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Documento 62010CJ0452

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 giugno 2012.
BNP Paribas e Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL) contro Commissione europea.
Impugnazione — Aiuto di Stato — Regime di riallineamento dei valori fiscali degli attivi — Settore bancario — Assoggettamento ad imposta delle plusvalenze — Imposta sostitutiva — Selettività.
Causa C‑452/10 P.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2012:366

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

21 giugno 2012 ( *1 )

«Impugnazione — Aiuto di Stato — Regime di riallineamento dei valori fiscali degli attivi — Settore bancario — Assoggettamento ad imposta delle plusvalenze — Imposta sostitutiva — Selettività»

Nella causa C-452/10 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 13 settembre 2010,

BNP Paribas, con sede in Parigi (Francia),

Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL), con sede in Roma (Italia), rappresentata da R. Silvestri, G. Escalar, e M. Todino, avvocati,

ricorrenti,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresenta da V. Di Bucci e D. Grespan, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dai sigg. U. Lõhmus, A. Ó Caoimh, A. Arabadjiev, e C.G. Fernlund (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. N. Jääskinen

cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 febbraio 2012,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la loro impugnazione, le società BNP Paribas e Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL) (in prosieguo: la «BNL») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 1o luglio 2010, BNP Paribas e BNL/Commissione, T-335/08 (Racc. pag. II-3323; in prosieguo: la «sentenza impugnata») con la quale quest’ultimo ha respinto la loro domanda di annullamento della decisione 2008/711/CE della Commissione dell’11 marzo 2008, relativa all’aiuto di Stato C 15/07 (ex NN 20/07) cui l’Italia ha dato esecuzione, concernente incentivi fiscali a favore di taluni istituti di credito oggetto di riorganizzazione societaria (GU L 237, pag. 70; in prosieguo: la «decisione controversa»).

Fatti

Osservazioni preliminari

2

La decisione controversa attiene al regime fiscale italiano di tassazione delle plusvalenze generate a seguito di operazioni di cessione, realizzate tra società, di attivi in cambio di azioni.

3

La rivalutazione di beni societari è un’operazione contabile con la quale il valore contabile delle immobilizzazioni viene portato al valore reale. L’eccedenza prodotta dalla rivalutazione deve essere considerata un aumento del valore delle immobilizzazioni ed è ammortizzabile.

4

Il riallineamento costituisce un’operazione fiscale con la quale il valore fiscale degli attivi viene adeguato al loro valore contabile e, di conseguenza, viene riconosciuta una plusvalenza fiscale che è quindi soggetta ad imposta.

5

Nel 1990, secondo la normativa italiana, il conferimento di un ramo di attività o di attivi era assimilabile sul piano fiscale, in linea di principio, alla vendita di un attivo e comportava il pagamento dell’imposta sulle società sulla differenza tra il valore contabile dei beni conferiti e il loro valore fiscale. Un meccanismo cosiddetto di «neutralità fiscale» o di «disallineamento fiscale» consente di non riallineare immediatamente il valore fiscale al valore contabile e, quindi, di rinviare ad un momento successivo il pagamento dell’imposta sulla plusvalenza. L’assolvimento dell’imposta ha luogo il giorno in cui si procede al riallineamento fiscale.

6

La normativa italiana di cui trattasi nella decisione controversa attiene all’assoggettamento ad imposta delle plusvalenze risultanti dal riallineamento del valore fiscale di taluni attivi rispetto al loro valore contabile. La materia era disciplinata da una normativa applicabile specificamente a determinati istituti di credito in esito al conferimento di attivi derivante dalle operazioni di ristrutturazione nel settore bancario e da una normativa applicabile alle altre società.

Il regime di neutralità fiscale specificamente applicabile a taluni istituti di credito

7

La legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico (GURI n. 182 del 6 agosto 1990; in prosieguo: la «legge n. 218/1990»), aveva lo scopo di razionalizzare le attività bancarie in Italia e, in particolare, di consentire agli enti pubblici del settore bancario di assumere la forma giuridica della società per azioni.

8

Il conferimento di attivi da parte di un ente bancario pubblico (in prosieguo: gli «istituti conferenti») ad un istituto di credito (in prosieguo: le «società beneficiarie dei conferimenti»), essendo assimilabile sul piano fiscale ad una vendita di attivi, generava una plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore corrente ed il valore fiscale dei beni conferiti. Tale plusvalenza avrebbe dovuto essere assoggettata all’imposta sulle società.

9

Allo scopo di agevolare le operazioni di conferimento di attivi bancari, l’articolo 7, secondo comma, della legge n. 218/1990 ha istituito un regime di neutralità fiscale parziale, in forza del quale la plusvalenza realizzata in esito ad un conferimento di beni alle società beneficiarie dei conferimenti in cambio di azioni di tali società, nell’ambito dell’articolo 1 della legge medesima, per l’85% del suo valore non era riconosciuta sul piano fiscale (e quindi non era tassata) fino alla sua effettiva realizzazione. Gli istituti conferenti erano invece immediatamente soggetti ad imposta sul restante 15% della plusvalenza, all’aliquota ordinaria dell’imposta sulle società. In correlazione con tale imposizione, detto importo del 15% era imputabile quale incremento del valore fiscale delle azioni ricevute in cambio del conferimento (nella contabilità degli istituti conferenti) o del valore fiscale dei beni conferiti (nella contabilità delle società beneficiarie dei conferimenti).

10

Tale regime di neutralità fiscale parziale comportava un duplice disallineamento dei valori fiscali a livello tanto degli attivi conferiti (nella contabilità delle società beneficiarie dei conferimenti) quanto delle azioni ricevute in cambio (nella contabilità degli istituti conferenti).

11

La legge 26 novembre 1993, n. 489, relativa, segnatamente, alla proroga del termine di cui all’articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218 (GURI n. 284 del 3 dicembre 1993; in prosieguo: la «legge n. 489/1993), ha introdotto l’obbligo, a carico degli enti pubblici del settore bancario di cui lo Stato detenesse il relativo fondo di dotazione, di assumere la forma della società per azioni, secondo le modalità previste dalla legge n. 218/1990.

Il regime di neutralità fiscale delle altre società

12

La direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 1), è stata trasposta nell’ordinamento italiano con decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 544 (GURI n. 9, del 13 gennaio 1993, in prosieguo: il «Decreto legislativo n. 544/1992»). Scopo di tale direttiva era quello di porre fine, mediante l’istituzione di un regime fiscale comune, alle distorsioni di concorrenza derivanti dalle legislazioni nazionali e di agevolare le operazioni di riorganizzazione tra società di Stati membri diversi evitando un’imposizione in occasione dell’attuazione di tali operazioni, tutelando al contempo gli interessi finanziari degli Stati membri interessati.

13

Il regime di neutralità fiscale previsto dalla direttiva 90/434 e dal decreto legislativo n. 544/1992 era simile a quello stabilito dalla legge n. 218/1990. Differiva nella parte in cui il regime di neutralità fiscale era totale ed il disallineamento fiscale non era duplice, bensì si verificava unicamente a livello dei conferimenti, vale a dire nella sola contabilità delle società beneficiarie dei conferimenti. Tale regime trovava applicazione in occasione delle operazioni di conferimento tra società di Stati membri diversi.

14

Il decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, sul riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni (GURI n. 249 del 24 ottobre 1997; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 358/1997») ha esteso il regime di neutralità fiscale previsto dal decreto legislativo n. 544/1992 alle operazioni di conferimento tra società italiane.

15

Ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 358/1997, il trasferimento dei beni di un ramo di azienda tra società situate sul territorio italiano era neutro dal punto di vista fiscale, a condizione che il valore fiscale dei beni conferiti fosse attribuito alle azioni ricevute dalla società conferente e che venisse imputato ai beni ricevuti il valore fiscale che possedevano quando erano di proprietà della società conferente. Come nel caso della legge n. 218/1990, tale regime comportava, quindi, un duplice disallineamento fiscale.

16

L’articolo 3 del decreto legislativo n. 358/1997 proponeva una soluzione alternativa. Al momento dell’operazione di conferimento era possibile pagare un’imposta sostitutiva del 19% sull’importo della plusvalenza realizzata. In tale caso, non sussisteva un disallineamento fiscale.

I regimi di riallineamento fiscale

17

Il decreto legislativo 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l’occupazione nelle aree depresse (GURI n. 45 del 23 febbraio 1995; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 41/1995»), ha riconosciuto alle società beneficiarie dei conferimenti realizzati in forza dell’articolo 7, secondo comma, della legge n. 218/1990, la facoltà di riallineare il valore fiscale dei beni conferiti e di quello delle azioni ricevute dagli istituti conferenti ai valori contabili superiori di tali beni o azioni.

