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Documento 62010CJ0522

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 luglio 2012.
    Doris Reichel‑Albert contro Deutsche Rentenversicherung Nordbayern.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Würzburg.
    Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamento (CE) n. 987/2009 — Articolo 44, paragrafo 2 — Esame del diritto ad una pensione di vecchiaia — Presa in considerazione dei periodi, maturati in un altro Stato membro, dedicati alla cura dei figli — Applicabilità — Articolo 21 TFUE — Libera circolazione dei cittadini.
    Causa C‑522/10.

    Raccolta della giurisprudenza - generale

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2012:475

    SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

    19 luglio 2012 ( *1 )

    «Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamento (CE) n. 987/2009 — Articolo 44, paragrafo 2 — Esame del diritto ad una pensione di vecchiaia — Presa in considerazione dei periodi, maturati in un altro Stato membro, dedicati alla cura dei figli — Applicabilità — Articolo 21 TFUE — Libera circolazione dei cittadini»

    Nella causa C-522/10,

    avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sozialgericht Würzburg (Germania), con decisione del 29 ottobre 2010, pervenuta in cancelleria il 9 novembre 2010, nel procedimento

    Doris Reichel-Albert

    contro

    Deutsche Rentenversicherung Nordbayern,

    LA CORTE (Terza Sezione),

    composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. J. Malenovský, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis e D. Šváby (relatore), giudici,

    avvocato generale: sig. N. Jääskinen

    cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 gennaio 2012,

    considerate le osservazioni presentate:

    per D. Reichel-Albert, da J. Schwach, Rechtsanwalt;

    per la Deutsche Rentenversicherung Nordbayern, da W. Willeke, Direktor;

    per il governo tedesco, da T. Henze e J. Möller, in qualità di agenti;

    per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità di agente;

    per la Commissione europea, da V. Kreuschitz e M. van Hoof, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 1o marzo 2012,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284, pag. 1).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Reichel-Albert e la Deutsche Rentenversicherung Nordbayern (in prosieguo: la «DRN») in merito al diniego di quest’ultima di prendere in considerazione e di convalidare, ai fini del calcolo della futura pensione di vecchiaia della sig.ra Reichel-Albert, i «periodi dedicati alla cura dei figli» e i «periodi da prendere in considerazione» maturati da quest’ultima in Belgio.

    Contesto normativo

    La normativa dell’Unione

    Il regolamento (CEE) n. 1408/71

    3

    L’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), prevede una serie di norme al fine di determinare la normativa applicabile in materia. Viene precisato che tali norme si applicano con riserva degli articoli 14-17 del medesimo regolamento, i quali contengono varie norme particolari.

    4

    L’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento così dispone:

    «la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro».

    5

    L’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1408/71, ivi introdotto dal regolamento (CEE) n. 2195/91 del Consiglio, del 25 giugno 1991, che modifica il regolamento n. 1408/71 e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71 (GU L 206, pag. 2), con effetto dal 29 luglio 1991, prevede quanto segue:

    «la persona cui cessi d’essere applicabile la legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione».

    Il regolamento (CE) n. 883/2004

    6

    Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1), entrato in vigore il 20 maggio 2004, mira a coordinare i regimi nazionali di previdenza sociale. Conformemente al suo articolo 91, esso è applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore del suo regolamento di applicazione, il regolamento n. 987/2009, ossia il 1o maggio 2010, e sostituisce il dispositivo anteriore modernizzandolo e semplificandolo al contempo.

    7

    L’articolo 87 del regolamento n. 883/2004, che fissa «Disposizioni transitorie», dispone quanto segue:

    «1.   Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per il periodo precedente la data della sua applicazione.

    2.   Ogni periodo d’assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturato sotto la legislazione di uno Stato membro prima della data di applicazione del presente regolamento nello Stato membro interessato, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti a norma del presente regolamento.

