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Documento 62008CJ0050
Judgment of the Court (Grand Chamber) of 24 May 2011.#European Commission v French Republic.#Failure of a Member State to fulfil obligations - Article 43 EC - Freedom of establishment - Notaries - Nationality requirement - Article 45 EC - Connection with the exercise of official authority.#Case C-50/08.
Sentenza della Corte (grande sezione) del 24 maggio 2011.
Commissione europea contro Repubblica francese.
Inadempimento di uno Stato - Art. 43 CE - Libertà di stabilimento - Notai - Requisito di cittadinanza - Art. 45 CE - Partecipazione all’esercizio dei pubblici poteri.
Causa C-50/08.
Sentenza della Corte (grande sezione) del 24 maggio 2011.
Commissione europea contro Repubblica francese.
Inadempimento di uno Stato - Art. 43 CE - Libertà di stabilimento - Notai - Requisito di cittadinanza - Art. 45 CE - Partecipazione all’esercizio dei pubblici poteri.
Causa C-50/08.
Raccolta della Giurisprudenza 2011 I-04195
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2011:335
Causa C‑50/08
Commissione europea
contro
Repubblica francese
«Inadempimento di uno Stato — Art. 43 CE — Libertà di stabilimento — Notai — Requisito di cittadinanza — Art. 45 CE — Partecipazione all’esercizio dei pubblici poteri»
Massime della sentenza
Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Deroghe — Attività che partecipano all’esercizio dei pubblici poteri — Attività notarili — Esclusione — Requisito di cittadinanza per l’accesso alla professione di notaio — Inammissibilità
(Artt. 43 CE e 45, primo comma, CE)
Viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 43 CE, uno Stato membro la cui normativa impone un requisito di cittadinanza per l’accesso alla professione di notaio, laddove le attività affidate ai notai nell’ordinamento giuridico di tale Stato membro non partecipino all’esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell’art. 45, primo comma, CE. A tal riguardo, l’art. 45, primo comma, CE costituisce una deroga alla norma fondamentale della libertà di stabilimento che deve essere interpretata in maniera che la sua portata si limiti a ciò che è strettamente necessario per tutelare gli interessi che tale disposizione permette agli Stati membri di proteggere. Inoltre, tale deroga deve essere limitata alle sole attività che, di per sé considerate, costituiscono una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri.
Al fine di stabilire se le attività affidate ai notai comportino una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri, occorre prendere in considerazione la natura delle attività svolte dai notai. In proposito una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell’art. 45, primo comma, CE non è presente nelle diverse attività svolte dai notai, nonostante gli effetti giuridici importanti conferiti ai loro atti, giacché rivestono un’importanza particolare la volontà delle parti oppure la vigilanza o la decisione del giudice.
Da un lato, infatti, per quanto riguarda gli atti pubblici, sono oggetto di autenticazione solo gli atti o le convenzioni alle quali le parti hanno liberamente aderito, mentre il notaio non può modificare unilateralmente la convenzione che è chiamato ad autenticare senza avere preliminarmente ottenuto il consenso delle parti. Peraltro, pur se è vero che l’obbligo di verifica incombente ai notai persegue un obiettivo di interesse generale, nondimeno, il mero fatto di perseguire tale obiettivo non può giustificare che le prerogative necessarie a tal fine siano riservate ai soli notai cittadini dello Stato membro interessato, né è sufficiente a far considerare un’attività come partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri.
D’altro lato, per quanto attiene all’efficacia esecutiva, pur se l’apposizione da parte del notaio della formula esecutiva sull’atto pubblico conferisce a quest’ultimo efficacia esecutiva, questa si fonda sulla volontà delle parti di stipulare un atto o una convenzione, dopo verifica, da parte del notaio, della loro conformità con la legge, e di conferire loro detta efficacia esecutiva. Parimenti, l’efficacia probatoria di cui gode un atto notarile rientra nel regime delle prove e non ha quindi rilevanza diretta ai fini della questione di stabilire se l’attività comportante la redazione di detto atto, di per sé considerata, costituisca una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri, soprattutto se, conformemente alla legge dello Stato membro considerato, le scritture private fanno fede come gli atti pubblici.
Ciò vale anche riguardo ad atti, quali liberalità con assegnazione di quote (libéralités-partages), convenzioni matrimoniali, costituzioni di ipoteche, vendite di immobili in costruzione e affitti cedibili di fondi rustici, che devono essere stipulati con atto notarile a pena di nullità, atti nei quali la volontà delle parti è preponderante e il fatto di perseguire un interesse generale non può essere sufficiente a che dette attività siano considerate come partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri. Per quando riguarda i compiti di riscossione delle imposte, di cui è incaricato il notaio, questi ultimi non possono essere considerati, di per sé, come costituenti una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei poteri pubblici. Tale riscossione è effettuata dal notaio nei confronti del debitore, ad essa segue il versamento delle corrispondenti somme al servizio competente dello Stato e, quindi, essa non è fondamentalmente diversa da quella relativa all’imposta sul valore aggiunto.
Infine, relativamente allo specifico status del notaio, in primo luogo, dal fatto che la qualità dei servizi forniti può variare da un notaio all’altro in funzione, in particolare, delle capacità professionali delle persone interessate risulta che, nei limiti delle loro rispettive competenze territoriali, i notai esercitano la loro professione in condizioni di concorrenza, circostanza che non è caratteristica dell’esercizio dei pubblici poteri. In secondo luogo, i notai sono direttamente e personalmente responsabili, nei confronti dei loro clienti, dei danni risultanti da qualsiasi errore commesso nell’esercizio delle loro attività.
(v. punti 72, 74-75, 77-82, 84-86, 90-100, 106, 109)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
24 maggio 2011 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Art. 43 CE – Libertà di stabilimento – Notai – Requisito di cittadinanza – Art. 45 CE – Partecipazione all’esercizio dei pubblici poteri»
Nella causa C‑50/08,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 12 febbraio 2008,
Commissione europea, rappresentata dai sigg. J.-P. Keppenne e H. Støvlbæk, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
sostenuta da:
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalla sig.ra E. Jenkinson e dal sig. S. Ossowski, in qualità di agenti,
interveniente,
contro
Repubblica francese, rappresentata dalla sig.ra E. Belliard, nonché dai sigg. G. de Bergues e B. Messmer, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da:
Repubblica di Bulgaria, rappresentata dal sig. T. Ivanov e dalla sig.ra E. Petranova, in qualità di agenti,
Repubblica ceca, rappresentata dal sig. M. Smolek, in qualità di agente,
Repubblica di Lettonia, rappresentata dalle sig.re L. Ostrovska, K. Drēviņa e J. Barbale, in qualità di agenti,
Repubblica di Lituania, rappresentata dal sig. D. Kriaučiūnas e dalla sig.ra E. Matulionytė, in qualità di agenti,
Repubblica di Ungheria, rappresentata dalle sig.re R. Somssich e K. Veres, nonché dal sig. M. Fehér, in qualità di agenti,
Romania, rappresentata dalle sig.re C. Osman, A. Gheorghiu e A. Stoia, nonché dal sig. A. Popescu, in qualità di agenti,
Repubblica slovacca, rappresentata dal sig. J. Čorba e dalla sig.ra B. Ricziová, in qualità di agenti,
intervenienti,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev (relatore) e J.-J. Kasel, presidenti di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász, G. Arestis, M. Ilešič, dalla sig.ra C. Toader e dal sig. M. Safjan, giudici,
avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón
cancelliere: sig. M.-A. Gaudissart, capo unità
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 aprile 2010,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 settembre 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, prevedendo un requisito di cittadinanza per l’accesso alla professione di notaio, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 43 CE e 45 CE.