18

Tale riallineamento determinava la fine della sospensione del pagamento dell’imposta ed era, conseguentemente, subordinato al pagamento, da parte delle società beneficiarie dei conferimenti, di un’imposta pari al 14% della plusvalenza, per il riallineamento del valore fiscale dei beni conferiti, ovvero di aliquota pari al 18%, se il riallineamento comprendeva parimenti il valore fiscale delle azioni ricevute dagli istituti conferenti. Tale facoltà di riallineamento poteva riguardare unicamente i conferimenti realizzati in forza della legge n. 218/1990, senza potersi estendere ad altri beni.

19

La legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale (Supplemento ordinario alla GURI n. 276 del 25 novembre 2000; in prosieguo: la «legge n. 342/2000»), ha istituito un regime di rivalutazione contabile dei beni ed un regime di riallineamento fiscale ai valori contabili per le società contemplate dalla legge n. 218/1990 e per le altre società.

20

Più in particolare, l’articolo 10 della legge n. 342/2000 mirava alla rivalutazione di taluni beni delle imprese. Tale disposizione permetteva alle imprese di «rivalutare i beni materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, nonché le partecipazioni in società controllate o in società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, costituenti immobilizzazioni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999». Tale disciplina di rivalutazione imponeva il pagamento, sui maggiori valori iscritti a bilancio a seguito della rivalutazione, di un’imposta sostitutiva in misura del 19% per gli attivi ammortizzabili ed in misura del 15% per gli attivi non ammortizzabili (articolo 12 della legge).

21

L’articolo 14 di detta legge prevedeva, peraltro, un regime di riallineamento fiscale degli attivi di cui al suddetto articolo 10 dei valori fiscali rispetto ai valori contabili più rilevanti iscritti in bilancio. Ai sensi di detto articolo 14, «[l]e disposizioni dell’articolo 12 [potevano] essere applicate per il riconoscimento ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta regionale sulle attività produttive dei maggiori valori, iscritti nel bilancio di cui [all’]articolo 10 dei beni indicati nello stesso articolo 10».

22

Gli articoli 17 e 18 della legge n. 342/2000 disciplinano il regime di riallineamento dei valori fiscali ai valori contabili iscritti nel bilancio delle società interessate da riorganizzazioni operate a norma della legge n. 218/1990 o dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 358/1997.

23

Detto articolo 17 prevedeva che le società beneficiarie dei conferimenti realizzati nell’ambito della legge n. 218/1990 potessero applicare un’imposta sostitutiva con aliquota pari al 19% sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei conferimenti ed il loro valore fiscalmente riconosciuto. Quale valore dei beni veniva assunto quello risultante dal bilancio relativo all’esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 342/2000, vale a dire al 31 dicembre 1999. La differenza assoggettata all’imposta sostitutiva era considerata quale costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dagli istituti conferenti.

24

Assolvendo tale imposta, le società detentrici di attivi bancari e le società che possedevano le azioni delle società medesime potevano riallineare i valori fiscali, rispettivamente, dei beni e delle azioni in questione. Era altresì previsto che le società beneficiarie dei conferimenti potessero applicare un’imposta sostitutiva con aliquota pari al 15% ove avessero deciso di riallineare soltanto il valore fiscale dei beni senza riallineare il valore delle azioni (riallineamento semplice). In quest’ultimo caso, la differenza assoggettata ad imposta non era fiscalmente riconosciuta nei confronti degli istituti conferenti e solo le società beneficiarie dei conferimenti potevano avvalersi del sistema di riallineamento.

25

L’articolo 19 della legge n. 342/2000 disponeva l’applicazione del regime di cui all’articolo 17 della legge medesima alle società beneficiarie dei conferimenti previsti dall’articolo 4, primo comma, del decreto legislativo n. 358/1997.

26

Ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 342/2000, gli istituti conferenti, nell’ambito delle operazioni realizzate in applicazione della legge n. 218/1990, potevano applicare un’imposta sostitutiva in misura pari al 19% sulla differenza tra il valore delle azioni ricevute ed il valore loro riconosciuto fiscalmente. Come valore delle azioni veniva assunto quello risultante dal bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 1999. Tale differenza era considerata un costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute. Detta differenza non era considerata un costo fiscalmente riconosciuto per le società beneficiarie dei conferimenti.

27

L’articolo 3, primo comma, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002, Supplemento ordinario alla GURI n. 301 del 29 dicembre 2001; in prosieguo: la «legge n. 448/2001»), ha esteso l’applicabilità della disciplina della rivalutazione e del riallineamento previste dagli articoli 10 e 14 della legge n. 342/2000 ai beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso anteriormente al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva con le aliquote, rispettivamente, del 19% per i beni ammortizzabili e del 15% per i beni non ammortizzabili.

28

L’articolo 3, comma 11, della legge n. 448/2001 ha esteso l’applicabilità del regime di rivalutazione e di riallineamento di cui agli articoli 17-19 della legge n. 342/2000 ai beni risultanti dal bilancio in corso alla data del 31 dicembre 2001. L’aliquota dell’imposta sostitutiva è stata fissata al 12% in caso di duplice riallineamento ed al 9% in caso di riallineamento semplice.

29

Il sistema italiano dell’imposta sulle società è stato riformato nel 2003 per mezzo del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, sulla riforma dell’imposizione sul reddito delle società, a norma dell’articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80 (Supplemento ordinario alla GURI n. 291, del 16 dicembre 2003, in prosieguo: il «decreto legislativo n. 344/2003»).

30

La legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004, Supplemento ordinario alla GURI n. 299 del 27 dicembre 2003; in prosieguo: la «legge n. 350/2003»), ha ulteriormente prorogato l’applicabilità dei regimi di rivalutazione e di riallineamento della legge n. 342/2000.

31

L’articolo 2, comma 25, della legge n. 350/2003 ha modificato l’articolo 10 della legge n. 342/2000 in modo da consentire alle società di avvalersi dei meccanismi di rivalutazione volontaria per i beni figuranti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2002. Tale disposizione ha inoltre riconosciuto alle suddette società la facoltà di avvalersi del regime di riallineamento di cui all’articolo 14 della legge n. 342/2000, per i beni figuranti nel bilancio relativo all’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2002. L’imposta sostitutiva rimaneva fissata in misura del 19% per i beni ammortizzabili ed al 15% per i beni non ammortizzabili.

32

L’articolo 2, comma 26, della legge n. 350/2003 ha precisato che le disposizioni di cui, in particolare, agli articoli 17 e 18 della legge n. 342/2000 erano applicabili ai beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003. L’aliquota dell’imposta sostitutiva è stata fissata al 12%, nel caso di riallineamento duplice, e al 9% per il riallineamento semplice.

33

Per contro, detta legge non ha prorogato l’applicabilità dell’articolo 19 della legge n. 342/2000, vale da dire del riallineamento fiscale previsto per i conferimenti di beni delle società effettuati ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 358/1997.

Il procedimento amministrativo e la decisione controversa

34

Atteso che la legge n. 350/2003 non è stata notificata alla Commissione europea ai fini del controllo degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, CE, l’istituzione decideva di avviare un esame preliminare del regime in questione.

35

Alla luce della risposta fornita dalle autorità italiane, la Commissione informava la Repubblica italiana, con lettera del 30 maggio 2007, in merito alla sua decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, CE, invitando gli interessati a presentare le loro osservazioni.

36

Esaminate le osservazioni presentate, la Commissione adottava la decisione controversa.

37

Dopo aver descritto le norme che disciplinano la tassazione delle plusvalenze nel sistema fiscale italiano, al punto 86 della motivazione della decisione controversa la Commissione ha anzitutto rilevato, nel quadro dell’accertamento dell’esistenza di un vantaggio selettivo, che il regime di disallineamento fiscale istituito per le società bancarie per mezzo dell’articolo 7, secondo comma, della legge n. 218/1990 nonché per mezzo dell’articolo 4 del decreto legislativo 358/1997 per quanto attiene alle altre imprese non costituiva un aiuto di Stato «in quanto i valori fiscali degli attivi scambiati sono rimasti inalterati e, pertanto, le plusvalenze fiscali non si sono materializzate e, quindi, non è stato concesso alcun vantaggio. (...) La Commissione conclude pertanto che il differimento d’imposta relativo alla neutralità fiscale applicata sia giustificato dalla logica intrinseca del sistema fiscale e che non costituisca un aiuto di Stato».

38

La Commissione ha poi concluso che i regimi di riallineamento fiscale istituiti dalle leggi nn. 342/2000 e 448/2001 costituivano misure fiscali generali giustificate dalla logica del sistema e non costituivano, quindi, aiuti di Stato. Infatti, l’imposta sostitutiva non arrecava alcun vantaggio alle società in questione sul piano della concorrenza, essendo applicata alle stesse condizioni a tutte le società, a prescindere che fossero bancarie o meno.