    3.   Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del presente regolamento anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima della sua data di applicazione nello Stato membro interessato.

    (…)».

    Il regolamento n. 987/2009

    8

    Il regolamento n. 987/2009 stabilisce le modalità di applicazione del regolamento di base n. 883/2004, conformemente all’articolo 89 del medesimo.

    9

    L’articolo 44 del regolamento n. 987/2009, intitolato «Presa in considerazione dei periodi di cura dei figli» prevede quanto segue:

    «1.   Ai fini del presente articolo, per “periodo di cura dei figli” s’intende qualsiasi periodo accreditato sotto la legislazione pensionistica di uno Stato membro o che fornisce un’integrazione pensionistica espressamente per il fatto che una persona abbia cresciuto un figlio, indipendentemente dalle modalità di calcolo di tali periodi e a prescindere dal fatto che essi siano maturati all’epoca della cura del figlio o siano riconosciuti retroattivamente.

    2.   Qualora, in base alla legislazione dello Stato membro competente ai sensi del titolo II del regolamento di base, non siano presi in considerazione i periodi dedicati alla cura dei figli, l’istituzione dello Stato membro la cui legislazione era applicabile ai sensi del titolo II del regolamento di base alla persona interessata in quanto esercitava un’attività subordinata o autonoma alla data a decorrere dalla quale, secondo tale legislazione, si è iniziato a prendere in considerazione il periodo dedicato alla cura del figlio in questione, rimane responsabile della presa in considerazione di tale periodo come periodo dedicato alla cura dei figli secondo la propria legislazione, come se il figlio in questione fosse stato cresciuto nel suo territorio.

    (…)».

    10

    L’articolo 93 del predetto regolamento, intitolato «Disposizioni transitorie», è redatto nei seguenti termini:

    «L’articolo 87 del regolamento di base si applica alle situazioni disciplinate dal regolamento di applicazione».

    La normativa tedesca

    11

    La normativa tedesca prevede due meccanismi di presa in considerazione del periodo di educazione dei figli nell’ambito del regime legale delle pensioni di vecchiaia. Il primo assume la forma di una presa in considerazione dei periodi dedicati all’educazione dei figli («Kindererziehungszeiten») in quanto periodi di contribuzione obbligatoria al regime legale di assicurazione vecchiaia, che consente quindi di computare i suddetti periodi ai fini del calcolo del periodo di carenza richiesto per beneficiare di una pensione di vecchiaia. Il secondo assume la forma di periodi da prendere in considerazione («Berücksichtigungszeiten»), i quali non danno alcun diritto alla pensione, ma rientrano nel computo di taluni termini di carenza, preservano la tutela riconosciuta alle persone aventi capacità limitata a provvedere ai propri bisogni ed hanno un effetto positivo sul valore attribuito ai periodi senza contribuzione.

    12

    L’articolo 56 del libro VI del codice della previdenza sociale (Sozialgesetzbuch; in prosieguo: lo «SGB VI»), intitolato «Periodi di educazione di un figlio», è del seguente tenore:

    «1)   I periodi cosiddetti di educazione di un figlio sono i periodi dedicati alla cura di un figlio durante i suoi primi tre anni di vita. Un periodo dedicato all’educazione di un figlio viene convalidato per uno dei genitori del figlio (articolo 56, paragrafo 1, prima frase, punto 3, e paragrafo 3, punti 2 e 3, del libro I) se:

    1.

    il periodo di educazione del figlio è attribuibile al suddetto genitore,

    2.

    l’educazione del figlio ha luogo nel territorio della Repubblica federale di Germania o se è assimilabile ad una siffatta prestazione di educazione, e

    3.

    la convalida non è esclusa per tale genitore.

