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Documento 62009CJ0118
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 22 December 2010.#Robert Koller.#Reference for a preliminary ruling: Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission - Austria.#‘Court or tribunal’ within the meaning of Article 234 EC - Recognition of diplomas - Directive 89/48/EEC - Lawyer - Entry on the professional roll of a Member State other than that in which the diploma was recognised as equivalent.#Case C-118/09.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 dicembre 2010.
Robert Koller.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission - Austria.
Nozione di "giurisdizione nazionale" ai sensi dell’art. 234 CE - Riconoscimento dei diplomi - Direttiva 89/48/CEE - Avvocato - Iscrizione all’albo dell’ordine professionale di uno Stato membro diverso da quello in cui il diploma è stato omologato.
Causa C-118/09.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 dicembre 2010.
Robert Koller.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission - Austria.
Nozione di "giurisdizione nazionale" ai sensi dell’art. 234 CE - Riconoscimento dei diplomi - Direttiva 89/48/CEE - Avvocato - Iscrizione all’albo dell’ordine professionale di uno Stato membro diverso da quello in cui il diploma è stato omologato.
Causa C-118/09.
Raccolta della Giurisprudenza 2010 I-13627
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2010:805
Causa C‑118/09
Robert Koller
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission)
«Nozione di “giurisdizione nazionale” ai sensi dell’art. 234 CE — Riconoscimento dei diplomi — Direttiva 89/48/CEE — Avvocato — Iscrizione all’albo dell’ordine professionale di uno Stato membro diverso da quello in cui il diploma è stato omologato»
Massime della sentenza
1. Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Giurisdizione nazionale ai sensi dell’art. 234 CE — Nozione
(Art. 234 CE)
2. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Lavoratori — Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni — Direttiva 89/48 — Nozione di «diploma»
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/19; direttiva del Consiglio 89/48)
3. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Lavoratori — Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni — Direttiva 89/48 — Prova attitudinale
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/19; direttiva del Consiglio 89/48)
1. Per valutare se un organo del rinvio possegga le caratteristiche di una giurisdizione ai sensi dell’art. 234 CE, questione che appartiene unicamente al diritto dell’Unione, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali il fondamento legale dell’organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente. A tal riguardo, l’Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission (commissione superiore disciplinare degli avvocati in Austria) della cui giurisdizione è pacifica l’obbligatorietà, presenta tutti gli elementi necessari per poter essere qualificata quale giurisdizione ai sensi dell’art. 234 CE.
(v. punti 22, 23)
2. Al fine di accedere, previo superamento di una prova attitudinale, alla professione regolamentata di avvocato nello Stato membro ospitante, le disposizioni della direttiva 89/48, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, nel testo di cui alla direttiva 2001/19, possono essere fatte valere dal possessore di un titolo rilasciato in detto Stato membro e attestante il compimento di un ciclo di studi post-secondari di oltre tre anni, nonché di un titolo equivalente rilasciato in un altro Stato membro, a seguito di una formazione complementare di durata inferiore a tre anni e che abilita detto possessore ad accedere, in quest’ultimo Stato, alla professione regolamentata di avvocato che egli effettivamente vi esercitava al momento della richiesta di autorizzazione ad essere ammesso alla prova attitudinale.
Difatti, una siffatta persona è certo titolare di un «diploma», ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva 89/48 modificata. In particolare, il titolo ottenuto in un altro Stato membro di cui si avvale il relativo possessore attesta l'acquisizione da parte di quest'ultimo di una qualifica supplementare rispetto a quella conseguita nello Stato membro ospitante. Pertanto, sebbene sia vero che un titolo attestante qualifiche professionali non può essere assimilato ad un «diploma» ai sensi della direttiva 89/48 modificata in assenza dell’acquisizione, totale o parziale, di qualifiche nel contesto del sistema d’istruzione dello Stato membro che ha rilasciato il titolo de quo, ciò non è vero nel caso del titolo di cui trattasi. Inoltre, la circostanza che detto titolo non attesti una formazione professionale di tre anni seguita nell'altro Stato membro è priva di rilevanza a questo riguardo, dal momento che l’art. 1, lett. a), primo comma, della suddetta direttiva non prescrive che il ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, o di durata equivalente a tempo parziale, sia effettuato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante.