39

La Commissione ha ritenuto, per contro, che il riallineamento fiscale previsto dall’articolo 2, comma 26, della legge n. 350/2003 non costituisse una misura generale, applicandosi esclusivamente alle plusvalenze realizzate da taluni istituti di credito in seguito alle sole riorganizzazioni attuate a norma della legge n. 218/1990. Gli altri istituti di credito e le altre società interessate dalle operazioni realizzate in forza del decreto legislativo n. 358/1997 non avrebbero potuto beneficiare dello stesso regime di riallineamento fiscale.

40

A parere della Commissione, il regime di cui all’articolo 2, comma 25, della legge n. 350/2003 «non costituisce un riallineamento fiscale di valori non allineati risultanti da riorganizzazioni fiscalmente neutre, bensì un regime di rivalutazione fiscale che ha consentito la realizzazione delle plusvalenze latenti derivanti dall’adeguamento al valore corrente del valore fiscale dei beni detenuti dalle società beneficiarie». I regimi previsti dall’articolo 2, comma 25, e dall’articolo 2, comma 26, della legge n. 350/2003 non sarebbero equivalenti, tenuto conto della differenza esistente tra le aliquote legali dell’imposta sostitutiva prevista dai due regimi.

41

La Commissione ha, inoltre, ritenuto che, considerato che il regime di neutralità fiscale previsto dalla legge n. 218/1990 è equivalente a quello di cui alla legge n. 358/1997, il legislatore italiano avrebbe dovuto applicare lo stesso riallineamento fiscale nel 2003.

42

Secondo la Commissione, il vantaggio fiscale previsto dall’articolo 2, comma 26, della legge n. 350/2003 non può essere qualificato «de minimis».

43

Per quanto attiene alla giustificazione relativa alla natura del regime fiscale, la Commissione ha ritenuto che il regime applicabile al settore bancario «non costituisce un adeguamento del sistema generale alle caratteristiche distintive del settore bancario, bensì piuttosto un vantaggio selettivo che incide sul miglioramento della competitività di talune imprese».

44

La Commissione ne ha tratto la conclusione che il regime concesso a taluni istituti di credito rappresentasse un vantaggio specifico e non giustificato dalla natura del sistema fiscale.

45

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la Commissione ha dichiarato che il regime fiscale derogatorio di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 350/2003 (in prosieguo: il «regime fiscale controverso»), attuato dalla Repubblica italiana costituiva un aiuto di Stato ed era incompatibile con il mercato comune.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

46

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 agosto 2008, le ricorrenti hanno proposto ricorso di annullamento della decisione controversa.

47

Esse hanno dedotto due motivi d’impugnazione attinenti, da un lato, alla violazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, nella parte in cui la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto l’esistenza di un aiuto di Stato, trattandosi invece di un regime che non attribuiva alcun vantaggio ai sensi di tale disposizione, e, dall’altro, alla violazione dell’obbligo di motivazione derivante da un errore di fatto.

48

Il Tribunale ha anzitutto esaminato il secondo motivo, affermando che la decisione controversa era correttamente motivata. Quanto al primo motivo, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non fosse incorsa in errore laddove ha assunto l’imposta ordinaria come riferimento ai fini della determinazione del vantaggio economico. Il Tribunale ha quindi affermato che correttamente la Commissione aveva deciso di porre a raffronto il regime fiscale controverso con il regime di tassazione normale, respingendo, infine, l’argomento delle ricorrenti secondo cui il vantaggio concesso a determinate società sarebbe stato giustificato dalla natura e dall’economia del sistema fiscale.

Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

49

Con l’impugnazione, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare in toto la sentenza impugnata e, conseguentemente,

accogliere le domande formulate nel ricorso introduttivo in primo grado, volte ad ottenere l’annullamento in toto della decisione controversa,

ovvero

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale ai fini di un nuovo esame alla luce della sentenza della Corte;

condannare la Commissione alle spese.

50

La Commissione chiede che la Corte voglia:

respingere in toto l’impugnazione in quanto parzialmente irricevibile o inoperante e integralmente infondata;

condannare le ricorrenti alle spese dei due gradi di giudizio.

Sull’impugnazione

Osservazioni preliminari della Commissione

51

Senza proporre impugnazione incidentale, la Commissione ricorda, nel controricorso, di aver fatto valere dinanzi al Tribunale l’irricevibilità del ricorso della BNL, non avendo quest’ultima beneficiato degli aiuti erogati. Il Tribunale ha ritenuto che non fosse necessario esaminare la legittimazione ad agire della BNL, considerato che il ricorso della BNP Paribas era ricevibile. All’udienza, la Commissione non ha chiesto alla Corte di esprimersi su tale questione.

Sul terzo motivo d’impugnazione

Argomenti delle parti

52

Con il terzo motivo, che appare opportuno esaminare in primis, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver elaborato una motivazione ex novo priva di qualsiasi fondamento nella decisione controversa per quanto attiene alla determinazione del contesto di riferimento per poter valutare la selettività del regime fiscale controverso.

53

In limine, esse contestano al Tribunale di aver esaminato le caratteristiche del regime di riallineamento generale, di averlo posto a raffronto con il regime fiscale controverso e di aver affermato che i due regimi perseguivano finalità differenti. Oltre al fatto che la Commissione non aveva proceduto a tale esame nella decisione controversa, il Tribunale sarebbe incorso in errore non riconoscendo che il regime di riallineamento generale consentiva parimenti di riallineare plusvalenze realizzate a seguito di conferimenti di attivi effettuati nell’ambito della legge n. 218/1990.

54

Il Tribunale avrebbe snaturato i fatti non prendendo in considerazione gli argomenti delle ricorrenti inerenti ad una circolare del Ministero delle Finanze italiano ed avrebbe erroneamente dichiarato irricevibile una prova da esse prodotta in sede di replica.

55

La Commissione sostiene, in via principale, che tale motivo è inoperante e infondato. La motivazione contestata dalle ricorrenti sarebbe ultronea, atteso che, al punto 173 della sentenza impugnata, il Tribunale ha indicato chiaramente che il regime di riallineamento generale non costituiva il contesto di riferimento. Il punto 185 della sentenza impugnata atterrebbe al regime fiscale controverso e preciserebbe che l’esistenza di altri regimi derogatori non rimette in discussione il carattere derogatorio del regime de quo.

56

In subordine, la Commissione afferma che il regime di riallineamento generale ed il regime fiscale controverso non sono identici. Peraltro, il fatto che istituti bancari beneficiari di conferimenti nell’ambito del regime istituito dalla legge n. 218/1990 avessero la possibilità di riallineare taluni attivi nell’ambito del regime di riallineamento generale e si siano avvalsi di tale possibilità, nulla toglierebbe al fatto che il regime fiscale controverso era loro riservato ed era più favorevole. Infine, la decisione controversa avrebbe limitato il recupero dell’aiuto alla differenza tra l’imposta sostitutiva riservata agli istituti bancari e l’imposta effettivamente versata per le operazioni di riallineamento nell’ambito del regime di riallineamento generale.

Giudizio della Corte

57

Dalla sentenza impugnata e dai documenti versati agli atti emerge che le ricorrenti hanno dedotto dinanzi al Tribunale che, contrariamente a quanto indicato dalla Commissione al punto 97 della motivazione della decisione controversa, il regime di imposizione ordinario degli utili delle imprese non poteva servire da valido criterio di raffronto e, conseguentemente, da contesto di riferimento per quanto attiene alla valutazione della selettività del regime fiscale de quo.

58

Le ricorrenti hanno inoltre affermato che, anche ammesso che tale regime potesse servire da riferimento, il regime fiscale controverso non avrebbe procurato loro alcun vantaggio economico.

59

Le ricorrenti sostengono, infine, che il regime di riallineamento generale non poteva tantomeno servire da contesto di riferimento, in quanto le sue caratteristiche differiscono totalmente da quelle del regime fiscale controverso. Anche ammesso il contrario, il regime fiscale controverso non avrebbe procurato alcun vantaggio economico rispetto al regime di riallineamento generale.

60

Da tali elementi emerge che, a parere delle ricorrenti, né il regime di imposizione ordinario degli utili né il regime di riallineamento generale potevano servire da contesto di riferimento e che, anche ammesso il contrario, il regime fiscale controverso non avrebbe procurato alcun vantaggio economico rispetto all’uno o all’altro di detti regimi.

61

Al fine di rispondere a tale argomento, il Tribunale ha anzitutto correttamente ricordato, al punto 161 della sentenza impugnata, la giurisprudenza della Corte relativa alla determinazione del contesto di riferimento ai fini dell’esame della selettività di una misura nei termini seguenti:

«161

La Corte ha precisato che la determinazione del contesto di riferimento ai fini dell’esame della selettività di una misura assume un’importanza maggiore nel caso delle misure fiscali, dal momento che l’esistenza stessa di un vantaggio può essere accertata solo rispetto a un livello di tassazione definito «normale» (sentenza [del 6 settembre 2006,] Portogallo/Commissione, [C-88/03, Racc. pag. I-7115], punto 56), vale a dire la tassazione normalmente applicabile alle imprese che si trovino, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dal regime controverso, in una situazione fattuale e giuridica analoga a quella delle imprese beneficiarie di tale regime (sentenza [dell’8 novembre 2001,] Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, [C-143/99, Racc. pag. I-8365], punto 41)».

