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Documento 62009CJ0554
Judgment of the Court (First Chamber) of 28 July 2011. # Andreas Michael Seeger. # Reference for a preliminary ruling: Oberlandesgericht Stuttgart - Germany. # Road transport - Obligation to use recording equipment - Derogations for vehicles transporting materials - Meaning of ‘materials’ - Carriage of empty bottles in the vehicle of a wine and drinks merchant. # Case C-554/09.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 luglio 2011.
Andreas Michael Seeger.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberlandesgericht Stuttgart - Germania.
Trasporti su strada - Obbligo di utilizzazione di un tachigrafo - Deroghe per i veicoli che trasportano materiale - Nozione di "materiale" - Trasporto di bottiglie vuote nel veicolo di un commerciante di vini e bevande.
Causa C-554/09.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 luglio 2011.
Andreas Michael Seeger.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberlandesgericht Stuttgart - Germania.
Trasporti su strada - Obbligo di utilizzazione di un tachigrafo - Deroghe per i veicoli che trasportano materiale - Nozione di "materiale" - Trasporto di bottiglie vuote nel veicolo di un commerciante di vini e bevande.
Causa C-554/09.
Raccolta della Giurisprudenza 2011 I-07131
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2011:523
Causa C‑554/09
Procedimento penale
contro
Andreas Michael Seeger
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Stuttgart)
«Trasporti su strada — Obbligo di utilizzo di un tachigrafo — Deroghe per i veicoli che trasportano materiale — Nozione di “materiale” — Trasporto di bottiglie vuote nel veicolo di un commerciante di vini e bevande»
Massime della sentenza
Trasporti — Trasporti su strada — Disposizioni sociali — Deroghe — Obbligo di installazione e di utilizzo di un tachigrafo
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 561/2006, art. 13, n. 1, lett. d), secondo trattino]
La nozione di «materiale», di cui all’art. 13, n. 1, lett. d), secondo trattino, del regolamento n. 561/2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti n. 3821/85 e n. 2135/98 e abroga il regolamento n. 3820/85, dev’essere interpretata nel senso che essa non ricomprende il materiale di imballaggio, quali le bottiglie vuote, trasportato da un commerciante di vini e bevande, gestore di un esercizio commerciale, che effettua le consegne presso la propria clientela una volta a settimana raccogliendo, in tale occasione, gli imballaggi vuoti al fine di restituirli al proprio grossista.
Infatti, le bottiglie vuote trasportate da detto commerciante non costituiscono beni necessari ai fini dell’esercizio della sua attività principale. Da un lato, tali bottiglie non vengono né lavorate né trasformate e non vengono aggiunte ad altro prodotto né utilizzate nell’esercizio di un’attività. Dall’altro, esse non sono necessarie in quanto componenti, materie prime o ingredienti per un qualsivoglia prodotto fabbricato da tale commerciante o per lavori dal medesimo eseguiti. Infine, esse non costituiscono né apparecchi né strumenti necessari per fabbricare qualsivoglia prodotto.
(v. punti 26, 41 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
28 luglio 2011 (*)
«Trasporti su strada – Obbligo di utilizzazione di un tachigrafo – Deroghe per i veicoli che trasportano materiale – Nozione di “materiale” – Trasporto di bottiglie vuote nel veicolo di un commerciante di vini e bevande»
Nel procedimento C‑554/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dall’Oberlandesgericht Stuttgart (Germania), con decisione 17 dicembre 2009, pervenuta alla Corte il 31 dicembre seguente, nell’ambito del procedimento penale a carico di
Andreas Michael Seeger,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. J.‑J. Kasel, A. Borg Barthet, E. Levits e dalla sig.ra M. Berger (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón
cancelliere: sig. A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. Seeger, dall’avv. H.-J. Rieder, Rechtsanwalt;
– per il governo del Regno Unito, dal sig. S. Hathaway, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, dalla sig.ra N. Yerrell e dal sig. F.W. Bulst, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 13, n. 1, lett. d), secondo trattino, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, n. 561, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102, pag. 1).
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di un procedimento penale a carico del sig. Seeger per violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 3, n. 1, primo periodo, e 15, n. 7, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3821, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 8), come modificato dal regolamento n. 561/2006 (in prosieguo: il «regolamento n. 3821/85»).