Contesto normativo
L’organizzazione generale della professione di notaio in Francia
2 Nell’ordinamento giuridico francese, i notai esercitano le loro funzioni nell’ambito di una professione liberale. Lo status di tale professione è disciplinato dal decreto legislativo 2 novembre 1945, n. 45‑2590, statuto del notariato (JORF del 3 novembre 1945, pag. 7160), come modificato dalla legge 11 febbraio 2004, n. 2004‑130 (JORF del 12 febbraio 2004, pag. 2847).
3 Ai sensi dell’art. 1 di tale decreto legislativo, i notai sono «pubblici ufficiali incaricati di ricevere tutti gli atti e i contratti ai quali le parti devono o vogliono conferire il carattere di autenticità attribuito agli atti di un’autorità pubblica, di dar loro data certa, conservarne il deposito, rilasciarne copie esecutive e conformi».
4 In forza dell’art. 1 bis del citato decreto legislativo, il notaio può esercitare la sua professione a titolo individuale, nell’ambito di una société civile professionnelle [società di professionisti per l’esercizio comune della professione] o di una société d’exercice libéral [società di capitali con eventuali partecipazioni detenute da finanziatori non professionisti], oppure in qualità di lavoratore subordinato presso una persona fisica o giuridica titolare di uno studio notarile.
5 Secondo l’art. 6-1, primo comma, del medesimo decreto legislativo, la responsabilità civile professionale dei notai è coperta da un contratto di assicurazione sottoscritto dal Consiglio superiore del notariato.
6 La competenza territoriale dei notai, il loro numero e la distribuzione delle loro sedi sono determinati in conformità delle disposizioni del decreto 26 novembre 1971, n. 71‑942, relativo all’istituzione, al trasferimento e alla soppressione delle sedi notarili, alla competenza territoriale e alla residenza dei notai, alla custodia e alla trasmissione degli originali e ai registri professionali dei notai (JORF del 3 dicembre 1971, pag. 11796), come modificato dal decreto 25 marzo 2005 n. 2005‑311 (JORF del 3 aprile 2005, pag. 6062).
7 Ai sensi dell’art. 1 del decreto 8 marzo 1978, n. 78-262, sulla fissazione delle tariffe notarili (JORF del 10 marzo 1978, pag. 995), come modificato dal decreto 16 maggio 2006, n. 2006‑558 (JORF del 18 maggio 2006, pag. 7327), le somme dovute ai notai per le loro prestazioni sono determinate conformemente alle disposizioni di tale decreto. L’art. 4 del citato decreto prevede che i notai siano retribuiti, per i servizi resi nell’esercizio delle attività non previste al titolo II del medesimo decreto e compatibili con la funzione notarile, mediante onorari liberamente negoziati con le parti o, in assenza di accordo, fissati dal giudice competente per la liquidazione.
8 L’art. 4 del regolamento nazionale dei notai emanato dal Consiglio superiore del notariato ai sensi dell’art. 26 del decreto n. 71‑942 e approvato con decreto del Guardasigilli, Ministro della Giustizia, 24 dicembre 1979 (JORF del 3 gennaio 1980, N.C., pag. 45), prevede la possibilità per qualsiasi persona fisica o giuridica di diritto privato o di diritto pubblico di scegliere liberamente il proprio notaio. La stessa disposizione precisa che la clientela di un notaio è costituita da «persone che, per libera scelta, fanno ricorso ai suoi consigli, pareri, servizi o gli affidano la redazione delle loro convenzioni».
9 Per quanto riguarda le condizioni di accesso alle funzioni di notaio, l’art. 3 del decreto 5 luglio 1973, n. 73‑609, relativo alla formazione professionale e alle condizioni di accesso alle funzioni di notaio (JORF del 7 luglio 1973, pag. 7341), come modificato dal decreto 24 ottobre 2006, n. 2006‑1299, relativo ai notai dipendenti (JORF del 25 ottobre 2006, pag. 15781), dispone, in particolare, che nessuno può essere notaio se non è francese.
Le attività notarili in Francia
10 Per quanto riguarda le differenti attività del notaio nell’ordinamento giuridico francese, è pacifico che il suo compito principale consiste nella redazione di atti pubblici. L’intervento del notaio può pertanto essere obbligatorio o facoltativo, a seconda dell’atto che egli è chiamato ad autenticare. Con tale intervento il notaio constata che sono soddisfatte tutte le condizioni richieste dalla legge per la realizzazione dell’atto, inclusa la capacità giuridica e la capacità d’agire delle parti interessate.
11 L’atto pubblico è definito all’art. 1317 del codice civile, contenuto al capo VI, intitolato «Della prova delle obbligazioni e di quella del pagamento», del titolo III del libro III di tale codice. Ai sensi di tale articolo è atto pubblico «quello che è stato ricevuto con le formalità richieste da un pubblico ufficiale abilitato a stipularlo nel luogo in cui l’atto è redatto».
12 Ai sensi dell’art. 19 della legge 25 Ventoso anno XI sull’organizzazione del notariato, gli atti notarili «fanno piena prova e sono esecutivi in tutto il territorio della Repubblica».
13 L’art. 1319 del codice civile precisa che «[l]’atto pubblico fa piena prova tra le parti contraenti e i loro eredi o aventi causa della convenzione in esso contenuta».
14 L’art. 1322 del medesimo codice prevede che «la scrittura privata riconosciuta da colui contro il quale si produce, o considerata dalla legge come riconosciuta, fa fede come un atto pubblico fra coloro che l’hanno sottoscritta e fra i loro eredi ed aventi causa».
