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Documento 62010CJ0510

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 aprile 2012.
DR e TV2 Danmark A/S contro NCB - Nordisk Copyright Bureau.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret.
Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29/CE — Articolo 5, paragrafo 2, lettera d) — Diritto di comunicazione di opere al pubblico — Eccezione al diritto di riproduzione — Registrazioni effimere di opere realizzate da organismi di diffusione radiotelevisiva con i loro propri mezzi e per le loro proprie emissioni — Registrazione effettuata con mezzi di soggetti terzi — Obbligo dell’organismo di diffusione radiotelevisiva di porre rimedio a qualsivoglia effetto pregiudizievole derivante da azioni o omissioni del terzo.
Causa C‑510/10.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2012:244

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

26 aprile 2012 ( *1 )

«Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29/CE — Articolo 5, paragrafo 2, lettera d) — Diritto di comunicazione di opere al pubblico — Eccezioni al diritto di riproduzione — Registrazioni effimere di opere realizzate da organismi di diffusione radiotelevisiva con i loro propri mezzi e per le loro proprie emissioni — Registrazioni effettuate con mezzi di soggetti terzi — Obbligo dell’organismo di diffusione radiotelevisiva di porre rimedio a qualsivoglia effetto pregiudizievole derivante da azioni o omissioni del terzo»

Nella causa C-510/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Østre Landsret (Danimarca), con decisione del 18 ottobre 2010, pervenuta in cancelleria il 25 ottobre 2010, nel procedimento

DR,

TV2 Danmark A/S

contro

NCB - Nordisk Copyright Bureau,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di Sezione, dal sig. J. Malenovský (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 novembre 2011,

considerate le osservazioni presentate:

per la DR e la TV2 Danmark A/S, da H. Samuelsen Schütze, advokat,

per il Nordisk Copyright Bureau - NCB, da P.H. Schmidt, advokat,

per il governo spagnolo, da N. Díaz Abad, in qualità di agente,

per la Commissione europea, da J. Samnadda e H. Støvlbæk, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 gennaio 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), e del quarantunesimo considerando della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10), che prevedono un’eccezione al diritto di riproduzione esclusivo dell’autore sulla sua opera «per quanto riguarda le registrazioni effimere di opere realizzate da organismi di diffusione radiotelevisiva con i loro propri mezzi e per le loro proprie emissioni».

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la DR e la TV2 Danmark A/S (in prosieguo: la «TV2 Danmark»), due organismi danesi di diffusione radiotelevisiva e il Nordisk Copyright Bureau – NCB (in prosieguo: l’«NCB»), società di gestione dei diritti d’autore, in merito a registrazioni effettuate nell’ambito di programmi televisivi commissionate da detti organismi di diffusione radiotelevisiva ad un terzo ai fini della loro trasmissione per esigenze connesse alle proprie emissioni.

Contesto normativo

Diritto internazionale

Il Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore

3

L’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) ha adottato a Ginevra, in data 20 dicembre 1996, il Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore. Tale trattato è stato approvato a nome della Comunità europea con decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000 (GU L 89, pag. 6).

4

L’articolo 1, paragrafo 4, del Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore prevede che le parti contraenti devono conformarsi agli articoli 1-21 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere artistiche e letterarie (Atto di Parigi del 24 luglio 1971), nel testo risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «Convenzione di Berna»).

La Convenzione di Berna

5

L’articolo 1 della Convenzione di Berna così dispone:

«I Paesi ai quali si applica la presente Convenzione sono costituiti in Unione per la protezione dei diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche».

6

L’articolo 11 bis della Convenzione medesima così recita:

«1)   Gli autori di opere letterarie ed artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare:

la radiodiffusione delle loro opere o la comunicazione al pubblico di esse mediante qualsiasi altro mezzo atto a diffondere senza filo segni, suoni od immagini;

(…)

3)   Salvo patto contrario, l’autorizzazione rilasciata in conformità dell’alinea 1) del presente articolo non implica quella di registrare, mediante strumenti riproduttori di suoni od immagini, l’opera radiodiffusa. È tuttavia riservata alle legislazioni dei Paesi dell’Unione [di Berna] la disciplina delle registrazioni effimere effettuate da un ente di radiodiffusione coi propri mezzi e per le sue emissioni. Dette legislazioni possono autorizzare la conservazione di siffatte registrazioni in archivi ufficiali, in considerazione del loro eccezionale carattere documentario».