Contesto normativo
La normativa dell’Unione
3 L’art. 3 del regolamento n. 3821/85 così dispone:
«1. L’apparecchio di controllo è montato e utilizzato sui veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci ed immatricolati in uno Stato membro, ad eccezione dei veicoli elencati all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 561/2006. (…)
2. Gli Stati membri possono esonerare i veicoli di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 561/2006 dall’applicazione del presente regolamento.
(…)».
4 Il successivo art. 15, n. 7, così recita:
«7. a) Il conducente, quando guida un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all’allegato I, deve essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti ai controlli:
i) i fogli di registrazione della settimana in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso nei quindici giorni precedenti;
(…)
Tuttavia, dopo il 1° gennaio 2008, i periodi di tempo di cui ai punti i) e iii) comprenderanno la giornata in corso e i ventotto giorni precedenti.
(…)».
5 A termini dell’art. 1 del regolamento n. 561/2006:
«Il presente regolamento disciplina periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale. Il presente regolamento mira inoltre ad ottimizzare il controllo e l’applicazione da parte degli Stati membri nonché a promuovere migliori pratiche nel settore dei trasporti su strada».
6 L’art. 2, n. 1, del medesimo regolamento così recita:
«1. Il presente regolamento si applica al trasporto su strada:
a) di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate; oppure
b) di passeggeri (…)».
7 Il successivo art. 3 così dispone:
«Il presente regolamento non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di:
(…)
h) veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci;
(…)».
8 L’art. 13, n. 1, del regolamento n. 561/2006 prevede quanto segue:
«Purché ciò non pregiudichi gli obiettivi indicati all’articolo 1, ogni Stato membro può concedere deroghe alle disposizioni degli articoli da 5 a 9 e subordinarle a condizioni individuali, per il suo territorio o, con l’accordo degli Stati interessati, per il territorio di altri Stati membri, applicabili ai trasporti effettuati impiegando:
(…)
d) veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati:
(…)
– per trasporto di materiale o attrezzature utilizzati dal conducente nell’esercizio della sua professione.
Tali veicoli sono utilizzati solamente entro un raggio di 50 km dal luogo ove è basata l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente;
(…)».
La normativa nazionale
9 L’art. 8 della legge sul personale di guida nei trasporti su strada (Fahrpersonalgesetz), nella versione del 19 febbraio 1987 (BGBl. 1987 I, pag. 640), come modificata dalla legge 6 luglio 2007 (BGBl. 2007 I, pag. 1270; in prosieguo: la «FPG») così recita:
«(1) Commette un’infrazione chi, dolosamente o colposamente
1. in qualità di imprenditore (…)
2. in qualità di conducente viola
a. un regolamento ai sensi (…)
b. una disposizione del regolamento (CEE) n. 3821/1985 (…)
(…)
3. in qualità di possessore di un veicolo (…)
(2) L’infrazione è sanzionabile con un’ammenda fino a EUR 15 000,00 nei casi regolati dal n. 1, punti 1 e 3, con un’ammenda fino a EUR 5 000,00 negli altri casi».
10 L’art. 18 del regolamento 27 giugno 2005, relativo al personale di guida nei trasporti su strada (Fahrpersonalverordnung), (BGBl. 2005 I, pag. 182), come modificato dal regolamento 22 gennaio 2008 (BGBl. 2008 I, pag. 54; in prosieguo: il «FPV»), così dispone:
«(1) Conformemente all’art. 13, n. 1, del regolamento (CE) n. 561/2006 e all’art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) n. 3821/85, nell’ambito di validità della [FPG], gli art. 5‑9 del regolamento (CE) n. 561/2006 ed il regolamento (CEE) n. 3821/85, non si applicano alle seguenti categorie di veicoli:
(…)
4. I veicoli o una combinazione di veicoli di peso massimo autorizzato non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati entro un raggio di 50 km dal luogo ove ha sede l’impresa:
(...)
b) per trasporto di materiale, attrezzature o macchine, che il conducente necessiti per l’esercizio della propria attività professionale, quali i veicoli muniti della rispettiva attrezzatura specifica a tal fine, che servano come caravan per la vendita nei mercati pubblici o per la vendita ambulante,
a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente.
(…)».
