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Documento 62009CJ0503

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 luglio 2011.
    Lucy Stewart contro Secretary of State for Work and Pensions.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) - Regno Unito.
    Previdenza sociale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Artt. 4, 10 e 10 bis - Prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili - Prestazione di malattia o prestazione d’invalidità - Requisiti di residenza, di soggiorno al momento del deposito della domanda e di soggiorno pregresso - Cittadinanza dell’Unione - Proporzionalità.
    Causa C-503/09.

    Raccolta della Giurisprudenza 2011 I-06497

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2011:500

    Causa C‑503/09

    Lucy Stewart

    contro

    Secretary of State for Work and Pensions

    [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber)]

    «Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Artt. 4, 10 e 10 bis — Prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili — Prestazione di malattia o prestazione d’invalidità — Requisiti di residenza, di soggiorno al momento del deposito della domanda e di soggiorno pregresso — Cittadinanza dell’Unione — Proporzionalità»

    Massime della sentenza

    1.        Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Normativa dell’Unione — Ambito di applicazione ratione materiae — Prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili — Inclusione in quanto prestazione d’invalidità e non in quanto prestazione di malattia

    [Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 4, n. 1, lett. b)]

    2.        Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Prestazioni — Clausole di residenza — Eliminazione — Requisito di residenza per la concessione di una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili

    (Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 10, n. 1, primo comma)

    3.        Cittadinanza dell’Unione europea — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri — Vantaggi sociali — Prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili

    (Art. 21, n. 1, TFUE)

    1.        Una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili costituisce una prestazione d’invalidità ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 647/2005, qualora sia pacifico che, alla data della presentazione della domanda, il richiedente sia affetto da un handicap permanente o duraturo. In una simile situazione, tale prestazione si collega direttamente al rischio di invalidità previsto dalla suddetta disposizione.

    (v. punti 53-54, dispositivo 1)

    2.        L’art. 10, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 647/2005, osta a che uno Stato membro subordini la concessione di una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili, considerata quale prestazione d’invalidità, al requisito di residenza abituale del richiedente sul suo territorio.

    (v. punto 70, dispositivo 2)

    3.        L’art. 21, n. 1, TFUE osta a che uno Stato membro subordini la concessione di una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili:

    – al requisito di soggiorno pregresso del richiedente sul suo territorio, con l’esclusione di ogni altro elemento idoneo a dimostrare l’esistenza di un nesso reale tra il richiedente e detto Stato membro, e

    – al requisito di soggiorno del richiedente sul suo territorio al momento del deposito della domanda.

    (v. punti 104, 109-110, dispositivo 2)







    SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

    21 luglio 2011 (*)

    «Previdenza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Artt. 4, 10 e 10 bis – Prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili – Prestazione di malattia o prestazione d’invalidità – Requisiti di residenza, di soggiorno al momento del deposito della domanda e di soggiorno pregresso – Cittadinanza dell’Unione – Proporzionalità»

    Nel procedimento C‑503/09,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dall’Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) (Regno Unito), con decisione 16 novembre 2009, pervenuta in cancelleria il 4 dicembre 2009, nella causa

    Lucy Stewart

    contro

    Secretary of State for Work and Pensions,

    LA CORTE (Seconda Sezione),

    composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dai sigg. A. Arabadjiev (relatore), A. Rosas, A. Ó Caoimh e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,

    avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón

    cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 novembre 2010,

    considerate le osservazioni presentate:

    –        per la sig.ra Stewart, dalla sig.ra P. Stewart, legale rappresentante, assistita dal sig. R. Drabble, QC;

    –        per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra H. Walker, in qualità di agente, assistita dal sig. T. de la Mare, barrister;

    –        per la Commissione europea, dal sig. V. Kreuschitz e dalla sig.ra N. Yerrell, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 marzo 2011,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 4, n. 1, lett. a) e b), 10, n. 1, 19 e 28 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 647 (GU L 117, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).

    2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Stewart, cittadina britannica residente in Spagna, ed il Secretary of State for Work and Pensions, in merito al diniego di quest’ultimo di riconoscerle una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili.

     Contesto normativo

     La normativa dell’Unione

    3        L’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71, rubricato «Campo di applicazione quanto alle persone», dispone quanto segue:

    «Il presente regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi e agli studenti, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti».

    4        L’art. 4 del regolamento n. 1408/71, rubricato «Campo d’applicazione “ratione materiae”», così recita:

    «1.      Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

    a)      le prestazioni di malattia e di maternità;

    b)      le prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno;

    (...)

    2.      Il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi (...)

    (...)».

    5        L’art. 10 del suddetto regolamento, rubricato «Revoca delle clausole di residenza – Incidenza dell’assicurazione obbligatoria sul rimborso dei contributi», al n. 1, primo comma, prevede quanto segue:

    «Salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, le prestazioni in denaro per invalidità, vecchiaia o ai superstiti, le rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale e gli assegni in caso di morte, acquisiti in base alla legislazione di uno o più Stati membri, non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l’istituzione debitrice».

    6        Ai sensi dell’art. 10 bis del regolamento n. 1408/71, rubricato «Prestazioni speciali a carattere non contributivo», le disposizioni dell’art. 10 e del titolo III di detto regolamento non si applicano alle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all’art. 4, n. 2 bis, del medesimo regolamento. Le persone cui si applica il regolamento n. 1408/71 beneficiano di dette prestazioni esclusivamente sul territorio dello Stato membro nel quale risiedono e in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell’allegato II bis di detto regolamento.

    7        La prestazione temporanea per inabilità per giovani disabili di cui alla causa principale non figura nel suddetto allegato II bis.

    8        L’art. 19 del regolamento n. 1408/71, rubricato «Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente – Norme generali», contenuto nella sezione 2, intitolata «Lavoratori subordinati o autonomi e loro familiari», del capitolo 1, rubricato «Malattia e maternità», del titolo III del medesimo regolamento, così recita:

    «1.      Il lavoratore subordinato o autonomo che risiede nel territorio di uno Stato membro che non sia lo Stato competente e che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per avere diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall’articolo 18, beneficia nello Stato in cui risiede:

    (...)

    b)      delle prestazioni in denaro erogate dall’istituzione competente in base alle disposizioni della legislazione che essa applica. (...)

    2.      Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili per analogia ai familiari che risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, a condizione che essi non abbiano diritto a dette prestazioni in virtù della legislazione dello Stato nel cui territorio risiedono.

    (...)».

    9        L’art. 28 del regolamento n. 1408/71, rubricato «Pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di un solo Stato o di più Stati, quando non esiste un diritto alle prestazioni nello Stato di residenza», collocato nella sezione 5, intitolata «Titolari di pensioni o di rendite e loro familiari», del capitolo 1 del titolo III di detto regolamento, così recita al n. 1:

    «Il titolare di una pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro oppure di pensioni o di rendite dovute in virtù delle legislazioni di due o più Stati membri, che non ha diritto alle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, beneficia nondimeno di tali prestazioni per sé e per i suoi familiari, purché, in virtù della legislazione dello Stato membro o di almeno uno degli Stati membri competenti in materia di pensioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto all’articolo 18 e all’allegato VI, egli avesse diritto a dette prestazioni qualora risiedesse nel territorio dello Stato in questione. (...)