15 Conformemente all’art. 1 del decreto legislativo 2 novembre 1945, n. 45‑2592, statuto degli ufficiali giudiziari (JORF del 3 novembre 1945, pag. 7163), come modificato dalla legge 25 giugno 1973, n°73‑546, disciplina e statuto dei notai e di taluni ufficiali ministeriali (JORF del 26 giugno 1973, pag. 6731), spetta unicamente agli ufficiali giudiziari il compito, in particolare, di mettere in esecuzione le decisioni dell’autorità giudiziaria, nonché gli atti o i titoli esecutivi. L’art. 18 della legge 9 luglio 1991, n. 91‑650, sulla riforma delle procedure civili di esecuzione (JORF del 14 luglio 1991, pag. 9228), dispone che soltanto gli ufficiali giudiziari incaricati dell’esecuzione possono procedere all’esecuzione forzata e ai sequestri conservativi.
16 In forza dell’art. L. 213‑6 del codice dell’organizzazione giudiziaria, il giudice dell’esecuzione è competente a conoscere in via esclusiva delle difficoltà relative ai titoli esecutivi e alle opposizioni sollevate in occasione dell’esecuzione forzata, anche qualora vertano sul merito del diritto, a meno che esse siano sottratte ai limiti delle competenze dei giudici ordinari. Alle medesime condizioni, esso autorizza misure conservative e conosce delle opposizioni relative alla loro attuazione.
Procedimento precontenzioso
17 Alla Commissione è stata presentata una denuncia relativa al requisito di cittadinanza per accedere alla professione di notaio in Francia. Dopo aver proceduto all’esame della denuncia, con lettera di diffida in data 8 novembre 2000 la Commissione ha invitato la Repubblica francese a presentarle, entro il termine di due mesi, le sue osservazioni relative alla conformità con l’art. 45, primo comma, CE di detto requisito di cittadinanza.
18 La Repubblica francese ha risposto alla lettera di diffida con lettera in data 13 marzo 2001.
19 Il 12 luglio 2002 la Commissione ha inviato una lettera di diffida complementare a tale Stato membro, contestandogli l’inadempimento degli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 43 CE e 45, primo comma, CE.
20 Lo Stato membro ha risposto a tale lettera di diffida complementare con lettera datata 11 ottobre 2002.
21 Non essendo stata persuasa dagli argomenti addotti dalla Repubblica francese, il 18 ottobre 2006 la Commissione ha inviato a tale Stato membro un parere motivato nel quale ha concluso che quest’ultimo era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 43 CE e 45, primo comma, CE. La Commissione in parola ha invitato detto Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al parere motivato entro due mesi dal ricevimento dello stesso.
22 Con lettera del 12 dicembre 2006 la Repubblica francese ha esposto i motivi per i quali considerava infondata la tesi sostenuta dalla Commissione.
23 In tali circostanze la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
Sul ricorso
Sulla ricevibilità dell’intervento del Regno Unito
24 La Repubblica francese ritiene che la memoria di intervento del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sia irricevibile, in quanto non contiene, in violazione delle disposizioni dell’art. 40, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’art. 93, n. 5, secondo comma, del regolamento di procedura di quest’ultima, conclusioni dirette a suffragare le conclusioni della Commissione. In subordine, la Repubblica francese eccepisce l’irricevibilità parziale di detto intervento giacché le conclusioni del Regno Unito andrebbero oltre la portata di quelle presentate dalla Commissione, dal momento che tale Stato membro conclude, da un lato, per l’applicabilità della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22), alla professione di notaio e, dall’altro, per la dissociabilità dalla professione di notaio delle attività notarili non rientranti nell’ambito dell’art. 45, primo comma, CE.
25 A tale proposito, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 40, quarto comma, dello Statuto della Corte, le conclusioni dell’istanza d’intervento possono avere come oggetto soltanto l’adesione alle conclusioni di una delle parti.
26 Del pari, l’art. 93, n. 5, secondo comma, del regolamento di procedura dispone, in particolare, che la memoria di intervento contiene le conclusioni dell’interveniente dirette al sostegno o al rigetto, totale o parziale, delle conclusioni di una delle parti, nonché i motivi e gli argomenti dedotti dall’interveniente.
27 La conclusione cui perviene il Regno Unito nella sua memoria di intervento è formulata nei seguenti termini:
«[L]a professione di notaio rientra nell’ambito di applicazione della direttiva [2005/36]. Talune attività svolte dai notai possono essere escluse dall’ambito di applicazione di [tale] direttiva soltanto se la Corte di giustizia consideri che tali attività rientrino nell’ambito dell’eccezione di cui al quarantunesimo ‘considerando’ della [citata] direttiva, in virtù degli artt. 39, n. 4, CE e/o 45 CE».
28 Va osservato che, nel suo ricorso, la Commissione non chiede che la Corte voglia dichiarare che la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 2005/36. Di conseguenza, nella parte in cui il Regno Unito conclude per l’applicabilità di tale direttiva alla professione di notaio, il suo intervento è irricevibile.
29 Quanto al resto, benché, stando al tenore letterale, l’oggetto dell’intervento di detto Stato membro così descritto sembri diverso da quello che può validamente avere una memoria di intervento, da una lettura complessiva della memoria di intervento in questione e dal contesto nel quale la stessa si inserisce risulta che gli argomenti presentati dal Regno Unito sono diretti a dimostrare, al pari di quanto considerato dalla Commissione nel suo ricorso, che la professione di notaio non comporta l’esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell’art. 45, primo comma, CE.
30 Per quanto riguarda, in particolare, l’obiezione sollevata dalla Repubblica francese nei confronti dell’argomento, presentato dal Regno Unito, secondo cui l’applicazione dell’art. 45, primo comma, CE non può essere estesa all’insieme delle attività dei notai, contrariamente a quanto avrebbe affermato la Commissione nel suo ricorso, va osservato che non si può contestare a tale Stato membro di aver aggiunto conclusioni nuove rispetto a quelle presentate dalla Commissione. L’argomento in parola costituisce, infatti, soltanto un rinvio al punto 47 della sentenza 21 giugno 1974, causa 2/74, Reyners, (Racc. pag. 631), dato che il Regno Unito non si è pronunciato sull’applicabilità di tale giurisprudenza alle attività concrete esercitate dai notai in Francia.
31 Si deve pertanto ritenere che la memoria di intervento del Regno Unito sia irricevibile soltanto nella parte in cui chiede che la direttiva 2005/36 sia applicabile alla professione di notaio.
Nel merito
Argomenti delle parti
32 In via preliminare, la Commissione sottolinea che l’accesso alla professione di notaio in taluni Stati membri non è assoggettato ad alcun requisito di cittadinanza e che tale requisito è stato eliminato da altri Stati membri, quali il Regno di Spagna, la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese.
33 Tale istituzione ricorda, in primo luogo, che l’art. 43 CE costituisce una delle disposizioni fondamentali del diritto dell’Unione che mira a garantire il trattamento nazionale a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca, sia pure in via secondaria, in un altro Stato membro per svolgervi un’attività non subordinata, e vieta qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza.
