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Documento 62011CD0017

    Decisione della Corte (sezione speciale prevista all’art. 123 ter del regolamento di procedura) dell'8 febbraio 2011.
    Riesame.
    Causa C-17/11 RX.

    Raccolta della Giurisprudenza 2011 I-00299

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2011:55

    DECISIONE DELLA CORTE

    (Sezione speciale prevista dall’art. 123 ter del regolamento di procedura)

    8 febbraio 2011

    «Riesame»

    Nel procedimento C‑17/11 RX,

    avente ad oggetto una proposta di riesame formulata dal primo avvocato generale, ai sensi dell’art. 62 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il 12 gennaio 2011,

    LA CORTE (Sezione speciale prevista dall’art. 123 ter del regolamento di procedura della Corte),

    composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano (relatore), J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts e J.‑C. Bonichot, presidenti di sezione,

    ha adottato la presente

    Decisione

    1        La proposta di riesame formulata dal primo avvocato generale riguarda la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Sezione delle impugnazioni) 16 dicembre 2010, causa T‑143/09 P, Commissione/Petrilli (non ancora pubblicata nella Raccolta), mediante la quale quest’ultimo ha respinto l’impugnazione proposta dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 29 gennaio 2009, causa F‑98/07, Petrilli/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta).

    2        La sentenza di cui si propone il riesame farebbe emergere una divergenza nella giurisprudenza del Tribunale dell’Unione europea in merito ai presupposti per la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea in materia di funzione pubblica, in particolare relativamente al requisito concernente l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione, commessa dall’istituzione interessata. Infatti, con questa sentenza il Tribunale ha dichiarato, discostandosi dalla soluzione contraria accolta nella sua sentenza 10 dicembre 2008, causa T‑57/99, Nardone/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), che questo requisito è integrato per il solo fatto che l’istituzione interessata commette un illecito, senza che sia necessario esaminare se detto illecito costituisca una violazione grave e manifesta dei limiti del potere discrezionale di questa istituzione.

    3        Inoltre, benché la Corte abbia già precisato i presupposti generali per la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale dell’Unione (v., segnatamente, nella sua sentenza 4 luglio 2000, causa C‑352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I‑5291), essa tuttavia non avrebbe ancora chiarito se le peculiarità delle controversie in materia di funzione pubblica derivanti dall’art. 270 TFUE, nonché dagli artt. 90 e 91 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, giustifichino l’assoggettamento, in quest’ambito, della responsabilità extracontrattuale dell’Unione a speciali requisiti.

    4        Simili circostanze non giustificano che si proceda all’esame proposto. Infatti, da un lato, non spetta alla Corte, in sede di procedura di riesame, pronunciarsi sulla fondatezza di un’evoluzione giurisprudenziale del Tribunale, operata da quest’ultimo in veste di giudice d’appello. Dall’altro, la circostanza che la Corte non si sia ancora pronunciata su una questione di diritto non può bastare, di per sé, a giustificare un riesame in applicazione dell’art. 62 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in quanto spetta ormai unicamente al Tribunale della funzione pubblica e al Tribunale dell’Unione europea far evolvere la giurisprudenza in materia di funzione pubblica; la Corte è competente solo ad evitare che le pronunce del Tribunale non compromettano l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione.

    5        Orbene, nel caso di specie l’esame della citata sentenza del Tribunale Commissione/Petrilli non ha evidenziato l’esistenza di un serio rischio di alterazioni di tal genere.

    Per questi motivi, la Corte (Sezione speciale prevista dall’art. 123 ter del regolamento di procedura) così decide:

    Non occorre procedere al riesame della sentenza del Tribunale dell’Unione europea 16 dicembre 2010, causa T‑143/09 P, Commissione/Petrilli.

    Firme

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