11 Ai sensi dell’art. 23 del FPV:
«(1) Commette un’infrazione ai sensi dell’art. 8, n. 1, punto 1, lett. b), del [FPG], chi, in qualità di imprenditore, (…)
(2) Commette un’infrazione ai sensi dell’art. 8, n. 1, punto 1, lett. b), del Fahrpersonalgesetz, chi, in qualità di conducente, viola il regolamento (CEE) n. 3821/85, allorché, dolosamente o colposamente
1. non utilizzi un apparecchio di controllo in contrasto con l’art. 3, n. 1, primo periodo;
(…)
11. non esibisca o non esibisca tempestivamente il foglio di registrazione, la carta del conducente, un tabulato o una registrazione manuale, in contrasto con l’art. 15, n. 7, lett. a) o b).
(…)».
La causa principale e la questione pregiudiziale
12 Il sig. Seeger è titolare di un esercizio commerciale di vini e bevande a Stoccarda (Germania) che offre ai propri clienti un servizio di consegna a domicilio. Egli effettua le consegne in media una volta a settimana per 30‑40 clienti entro un raggio massimo di 10‑15 chilometri. Egli si avvale a tal fine di un dipendente.
13 Il 3 marzo 2008, il sig. Seeger era alla guida del proprio autocarro, di peso complessivo autorizzato pari a 7,49 tonnellate, sul territorio del comune di Esslingen-am-Neckar (Germania), a circa 15 chilometri da Stoccarda, senza utilizzare l’apparecchio di controllo istallato a bordo a norma del regolamento n. 3821/85. L’interessato non aveva inserito il foglio di registrazione e non era in grado di presentare all’agente che lo aveva fermato i fogli di registrazione dei ventotto giorni precedenti.
14 Sul veicolo del sig. Seeger si trovavano vuoti, vale a dire bottiglie di bevande vuote che questi intendeva riportare ad un fornitore sito a Esslingen-am-Neckar. I vuoti stessi non provenivano dal consumo privato dell’interessato, bensì dalla propria attività commerciale.
15 L’Amtsgericht Stuttgart individuava in detto comportamento due infrazioni ai sensi dell’art. 8, n. 1, punto 2, lett. b), del FPG e dell’art. 23, n. 2, punto 11, del FPV condannando il sig. Seeger, con sentenza 17 marzo 2009, ad un’ammenda di EUR 200.
16 Il detto giudice rilevava che l’attività di conducente del sig. Seeger non costituiva l’attività principale del medesimo, svolgendosi questa nel suo negozio in cui riceve e serve essenzialmente i suoi clienti, ove il servizio a domicilio costituisce semplicemente una prestazione supplementare effettuata una volta a settimana. A parere del giudice medesimo, i trasporti effettuati per l’acquisto delle bevande e la restituzione dei vuoti non vengono effettuati tutti i giorni e richiedono un volume di tempo di gran lunga inferiore dell’attività di vendita svolta in negozio.
17 L’Amtsgericht Stuttgart respingeva l’applicazione dell’eccezione prevista dall’art. 18, n. 1, punto 4, lett. b), del FPV, sulla base del rilievo che i vuoti trasportati non costituirebbero «materiale» ai sensi di tale disposizione, in quanto non sarebbero soggetti ad un processo di trasformazione, bensì dovrebbero essere considerati quali merci destinati alla vendita.
18 Avverso la sentenza 17 marzo 2009 il sig. Seeger proponeva appello dinanzi all’Oberlandesgericht Stuttgart deducendo, nell’ambito di tale impugnazione, che, nella specie, l’oggetto del regolamento n. 561/2006, vale a dire la sicurezza della circolazione stradale e la disciplina della concorrenza non osta ad un’interpretazione ampia della nozione di «materiale» di cui all’art. 13, n. 1, lett. d), secondo trattino, di tale regolamento.
19 Il pubblico ministero di Stoccarda chiedeva la sospensione del procedimento e la proposizione di un rinvio pregiudiziale alla Corte, considerato che la questione se la nozione di materiale ricomprenda parimenti i vuoti e gli imballaggi vuoti di un commerciante di bevande necessita di essere risolta con riferimento al diritto dell’Unione.
