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Documento 62011CO0333

    Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 marzo 2012.
    Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistiek Dienstverleners (Febetra) contro Belgische Staat.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hof van Cassatie - Belgio.
    Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura - Convenzione TIR - Codice doganale comunitario - Accise - Trasporto effettuato a fronte di un carnet TIR - Scarico irregolare - Determinazione del luogo dell'infrazione - Riscossione di dazi all'importazione ed accise - Competenza.
    Causa C-333/11.

    Raccolta della giurisprudenza - generale - Sezione "Informazioni sulle decisioni non pubblicate"

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2012:134





    Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell’8 marzo 2012 —
    Febetra

    (causa C‑333/11)

    «Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura — Convenzione TIR — Codice doganale comunitario — Accise — Trasporto effettuato a fronte di un carnet TIR — Scarico irregolare — Determinazione del luogo dell’infrazione — Riscossione di dazi all’importazione ed accise — Competenza»

    1.                     Libera circolazione delle merci — Transito comunitario esterno — Trasporti effettuati con l’accompagnamento di un carnet TIR — Infrazioni o irregolarità — Determinazione del luogo in cui si è prodotta l’infrazione o l’irregolarità — Presunzione in favore del luogo dell’accertamento — Superamento della presunzione sulla base di prove prodotte da un’associazione garante (Regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 454, § 3) (v. punto 38, dispositivo 1)

    2.                     Unione doganale — Obbligazione doganale — Imposta sul valore aggiunto — Accise — Direttiva 92/12 — Stato membro competente per la riscossione (Direttiva del Consiglio 92/12, artt. 6, § 1, e 7, § 1) (v. punto 43, dispositivo 2)

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Cassatie van België — Interpretazione dell’articolo 454, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1), degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1) e dell’articolo 37 della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci a fronte di documenti TIR (convenzione TIR) — Infrazioni o irregolarità — Luogo dell’infrazione o irregolarità — Luogo che si considera situato ove viene constatata l’infrazione o l’irregolarità, nel caso dell’impossibilità di determinare il luogo della commissione di quest’ultima.

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 454, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1662/1999 della Commissione, del 28 luglio 1999, deve essere interpretato nel senso che un’associazione garante può provare il luogo ove è stata commessa un’infrazione o un’irregolarità fondandosi sul luogo dove il carnet TIR è stato preso in carico e dove i sigilli sono stati apposti. Qualora tale associazione pervenga a rovesciare la presunzione di competenza delle autorità doganali dello Stato membro, sul territorio del quale un’infrazione o un’irregolarità è stata constatata nel corso di un trasporto effettuato a fronte di un carnet TIR a favore di quelle dello Stato membro sul cui territorio tale infrazione o tale irregolarità è stata effettivamente commessa, il che spetta al giudice del rinvio verificare, le autorità doganali di quest’ultimo Stato divengono competenti a riscuotere il debito doganale.

    2)

    Gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata dalla direttiva 96/99/CE del Consiglio, del 30 dicembre 1996, devono essere interpretati nel senso che le autorità doganali dello Stato membro sul territorio del quale delle merci sono state scoperte, sequestrate e confiscate, sono competenti a riscuotere le accise, anche se tali merci sono state introdotte nel territorio dell’Unione in un altro Stato membro, purché le merci stesse siano detenute a fini commerciali, il che spetta al giudice del rinvio verificare.

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