62

Il Tribunale ha quindi effettuato, ai punti 165-167 della sentenza impugnata, i seguenti rilievi:

«165

Occorre, anzitutto, esaminare le censure delle ricorrenti relative alla scelta, da parte della Commissione, dell’imposta ordinaria sulle società come contesto di riferimento e all’accertamento operato da tale istituzione, nel contesto così definito, dell’esistenza di un vantaggio economico selettivo.

166

Nel caso di specie, la Commissione ritiene che, sebbene il regime di neutralità fiscale previsto dalla legge n. 218/1990 equivalesse, per quanto riguarda le plusvalenze realizzate ma non riconosciute, al regime di neutralità fiscale previsto all’art. 4 del decreto n. 358/1997 [punto 99, secondo periodo, della motivazione della decisione controversa], rilievo che imponeva che ogni regime di riallineamento eventualmente instaurato dal legislatore fosse indifferentemente applicabile alle stesse condizioni alle plusvalenze realizzate nel contesto dell’uno o dell’altro di tali due regimi [punto 88 della motivazione della decisione controversa], la Repubblica italiana avesse riservato alle sole imprese riorganizzate ai sensi della legge n. 218/1990 il beneficio del regime di riallineamento di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 [punto 90 della motivazione della decisione controversa].

167

Sulla base di tali rilievi, la Commissione ha concluso che la Repubblica italiana aveva conferito a tali imprese un vantaggio selettivo pari alla differenza tra l’imposta effettivamente versata ai sensi dell’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 e l’imposta ordinaria che sarebbe stata versata se lo stesso riallineamento fosse stato eseguito in assenza di tale regime preferenziale [punto 91 della decisione controversa]».

63

Ai punti 169-172, nonché al punto 186 della sentenza impugnata, il Tribunale ha quindi esaminato le censure svolte dalle ricorrenti in merito alla scelta, da parte della Commissione, di assumere il regime di imposizione ordinario degli utili quale contesto di riferimento, respingendole nei termini seguenti:

«169

Si deve rilevare, tuttavia, che non spetta alla Commissione, nell’esame di un regime alla luce delle disposizioni in materia di aiuti di Stato, prendere in considerazione le scelte soggettive che avrebbero potuto compiere i beneficiari di tale regime in assenza del medesimo, bensì esaminare il regime stesso per determinare se esso comporti oggettivamente un vantaggio economico rispetto all’imposizione alla quale esso deroga e che sarebbe normalmente applicabile in sua assenza (v., in tal senso, sentenza della Corte del 15 dicembre 2005, Unicredito Italiano, C-148/04, Racc. pag. I-11137, punto 118).). La considerazione in forza della quale, in assenza del regime di riallineamento controverso, le imprese interessate non avrebbero asseritamente ceduto i loro attivi, nel contesto di una siffatta valutazione oggettiva, resta inconferente.

170

Le ricorrenti fanno parimenti valere (...) che il contesto di riferimento all’imposta ordinaria sarebbe inadeguato, in quanto l’assoggettamento a tale imposta ordinaria in caso di cessione, pur sopprimendo certamente il disallineamento sul piano degli attivi per l’istituto beneficiario di conferimenti ai sensi della legge n. 218/1990, risulterebbe, per contro, privo di effetti sul disallineamento per quanto riguarda le azioni ricevute dall’istituto conferente.

171

Quanto a tale riferimento, da parte delle ricorrenti, alla situazione degli istituti conferenti ai sensi della legge n. 218/1990, si deve rilevare che la decisione [controversa] non riguarda affatto tali enti, bensì solamente le banche beneficiarie di conferimenti in forza di tale legge. È solo riguardo a tali banche che la decisione [controversa] esamina e rileva l’esistenza di un vantaggio.

172

Ne consegue che i ripetuti riferimenti operati dalle ricorrenti, nel contesto del presente ricorso (...), alla situazione degli istituti conferenti in forza della legge n. 218/1990 e, in particolare, al fatto che la riforma fiscale del 2003 non avrebbe soppresso, nei loro confronti, il rischio di doppia imposizione delle plusvalenze sospese distribuite come dividendi, sono inconferenti.

(...)

186

Dalle suesposte considerazioni risulta che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, la Commissione non è incorsa in errore adottando, come contesto di riferimento per la determinazione dell’esistenza di un vantaggio economico, il contesto di riferimento dell’imposta ordinaria».

64

Infine, il Tribunale ha replicato alle censure delle ricorrenti relative al fatto che il regime di riallineamento generale non poteva servire da contesto di riferimento, rilevando, al punto 173 della sentenza impugnata, che il regime previsto dall’articolo 2, comma 25, della legge n. 350/2003 non era stato assunto dalla Commissione quale contesto di riferimento dichiarando quanto segue:

«173

Quanto all’argomento delle ricorrenti secondo il quale il regime di riallineamento di cui all’art. 2, comma 25, della legge n. 350/2003 non potrebbe costituire, al pari dell’imposta ordinaria, un valido contesto di riferimento (...), argomento del resto in contraddizione con quello dedotto al precedente punto 174, basti rilevare che nella decisione [controversa] la Commissione non ha preso come contesto di riferimento il regime di cui all’art. 2, comma 25, della legge n. 350/2003».

65

Il Tribunale ha quindi esaminato, ai punti 182-183 della sentenza impugnata, gli argomenti delle ricorrenti relativi al raffronto tra il regime fiscale controverso e gli altri regimi di riallineamento, dichiarando quanto segue:

«182

In considerazione di tale differenza di oggetto tra i due detti regimi di riallineamento, non si poteva paragonare il riallineamento ex art. 2, comma 26, di tale legge.

183

La sola misura alla quale il riallineamento ex art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 avrebbe potuto essere paragonato era la misura di riallineamento che discende dall’art. 19 della legge n. 342/2000, con la quale il legislatore aveva esteso alle imprese oggetto di riorganizzazione ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 358/1997 il beneficio del riallineamento ex art. 17 della legge n. 342/2000».

66

Da tali considerazioni emerge che, contrariamente a quanto affermato nel motivo d’impugnazione, il Tribunale non ha elaborato una motivazione scollegata dalla decisione controversa, atteso che, ai punti 165, 173 e 186 della sentenza impugnata, ha rilevato che il contesto di riferimento assunto dalla Commissione era il regime di imposizione ordinario degli utili e che ha proceduto al raffronto tra il regime fiscale controverso ed il regime di riallineamento generale solamente per rispondere agli argomenti delle ricorrenti. A tal riguardo, le ricorrenti affermano, al punto 15 della loro replica dinanzi alla Corte, che tale argomento non era stato dedotto in subordine e che, conseguentemente, il Tribunale era tenuto a esaminarlo.

67

Si deve inoltre rilevare che, al punto 182 della sentenza impugnata, il Tribunale ha deciso che non occorreva porre a raffronto il regime fiscale controverso ed il regime di riallineamento generale, come appunto sostenuto dalle ricorrenti ai punti 98-100 del loro ricorso introduttivo proposto dinanzi al Tribunale e, quindi, reiterato al punto 77 dell’impugnazione. Risulta, dunque, che le ricorrenti hanno ottenuto soddisfazione e che non sussiste un loro interesse a contestare la sentenza impugnata sotto tal profilo.

68

Per quanto attiene alle censure relative ad uno snaturamento dei fatti da parte del Tribunale in merito ad una circolare del Ministero delle Finanze italiano ed al fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato irricevibile una prova prodotta dalle ricorrenti in sede di replica, si deve rilevare che la motivazione contestata è stata sviluppata dal Tribunale in risposta all’argomento delle ricorrenti secondo cui il regime fiscale controverso non avrebbe procurato loro alcun vantaggio economico rispetto al regime generale di riallineamento. Orbene, dal punto 101 dell’atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale emerge che tale argomento è stato dedotto solamente in via di subordine, nell’ipotesi in cui il Tribunale avesse ritenuto che il regime fiscale controverso fosse paragonabile al regime di riallineamento generale, cosa peraltro non avvenuta, come rilevato supra al punto 66.

69

Da tutte le suesposte considerazioni emerge che il terzo motivo d’impugnazione dev’essere dichiarato parzialmente irricevibile e parzialmente infondato.

Sul quarto motivo d’impugnazione

Argomenti delle parti

70

Le ricorrenti contestano al Tribunale di aver affermato, al punto 193 della sentenza impugnata, la scarsa rilevanza del fatto che il regime dei conferimenti di attivi nell’ambito della legge n. 218/1990 fosse divenuto obbligatorio con l’entrata in vigore della legge n. 489/1993, poiché l’applicazione di tale regime era rimasta facoltativa per i primi tre anni di applicazione.