Diritto dell’Unione

7

Il quarantunesimo considerando della direttiva 2001/29 così recita:

«L’applicazione dell’eccezione o della limitazione per le registrazioni effimere effettuate da organismi di diffusione radiotelevisiva va intesa nel senso che i servizi di un’emittente comprendono quelli di persone che operano per conto o sotto la responsabilità di un organismo di diffusione radiotelevisiva».

8

L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Diritto di riproduzione», dispone quanto segue:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a)

agli autori, per quanto riguarda le loro opere;

(…)».

9

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, intitolato «Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti»:

«Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».

10

Il successivo articolo 5, intitolato «Eccezioni e limitazioni», dispone, ai paragrafi 2 e 5, quanto segue:

«2.   Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 per quanto riguarda:

(…)

d)

le registrazioni effimere di opere realizzate da organismi di diffusione radiotelevisiva con i loro propri mezzi e per le loro proprie emissioni; la conservazione di queste registrazioni in archivi ufficiali può essere autorizzata, se hanno un eccezionale carattere documentario;

(…)

5.   Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare».

Il diritto nazionale

11

L’articolo 31 della legge danese sul diritto d’autore (ophavsretslov), nella sua versione risultante dalla legge di consolidamento (lovbekendtgørelse nr. 202) n. 202 del 27 febbraio 2010 (in prosieguo: la «legge sul diritto d’autore»), così dispone:

«Gli organismi di diffusione radiotelevisiva possono, ai fini della successiva trasmissione, registrare opere su nastro, pellicola o altro supporto idoneo alla riproduzione, a condizione di disporre del diritto di trasmettere le opere di cui trattasi. Il diritto di rendere le opere così registrate accessibili al pubblico resta peraltro soggetto alle altre norme in vigore.

Il Ministro della Cultura può disciplinare più specificamente le condizioni di effettuazione di tali registrazioni e della loro utilizzazione e conservazione».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12

Le ricorrenti nel procedimento principale sono la DR, un’impresa di diffusione radiotelevisiva pubblica soggetta all’obbligo di esercitare un’attività di programmi di servizio pubblico, in quanto organismo pubblico autonomo finanziato da canoni audiovisivi, e la TV2 Danmark, impresa di televisione pubblica commerciale, finanziata attraverso la pubblicità, parimenti soggetta all’obbligo di esercitare un’attività di programmi di servizio pubblico.

13

I programmi radiotelevisivi della DR e della TV2 Danmark possono essere programmi prodotti all’interno o programmi prodotti da terzi sulla base di contratti specifici ai fini della loro prima diffusione da parte della DR e della TV2 Danmark.

14

Il convenuto nel procedimento principale, il NCB, è una società che amministra i diritti di registrazione e riproduzione di opere musicali per conto degli autori, dei compositori e degli editori musicali in numerosi Stati nordici e baltici.

15

Il procedimento principale riguarda la questione se la deroga per le registrazioni effimere comprenda anche le registrazioni effettuate da società di produzione televisiva esterne e giuridicamente indipendenti, nei casi in cui tali registrazioni siano commissionate dalla DR o dalla TV2 Danmark presso le società di produzione di cui trattasi, ai fini della loro prima diffusione da parte della DR e della TV2 medesime.

16

La DR e la TV2 Danmark sostengono che, per i titolari dei diritti d’autore, poco importa che le registrazioni destinate ad essere trasmesse siano effettuate dal personale dello stesso organismo di diffusione radiotelevisivo, con strumenti appartenenti a quest’ultimo, oppure da un dipendente di una società terza incaricata della produzione dall’organismo di diffusione radiotelevisiva, con strumenti propri. Inoltre, la DR e la TV2 Danmark affermano che l’articolo 31 della legge sul diritto d’autore non prevede alcuna condizione secondo cui gli organismi di diffusione radiotelevisiva sarebbero tenuti a realizzare le registrazioni «con i loro propri mezzi». Così, ai sensi del diritto danese sarebbe irrilevante, per l’applicazione dell’eccezione riguardante le registrazioni ai fini della trasmissione, che dette registrazioni siano effettuate da dipendenti dell’organismo di diffusione radiotelevisiva ovvero da quelli di un terzo.