    (…)

    3)   Detta educazione avviene nel territorio della Repubblica federale di Germania se il genitore che provvede a tale educazione vi ha risieduto abitualmente con il figlio. Si ha assimilazione ad un’educazione sul territorio della Repubblica federale di Germania qualora il genitore che ha provveduto all’educazione abbia risieduto abitualmente con il figlio all’estero e abbia ivi maturato periodi di contribuzione obbligatoria durante l’educazione o immediatamente prima della nascita del figlio a titolo dell’attività lavorativa subordinata o autonoma che egli ha ivi esercitato. In caso di residenza comune dei coniugi o dei compagni di vita all’estero, quanto sopra si applica anche nel caso in cui il coniuge o il compagno di vita del genitore che ha provveduto all’educazione abbia maturato siffatti periodi di contribuzione obbligatoria o non li abbia maturati per la sola ragione che egli rientrava tra le persone contemplate dall’articolo 5, paragrafi 1 e 4, o che egli era esonerato dall’assicurazione obbligatoria.

    (…)».

    13

    L’articolo 57 dello SGB VI, intitolato «Periodi da prendere in considerazione» è così formulato:

    «Il periodo dedicato all’educazione di un figlio fino al compimento del decimo anno costituisce per uno dei genitori un periodo da prendere in considerazione se durante tale periodo sono anche soddisfatte le condizioni di convalida di un periodo di educazione di un figlio (…)».

    14

    Per i figli nati entro il 1o gennaio 1992, l’articolo 249 dello SGB VI riduce da tre anni a dodici mesi i periodi di contribuzione a titolo di educazione di un figlio.

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    15

    La sig.ra Reichel-Albert, cittadina tedesca, ha svolto un’attività lavorativa subordinata in Germania, dove ha vissuto fino al 30 giugno 1980. Successivamente, essa ha percepito un sussidio di disoccupazione erogato da tale Stato membro, il cui versamento ha preso fine il 10 ottobre 1980.

    16

    Dal 1o luglio 1980 al 30 giugno 1986 essa ha risieduto in Belgio con il coniuge, il quale ha ivi svolto un’attività lavorativa subordinata. La coppia ha avuto due figli nati in Belgio, rispettivamente il 25 maggio 1981 e il 29 ottobre 1984.

    17

    A partire dal 1o gennaio 1984, essa ha versato contributi volontari al regime legale di assicurazione vecchiaia in Germania.

    18

    Il 1oluglio 1986 la sig.ra Reichel-Albert, il coniuge e i loro figli sono stati ufficialmente dichiarati residenti in Germania.

    19

    Con decisioni del 12 agosto e del 28 ottobre 2008 la DRN ha respinto la domanda della sig.ra Reichel-Albert intesa a prendere in considerazione e a convalidare i periodi dedicati all’educazione dei figli e i «periodi da prendere in considerazione» maturati durante il suo soggiorno in Belgio, con la motivazione che, durante tale periodo l’educazione dei figli si è svolta all’estero. Solo i periodi successivi al 1o luglio 1986, data in cui la famiglia di cui trattasi era di nuovo domiciliata ufficialmente in Germania, sono stati convalidati in quanto periodi da prendere in considerazione a titolo dell’educazione dei figli. Il 1o dicembre 2008 la sig.ra Reichel-Albert ha proposto un reclamo che la DRN ha respinto con una decisione pronunciata il 29 gennaio 2009.

    20

    Le decisioni della DRN rilevano che, durante il suo soggiorno in Belgio, il collegamento richiesto con la vita professionale in Germania non è stato mantenuto né tramite un rapporto di lavoro proprio della sig.ra Reichel-Albert né tramite il suo coniuge, poiché è trascorso oltre un mese tra la fine dell’attività lavorativa subordinata della sig.ra Reichel-Albert, ivi compreso il periodo in cui ha percepito il sussidio di disoccupazione, e l’inizio del periodo di educazione dei figli.