71

Le ricorrenti ritengono che tale ragionamento sia viziato. Infatti, sarebbe il carattere obbligatorio del regime dei conferimenti di attivi previsto dalla legge n. 218/1990 ad aver indotto il legislatore tributario italiano ad istituire un regime di riallineamento fiscale che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva.

72

La Commissione conclude per l’irricevibilità di tale motivo, in quanto invita la Corte a procedere ad un esame dei fatti. In subordine, il motivo sarebbe infondato. Le ricorrenti si baserebbero su ipotesi non verificate.

Giudizio della Corte

73

Dinanzi al Tribunale, le ricorrenti hanno sostenuto che, anche ammesso che il regime fiscale controverso avesse loro procurato un vantaggio economico, tale vantaggio non sarebbe stato selettivo. A sostegno di tale affermazione precisano che le società beneficiarie del regime fiscale controverso, vale a dire le società beneficiarie dei conferimenti di attivi nell’ambito della legge 2118/1990, si trovavano in una situazione giuridica differente da quella delle altre società beneficiarie di conferimenti. Tale differenza risulterebbe dal fatto, segnatamente, che le ristrutturazioni nel settore bancario sarebbero state operate non spontaneamente, bensì sulla base di una raccomandazione e, successivamente, dopo l’entrata in vigore della legge n. 489/1993, di un obbligo.

74

Al fine di respingere tale argomento relativo all’esistenza di una differenza tra le due categorie di società beneficiarie di conferimenti di attivi, il Tribunale ha proceduto, al punto 193 della sentenza impugnata, al seguente rilievo:

«193

In tal senso, quanto al carattere obbligatorio del regime della legge n. 218/1990 e, pertanto, dell’obbligo imposto agli enti pubblici creditizi di conferire i propri attivi bancari a società per azioni (...), basti rilevare che tale obbligo è stato introdotto solo nel 1993 (...). Orbene, già precedentemente all’istituzione di tale obbligo, la legge n. 218/1990 riconosceva la neutralità fiscale dei conferimenti di attivi operati nel suo contesto da parte degli enti pubblici creditizi».

75

Risulta, quindi, che il tribunale si è limitato a rilevare che le operazioni di conferimento di attivi bancari a società per azioni nel regime di neutralità fiscale avevano potuto essere compiute volontariamente e facoltativamente subito dopo l’entrata in vigore della legge n. 218/1990. A fronte di tale rilievo, il Tribunale ha potuto dichiarare che l’argomento delle ricorrenti, secondo cui la giustificazione della differenza esistente tra le due categorie di società beneficiarie di conferimenti di attivi sarebbe risultata dall’obbligatorietà delle operazioni di conferimento nel settore bancario, non era pertinente.

76

Conseguentemente, il quarto motivo d’impugnazione è privo di fondamento.

Sul quinto motivo d’impugnazione

Argomenti delle parti

77

Le ricorrenti contestano al Tribunale di aver affermato, al punto 191 della sentenza impugnata, che la selettività del regime fiscale controverso risultava dimostrata dal fatto che il legislatore italiano aveva istituito, con l’elaborazione della legge n. 342/2000, un regime di riallineamento fiscale uniforme per il riconoscimento delle plusvalenze sospese risultanti dalle riorganizzazioni effettuate nell’ambito dell’uno o dell’altro regime di neutralità fiscale.

78

Orbene, a parere delle ricorrenti, dalla giurisprudenza della Corte emergerebbe che la selettività di una misura fiscale deve essere valutata con riguardo semplicemente agli effetti che essa è suscettibile di causare dal punto di vista fiscale e che la situazione giuridica precedente del presunto beneficiario della misura resta irrilevante. Il Tribunale non avrebbe dovuto basarsi sulla situazione antecedente al 2003.

79

La Commissione conclude, in via principale, per l’irricevibilità del motivo, laddove si chiede alla Corte di esaminare la normativa nazionale, il che costituisce una questione di fatto. Nel merito, la Commissione deduce che, sebbene, ai fini dell’applicazione dell’articolo 107 TFUE, poco rilevi che la situazione del beneficiario di una misura sia migliorata ovvero si sia aggravata rispetto alla situazione di diritto antecedente alla misura stessa, ciò non significa che il Tribunale non debba tener contro del fatto che talune situazioni siano state trattate in maniera identica in passato.

Giudizio della Corte

80

Come rilevato supra al punto 73, le ricorrenti intendono dimostrare che le società beneficiarie di conferimenti di attivi nell’ambito della legge n. 218/1990 si sono trovate in una situazione giuridica differente rispetto a quella delle altre società beneficiarie di conferimenti di attivi.

81

Contrariamente a quanto sostenuto nell’ambito di tale motivo, al punto 191 della sentenza impugnata il Tribunale non ha affermato la selettività del regime fiscale controverso, bensì si è limitato a rilevare un’uniformità dei regimi di riallineamento fiscale delle due categorie di società nell’ambito della legge n. 342/2000. Inoltre, il Tribunale si è fondato su motivazioni differenti nell’affermare che le due categorie di società non si trovavano in situazioni differenti.

82

Ne consegue che il quinto motivo d’impugnazione è infondato.

Sui due primi motivi d’impugnazione

Argomenti delle parti

83

Con il primo motivo, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver accolto, acriticamente e senza esaminarne la fondatezza, la posizione della Commissione, secondo cui gli istituti conferenti non sarebbero rientrati nella sfera di applicazione della decisione controversa. Esse affermano di aver sostenuto dinanzi al Tribunale che il regime fiscale controverso si collocava nella logica del sistema fiscale italiano e che le società beneficiarie dei conferimenti ai sensi della legge n. 218/1990 si trovavano in una situazione specifica e diversa da quella delle società beneficiarie di conferimenti ex articolo 4 del decreto legislativo n. 358/1997.

84

Le ricorrenti affermano di aver sottolineato l’assenza di disparità di trattamento tra le società appartenenti alle due suddette categorie. Infatti, il regime di disallineamento fiscale previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 358/1997 non avrebbe potuto generare una doppia imposizione a seguito dell’adozione del decreto legislativo n. 344/2003, diversamente da quanto sarebbe avvenuto per il regime delle plusvalenze generate a seguito di operazioni di conferimenti di attivi nell’ambito della legge n. 218/1990.

85

Con il secondo motivo, le ricorrenti affermano di aver sostenuto dinanzi al Tribunale che l’applicazione del regime fiscale controverso alle sole società e agli istituti che avevano proceduto a conferimenti di attivi in regime di neutralità fiscale ai sensi della legge n. 218/1990 era giustificata dalla natura del sistema tributario italiano. Infatti, alla data di adozione della legge n. 350/2003, tali società ed istituti erano gli unici ad essere esposti al rischio di doppia imposizione sulle plusvalenze relative a tali conferimenti ed il regime fiscale controverso mirava, appunto, a scongiurare detto rischio.

86

Il Tribunale avrebbe respinto tali argomenti in base alla sola considerazione che la decisione controversa riguardava unicamente le società beneficiarie dei conferimenti di attivi realizzati nell’ambito della legge n. 218/1990, e non gli istituti conferenti. Così facendo, il Tribunale non avrebbe verificato in misura sufficiente se il regime fiscale controverso fosse giustificato dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale italiano o se discendesse direttamente dai principi fondamentali o informatori del sistema fiscale medesimo. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe, quindi, insufficiente. Peraltro, la selettività di una misura statale dovrebbe essere valutata con riguardo all’obiettivo da essa perseguito.

87

A parere delle ricorrenti, i regimi di riallineamento fiscale che prevedono il pagamento di un’imposta sostitutiva non avrebbero come unico scopo il riallineamento, bensì mirerebbero parimenti a garantire che le plusvalenze siano assoggettate ad una sola imposizione. Di conseguenza, i regimi di riallineamento si giustificherebbero unicamente qualora le società e gli istituti che abbiano proceduto a conferimenti di attivi siano esposti ad un rischio di doppia imposizione.

88

Tale rischio di doppia imposizione sarebbe venuto meno per quanto attiene alle società che hanno proceduto a conferimenti di attivi nell’ambito del decreto legislativo n. 358/1997 con l’introduzione del regime di «partecipazione esenzione» per mezzo della riforma fiscale entrata in vigore con il decreto legislativo n. 344/2003. Per effetto del regime di «partecipazione esenzione», il regime di neutralità fiscale attuato dal decreto legislativo n. 358/1997 avrebbe implicato non più un rischio di doppia imposizione, bensì una semplice imposizione a carico della sola società beneficiaria del conferimento. Al contrario, tale rischio sarebbe persistito per le società e gli istituti che avessero proceduto a conferimenti di attivi nell’ambito della legge n. 218/1990. Per tale motivo il regime di riallineamento fiscale sarebbe stato prorogato per tali società ed istituti.