17

Al contrario, l’NCB afferma che il diritto dell’Unione impone una condizione relativa alla produzione «con i loro propri mezzi» e che tale condizione è parimenti applicabile ai sensi della legge sul diritto d’autore. Inoltre, esso afferma che la condizione relativa alla produzione «con i loro propri mezzi» può essere soddisfatta solo se il produttore esterno indipendente agisce per conto e sotto la responsabilità dell’organismo di diffusione radiotelevisiva. L’NCB sostiene altresì che la locuzione «agisce per conto e sotto la responsabilità dell’organismo di diffusione radiotelevisiva» dev’essere interpretata nel senso che l’organismo di diffusione radiotelevisiva risponde nei confronti dei terzi delle azioni e delle eventuali inadempienze del produttore come se tale organismo avesse effettuato esso stesso le registrazioni.

18

Ciò premesso, l’Østre Landsret ha deciso di sospendere la decisione e sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:

«1)

Se le locuzioni «con i loro propri mezzi» contenute nell’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), della [direttiva 2001/29] e «per conto o sotto la responsabilità di un organismo di diffusione radiotelevisiva» di cui al quarantunesimo considerando della direttiva medesima, debbano essere interpretate alla luce del diritto nazionale o del diritto dell’Unione europea.

2)

Se la formulazione di detta disposizione debba essere intesa, come ad esempio nella versione in lingua danese, inglese e francese della [direttiva 2001/29], nel senso di «per conto e sotto la responsabilità [dell’organismo di diffusione radiotelevisiva]», oppure, come ad esempio nella versione in lingua tedesca, nel senso di «per conto o sotto la responsabilità [dell’organismo di diffusione radiotelevisiva]».

3)

Nel caso in cui le locuzioni menzionate nella prima questione debbano essere interpretate alla luce del diritto dell’Unione europea: quali siano i criteri che il giudice nazionale deve applicare nella valutazione concreta della questione se una registrazione effettuata da un terzo (in prosieguo: il «produttore») per essere utilizzata nelle trasmissioni di un organismo di diffusione radiotelevisiva sia stata effettuata «con i propri mezzi [di tale organismo]» e «per conto [e/o] sotto la responsabilità [dell’organismo medesimo]», e se la registrazione ricada pertanto nell’eccezione prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2001/29].

Nell’ambito della risoluzione di detta terza questione, si chiede alla Corte di rispondere, in particolare, alle seguenti questioni:

a)

Se la nozione «con i propri mezzi», di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), della [direttiva 2001/29], debba essere intesa nel senso che una registrazione effettuata dal produttore ai fini della sua trasmissione da parte di un organismo di diffusione radiotelevisiva ricada nell’eccezione prevista dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), solo nel caso in cui l’organismo di diffusione radiotelevisiva sia responsabile verso terzi per le azioni e omissioni del produttore relative alla registrazione, come se l’organismo di diffusione radiotelevisiva avesse esso stesso compiuto tali azioni e omissioni.

b)

Se la condizione che la registrazione avvenga «per conto [e/o] sotto la responsabilità [dell’organismo di diffusione radiotelevisiva]» sia soddisfatta nel caso in cui l’organismo di diffusione radiotelevisiva abbia commissionato al produttore la registrazione ai fini della sua trasmissione subordinatamente alla condizione che l’organismo medesimo disponga dei diritti di trasmissione di detta registrazione.

Se le seguenti circostanze possano o debbano essere prese in considerazione nella risoluzione della terza questione, lettera b), e, in tal caso, in qual misura:

i)

se la decisione definitiva sul piano artistico/redazionale relativa ai contenuti del programma commissionato spetti all’organismo di diffusione radiotelevisiva o al produttore, conformemente agli accordi conclusi;

ii)

se l’organismo di diffusione radiotelevisiva sia responsabile nei confronti dei terzi degli obblighi del produttore riguardanti la registrazione, come se lo stesso organismo di diffusione radiotelevisiva avesse compiuto tali azioni e omissioni;

iii)

se il produttore, in base agli accordi conclusi con l’organismo di diffusione radiotelevisiva, sia contrattualmente obbligato a fornire il programma in questione all’organismo di diffusione radiotelevisiva al prezzo pattuito e se, in tale prezzo, sia obbligato a sopportare tutte le spese collegate alla registrazione;

iv)

se sia l’organismo di diffusione radiotelevisiva o il produttore ad assumere la responsabilità della registrazione nei confronti dei terzi.

c)