(v. punti 32-36, dispositivo 1)
3. La direttiva 89/48, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, nel testo di cui alla direttiva 2001/19, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che le autorità competenti dello Stato membro ospitante neghino al possessore di un titolo rilasciato in detto Stato membro e attestante il compimento di un ciclo di studi post-secondari di oltre tre anni, nonché di un titolo equivalente rilasciato in un altro Stato membro, a seguito di una formazione complementare di durata inferiore a tre anni e che abiliti detto possessore ad accedere, in quest’ultimo Stato, alla professione regolamentata di avvocato, professione che egli effettivamente vi esercitava, l'autorizzazione a sostenere la prova attitudinale per l'accesso alla professione di avvocato, in mancanza della prova del compimento del tirocinio richiesto dalla normativa di tale Stato membro ospitante.
(v. punti 36, 41, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
22 dicembre 2010 (*)
«Nozione di “giurisdizione nazionale” ai sensi dell’art. 234 CE – Riconoscimento dei diplomi – Direttiva 89/48/CEE – Avvocato – Iscrizione all’albo dell’ordine professionale di uno Stato membro diverso da quello in cui il diploma è stato omologato»
Nel procedimento C‑118/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission (Austria), con decisione 16 marzo 2009, pervenuta in cancelleria il 1° aprile 2009, nella causa promossa da
Robert Koller,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann e L. Bay Larsen (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. Koller, abogado, dal medesimo;
– per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;
– per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente;
– per il governo greco, dalle sig.re E. Skandalou e S. Vodina, in qualità di agenti;
– per il governo spagnolo, dal sig. J. López‑Medel Báscones, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. C. Hermes e H. Støvlbæk, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 giugno 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16), nel testo di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE (GU L 206, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 89/48 modificata»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Koller e la Rechtsanwaltsprüfungskommission dell’Oberlandesgericht Graz (commissione competente in ordine all’esame di accesso alla professione di avvocato della Corte di appello di Graz) in merito al rifiuto opposto dal presidente di quest’ultima di autorizzarlo a sostenere la prova attitudinale ai fini dell’esercizio della professione di avvocato in Austria o di dispensarlo dal sostenere tale esame.
Contesto normativo
La normativa dell’Unione
3 Ai termini dell’art. 1, lett. a), b) e g), della direttiva 89/48 modificata:
«Ai sensi della presente direttiva si intende:
a) per diploma, qualsiasi diploma, certificato o altro titolo o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli;
– che sia stato rilasciato da un’autorità competente in uno Stato membro, designata in conformità delle sue disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,
– da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in un’università o un istituto di istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari e
– dal quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in detto Stato membro o esercitarla,
quando la formazione sancita dal diploma, certificato o altro titolo, è stata acquisita in misura preponderante nella Comunità (…).
È assimilato a un diploma ai sensi del primo comma qualsiasi diploma, certificato o altro titolo, o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli, che sia stato rilasciato da un’autorità competente in uno Stato membro qualora sancisca una formazione acquisita nella Comunità e riconosciuta da un’autorità competente in tale Stato membro come formazione di livello equivalente e qualora esso conferisca gli stessi diritti d’accesso e d’esercizio di una professione regolamentata;
b) per Stato membro ospitante, lo Stato membro nel quale un cittadino di un altro Stato membro chiede di esercitare una professione ivi regolamentata senza aver ottenuto nello stesso il suo diploma o avervi esercitato per la prima volta la professione in questione;
(…)
g) per prova attitudinale, un esame riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente effettuato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante allo scopo di valutare la capacità del richiedente ad esercitare in tale Stato una professione regolamentata.
Per consentire il controllo, le autorità competenti redigono un elenco delle materie che, attraverso un confronto tra la formazione richiesta nello Stato rispettivo e quella ricevuta dal richiedente, non sono comprese nel diploma o nel/nei titolo/i presentato/i dal richiedente.
La prova attitudinale deve prendere in considerazione il fatto che il richiedente è un professionista qualificato nello Stato membro d’origine o di provenienza. Essa verta su materie da scegliere tra quelle che figurano nell’elenco e la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare la professione nello Stato membro ospitante. Questa prova può anche comprendere la conoscenza della deontologia applicabile alle attività in questione nello Stato membro ospitante. La modalità della prova attitudinale sono determinate dalle autorità competenti di detto Stato membro nel rispetto delle norme del diritto comunitario.