    (...)».

     La normativa nazionale

    10      Ai sensi dell’art. 20, n. 1, lett. b), della legge del 1992 sui contributi e sulle prestazioni di previdenza (Social Security Contributions and Benefits Act 1992; in prosieguo: la «SSCBA»), la prestazione per inabilità è una prestazione a carattere contributivo.

    11      Le prestazioni a carattere contributivo sono erogate, conformemente all’art. 163, n. 1, lett. a), della legge del 1992 sull’amministrazione della previdenza sociale (Social Security Administration Act 1992), dal Fondo nazionale previdenziale. La dotazione finanziaria necessaria al suddetto Fondo per procedere ai versamenti in questione è fornita, in applicazione dell’art. 1, n. 1, della SSCBA, tramite contributi dovuti, in particolare, dai beneficiari di redditi e dai datori di lavoro.

    12      L’art. 30A, nn. 4 e 5, della SSCBA dispone quanto segue:

    «4.      Per ciascun periodo di inabilità lavorativa, il beneficiario può percepire la prestazione per inabilità temporanea per un periodo massimo di 364 giorni.

    5.      Allorché, in applicazione del precedente paragrafo 4, cessi il diritto del beneficiario ad una prestazione per inabilità temporanea, questi acquisisce il diritto ad una prestazione per inabilità di lunga durata per ogni giorno ulteriore compreso nello stesso periodo di inabilità durante il quale non abbia ancora raggiunto l’età legale di pensionamento».

    13      La prestazione per inabilità temporanea è versata, in base all’art. 30B, n. 2, e dell’allegato 4, parte I, della SSCBA, secondo due aliquote forfettarie. Durante i primi 196 giorni, essa è corrisposta con un’aliquota più bassa di quella prevista per la parte restante del periodo di 364 giorni. L’aliquota di base della prestazione per inabilità di lunga durata è più elevata dell’aliquota massima della prestazione per inabilità temporanea.

    14      L’allegato 12, n. 1, della SSCBA esclude dal beneficio della prestazione per inabilità gli aventi diritto ad un’indennità per malattia di legge a carico del loro datore di lavoro.

    15      Il diritto ad una prestazione per inabilità dipende essenzialmente dalla sussistenza di determinati requisiti di contribuzione in capo al richiedente. Tuttavia, i soggetti inabili al lavoro di giovane età hanno diritto, ai sensi dell’art. 30A, n. 2A, della SSCBA, ad una prestazione per inabilità pur non avendo versato contributi, a condizione che l’interessato:

    «a)       [abbia] compiuto il 16º anno di età alla data considerata;

    b)      [sia] di età inferiore a 20 anni o, nei casi prescritti, a 25 anni, ad una data compresa nel periodo di inabilità lavorativa;

    c)      [sia] stato inabile al lavoro per 196 giorni consecutivi immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda ovvero una data anteriore, nel periodo di inabilità lavorativa in cui aveva almeno 16 anni di età;

    d)      alla data considerata [soddisfi] i requisiti di legge relativi alla residenza o al soggiorno in Gran Bretagna; e

    e)      a tale data, [non sia] una persona beneficiaria di una formazione a tempo pieno».

    16      L’art. 16, n. 1, del regolamento sulla previdenza sociale (prestazioni per inabilità) del 1994 [Social Security (Incapacity Benefit) Regulations 1994; in prosieguo: il «SSIBR» ], così dispone:

    «I requisiti prescritti ai fini dell’applicazione dell’art. 30A, n. 2A, lett. d), [del SSCBA] relativi alla residenza o al soggiorno in Gran Bretagna implicano per ogni persona interessata che questa, alla data di presentazione della domanda:

    a)      possieda la propria residenza abituale in Gran Bretagna;

    b)      non sia una persona soggetta al controllo dell’autorità per l’immigrazione ai sensi dell’art. 115, n. 9, dell’Immigration and Asylum Act 1999 (legge del 1999 relativa all’immigrazione e all’asilo) o sia una persona alla quale si applica il paragrafo 5;

    c)      soggiorni in Gran Bretagna; e

    d)      abbia soggiornato in Gran Bretagna per un periodo di almeno 26 settimane o per periodi cumulati il cui totale non sia inferiore a 26 settimane nelle 52 settimane immediatamente precedenti tale data».

    17      A norma del n. 6 del suddetto art. 16, tali requisiti devono sussistere al momento della domanda.

     Causa principale e questioni pregiudiziali

    18      La sig.ra Stewart, cittadina britannica nata nel novembre del 1989, è affetta dalla sindrome di Down. Nell’agosto 2000 si trasferiva con i propri genitori in Spagna, dove essi vivono tuttora. Le veniva riconosciuto retroattivamente un assegno di sussistenza per disabili («Disability Living Allowance»), decorrente dalla data di istituzione dell’assegno medesimo nell’aprile del 1992. Quest’ultimo le veniva corrisposto in Spagna ai sensi delle disposizioni transitorie contenute all’art. 95 ter del regolamento n. 1408/71.

    19      Il padre della sig.ra Stewart, che ha svolto attività lavorativa, da ultimo, in Gran Bretagna nel corso dell’esercizio fiscale 2000/2001, percepisce dal mese di ottobre 2009 una pensione di vecchiaia, dopo aver beneficiato di una pensione aziendale. La madre della ricorrente nel procedimento principale percepisce una pensione di vecchiaia dal 25 luglio 2005 e, in precedenza, fruiva di una prestazione per inabilità.

    20      La ricorrente nel procedimento principale non ha mai lavorato e, con ogni probabilità, non potrà mai esercitare un’attività lavorativa.

    21      La madre della sig.ra Stewart, in qualità di legale rappresentante della figlia, presentava domanda diretta al riconoscimento, in favore di quest’ultima, di una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili a decorrere dal compimento del sedicesimo compleanno della figlia, data a decorrere dalla quale quest’ultima poteva avervi diritto. Il 24 novembre 2005 tale domanda veniva respinta dal Secretary of State for Work and Pensions in base al rilievo che la sig.ra Stewart non soddisfaceva il requisito relativo al soggiorno in Gran Bretagna. Nel contempo, la ricorrente nel procedimento principale veniva informata del fatto che le sarebbero stati corrisposti contributi della previdenza nazionale fintanto che fosse rimasta inabile al lavoro.

    22      Avverso la decisione del Secretary of State for Work and Pensions la madre della ricorrente nel procedimento principale proponeva ricorso in nome della figlia. A seguito del rigetto del medesimo, essa presentava impugnazione dinanzi al giudice del rinvio, deducendo che il negato riconoscimento a sua figlia, da parte delle autorità britanniche, della suddetta prestazione per inabilità sarebbe incompatibile con il diritto dell’Unione.

    23      Il giudice del rinvio precisa che la prestazione per inabilità di cui trattasi è spesso designata, a causa del complesso dei suoi requisiti di applicazione, quale «prestazione per inabilità per giovani disabili».