Se la condizione secondo cui la registrazione deve essere effettuata «per conto [e/o] sotto la responsabilità [dell’organismo di diffusione radiotelevisiva]» sia soddisfatta qualora l’organismo di diffusione radiotelevisiva abbia commissionato al produttore la registrazione affinché l’organismo medesimo possa poi procedere alla sua trasmissione e sul presupposto che l’organismo di diffusione radiotelevisiva de quo disponga dei diritti di trasmissione della registrazione, qualora il produttore, nel contratto con l’organismo di diffusione radiotelevisiva riguardante la registrazione, abbia assunto: i) la responsabilità economica e finanziaria di tutte le spese connesse alla registrazione mediante pagamento anticipato di una certa somma; ii) la responsabilità per l’acquisizione dei diritti nonché, iii) la responsabilità in caso di circostanze impreviste, quali i ritardi nella registrazione, e la responsabilità per gli inadempimenti e carenze, senza che l’organismo di diffusione radiotelevisiva sia responsabile verso i terzi per gli obblighi del produttore riguardanti la registrazione, come se l’organismo stesso avesse compiuto tali azioni e omissioni».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità

19

La DR e la TV2 Danmark, nella loro qualità di organismi di diffusione radiotelevisiva, contestano la ricevibilità delle questioni poste facendo valere che l’eventuale risposta alle questioni stesse risulta, comunque, inutile alla soluzione del procedimento principale.

20

Detti organismi dubitano persino della pertinenza della direttiva 2001/29, la cui interpretazione è oggetto delle questioni pregiudiziali, ai fini dell’esito della controversia dinanzi al giudice del rinvio. Essi sostengono, in particolare, che la locuzione «con i loro propri mezzi e per le proprie emissioni», contenuta nella versione in lingua danese dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2001/29, non compare all’articolo 31 della legge sul diritto d’autore e che essa non può, quindi, trovare applicazione nel procedimento principale.

21

A tale proposito, occorre rammentare che, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, stabilita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa dinanzi ad esso pendente, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale ai fini della pronuncia della propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte (sentenza del 14 dicembre 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, C-217/05, Racc. pag. I-11987, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).

22

Quando le questioni poste dai giudici nazionali riguardano l’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione, la Corte è quindi, in via di principio, tenuta a statuire, a meno che non appaia in modo manifesto che la domanda di pronuncia pregiudiziale tende, in realtà, ad indurre la Corte a pronunciarsi mediante una controversia fittizia o a formulare pareri consultivi su questioni generali o astratte, che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con i reali termini o con l’oggetto della controversia o, ancora, che la Corte non dispone degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, cit., punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

23

Tuttavia, ciò non si verifica nel caso della presente domanda di pronuncia pregiudiziale. Infatti, nella specie, non ricorre alcuna delle circostanze precedentemente esposte, che autorizzerebbero la Corte a negare la risposta a tale domanda. In particolare, emerge chiaramente dalla decisione di rinvio che le risposte alle questioni poste, che riguardano l’interpretazione di una serie di disposizioni del diritto dell’Unione, saranno necessarie al giudice nazionale per stabilire la qualificazione giuridica delle registrazioni commissionate dalla DR o dalla TV2 Danmark a società di produzione televisiva esterne e giuridicamente indipendenti e, quindi, per risolvere la controversia ad esso sottoposta.

24

Ne consegue che le questioni poste devono essere considerate ricevibili e che, di conseguenza, occorre rispondervi.

Sulla prima questione

25

Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’espressione «con i loro propri mezzi», di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2001/29, quale precisate dal quarantunesimo considerando della direttiva stessa, debba essere interpretata alla luce del diritto nazionale o del diritto dell’Unione.

26

In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/29, gli Stati membri riconoscono, in linea di principio, agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle loro opere.

27

Tuttavia, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), della medesima direttiva, gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione esclusivo dell’autore sulla sua opera, qualora si tratti di registrazioni effimere di opere effettuate da organismi di diffusione radiotelevisiva «con i loro propri mezzi» e per le loro proprie emissioni.

28

Si deve anzitutto rilevare che il tenore di quest’ultima disposizione si ispira direttamente a quello dell’articolo 11 bis, paragrafo 3, della Convenzione di Berna.

29

Per quanto attiene alla Convenzione di Berna, l’Unione europea, pur non essendo parte contraente di tale Convenzione, è tuttavia obbligata, in forza dell’articolo 1, paragrafo 4, del trattato dell’OMPI, sul diritto d’autore, trattato al quale essa è aderente, che rientra nel suo ordinamento giuridico e che la direttiva 2001/29 mira ad attuare, a conformarsi ai suoi articoli 1-21 (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C-403/08 e C-429/08, Racc. pag. I-9083, punto 189, e giurisprudenza ivi citata). Conseguentemente, l’Unione è tenuta a conformarsi, in particolare, all’articolo 11 bis della Convenzione di Berna (v., per analogia, sentenza del 9 febbraio 2012, Luksan, C-277/10, punto 59).

