole tecniche», ai sensi di tale disposizione, i cui progetti devono essere oggetto di una comunicazione prevista all’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva, purché sia dimostrato che tali disposizioni nazionali rappresentano condizioni che possono influenzare in modo significativo la natura del prodotto di cui trattasi o la sua commercializzazione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sulle spese

41

Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

L’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, deve essere interpretato nel senso che disposizioni nazionali – come quelle della legge sui giochi d’azzardo, (ustawa o grach hazardowich) del 19 novembre 2009 – che potrebbero avere l’effetto di limitare, o addirittura di rendere progressivamente impossibile, l’utilizzazione dei giochi automatici con vincita limitata in luoghi diversi dai casinò e dalle sale giochi, possono costituire «regole tecniche», ai sensi di tale disposizione, i cui progetti devono essere oggetto di una comunicazione prevista all’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva, purché sia dimostrato che tali disposizioni nazionali rappresentano condizioni che possono influenzare in modo significativo la natura del prodotto di cui trattasi o la sua commercializzazione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il polacco.

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