    24      Dalla decisione di rinvio emerge, inoltre, che la ricorrente nel procedimento principale soddisfa tutti i requisiti per il riconoscimento della prestazione temporanea per giovani disabili, ad eccezione di quelli relativi alla residenza abituale, al soggiorno pregresso ed al soggiorno al momento del deposito della domanda in Gran Bretagna, previsti dall’art. 16, n. 1, del SSIBR. Il giudice del rinvio osserva che, sebbene il Secretary of State for Work and Pensions abbia respinto la domanda della ricorrente nel procedimento principale in base al rilievo che questa non soggiornava in Gran Bretagna al momento della presentazione della domanda, la domanda avrebbe potuto essere parimenti respinta per insussistenza degli altri due requisiti citati.

    25      Il giudice del rinvio si domanda, in primo luogo, se la prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili costituisca una prestazione di malattia ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 ovvero una prestazione d’invalidità ai sensi di detto art. 4, n. 1, lett. b). Il suddetto giudice ritiene che la prestazione in esame non possa essere considerata quale prestazione di malattia poiché non sostituisce alcun reddito e non interviene nel corso di un’interruzione della retribuzione, dato che la ricorrente nel procedimento principale, al pari della maggior parte dei richiedenti che si trovano nella sua situazione, non ha mai lavorato. Inoltre, sempre secondo il giudice del rinvio, l’inabilità da cui la ricorrente nel procedimento principale è affetta non è temporanea.

    26      Tale giudice nutre inoltre dubbi circa la possibilità di qualificare la prestazione temporanea per giovani disabili come prestazione d’invalidità ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71, per via del fatto che tale prestazione è corrisposta per un periodo massimo di 364 giorni. Tuttavia, dopo tale periodo, la ricorrente nel procedimento principale dovrebbe percepire, secondo il suddetto giudice, una prestazione per inabilità di lunga durata al pari di molti altri che si trovano nella sua situazione. La prestazione per inabilità temporanea e quella di lunga durata costituirebbero, dunque, un’unica prestazione, nonostante la loro struttura interna.

    27      In secondo luogo, il giudice del rinvio si chiede se i tre requisiti menzionati supra al punto 24 siano compatibili con il diritto dell’Unione.

    28      Ciò premesso, l’Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)      Se una prestazione con le caratteristiche di una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili costituisca una prestazione di malattia ovvero una prestazione di invalidità ai sensi del [regolamento n. 1408/71].

    2)      Qualora la prima questione sia risolta nel senso che tale detta prestazione debba essere considerata una prestazione per malattia:

    a)      se una persona quale la madre della ricorrente, che abbia cessato definitivamente ogni attività lavorativa subordinata o autonoma a seguito del proprio pensionamento, debba nondimeno essere considerata “lavoratore” ai sensi dell’art. 19 [di tale regolamento], a motivo della sua precedente attività lavorativa subordinata o autonoma, o se, invece, tale persona rientri nell’ambito di applicazione degli artt. 27‑34 [del suddetto regolamento] (titolari di pensioni o di rendite);

    b)      se una persona quale il padre della ricorrente, che non eserciti alcuna attività lavorativa subordinata o autonoma dal 2001, debba essere comunque considerata “lavoratore”, ai sensi dell’art. 19 del [medesimo] regolamento, a motivo della sua precedente attività lavorativa subordinata o autonoma;

    c)      se un richiedente debba essere considerato “titolare di pensione” ai sensi dell’art. 28 del regolamento n. 1408/71, in virtù della concessione di una prestazione erogata ai sensi dell’art. 95 ter del regolamento medesimo, nonostante il fatto che: i) non sia mai stato un lavoratore subordinato ai sensi dell’art. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71; ii) non abbia raggiunto l’età pensionabile, e iii) rientri nell’ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71 solo in quanto familiare di un lavoratore;

    d)      qualora un titolare di pensione rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 28 del regolamento n. 1408/71, se un familiare di detto titolare, che sia stato permanentemente co‑residente del medesimo nello stesso Stato membro, possa richiedere, ai sensi dell’art. 28, n. 1, [di tale regolamento], nel combinato disposto con il successivo art. 29 [del regolamento in questione], una prestazione di malattia in denaro all’istituzione competente indicata dall’art. 28, n. 2, [dello stesso regolamento], laddove tale prestazione (se dovuta) sia esigibile dal familiare (e non dal titolare della pensione);

    e)      se una condizione imposta dalla normativa nazionale in materia di previdenza sociale che limiti l’acquisto iniziale del diritto ad una prestazione di malattia alle persone che abbiano compiuto un periodo obbligatorio di soggiorno pregresso nello Stato membro competente in un determinato lasso di tempo, sia compatibile, ove applicabile [in funzione delle soluzioni fornite ai precedenti quesiti a)‑d)], con gli artt. 19 e/o 28 del regolamento n. 1408/71.

    3)      Nel caso in cui la prima questione venga risolta nel senso che la prestazione de qua debba essere considerata quale prestazione di invalidità, se la disposizione di cui all’art. 10 del regolamento n. 1408/71, laddove si riferisce alle prestazioni “acquisit[e] in base alla legislazione di uno o più Stati membri”, significhi che, ai sensi del regolamento n. 1408/71, gli Stati membri conservano la facoltà di stabilire condizioni per l’acquisto iniziale di tali prestazioni di invalidità basate sulla residenza nello Stato membro interessato o sulla dimostrazione di periodi obbligatori di soggiorno pregresso in tale Stato membro, di modo che un richiedente non possa esigere per la prima volta la suddetta prestazione da un altro Stato membro».

     Sulle questioni pregiudiziali

     Sulla prima questione

    29      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili, come quella di cui al procedimento principale, costituisca una prestazione di malattia o una prestazione d’invalidità ai sensi del regolamento n. 1408/71.

    30      Occorre rilevare, in via preliminare, che tale questione non attiene quindi al regime generale delle prestazioni per inabilità erogate ai sensi della normativa del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ma si riferisce specificamente alla prestazione per inabilità per giovani disabili, la cui natura ed i cui requisiti di concessione sono distinti, come risulta dai punti 10‑17 supra.

    31      Conformemente all’art. 4, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 1408/71, detto regolamento si applica alle legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti, rispettivamente, le prestazioni di malattia e le prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità lucrativa.

    32      Secondo costante giurisprudenza, una prestazione può essere considerata di natura previdenziale se è attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita, e se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71 (v., in particolare, sentenze 21 febbraio 2006, causa C‑286/03, Hosse, Racc. pag. I‑1771, punto 37; 18 dicembre 2007, cause riunite C‑396/05, C‑419/05 e C‑450/05, Habelt e a., Racc. pag. I‑11895, punto 63, nonché 11 settembre 2008, causa C‑228/07, Petersen, Racc. pag. I‑6989, punto 19).

    33      Nella specie, non è controverso che tale sia la prestazione di cui alla causa principale, dal momento che la sua concessione dipende da criteri oggettivi legalmente definiti dall’art. 30A, n. 2A, della SSCBA, non disponendo le autorità competenti di un potere di valutazione individuale delle esigenze del richiedente, e che tale prestazione è destinata a coprire, a seconda dei casi, il rischio di malattia o quello d’invalidità, previsti all’art. 4, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 1408/71.

    34      Inoltre, è pacifico che la ricorrente rientra nel campo di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71, come definito all’art. 2, n. 1, del medesimo.