89

Contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, l’articolo 19 della legge n. 342/2000, richiamando l’articolo 17 di quest’ultima, avrebbe inglobato non soltanto la situazione delle società beneficiarie dei conferimenti nell’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 358/1997, bensì anche quella delle società conferenti. Ciò emergerebbe dalla stessa formulazione dell’articolo 17. Il mancato rinvio all’articolo 18 della legge n. 342/2000 significherebbe solamente che le società conferenti non potevano optare per l’autonomo affrancamento del maggior valore della partecipazione iscritta a seguito del conferimento. Infine, detto articolo 18 riguarderebbe unicamente le società che abbiano posto in essere conferimenti e non gli istituti conferenti privi della forma giuridica di società.

90

Per quanto attiene al primo motivo, la Commissione deduce, in limine, che gli istituti conferenti nell’ambito della legge n. 218/1990 sono divenuti fondazioni bancarie che non sono né istituti di credito né, nella maggioranza dei casi, imprese e non sono soggette al regime degli aiuti di Stato. Esse sarebbero soggette ad un regime fiscale differente da quello delle società. D’altra parte, tali fondazioni bancarie non avrebbero più alcun legame con le società beneficiarie dei conferimenti.

91

Correttamente il Tribunale avrebbe quindi affermato che la decisione controversa non riguardava gli istituti de quibus e che la circostanza che essi possano essere soggetti ad imposizione, a causa dell’esistenza di un rischio di doppia imposizione, non costituirebbe una circostanza tale da giustificare la concessione di un vantaggio selettivo alle società beneficiarie dei conferimenti. Il Tribunale avrebbe quindi esercitato pienamente il proprio controllo.

92

Le ricorrenti non avrebbero peraltro fornito la prova della giustificazione relativa alla natura e all’economia del sistema fiscale italiano. In ogni caso, la Corte potrebbe procedere ad una sostituzione della motivazione o respingere nel merito la tesi della giustificazione della selettività della misura sulla base della natura e dell’economia del sistema.

93

Per quanto attiene al secondo motivo, la Commissione conclude, in via principale, nel senso della sua irricevibilità. Infatti, le ricorrenti si sarebbero limitate a reiterare gli argomenti già formulati in primo grado, senza individuare l’errore di diritto che sarebbe stato commesso dal Tribunale. Orbene, le questioni relative al diritto nazionale costituirebbero questioni di fatto devolute alla valutazione del solo Tribunale. Nell’ambito di un’impugnazione, una censura fondata su una valutazione erronea del diritto nazionale sarebbe quindi irricevibile, salvo il caso di snaturamento.

94

In subordine, la Commissione conclude per il rigetto del secondo motivo. Anzitutto, per quanto attiene alla questione se la selettività del regime fiscale controverso possa essere giustificata in base alla logica del sistema, l’istituzione contesta l’affermazione delle ricorrenti secondo cui la selettività di una misura statale dovrebbe essere valutata tenendo conto dell’obiettivo che tale misura si prefigge. Tale affermazione sarebbe in contrasto con la giurisprudenza della Corte. Inoltre, il Tribunale non si sarebbe limitato ad affermare che gli istituti conferenti restano esclusi dalla decisione controversa, ma avrebbe altresì rilevato che il fatto che essi possano essere assoggettati ad un’imposizione non giustificherebbe la concessione di un vantaggio alle società beneficiarie di conferimenti.

95

D’altra parte, le società conferenti di attivi in operazioni diverse da quelle di cui alla legge n. 218/1990 non avrebbero mai beneficiato del regime di riallineamento fiscale. Infatti, l’articolo 19 delle legge n. 342/2000 precisava che le disposizioni dell’articolo 17 della medesima si applicavano alle società beneficiarie di conferimenti realizzati a norma del decreto legislativo n. 358/1997. Non vi sarebbe alcun richiamo alle disposizioni dell’articolo 18 di detta legge, riguardante gli istituti conferenti.

Giudizio della Corte

96

Con tali motivi le ricorrenti contestano al Tribunale di non aver esercitato il proprio sindacato volto ad accertare se il regime fiscale controverso fosse, o meno, giustificato dalla natura e dall’economia generale del sistema fiscale italiano.

97

Dai punti 124-130, nonché dal punto 200 della sentenza impugnata, emerge che le ricorrenti hanno sostenuto che il regime fiscale di cui agli articoli 17 e 18 della legge n. 342/2000 era stato prorogato unicamente per le sole società ed istituti partecipanti a operazioni di conferimento di attivi in cambio di azioni nell’ambito del regime di neutralità fiscale previsto dall’articolo 7, comma 2, della legge n. 218/1990. Infatti, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 344/2003 e dell’attuazione del regime di esenzione speciale chiamato «partecipazione esenzione», il rischio di doppia imposizione sarebbe venuto meno per le società e gli istituti che abbiano proceduto ad operazioni di tal genere nel regime di neutralità fiscale previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 358/1997.

98

La Commissione ha sostenuto – come affermato ai punti 150-152 della sentenza impugnata – che gli istituti conferenti di attivi nell’ambito di operazioni realizzate nel regime della legge n. 218/1990 non erano più istituti di credito e che, nella maggior parte dei casi, non si trattava più di imprese. Quanto al rischio di doppia imposizione, la Commissione ha fatto osservare che gli istituti conferenti di attivi nell’ambito delle operazioni realizzate sulla base del decreto legislativo n. 358/1997 non avevano mai beneficiato del regime di riallineamento fiscale di cui all’articolo 18 della legge n. 342/2000.

99

Il Tribunale ha risposto a tale argomento ai punti 199-202 della sentenza impugnata, dichiarando quanto segue:

«199

Si deve poi esaminare la censura delle ricorrenti (...) secondo cui la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto che il carattere selettivo del regime di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 non poteva trovare giustificazione nella logica del sistema.

200

In tale contesto, le ricorrenti fanno valere, in sostanza (...) che la riforma fiscale del 2003 avrebbe consentito di eliminare ogni rischio di doppia imposizione delle plusvalenze degli attivi conferiti nel vigore del regime di neutralità fiscale ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 358/1997, e cioè gravante al contempo sulle società conferenti e sulle società conferitarie. Per contro, tale riforma fiscale non avrebbe soppresso il rischio di doppia imposizione delle plusvalenze degli attivi conferiti nel vigore del regime di neutralità fiscale ai sensi della legge n. 218/1990. Tale circostanza chiarirebbe la scelta del legislatore italiano di prorogare il regime di riallineamento di cui agli artt. 17 e 18 della legge n. 342/2000 solo per i conferimenti effettuati nel contesto della legge n. 218/1990.

201

Si deve ricordare, tuttavia, che la decisione [controversa] non riguarda gli istituti conferenti, bensì unicamente le fondazioni bancarie conferitarie ai sensi della legge n. 218/1990 e il vantaggio economico attribuito a tali istituti dal regime controverso. Conseguentemente, la circostanza che gli istituti conferenti ai sensi della legge n. 218/1990 possano essere assoggettati ad imposta in ragione dell’esistenza di una possibilità di doppia imposizione non può costituire una circostanza tale da giustificare la concessione, alle banche beneficiarie, di un vantaggio selettivo tramite l’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003.

202

Correttamente, dunque, la Commissione ha ritenuto, al punto 105 della decisione [controversa], che il regime di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 350/2003 comportasse un vantaggio selettivo che incide sul miglioramento della competitività degli istituti di credito coinvolti in riorganizzazioni ai sensi della legge n. 218/1990, rispetto alle altre imprese».

100

Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di aiuto di Stato, quale definita nel Trattato FUE, ha carattere giuridico e deve essere interpretata sulla base di elementi obiettivi. Per tale ragione il giudice dell’Unione deve esercitare, in linea di principio e tenuto conto sia degli elementi concreti della causa sottopostagli che del carattere tecnico o complesso delle valutazioni effettuate dalla Commissione, un controllo completo per quanto riguarda la questione se una misura rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (v., segnatamente, sentenze del 16 maggio 2000, Francia/Ladbroke Racing e Commissione, C-83/98 P, Racc. pag. I-3271, punto 25, nonché del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione, C-487/06 P, Racc. pag. I-10515, punto 111).

101

Peraltro, secondo giurisprudenza parimenti costante, la nozione di aiuto di Stato non riguarda i provvedimenti statali che stabiliscono una differenziazione tra imprese e, pertanto, selettivi a priori, qualora tale differenziazione risulti dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale in cui tali provvedimenti si inseriscono (v., in tal senso, segnatamente, le citate sentenze Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, punto 42; Portogallo/Commissione, punto 52; British Aggregates/Commissione, punto 83, nonché del 15 novembre 2011, Commissione e Spagna/Governo di Gibilterra e Regno Unito, C-106/09 P e C-107/09 P, Racc. pag. I-11113, punto 145).

102

Da tali considerazioni emerge che il Tribunale, nell’esercizio dell’intero controllo sulla qualificazione del regime fiscale controverso quale aiuto di Stato, controllo cui esso è tenuto a procedere, doveva accertare se la differenziazione tra imprese risultante da tale regime non derivasse dalla natura o dall’economia del sistema fiscale in cui esso si collocava.