(…)».
4 L’art. 3, lett. a), della direttiva 89/48 modificata così prevede:
«Quando nello Stato membro ospitante l’accesso o l’esercizio di una professione regolamentata è subordinato al possesso di un diploma, l’autorità competente non può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche, l’accesso a/o l’esercizio di tale professione, alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini:
a) se il richiedente possiede il diploma che è prescritto in un altro Stato membro per l’accesso o l’esercizio di questa stessa professione sul suo territorio, e che è stato ottenuto in un altro Stato membro (…)».
5 L’art. 4, nn. 1 e 2, di detta direttiva dispone quanto segue:
«L’articolo 3 non osta a che lo Stato membro ospitante esiga inoltre che il richiedente:
a) provi che possiede un’esperienza professionale, quando la durata della formazione addotta a norma dell’articolo 3, lettere a) e b) è inferiore di almeno un anno a quella prescritta nello Stato membro ospitante (…)
(…)
b) compia un tirocinio di adattamento, per un periodo massimo di tre anni, o si sottoponga a una prova attitudinale:
– quando la formazione ricevuta conformemente all’articolo 3, lettere a) e b) verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nel diploma prescritto nello Stato membro ospitante oppure,
– quando, nel caso di cui all’articolo 3, lettera a), la professione regolamentata nello Stato membro ospitante comprende una o più attività professionali regolamentate che non esistono nella professione regolamentata nello Stato membro di origine o provenienza del richiedente, e tale differenza è caratterizzata da una formazione specifica prescritta nello Stato membro ospitante e vertente su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate dal diploma dichiarato dal richiedente, oppure
(…)
Lo Stato membro ospite, qualora intenda esigere che il richiedente compia un tirocinio di adattamento o si sottoponga ad una prova attitudinale, deve prima verificare se le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma.
Se lo Stato membro ospitante ricorre a tale possibilità, esso deve lasciare al richiedente la scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale. In deroga a tale principio, lo Stato ospitante può prescrivere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale se si tratta di professioni il cui esercizio richiede una conoscenza precisa del diritto nazionale e nelle quali la consulenza e/o l’assistenza per quanto riguarda il diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell’attività. (…)
2. Tuttavia lo Stato membro ospitante non può applicare cumulativamente le lettere a) e b) del paragrafo 1».
La normativa nazionale
6 Il capitolo 3 della legge federale sulla libera circolazione di servizi e sullo stabilimento di avvocati europei in Austria (Bundesgesetz über den freien Dienstleistungsverkehr und die Niederlassung von europäischen Rechtsanwälten in Österreich, BGBl. I, 27/2000, nella versione pubblicata nel BGBl. I, 59/2004; in prosieguo: l’«EuRAG») contiene, inter alia, gli artt. 24‑29 di tale legge. L’art. 24 dell’EuRAG sancisce quanto segue:
«1. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea (...) che abbiano ottenuto un diploma da cui risulti che il titolare dispone dei requisiti professionali necessari per l’accesso immediato ad una delle professioni elencate nell’allegato alla presente legge devono essere iscritti, su domanda, nell’albo degli avvocati (...) qualora abbiano sostenuto con successo una prova attitudinale.
2. Costituiscono diplomi ai sensi del n. 1 i diplomi, i certificati o gli altri titoli ai sensi della direttiva [89/48] (…)».
7 L’art. 25 dell’EuRAG ha il seguente tenore:
«La prova attitudinale è un esame nazionale riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del candidato e diretto a valutare la sua capacità ad esercitare la professione forense in Austria. La prova attitudinale deve tener conto del fatto che il candidato dispone, in uno Stato membro dell’Unione europea, di una qualifica professionale per l’esercizio della professione forense».
8 L’art. 27 dell’EuRAG così prevede:
«Sull’ammissione alla prova attitudinale decide, su domanda del candidato, il presidente della commissione d’esame, di concerto con l’ordine degli avvocati presso la sede dell’Oberlandesgericht entro quattro mesi dalla presentazione di tutti i documenti da parte del candidato medesimo».