30

L’articolo 11 bis, paragrafo 3, di tale Convenzione riserva espressamente alle legislazioni dei paesi dell’Unione di Berna il regime delle registrazioni effimere effettuate da un organismo di diffusione radiotelevisiva con mezzi propri e per le proprie emissioni.

31

Ciò premesso, si deve ritenere che il legislatore dell’Unione europea, nell’adottare la direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti vicini nella società dell’informazione, abbia esercitato le competenze precedentemente devolute agli Stati membri in materia di proprietà intellettuale. Nell’ambito di applicazione di tale direttiva, si deve considerare che l’Unione si è sostituita agli Stati membri i quali non sono più competenti ad attuare le disposizioni pertinenti della Convenzione di Berna (v., in tal senso, sentenza Luksan, cit., punto 64).

32

È su tale base che il legislatore dell’Unione ha accordato agli Stati membri la facoltà di introdurre nei loro diritti nazionali l’eccezione delle registrazioni effimere, quale prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2001/29, e ha chiarito la portata di tale eccezione affermando, al quarantunesimo considerando di tale direttiva, che i mezzi propri di un organismo di diffusione radiotelevisivo comprendono i mezzi di un soggetto che agisce «per conto [e/o] sotto la responsabilità di esso».

33

Si deve inoltre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l’applicazione uniforme tanto del diritto dell’Unione quanto del principio di uguaglianza esige che una disposizione del diritto dell’Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata debba normalmente dar luogo, in tutta l’Unione, ad un’interpretazione autonoma e uniforme (v., in particolare, sentenze del 18 gennaio 1984, Ekro, 327/82, Racc. pag. I-107, punto 11; del 19 settembre 2000, Linster, C-287/98, Racc. pag. I-6917, punto 43; del 16 luglio 2009, Infopaq International, 5/08, Racc. pag. I-6569, punto 27, e del 18 ottobre 2011, C-34/10, Brüstle, Racc. pag. I-9821, punto 25).

34

Orbene, il testo della direttiva 2001/29 non effettua alcun rinvio ai diritti nazionali per quanto riguarda il significato dell’espressione «con i loro propri mezzi» di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), della direttiva medesima. Ne discende, quindi, che essa deve essere considerata, ai fini dell’applicazione di detta direttiva, come contenente una nozione autonoma di diritto dell’Unione, che deve essere interpretata in modo uniforme sul territorio di quest’ultima.

35

Tale conclusione risulta avvalorata dall’oggetto e dalla finalità della direttiva 2001/29. Infatti, la finalità della direttiva 2001/29, fondata segnatamente sull’articolo 95 CE e diretta ad armonizzare taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione nonché ad impedire distorsioni della concorrenza nel mercato interno risultanti dalla diversità delle normative degli Stati membri (sentenza 12 settembre 2006, Laserdisken, causa C-479/04, Racc. pag. I-8089, punti 26 e 31-34), implica lo sviluppo di nozioni autonome del diritto dell’Unione. La volontà del legislatore dell’Unione di giungere ad un’interpretazione più uniforme possibile della direttiva 2001/29 si riflette, in particolare, nel trentaduesimo ‘considerando’ della medesima, il quale invita gli Stati membri ad applicare le eccezioni e limitazioni in modo coerente, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno.

36

Pertanto, se è consentito agli Stati membri, come rilevato supra al punto 32, introdurre nel loro diritto interno l’eccezione delle registrazioni effimere, un’interpretazione secondo cui gli Stati membri i quali, facendo uso della facoltà loro attribuita dal diritto dell’Unione, hanno introdotto tale eccezione, sarebbero stati liberi di precisarne, in modo non armonizzato, i parametri, in particolare per quanto riguarda la natura dei mezzi messi in atto per realizzare tali registrazioni effimere, risulterebbe contraria alla finalità della direttiva de qua, come ricordato al punto precedente, considerato che i parametri di tale eccezione potrebbero mutare da uno Stato membro all’altro ed essere, quindi, fonte di eventuali incoerenze (v., per analogia, in merito alla nozione di «equo compenso» di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, sentenza del 21 ottobre 2010, Padawan, C-467/08, Racc. pag. I-10055, punti 34-36).

37

Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale nel senso che la locuzione «con i loro propri mezzi», di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2001/29, deve ricevere un’interpretazione autonoma ed uniforme nell’ambito del diritto dell’Unione.