    21

    Con ricorso del 13 febbraio 2009 la sig.ra Reichel-Albert ha adito il Sozialgericht Würzburg con una domanda di annullamento della decisione pronunciata il 29 gennaio 2009, chiedendo che la DRN fosse tenuta a computare i periodi dal 25 maggio 1981 al 30 giugno 1986, per quanto riguarda il primo dei suoi figli, e dal 29 ottobre 1984 al 30 giugno 1986, per quanto riguarda il secondo. A sostegno del suo ricorso, essa ha richiamato le sentenze del 23 novembre 2000, Elsen (C-135/99, Racc. pag. I-10409), nonché del 7 febbraio 2002, Kauer (C-28/00, Racc. pag. I-1343) e ha sostenuto che all’epoca non aveva completamente lasciato la Germania per il Belgio.

    22

    Il Sozialgericht Würzburg ha considerato che il combinato disposto degli articoli 56, paragrafo 3, dello SGB VI e 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 non consentisse alla sig.ra Reichel-Albert di far convalidare i periodi di educazione controversi dei suoi figli né in Germania né in Belgio, in quanto essa non svolgeva alcuna attività lavorativa – subordinata o autonoma – alla data in cui erano iniziati i suddetti periodi e che pertanto l’interessata era penalizzata dall’esercizio del diritto che le deriva dall’articolo 21 TFUE di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dell’Unione europea.

    23

    Ciò premesso, il Sozialgericht Würzburg ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se l’articolo 44, paragrafo 2, del [regolamento n. 987/2009] debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro in base alla quale i periodi dedicati all’educazione dei figli, maturati in un altro Stato membro dell’Unione europea, debbono essere computati al pari di quelli maturati sul territorio nazionale solo qualora il genitore che ha provveduto all’educazione abbia risieduto abitualmente all’estero con il figlio e, durante l’educazione o immediatamente prima della nascita del figlio, abbia maturato periodi di contribuzione obbligatoria per un’attività lavorativa dipendente o autonoma ivi esercitata oppure qualora, in caso di residenza comune all’estero dei coniugi o dei compagni di vita, il coniuge o il compagno del genitore che ha provveduto all’educazione abbia maturato tali periodi di contribuzione obbligatoria o non li abbia maturati per il solo fatto che egli apparteneva alla cerchia di persone citate all’articolo 5, paragrafi 1 e 4, dello SGB VI [libro VI del Sozialgesetzbuch] o in base all’articolo 6 dello SGB VI era esentato dall’assicurazione obbligatoria (articoli 56, paragrafo 3, secondo e terzo periodo, 57 e 249 dello SGB VI).

    2)

    Se la disposizione dell’articolo 44, paragrafo 2, del [regolamento n. 987/2009] debba essere interpretata oltre il suo tenore letterale, nel senso che, in via eccezionale, debbono essere tenuti in considerazione, anche in mancanza di un’attività lavorativa dipendente o autonoma, i periodi dedicati all’educazione dei figli qualora, in base ai rispettivi ordinamenti giuridici, tali periodi non vengano altrimenti convalidati né nello Stato membro competente né in un altro Stato membro nel quale il soggetto abbia risieduto abitualmente durante l’educazione dei figli».

    Sulle questioni pregiudiziali

    Osservazioni preliminari in merito all’applicabilità ratione temporis dell’articolo 44 del regolamento n. 987/2009

    24

    Alla luce della cronologia dei fatti di cui al procedimento principale, quale emerge dai punti 15-21 della presente sentenza, nonché della data di entrata in vigore del regolamento n. 987/2009, occorre anzitutto verificare se l’articolo 44 del regolamento in parola, di cui il giudice del rinvio chiede l’interpretazione, sia effettivamente applicabile ratione temporis ai fatti in esame nel procedimento principale.

