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Documento 62009CJ0194

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 luglio 2011.
    Alcoa Trasformazioni Srl contro Commissione europea.
    Impugnazione - Aiuti di Stato - Regime tariffario speciale per l’energia elettrica - Constatazione dell’insussistenza di un aiuto - Modifica e proroga della misura - Decisione di avviare il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE - Aiuto esistente o aiuto nuovo - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Art. 1, lett. b), v) - Obbligo di motivazione - Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.
    Causa C-194/09 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 2011 I-06311

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2011:497

    Causa C‑194/09 P

    Alcoa Trasformazioni Srl

    contro

    Commissione europea

    «Impugnazione — Aiuti di Stato — Regime tariffario speciale per l’energia elettrica — Constatazione dell’insussistenza di un aiuto — Modifica e proroga della misura — Decisione di avviare il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE — Aiuto esistente o aiuto nuovo — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Art. 1, lett. b), v) — Obbligo di motivazione — Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento»

    Massime della sentenza

    1.        Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di fatto e probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento

    (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58)

    2.        Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Aspetti da prendere in considerazione

    (Artt. 87 CE e 88 CE)

    3.        Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione di avviare un procedimento d’indagine formale su una misura statale — Sindacato giurisdizionale — Limiti

    (Art. 88, nn. 2 e 3, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 6)

    4.        Diritto dell’Unione — Principi — Tutela del legittimo affidamento — Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato che non rimette in discussione la sua valutazione contenuta in una precedente decisione — Violazione del principio della tutela del legittimo affidamento — Insussistenza

    5.        Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione di avviare un procedimento d’indagine formale su una misura statale accompagnata dalla qualificazione provvisoria come aiuto nuovo — Obbligo di motivazione — Portata

    (Artt. 88, n. 2, CE e 253 CE)

    6.        Aiuti concessi dagli Stati — Aiuti esistenti e aiuti nuovi — Modifica che incide sulla sostanza di una misura inizialmente sottratta alla qualificazione come aiuto

    (Artt. 87 CE e 88 CE)

    7.        Aiuti concessi dagli Stati — Aiuti esistenti e aiuti nuovi — Distinzione che si basa su elementi oggettivi

    (Artt. 87 CE e 88 CE)

    1.        Nel contesto di un’impugnazione, ai sensi degli artt. 225 CE e 58 dello Statuto della Corte di giustizia, quest’ultima non è competente ad accertare e valutare i fatti pertinenti, salvo il caso dello snaturamento di tali fatti. In mancanza di uno snaturamento dei fatti da parte del Tribunale, quest’ultimo è competente a valutarli in modo sovrano.

    (v. punti 39, 42)

    2.        Le modalità di finanziamento di un aiuto possono rendere incompatibile con il mercato comune il regime di aiuto complessivamente considerato. In una situazione del genere, la Commissione è tenuta ad esaminare l’aiuto prendendo in considerazione gli effetti del suo finanziamento.

    (v. punto 48)

    3.        La fase preliminare di esame degli aiuti istituita dall’art. 88, n. 3, CE e disciplinata dagli artt. 4 e 5 del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’art. 93 del Trattato CE, ha lo scopo di consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale dell’aiuto di cui trattasi con il mercato comune. Tale fase si distingue dalla fase di esame prevista dall’art. 88, n. 2, CE e disciplinata dagli artt. 6 e 7 di detto regolamento, la quale è diretta a consentire alla Commissione di essere completamente ragguagliata su tutti i dati della questione. Come emerge dall’art. 6 del regolamento n. 659/1999, la decisione di avviare il procedimento di indagine formale contiene una valutazione preliminare della Commissione sulla misura proposta, intesa a chiarire se essa presenti carattere di aiuto, ed espone le ragioni che inducono a dubitare della sua compatibilità con il mercato comune.

    La Commissione è tenuta ad adottare una tale decisione di avvio del procedimento se, in occasione di un primo esame, essa non è stata in grado di acquisire la convinzione che la misura interessata sia compatibile con il mercato comune, con la conseguenza che il sindacato di legittimità svolto su di essa dal Tribunale deve necessariamente essere limitato, nel senso che, quando le parti ricorrenti contestano la valutazione della Commissione sulla qualificazione della misura controversa come aiuto di Stato, il sindacato giurisdizionale del giudice dell’Unione è limitato a verificare se la Commissione non abbia commesso manifesti errori di valutazione.

    (v. punti 57-58, 60-61)

    4.        Il diritto di avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento si estende a ogni individuo in capo al quale un’istituzione dell’Unione europea abbia fatto sorgere fondate speranze a causa di assicurazioni precise che gli avrebbe fornito. Tuttavia, qualora un operatore economico prudente ed accorto sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento dell’Unione idoneo a ledere i suoi interessi, egli non può invocare il beneficio di tale principio nel caso in cui tale provvedimento venga adottato.

    In materia di aiuti di Stato, il principio della tutela del legittimo affidamento può essere violato quando una misura forma oggetto di un mutamento di valutazione da parte della Commissione soltanto sulla base di una lettura più rigorosa delle norme del Trattato in materia di aiuti di Stato. In tale ipotesi, infatti, i ricorrenti possono attendersi che una decisione della Commissione che modifichi la sua valutazione precedente conceda loro il tempo necessario per trarre effettivamente le conseguenze da tale cambiamento di valutazione.

    Tale situazione deve essere distinta da quella in cui la Commissione non rimette in discussione nella decisione controversa la sua valutazione sulla misura esaminata in una decisione precedente, ma nutre dubbi sulla misura in oggetto dovuti, da una parte, alla limitazione nel tempo delle conclusioni tratte nella decisione precedente, essendo queste ultime connesse alle circostanze esistenti in un determinato momento, e, dall’altra, alle modifiche subite dalla misura considerata in tale decisione. In un’ipotesi del genere, la decisione precedente non può suscitare un legittimo affidamento nell’estensione ad un nuovo meccanismo di finanziamento delle conclusioni della Commissione contenute in tale decisione.

    (v. punti 71-74)

    5.        I requisiti di motivazione ai sensi dell’art. 253 CE devono essere valutati in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi addotti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o soggetti terzi, da questo colpiti direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni.

    Per quanto attiene ad una fase preliminare di esame di una misura che non era stata oggetto di un esame precedente, la Commissione può limitarsi ad esporre sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, ad includere una valutazione provvisoria della misura statale di cui trattasi volta a determinare se quest’ultima configuri un aiuto e ad esporre i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato comune.

    (v. punti 96, 102)

    6.        La mera circostanza che una misura che non era stata considerata costitutiva di aiuto continui ad essere attuata, eventualmente in seguito alla proroga dell’atto giuridico che l’ha istituita, non può trasformarla in aiuto di Stato né, in particolare, in aiuto nuovo. Per contro, se tale misura è stata modificata nella sua stessa sostanza, il suo esame può essere svolto solo sotto il profilo delle regole applicabili ai nuovi aiuti.

    (v. punti 110-112)

    7.        La nozione di aiuto, esistente o nuovo, corrisponde ad una situazione oggettiva e non può dipendere dalla condotta o dalle dichiarazioni delle istituzioni.

    (v. punto 125)







    SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

    21 luglio 2011 (*)

    «Impugnazione – Aiuti di Stato – Regime tariffario speciale per l’energia elettrica – Constatazione dell’insussistenza di un aiuto – Modifica e proroga della misura – Decisione di avviare il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE – Aiuto esistente o aiuto nuovo – Regolamento (CE) n. 659/1999 – Art. 1, lett. b), v) – Obbligo di motivazione – Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento»

    Nel procedimento C‑194/09 P,

    avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 29 maggio 2009,

    Alcoa Trasformazioni Srl, con sede in Portoscuso, rappresentata dall’avv. M. Siragusa, dagli avv.ti T. Müller-Ibold e T. Graf, Rechtsanwälte, nonché dall’avv. F. Salerno, avocat,

    ricorrente,

    procedimento in cui l’altra parte è:

    Commissione europea, rappresentata dal sig. N. Khan, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    convenuta in primo grado,

    LA CORTE (Seconda Sezione),

    composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh e dalla sig.ra P. Lindh (relatore), giudici,

    avvocato generale: sig. N. Jääskinen

    cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 giugno 2010,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 settembre 2010,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1        Con la sua impugnazione, l’Alcoa Trasformazioni Srl (in prosieguo: l’«Alcoa»), chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 25 marzo 2009, causa T‑332/06, Alcoa Trasformazioni/Commissione (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso volto al parziale annullamento della decisione della Commissione 2006/C 214/03, notificata alla Repubblica italiana con lettera del 19 luglio 2006, che ha avviato il procedimento previsto dall’art. 88, n. 2, CE, relativo all’aiuto di Stato C 36/06 (ex NN 38/06) – Regime tariffario speciale per l’energia elettrica consumata da imprese ad alta intensità energetica in Italia (GU C 214, pag. 5; in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte in cui essa riguarda le tariffe elettriche applicabili alle fabbriche di alluminio appartenenti all’Alcoa.