    35      Quanto alla precisa determinazione della natura della prestazione di cui al procedimento principale, dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’esigenza dell’uniforme applicazione del diritto dell’Unione implica che le nozioni cui detto diritto si riferisce non varino a seconda delle particolarità di ciascun diritto nazionale, bensì si basino su criteri obiettivi, definiti sullo specifico piano del diritto dell’Unione. In conformità a questo principio, le nozioni di prestazioni di malattia e d’invalidità, di cui all’art. 4, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 1408/71, vanno definite, per l’applicazione di tale regolamento, in funzione non già del tipo di legislazione nazionale in cui figurano le disposizioni interne che contemplano le suddette prestazioni, bensì in base alle norme proprie del diritto dell’Unione che definiscono gli elementi costitutivi delle prestazioni stesse (v., in tal senso, sentenza 10 gennaio 1980, 69/79, Jordens‑Vosters, Racc. pag. 75, punto 6).

    36      A tale proposito, per distinguere tra le varie categorie di prestazioni previdenziali, occorre prendere in considerazione il rischio coperto da ogni singola prestazione (sentenza 18 luglio 2006, causa C‑406/04, De Cuyper, Racc. pag. I‑6947, punto 27).

    37      Come correttamente affermato dal governo del Regno Unito e dalla Commissione europea, una prestazione di malattia, ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, copre il rischio legato ad uno stato morboso che determini una sospensione temporanea delle attività dell’interessato.

    38      Per contro, una prestazione d’invalidità, ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. b), di detto regolamento, è destinata, in linea generale, a coprire il rischio di un’inabilità di un determinato grado, quando sia probabile che tale inabilità sarà permanente o di lunga durata (v., per analogia, sentenza 11 luglio 2006, causa C‑13/05, Chacón Navas, Racc. pag. I‑6467, punto 45).

    39      I dubbi nutriti dal giudice del rinvio quanto alla classificazione della prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili come prestazione di malattia o d’invalidità, ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 1408/71, derivano dal fatto che tale prestazione rientra in una normativa nazionale che prevede un versamento in due fasi, la prima, sotto la denominazione di prestazione per inabilità temporanea, per una durata massima di 364 giorni, e la seconda, sotto la denominazione di prestazione per inabilità di lunga durata, per una durata illimitata, fino al momento in cui il richiedente raggiunga l’età pensionabile.

    40      Occorre rilevare a tal riguardo che, come osservato dal giudice del rinvio, la ricorrente nel procedimento principale, al pari della maggior parte delle persone che chiedono di beneficiare della prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili, è inabile al lavoro e non ha mai esercitato un’attività lavorativa. Questa sarebbe, secondo il detto giudice, una caratteristica comune dei richiedenti che hanno diritto a tale prestazione.

    41      Il giudice del rinvio sottolinea poi che, alla scadenza del periodo di versamento della prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili, la ricorrente nel procedimento principale, così come la maggior parte degli aventi diritto a tale prestazione, beneficerà indubbiamente, a causa della natura permanente del suo handicap, della prestazione per inabilità di lunga durata.

    42      Infatti, dagli atti presentati alla Corte emerge che, se la prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili viene concessa, questa si trasforma, alla scadenza del periodo del suo versamento, in prestazione per inabilità di lunga durata, alla sola condizione che l’handicap di cui il richiedente è portatore perduri. Tuttavia, il richiedente non può chiedere il beneficio della prestazione per inabilità di lunga durata ab initio, ancorché sia pacifico che vi abbia diritto alla luce del carattere permanente o duraturo del suo handicap. Per il richiedente affetto da un simile handicap, quindi, la prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili costituisce solamente una fase preliminare affinché egli possa richiedere, alla scadenza del periodo di versamento della medesima, il riconoscimento della prestazione per inabilità di lunga durata.

    43      Pertanto, in una fattispecie come quella oggetto della causa principale, in cui il richiedente è affetto da un handicap permanente o di lunga durata, le prestazioni per inabilità temporanea e di lunga durata per giovani disabili si iscrivono necessariamente in un contesto di continuità.

    44      Infatti, il giudice del rinvio sottolinea che le prestazioni per inabilità temporanea e di lunga durata costituiscono un’unica prestazione, nonostante le loro modalità di applicazione.

    45      Di conseguenza, in un’ipotesi, come quella di cui alla causa principale, in cui è pacifico, sin dalla presentazione della domanda, che il richiedente è affetto da un handicap permanente o duraturo, la prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili presenta, tenuto conto del nesso di continuità tra questa e la prestazione per inabilità di lunga durata, le caratteristiche di una prestazione d’invalidità ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71.

    46      Tale conclusione risulta avvalorata tanto dall’oggetto e dalla finalità della prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili, quanto dalla base di calcolo e dai requisiti per la concessione della medesima (v., per analogia, sentenze 5 luglio 1983, 171/82, Valentini, Racc. pag. 2157, punto 13; De Cuyper, cit., punto 25, e Petersen, cit., punto 21).

    47      Per quanto riguarda, anzitutto, l’oggetto e la finalità della prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili, si deve rilevare che questa ha sostituito l’indennità per handicap grave. I beneficiari di tale prestazione sono le persone di età compresa tra i 16 ed i 25 anni inabili al lavoro a causa di malattia o di invalidità.

    48      Tuttavia, gli aventi diritto all’indennità per malattia di legge sono esclusi, ai sensi dell’allegato 12, n. 1, della SSCBA, dal beneficio di tale prestazione. Pertanto, i soggetti inabili al lavoro a causa di un aggravamento temporaneo della loro salute e che soddisfano contemporaneamente i requisiti sia dell’indennità per malattia di legge, sia della prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili, percepiscono, di regola, la prima e non la seconda.

    49      Inoltre, dagli atti presentati alla Corte risulta che la suddetta prestazione è volta a procurare al richiedente i mezzi finanziari per far fronte ai propri bisogni. Il giudice del rinvio precisa in proposito che, a differenza di una prestazione di malattia, la prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili non è diretta a sostituire un reddito durante un’interruzione della retribuzione, dato che la maggior parte dei beneficiari di tale prestazione, al pari della ricorrente nel procedimento principale, non ha mai lavorato. Non sussiste quindi, secondo il giudice del rinvio, né un reddito da sostituire né un’interruzione della retribuzione.

    50      Per quanto riguarda, inoltre, i presupposti per la concessione di tale prestazione, essi si riferiscono essenzialmente, a termini dell’art. 30A, n. 2A, della SSCBA, all’età del richiedente, alla sua inabilità al lavoro, alla circostanza che non benefici di una formazione a tempo pieno nonché a requisiti in materia di residenza e di soggiorno in Gran Bretagna. Occorre rilevare, a tale proposito, che questi presupposti non variano a seconda che si tratti della prestazione temporanea o di lunga durata per giovani disabili. Infatti, la prestazione per inabilità di lunga durata costituisce la continuazione della prestazione per inabilità temporanea, senza che sia necessario dimostrare nuovamente la sussistenza dei suddetti presupposti, purché perduri l’inabilità al lavoro.

    51      Quanto, infine, alla base di calcolo della prestazione per inabilità per giovani disabili sia temporanea sia di lunga durata, occorre osservare che questa è una prestazione settimanale il cui importo non dipende né dalle risorse del beneficiario, né dalla sua situazione contributiva. Tale importo è determinato in base a tre aliquote differenti applicabili nel corso, rispettivamente, della prima metà del periodo di versamento della prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili, della seconda metà del medesimo e del periodo di versamento della prestazione per inabilità di lunga durata.