    25

    A tal riguardo, secondo costante giurisprudenza, in via generale, il principio della certezza del diritto osta a che l’efficacia nel tempo di un atto dell’Unione decorra da una data anteriore a quella della pubblicazione di tale atto, a meno che, in via eccezionale, qualora lo esiga uno scopo di interesse generale e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato, nonché qualora dalla formulazione, dalla finalità e dall’economia delle norme di cui trattasi risulti chiaramente che dev’essere loro attribuita tale efficacia (v., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2009, Mitsui & Co. Deutschland, C-256/07, Racc. pag. I-1951, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

    26

    Con l’articolo 97 del regolamento n. 987/2009, il legislatore dell’Unione ha fissato l’entrata in vigore di tale regolamento al 1o maggio 2010 senza che nessun considerando o nessun’altra disposizione del medesimo regolamento potessero essere intesi come volti a fissare la decorrenza dell’efficacia nel tempo dell’articolo 44 del suddetto regolamento a una data anteriore a quella della pubblicazione di tale atto. Al contrario, dall’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, che si applica alle situazioni disciplinate dal regolamento n. 987/2009 a norma dell’articolo 93 di tale regolamento, emerge che il medesimo non attribuisce alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione, ossia il 1o maggio 2010.

    27

    Orbene, al pari dell’avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, va rilevato che, allorquando la DNR ha adottato le sue decisioni impugnate nel procedimento principale, negando alla sig.ra Reichel-Albert la presa in considerazione dei periodi di educazione controversi, il regolamento n. 987/2009 non era ancora applicabile.

    28

    Di conseguenza, l’articolo 44 del regolamento n. 987/2009 non è applicabile ratione temporis ai fatti in esame nel procedimento principale.

    29

    Atteso quanto precede, in linea di principio, devono trovare applicazione ai fatti in esame nel procedimento principale, le norme dell’Unione in materia di coordinamento dei regimi nazionali di previdenza sociale, quali delineate dal regolamento n. 1408/71, interpretate alla luce delle disposizioni rilevanti del Trattato FUE e in particolare di quelle relative alla libera circolazione delle persone, di cui il giudice del rinvio fa menzione nella sua decisione.

    30

    Posto che il regolamento n. 1408/71 non sancisce tuttavia nessuna norma specifica applicabile alla convalida, nell’ambito dell’assicurazione vecchiaia, dei periodi dedicati all’educazione dei figli e maturati in un altro Stato membro, i quesiti posti dal giudice del rinvio devono essere intesi sostanzialmente come volti a stabilire se, in una situazione come quella ricorrente nel procedimento principale, l’articolo 21 TFUE debba essere interpretato nel senso che fa obbligo all’istituzione competente di un primo Stato membro di prendere in considerazione, ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia, i periodi dedicati all’educazione di un figlio, maturati in un secondo Stato membro, come se tali periodi fossero maturati sul suo territorio nazionale, da una persona che, al momento della nascita dei suoi figli, aveva smesso di lavorare in questo primo Stato membro e aveva stabilito temporaneamente la sua residenza sul territorio del secondo Stato membro senza avervi però svolto un’attività lavorativa subordinata o autonoma.

    Sulle due questioni

    31

    In un primo momento, occorre determinare in base a quale normativa dei due Stati membri in questione devono essere definiti o ammessi come periodi equiparati ai periodi di assicurazione propriamente detti i periodi dedicati dalla ricorrente nel procedimento principale all’educazione dei figli in Belgio, tra il 1981 ed il 1986 e, in un secondo momento, nell’ipotesi in cui sarebbe designata la normativa tedesca, occorre valutare se le modalità di presa in considerazione dei periodi di educazione dei figli previsti da una siffatta normativa siano conformi all’articolo 21 TFUE.

    32

    Per quanto attiene alla normativa applicabile, come giustamente fatto valere dal governo tedesco in udienza, il diritto di prendere in considerazione periodi di educazione dei figli può trovare fondamento unicamente nelle disposizioni legali dello Stato membro al cui diritto l’interessato era assoggettato alla nascita del figlio.

