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Documento 62011CO0167
Order of the Court (Seventh Chamber) of 22 March 2012. # Cantiere navale De Poli SpA v European Commission. # Appeal - Article 119 of the Rules of Procedure - State aid - Incompatibility with the common market - Commission Decision - Alteration to existing aid - Regulation (EC) No 794/2004 - Regulation (EC) No 1177/2002 - Temporary defensive mechanism for shipbuilding. # Case C-167/11 P.
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 22 marzo 2012.
Cantiere navale De Poli SpA contro Commissione europea.
Impugnazione - Articolo 119 del regolamento di procedura - Aiuti di Stato - Incompatibilità con il mercato comune - Decisione della Commissione - Modifica di un aiuto esistente - Regolamento (CE) n. 794/2004 - Regolamento (CE) n. 1177/2002 - Meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale.
Causa C-167/11 P.
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 22 marzo 2012.
Cantiere navale De Poli SpA contro Commissione europea.
Impugnazione - Articolo 119 del regolamento di procedura - Aiuti di Stato - Incompatibilità con il mercato comune - Decisione della Commissione - Modifica di un aiuto esistente - Regolamento (CE) n. 794/2004 - Regolamento (CE) n. 1177/2002 - Meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale.
Causa C-167/11 P.
Raccolta della giurisprudenza - generale - Sezione "Informazioni sulle decisioni non pubblicate"
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2012:164
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 22 marzo 2012 —
Cantiere navale De Poli / Commissione
(causa C‑167/11 P)
«Impugnazione — Articolo 119 del regolamento di procedura — Aiuti di Stato − Incompatibilità con il mercato comune − Decisione della Commissione — Modifica di un aiuto esistente — Regolamento (CE) n. 794/2004 — Regolamento (CE) n. 1177/2002 — Meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale»
1. Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuti — Notifica alla Commissione — Potere discrezionale degli Stati membri quanto alla data della notifica — Obbligo nel caso di un meccanismo difensivo temporaneo di notificare prima della scadenza del regolamento che consente la concessione degli aiuti (Art. 88, § 3, CE; regolamento del Consiglio n. 1177/2002, art. 5) (v. punti 31‑32)
2. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo — Motivo inconferente (v. punto 43)
3. Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuti — Esame da parte della Commissione — Applicazione delle norme di diritto sostanziale vigenti al momento dell’adozione della decisione della Commissione (Art. 88, § 3, CE; regolamento del Consiglio n. 1177/2002, art. 5) (v. punti 51‑53)
4. Diritto dell’Unione — Principi — Parità di trattamento — Nozione —Disparità di trattamento derivante dalla limitazione temporale dell’autorizzazione a concedere aiuti di Stato in un settore del mercato — Giustificazione oggettiva (Regolamento del Consiglio n. 1177/2002, art. 5) (v. punti 74‑76)
5. Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione che constata la compatibilità di una misura nazionale con l’articolo 87, paragrafo 1, CE —Insussistenza del legittimo affidamento nell’ipotesi di modifica del regime di aiuto che supera i limiti della decisione di autorizzazione (Art. 87, § 1, CE) (v. punti 85‑87)
6. Impugnazione — Esposizione nel ricorso dei motivi e degli argomenti di diritto — Motivo che manifestamente non è diretto a censurare la sentenza — Irricevibilità [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, § 1, c)] (v. punti 99‑100, 115)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 3 febbraio 2011, Cantiere navale De Poli/Commissione, T‑584/08, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento avverso la decisione 2010/38/CE della Commissione, del 21 ottobre 2008, relativa all’aiuto di Stato C 20/08 (ex N 62/08) cui l’Italia intende dare esecuzione mediante una modifica del regime di aiuti N 59/04 relativo al meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (GU 2010, L 17, pag. 50). |
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Cantiere navale De Poli SpA è condannata alle spese. |
3) |
La Repubblica italiana sopporta le proprie spese. |