     Contesto normativo

    2        L’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88] del Trattato CE (GU L 83, pag. 1), recante il titolo «Definizioni», così recita:

    «Ai fini del presente regolamento, si intende per:

    a)      “aiuti” qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all’articolo [87], paragrafo 1, [CE];

    b)      ‘aiuti esistenti:

    i)      (...) tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell’entrata in vigore del trattato, ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell’entrata in vigore del trattato e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore;

    ii)      gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio;

    (...)

    v)      gli aiuti considerati aiuti esistenti in quanto può essere dimostrato che al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell’evoluzione del mercato comune e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro. Qualora alcune misure diventino aiuti in seguito alla liberalizzazione di un’attività da parte del diritto comunitario, dette misure non sono considerate aiuti esistenti dopo la data fissata per la liberalizzazione;

    c)      ‘nuovi aiuti’: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti;

    (...)

    f)      ‘aiuti illegali’: i nuovi aiuti attuati in violazione dell’articolo [88], paragrafo 3, [CE];

    (...)».

    3        Ai sensi dell’art. 2, n. 1, del regolamento n. 659/1999 «qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente alla Commissione dallo Stato membro interessato». L’art. 3 di tale regolamento dispone che agli aiuti nuovi «non può essere data esecuzione prima che la Commissione abbia adottato, o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dell’aiuto».

    4        L’art. 4, nn. 1‑4, di detto regolamento, così recita:

    «1.      La Commissione procede all’esame della notifica non appena questa le è pervenuta. Fatto salvo l’articolo 8, la Commissione adotta una decisione a norma dei paragrafi 2, 3 o 4.

    2.      La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che la misura notificata non costituisce aiuto, lo dichiara mediante una decisione.

    3.      La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, nei limiti in cui essa rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo [87], paragrafo 1, [CE], la dichiara compatibile con il mercato comune (…). La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del trattato.

    4.      La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, decide di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo [87] paragrafo 2, [CE] (in seguito denominata “decisione di avviare il procedimento d’indagine formale”)».

    5        L’art. 6, n. 1, dello stesso regolamento, dispone quanto segue:

    «La decisione di avvio del procedimento d’indagine formale espone sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, contiene una valutazione preliminare della Commissione relativa al carattere di aiuto della misura prevista ed espone i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato comune. La decisione invita lo Stato membro e tutti gli altri interessati a formulare le loro osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine».

    6        A norma dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 659/1999 «il procedimento d’indagine formale si conclude con una decisione ai sensi dei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo». Tali paragrafi dispongono che la Commissione può decidere che la misura notificata non costituisce aiuto, che l’aiuto notificato è compatibile con il mercato comune, che l’aiuto notificato può essere considerato compatibile con il mercato comune se sono rispettate certe condizioni, o che l’aiuto notificato è incompatibile con il mercato comune.

    7        Quanto alle misure non notificate, l’art. 10, n. 1, del regolamento n. 659/1999 stabilisce che «[l]a Commissione esamina senza indugio le informazioni di cui sia eventualmente in possesso, in merito a presunti aiuti illegali, da qualsiasi fonte esse provengano». L’art. 13, n. 1, di tale regolamento dispone che tale esame, se del caso, dà luogo alla decisione di avviare il procedimento di indagine formale.

    8        La procedura relativa ai regimi di aiuti esistenti è disciplinata agli artt. 17‑19 del regolamento n. 659/1999. A tenore dell’art. 18 di tale regolamento, se la Commissione «conclude che il regime di aiuti esistente non è, ovvero non è più, compatibile con il mercato comune, emette una raccomandazione in cui propone opportune misure allo Stato membro interessato». Se lo Stato membro interessato non accetta le misure proposte, ai sensi dell’art. 19, n. 2, di tale regolamento la Commissione può procedere ad avviare il procedimento di indagine formale.

     Fatti

    9        I fatti all’origine del ricorso, come emergono dalla sentenza impugnata e dalle osservazioni delle parti dinanzi alla Corte, possono essere riassunti nei seguenti termini ai fini della presente sentenza.

    10      La ricorrente, l’Alcoa, è una società di diritto italiano, proprietaria di due stabilimenti che producono alluminio primario, uno a Portovesme, in Sardegna, e l’altro a Fusina, in Veneto. Tali stabilimenti sono stati ceduti alla ricorrente dall’Alumix SpA nell’ambito della privatizzazione di quest’ultima.

    11      Con decisione 96/C 288/04, notificata alla Repubblica italiana e pubblicata il 1° ottobre 1996 (GU C 288, pag. 4; in prosieguo: la «decisione Alumix»), la Commissione ha concluso il procedimento che aveva avviato il 23 dicembre 1992 ed esteso il 16 dicembre 1994, in particolare per quanto riguarda la tariffa di fornitura dell’elettricità praticata dall’ENEL, fornitore storico di elettricità in Italia, a questi due stabilimenti. Tale tariffa era stata fissata con decisione 24 luglio 1992, n. 13, del Comitato interministeriale dei prezzi (in prosieguo: la «decisione del CIP n. 13/92»). La Commissione è giunta alla conclusione che tale tariffa, che era applicabile fino al 31 dicembre 2005, secondo l’art. 2 del decreto legge 19 dicembre 1995 (GURI n. 39 del 16 febbraio 1996, pag. 8; in prosieguo: il «decreto legge del 1995»), non costituiva un aiuto di Stato ex art. 87, n. 1, CE.

    12      Tale tariffa elettrica era fondata sul costo marginale di produzione e su una parte dei costi fissi dell’ENEL.

    13      La Commissione ha tratto la conclusione che l’ENEL, applicando alle fabbriche di Portovesme e di Fusina siffatta tariffa per la produzione di alluminio, agisse alla stregua di un operatore che tiene un comportamento commerciale normale, poiché tale tariffa consentiva la fornitura di elettricità ad imprese che sono i suoi primi clienti in regioni caratterizzate da una notevole sovracapacità di produzione di elettricità.

    14      Con decisione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204, la gestione della tariffa elettrica è stata trasferita ai distributori locali di elettricità. La fornitura di elettricità all’Alcoa è stata quindi fatturata dall’ENEL, il suo distributore locale di elettricità, alla tariffa standard e non più alla tariffa prevista dal decreto legge del 1995. L’ENEL le ha concesso un rimborso, menzionato nella sua fattura dell’elettricità, finanziato mediante un prelievo parafiscale imposto a tutti i consumatori di elettricità in Italia e corrispondente alla differenza tra la tariffa praticata e la tariffa contemplata nel decreto legge del 1995.

    15      Con decisione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 9 agosto 2004, n. 148, l’ente pubblico Cassa Conguaglio per il settore elettrico (in prosieguo: la «Cassa Conguaglio») è stato incaricato della gestione della tariffa elettrica al posto dei distributori locali. A tale titolo, la Cassa Conguaglio rimborsava direttamente all’Alcoa la differenza tra l’importo della tariffa ad essa praticata dall’ENEL e la tariffa agevolata prevista dal decreto legge del 1995, mediante il medesimo prelievo parafiscale.

    16      Nel 2005 le autorità italiane adottavano il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (GURI n. 111 del 14 maggio 2005, pag. 4) convertito in legge, con modifiche, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Supplemento ordinario alla GURI n. 91 del 14 maggio 2005; in prosieguo: il «decreto legge del 2005»). Ai sensi del suo art. 11, n. 11, la tariffa agevolata applicata ai due stabilimenti dell’Alcoa veniva prorogata fino al 31 dicembre 2010. Tale disposizione non veniva notificata alla Commissione.

    17      Il decreto legge del 2005 prevede inoltre una revisione annuale della tariffa agevolata da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. In conformità alla decisione di quest’ultima 13 ottobre 2005, n. 217, tale tariffa deve aumentare ogni anno, a partire dal 1° gennaio 2006, in funzione degli eventuali aumenti di prezzo registrati alle Borse europee di Amsterdam (Paesi Bassi) e di Francoforte sul Meno (Germania), con un massimo del 4% annuo.

    18      Nella decisione controversa, la Commissione si è domandata se la tariffa concessa all’Alcoa non costituisse un aiuto di Stato e si è posta il problema della sua compatibilità con il mercato comune, ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. Essa ha spiegato che era venuta a conoscenza dell’art. 11, n. 11, del decreto legge del 2005 nel corso di un diverso procedimento, ossia quello sfociato nell’adozione della decisione 2005/C 30/06, notificata alla Repubblica italiana con lettera 16 novembre 2004, che ha avviato il procedimento previsto dall’art. 88, n. 2, CE relativo all’aiuto di Stato C 38/2004 (ex NN 58/04) – Aiuti a favore della società Portovesme srl (GU 2005, C 30, pag. 7; in prosieguo: la «decisione Portovesme»).

    19      Ai punti 40‑46 della motivazione della decisione controversa, la Commissione ha spiegato che doveva verificare se la tariffa in questione costituisse un aiuto di Stato. A sua detta, la riduzione del prezzo dell’elettricità ha costituito un considerevole vantaggio economico per un’impresa che produce alluminio. Tale riduzione veniva finanziata con risorse statali, ossia tramite un prelievo parafiscale versato da tutti i consumatori di elettricità in Italia alla Cassa Conguaglio. Tale riduzione minacciava di falsare la concorrenza e poteva incidere sugli scambi intracomunitari. La Commissione ne ha dedotto che rientrasse nell’art. 87, n. 1, CE.