Sulla seconda questione

38

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2001/29, letto alla luce del suo quarantunesimo considerando, debba essere interpretato nel senso che i mezzi propri di un organismo di diffusione radiotelevisiva comprendano i mezzi di un soggetto agente «per conto e sotto la responsabilità del medesimo» o piuttosto nel senso che i mezzi propri di un organismo di diffusione radiotelevisivo comprendano i mezzi di un soggetto agente «per conto o sotto la responsabilità del medesimo».

39

In limine, si deve necessariamente rilevare l’esistenza di una divergenza tra le diverse versioni linguistiche del quarantunesimo considerando della direttiva 2001/29.

40

In talune versioni linguistiche (le versioni in lingua ceca, tedesca, e maltese) tale considerando afferma che i mezzi propri di un organismo di diffusione radiotelevisiva comprendono i mezzi di un soggetto agente «per conto o sotto la responsabilità del medesimo». Da tale disposto risulta, prima facie, che, affinché le registrazioni realizzate da un organismo di diffusione radiotelevisiva, per le proprie emissioni, ma con i mezzi di un terzo, siano coperte dall’eccezione prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2001/29 come registrazioni effimere, è sufficiente che il terzo di cui trattasi agisca «per conto» dell’organismo di diffusione radiotelevisiva, ovvero «sotto la responsabilità» di quest’ultimo.

41

Al contrario, in altre versioni linguistiche, decisamente più numerose (le versioni in lingua bulgara, spagnola, danese, estone, greca, inglese, francese, lettone, lituana, ungherese, olandese, polacca, rumena, slovacca, slovena finlandese e svedese), il quarantunesimo considerando della direttiva 2001/29 recita nel senso che i mezzi propri di un organismo di diffusione radiotelevisiva comprendono i mezzi di un soggetto che agisce «per conto e sotto la responsabilità di quest’ultimo». Da tale versione del testo emerge anzitutto che, affinché le registrazioni effettuate da un organismo di diffusione radiotelevisiva, per le proprie emissioni, ma con i mezzi di un terzo, siano coperti dall’eccezione prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2001/29 come registrazioni effimere, è necessario che il terzo in questione soddisfi le due condizioni prescritte.

42

Così, con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le due condizioni enunciate dal quarantunesimo considerando della direttiva 2001/29 debbano essere intese come alternative o cumulative.

43

Si deve sottolineare, in limine, che l’interpretazione esclusivamente letterale del considerando di cui trattasi non consente, di per sé, di rispondere alla questione posta, poiché porta inevitabilmente ad un risultato contra legem alla luce della formulazione dell’una o dell’altra variante linguistica evocata in precedenza.

44

Secondo giurisprudenza consolidata, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione né si può attribuire ad essa a tal riguardo un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Infatti, tale modo di procedere sarebbe in contrasto con la necessità di applicare in modo uniforme il diritto dell’Unione (v. sentenze del 12 novembre 1998, Institute of the Motor Industry, C-149/97, Racc. pag. I-7053, punto 16 e del 3 aprile 2008, Endendijk, C-187/07, Racc. pag. I-2115, punto 23).

45

Pertanto, in caso di disparità tra le due varianti linguistiche di un testo di diritto dell’Unione, la disposizione di cui è causa deve essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenze del 27 ottobre 1977, Bouchereau, 30/77, Racc. pag. 1999, punto 14; del 7 dicembre 2000, Italia/Commissione, C-482/98, Racc. pag. I-10861, punto 49, e del 1o aprile 2004, Borgmann, C-1/02, Racc. pag. I-3219, punto 25).

46

Per quanto riguarda il contesto in cui si colloca il quarantunesimo considerando della direttiva 2001/29, occorre rammentare che, in linea di principio, dall’articolo 2 di tale direttiva discende che la riproduzione di un’opera protetta è subordinata all’autorizzazione dell’autore.

47

Tuttavia, dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), di tale direttiva risulta che, in via derogatoria, negli Stati membri che abbiano optato in tal senso, gli organismi di diffusione radiotelevisiva, autorizzati a trasmettere l’opera protetta, possono, a titolo accessorio, effettuare registrazioni «effimere» di tale opera, senza essere tenute a rivolgersi all’autore affinché ne autorizzi la riproduzione.

48

A tal riguardo, sia l’articolo 11 bis, paragrafo 3, della Convenzione di Berna, sia l’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2001/29, volto a trasporre il menzionato articolo della Convenzione, esigono che tali registrazioni effimere siano effettuate con «i propri mezzi» dell’organismo di diffusione radiotelevisivo.