9 L’art. 29 dell’EuRAG dispone quanto segue:
«Il presidente della commissione d’esame, di concerto con l’ordine degli avvocati competente ai sensi dell’art. 26, deve accordare al candidato che ne faccia domanda una dispensa dalle prove nelle materie per le quali questi dimostri che, nel corso della sua precedente formazione o attività professionale, ha acquisito le conoscenze di diritto sostanziale e procedurale austriaco necessarie per l’esercizio della professione forense in Austria».
10 L’art. 1 del regolamento sulla professione forense (Rechtsanwaltsordnung, RGBl. 96/1868, nella versione pubblicata nel BGBl. I, 128/2004; in prosieguo: la «RAO») è così redatto:
«1. Per l’esercizio della professione forense [in Austria] non occorre una nomina da parte dell’autorità ma solo la prova del soddisfacimento dei seguenti requisiti e dell’iscrizione all’albo degli avvocati (...).
2. Tali requisiti sono:
(…)
d) il tirocinio nei tempi e modi stabiliti dalla legge;
e) il superamento dell’esame di avvocato;
(…)».
11 In forza dell’art. 2, n. 2, della RAO, il tirocinio deve avere durata pari a cinque anni, di cui almeno 9 mesi presso un giudice o un pubblico ministero e almeno tre anni presso un avvocato che eserciti in Austria.
Causa principale e questioni pregiudiziali
12 Il 25 novembre 2002 il sig. Koller, cittadino austriaco, conseguiva presso l’Università di Graz (Austria) il titolo di «Magister der Rechtswissenschaften», ossia un diploma che sancisce un ciclo di studi universitari in giurisprudenza di durata pari ad almeno otto semestri.
13 Con decisione 10 novembre 2004 il Ministero per l’Educazione e la Scienza spagnolo riconosceva l’equivalenza del titolo di «Magister der Rechtswissenschaften» con quello di «Licenciado en Derecho», in quanto il richiedente aveva seguito corsi all’Università di Madrid (Spagna) ed aveva superato esami complementari conformemente alla procedura di omologazione prevista dall’ordinamento interno spagnolo.
14 Il 14 marzo 2005 l’ordine degli avvocati di Madrid, avendo rilevato che il sig. Koller deteneva il titolo di «Licenciado en Derecho», lo autorizzava ad avvalersi del titolo di «abogado».
15 Il 5 aprile 2005 il sig. Koller chiedeva alla Rechtsanwaltsprüfungskommission presso l’Oberlandesgericht Graz l’autorizzazione a sostenere la prova attitudinale alla professione forense. Al contempo, il medesimo presentava domanda di dispensa ex art. 29 dell’EuRAG per tutte le materie oggetto della prova attitudinale.
16 Con decisione 11 agosto 2005 il presidente della Rechtsanwaltsprüfungskommission respingeva, in base all’art. 27 dell’EuRAG, la domanda di autorizzazione a sostenere la prova attitudinale. All’epoca il sig. Koller esercitava la professione di avvocato in Spagna. Questi interponeva appello avverso tale decisione dinanzi all’Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission (commissione superiore disciplinare degli avvocati; in prosieguo: l’«OBDK»).
17 Con decisione 31 gennaio 2006 l’OBDK respingeva le richieste del richiedente. Tale commissione si è fondata, in primo luogo, sul fatto che, in Spagna, a differenza di quanto prescritto dalla normativa applicabile in Austria, non è necessario effettuare un tirocinio per esercitare la professione di avvocato. L’OBDK ne ha concluso che la domanda del signor Koller aveva l’obiettivo di aggirare l’obbligo di tirocinio di cinque anni richiesto da tale normativa.
18 In secondo luogo, a giudizio dell’OBDK il titolo di «Licenciado en Derecho» non può essere sufficiente per essere ammessi a sostenere la prova attitudinale, in conformità del capitolo 3 dell’EuRAG. A tale proposito, l’art. 1, lett. a), secondo trattino, della direttiva 89/48 modificata distinguerebbe tra il fatto di seguire con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni e la formazione professionale richiesta oltre a tale ciclo di studi. Ciò premesso, si dovrebbe ritenere che la prova attitudinale richiesta dall’EuRAG sia un esame destinato esclusivamente a valutare le conoscenze professionali del richiedente. Ad avviso dell’OBDK, dato che non dispone di alcuna conoscenza professionale, il sig. Koller non può essere ammesso a sostenere la prova attitudinale. Infine, la concomitanza tra la domanda dell’autorizzazione a sostenere la prova attitudinale e la richiesta di dispensa mirerebbe, in realtà, ad aggirare intenzionalmente la normativa austriaca.