    20      Al punto 47 della motivazione della decisione controversa, la Commissione ha fatto presente che, siccome l’art. 11, n. 11, del decreto legge del 2005 non le era stato notificato, la misura in esame doveva essere considerata illegittima ai sensi dell’art. 1, lett. f), del regolamento n. 659/1999 e che le conclusioni che aveva precedentemente tratto nella decisione Alumix, a tenore delle quali la tariffa agevolata concessa all’Alcoa non costituiva un aiuto esistente, impedivano di considerare tale misura un aiuto esistente.

    21      La Commissione ha poi espresso dubbi in merito alla compatibilità della misura in esame con il mercato comune, ai punti 49 e 78 della motivazione della decisione controversa, relativi, rispettivamente, all’aiuto concesso allo stabilimento di Fusina e a quello attribuito allo stabilimento di Portovesme.

    22      Infine, ai punti 80 e 81 della motivazione della decisione controversa, la Commissione ha invitato la Repubblica italiana a presentare eventuali osservazioni e a fornirle ogni informazione utile per la valutazione dell’aiuto in questione entro un mese dal ricevimento della decisione controversa. Essa ha ricordato che l’art. 88, n. 3, CE produceva effetto sospensivo e che, a norma dell’art. 14 del regolamento n. 659/1999, essa poteva obbligare lo Stato membro a recuperare presso il beneficiario un aiuto percepito illegittimamente.

     Il ricorso dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

    23      Il 29 novembre 2006 l’Alcoa ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunale diretto all’annullamento della decisione controversa nella parte in cui riguarda la tariffa per la fornitura di elettricità praticata ai suoi stabilimenti siti a Fusina e a Portovesme o, in subordine, al suo annullamento in quanto essa qualifica tale tariffa come un aiuto nuovo illegittimo.

    24      L’Alcoa deduce tre motivi a sostegno del suo ricorso. In primo luogo essa sostiene che, nella decisione controversa, la Commissione ha erroneamente qualificato come aiuto di Stato la tariffa elettrica applicabile ai suoi stabilimenti, mentre detta tariffa, che equivarrebbe ad una tariffa di mercato, non avrebbe conferito loro alcun vantaggio. In secondo luogo, essa addebita alla Commissione di avere violato il principio della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto, in quanto detta decisione sarebbe stata in contrasto con la decisione Alumix. Infine, in terzo luogo, essa ha fatto valere, in subordine, che la Commissione ha erroneamente esaminato la misura in questione nell’ambito del procedimento applicabile ai nuovi aiuti, e non in quello del procedimento applicabile agli aiuti esistenti.

    25      Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso.

    26      Per quanto attiene al primo motivo, esso ha innanzi tutto constatato che nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale la qualificazione di una misura come aiuto di Stato non presenta carattere definitivo e che il controllo di legittimità svolto dal Tribunale su tale decisione deve limitarsi a verificare se la Commissione non abbia commesso manifesti errori di valutazione ritenendo di non poter superare tutte le difficoltà su questo punto nel corso del primo esame della misura interessata.

    27      Dopo aver rilevato che l’Alcoa non contesta la valutazione della Commissione secondo cui le risorse che consentono di finanziare la tariffa in esame costituiscono risorse dello Stato, il Tribunale ha precisato che la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione considerando, in via provvisoria, che la tariffa agevolata conferisce un vantaggio agli stabilimenti dell’Alcoa. A questo proposito, esso ha inoltre concluso che vanno rigettati in quanto inconferenti gli argomenti addotti dall’Alcoa in base ai quali la Commissione avrebbe dovuto determinare se la tariffa in oggetto corrispondeva ad una tariffa di mercato e se i criteri sui quali si era fondata la Commissione per dichiarare l’assenza di un vantaggio nella decisione Alumix fossero ancora validi. Il Tribunale ha respinto l’argomento dell’Alcoa a tenore del quale la Commissione avrebbe violato l’obbligo di motivazione in particolare non avendo esaminato tali criteri ed ha ricordato che per chiarire se la tariffa concessa agli stabilimenti coinvolti costituisce o meno una tariffa di mercato occorre procedere ad una valutazione economica complessa che spettava alla Commissione realizzare nel contesto del procedimento di indagine formale.

    28      Per quanto riguarda il secondo motivo, il Tribunale ha esaminato se, qualificando la tariffa agevolata come un aiuto nuovo, la Commissione abbia leso i principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto di cui l’Alcoa poteva avvalersi in seguito alla decisione Alumix.

    29      Il Tribunale ha dichiarato che sia dal ricorso sia dalla decisione Alumix emerge come tale decisione riguardasse unicamente il decreto legge del 1995, il quale possedeva una validità limitata a dieci anni. Esso ha aggiunto che nella decisione controversa la Commissione riferiva che la proroga della tariffa concessa fino al 2010, che non le era stata notificata, avrebbe potuto costituire un aiuto di Stato. Il Tribunale ha rilevato che la Commissione non ha messo in discussione la sua valutazione della misura esaminata nella decisione Alumix ed ha concluso che l’Alcoa non poteva avere alcuna certezza che la Commissione avrebbe deciso che la tariffa concessale non costituiva un aiuto di Stato.

    30      Quanto al terzo motivo, il Tribunale ha ricordato che, per costante giurisprudenza, se un aiuto esistente dovesse essere modificato nella sua stessa sostanza, o prorogato, esso andrebbe considerato come un aiuto nuovo. Da ciò il Tribunale ha dedotto che quando una misura che la Commissione ritiene non costituisca aiuto di Stato viene prorogata o modificata nella sua stessa sostanza, essa può essere esaminata dalla Commissione unicamente alla luce delle norme procedurali applicabili agli aiuti nuovi.

    31      Il Tribunale ha statuito che, nel caso di specie, la misura in questione non può essere considerata un aiuto esistente, non solo in ragione del fatto che essa riguarda un periodo diverso da quello esaminato nella decisione Alumix, ma anche perché le modalità di finanziamento di tale misura sono state modificate rispetto alla misura esaminata in detta decisione.

     Conclusioni delle parti

    32      Con il suo ricorso d’impugnazione, l’Alcoa chiede che la Corte voglia:

    –        annullare la sentenza impugnata;

    –        annullare la decisione controversa nella parte che riguarda le tariffe elettriche applicabili agli stabilimenti per la produzione di alluminio che le appartengono;

    in subordine,

    –        rinviare la causa al Tribunale per un riesame conformemente alla sentenza della Corte,

    e, in entrambi i casi,

    –        condannare la Commissione alle spese.

    33      La Commissione conclude per il rigetto dell’impugnazione e per la condanna dell’Alcoa alle spese.

     Sull’impugnazione

    34      A sostegno del suo ricorso d’impugnazione, l’Alcoa adduce due motivi. Il primo è diretto a far dichiarare che il Tribunale è incorso in un errore di diritto considerando che la Commissione potesse avviare un procedimento di indagine formale senza valutare se le asserzioni contenute nella decisione Alumix fossero ancora valide. Il secondo motivo è tratto da un’errata applicazione del procedimento relativo agli aiuti nuovi.

    35      Questi due motivi sono strettamente legati alla portata temporale e materiale della decisione Alumix, che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione. L’Alcoa si occupa della portata temporale di tale decisione nella quarta parte del primo motivo e nella seconda parte del secondo motivo, e della sua portata materiale in un argomento relativo all’assenza di modifiche sostanziali alla tariffa elettrica sviluppato nella quarta parte del primo motivo e nella terza parte del secondo motivo.

    36      Occorre esaminare l’impugnazione cominciando con la valutazione di tali parti e di questo argomento.

     Sulla quarta parte del primo motivo e la seconda parte del secondo motivo, relative alla portata nel tempo della decisione Alumix

     Argomenti delle parti

    37      Con la quarta parte del primo motivo e con la seconda parte del secondo motivo, l’Alcoa addebita al Tribunale di aver considerato, ai punti 105‑107 della sentenza impugnata, che la decisione Alumix era limitata nel tempo. Procedendo in questo modo, il Tribunale avrebbe interpretato in modo errato questa decisione e sarebbe incorso in un errore di diritto. L’Alcoa sostiene, da un lato, che la decisione Alumix non fa espressamente riferimento al decreto legge del 1995 che assoggettava la tariffa elettrica contenuta in tale decreto legge alla durata di dieci anni, e non contiene alcun limite espresso o implicito della durata della sua validità. Dall’altro lato, l’Alcoa aggiunge che, anche ammettendo che la decisione Alumix sia stata limitata nel tempo, la dichiarazione di assenza di aiuto in essa contenuta dispiega una validità generale, non soggetta a limiti temporali.

    38      La Commissione afferma che il Tribunale ha correttamente esaminato la decisione Alumix alla luce del decreto legge del 1995, che ha esplicitamente limitato la tariffa in esame a dieci anni.

     Giudizio della Corte

    39      Occorre ricordare che, nel contesto di un’impugnazione, ai sensi degli artt. 225 CE e 58 dello Statuto della Corte di giustizia, quest’ultima non è competente ad accertare e valutare i fatti pertinenti, salvo il caso dello snaturamento di tali fatti (v., in questo senso, sentenze 1° giugno 1994, causa C‑136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I‑1981, punti 49 e 66, nonché 7 novembre 2002, cause riunite C‑24/01 P e C‑25/01 P, Glencore e Compagnie Continentale/Commissione, Racc. pag. I‑10119, punto 65).