20 L’Oberlandesgericht Stuttgart sottolinea a tal riguardo che, allo stato, solamente nella causa C‑128/04 sfociata nella sentenza 17 marzo 2005, Raemdonck e Raemdonck-Janssens (Racc. pag. I‑2445), la Corte ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione dell’interpretazione della nozione di «materiale» ai sensi dell’art. 13, n. 1, lett. g), del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 1), abrogato e sostituito dal regolamento n. 561/2006 con effetto a decorrere dall’11 aprile 2007. Detto giudice ritiene che, alla luce del tenore, del contesto e dell’oggetto di tale disposizione, ripresa all’art. 13, n. 1, lett. d), secondo trattino, del regolamento n. 561/2006, da tale sentenza non possa chiaramente dedursi che la nozione di «materiale» ai sensi di tale disposizione debba essere intesa nel senso che ricomprenda i vuoti, vale a dire il materiale di imballaggio di un commerciante di bevande.
21 A parere del giudice del rinvio, una siffatta interpretazione ampia della nozione di materiale è esclusa sia dalla giurisprudenza nazionale sia dalla dottrina. Tuttavia, l’Oberlandesgericht Stuttgart rileva che il materiale di imballaggio non costituisce l’oggetto centrale dell’attività di un commerciante di vini e bevande, nel senso che con questo oggetto venga esercitata l’attività commerciale, come avvenuto nella causa sfociata nella citata sentenza Raemdonck e Raemdonck-Janssens, avente ad oggetto materiali per costruzione o macchine. Al tempo stesso, i viaggi di trasporto oggetto della causa principale non si pongono in contrasto con gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 561/2006.
22 L’Oberlandesgericht Stuttgart ha quindi deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se il termine “materiale” all’art. 13, [n. 1], lett. d), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 561/2006 (...) debba essere interpretato nel senso che possa comprendere anche materiale da imballaggio, come bottiglie per bevande vuote (vuoti), trasportato da un commerciante di vini e bevande, gestore di un negozio per la vendita al dettaglio, il quale rifornisce i suoi clienti una volta alla settimana, raccogliendo al contempo i vuoti, per consegnarli al proprio grossista».
Sulla questione pregiudiziale
23 Al fine di rispondere a tale questione pregiudiziale, occorre rilevare, in limine, che la nozione di «materiale», all’epoca collocata nell’art. 13, n. 1, lett. g) del regolamento n. 3820/85, ha già costituito oggetto di interpretazione da parte della Corte nella menzionata sentenza Raemdonck e Raemdonck-Janssens.
24 Orbene, considerato che il regolamento n. 561/2006 non ha apportato modifiche sostanziali per quanto attiene alle condizioni cui è subordinata la deroga prevista all’art. 13, n. 1, lett. g), del regolamento n. 3820/85, – eccezion fatta, per quanto riguarda la condizione supplementare secondo cui il peso massimo autorizzato del veicolo non deve eccedere le 7,5 tonnellate e la precisazione che il conducente può parimenti trasportare «macchine» nell’esercizio delle proprie funzioni – l’interpretazione della nozione di «materiale» di cui alla detta disposizione accolta nella menzionata sentenza Raemdonck e Raemdonck-Janssens è parimenti applicabile alla nozione di «materiale» di cui all’art. 13, n. 1, lett. d), secondo trattino, del regolamento n. 561/2006.
25 Da detta sentenza emerge che la nozione di materiale dev’essere intesa in un senso più ampio della nozione di attrezzature, ove tale prima nozione ricomprende i beni necessari ovvero utilizzati ai fini dell’esercizio della professione di conducente del veicolo interessato, potendo così includere componenti del prodotto finale da fabbricare ovvero dei lavori da realizzare dal medesimo. Ne consegue che il materiale è destinato ad essere utilizzato ovvero è necessario per creare, modificare o trasformare altri beni e non è destinato ad essere semplicemente trasportato ai fini della sua consegna, vendita o eliminazione. Atteso che il materiale è quindi soggetto ad un processo di trasformazione, non costituisce merce destinata alla vendita da parte del suo utilizzatore.
26 A tal riguardo, si deve necessariamente rilevare che un commerciante di vini e di bevande, quale il sig. Seeger, non trasporta altro che bottiglie vuote. In effetti, queste non costituiscono beni necessari ai fini dell’esercizio della sua attività principale, come giustamente dedotto dal governo del Regno Unito e dalla Commissione europea nelle rispettive osservazioni. Le bottiglie vuote trasportate dal sig. Seeger non vengono né lavorate né trasformate e non vengono aggiunte ad altro prodotto né utilizzate nell’esercizio di un’attività. Esse non sono necessarie in quanto componenti, materie prime o ingredienti per un qualsivoglia prodotto fabbricato da tale commerciante o per lavori dal medesimo eseguiti. Infine, esse non costituiscono né apparecchi né strumenti necessari per fabbricare qualsivoglia prodotto.