19 Con sentenza 13 marzo 2008, su ricorso del sig. Koller, il Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale, Austria) annullava la suddetta decisione di rigetto rilevando, segnatamente, il difetto di elementi che evidenziassero un abuso da parte del richiedente. Di conseguenza, l’OBDK deve nuovamente pronunciarsi sulla domanda del sig. Koller diretta ad ottenere l’ammissione alla prova attitudinale per la professione di avvocato.
20 Ciò premesso, l’OBDK ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la direttiva 89/48/(...) sia applicabile ad un cittadino austriaco, qualora quest’ultimo:
a) abbia concluso con successo un ciclo di studi universitari in giurisprudenza in Austria e gli sia stato conferito, mediante decisione in tal senso, il titolo accademico di “Magister der Rechtswissenschaften”,
b) sia poi stato autorizzato, mediante atto di approvazione del Ministero per l’Educazione e la Scienza [spagnolo], in seguito al superamento di esami integrativi presso un’università spagnola, che hanno tuttavia comportato un periodo di formazione inferiore a tre anni, ad avvalersi del titolo spagnolo – equivalente al titolo austriaco – di “Licenciado en Derecho”;
c) abbia ottenuto, con l’iscrizione presso l’ordine degli avvocati di Madrid, l’autorizzazione ad avvalersi del titolo professionale di “abogado” e abbia effettivamente esercitato la professione forense in Spagna, prima della presentazione della domanda, per tre settimane e rispetto alla data della decisione di primo grado per al massimo cinque mesi.
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione:
Se sia compatibile con la direttiva 89/48/(…) l’interpretazione dell’art. 24 dell’EuRAG nel senso che il conseguimento di un diploma in giurisprudenza austriaco, nonché l’autorizzazione ad avvalersi del titolo spagnolo di “Licenciado en Derecho”, ottenuta in seguito al superamento di esami complementari presso un’università spagnola nel corso di un periodo di tempo inferiore a tre anni, non siano sufficienti ai fini dell’ammissione alla prova attitudinale in Austria, ai sensi dell’art. 24, n. 1, dell’EuRAG, in mancanza di prova dell’esperienza pratica richiesta dal diritto nazionale (art. 2, n. 2, della RAO), anche qualora il richiedente sia abilitato in Spagna all’esercizio della professione di “abogado”, senza un’equivalente obbligo di esperienza pratica, e ivi abbia esercitato tale professione per tre settimane prima della presentazione della domanda e, rispetto alla data della decisione di primo grado, per un periodo pari, al massimo, a cinque mesi».
Sulla competenza della Corte
21 In via preliminare si deve verificare se l’OBDK sia una giurisdizione ai sensi dell’art. 234 CE e se, di conseguenza, la Corte sia competente a pronunciarsi sulle questioni ad essa sottoposte da detta commissione.
22 Al riguardo va rammentato che, secondo costante giurisprudenza della Corte, per valutare se l’organo del rinvio possegga le caratteristiche di una «giurisdizione» ai sensi dell’art. 234 CE, questione che appartiene unicamente al diritto dell’Unione, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali il fondamento legale dell’organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (v., in particolare, sentenze 17 settembre 1997, causa C‑54/96, Dorsch Consult, Racc. pag. I‑4961, punto 23; 31 maggio 2005, causa C‑53/03, Syfait e a., Racc. pag. I‑4609, punto 29, nonché 14 giugno 2007, causa C‑246/05, Häupl, Racc. pag. I‑4673, punto 16).
23 Orbene, l’OBDK, della cui giurisdizione è pacifica l’obbligatorietà, presenta, come illustrato dall’avvocato generale al paragrafo 52 delle sue conclusioni, tutti gli elementi necessari per poter essere qualificata quale giurisdizione ai sensi dell’art. 234 CE.