    40      A questo proposito, la valutazione del Tribunale espressa al punto 107 della sentenza impugnata e relativa al carattere limitato nel tempo della decisione Alumix è fondata su talune constatazioni. Innanzitutto, al punto 105 di tale sentenza, il Tribunale ha dichiarato che nella decisione Alumix la Commissione si è pronunciata in merito alla tariffa per la fornitura di elettricità che l’ENEL avrebbe praticato agli stabilimenti dell’Alcoa dal 1996 al 2005. Successivamente, allo stesso punto, il Tribunale ha rilevato che, sebbene la decisione Alumix non menzionasse il decreto legge del 1995, il cui art. 2 fissava la durata della tariffa prevista dalla decisione del CIP n. 13/92, nel suo ricorso l’Alcoa aveva tuttavia espressamente fatto riferimento a tale decreto legge, ed esso ha ritenuto opportuno citarne un passaggio che rifletteva le osservazioni di quest’ultima. A tenore di tale passaggio, la privatizzazione dell’Alumix SpA necessitava del sostegno del governo italiano per la determinazione con l’ENEL di una tariffa dell’energia elettrica relativa ai due stabilimenti in oggetto, definendo eventualmente per il futuro un contratto di lungo termine (dieci anni) a prezzi concorrenziali a livello europeo. Il Tribunale prosegue tale citazione aggiungendo che il trattamento dei sovrapprezzi previsti dalla decisione del CIP n. 13/92 era soppresso a decorrere dal 31 dicembre 2005 e che, dopo tale data, il trattamento sarebbe stato allineato a quello dell’insieme degli utenti. Infine, ai punti 14 e 65 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che la tariffa elettrica praticata ai due stabilimenti dell’Alcoa è stata prorogata dal decreto legge del 2005 fino al 31 dicembre 2010.

    41      L’Alcoa non rimette in discussione tali constatazioni e non sostiene che il Tribunale ha snaturato i fatti.

    42      Occorre sottolineare che, in mancanza di uno snaturamento dei fatti da parte del Tribunale, quest’ultimo era competente a valutarli in modo sovrano. Al punto 106 della sentenza impugnata esso ha potuto legittimamente dichiarare, senza incappare in un errore di diritto, che la valutazione da parte della Commissione in merito alla tariffa elettrica in questione per il periodo dal 1996 a 2005 era stata formulata tenendo conto delle condizioni del mercato così come potevano essere previste dalla Commissione per tale periodo. Sempre andando esente da errori di diritto il Tribunale era legittimato, al punto 107 di tale sentenza, a sostenere l’orientamento della Commissione, riproducendo i termini utilizzati da quest’ultima nella decisione controversa, ossia che la sua approvazione di detta tariffa nella decisione Alumix era limitata nel tempo proprio perché si fondava su una valutazione economica delle circostanze esistenti in un determinato momento e che, conseguentemente, non poteva essere richiamata per coprire l’estensione della misura prevista dal decreto legge del 2005.

    43      Occorre pertanto respingere la quarta parte del primo motivo nonché la seconda parte del secondo motivo.

     Sull’argomento relativo all’assenza di modifiche sostanziali della tariffa elettrica esaminata nella decisione Alumix, sviluppato nella quarta parte del primo motivo e nella terza parte del secondo motivo

     Argomenti delle parti

    44      L’Alcoa sostiene che il Tribunale ha errato giudicando infondato il suo argomento secondo cui le modifiche alla gestione della tariffa elettrica nel 1999 e nel 2004 non erano sostanziali bensì puramente tecniche. Ritiene che il rimborso effettuato dall’ENEL ed il trasferimento della gestione della tariffa alla Cassa Conguaglio non abbiano alterato l’analisi svolta nella decisione Alumix, in base alla quale la tariffa in esame non costituiva un aiuto. Tali modifiche verterebbero unicamente sul modo in cui è concessa la tariffa e da chi, mentre il livello della tariffa, che rappresenta la questione cruciale, non sarebbe mai stato modificato.

    45      La Commissione replica che il passaggio da una situazione in cui l’Alcoa pagava il suo fornitore secondo la tariffa agevolata approvata dalla decisione Alumix ad una situazione nella quale l’Alcoa paga un prezzo liberamente fissato dal suo fornitore per poi essere rimborsata dalla Cassa Conguaglio allo scopo di ricondurre i suoi costi netti al livello di detta tariffa agevolata non può essere semplicemente qualificato come una modifica tecnica.

     Giudizio della Corte

    46      Ai punti 64 e 65 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che la Commissione, per affermare provvisoriamente l’esistenza di un vantaggio a favore dell’Alcoa, si era basata, da un canto, sulla proroga fino al 2010 della tariffa contemplata dal decreto legge del 1995, fatto salvo un possibile aumento fino al 4% al massimo, e, dall’altro, sul trasferimento della gestione di tale tariffa alla Cassa Conguaglio, che rimborsava direttamente all’Alcoa la differenza tra la tariffa elettrica praticata ai suoi stabilimenti e la tariffa prevista in tale decreto legge. Queste due constatazioni di fatto relative alle modifiche introdotte dall’art. 11, n. 11, del decreto legge del 2005 e dalle decisioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 9 agosto 2004, n. 148, e 13 ottobre 2005, n. 217, non sono contestate dall’Alcoa.

    47      Al punto 68 della sentenza impugnata, il Tribunale ha osservato che tale meccanismo di rimborso incideva sulla natura stessa della tariffa agevolata di cui usufruiva l’Alcoa e che, pertanto, la Commissione aveva diritto a non escludere che esso comportasse la concessione di un vantaggio, una delle condizioni che consentono di definire un aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.

    48      Questa valutazione del Tribunale riflette l’orientamento della Corte secondo il quale le modalità di finanziamento di un aiuto possono rendere incompatibile con il mercato comune il regime di aiuto complessivamente considerato, obbligando, in una situazione del genere, ad esaminare l’aiuto prendendo in considerazione gli effetti del suo finanziamento (v. sentenza 21 ottobre 2003, cause riunite C‑261/01 e C‑262/01, van Calster e a., Racc. pag. I‑12249, punto 49).

    49      In questa fattispecie, ai punti 107 e 131 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che dalla decisione controversa risultava che il meccanismo di finanziamento della tariffa di cui al decreto legge del 2005, comparato alla tariffa contemplata dal decreto legge del 1995, implicava il passaggio da una tariffa di mercato a una tariffa che usufruiva di una riduzione finanziata mediante risorse dello Stato.

    50      Tenuto conto delle eventuali conseguenze, evidenziate nella decisione controversa, derivanti dalle modifiche al meccanismo di finanziamento alla luce delle norme sugli aiuti di Stato, occorre constatare che il Tribunale non è incorso in un errore di diritto considerando, al punto 130 della sentenza impugnata, che il provvedimento in esame nella decisione controversa fosse distinto da quello esaminato nella decisione Alumix e respingendo come infondato, al punto 134 di tale sentenza, l’argomento dell’Alcoa secondo cui tali modifiche non erano sostanziali.

    51      Pertanto, l’argomento dell’Alcoa sviluppato nella quarta parte del primo motivo e nella terza parte del secondo motivo, relativo al carattere non sostanziale delle modifiche considerate, deve essere respinto in quanto infondato.

    52      È opportuno esaminare il primo ed il secondo motivo alla luce di tali conclusioni.

     Sul primo motivo, vertente sull’insufficiente considerazione della decisione Alumix

    53      Con il primo motivo, l’Alcoa chiede che venga dichiarato che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando che la Commissione potesse avviare un procedimento di indagine formale senza verificare se le asserzioni contenute nella decisione Alumix fossero divenute invalide. Tale motivo si articola in sei parti. Con la prima parte, l’Alcoa lamenta che il Tribunale ha limitato il suo sindacato all’errore manifesto, per quanto concerne la qualificazione della misura in oggetto come aiuto di Stato. La seconda parte è tratta dalla mancata considerazione della giurisprudenza e dalla violazione dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento. La terza parte è intesa a far dichiarare che i due principali elementi su cui si è fondato il Tribunale per affermare che la Commissione era autorizzata ad avviare un procedimento di indagine formale sono insufficienti. La quarta parte, relativa alla portata temporale della decisione Alumix, è stata respinta in quanto infondata al punto 43 della presente sentenza. La quinta parte verte su una violazione dei principi di buona amministrazione e del diritto ad essere sentiti. Infine, la sesta parte è tratta dalla violazione della portata dell’obbligo di motivazione.

     Sulla prima parte del primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente limitato il suo sindacato all’errore manifesto

    –       Argomenti delle parti

    54      Nel contesto della prima parte del primo motivo, l’Alcoa lamenta che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, in particolare al punto 61 della sentenza impugnata, in quanto ha limitato il suo sindacato sulla decisione controversa all’errore manifesto per quanto riguarda la qualificazione della misura in parola come aiuto di Stato. Il Tribunale avrebbe in tal modo rinunciato ad esercitare un controllo giurisdizionale in una situazione in cui la tutela giurisdizionale è fondamentale per tutelare le imprese da procedimenti di indagine formale ingiustificati.