34 Detta istituzione e il Regno Unito sostengono che l’art. 45, primo comma, CE deve essere oggetto di interpretazione autonoma e uniforme (sentenza 15 marzo 1988, causa 147/86, Commissione/Grecia, Racc. pag. 1637, punto 8). In quanto prevede un’eccezione alla libertà di stabilimento per le attività che partecipano all’esercizio di pubblici poteri, detto articolo dovrebbe, inoltre, essere interpretato restrittivamente (sentenza Reyners, cit., punto 43).
35 L’eccezione prevista all’art. 45, primo comma, CE dovrebbe essere quindi limitata alle attività che, per loro stessa natura, comportano una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri (sentenza Reyners, cit., punti 44 e 45). Secondo la Commissione la nozione di pubblici poteri implica l’esercizio di un potere decisionale che esorbita dal diritto comune e si traduce nella capacità di agire indipendentemente dalla volontà di altri soggetti o anche contro tale volontà. In particolare i pubblici poteri si manifesterebbero, secondo la giurisprudenza della Corte, attraverso poteri di coercizione (sentenza 29 ottobre 1998, causa C‑114/97, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑6717, punto 37).
36 A parere della Commissione e del Regno Unito, le attività che partecipano all’esercizio dei pubblici poteri dovrebbero essere distinte da quelle esercitate nell’interesse generale. Diverse professioni si vedrebbero, infatti, attribuire competenze particolari nell’interesse generale, senza tuttavia partecipare all’esercizio dei pubblici poteri.
37 Sarebbero altresì escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 45, primo comma, CE le attività che costituiscono un’assistenza o una collaborazione al funzionamento dei pubblici poteri (v., in tal senso, sentenza 13 luglio 1993, causa C‑42/92, Thijssen, Racc. pag. I‑4047, punto 22).
38 La Commissione e il Regno Unito ricordano inoltre che l’art. 45, primo comma, CE riguarda, in linea di principio, determinate attività e non un’intera professione, a meno che le attività interessate siano inseparabili dal complesso di quelle esercitate da tale professione.
39 In secondo luogo, la Commissione procede all’esame delle diverse attività svolte dal notaio nell’ordinamento giuridico francese.
40 Per quanto riguarda, anzitutto, l’autenticazione di atti e convenzioni, la Commissione sostiene che il notaio si limita ad attestare la volontà delle parti, dopo averle consigliate, e a dare effetti giuridici a tale volontà. Nello svolgimento di detta attività il notaio non disporrebbe di alcun potere decisionale nei confronti delle parti. L’autenticazione sarebbe quindi solo la conferma dell’esistenza di un previo accordo tra queste ultime. La circostanza che determinati atti debbano essere obbligatoriamente oggetto di autenticazione sarebbe irrilevante, dato che molte procedure avrebbero carattere obbligatorio senza per questo essere espressione dell’esercizio dei pubblici poteri.
41 La circostanza che in capo al notaio sorga una responsabilità connessa alla redazione degli atti notarili lo avvicinerebbe alla maggior parte dei liberi professionisti, quali avvocati, architetti o medici, per i quali sorgerebbe del pari la responsabilità nell’ambito delle attività da essi svolte.
42 Quanto all’efficacia esecutiva degli atti pubblici, la Commissione considera che l’apposizione della formula esecutiva precede l’esecuzione propriamente detta senza farne parte. Pertanto, tale efficacia esecutiva non conferirebbe alcun potere di coercizione ai notai. Peraltro, qualsiasi eventuale contestazione sarebbe decisa non già dal notaio bensì dal giudice.
43 Inoltre, il ruolo del notaio in materia di riscossione delle imposte non configurerebbe una partecipazione all’esercizio dei pubblici poteri, atteso che i soggetti privati devono spesso esercitare tale tipo di responsabilità nel settore fiscale. Così, le imprese private agirebbero per conto terzi allorquando effettuano una ritenuta sulla retribuzione degli impiegati. Lo stesso varrebbe nel caso degli istituti di credito che effettuano la ritenuta di imposta mobiliare per i loro clienti beneficiari di redditi mobiliari.
44 Infine, lo status particolare del notaio nel diritto francese non sarebbe direttamente rilevante ai fini della valutazione della natura delle attività in questione.
45 La Commissione considera, in terzo luogo, al pari del Regno Unito, che le norme del diritto dell’Unione contenenti riferimenti all’attività notarile non pregiudicano l’applicazione a tale attività degli artt. 43 CE e 45, primo comma, CE.
46 Tanto l’art. 1, n. 5, lett. d), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1), quanto il quarantunesimo ‘considerando’ della direttiva 2005/36 escluderebbero, infatti, dal loro ambito di applicazione le attività dei notai solo nei limiti in cui queste ultime comportano un nesso diretto e specifico con l’esercizio dei pubblici poteri. Si tratterebbe quindi di una mera riserva che non inciderebbe in alcun modo sull’interpretazione dell’art. 45, primo comma, CE. Quanto all’art. 2, n. 2, lett. 1), della direttiva del Parlamento europeo del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36), che esclude le attività dei notai dall’ambito di applicazione di tale direttiva, la Commissione sottolinea che la circostanza che il legislatore abbia scelto di escludere una determinata attività dall’ambito di applicazione di detta direttiva non significa che a tale attività sia applicabile l’art. 45, primo comma, CE.
47 Con riferimento al regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), al regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1), nonché al regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, n. 805, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU L 143, pag. 15), la Commissione ritiene che tali regolamenti si limitino a prevedere l’obbligo degli Stati membri di riconoscere e rendere esecutivi atti formati e aventi efficacia esecutiva in un altro Stato membro.
48 Inoltre, il regolamento (CE) del Consiglio 8 ottobre 2001, n. 2157, relativo allo statuto della Società europea (SE) (GU L 294, pag. 1), nonché la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (GU L 310, pag. 1), non sarebbero pertinenti ai fini della risoluzione della presente controversia, in quanto essi si limitano a conferire ai notai, nonché ad altre autorità competenti designate dallo Stato, il compito di attestare il compimento di determinati atti e formalità preliminari al trasferimento della sede, alla costituzione ed alla fusione di società.
49 Per quanto riguarda la risoluzione del Parlamento europeo 23 marzo 2006 sulle professioni legali e l’interesse generale nel funzionamento dei sistemi giuridici (GU C 292E, pag. 105; in prosieguo: la «risoluzione del 2006»), si tratterebbe di un atto puramente politico, il cui contenuto sarebbe ambiguo, giacché, da un lato, al punto 17 di tale risoluzione il Parlamento avrebbe affermato che l’art. 45 CE deve essere applicato alla professione di notaio, benché, d’altro lato, al punto 2 della stessa risoluzione, abbia ribadito le dichiarazioni espresse nella risoluzione del 18 gennaio 1994 sulla situazione e sull’organizzazione della professione notarile nei dodici Stati della Comunità (GU C 44, pag. 36; in prosieguo: la «risoluzione del 1994»), nella quale esprimeva l’auspicio che fosse eliminato il requisito di cittadinanza per l’accesso alla professione di notaio previsto nella normativa di numerosi Stati membri.