103

È ben vero che la Corte ha affermato che, quando le valutazioni operate dalla Commissione presentano carattere tecnico o complesso, il controllo giurisdizionale sulla questione se una misura rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE è limitato (v., segnatamente, citate sentenze, Francia/Ladbroke Racing e Commissione, punto 25, nonché British Aggregates/Commissione, punto 114). Tuttavia, il Tribunale non ha rilevato che tale ipotesi ricorresse nella specie.

104

In tal modo, limitandosi a rilevare che la decisione controversa non riguardava gli istituti conferenti, senza esaminare il regime di riallineamento fiscale nella sua globalità e senza aver valutato gli argomenti delle ricorrenti e della Commissione, il Tribunale è incorso in un errore di diritto per non aver esercitato un controllo completo con riguardo alla questione se il regime fiscale controverso ricadesse nella sfera di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenza British Aggregates/Commissione, cit. supra, punto 115).

105

La sentenza dev’essere quindi annullata nella misura in cui ha violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale

106

Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte stessa, nel caso annulli la decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta.

107

Nella specie, lo stato degli atti consente la decisione su tale questione e occorre esaminare il motivo dedotto dalle ricorrenti in primo grado, relativo al fatto che il regime fiscale controverso sarebbe giustificato dalla natura o dall’economia del sistema fiscale italiano, al fine di verificare se esso consenta di accogliere la domanda formulata dalle ricorrenti in primo grado.

Argomenti delle parti

108

Le ricorrenti hanno sostenuto che la proroga del regime di riallineamento, riservato alle società beneficiarie di conferimenti nell’ambito della legge n. 218/1990, non era tale da poter procurare vantaggi selettivi alle società medesime rispetto al regime ordinario di imposizione degli utili, atteso che tale trattamento particolare risultava giustificato dalla struttura del sistema fiscale italiano.

109

In primo luogo, a parere delle ricorrenti, la riforma dell’imposta sulle società, entrata in vigore con il decreto legislativo n. 344/2003, ha eliminato qualsiasi rischio di doppia imposizione economica delle plusvalenze degli attivi conferiti ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 358/1997. Più in particolare, il rischio che tali plusvalenze vengano assoggettate a tassazione, a carico delle società conferenti come plusvalenza delle azioni ricevute a titolo di contropartita dei conferimenti e, poi, a carico delle società beneficiarie dei conferimenti a titolo di plusvalenza degli attivi conferiti, sarebbe venuto meno.

110

Infatti, il regime di «partecipazione esenzione» avrebbe esentato il 95% delle plusvalenze realizzate a seguito della cessione di azioni, ivi comprese quelle ricevute a titolo di contropartita di conferimenti di attivi realizzati nell’ambito del regime di neutralità fiscale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 358/1997.

111

Per contro, la riforma dell’imposta sulle società non avrebbe eliminato tale rischio di doppia imposizione delle plusvalenze degli attivi conferiti nell’ambito dell’articolo 7 della legge n. 218/1990. Gli istituti conferenti che avevano ceduto l’insieme dei loro attivi avrebbero perduto, in tal modo, la loro caratteristica di enti commerciali e non avrebbero potuto beneficiare del regime di«partecipazione esenzione». Peraltro, tali enti sarebbero rimasti soggetti all’imposta sulle società per la riserva nella quale avessero accantonato la differenza fra il valore contabile delle azioni ricevute ed il loro valore fiscale, qualora avessero proceduto alla distribuzione di tale riserva ai loro soci.

112

La scelta di prorogare solo il regime di riallineamento fiscale per le società beneficiarie di conferimenti nell’ambito del regime istituito dalla legge n. 218/1990 troverebbe spiegazione nel fatto che solo tale regime poteva ancora generare una doppia imposizione delle plusvalenze a seguito dell’entrata in vigore della riforma dell’imposta sulle società. Il regime fiscale controverso sarebbe stato necessario per consentire alle società beneficiarie dei conferimenti di uscire dal regime di neutralità fiscale.

113

In secondo luogo, le ricorrenti hanno sostenuto che le differenze di aliquota dell’imposta sostitutiva previste, rispettivamente, all’articolo 2, comma 25, della legge n. 350/2003 e dal regime fiscale controverso trovavano giustificazione nella differente origine dei disallineamenti tra i valori contabili ed i valori fiscali che ognuno dei due regimi consente di eliminare.

114

Infatti, il regime di riallineamento per i trasferimenti di attivi realizzati nell’ambito del regime istituito dalla legge n. 218/1990 avrebbe consentito di eliminare unicamente i disallineamenti risultanti da un regime di neutralità fiscale parziale, laddove il regime di riallineamento generale avrebbe consentito di eliminare tutti i disallineamenti. La fissazione dell’aliquota impositiva terrebbe conto del fatto che le operazioni di conferimento di attivi avevano implicato il versamento di un’imposta del 15% sulla plusvalenza realizzata nell’ambito di tale operazione. L’applicazione di un’aliquota di imposta più elevata nell’ambito del regime di riallineamento generale rispetto al regime fiscale controverso sarebbe controbilanciato dal fatto che coloro che beneficiano del primo regime non hanno dovuto assolvere l’imposta che hanno invece dovuto versare coloro che hanno beneficiato del secondo regime. Mantenendo il regime di riallineamento a favore delle sole società beneficiarie di conferimenti, il governo italiano avrebbe chiaramente mostrato di non considerare equivalente la situazione di tali società.

115

La Commissione ha dedotto che la decisione controversa non riguarda gli istituti che abbiano proceduto a conferimenti di attivi nell’ambito della legge n. 218/1990 e che siano divenuti fondazioni bancarie. Nella maggior parte dei casi, si tratterebbe di entità che non sarebbero soggette al regime degli aiuti di Stato.

116

Per quanto attiene agli effetti dell’entrata in vigore della riforma dell’imposta sulle società, la Commissione ha osservato che le società che hanno proceduto a conferimenti di attivi nell’ambito del regime di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 358/1997 non avrebbero mai beneficiato del regime di riallineamento fiscale previsto dall’articolo 18 della legge n. 342/2000 e riservato agli istituti medesimi.

117

A parere della Commissione, non sarebbe logico considerare allo stesso modo il trattamento fiscale applicabile a due soggetti tra i quali non esista più alcun legame, quali le fondazioni bancarie, o di cui uno di essi detenga solo una partecipazione minoritaria nel capitale dell’altro.

118

Per quanto attiene al raffronto tra il regime fiscale controverso ed il regime di riallineamento generale, gli argomenti delle ricorrenti sarebbero inventivi e privi di fondamento. Infatti, a norma dell’articolo 19 della legge n. 342/2000, le aliquote di imposizione per i riallineamenti operati per i conferimenti di attivi realizzati ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 358/1997 e quelle previste per i riallineamenti operati per i conferimenti di attivi realizzati nel regime istituito dalla legge n. 218/1990, sono state identiche per vari anni, da cui deriverebbe che l’aliquota ridotta non sarebbe giustificata dalla tassazione al 15% della plusvalenza dal momento della realizzazione del conferimento nell’ambito del secondo regime.

119

La Commissione precisa, infine, che le operazioni di riallineamento costituirebbero facoltà e non obblighi e non rappresenterebbero, dunque, complementi necessari dei regimi di disallineamento.

Giudizio della Corte

120

Come ricordato supra al punto 101, la nozione di aiuto di Stato non riguarda i provvedimenti statali che stabiliscono una differenziazione tra imprese e, pertanto, selettivi a priori, qualora tale differenziazione risulti dalla natura o dall’economia del sistema in cui tali provvedimenti si inseriscono.

121

Spetta allo Stato membro che ha introdotto una siffatta differenziazione tra imprese in materia di oneri dimostrare che essa sia effettivamente giustificata dalla natura e dall’economia del sistema di cui trattasi (sentenze del 29 aprile 2004, Paesi Bassi/Commissione, C-159/01, Racc. pag. I-4461, punto 43; dell’8 settembre 2011, Commissione/Paesi Bassi, C-279/08 P, Racc. pag. I-7671, punto 77, nonché Commissione e Spagna/Governo di Gibilterra e Regno Unito, cit., punto 146).

122

Dai punti 62 e 106 della motivazione della decisione controversa emerge che il governo italiano ha affermato, nell’ambito del procedimento amministrativo, che il regime fiscale controverso era una mera riedizione del regime introdotto dalla legge n. 342/2000, il quale non implicava un elemento di aiuto di Stato, applicandosi alle plusvalenze realizzate a seguito di qualsiasi tipo di ristrutturazione societaria.

123

A parere del governo medesimo, il regime previsto dall’articolo 2, comma 25, della legge n. 350/2003 ha generalizzato la possibilità di riallineare i valori fiscali per effetto del riferimento implicito all’articolo 14 della legge n. 342/2000, riguardante tutti i disallineamenti risultanti da riorganizzazioni societarie attuate in applicazione del decreto legislativo n. 358/1997.