    55      L’Alcoa sottolinea la differenza tra l’avvio di un procedimento di indagine formale relativo a misure rispetto alle quali è stato specificamente stabilito che non costituivano un aiuto e l’avvio di un siffatto procedimento per misure che non sono state oggetto di una siffatta conclusione. Essa afferma che, nel primo caso, la Commissione è soggetta ad obblighi rafforzati in materia di esame preliminare e di motivazione qualora intenda giustificare l’avvio di un procedimento di indagine formale.

    56      La Commissione replica che, a suo avviso, il Tribunale ha applicato il livello di controllo adeguato, ossia quello inerente ad una decisione provvisoria.

    –       Giudizio della Corte

    57      Occorre ricordare che la fase preliminare di esame degli aiuti istituita dall’art. 88, n. 3, CE e disciplinata dagli artt. 4 e 5 del regolamento n. 659/1999 ha lo scopo di consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale dell’aiuto di cui trattasi con il mercato comune. Tale fase si distingue dalla fase di esame prevista dall’art. 88, n. 2, CE e disciplinata dagli artt. 6 e 7 di detto regolamento, la quale è diretta a consentire alla Commissione di essere completamente ragguagliata su tutti i dati della questione (v. sentenza 15 aprile 2008, causa C‑390/06, Nuova Agricast, Racc. pag. I‑2577, punto 57).

    58      Come emerge dall’art. 6 del regolamento n. 659/1999, la decisione di avviare il procedimento di indagine formale contiene una valutazione preliminare della Commissione sulla misura proposta, intesa a chiarire se essa presenti carattere di aiuto, ed espone le ragioni che inducono a dubitare della sua compatibilità con il mercato comune.

    59      A questo proposito occorre dichiarare che il Tribunale, ai punti 58‑60 della sentenza impugnata, ha correttamente ricordato il ruolo della fase preliminare, sottolineando che essa si distingueva dal procedimento di indagine formale.

    60      Al punto 58 della sentenza impugnata il Tribunale ha giustamente rammentato, in particolare, che la Commissione è tenuta ad avviare il procedimento di indagine formale se, in occasione del primo esame, essa non è stata in grado di acquisire la convinzione che la misura interessata sia compatibile con il mercato comune.

    61      Il Tribunale ne ha a ragione dedotto, al punto 61 della sentenza impugnata, che il sindacato di legittimità svolto dal Tribunale sulla decisione di avviare la procedura di indagine formale deve necessariamente essere limitato e, al punto 62 di detta sentenza, ha correttamente tratto la conclusione che, nel contesto di un ricorso presentato contro una siffatta decisione, quando le parti ricorrenti contestano la valutazione della Commissione sulla qualificazione della misura controversa come aiuto di Stato, il sindacato giurisdizionale del giudice dell’Unione è limitato a verificare se la Commissione non abbia commesso manifesti errori di valutazione.

    62      L’argomento dell’Alcoa secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto svolgere un’analisi più approfondita e non avrebbe dovuto limitare il suo sindacato all’errore manifesto di valutazione, nella fattispecie, a causa dell’esistenza della decisione precedente della Commissione relativa all’Alcoa, ossia la decisione Alumix, non può essere accolto poiché, come è stato rilevato al punto 50 di questa sentenza, il Tribunale ha correttamente statuito che la misura in esame nella decisione controversa costituiva una misura distinta da quella esaminata nella decisione Alumix.

    63      Da ciò si evince che la prima parte del primo motivo deve essere respinta in quanto infondata.

     Sulla seconda parte del primo motivo, vertente sulla mancata considerazione della giurisprudenza e sulla violazione dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento

    –       Argomenti delle parti

    64      A prescindere dalla norma sul sindacato giurisdizionale applicabile, con la seconda parte del primo motivo l’Alcoa asserisce che il Tribunale è incorso in un errore di diritto in quanto non ha preso in considerazione la giurisprudenza e i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento che imponevano di tener conto delle sue decisioni precedenti nello stesso caso.

    65      Secondo l’Alcoa, dalla sentenza 5 ottobre 1994, causa C‑47/91, Italia/Commissione (Racc. pag. I‑4635), discende che la Commissione era obbligata a tener conto della decisione Alumix e a riesaminare se i fattori sui quali si fondava tale decisione fossero mutati o no. Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto al punto 70 della sentenza impugnata ritenendo che la Commissione non fosse tenuta a chiarire «se i criteri sui quali [essa] si è fondata per dichiarare l’assenza di vantaggi nella decisione Alumix fossero ancora validi». L’Alcoa aggiunge, basandosi sulla sentenza 22 giugno 2006, cause riunite C‑182/03 e C‑217/03, Belgio e Forum 187/Commissione (Racc. pag. I‑5479), che essa poteva legittimamente fare affidamento sulla presunzione secondo cui le conclusioni della Commissione nella decisione Alumix non sarebbero cambiate fino a quando i fatti sui quali essa si era fondata rimanevano validi.

    66      La Commissione sostiene che non esisteva l’obbligo di tener conto della decisione Alumix.

    –       Giudizio della Corte

    67      Al punto 24 della citata sentenza Italia/Commissione la Corte ha dichiarato che la Commissione, quando si occupa di un aiuto individuale che si sostiene essere stato concesso in base a un regime già autorizzato, non può procedere immediatamente ad esaminarlo in base al Trattato. Essa deve limitarsi, prima dell’inizio di qualsiasi procedimento, a controllare se l’aiuto rientri nel regime generale e soddisfi le condizioni fissate dalla decisione di approvazione dello stesso. Se non procedesse in tal modo, la Commissione potrebbe modificare, in occasione dell’esame di ciascun aiuto individuale, la sua decisione di approvazione del regime di aiuti e ledere i principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto.

    68      Tuttavia, si constata che la misura oggetto della causa in esame, diversamente dalla misura al centro della citata sentenza Italia/Commissione, non costituisce un aiuto individuale che rientri nel quadro di un regime generale di aiuti. Come è stato rilevato al punto 50 della presente sentenza, la misura interessata è distinta da quella esaminata nella decisione precedente della Commissione, ossia nella decisione Alumix.

    69      Da ciò si deduce che non sono pertinenti le considerazioni formulate nella citata sentenza Italia/Commissione, relative agli aiuti individuali adottati nel quadro di un regime generale di aiuti.

    70      L’Alcoa invoca poi la citata sentenza Belgio e Forum 187/Commissione per sostenere che, in applicazione dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, essa poteva aspettarsi che la Commissione confermasse le conclusioni cui era giunta nella decisione Alumix.

    71      Per costante giurisprudenza, il principio della certezza del diritto implica che la normativa dell’Unione sia certa e che la sua applicazione sia prevedibile per i destinatari (v., in particolare, sentenza Belgio e Forum 187/Commissione, cit., punto 69, e 14 ottobre 2010, causa C‑67/09 P, Nuova Agricast e Cofra/Commissione, Racc. pag. I‑9811, punto 77). Quanto al diritto di avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento, esso si estende a ogni individuo in capo al quale un’istituzione dell’Unione europea abbia fatto sorgere fondate speranze a causa di assicurazioni precise che gli avrebbe fornito. Tuttavia, qualora un operatore economico prudente ed accorto sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento dell’Unione idoneo a ledere i suoi interessi, egli non può invocare il beneficio di tale principio nel caso in cui tale provvedimento venga adottato (v. sentenze Belgio e Forum 187/Commissione, cit., punto 147; 17 settembre 2009, causa C‑519/07 P, Commissione/Koninklijke FrieslandCampina, Racc. pag. I‑8495, punto 84, nonché 16 dicembre 2010, causa C‑537/08 P, Kahla Thüringen Porzellan/Commissione, Racc. pag. I‑12917, punto 63).

    72      Dal punto 71 della citata sentenza Belgio e Forum 187/Commissione emerge che la valutazione della Commissione sulla misura in oggetto in tale sentenza era mutata soltanto sulla base di una lettura più rigorosa delle norme del Trattato in materia di aiuti di Stato. Ai punti 161 e 167 di tale sentenza la Corte ha statuito che i ricorrenti potevano attendersi che una decisione della Commissione modificante la valutazione precedente concedesse loro il tempo necessario per trarre le conseguenze da tale cambiamento di valutazione ed ha concluso che il motivo vertente sulla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento era fondato.

    73      Tuttavia, questa giurisprudenza non è trasponibile alla fattispecie in esame, atteso che, come ha correttamente dichiarato il Tribunale al punto 107 della sentenza impugnata, nella decisione controversa la Commissione non rimette in discussione la sua valutazione sulla misura esaminata nella decisione Alumix. Il Tribunale ha giustamente evidenziato, nello stesso punto, che la Commissione ha nutrito dubbi sulla tariffa elettrica contemplata nel decreto legge del 2005 dovuti, da una parte, alla limitazione nel tempo delle conclusioni tratte nella decisione Alumix, essendo queste connesse alle circostanze esistenti in un determinato momento, e, dall’altra, alle modifiche che ha subito la tariffa considerata in tale decisione.