50 La Commissione e il Regno Unito aggiungono che la causa che ha dato luogo alla sentenza 30 settembre 2003, causa C‑405/01, Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española (Racc. pag. I‑10391), alla quale fanno riferimento diversi Stati membri nelle loro osservazioni scritte, riguardava l’esercizio, da parte dei capitani e dei comandanti in seconda di navi mercantili, di un ampio complesso di compiti di mantenimento della sicurezza, di poteri di polizia nonché di competenze in materia notarile e di stato civile. La Corte non avrebbe, pertanto, avuto l’occasione di esaminare dettagliatamente alla luce dell’art. 45, primo comma, CE le diverse attività svolte dai notai. La menzionata sentenza non sarebbe di conseguenza sufficiente per concludere che tale disposizione sia applicabile ai notai.
51 Peraltro, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica francese, la giurisprudenza della Corte distinguerebbe i notai dalle pubbliche autorità riconoscendo che un atto pubblico può essere redatto da un’autorità pubblica o da qualsiasi altra autorità a ciò autorizzata (sentenza 17 giugno 1999, causa C‑260/97, Unibank, Racc. pag. I‑3715, punti 15 e 21).
52 La Repubblica francese, sostenuta dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Romania e dalla Repubblica slovacca sostiene, in primo luogo, che la Commissione non tiene conto della giurisprudenza della Corte. Tale giurisprudenza, infatti, non limiterebbe l’applicazione dell’art. 45, primo comma, CE alle sole attività che comportano un potere coercitivo, essendo un siffatto potere soltanto uno degli elementi costitutivi dell’esercizio dei pubblici poteri.
53 A tal proposito, la Corte avrebbe riconosciuto, nella sua citata sentenza Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española, che le funzioni notarili costituiscono una partecipazione all’esercizio di poteri d’imperio.
54 La partecipazione dei notai all’esercizio dei pubblici poteri sarebbe dimostrata, in secondo luogo, dai compiti loro affidati in materia di riscossione delle imposte. Tali compiti non si limiterebbero esclusivamente alla detenzione del denaro pubblico, ma comprenderebbero altresì la determinazione della base imponibile in materia di plusvalenze immobiliari, nonché la riscossione dell’imposta di registro e dell’imposta sul reddito in materia di successioni, essendo i notai responsabili del pagamento di tale imposta di registro. Nello svolgimento di tali compiti, i notai liquiderebbero l’imposta per conto di terzi, vale a dire per i loro clienti.
55 La Repubblica francese sottolinea, in terzo luogo, al pari della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Romania e della Repubblica slovacca, che le attività svolte dai notai comportano la redazione di atti pubblici aventi efficacia probatoria ed esecutiva, il che costituirebbe una manifestazione concreta dei pubblici poteri. Per taluni atti, quali atti di liberalità con assegnazione di quote (libéralités-partages), convenzioni matrimoniali, costituzioni di ipoteche, vendite di immobili in costruzione e affitti cedibili di fondi rustici, l’intervento del notaio sarebbe un requisito della loro validità.
56 Nell’esercizio della sua attività, al notaio spetterebbe il compito di informare le parti della portata del loro atto, di accertarsi del loro libero consenso e di porre le questioni utili al fine di ottenere gli elementi indispensabili per il rispetto delle disposizioni legislative. Il notaio dovrebbe altresì effettuare, a seconda del caso, qualsiasi verifica idonea a garantire la validità giuridica dell’atto. Il notaio dovrebbe inoltre rifiutarsi di ricevere qualsiasi atto contrario all’ordine pubblico o alla legge.
57 Inoltre, nel diritto francese l’atto notarile avrebbe la più elevata efficacia probatoria nella gerarchia dei mezzi di prova. Tale efficacia probatoria riguarderebbe la data dell’atto, le firme che vi sono apposte e i fatti che il notaio attesta essere stati da lui compiti o essere avvenuti in sua presenza. L’autenticità di tali elementi potrebbe essere rimessa in discussione soltanto mediante l’esercizio della querela di falso, prevista agli artt. 303‑316 del codice di procedura civile.
58 Peraltro, dalla citata sentenza Unibank risulterebbe che l’intervento di un’autorità pubblica o di qualsiasi altra autorità legittimata dallo Stato è necessario per conferire a un determinato atto la qualità di atto pubblico.
59 Gli atti notarili sarebbero inoltre dotati di efficacia esecutiva senza che sia necessario ottenere previamente una sentenza. Pertanto, anche supponendo che la giurisprudenza della Corte limiti l’applicazione dell’art. 45, primo comma, CE alle sole attività che comportano un potere coercitivo, la professione di notaio rientrerebbe nell’ambito di tale disposizione in ragione dell’efficacia esecutiva dell’atto notarile.
60 La Repubblica francese afferma, in quarto luogo, che lo status del notaio nell’ordinamento giuridico francese attesta la partecipazione diretta del notaio all’esercizio dei pubblici poteri. I notai sarebbero infatti nominati dal Ministro della Giustizia e soggetti al controllo della Procura. Inoltre, essi presterebbero giuramento e sarebbero assoggettati a un regime severo di incompatibilità.
61 Tale Stato membro sottolinea, in quinto luogo, che il legislatore dell’Unione ha confermato che i notai partecipano all’esercizio dei pubblici poteri. A tal riguardo, esso si riferisce agli atti dell’Unione menzionati al precedente punto 46, i quali escluderebbero le attività dei notai dal loro rispettivo ambito di applicazione in ragione della partecipazione degli stessi all’esercizio dei pubblici poteri, oppure riconoscerebbero che gli atti pubblici sono redatti da un’autorità pubblica o da qualsiasi altra autorità a ciò autorizzata dallo Stato. Dagli atti menzionati ai precedenti punti 47 e 48 risulterebbe anche che gli atti notarili sono assimilati alle decisioni giudiziarie.
62 Inoltre, il Parlamento avrebbe affermato, nelle sue risoluzioni del 1994 e del 2006, che la professione di notaio partecipa all’esercizio dei pubblici poteri.
Giudizio della Corte
– Considerazioni preliminari
63 La Commissione contesta alla Repubblica francese che, riservando l’accesso alla professione di notaio ai propri cittadini, in violazione dell’art. 43 CE, essa impedisce ai cittadini di altri Stati membri di stabilirsi nel suo territorio al fine di esercitare tale professione.
64 Il presente ricorso riguarda dunque solo il requisito di cittadinanza, previsto dalla normativa francese per l’accesso a tale professione, alla luce dell’art. 43 CE.