    52      Il fatto che alle prestazioni per inabilità per giovani disabili temporanea e di lunga durata siano applicabili aliquote diverse non è sufficiente a far concludere che la natura della prestazione muti in funzione dell’aliquota applicabile, dal momento che, nel caso di specie, esistono due aliquote differenti all’interno della medesima prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili, come risulta dal punto precedente. In ogni caso, occorre sottolineare che, come emerge dal punto 44 supra, le prestazioni per inabilità temporanea e di lunga durata costituiscono, nonostante la loro struttura interna, un’unica prestazione.

    53      Si deve quindi rilevare che tanto dall’oggetto e dalla finalità della prestazione per inabilità temporanea o di lunga durata, quanto dai suoi requisiti di concessione, emerge che in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, in cui è pacifico, sin dalla presentazione della domanda, che il richiedente è affetto da un handicap permanente o duraturo, e nonostante il fatto che tale prestazione sia corrisposta in due fasi successive, quest’ultima si collega direttamente al rischio di invalidità previsto dall’art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71.

    54      Alla luce di tali considerazioni, occorre risolvere la prima questione dichiarando che una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili, come quella oggetto del procedimento principale, costituisce una prestazione d’invalidità ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71 qualora sia pacifico che, alla data della presentazione della domanda, il richiedente sia affetto da un handicap permanente o duraturo.

     Sulla seconda questione

    55      In considerazione della soluzione fornita alla prima questione, non occorre risolvere la seconda questione.

     Sulla terza questione

    56      Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, nell’ipotesi in cui una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili, come quella di cui al procedimento principale, debba considerarsi quale prestazione d’invalidità, l’art. 10, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che esso osti a che uno Stato membro subordini la concessione della suddetta prestazione a presupposti di residenza abituale e di soggiorno pregresso del richiedente sul suo territorio.

    57      Dalla decisione di rinvio emerge che la concessione della prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili è soggetta, segnatamente, a tre condizioni cumulative, vale a dire:

    –        che il richiedente risieda abitualmente in Gran Bretagna;

    –        che egli abbia soggiornato in Gran Bretagna per un periodo di almeno 26 settimane o per periodi cumulati il cui totale non sia inferiore a 26 settimane nell’arco delle 52 settimane immediatamente precedenti la data della presentazione della domanda diretta alla concessione della prestazione di cui trattasi, e

    –        che egli soggiorni in Gran Bretagna a tale data.

    58      Occorre precisare che tali condizioni riguardano l’acquisto della prestazione de qua e non la sua conservazione.

     Sulla condizione della residenza abituale

    59      Come risulta dalla soluzione fornita alla prima questione, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, la prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili deve essere considerata, ai fini dell’applicazione del regolamento n. 1408/71, quale prestazione d’invalidità. In quanto tale, essa ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 10 di detto regolamento. Ai sensi del n. 1, primo comma, di tale disposizione, «[s]alvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, le prestazioni in denaro per invalidità (...) acquisit[e] in base alla legislazione di uno o più Stati membri, non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l’istituzione debitrice».

    60      A tale riguardo, il governo del Regno Unito deduce che il regolamento n. 1408/71 istituisce un sistema di coordinamento in base al quale gli Stati membri restano competenti a definire i requisiti per la concessione delle prestazioni previdenziali, purché tali requisiti non determinino alcuna discriminazione tra i lavoratori dell’Unione. Detto regolamento consentirebbe, quindi, di operare una distinzione tra l’acquisizione di una prestazione, da un lato, e la conservazione di una prestazione già acquisita, dall’altro. La formulazione dell’art. 10, n. 1, primo comma, del suddetto regolamento confermerebbe che tale disposizione non ha alcuna incidenza sulle condizioni di acquisizione del diritto ad una prestazione d’invalidità.

    61      Tale argomento non può essere condiviso. Infatti, come la Corte ha già avuto modo di rilevare, la disposizione dell’art. 10 del regolamento n. 1408/71 mira a tutelare gli interessati dagli inconvenienti che potrebbero conseguire dal trasferimento della loro residenza da uno Stato membro all’altro. Da tale principio deriva non soltanto che l’interessato conserva il diritto di fruire delle prestazioni contemplate da tale disposizione acquisite in base alla legislazione di uno o più Stati membri, anche dopo aver stabilito la propria residenza in un altro Stato membro, ma anche che non può essergli precluso l’acquisto di un siffatto diritto per l’unico motivo che egli non risiede nel territorio dello Stato in cui si trova l’istituzione debitrice (v., in tal senso, sentenze 7 novembre 1973, causa 51/73, Smieja, Racc. pag. 1213, punti 20‑22; 10 giugno 1982, causa 92/81, Camera, Racc. pag. 2213, punto 14, nonché 24 febbraio 1987, cause riunite 379/85‑381/85 e 93/86, Giletti e a., Racc. pag. 955, punto 15).

    62      La Corte ha parimenti avuto modo di dichiarare che, contrariamente a quanto affermato dal governo del Regno Unito, il citato art. 10 osta a che tanto l’acquisto quanto la conservazione del diritto alle prestazioni contemplate da questa disposizione vengano negati per l’unico motivo che l’interessato non risiede nel territorio dello Stato membro in cui si trova l’istituzione debitrice (sentenza 20 giugno 1991, causa C‑356/89, Newton, Racc. pag. I‑3017, punto 23).

    63      Inoltre, subordinare l’applicazione del principio della revoca delle clausole di residenza, sancito dall’art. 10, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71, alla questione se dette clausole siano imposte dalla normativa nazionale come presupposto di acquisto delle prestazioni elencate in tale disposizione ovvero come presupposto di conservazione delle medesime equivarrebbe a consentire agli Stati membri di eludere l’effetto utile di tale principio, scegliendo di qualificare le clausole di residenza da essi imposte come presupposto di concessione delle prestazioni medesime invece che come presupposto di conservazione delle stesse, al fine di sottrarre una determinata prestazione alla sfera di applicazione del suddetto principio.

    64      Il fatto che la prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili sia una prestazione a carattere non contributivo, in quanto concessa indipendentemente dalla situazione contributiva dei richiedenti, non rimette in discussione la suesposta analisi.

    65      Infatti, dall’art. 4, n. 2, del regolamento n. 1408/71 emerge che tale regolamento si applica, in linea di principio, ai regimi di sicurezza sociale sia contributivi sia non contributivi.

    66      Inoltre, l’art. 10, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71, vieta alle istituzioni competenti, in termini generali, di ridurre, modificare, sospendere, sopprimere o confiscare le prestazioni d’invalidità per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituzione debitrice. Le uniche eccezioni a tale divieto sono quelle espressamente previste dalla normativa dell’Unione (v., in tal senso, sentenza Giletti e a., cit., punto 16).