    33

    Nel procedimento principale, dagli atti emerge che, dopo aver risieduto, lavorato e versato i contributi al regime di assicurazione vecchiaia in Germania fino al 30 giugno 1980, la sig.ra Reichel-Albert ha trasferito la sua residenza in Belgio dove ha continuato a percepire un sussidio di disoccupazione fino al 30 ottobre 1980 e dove ha dato alla luce due figli per poi trasferirsi ufficialmente, in data 1o luglio 1986, con la propria famiglia, nuovamente in Germania dove ha ripreso un’attività professionale regolare.

    34

    Ciò posto, anche ammettendo che si debba tenere conto dell’esistenza dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), introdotto nel regolamento n. 1408/71 con il regolamento n. 2195/91, vale a dire successivamente al compimento dei periodi dedicati dalla sig.ra Reichel-Albert all’educazione dei suoi figli in Belgio, tale disposizione non sarebbe tuttavia pertinente nelle circostanze ricorrenti nel procedimento principale, per quanto riguarda la presa in considerazione di periodi di educazione dei figli nell’ambito dell’assicurazione vecchiaia (v., in tal senso, sentenza Kauer, cit., punto 31).

    35

    Infatti qualora una persona, come la sig.ra Reichel-Albert, abbia esclusivamente lavorato e versato i contributi in uno stesso e unico Stato membro, tanto anteriormente quanto successivamente al trasferimento temporaneo della sua residenza, per motivi strettamente familiari, in un altro Stato membro in cui non ha mai né lavorato né versato i contributi, occorre ammettere l’esistenza di un collegamento sufficiente tra tali periodi di educazione dei figli e i periodi di assicurazione maturati in ragione dell’esercizio di un’attività professionale nel primo Stato membro considerato (v., in tal senso, cit. sentenze Elsen, punti 25-28, e Kauer, punto 32). D’altronde è a causa del compimento di questi ultimi periodi che la sig.ra Reichel-Albert ha chiesto alla DRN di prendere in considerazione i periodi dedicati all’educazione dei suoi figli durante l’interruzione della sua carriera professionale.

    36

    Di conseguenza, si deve ritenere che la normativa tedesca è applicabile in una situazione come quella della sig.ra Reichel-Albert e che, in ordine alla presa in considerazione e alla convalida dei periodi di educazione dei figli dell’interessata nell’ambito dell’assicurazione vecchiaia, la sig.ra Reichel-Albert non possa essere considerata come appartenente allo Stato membro di residenza durante i periodi considerati (v., in tal senso, sentenza Elsen, cit., punto 28).

    37

    In merito alle modalità di presa in considerazione dei periodi di educazione dei figli, occorre valutare la compatibilità, alla luce dell’articolo 21 TFUE, di disposizioni nazionali come quelle contenute negli articoli 56 e 57 dello SGB VI e in applicazione delle quali, ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia da parte dell’istituzione competente di uno Stato membro, i periodi di educazione dei figli maturati al di fuori del territorio di tale Stato membro, contrariamente a quelli maturati sul territorio nazionale, non sono presi in considerazione a meno che, segnatamente, il genitore che ha provveduto all’educazione del figlio abbia risieduto abitualmente con suo figlio all’estero e abbia maturato periodi contributivi durante l’educazione o immediatamente prima della nascita del figlio in ragione dell’attività lavorativa subordinata o autonoma ivi svolta.

    38

    Al riguardo, va ricordato che, se è vero che gli Stati membri conservano la loro competenza a disciplinare i loro sistemi di previdenza sociale, nell’esercizio di tale competenza devono tuttavia rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei cittadini garantita dall’articolo 21 TFUE. (v., in tal senso, sentenze Elsen, cit., punto 33 nonché del 1o aprile 2008, Governo della Communauté française e Gouvernement wallon, C-212/06, Racc. pag. I-1683, punto 43).