65 Occorre, di conseguenza, precisare che tale ricorso non riguarda né lo status né l’organizzazione del notariato nell’ordinamento giuridico francese e neppure le condizioni, diverse da quella relativa alla cittadinanza, per accedere alla professione di notaio in tale Stato membro.
66 Va altresì sottolineato, come ha fatto la Commissione all’udienza, che il suo ricorso non riguarda neppure l’applicazione delle disposizioni del Trattato CE in materia di libera prestazione dei servizi. Del pari, tale ricorso non riguarda l’applicazione delle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei lavoratori.
– Sull’inadempimento contestato
67 Va anzitutto ricordato che l’art. 43 CE costituisce una delle disposizioni fondamentali del diritto dell’Unione (v. in tal senso, in particolare, sentenza Reyners, cit., punto 43).
68 La nozione di stabilimento ai sensi di tale disposizione è una nozione molto ampia e implica la possibilità, per un cittadino dell’Unione, di partecipare, in maniera stabile e continuativa, alla vita economica di uno Stato membro diverso dal proprio Stato membro di origine e di trarne vantaggio, favorendo così l’interpenetrazione economica e sociale nell’ambito dell’Unione europea nel settore delle attività autonome (v., in particolare, sentenza 22 dicembre 2008, causa C‑161/07, Commissione/Austria, Racc. pag. I‑10671, punto 24).
69 La libertà di stabilimento riconosciuta ai cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro comporta in particolare l’accesso alle attività autonome e al loro esercizio alle condizioni poste dalla normativa dello Stato membro di stabilimento per i propri cittadini (v., in particolare, sentenza 28 gennaio 1986, causa 270/83, Commissione/Francia, Racc. pag. 273, punto 13, e, in tal senso, sentenza Commissione/Austria, cit., punto 27). In altri termini, l’art. 43 CE vieta a ciascuno Stato membro di prevedere nella sua legislazione, per le persone che si avvalgono della libertà di stabilirvisi, norme per l’esercizio delle loro attività diverse da quelle stabilite per i propri cittadini (sentenza Commissione/Austria, cit., punto 28).
70 L’art. 43 CE mira quindi a garantire il trattamento nazionale a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un’attività non subordinata e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (sentenza Commissione/Francia, cit., punto 14).
71 Orbene, nella fattispecie, la normativa nazionale controversa riserva l’accesso alla professione di notaio ai cittadini francesi, sancendo così una disparità di trattamento fondata sulla cittadinanza, vietata, in linea di principio, dall’art. 43 CE.
72 La Repubblica francese sostiene tuttavia che le attività notarili esulano dall’ambito di applicazione dell’art. 43 CE in quanto esse parteciperebbero all’esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell’art. 45, primo comma, CE. Occorre quindi, anzitutto, esaminare la portata della nozione di esercizio dei pubblici poteri ai sensi di quest’ultima disposizione e, in un secondo tempo, verificare se le attività affidate ai notai nell’ordinamento giuridico francese rientrino in tale nozione.
73 Con riferimento alla nozione di «esercizio dei pubblici poteri» ai sensi dell’art. 45, primo comma, CE occorre sottolineare che la sua valutazione deve tener conto, secondo costante giurisprudenza, del carattere, proprio del diritto dell’Unione, dei limiti posti da tale disposizione alle deroghe consentite al principio della libertà di stabilimento, al fine di evitare che l’effetto utile del Trattato in materia di libertà di stabilimento venga vanificato da disposizioni unilaterali adottate dagli Stati membri (v., in tal senso, sentenze Reyners, cit., punto 50; Commissione/Grecia, cit., punto 8, e 22 ottobre 2009, causa C‑438/08, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I‑10219, punto 35).
74 Sempre secondo giurisprudenza costante, l’art. 45, primo comma, CE costituisce una deroga alla norma fondamentale della libertà di stabilimento. In quanto tale, detta deroga deve essere interpretata in maniera che la sua portata si limiti a ciò che è strettamente necessario per tutelare gli interessi che tale disposizione permette agli Stati membri di proteggere (sentenze Commissione/Grecia, cit., punto 7; Commissione/Spagna, cit., punto 34; 30 marzo 2006, causa C‑451/03, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, Racc. pag. I‑2941, punto 45; 29 novembre 2007, causa C‑393/05, Commissione/Austria, Racc. pag. I‑10195, punto 35 e causa C‑404/05, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑10239, punti 37 e 46, nonché Commissione/Portogallo, cit., punto 34).
75 La Corte ha inoltre più volte ribadito che la deroga prevista all’art. 45, primo comma, CE va limitata alle sole attività che, di per sé considerate, costituiscono una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri (citate sentenze Reyners, punto 45; Thijssen, punto 8; Commissione/Spagna, punto 35; Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, punto 46; Commissione/Germania, punto 38, e Commissione/Portogallo, punto 36).
76 In proposito la Corte ha avuto l’occasione di considerare escluse dalla deroga prevista all’art. 45, primo comma, CE talune attività ausiliarie o preparatorie rispetto all’esercizio dei pubblici poteri (v., in tal senso, citate sentenze Thijssen, punto 22; Commissione/Spagna, punto 38; Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, punto 47; Commissione/Germania, punto 38, e Commissione/Portogallo, punto 36), o determinate attività il cui esercizio, pur comportando contatti anche regolari e organici, con autorità amministrative o giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali autorità (v., in tal senso, sentenza Reyners, cit., punti 51 e 53), o ancora determinate attività che non comportano l’esercizio di poteri decisionali (v., in tal senso, citate sentenze Thijssen, punti 21 e 22; 29 novembre 2007, Commissione/Austria, punti 36 e 42; Commissione/Germania, punti 38 e 44, nonché Commissione/Portogallo, punti 36 e 41), di poteri di coercizione (v. in tal senso, in particolare, sentenza Commissione/Spagna, cit., punto 37), o di potestà coercitiva (v., in tal senso, sentenze 30 settembre 2003, causa C‑47/02, Anker e a., Racc. pag. I‑10447, punto 61, nonché Commissione/Portogallo, cit., punto 44).
77 Occorre verificare, alla luce delle considerazioni che precedono, se le attività affidate ai notai nell’ordinamento giuridico francese comportino una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri.
78 A tal fine occorre prendere in considerazione la natura delle attività svolte dai membri della professione considerata (v., in tal senso, sentenza Thijssen, cit., punto 9).
79 La Repubblica francese e la Commissione concordano sul fatto che l’attività principale dei notai nell’ordinamento giuridico francese consiste nella redazione, con le formalità richieste, di atti pubblici. A tal fine, il notaio dovrebbe verificare, in particolare, che ricorrano tutte le condizioni richieste dalla legge per la realizzazione dell’atto. L’atto pubblico godrebbe, inoltre, di efficacia probatoria e di efficacia esecutiva.
