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Documento 62009CJ0471

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 luglio 2011.
Territorio Histórico de Vizcaya - Diputación Foral de Vizcaya (C-471/09 P), Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava (C-472/09 P) e Territorio Histórico de Guipúzcoa - Diputación Foral de Guipúzcoa (C-473/09 P) contro Commissione europea.
Impugnazione - Aiuti di Stato - Ricorso di annullamento - Decisione della Commissione relativa agli aiuti di Stato applicati dalla Spagna a favore delle imprese delle province di Vizcaya, di Álava e di Guipúzcoa - Credito di imposta del 45% degli investimenti - Legittimo affidamento - Principio di proporzionalità - Principi di certezza del diritto e di buona amministrazione - Rispetto del termine ragionevole - Mancata notifica.
Cause riunite C-471/09 P a C-473/09 P.

Raccolta della Giurisprudenza 2011 I-00111*

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2011:521





Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 luglio 2011 – Territorio Histórico de Vizcaya – Disputación Foral de Vizcaya e altri / Commissione

(cause riunite da C‑471/09 P a C‑473/09 P)

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Ricorso di annullamento – Decisioni della Commissione relative agli aiuti di Stato cui la Spagna ha dato esecuzione a favore delle imprese delle province di Vizcaya, di Álava e di Guipúzcoa – Credito di imposta del 45% degli investimenti – Legittimo affidamento – Principio di proporzionalità – Principi di certezza del diritto e di buona amministrazione – Osservanza di un termine ragionevole – Mancata notifica»

1.                     Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Contestazione, che ripropone taluni motivi e argomenti dedotti dinanzi al Tribunale, dell’interpretazione o dell’applicazione del diritto dell’Unione operata da quest’ultimo – Ricevibilità (Art. 256, n. 1, secondo comma, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 55‑56, 58)

2.                     Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Aiuto concesso in violazione delle norme procedurali dell’art. 88 CE – Eventuale affidamento legittimo dei beneficiari degli aiuti – Tutela – Presupposti e limiti – Inerzia della Commissione per un periodo di tempo relativamente lungo – Non configurabilità di un legittimo affidamento (Artt. 87 CE e 88 CE) (v. punti 64‑65, 68, 75‑77)

3.                     Procedura – Misure di organizzazione del procedimento – Domanda di produzione di documenti – Obblighi del richiedente [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 64, nn. 3, lett. d), e 4] (v. punti 85, 88)

4.                     Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Controllo da parte della Corte del rifiuto del Tribunale di disporre mezzi istruttori – Portata (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 66, n. 1) (v. punto 89)

5.                     Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Esame di un regime di aiuti considerato globalmente – Ammissibilità (Artt. 87 CE e 88 CE) (v. punti 98‑99)

6.                     Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Ripristino della situazione anteriore – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Artt. 87 CE e 88 CE) (v. punti 100, 104)

7.                     Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Esistenza di un regime di aiuti – Possibilità per le autorità nazionali di chiedere alla Commissione di escludere un aiuto individuale dall’obbligo di recupero (Artt. 87 CE e 88 CE) (v. punti 101‑102)

8.                     Procedura – Intervento – Istanza avente ad oggetto il sostegno alle conclusioni di una delle parti – Istanza contenente censure specifiche ma che non modifica l’ambito della controversia – Ricevibilità (Statuto della Corte di giustizia, art. 40, quarto comma) (v. punti 117‑119)

9.                     Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Aiuto concesso in violazione delle norme procedurali dell’art. 88 CE – Inerzia della Commissione, per mancanza di sufficienti informazioni a sua disposizione, per un periodo di tempo relativamente lungo – Violazione dei principi della certezza del diritto e di buona amministrazione – Insussistenza (Artt. 87 CE e 88 CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14, n. 1)

10.                     (v. punti 126‑127, 129‑130, 134‑135)

Oggetto

Impugnazioni proposte avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 9 settembre 2009, cause riunite da T‑227/01 a T‑229/01, T‑265/01, T‑266/01 e T‑270/01, Diputación Foral de Álava e Gobierno Vasco e a./Commissione, con cui il Tribunale ha respinto, nelle cause T‑227/01 e T‑265/01, la domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 luglio 2001, 2002/820/CE, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese di Álava sotto forma di credito fiscale del 45% degli investimenti (GU 2002, L 296, pag. 1), nelle cause T‑228/01 e T‑266/01, la domanda di annullamento delle decisione della Commissione 11 luglio 2001, 2003/27/CE, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese della provincia di Vizcaya sotto forma di credito fiscale del 45% degli investimenti (GU 2003, L 17, pag. 1) e, nelle cause T‑229/01 e T‑270/01, la domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 luglio 2001, 2002/894/CE, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore delle imprese della provincia di Guipúzcoa sotto forma di credito fiscale del 45% degli investimenti (GU 2002, L 314, pag. 26).

Dispositivo

1)

Le impugnazioni principali e le impugnazioni incidentali sono respinte.

2)

Il Territorio Histórico de Vizcaya – Diputación Foral de Vizcaya, il Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava, il Territorio Histórico de Guipúzcoa – Diputación Foral de Guipúzcoa, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa sono condannati in parti uguali alle spese relative alle presenti impugnazioni.

3)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.

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