    39

    Più in particolare, al punto 34 della citata sentenza Elsen, per quanto attiene ad una versione anteriore delle disposizioni in esame nel procedimento principale, la Corte ha già avuto modo di constatare che siffatte disposizioni sfavoriscono i cittadini dell’Unione che hanno esercitato il loro diritto di circolare e soggiornare liberamente negli Stati membri, garantito dall’articolo 21 TFUE.

    40

    In una situazione come quella della sig.ra Reichel-Albert, le disposizioni di cui trattasi implicano che una persona che cresce figli, non avendo maturato periodi di contribuzione obbligatoria a titolo di un’attività subordinata o autonoma, durante l’educazione dei figli o immediatamente prima della loro nascita, venga privata, ai fini della determinazione dell’importo della sua pensione, del diritto alla presa in considerazione dei suoi periodi di educazione dei figli per il solo fatto di avere trasferito temporaneamente la sua residenza in un altro Stato membro, pur non avendo svolto alcuna attività subordinata o autonoma in questo secondo Stato membro.

    41

    Così facendo, a tale persona viene applicato, nello Stato membro di cui ha la cittadinanza, un trattamento meno favorevole di quello di cui beneficerebbe qualora non avesse usufruito delle facilitazioni concesse dal Trattato in materia di circolazione (v. sentenza del 21 luglio 2011, Stewart, C-503/09, Racc. pag. I-6497, punto 83 e giurisprudenza ivi citata).

    42

    Orbene, una normativa nazionale che svantaggi determinati cittadini nazionali solo per aver esercitato la loro libertà di circolazione e di soggiorno in un altro Stato membro provoca quindi una disparità di trattamento contraria ai principi sottesi allo status di cittadino dell’Unione, vale a dire la garanzia di un medesimo trattamento giuridico nell’esercizio della propria libertà di circolazione (sentenza del 9 novembre 2006, Turpeinen, C-520/04, Racc. pag. I-10685, punto 22).

    43

    Peraltro, non è stato né accertato né sostenuto dallo Stato membro interessato che una normativa, come quella in esame nel procedimento principale, possa essere giustificata da considerazioni oggettive e proporzionata all’obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2011, Runevič-Vardyn e Wardyn, C-391/09, Racc. pag. I-3787, punto 83 e giurisprudenza ivi citata).

    44

    Di conseguenza, occorre considerare che, in un contesto come quello in esame nel procedimento principale, escludere la presa in considerazione dei periodi di educazione dei figli, maturati al di fuori del territorio nazionale, come previsto dagli articoli 56 e 57 dello SGB VI, è contrario all’articolo 21 TFUE.

    45

    Ciò premesso, alla luce dei rilievi svolti, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che, in una situazione come quella ricorrente nel procedimento principale, l’articolo 21 TFUE deve essere interpretato nel senso che fa obbligo all’istituzione competente di un primo Stato membro di prendere in considerazione, ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia, i periodi dedicati all’educazione di un figlio, maturati in un secondo Stato membro, come se tali periodi fossero maturati sul suo territorio nazionale, da parte di una persona che ha svolto un’attività professionale unicamente in questo primo Stato membro e che, al momento della nascita dei propri figli, aveva smesso temporaneamente di lavorare e, per motivi strettamente familiari, aveva stabilito la propria residenza nel territorio del secondo Stato membro.

    Sulle spese

    46

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

     

    In una situazione come quella ricorrente nel procedimento principale, l’articolo 21 TFUE deve essere interpretato nel senso che impone all’istituzione competente di un primo Stato membro di prendere in considerazione, ai fini della concessione di una pensione di vecchiaia, i periodi dedicati all’educazione di un figlio, maturati in un secondo Stato membro, come se tali periodi fossero maturati sul suo territorio nazionale, da parte di una persona che ha svolto un’attività professionale unicamente in questo primo Stato membro e che, al momento della nascita dei propri figli, aveva smesso temporaneamente di lavorare e, per motivi strettamente familiari, aveva stabilito la propria residenza nel territorio del secondo Stato membro.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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