27 Peraltro, se è pur vero che le bottiglie vuote oggetto della causa principale vengono utilizzate a fini commerciali e che il sig. Seeger non ha, verosimilmente, altra scelta, per ragioni di convenienza economica e, quindi, per considerazioni puramente soggettive, se non raccoglierle egli stesso presso la propria clientela, detta circostanza non è sufficiente per farle ricadere nella nozione oggettiva di «materiale» ai sensi dell’art. 13, n. 1, lett. d), secondo trattino, del regolamento n. 561/2006.
28 Tale interpretazione della nozione di «materiale» risulta avvalorata da un’interpretazione logico-sistematica di tutte le deroghe contenute nell’art. 13, n. 1, del regolamento n. 561/2006.
29 Tale disposizione prevede deroghe agli artt. 5‑9 del detto regolamento, segnatamente per i veicoli utilizzati ai fini della raccolta del latte nelle fattorie e la restituzioni alle medesime dei contenitori di latte ovvero per i veicoli utilizzati nell’ambito delle attività connesse alla raccolta o all’eliminazione porta a porta dei rifiuti domestici.
30 A tal riguardo, si deve rilevare che l’interpretazione della nozione di materiale sostenuta dal sig. Seeger si estende agli imballaggi e ai contenitori vuoti, ragion per cui essa ricomprenderebbe parimenti le deroghe specifiche menzionate supra rendendole sostanzialmente ovvero interamente prive di oggetto. Se il legislatore dell’Unione avesse inteso creare una deroga generale per tutti i veicoli che trasportino beni ai fini dello svolgimento di un’attività lavorativa, l’art. 13, n. 1, del regolamento n. 561/2006 non avrebbe limitato la deroga ivi prevista a categorie specifiche di beni trasportati, bensì avrebbe semplicemente fatto riferimento ad oggetti connessi allo svolgimento di un’attività lavorativa.
31 Peraltro, l’interpretazione della nozione di materiale sostenuta dal sig. Seeger produrrebbe l’effetto di rendere più difficile, se non impossibile, distinguerla dalla nozione di merce, quale è più volte utilizzata nel regolamento n. 561/2006, in particolare agli artt. 2, n. 1, lett. a), 4, lett. a), e 10, n. 1, del medesimo.
32 Infatti, l’applicazione della deroga prevista dall’art. 13, n. 1, lett. d), secondo trattino, del regolamento n. 561/2006 dipende, segnatamente, dal tipo di merci trasportate e non riguarda ogni genere di merci, ancorché ricorrano le altre condizioni previste da tale disposizione. I termini «materiale», «attrezzature» e «macchine» designano quindi necessariamente solo una parte delle merci il cui trasporto ricade nella sfera di applicazione di detto regolamento. Ne consegue che le merci propriamente dette sono escluse da tale limitazione al pari delle merci che vengono semplicemente trasportate da un luogo ad un altro, senza essere né lavorate in fabbrica, né trasformate, né utilizzate nell’esercizio di un’attività. Diversamente ragionando, la nozione di materiale non consentirebbe di limitare l’applicazione delle deroghe previste all’art. 13, n. 1, del detto regolamento sulla base delle merci trasportate, il che si risolverebbe nell’eliminare qualsiasi distinzione tra la nozione di materiale e quella di merci.
33 Inoltre, si deve parimenti ricordare che i requisiti necessari ai fini dell’applicazione dell’art. 13, n. 1, lett. d), secondo trattino, del regolamento n. 561/2006 sono soggetti ad interpretazione restrittiva, atteso che tale disposizione costituisce una deroga agli artt. 5‑9 del regolamento medesimo.
34 A tal riguardo, si deve sottolineare che, qualora l’interpretazione della nozione di materiale sostenuta dal sig. Seeger venisse accolta, la deroga contenuta nell’art. 13, n. 1, lett. d), secondo trattino, del regolamento n. 561/2006 si estenderebbe, in linea di principio, a tutti i beni connessi allo svolgimento di un’attività lavorativa, il che pregiudicherebbe, quindi, gli obiettivi del regolamento stesso, vale a dire il miglioramento delle condizioni di lavoro del personale nel settore dei trasporti su strada e della sicurezza stradale.