80 Si deve sottolineare, in proposito, in primo luogo, che sono oggetto di autenticazione, ai sensi della normativa francese, gli atti o le convenzioni alle quali le parti hanno liberamente aderito. Sono infatti le parti stesse a decidere, nei limiti posti dalla legge, la portata dei loro diritti e obblighi e a scegliere liberamente le pattuizioni alle quali vogliono assoggettarsi allorché presentano un atto o una convenzione al notaio per l’autenticazione. L’intervento di quest’ultimo presuppone quindi la previa esistenza di un consenso o di un accordo di volontà delle parti.
81 Inoltre, il notaio non può modificare unilateralmente la convenzione che è chiamato ad autenticare senza avere preliminarmente ottenuto il consenso delle parti.
82 L’attività di autenticazione affidata ai notai non comporta quindi, in quanto tale, una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell’art. 45, primo comma, CE.
83 La circostanza che determinati atti o determinate convenzioni debbano essere obbligatoriamente oggetto di autenticazione a pena di nullità non è idonea ad inficiare tale conclusione. È infatti usuale che la validità di atti diversi sia assoggettata, negli ordinamenti giuridici nazionali e secondo le modalità previste, a requisiti di forma o ancora a procedure obbligatorie di convalida. Tale circostanza non può, pertanto, essere sufficiente ad avvalorare la tesi sostenuta dalla Repubblica francese.
84 La conclusione che precede non può neppure essere rimessa in discussione dall’obbligo fatto ai notai di verificare, prima di procedere all’autenticazione di un atto o di una convenzione, che tutte le condizioni richieste dalla legge per realizzare tale atto o tale condizione siano soddisfatte e, laddove non lo siano, di rifiutare di procedere a detta autenticazione.
85 È ben vero, come sottolinea la Repubblica francese, che il notaio svolge tale verifica perseguendo un obiettivo di interesse generale, ossia garantire la legalità e la certezza del diritto degli atti conclusi tra privati. Nondimeno, il mero perseguimento di tale obiettivo non può giustificare che le prerogative necessarie a tal fine siano riservate ai soli notai cittadini dello Stato membro interessato.
86 Il fatto di agire perseguendo un obiettivo di interesse generale non è sufficiente, di per sé, a far considerare un’attività determinata come partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri. È infatti pacifico che le attività svolte nell’ambito di diverse professioni regolamentate comportano di frequente, negli ordinamenti giuridici nazionali, l’obbligo per le persone che le compiono di perseguire un obiettivo del genere, senza che dette attività rientrino per questo nell’ambito dell’esercizio di tali poteri.
87 Nondimeno, la circostanza che le attività notarili perseguano obiettivi di interesse generale, miranti in particolare a garantire la legalità e la certezza del diritto degli atti conclusi tra privati, costituisce una ragione imperativa di interesse generale che consente di giustificare eventuali restrizioni all’art. 43 CE derivanti dalle specificità proprie dell’attività notarile, quali l’inquadramento di cui sono oggetto i notai per effetto delle procedure di selezione che sono loro applicate, la limitazione del loro numero e delle loro competenze territoriali o ancora il regime loro applicato relativo a remunerazione, indipendenza, incompatibilità e inamovibilità, purché dette restrizioni permettano di conseguire tali obiettivi e siano a ciò necessarie.
88 È del pari vero che il notaio deve rifiutarsi di autenticare un atto o una convenzione che non soddisfi i requisiti stabiliti dalla legge e ciò indipendentemente dalla volontà delle parti. Tuttavia, successivamente ad un rifiuto del genere, le parti restano libere o di rimediare all’illegittimità constatata, oppure di modificare le pattuizioni dell’atto o della convenzione di cui trattasi, o ancora di rinunciare a tale atto o convenzione.
89 Inoltre, la consulenza e l’assistenza giuridica fornite dal notaio in sede di autenticazione di detto atto o convenzione non possono essere considerate come una partecipazione all’esercizio dei pubblici poteri, neppure quando esiste un obbligo legale per il notaio di fornire una siffatta consulenza o assistenza (v., in tal senso, sentenza Reyners, cit., punto 52).
90 Per quanto riguarda l’efficacia probatoria e l’efficacia esecutiva di cui gode l’atto notarile, è incontestabile che queste ultime conferiscano a tali atti rilevanti effetti giuridici. Nondimeno, la circostanza che una determinata attività comporti la redazione di atti dotati di effetti del genere non può essere sufficiente a far considerare quell’attività come partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell’art. 45, primo comma, CE.
91 Infatti, per quanto riguarda, in particolare, l’efficacia probatoria di cui gode un atto notarile, si deve precisare che quest’ultima rientra nel regime delle prove stabilito dalla legge nell’ordinamento giuridico di cui trattasi. L’art. 1319 del codice civile, che stabilisce l’efficacia probatoria dell’atto pubblico, fa infatti parte del capo VI di tale codice, intitolato «Della prova delle obbligazioni e di quella del pagamento». L’efficacia probatoria conferita dalla legge ad un determinato atto non ha quindi rilevanza diretta ai fini della questione di stabilire se l’attività comportante la redazione di detto atto, di per sé considerata, costituisca una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri, come richiesto dalla giurisprudenza (v., in tal senso, citate sentenze Thijssen, punto 8, e Commissione/Spagna, punto 35).
92 Inoltre, ai sensi dell’art. 1322 del codice civile, «[l]a scrittura privata riconosciuta da colui contro il quale si produce, o legalmente considerata come riconosciuta, fa fede come un atto pubblico fra coloro che l’hanno sottoscritta e fra i loro eredi ed aventi causa».
93 Per quanto riguarda l’efficacia esecutiva dell’atto pubblico, occorre rilevare, come sostenuto dalla Repubblica francese, che essa consente di dare esecuzione all’obbligazione derivante da tale atto, senza previo intervento del giudice.
94 L’efficacia esecutiva dell’atto pubblico non trasferisce tuttavia, in capo al notaio, poteri che comportano una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri. Invero, pur se l’apposizione da parte del notaio della formula esecutiva sull’atto pubblico conferisce a quest’ultimo efficacia esecutiva, questa si fonda sulla volontà delle parti di stipulare un atto o una convenzione, dopo verifica, da parte del notaio, della loro conformità con la legge e di conferire a detto atto o convenzione efficacia esecutiva.
95 Pertanto, la redazione di atti pubblici dotati di effetti giuridici, come quelli descritti ai punti 90‑94 della presente sentenza, non comporta una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell’art. 45, primo comma, CE.
96 Per quanto riguarda, in secondo luogo, i compiti di riscossione delle imposte, di cui è incaricato il notaio, questi ultimi non possono essere considerati, di per sé, come costituenti una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei poteri pubblici. Va precisato, a tal riguardo, che tale riscossione è effettuata dal notaio nei confronti del debitore, che ad essa segue il versamento delle corrispondenti somme al servizio competente dello Stato e che, quindi, essa non è fondamentalmente diversa da quella relativa all’imposta sul valore aggiunto.