    67      Un’eccezione di tal genere è prevista dall’art. 10 bis del regolamento n. 1408/71. Tale disposizione stabilisce che le persone ricomprese nella sfera di applicazione di detto regolamento possono beneficiare delle prestazioni speciali a carattere non contributivo contemplate dall’art. 4, n. 2 bis, del regolamento stesso esclusivamente sul territorio dello Stato membro nel quale risiedono e in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell’allegato II bis del regolamento medesimo. Orbene, la prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili non è menzionata a tale allegato. Di conseguenza, il principio enunciato all’art. 10 bis del regolamento n. 1408/71, secondo cui le prestazioni speciali a carattere non contributivo non sono esportabili, non si applica alla prestazione di cui al procedimento principale.

    68      Poiché nessun’altra disposizione del suddetto regolamento consente agli Stati membri di derogare, in una situazione come quella della sig.ra Stewart, al principio della revoca delle clausole di residenza sancito dall’art. 10, n. 1, primo comma, del medesimo regolamento, ne consegue che le prestazioni di invalidità restano, in linea di principio, esportabili in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituzione debitrice (v., in tal senso, sentenze 4 novembre 1997, causa C‑20/96, Snares, Racc. pag. I‑6057, punto 40, e Petersen, cit., punto 38).

    69      La prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili non si sottrae, quindi, al principio della revoca delle clausole di residenza enunciato al suddetto art. 10, n. 1, primo comma, che osta, come emerge supra dai punti 61 e 62, a che tanto l’acquisto quanto la conservazione del diritto alle prestazioni contemplate da questa disposizione vengano negati per il sol fatto che il richiedente risieda in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente.

    70      Di conseguenza, l’art. 10, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71 osta a che l’acquisto del diritto alla prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili sia subordinato ad un requisito di residenza abituale sul territorio dello Stato membro competente.

     Sul requisito del soggiorno pregresso

    71      La ricorrente nel procedimento principale e la Commissione ritengono che l’art. 1, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71 osti non solo ad un requisito di residenza abituale sul territorio dello Stato membro competente, ma anche al requisito di soggiorno pregresso su tale territorio. A loro giudizio, non è possibile tenere distinti questi due requisiti, dato che quello del soggiorno pregresso deve essere considerato alla stregua di una condizione di residenza temporanea, in quanto esige che il richiedente abbia soggiornato in Gran Bretagna per un certo periodo.

    72      Occorre rilevare, a tale proposito, che l’art. 10, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71 riguarda le clausole di residenza, come risulta in particolare dalla sua rubrica. Orbene, ai fini dell’applicazione di detto regolamento, il termine «residenza» indica, conformemente al suo art. 1, lett. h), la «dimora abituale».

    73      È pur vero che, in certi casi, un soggiorno pregresso potrebbe equivalere, in pratica, ad una clausola di residenza abituale, in particolare qualora un requisito di tal genere richieda lunghi periodi di soggiorno sul territorio dello Stato membro interessato e/o qualora il requisito medesimo debba sussistere durante l’intero periodo di corresponsione della prestazione de qua. Orbene, in simili ipotesi, l’art. 10, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71 osta parimenti ad un requisito di soggiorno pregresso, in quanto questo può essere equiparato ad una clausola di residenza ai sensi di tale disposizione.

    74      Nel caso di specie, si tratta, come emerge supra dai punti 17 e 57, del requisito di soggiorno in Gran Bretagna per un periodo di almeno 26 settimane o per periodi cumulati il cui totale non sia inferiore a 26 settimane nell’arco delle 52 settimane immediatamente precedenti la data della presentazione della domanda diretta alla concessione della prestazione di cui trattasi, requisito che deve sussistere solamente al momento della domanda medesima. Poiché, quindi, il presupposto del soggiorno pregresso non è necessariamente una «clausola di residenza» ai sensi dell’art. 10, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71, occorre esaminarne la conformità con le altre disposizioni rilevanti del diritto dell’Unione.

    75      Si deve ricordare, in proposito, che il regolamento n. 1408/71 non organizza un regime comune di previdenza sociale, ma lascia sussistere regimi nazionali distinti e ha come solo obiettivo quello di assicurare un coordinamento tra questi ultimi (sentenze 5 luglio 1988, causa 21/87, Borowitz, Racc. pag. 3715, punto 23; 3 aprile 2008, causa C‑331/06, Chuck, Racc. pag. I‑1957, punto 27, e Petersen, cit., punto 41). Così, secondo costante giurisprudenza, gli Stati membri conservano la loro competenza a disciplinare i loro sistemi di previdenza sociale (v., in tal senso, sentenze 7 febbraio 1984, causa 238/82, Duphar e a., Racc. pag. 523, punto 16; 17 giugno 1997, causa C‑70/95, Sodemare e a., Racc. pag. I‑3395, punto 27, nonché 1° aprile 2008, causa C‑212/06, Governo della Comunità francese e Governo vallone, Racc. pag. I‑1683, punto 43).

    76      Di conseguenza, in mancanza di un’armonizzazione a livello dell’Unione, spetta alla normativa di ciascuno Stato membro determinare, da un lato, le condizioni del diritto o dell’obbligo di iscriversi a un regime di previdenza sociale e, dall’altro, le condizioni cui è subordinato il diritto a prestazioni (sentenza 28 aprile 1998, causa C‑158/96, Kohll, Racc. pag. I‑1931, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).

    77      Nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri devono nondimeno rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, le disposizioni del Trattato FUE relative alla libertà riconosciuta a qualsiasi cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri (v., per analogia, sentenze 29 aprile 2004, causa C‑224/02, Pusa, Racc. pag. I‑5763, punto 19, nonché 26 ottobre 2006, causa C‑192/05, Tas-Hagen e Tas, Racc. pag. I‑10451, punto 22).

    78      Occorre ricordare, a tale riguardo, che l’art. 20 TFUE conferisce a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro lo status di cittadino dell’Unione (v., in particolare, sentenze 11 luglio 2002, causa C‑224/98, D’Hoop, Racc. pag. I‑6191, punto 27, e 8 marzo 2011, causa C‑34/09, Ruiz Zambrano, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 40). La ricorrente nel procedimento principale, che possiede la nazionalità di uno Stato membro, gode di tale status.

    79      Si deve precisare che, sebbene il giudice del rinvio abbia limitato la sua questione all’interpretazione del regolamento n. 1408/71, ciò non osta a che la Corte fornisca al giudice nazionale tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che possono consentirgli di dirimere la controversia sottopostagli, a prescindere dal fatto che vi abbia fatto o meno riferimento nel formulare la sua questione (v., in tal senso, sentenze 12 dicembre 1990, causa C‑241/89, SARPP, Racc. pag. I‑4695, punto 8; 21 febbraio 2006, causa C‑152/03, Ritter-Coulais, Racc. pag. I‑1711, punto 29, e 26 aprile 2007, causa C‑392/05, Alevizos, Racc. pag. I‑3505, punto 64).

    80      Lo status di cittadino dell’Unione è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri, che consente a colui che fra di essi si trovi nella medesima situazione di ottenere nell’ambito di applicazione ratione materiae del Trattato, indipendentemente dalla cittadinanza e fatte salve le eccezioni espressamente previste a tal riguardo, il medesimo trattamento giuridico (v., in tal senso, sentenze 20 settembre 2001, causa C‑184/99, Grzelczyk, Racc. pag. I‑6193, punto 31; D’Hoop, cit., punto 28, e 23 aprile 2009, causa C‑544/07, Rüffler, Racc. pag. I‑3389, punto 62).