49

Conformemente a quest’ultima disposizione, letta alla luce del quarantunesimo considerando della direttiva 2001/29, la nozione di «propri mezzi» di un organismo di diffusione radiotelevisiva, in sede di applicazione dell’eccezione delle registrazioni effimere, comprende i mezzi di un soggetto che agisce per conto e/o sotto la responsabilità di esso.

50

In tal senso, tale disposizione, tenuto conto di detto considerando, non esige che le registrazioni effimere siano effettuate dallo stesso organismo di radiodiffusione televisiva, pur precisando che, nell’ipotesi in cui un terzo effettui tali registrazioni, esse sono considerate realizzate con i «propri mezzi» dell’organismo di diffusione radiotelevisiva.

51

Con tale previsione, il legislatore dell’Unione ha inteso mantenere uno stretto legame tra tale soggetto terzo e l’organismo di diffusione radiotelevisiva, che garantisce che il primo non possa approfittare autonomamente dell’eccezione delle registrazioni effimere, il cui unico beneficiario risulta essere l’organismo di diffusione radiotelevisiva.

52

A tale scopo il legislatore dell’Unione ha indicato, al quarantunesimo considerando della direttiva 2001/29, due ipotesi che si fondano, ognuna, su una relazione specifica tra l’organismo di diffusione radiotelevisiva e il terzo cui sia stata eventualmente commissionata l’effettuazione di registrazioni effimere.

53

La prima ipotesi, quella in cui il terzo agisce «per conto» dell’organismo di diffusione radiotelevisiva, presuppone un rapporto diretto e immediato tra i due, in base al quale il terzo interessato non dispone, in linea di principio, di alcun margine di autonomia. Tale rapporto è privo di ambiguità, rispetto ai terzi, poiché, per definizione, l’intera attività del terzo è necessariamente imputabile all’organismo di cui trattasi.

54

La seconda ipotesi, in cui il terzo agisce «sotto la responsabilità» dell’organismo di diffusione radiotelevisiva, implica un rapporto più complesso, mediato, tra i due, che garantisce al terzo una certa libertà nell’impiego dei suoi mezzi, pur tutelando gli interessi dei terzi rispetto all’organismo di cui trattasi, poiché quest’ultimo è, in definitiva, responsabile di tale impiego, in via risarcitoria, nei confronti dei terzi, in particolare degli autori.

55

Ne consegue che ciascuna delle due condizioni enunciate al quarantunesimo considerando della direttiva 2001/29 è, da sola e indipendentemente dall’altra, idonea a soddisfare l’obiettivo perseguito dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), della direttiva, letto alla luce di detto considerando, come precisato supra al punto 51.

56

Ciò premesso, le due condizioni devono essere intese come equivalenti e, di conseguenza, alternative.

57

Inoltre, nella valutazione delle scelte interpretative che la Corte ha a disposizione, depone a favore di tale soluzione il fatto che essa assicura agli organismi di diffusione radiotelevisiva di usufruire più ampiamente della libertà d’impresa, sancita dall’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, senza tuttavia pregiudicare la sostanza dei diritti d’autore.

58

Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione pregiudiziale che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2001/29, letto alla luce del suo quarantunesimo considerando, deve essere interpretato nel senso che i mezzi propri di un organismo di diffusione radiotelevisiva comprendono i mezzi di qualsiasi terzo che agisca per conto o sotto la responsabilità di tale organismo.

Sulla terza questione

59

Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, quali siano i criteri applicabili per stabilire, concretamente, se una registrazione effettuata da un organismo di diffusione radiotelevisiva, per le proprie emissioni, con i mezzi di un terzo, rientri nell’eccezione prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2001/29 per le registrazioni effimere.

60

Dal combinato disposto dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), e del quarantunesimo considerando della direttiva 2001/29, come interpretato supra al punto 58, emerge che tale registrazione rientra nell’eccezione delle registrazioni effimere qualora tale soggetto terzo possa essere considerato quale soggetto agente «per conto» dell’organismo di diffusione radiotelevisiva, o «sotto la responsabilità» del medesimo.

61

Ne consegue che occorre, anzitutto, esaminare se il terzo in questione possa essere considerato come un soggetto che agisce «per conto» dell’organismo di diffusione radiotelevisiva. Tenuto conto, come rilevato supra al punto 53, del carattere, in linea di principio, privo di ambiguità di tale rapporto, tale soluzione evidentemente s’imporrà, in linea generale, senza necessità di indicare, a tal fine, criteri particolari.