35 Un’interpretazione di tal genere si porrebbe, peraltro, anche in contrasto con l’esigenza dettata dall’art. 13, n. 1, del regolamento medesimo, considerato che tale interpretazione produrrebbe la conseguenza che, da un lato, un elevato numero di conducenti non beneficerebbe più della tutela delle proprie condizioni di lavoro quali prevista dal regolamento n. 561/2006.
36 D’altro canto, una siffatta estensione della deroga prevista all’art. 13, n. 1, lett. d), secondo trattino, del regolamento n. 561/2006 farebbe sì che un gran numero di veicoli potrebbe essere condotto da detti conducenti i quali sarebbero così legalmente autorizzati a condurre per lunghe ore senza effettuare periodi di riposo, il che sarebbe idoneo a pregiudicare seriamente l’obiettivo del miglioramento della sicurezza stradale.
37 A tal riguardo, si deve parimenti rilevare che il regolamento n. 561/2006 è volto, segnatamente, a termini del suo art. 1, secondo periodo, a promuovere migliori pratiche di applicazione, da parte degli Stati membri, delle norme nel settore del trasporto su strada, nonché, ai sensi del suo quarto ‘considerando’, all’istituzione di un «complesso di regole più semplici e chiare, di immediata comprensione, che possano essere facilmente interpretate e applicate tanto dalle imprese del settore quanto dalle autorità che devono farle osservare».
38 Conseguentemente, un’estensione della deroga prevista all’art. 13, n. 1, lett. d), secondo trattino, del regolamento n. 561/2006 sarebbe tale da creare incertezza per il settore dei trasporti su strada e per le pubbliche autorità incaricate dell’applicazione delle regole al settore medesimo, potendo far sorgere difficoltà di interpretazione, di applicazione, di esecuzione e di controllo delle regole stesse. Orbene, ciò risulterebbe non solo in contrasto con gli obiettivi menzionati nel punto precedente, bensì potrebbe parimenti compromettere la realizzazione dell’obiettivo di effettiva ed uniforme applicazione delle norme in materia di durata dei periodi di guida e di riposo, come previsto al tredicesimo ‘considerando’ del regolamento de quo.
39 Infine, non può parimenti essere accolto l’argomento del sig. Seeger relativo all’obbligo, in base alla normativa nazionale in materia di imballaggi volta alla protezione dell’ambiente mediante l’utilizzazione di bottiglie riutilizzabili e che ha pertanto istituito un deposito per talune bevande imbottigliate, di partecipare al sistema di recupero delle bottiglie stesse, ragion per cui il trasporto di bottiglie vuote sarebbe necessario ai fini dello svolgimento delle sue attività commerciali.
40 A tal riguardo, si deve necessariamente rilevare che l’obbligo derivante da una normativa nazionale in materia di tutela dell’ambiente, anche ammesso che tale normativa trasponga un obbligo previsto da una direttiva, non è sufficiente per far sì che le bottiglie vuote trasportate da un commerciante di vini e bevande ricadano nella nozione di «materiale» ai sensi dell’art. 13, n. 1, lett. d), secondo trattino, del regolamento n. 561/2006. Inoltre, tale argomento potrebbe essere accolto solamente qualora il sig. Seeger trasportasse esclusivamente bottiglie vuote soggette a deposito, cosa che non emerge dagli atti sottoposti alla Corte.
41 Alla luce delle suesposte considerazioni, la questione pregiudiziale dev’essere risolta dichiarando che la nozione di «materiale», di cui all’art. 13, n. 1, lett. d), secondo trattino, del regolamento n. 561/2006, dev’essere interpretata nel senso che essa non ricomprende il materiale di imballaggio, quali le bottiglie vuote, trasportate da un commerciante di vini e bevande gestore di un esercizio commerciale il quale effettua le consegne presso la propria clientela una volta a settimana raccogliendo, in tale occasione, gli imballaggi vuoti al fine di restituirli al proprio grossista.
Sulle spese
42 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
La nozione di «materiale», di cui all’art. 13, n. 1, lett. d), secondo trattino, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, n. 561, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, dev’essere interpretata nel senso che essa non ricomprende il materiale di imballaggio, quali le bottiglie vuote, trasportate da un commerciante di vini e bevande gestore di un esercizio commerciale il quale effettua le consegne presso la propria clientela una volta a settimana raccogliendo, in tale occasione, gli imballaggi vuoti al fine di restituirli al proprio grossista.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.