124

Ai punti 68 e 69 della motivazione della decisione controversa viene precisato che, a parere del governo italiano, l’applicazione, da un lato, dell’articolo 2, comma 25, della legge n. 350/2003 e, dall’altro, del regime fiscale controverso condurrebbe ad una tassazione delle plusvalenze pressoché identica.

125

Dai punti 64-66 della motivazione della decisione controversa emerge parimenti che il governo italiano ha ritenuto che il regime di riallineamento previsto a seguito di operazioni di conferimento di attivi in cambio di azioni effettuate nell’ambito della ristrutturazione del settore bancario attuata con la legge n. 218/1990, fosse giustificato dalla natura stessa di tali operazioni nonché dal fatto che la neutralità fiscale prevista per tali riorganizzazioni era solamente parziale. Il regime di neutralità fiscale parziale sarebbe stato giustificato dall’intento di facilitare la privatizzazione di taluni istituti di credito evitando, al tempo stesso, di attribuire loro vantaggi indebiti.

126

Da tali elementi emerge, da un lato, che, nell’ambito del procedimento amministrativo, il governo italiano ha giustificato il regime di neutralità o di disallineamento fiscale parziale attuato dalla legge n. 218/1990 sulla base della specificità del regime medesimo e, dall’altro, che la legge n. 350/2003 ha generalizzato la possibilità di riallineamento dei valori fiscali dei conferimenti e delle azioni mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva sulle plusvalenze generate da tale riallineamento.

127

Dall’esame della normativa italiana emerge parimenti che sono stati successivamente attuati due distinti regimi di neutralità fiscale per le plusvalenze realizzate a seguito di operazioni di conferimento di attivi tra società, l’uno nell’ambito della ristrutturazione del settore bancario e l’altro nell’ambito di operazioni di conferimento di attivi in cambio di azioni realizzate tra le altre società.

128

Il legislatore italiano ha successivamente introdotto, per mezzo del decreto legislativo 23 febbraio 1995, n. 41/1995, citato supra al punto 17, un regime di riallineamento fiscale riservato alle plusvalenze generate da operazioni di conferimento di attivi in cambio di azioni realizzate nell’ambito della ristrutturazione del settore bancario.

129

L’articolo 17 della legge n. 342/2000 ha previsto la possibilità, per le società beneficiarie di conferimenti di attivi a seguito di operazioni realizzate nell’ambito della legge n. 218/1990, di riallineare il valore fiscale di tali conferimenti mediante il versamento di un’imposta sostitutiva le cui aliquote differivano, a seconda che esse riallineassero il valore fiscale degli attivi e delle azioni o semplicemente il valore fiscale degli attivi. Lo stesso regime era applicabile, a norma dell’articolo 19 di tale legge, a tutte le società beneficiarie di conferimenti di attivi con contropartita in azioni nell’ambito del regime di neutralità fiscale istituito dal decreto legislativo n. 358/1997.

130

Conseguentemente, adottando la legge n. 342/2000, il legislatore italiano ha inteso istituire un regime di riallineamento unico del valore fiscale degli attivi, a prescindere dal contesto in cui l’operazione di conferimento fosse stata effettuata. Tale regime di riallineamento unico è stato prorogato in applicazione dell’articolo 3, comma 11, della legge n. 448/2001.

131

Al punto 89 della motivazione della decisione controversa, la Commissione ha riconosciuto che tali regimi di riallineamento previsti dalle leggi nn. 342/2000 e 448/2001, che consentivano di riconoscere le plusvalenze realizzate in contropartita del versamento di un’imposta sostitutiva uniforme per tutte le imprese mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva uniforme per tutte le imprese costituivano misure fiscali generali giustificate dalla logica del sistema fiscale italiano.

132

Orbene, la legge n. 350/2003 ha prorogato unicamente il regime di cui all’articolo 17 della legge n. 342/2000 e non quello previsto dall’articolo 19 della legge medesima. Ne consegue che solamente le società beneficiarie di conferimenti di attivi a seguito di operazioni realizzate nell’ambito della legge n. 218/1990 hanno potuto continuare a riallineare il valore fiscale di tali attivi al loro valore contabile a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva. Le altre società beneficiarie di conferimenti di attivi nel regime di neutralità fiscale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 358/1997 non hanno più potuto procedere al riallineamento dei valori fiscali di tali attivi a fronte del versamento di detta imposta.

133

Come rammentato supra al punto 122, il governo italiano ha precisato, nell’ambito del procedimento amministrativo, che l’articolo 2, comma 25, della legge n. 350/2003, ha generalizzato la possibilità di riallineare i valori fiscali per effetto del riferimento implicito all’articolo 14 della legge n. 342/200 e che l’imposta assolta in applicazione di tale disposizione era pressoché equivalente a quella versata in applicazione del regime fiscale controverso.

134

Si deve, tuttavia, necessariamente rilevare che il regime previsto dal suddetto articolo 14 esisteva parallelamente a quello contemplato dagli articoli 17 e 19 della legge n. 342/2000 e non può essere quindi considerato quale proroga del regime di detto articolo 19. Si deve inoltre rilevare che il regime previsto dall’articolo 14 della legge n. 342/2000 non è equivalente a quello risultante dal successivo articolo 17, in quanto riguarda unicamente i riallineamenti di taluni attivi e che la differenza fra le aliquote di imposizione delle plusvalenze ivi stabilite dipende dalla ammortizzabilità o meno dell’attivo rivalutato e non dal fatto che il riallineamento riguardi i soli attivi ovvero gli attivi e le azioni, come previsto da detto articolo 17.

135

Le ricorrenti deducono che il mantenimento, per effetto del regime fiscale controverso, del regime previsto dall’articolo 17 della legge n. 342/2000 a favore delle sole società beneficiarie di conferimenti di attivi operati nell’ambito del regime di cui alla legge n. 218/1990 è connesso al fatto che, a decorrere dall’entrata in vigore della riforma fiscale di cui al decreto legislativo n. 344/2003 e del regime di «partecipazione esenzione» attuato da tale riforma, non è più sussistito alcun rischio di doppia imposizione delle plusvalenze a seguito di operazioni di conferimento di attivi in cambio di azioni realizzate nell’ambito del regime di neutralità fiscale previsto dal decreto legislativo n. 358/1997, atteso che le società che avevano proceduto a conferimenti ricevendo azioni in contropartita erano esentate a concorrenza del 95% per le plusvalenze generate a seguito della cessione delle azioni.

136

Tuttavia, dai punti 66-68 della motivazione della decisione controversa emerge che il governo italiano ha giustificato il regime fiscale controverso, precisando che esso costituiva il complemento necessario del regime di neutralità fiscale parziale della legge n. 218/1990 e che determinava un’imposizione pressoché identica a quella risultante dall’applicazione dell’articolo 2, comma 25, della legge n. 350/2003. Dalle spiegazioni fornite dal governo medesimo non risulta che la mancata proroga del regime previsto dall’articolo 19 della legge n. 342/2000 trovasse spiegazione nel fatto che le società che avevano proceduto a conferimenti di attivi nell’ambito del regime previsto dal decreto legislativo n. 358/1997 beneficiavano ormai del regime di «partecipazione esenzione», laddove le società e gli istituti che avevano proceduto a conferimenti di attivi con contropartita di azioni nell’ambito della legge n. 218/1990 erano soggetti ad imposizione, in occasione del riallineamento, a carico sia dell’istituto conferente, sia della società beneficiaria del conferimento.

137

Il regime fiscale controverso, in merito al quale il governo italiano ha riconosciuto che esso procurava un vantaggio fiscale per le società beneficiarie di conferimenti effettuati nell’ambito della legge n. 218/1990, non risulta, quindi, essere giustificato dalla logica del sistema fiscale italiano.

138

Si deve rilevare che il motivo attinente al fatto che il regime fiscale controverso sarebbe giustificato dalla logica del sistema fiscale italiano dev’essere respinto.

139

Conseguentemente, il ricorso deve essere respinto.

Sulle spese

140

Ai sensi dell’articolo 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del medesimo regolamento, articolo applicabile al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’articolo 118 dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

141

Nella specie, atteso che l’impugnazione della BNP Paribas e della BNL è stata parzialmente accolta, tanto la BNP Paribas e la BNL quanto la Commissione sopporteranno le spese da esse sostenute dinanzi alla Corte.

142

Inoltre, atteso che il ricorso proposto dalle ricorrenti avverso la decisione controversa è risultato infondato, la BNP Paribas e la BNL, conformemente alla domanda della Commissione, devono essere condannate alle spese sostenute dinanzi al Tribunale.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 1o luglio 2010, BNP Paribas e BNL/Commissione (T-335/08), è annullata, nella misura in cui ha violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

 

2)

Il ricorso della BNP Paribas e della Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL) è respinto.

 

3)

La BNP Paribas, la Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL) e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese.

 

4)

La BNP Paribas e la Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL) sono condannate alle spese sostenute dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.

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