62

Nell’ipotesi in cui il terzo interessato non potesse essere considerato agente «per conto» dell’organismo di radiodiffusione, occorre, in un secondo tempo, esaminare se il terzo possa essere considerato, quantomeno, come un soggetto agente sotto la responsabilità dell’organismo di diffusione radiotelevisiva.

63

Ciò si verificherà solo se l’organismo di diffusione radiotelevisiva è tenuto a rispondere di qualsiasi atto di tale soggetto connesso alla riproduzione dell’opera protetta, in particolare rispetto agli autori titolari dei diritti summenzionati.

64

In particolare, nell’ambito di tale esame risulta essenziale la circostanza che, nei confronti dei terzi, segnatamente degli autori che possano essere danneggiati da una registrazione irregolare delle loro opere, l’organismo di diffusione radiotelevisiva sia tenuto a risarcire qualsiasi effetto dannoso delle azioni e omissioni del terzo, come una società di produzione televisiva esterna e giuridicamente indipendente, collegate alla registrazione di cui trattasi, come se l’organismo stesso di diffusione radiotelevisiva avesse compiuto tali azioni e omissioni.

65

Al contrario, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 87 delle sue conclusioni, è irrilevante stabilire chi abbia adottato la decisione definitiva sul piano artistico/redazionale relativa ai contenuti del programma riprodotto commissionato dall’organismo di diffusione radiotelevisiva. Infatti, rispetto alla disposizione derogatoria dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2001/29, rileva esclusivamente la nozione di «registrazione» come mezzo di riproduzione tecnica.

66

Alla luce dei suesposti rilievi, è compito del giudice del rinvio valutare se, alla luce dei fatti della controversia principale, le registrazioni di cui trattasi siano state realizzate da una persona che possa essere considerata quale soggetto agente, concretamente, «per conto» dell’organismo di diffusione radiotelevisiva o, quantomeno, «sotto la responsabilità» del medesimo.

67

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione posta nel senso che, per stabilire se una registrazione effettuata da un organismo di diffusione radiotelevisiva, per le proprie emissioni, con i mezzi di un terzo, rientri nell’eccezione prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2001/29 per le registrazioni effimere, è compito del giudice del rinvio valutare se, nelle circostanze del procedimento principale, tale persona possa essere considerata quale soggetto agente concretamente «per conto» dell’organismo di diffusione radiotelevisiva o, quantomeno, «sotto la responsabilità» del medesimo. A tal riguardo, è essenziale che, nei confronti dei terzi, segnatamente degli autori che possano essere danneggiati da una registrazione irregolare delle loro opere, l’organismo di diffusione radiotelevisiva sia tenuto a risarcire qualsiasi effetto dannoso delle azioni e omissioni del terzo, come una società di produzione televisiva esterna e giuridicamente indipendente, collegate alla registrazione di cui trattasi, come se l’organismo stesso di diffusione radiotelevisiva avesse compiuto tali azioni e omissioni.

Sulle spese

68

Nei confronti delle parti nel procedimento principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

1)

La locuzione «con i loro propri mezzi», di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve ricevere un’interpretazione autonoma ed uniforme nell’ambito del diritto dell’Unione.

 

2)

L’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2001/29, letto alla luce del suo quarantunesimo considerando, deve essere interpretato nel senso che i mezzi propri di un organismo di diffusione radiotelevisiva comprendono i mezzi di qualsiasi terzo che agisca per conto o sotto la responsabilità di tale organismo.

 

3)

Per stabilire se una registrazione effettuata da un organismo di diffusione radiotelevisiva, per le proprie emissioni, con i mezzi di un terzo, rientri nell’eccezione prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2001/29 per le registrazioni effimere, è compito del giudice del rinvio valutare se, nelle circostanze del procedimento principale, tale persona possa essere considerata quale soggetto agente concretamente «per conto» dell’organismo di diffusione radiotelevisiva o, quantomeno, «sotto la responsabilità» del medesimo. A tal riguardo, è essenziale che, nei confronti dei terzi, segnatamente degli autori che possano essere danneggiati da una registrazione irregolare delle loro opere, l’organismo di diffusione radiotelevisiva sia tenuto a risarcire qualsiasi effetto dannoso delle azioni e omissioni del terzo, come una società di produzione televisiva esterna e giuridicamente indipendente, collegate alla registrazione di cui trattasi, come se l’organismo stesso di diffusione radiotelevisiva avesse compiuto tali azioni e omissioni.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il danese.

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