    74      Di conseguenza, la decisione Alumix non ha potuto suscitare un legittimo affidamento nell’estensione della soluzione scelta dalla Commissione e contenuta in tale decisione alla tariffa prevista nel decreto legge del 2005.

    75      Ne consegue che il Tribunale non ha tradito il legittimo affidamento dell’Alcoa considerando, al punto 70 della sentenza impugnata, che la Commissione non era tenuta a verificare se fossero ancora validi i criteri sui quali essa si era fondata per concludere che la decisione Alumix non conferiva un vantaggio.

    76      Per quanto riguarda la censura attinente all’esistenza di una lesione del principio della certezza del diritto, occorre dichiarare che l’Alcoa si è limitata ad addurre tale principio senza individuare i motivi della sentenza impugnata o l’analisi del Tribunale che lo avrebbero violato. Pertanto, tale censura deve essere respinta.

    77      Di conseguenza la seconda parte del primo motivo deve essere respinta.

     Sulla terza parte del primo motivo, relativa all’insufficienza degli elementi addotti per giustificare l’avvio d’un procedimento di indagine formale

    –       Argomenti delle parti

    78      Con la terza parte del primo motivo, l’Alcoa afferma che, ai punti 67 e 68 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto basandosi essenzialmente su due elementi per trarre la conclusione che la Commissione fosse autorizzata ad avviare un procedimento di indagine formale contro tariffe per la fornitura di elettricità che le sono state concesse. Questi due elementi sono, da una parte, il finanziamento di tali tariffe mediante risorse dello Stato e, dall’altra, il rimborso all’Alcoa mediante il meccanismo applicato dalla Cassa Conguaglio, che comporta una riduzione della tariffa di fornitura di elettricità finale che l’Alcoa dovrebbe versare se non beneficiasse di tale meccanismo. L’Alcoa sostiene che tali due elementi sono insufficienti in quanto già esistevano al momento della decisione Alumix e non avevano impedito alla Commissione di trarre la conclusione che non vi fosse un aiuto. In proposito, essa sottolinea, in primo luogo, che le tariffe agevolate di cui beneficiava all’epoca erano imposte all’ENEL dallo Stato, che deteneva quest’ultima al 100% ed erano quindi finanziate da esso e, in secondo luogo, che tali tariffe determinavano, in modo puramente formale, una «riduzione» delle tariffe generalmente applicabili.

    79      La Commissione ritiene che con questa terza parte l’Alcoa altro non faccia che reiterare altri argomenti.

    –       Giudizio della Corte

    80      Occorre constatare che, nella presentazione degli aspetti che essa ritiene comuni tra le tariffe fondate sul decreto legge del 1995 e quelle fondate sul decreto legge del 2005, l’Alcoa omette di menzionare i cambiamenti, non contestati, che sono stati apportati a tali prime tariffe nel 1999 e nel 2004.

    81      Essa si astiene infatti dall’indicare che, come emerge dai punti 15, 65 e 66 della sentenza impugnata, la tariffa che le veniva fatturata in forza del decreto legge del 1995 è stata sostituita da una tariffa il cui importo è stato ridotto mediante un rimborso finanziato da un tributo parafiscale gestito dalla Cassa Conguaglio.

    82      Orbene, alla luce della pertinenza di tali caratteristiche ai fini della qualificazione di un aiuto, come è stato ricordato al punto 50 di questa sentenza, il Tribunale non ha commesso un errore di diritto richiamando l’attenzione su di esse.

    83      Pertanto, il Tribunale era nel giusto quando ha stabilito, al punto 68 della sentenza impugnata, che la mera constatazione del meccanismo di rimborso controverso giustifica il fatto che la Commissione non possa escludere, nella fase preliminare, che l’Alcoa beneficiasse di un vantaggio ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.

    84      Inoltre, al punto 58 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato giustamente che, se un primo esame non consente alla Commissione di superare tutte le difficoltà che insorgono nel chiarire se la misura esaminata abbia o meno natura di aiuto nell’accezione dell’art. 87, n. 1, CE, essa è tenuta ad avviare il procedimento di indagine formale, per lo meno quando, in occasione di tale primo esame, non è stata in grado di acquisire la convinzione che la misura in oggetto, ammettendo che si tratti di un aiuto, è in ogni caso compatibile con il mercato comune (v. inoltre, per analogia, sentenze 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I‑1719, punto 39, e giurisprudenza citata, nonché 2 aprile 2009, causa C‑431/07 P, Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione, Racc. pag. I‑2665, punto 61). Pertanto, al punto 70 della sentenza impugnata, il Tribunale ha in sostanza dichiarato, a ragione, rinviando in particolare a detto punto 58, che chiarire se la tariffa concessa agli stabilimenti costituisse o meno una tariffa di mercato richiedeva una valutazione economica complessa, che suscitava dubbi la cui soluzione sarebbe stata affrontata al meglio nel contesto del procedimento di indagine formale.

    85      Occorre quindi respingere la terza parte del primo motivo in quanto infondata.

     Sulla quinta parte del primo motivo, vertente sulla violazione dei principi di buona amministrazione e del diritto ad essere sentiti

    –       Argomenti delle parti

    86      L’Alcoa afferma che la Repubblica italiana non ha avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni sulla qualificazione della misura in oggetto quale aiuto nuovo nel corso della fase preliminare dell’indagine e che il Tribunale è incorso in un errore di diritto omettendo di riconoscere che la Commissione aveva in tal modo violato il principio di buona amministrazione e del diritto ad essere sentiti.

    87      La Commissione sostiene che l’Alcoa in tal modo solleva un motivo nuovo che non è stato fatto valere dinanzi al Tribunale e che, pertanto, è irricevibile. Essa afferma inoltre che, in ogni caso, la Repubblica italiana è stata sentita in merito alla qualificazione della misura in oggetto come aiuto nuovo, come emerge dal punto 40 della sentenza impugnata.

    –       Giudizio della Corte

    88      Si deve ricordare che, nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è limitata di regola alla valutazione della soluzione di diritto che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di merito (v., tra l’altro, sentenza 1° febbraio 2007, causa C‑266/05 P, Sison/Consiglio, Racc. pag. I‑1233, punto 95 e giurisprudenza citata). Pertanto, in linea di principio, una parte non può sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non abbia dedotto dinanzi al Tribunale, dato che ciò equivarrebbe a consentire alla Corte di sindacare la legittimità della soluzione adottata dal Tribunale tenendo conto di motivi di cui quest’ultimo non poteva essere a conoscenza.

    89      A questo proposito, dalla sentenza impugnata emerge che la problematica sollevata dall’Alcoa nella quinta parte del primo motivo non è stata oggetto di un esame del Tribunale in seguito ad un argomento da essa sollevato dinanzi a quest’ultimo.

    90      Sebbene il Tribunale, ai punti 39 e 40 della sentenza impugnata, abbia esaminato se la Repubblica italiana aveva preso posizione sulla qualificazione della misura in questione come nuovo aiuto, esso ha operato tale esame nel contesto dell’analisi di un argomento della Commissione diretto a far riconoscere l’irricevibilità del ricorso in primo grado perché la Repubblica italiana non si sarebbe opposta in modo sufficientemente chiaro a tale qualifica.

    91      Occorre pertanto dichiarare che la quinta parte del primo motivo è irricevibile.

     Sulla sesta parte del primo motivo, relativa all’inadeguata considerazione della portata dell’obbligo di motivazione

    –       Argomenti delle parti

    92      Con la sesta parte del primo motivo, l’Alcoa lamenta che il Tribunale non ha adeguatamente considerato la portata dell’obbligo di motivazione gravante sulla Commissione. Considerate le conseguenze irreversibili dell’avvio del procedimento di indagine formale, nonché l’esistenza, nella fattispecie, di una precedente decisione della Commissione, ossia la decisione Alumix, il Tribunale avrebbe ingiustamente affermato che il fatto di operare una distinzione tra tale decisione e la decisione controversa non doveva essere motivato. Questa insufficienza di motivazione avrebbe reso difficile l’analisi giuridica ed il controllo sulla decisione controversa. L’Alcoa sostiene che la decisione controversa avrebbe dovuto contenere una significativa valutazione preliminare degli eventuali mutamenti economici rispetto alla decisione Alumix.

    93      La Commissione ritiene che tale parte del motivo debba essere respinta in quanto infondata.

    –       Giudizio della Corte

    94      Contrariamente a quanto sostiene l’Alcoa, nella sentenza impugnata il Tribunale non ha affermato che il fatto di operare una distinzione tra la decisione Alumix e la decisione controversa non dovesse essere motivato.

    95      Per quanto riguarda la censura relativa all’inadeguata considerazione della portata dell’obbligo di motivazione, sembra che con essa l’Alcoa si riferisca più in particolare ai punti 78‑89 della sentenza impugnata. Tra tali punti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 127 delle conclusioni, risulta che l’Alcoa faccia riferimento in particolare al punto 88, in cui il Tribunale ha respinto l’argomento secondo cui la Commissione sarebbe venuta meno al suo obbligo di motivare la decisione controversa alla luce dei criteri applicati nella decisione Alumix.

    96      Secondo una costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La portata dell’obbligo di motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o soggetti terzi, da questo colpiti direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni (v., in particolare, sentenza 2 dicembre 2009, causa C‑89/08 P, Commissione/Irlanda e a., Racc. pag. I‑11245, punto 77 e giurisprudenza citata).