97 Per quanto riguarda, in terzo luogo, gli atti, quali gli atti di liberalità con assegnazione di quote (libéralités-partages), convenzioni matrimoniali, costituzioni di ipoteche, vendite di immobili in costruzione e affitti cedibili di fondi rustici, che devono essere stipulati con atto notarile a pena di nullità, è fatto rinvio alle considerazioni esposte ai precedenti punti 80‑95 della presente sentenza.
98 In quarto luogo, relativamente allo specifico status del notaio nell’ordinamento giuridico francese, è sufficiente ricordare, come risulta dai punti 75 e 78 della presente sentenza, che è alla luce della natura delle attività di cui trattasi, di per sé considerate, e non già alla luce di detto status in quanto tale, che occorre verificare se tali attività rientrino nell’ambito della deroga prevista all’art. 45, primo comma, CE.
99 Sono tuttavia necessarie due precisazioni al riguardo. In primo luogo, è pacifico che, tranne i casi in cui il notaio è designato dal giudice, ciascuna parte ha la libera scelta del notaio, conformemente all’art. 4 del regolamento nazionale dei notai, menzionato al punto 8 della presente sentenza. Pur se è vero che una parte degli onorari dei notai è fissata dalla legge, resta pur sempre il fatto che la qualità dei servizi forniti può variare da un notaio all’altro in funzione, in particolare, delle capacità professionali delle persone interessate. Ne consegue che, nei limiti delle loro rispettive competenze territoriali, i notai esercitano la loro professione, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 18 delle sue conclusioni, in condizioni di concorrenza, circostanza che non è caratteristica dell’esercizio dei pubblici poteri.
100 Va rilevato, in secondo luogo, come ha sostenuto la Commissione senza essere contraddetta su tale punto dalla Repubblica francese, che i notai sono direttamente e personalmente responsabili, nei confronti dei loro clienti, dei danni risultanti da qualsiasi errore commesso nell’esercizio delle loro attività.
101 Inoltre, non convince neppure l’argomento che la Repubblica francese trae da taluni atti dell’Unione. Con riferimento agli atti menzionati al punto 46 della presente sentenza, occorre precisare che la circostanza che il legislatore abbia scelto di escludere le attività notarili dall’ambito di applicazione di un determinato atto non comporta che tali attività rientrino necessariamente nell’ambito della deroga prevista all’art. 45, primo comma, CE. Per quanto riguarda, in particolare, la direttiva 2005/36, risulta dalla formulazione stessa del suo quarantunesimo ‘considerando’, secondo cui la direttiva «non pregiudica l’applicazione (…) dell’articolo 45 [CE, in particolare per quanto riguarda i notai]», che il legislatore dell’Unione non ha preso precisamente posizione sull’applicabilità dell’art. 45, primo comma, CE alla professione di notaio.
102 Neppure l’argomentazione fondata sugli atti dell’Unione di cui ai punti 47 e 48 della presente sentenza risulta pertinente. Relativamente ai regolamenti di cui al punto 47 della presente sentenza, essi riguardano il riconoscimento e l’esecuzione di atti pubblici formati e aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro e, di conseguenza, non rilevano ai fini dell’interpretazione dell’art. 45, primo comma, CE. Occorre trarre la medesima conclusione con riferimento agli atti dell’Unione menzionati al punto 48 della presente sentenza in quanto essi si limitano, come ha fatto giustamente osservare la Commissione, ad affidare ai notai, al pari di altre autorità competenti designate dallo Stato, il compito di certificare l’avvenuto compimento di determinati atti e formalità previi al trasferimento della sede, alla costituzione e alla fusione di società.
103 Riguardo alle risoluzioni del 1994 e del 2006, menzionate al punto 49 della presente sentenza, va necessariamente sottolineato che esse sono prive di effetti giuridici, in quanto risoluzioni del genere, per loro natura, non sono atti vincolanti. Inoltre, pur se esse indicano che la professione di notaio rientra nell’ambito dell’art. 45 CE, il Parlamento ha esplicitamente espresso l’auspicio, nella prima di tali risoluzioni, che fossero adottate misure per eliminare il requisito di cittadinanza per l’accesso alla professione di notaio, posizione questa che è stata implicitamente ribadita nella risoluzione del 2006.
104 Per quanto riguarda l’argomento che la Repubblica francese trae dalla citata sentenza Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española, va precisato che la causa che ha dato origine a tale sentenza verteva sull’interpretazione dell’art. 39, n. 4, CE e non su quella dell’art. 45, primo comma, CE. Inoltre, risulta dal punto 42 di tale sentenza che, allorché ha statuito che le funzioni affidate ai capitani e ai comandanti in seconda di navi costituiscono una partecipazione all’esercizio di poteri d’imperio, la Corte ha preso in considerazione il complesso delle funzioni esercitate da questi ultimi. Essa non ha quindi esaminato la sola attribuzione in materia notarile affidata ai capitani e ai comandanti in seconda – vale a dire ricevere, tenere in custodia e consegnare testamenti – separatamente dalle altre loro competenze, quali in particolare i poteri di coercizione o di sanzione, che sono loro attribuite.
105 Quanto alla citata sentenza Unibank, alla quale fa del pari riferimento la Repubblica francese, si deve necessariamente constatare che la causa che ha dato luogo a tale sentenza non verteva in alcun modo sull’interpretazione dell’art. 45, primo comma, CE. Inoltre, la Corte ha dichiarato, al punto 15 di detta sentenza, che affinché un atto sia qualificato come atto autentico, ai sensi dell’art. 50 della convenzione del 27 ottobre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), è necessario l’intervento di un’autorità pubblica o di qualsiasi altra autorità legittimata dallo Stato d’origine.
106 Occorre pertanto concludere che le attività notarili, come definite allo stato attuale nell’ordinamento giuridico francese, non partecipano all’esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell’art. 45, primo comma, CE.
107 Si deve di conseguenza constatare che il requisito di cittadinanza previsto dalla normativa francese per l’accesso alla professione di notaio costituisce una discriminazione fondata sulla cittadinanza vietata dall’art. 43 CE.
108 Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, va dichiarato fondato il ricorso proposto dalla Commissione.
109 Si deve pertanto dichiarare che, imponendo un requisito di cittadinanza per accedere alla professione di notaio, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 43 CE.
Sulle spese
110 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica francese, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.
111 Ai sensi dell’art. 69, n. 4, primo comma, del medesimo regolamento, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Di conseguenza, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Romania, la Repubblica slovacca e il Regno Unito sopporteranno le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:
1) Imponendo un requisito di cittadinanza per l’accesso alla professione di notaio la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 43 CE.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
3) La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Romania, la Repubblica slovacca e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopportano le proprie spese.
Firme
* Lingua processuale: il francese.