    81      Tra le situazioni che rientrano nell’ambito di applicazione ratione materiae del diritto dell’Unione figurano quelle riguardanti l’esercizio delle libertà fondamentali garantite dai Trattati, in particolare della libertà di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri, quale conferita dall’art. 21 TFUE (v., in tal senso, sentenze citate Grzelczyk, punto 33; D’Hoop, punto 29, nonché Rüffler, punto 63 e la giurisprudenza ivi citata).

    82      Nella causa principale, è pacifico che la sig.ra Stewart, in qualità di cittadino dell’Unione, ha esercitato la propria libertà di circolare e di soggiornare in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro di origine.

    83      Considerato che un cittadino dell’Unione ha diritto a che gli venga riconosciuto in tutti gli Stati membri il medesimo trattamento giuridico accordato ai cittadini di tali Stati membri che si trovano nella medesima situazione, sarebbe incompatibile con il diritto alla libera circolazione che gli si potesse applicare, nello Stato membro di cui è cittadino, un trattamento meno favorevole di quello di cui beneficerebbe se non avesse usufruito delle facilitazioni concesse dal Trattato in materia di circolazione (sentenze citate D’Hoop, punto 30, e Pusa, punto 18).

    84      Tali facilitazioni non potrebbero dispiegare pienamente i loro effetti se un cittadino di uno Stato membro potesse essere dissuaso dal farne uso dagli ostacoli posti alla sua libertà di circolare e soggiornare in un altro Stato membro a causa di una normativa nazionale che penalizzi il fatto che egli ne abbia usufruito (v., in tal senso, sentenze citate D’Hoop, punto 31; Pusa, punto 19; Tas-Hagen e Tas, punto 30; 4 dicembre 2008, causa C‑221/07, Zablocka-Weyhermüller, Racc. pag. I‑9029, punto 34, nonché Rüffler, cit., punto 65).

    85      Una normativa, come quella di cui al procedimento principale, che subordini l’acquisto del diritto alla prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili al requisito del soggiorno pregresso è idonea, per sua stessa natura, a dissuadere i richiedenti, come la ricorrente nel procedimento principale, dall’esercitare la loro libertà di circolazione e di soggiorno abbandonando lo Stato membro di cui sono cittadini per andare a risiedere in un altro Stato membro. Infatti, mentre i richiedenti che non si sono avvalsi delle facilitazioni concesse dal Trattato in materia di circolazione e di soggiorno possono agevolmente soddisfare il summenzionato requisito, ciò non vale per i richiedenti che se ne sono avvalsi. Vi sono effettivamente forti probabilità che questi ultimi, a causa del trasferimento in un altro Stato membro, non soddisfino il suddetto requisito.

    86      Una siffatta normativa nazionale, che svantaggia taluni cittadini di uno Stato membro per il solo fatto che essi hanno esercitato la loro libertà di circolare e di soggiornare in un altro Stato membro, costituisce una restrizione alle libertà riconosciute dall’art. 21, n. 1, TFUE ad ogni cittadino dell’Unione (v. sentenze citate D’Hoop, punto 35; Pusa, punto 20; De Cuyper, punto 39, e Rüffler, punto 73).

    87      Una simile restrizione può essere giustificata, con riferimento al diritto dell’Unione, solo se è basata su considerazioni oggettive indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate ed è proporzionata allo scopo legittimamente perseguito dal diritto nazionale (v. sentenze citate De Cuyper, punto 40; Tas-Hagen e Tas, punto 33; Zablocka‑Weyhermüller, punto 37, nonché Rüffler, punto 74).

    88      Il governo del Regno Unito ritiene, a tal riguardo, che sussistano giustificazioni oggettive che consentano di subordinare l’acquisto del diritto alla prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili al requisito del soggiorno pregresso sul territorio dello Stato membro competente. Infatti, la normativa nazionale sarebbe volta a garantire, da un lato, l’esistenza di un nesso continuo ed effettivo tra tale Stato membro ed il beneficiario della prestazione e, dall’altro, l’equilibrio finanziario del sistema nazionale di previdenza sociale.

    89      La Corte ha già avuto modo di affermare che è legittimo che il legislatore nazionale voglia essere sicuro dell’esistenza di un nesso reale tra il richiedente una prestazione e lo Stato membro competente (v., in tal senso, sentenze D’Hoop, cit., punto 38, e 23 marzo 2004, causa C‑138/02, Collins, Racc. pag. I‑2703, punto 67), nonché di garantire l’equilibrio finanziario del sistema nazionale di previdenza sociale (v., in tal senso, sentenze citate Kohll, punto 41, e Petersen, punto 57).

    90      Ne consegue che gli obiettivi perseguiti da una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, volti a stabilire un nesso reale tra il richiedente la prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili e lo Stato membro competente nonché alla preservazione dell’equilibrio finanziario del sistema nazionale di previdenza sociale, costituiscono, in linea di principio, obiettivi legittimi idonei a giustificare restrizioni ai diritti di libera circolazione e di soggiorno previsti dall’art. 21 TFUE.

    91      Il governo del Regno Unito deduce, inoltre, che il requisito del soggiorno pregresso sul territorio dello Stato membro competente è proporzionato rispetto all’obiettivo perseguito, dal momento che viene richiesto solamente un breve periodo di soggiorno di 26 settimane complessive. Inoltre, il richiedente dovrebbe soddisfare tale requisito solo al momento del deposito della domanda. Peraltro, a parere di detto governo, non esistono altri strumenti che consentano, allo stesso tempo, di dimostrare l’esistenza di un nesso di collegamento sufficiente con il Regno Unito e di tutelare l’integrità del sistema di previdenza sociale.

    92      In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui l’acquisto del diritto ad una prestazione a carattere non contributivo non è soggetto a requisiti di contribuzione, può considerarsi legittimo che uno Stato membro conceda una simile prestazione solamente previa dimostrazione dell’esistenza di un nesso reale tra il richiedente e lo Stato competente.

    93      Orbene, l’esistenza di un nesso siffatto potrebbe essere effettivamente verificata, in particolare, accertando che l’interessato abbia realmente soggiornato sul territorio di detto Stato membro per un periodo di ragionevole durata.

    94      Nella specie, il requisito del soggiorno pregresso sul territorio dello Stato membro competente significa, secondo la normativa nazionale, che per poter beneficiare della prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili, il richiedente deve aver soggiornato in Gran Bretagna per un periodo di almeno 26 settimane o per periodi cumulati il cui totale non sia inferiore a 26 settimane nell’arco delle 52 settimane immediatamente precedenti la data della domanda. Inoltre, conformemente all’art. 16, n. 6, del SSIBR, e come fatto presente dal governo del Regno Unito, è sufficiente che tale requisito di soggiorno pregresso sussista al momento del deposito della domanda.

    95      Se è pur vero che le modalità di applicazione di tale requisito non appaiono di per sé irragionevoli, occorre nondimeno rilevare che esso presenta un carattere troppo esclusivo. Infatti, imponendo periodi specifici di soggiorno pregresso sul territorio dello Stato membro competente, il requisito di soggiorno pregresso privilegia indebitamente un elemento che non è necessariamente rappresentativo del grado reale ed effettivo di collegamento tra il richiedente una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili ed il detto Stato membro, con esclusione di ogni altro elemento rappresentativo. Esso eccede, in tal modo, quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito (v., per analogia, sentenza D’Hoop, cit., punto 39).