    97      Occorre rilevare che, come riconosce la stessa Alcoa, al punto 78 della sentenza impugnata il Tribunale si è correttamente riferito all’obbligo di motivazione di cui all’art. 253 CE e alle condizioni che esso implica.

    98      L’Alcoa, tuttavia, addebita al Tribunale di non aver riconosciuto l’insufficienza della motivazione della decisione controversa in relazione alla decisione Alumix. Secondo l’Alcoa, la Commissione avrebbe dovuto spiegare sotto quale profilo la decisione controversa fosse distinta dalla decisione Alumix.

    99      Questa censura risulta fondata sulla premessa secondo cui la decisione controversa riguardava la stessa tariffa esaminata nella decisione Alumix, rendendo necessario un esame dettagliato degli elementi che portavano ad una differente conclusione.

    100    Orbene, come constatato al punto 50 di questa sentenza, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto considerando, al punto 130 della sentenza impugnata, che la misura oggetto della decisione controversa fosse distinta da quella esaminata nella decisione Alumix.

    101    Come emerge dal punto 88 della sentenza impugnata, ne consegue che non era necessario un esame dettagliato delle valutazioni economiche della Commissione nella decisione Alumix e delle ragioni per cui tale decisione non era più applicabile.

    102    Per quanto attiene ad una fase preliminare di esame di una misura che non era stata fatta oggetto di un esame precedente, al punto 79 della sentenza impugnata il Tribunale ha correttamente dichiarato che la Commissione poteva limitarsi ad esporre sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, ad includere una valutazione provvisoria della misura statale di cui trattasi volta a determinare se quest’ultima configuri un aiuto e ad esporre i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato comune.

    103    Pertanto, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto dichiarando, al punto 88 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva motivato a sufficienza la decisione controversa, esponendo chiaramente i motivi per cui era provvisoriamente giunta alla conclusione che la misura in esame costituisse un aiuto e per cui nutriva seri dubbi in merito alla sua compatibilità con il mercato comune.

    104    La sesta parte del primo motivo deve quindi essere respinta in quanto infondata.

    105    Atteso che nel contesto del suo primo motivo nessuno degli argomenti addotti dall’Alcoa è stato accolto, tale motivo deve essere interamente respinto.

     Sul secondo motivo, attinente all’errata applicazione del procedimento relativo agli aiuti nuovi

    106    Il secondo motivo è suddiviso in quattro parti. La prima riguarda l’errata applicazione della giurisprudenza relativa alla proroga nel tempo di un aiuto compatibile con il mercato comune. Con la seconda parte, esaminata ai punti 37‑43 di questa sentenza, l’Alcoa addebita al Tribunale di aver interpretato erroneamente la portata nel tempo della decisione Alumix. La terza parte è intesa a far dichiarare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto fondandosi sulle modifiche tecniche avvenute nel 1999 e nel 2004 per confermare l’applicazione del procedimento relativo agli aiuti nuovi. La quarta parte concerne una lesione dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.

     Sulla prima parte del secondo motivo, tratta dall’errata applicazione della giurisprudenza relativa alla proroga nel tempo di un aiuto compatibile con il mercato comune

    –       Argomenti delle parti

    107    L’Alcoa sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo, al punto 128 della sentenza impugnata, che la sua sentenza 6 marzo 2002, cause riunite T‑127/99, T‑129/99 e T‑148/99, Diputación Foral de Álava e a./Commissione (Racc. pag. II‑1275), fosse applicabile e consentisse di considerare che una proroga nel tempo, di per sé, potesse trasformare una misura in aiuto nuovo. L’Alcoa sottolinea che detta sentenza verteva su un aiuto considerato compatibile con il mercato comune. Orbene, vi sarebbe una differenza fondamentale tra una misura che è stata qualificata come aiuto compatibile con il mercato comune e una misura che è stata considerata non costitutiva di aiuto. Nel caso di un aiuto compatibile con il mercato comune il limite nel tempo sarebbe una delle ragioni per cui è possibile concludere che tale aiuto sia compatibile. La sua proroga potrebbe quindi solo trasformare la misura interessata in aiuto nuovo. Invece, qualora si concluda per l’assenza di aiuto, la modifica delle condizioni del mercato potrebbe trasformare la misura in aiuto, ma la proroga della misura in quanto tale non potrebbe produrre tale effetto. In questo caso si applicherebbe l’art. 1, lett. b), v), del regolamento n. 659/1999, che impone di considerare la misura come un aiuto esistente, anziché come un nuovo aiuto.

    108    La Commissione replica che il Tribunale non ha commesso errori riconoscendo che la proroga della tariffa di cui al decreto legge del 1995 giustificava che la misura in questione fosse considerata un aiuto nuovo.

    –       Giudizio della Corte

    109    Occorre constatare che la citata sentenza Diputación Foral de Álava e a./Commissione riguardava un aiuto istituito prima dell’entrata dello Stato membro interessato nel mercato comune, e che costituiva pertanto un aiuto esistente. In tale sentenza il Tribunale ha dichiarato che, a causa della modifica della durata di tale aiuto, che era stato prorogato, esso doveva essere considerato un aiuto nuovo.

    110    Tuttavia da tale giurisprudenza del Tribunale, relativa alla proroga di una misura che costituisce un aiuto esistente, non si inferisce che essa possa essere estesa a una misura che, invece, è stata considerata non costitutiva di aiuto. La mera circostanza che una siffatta misura continui ad essere attuata, eventualmente in seguito alla proroga dell’atto giuridico che l’ha istituita, non può trasformarla in aiuto di Stato.

    111    Ad ogni modo, il Tribunale non afferma che la mera proroga di una misura che la Commissione ha considerato non costitutiva di aiuto la trasformi in aiuto nuovo. Esso si è limitato a rilevare, al punto 129 della sentenza impugnata, che l’esame che la Commissione svolge sulla misura prorogata può essere effettuato solo nel contesto degli aiuti nuovi.

    112    Va constatato che nella specie il Tribunale, per affermare, al punto 133 della sentenza impugnata, che la Commissione non aveva commesso un manifesto errore di valutazione esaminando la misura in esame sotto il profilo delle regole applicabili ai nuovi aiuti, non si è fondato solo sulla proroga, in forza del decreto legge del 2005, della tariffa agevolata concessa all’Alcoa, ma che esso, ai punti 131 e 132 di tale sentenza, ha altresì messo in rilievo le modifiche che la Repubblica italiana ha apportato alla sostanza stessa di tale misura.

    113    Ne consegue che non è applicabile l’art. 1, lett. b), v), del regolamento n. 659/1999, a tenore del quale sono aiuti esistenti gli aiuti considerati esistenti in quanto può essere dimostrato che al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell’evoluzione del mercato comune e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro.

    114    Pertanto, e in conformità all’art. 1, lett. c), del regolamento n. 659/1999, dato che la Commissione sospettava che la tariffa oggetto del decreto legge del 2005 costituisse un aiuto, essa doveva esaminarla sotto il profilo del procedimento applicabile agli aiuti nuovi.

    115    Si deve quindi dichiarare che il Tribunale, al punto 133 della sentenza impugnata, ha giustamente statuito che la Commissione non aveva commesso un manifesto errore di valutazione esaminando la misura in discorso nel contesto del procedimento applicabile agli aiuti nuovi e non nel contesto del procedimento applicabile agli aiuti esistenti.

    116    Pertanto, la prima parte del secondo motivo deve essere respinta in quanto infondata.

     Sulla terza parte del secondo motivo, inteso a far dichiarare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto basandosi sulle modifiche tecniche avvenute nel 1999 e nel 2004 per confermare l’applicazione del procedimento relativo agli aiuti nuovi

    –       Argomenti delle parti

    117    L’Alcoa sostiene che il Tribunale ha ingiustamente confermato che la Commissione poteva legittimamente applicare il procedimento relativo agli aiuti nuovi perché le tariffe concesse all’Alcoa non consistevano più nell’applicazione da parte dell’ENEL della tariffa stabilita dal decreto legge del 1995, bensì nella concessione di un rimborso ad opera della Cassa Conguaglio. Procedendo in questo modo, il Tribunale avrebbe esteso la portata della decisione controversa, che era diretta unicamente contro la proroga della durata delle tariffe assegnate all’Alcoa, in applicazione del decreto legge del 2005, e non contro tali modifiche puramente tecniche avvenute nel 1999 e nel 2004.

    118    L’Alcoa aggiunge che la Commissione era stata informata di tali modifiche e non vi si era opposta. La Commissione si sarebbe quindi astenuta dal menzionare nella decisione controversa il fatto che le modifiche tecniche sopravvenute nel 1999 e nel 2004 giustificavano un nuovo esame. Essa non lo avrebbe citato neppure in un’altra decisione che menzionava la tariffa agevolata concessa all’Alcoa, ossia la decisione Portovesme. Inoltre, nella decisione 1° dicembre 2004, relativa all’aiuto di Stato N/490/2000 – Italia, Costi non recuperabili del mercato elettrico (GU 2005, C 250, pag. 9; in prosieguo: la «decisione sui costi non recuperabili»), la Commissione avrebbe affermato che tariffe come quelle di cui usufruisce l’Alcoa costituiscono oneri generali già coperti da un regime d’aiuti esistenti. L’Alcoa censura quindi il Tribunale per aver scartato la decisione sui costi non recuperabili considerandola priva di pertinenza e per essersi basato su dette modifiche tecniche per giustificare l’applicazione da parte della Commissione del procedimento relativo agli aiuti nuovi.

    119    La Commissione afferma che l’Alcoa contraddice lo stesso contenuto della decisione controversa quando considera che essa verte unicamente sulla proroga della tariffa prevista nel decreto legge del 1995. Il Tribunale non avrebbe esteso la portata della decisione controversa statuendo che il passaggio da una tariffa reale, quella alla base della decisione Alumix, ad una tariffa teorica, esaminata nella decisione controversa, costituiva una modifica sostanziale. Peraltro, e diversamente da quanto afferma l’Alcoa, la Commissione sottolinea di aver già contestato le modifiche tecniche del 1999 e del 2004, nella decisione Portovesme, proprio avviando un procedimento di indagine formale nel caso all’origine di tale decisione. Quanto alla decisione sui costi non recuperabili, la Commissione sostiene che essa riguarda costi non recuperabili sostenuti dall’ENEL e non è pertinente per quanto riguarda i vantaggi concessi all’Alcoa in materia di tariffa elettrica.

    –       Giudizio della Corte

    120    I fatti di causa e la presentazione della decisione controversa nella sentenza impugnata non sono stati contestati dall’Alcoa nell’ambito della sua impugnazione. Essa si è limitata a fornire una precisazione, cui la Commissione non si è opposta e ricordata al punto 14 di questa sentenza, secondo cui le modifiche apportate alla tariffa contemplata nel decreto legge del 1995 sono intervenute nel 1999, ossia prima dell’adozione del decreto legge del 2005.

    121    Dalla presentazione della decisione controversa nella sentenza impugnata risulta che la prima menziona non solo la proroga della tariffa di cui al decreto legge del 1995, ma anche i cambiamenti avvenuti nella gestione di tale tariffa, ossia il rimborso parziale della tariffa praticata mediante un prelievo parafiscale, e la gestione di tale tariffa ad opera della Cassa Conguaglio.

    122    Al punto 17 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che tali cambiamenti hanno indotto la Commissione ad affermare, ai punti 40‑46 della motivazione della decisione controversa, che essa doveva verificare se la tariffa agevolata concessa all’Alcoa costituisse un aiuto di Stato, con riferimento alla riduzione di tariffa che quest’ultima implicava, al vantaggio economico che rappresentava per l’Alcoa, al finanziamento di tale riduzione tramite risorse statali nonché agli effetti di questa tariffa sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari.

    123    Di conseguenza, il Tribunale non ha esteso la portata della decisione controversa quando, al punto 68 della sentenza impugnata, ha valutato le conseguenze rispetto alla nozione di vantaggio che la Commissione ha tratto dal rimborso della differenza tra la tariffa praticata all’ENEL e la tariffa prorogata dal decreto legge del 2005.

    124    Esso non ha esteso la portata di tale decisione neppure quando ha dichiarato, al punto 132 della sentenza impugnata, che la misura in causa non consisteva più nell’applicazione da parte dell’ENEL della tariffa stabilita nel decreto legge del 1995, che era equivalente ad una tariffa di mercato, bensì nella concessione di un rimborso da parte della Cassa Conguaglio, a partire da risorse pubbliche, al fine di compensare la differenza fra la tariffa praticata dall’ENEL e quella fissata nel decreto del 1995, come prorogata dal decreto legge del 2005.

    125    Gli argomenti dell’Alcoa secondo cui, in primo luogo, dette modifiche erano state introdotte prima del decreto legge del 2005 e, in secondo luogo, la Commissione ne era venuta a conoscenza e non vi si era opposta, non ostano a che tale istituzione le esamini nel contesto degli aiuti nuovi, come definiti all’art. 1, lett. c), del regolamento n. 659/1999. Infatti, la Corte ha già statuito che la nozione di aiuto di Stato, esistente o nuovo, corrisponde ad una situazione oggettiva e non può dipendere dalla condotta o dalle dichiarazioni delle istituzioni (v. sentenza Commissione/Irlanda e a., cit., punto 72).

    126    Quanto alla pertinenza della decisione sui costi non recuperabili, occorre dichiarare che il Tribunale, al punto 113 della sentenza impugnata, ha correttamente rilevato che essa riguardava non tanto il rimborso a favore dell’Alcoa, quanto piuttosto il regime mediante il quale l’ENEL veniva rimborsata per i suoi costi non recuperabili risultanti dalla liberalizzazione del mercato dell’elettricità.

    127    Peraltro, il Tribunale era nel giusto anche quando ha aggiunto, al punto 114 della sentenza impugnata, che, in sostanza, anche se la Commissione fosse stata informata, nel contesto del procedimento relativo alla decisione sui costi non recuperabili, del regime di cui usufruivano gli stabilimenti dell’Alcoa, quest’ultima, in mancanza di precise assicurazioni fornitele dalla Commissione, non avrebbe potuto ricavarne alcuna certezza che la proroga della tariffa agevolata non avrebbe integrato un aiuto nuovo.

    128    Pertanto il Tribunale non ha commesso un errore di diritto nella sua valutazione dell’impatto prodotto dalla decisione sui costi non recuperabili sulla decisione controversa, ai punti 112‑114 della sentenza impugnata, né statuendo, al punto 112 di detta sentenza, che l’argomento dell’Alcoa era inconferente.

    129    La terza parte del secondo motivo deve quindi essere respinta in quanto infondata.

     Sulla quarta parte del secondo motivo, tratta dalla violazione dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento

    –       Argomenti delle parti

    130    Con la quarta parte del secondo motivo l’Alcoa sostiene che, confermando l’applicazione da parte della Commissione del procedimento relativo agli aiuti nuovi, il Tribunale ha violato i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento. Tenuto conto della precedente conclusione tratta dalla Commissione, secondo cui la tariffa di cui godeva l’Alcoa non costituiva un aiuto, la Commissione avrebbe dovuto, per lo meno, applicare il procedimento relativo agli aiuti esistenti. L’Alcoa cita al riguardo diverse decisioni della Commissione e si rifà alla giurisprudenza risultante dalla citata sentenza Belgio e Forum 187/Commissione.

    131    La Commissione replica che il Tribunale non ha violato i principi generali del diritto e che l’Alcoa ancora una volta si basa sull’errata supposizione che l’art. 11, n. 11, del decreto legge del 2005 sia solamente la proroga della misura esaminata nella decisione Alumix. Le decisioni della Commissione cui l’Alcoa si riferisce non sarebbero pertinenti vuoi perché riguardano l’assenza della possibilità di recuperare l’aiuto, questione che non è stata sollevata nel contesto di questa controversia, vuoi perché attengono al proseguimento di regimi secondo le medesime modalità fissate in occasione della loro approvazione, circostanze che non si verificherebbero nella fattispecie in esame.

    –       Giudizio della Corte

    132    Si deve constatare che, con la quarta parte del secondo motivo, l’Alcoa reitera, in sostanza, gli argomenti sviluppati nell’ambito della seconda parte del primo motivo, pur applicandoli al procedimento relativo agli aiuti nuovi.

    133    Occorre rilevare, da un lato, che ai punti 102 e 103 della sentenza impugnata il Tribunale ha correttamente citato la giurisprudenza pertinente richiamata al punto 71 di questa sentenza.

    134    Dall’altro, per i motivi esposti ai punti 71‑75 di questa sentenza, quanto accertato dalla Commissione nella decisione Alumix non poteva legittimamente indurre l’Alcoa a credere che le conclusioni tratte in tale decisione si sarebbero estese alla tariffa esaminata nella decisione controversa.

    135    Pertanto, al punto 108 della sentenza impugnata il Tribunale ha statuito giustamente che la decisione Alumix non poteva infondere nell’Alcoa un legittimo affidamento sulla perennità delle conclusioni tratte in tale decisione. Il Tribunale ne ha giustamente dedotto, al punto 109 della stessa sentenza, che la Commissione non aveva violato il principio della tutela del legittimo affidamento adottando la decisione controversa, che si fonda sul procedimento relativo agli aiuti nuovi.

    136    Quanto all’accusa di lesione del principio della certezza del diritto, essa va respinta per la stessa ragione rilevata al punto 76 di questa sentenza.

    137    Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere la quarta parte del secondo motivo nonché tale motivo nel suo complesso.

    138    Poiché nessuno dei motivi dedotti merita accoglimento, occorre respingere l’impugnazione proposta.

     Sulle spese

    139    Ai sensi dell’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è infondata la Corte statuisce sulle spese. A norma dell’art. 69, n. 2, del medesimo regolamento, applicabile al giudizio di impugnazione in forza dell’art. 118 di quest’ultimo, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, l’Alcoa, rimasta soccombente, va condannata alle spese del presente grado di giudizio.

    Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

    1)      L’impugnazione è respinta.

    2)      L’Alcoa Trasformazioni Srl è condannata alle spese.

    Firme


    * Lingua processuale: l’inglese.

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