    96      Infatti, non può escludersi che l’esistenza di un simile collegamento possa essere dimostrata a partire da altri elementi rappresentativi.

    97      Tali elementi vanno ricercati, in primo luogo, nelle relazioni esistenti tra il richiedente ed il sistema di previdenza sociale dello Stato membro competente. A tale riguardo, dalla decisione di rinvio emerge che la ricorrente nel procedimento principale ha già beneficiato, ai sensi della legislazione del Regno Unito, di un assegno di sussistenza per disabili.

    98      Inoltre, dalla decisione medesima emerge che alla ricorrente nel procedimento principale vengono corrisposti contributi della previdenza nazionale britannica, che vengono accreditati settimanalmente sul suo conto previdenziale nazionale.

    99      Ne consegue che la sig.ra Stewart è già collegata, in base a taluni elementi, al sistema nazionale di previdenza sociale di cui trattasi.

    100    Altri elementi idonei a dimostrare l’esistenza di un nesso reale tra il richiedente e lo Stato membro competente possono, in secondo luogo, risultare dal contesto familiare in cui si trova il richiedente. Nel procedimento principale, non vi è dubbio che la sig.ra Stewart, incapace di provvedere a se stessa a causa del suo handicap, continui a dipendere dai suoi genitori che si prendono cura di lei e la rappresentano nei suoi rapporti con l’esterno. Orbene, sia la madre sia il padre della sig.ra Stewart percepiscono una pensione di vecchiaia in base alla normativa del Regno Unito. Inoltre, il padre della sig.ra Stewart esercitava un’attività lavorativa prima del collocamento a riposo, mentre la madre fruiva in precedenza, sempre in base alla normativa del medesimo Stato membro, di una prestazione per inabilità.

    101    Infine, è pacifico che la ricorrente nel procedimento principale, cittadina britannica, ha trascorso una parte significativa della propria vita nel Regno Unito.

    102    Gli elementi menzionati supra ai punti 97‑101 appaiono dunque idonei a dimostrare l’esistenza di un collegamento reale e sufficiente tra la ricorrente nel procedimento principale e lo Stato membro competente.

    103    Le suesposte considerazioni possono essere altresì trasposte per quanto attiene all’obiettivo di garantire l’equilibrio finanziario del sistema nazionale di previdenza sociale. Infatti, la necessità di dimostrare un nesso di collegamento reale e sufficiente tra il richiedente e lo Stato membro competente consente a detto Stato di assicurarsi che l’onere economico associato all’erogazione della prestazione di cui al procedimento principale non diventi irragionevole.

    104    Di conseguenza, una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, che subordini l’acquisto del diritto ad una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili al requisito di soggiorno pregresso sul territorio dello Stato membro competente, escludendo ogni altro elemento idoneo a dimostrare l’esistenza di un nesso reale tra il richiedente e detto Stato membro, eccede quanto necessario per conseguire l’obiettivo perseguito e costituisce, quindi, una restrizione non giustificata alle libertà garantite dall’art. 21, n. 1, TFUE ad ogni cittadino dell’Unione.

     Sul requisito del soggiorno al momento del deposito della domanda

    105    Dalla decisione di rinvio emerge che la domanda della ricorrente nel procedimento principale diretta ad ottenere il beneficio della prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili è stata respinta in base al rilievo che la medesima non soggiornava sul territorio nazionale al momento del deposito della sua domanda. Ciò premesso, sebbene la formulazione della terza questione non menzioni espressamente tale requisito di soggiorno, nell’ambito della procedura di collaborazione fra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’art. 267 TFUE, spetta a quest’ultima esaminare tale requisito così da fornire al giudice del rinvio una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli (v., in particolare, sentenze 17 luglio 1997, causa C‑334/95, Krüger, Racc. pag. I‑4517, punto 22; 28 novembre 2000, causa C‑88/99, Roquette Frères, Racc. pag. I‑10465, punto 18, nonché 11 luglio 2002, causa C‑62/00, Marks & Spencer, Racc. pag. I‑6325, punto 32).

    106    Occorre rilevare, a tale riguardo, che il requisito di soggiorno sul territorio dello Stato membro competente al momento del deposito della domanda costituisce, per i motivi illustrati supra ai punti 80‑87, una restrizione alle libertà riconosciute dall’art. 21, n. 1, TFUE ad ogni cittadino dell’Unione.

    107    Una simile restrizione è giustificabile, alla luce del diritto dell’Unione, solamente se essa è, segnatamente, idonea a conseguire l’obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale.

    108    Orbene, il requisito de quo non può essere qualificato come mezzo idoneo a conseguire gli obiettivi indicati supra al punto 89. Infatti, la circostanza che il richiedente soggiorni sul territorio dello Stato membro competente al momento del deposito della sua domanda diretta alla concessione della prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili non consente né di dimostrare un nesso reale tra tale richiedente e lo Stato membro competente, né di preservare l’equilibrio finanziario del sistema nazionale di previdenza sociale.

    109    Ne consegue che il requisito del soggiorno sul territorio dello Stato membro competente al momento del deposito della domanda, al quale è subordinato l’acquisto della prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili, costituisce una restrizione non giustificata alle libertà riconosciute dall’art. 21, n. 1, TFUE ad ogni cittadino dell’Unione.

    110    Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre risolvere la terza questione dichiarando che:

    –        l’art. 10, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71 osta a che uno Stato membro subordini la concessione di una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili, come quella oggetto del procedimento principale, al requisito di residenza abituale del richiedente sul suo territorio;

    –        l’art. 21, n. 1, TFUE osta a che uno Stato membro subordini la concessione di tale prestazione:

    –        al requisito di soggiorno pregresso del richiedente sul suo territorio, con l’esclusione di ogni altro elemento idoneo a dimostrare l’esistenza di un nesso reale tra il richiedente e detto Stato membro, e

    –        al requisito di soggiorno del richiedente sul suo territorio al momento del deposito della domanda.

     Sulle spese

    111    Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

    Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

    1)      Una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili, come quella oggetto del procedimento principale, costituisce una prestazione d’invalidità ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 647, qualora sia pacifico che, alla data della presentazione della domanda, il richiedente sia affetto da un handicap permanente o duraturo.

    2)      L’art. 10, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71, nella suddetta versione, come modificato dal regolamento n. 647/2005, osta a che uno Stato membro subordini la concessione di una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili, come quella oggetto del procedimento principale, al requisito di residenza abituale del richiedente sul suo territorio.

    L’art. 21, n. 1, TFUE osta a che uno Stato membro subordini la concessione di tale prestazione:

    –        al requisito di soggiorno pregresso del richiedente sul suo territorio, con l’esclusione di ogni altro elemento idoneo a dimostrare l’esistenza di un nesso reale tra il richiedente e detto Stato membro, e

    –        al requisito di soggiorno del richiedente sul suo territorio al momento del deposito della domanda.

    Firme


    * Lingua processuale: l’inglese.

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