24 La Corte è pertanto competente a risolvere le questioni sollevate dal giudice del rinvio.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
25 Con la prima questione, in sostanza, il giudice del rinvio chiede se, al fine di accedere, previo superamento di una prova attitudinale, alla professione regolamentata di avvocato nello Stato membro ospitante, le disposizioni della direttiva 89/48 modificata possano essere fatte valere dal possessore di un titolo, rilasciato in detto Stato membro e attestante il compimento di un ciclo di studi post-secondari di oltre tre anni, nonché di un titolo equivalente rilasciato in un altro Stato membro, a seguito di una formazione complementare di durata inferiore a tre anni e che abiliti detto possessore ad accedere, in quest’ultimo Stato, alla professione regolamentata di avvocato, professione che egli effettivamente vi esercitava al momento della richiesta di autorizzazione ad essere ammesso alla prova attitudinale.
26 Si deve rammentare che la nozione di «diploma», definita dall’art. 1, lett. a), della direttiva 89/48 modificata, costituisce la chiave di volta del sistema generale di riconoscimento dei diplomi d’istruzione superiore previsto da tale direttiva (v., in particolare, sentenza 23 ottobre 2008, Commissione/Spagna, causa C‑286/06, Racc. pag. I‑8025, punto 53).
27 Fatte salve le disposizioni di cui all’art. 4 della direttiva 89/48 modificata, l’art. 3, primo comma, lett. a), di quest’ultima riconosce ad ogni richiedente in possesso di un «diploma», ai sensi di detta direttiva, che gli consenta di esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro, il diritto di esercitare la stessa professione in qualsiasi altro Stato membro (v. sentenza Commissione/Spagna, cit., punto 54).
28 Quanto alle qualifiche come quelle fatte valere dal sig. Koller, occorre precisare che il «diploma», ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva 89/48 modificata, può essere costituito da un insieme di titoli.
29 Riguardo alla condizione di cui all’art. 1, lett. a), primo trattino, della direttiva 89/48 modificata, va rilevato che, nella causa sfociata nella sentenza 29 gennaio 2009, causa C‑311/06, Consiglio Nazionale degli Ingegneri (Racc. pag. I‑415), la Corte ha avuto modo di dichiarare, al punto 48 di tale sentenza, che detta condizione era soddisfatta in ordine ai titoli fatti valere da una persona che aveva chiesto l’iscrizione all’albo degli ingegneri in Italia, atteso che ciascuno di tali titoli era stato rilasciato da un’autorità competente, designata conformemente alle disposizioni normative, rispettivamente, italiane e spagnole. Detta condizione risulta del pari soddisfatta per quanto attiene a titoli come quelli presentati dal sig. Koller, dato che ciascuno di essi è stato rilasciato da un’autorità competente, designata conformemente alle disposizioni normative, rispettivamente austriache e spagnole.
30 Per quanto concerne il requisito previsto dall’art. 1, lett. a), secondo trattino, della direttiva 89/48 modificata, si deve necessariamente rilevare che una persona quale il sig. Koller, come ha altresì dichiarato la Corte al punto 49 della citata sentenza Consiglio Nazionale degli Ingegneri a proposito della persona di cui alla causa all’origine di tale sentenza, soddisfa la condizione secondo cui il titolare deve aver seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di una durata minima di tre anni in un’università. Tale circostanza, difatti, è espressamente attestata dal titolo di studi rilasciato dall’Università di Graz all’interessato.
31 Per quanto riguarda il requisito di cui all’art. 1, lett. a), terzo trattino, della direttiva 89/48 modificata, dal certificato di omologazione redatto dal Ministero per l’Educazione e la Scienza spagnolo e, in ogni caso, dall’iscrizione del sig. Koller all’ordine degli avvocati di Madrid risulta che quest’ultimo è in possesso delle qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in Spagna (v., in tal senso, sentenza Consiglio Nazionale degli Ingegneri, cit., punto 50).
32 Del resto, contrariamente al certificato di omologazione fatto valere dalla persona interessata nella causa all’origine della citata sentenza Consiglio Nazionale degli Ingegneri che non sanciva alcuna formazione nell’ambito del sistema d’istruzione spagnolo e non si fondava né su un esame né su un’esperienza professionale acquisita in Spagna, il titolo spagnolo di cui si avvale il sig. Koller attesta l’acquisizione da parte di quest’ultimo di una qualifica supplementare rispetto a quella conseguita in Austria.
33 Pertanto, sebbene sia vero che un titolo attestante qualifiche professionali non può essere assimilato ad un «diploma» ai sensi della direttiva 89/48 modificata in assenza dell’acquisizione, totale o parziale, di qualifiche nel contesto del sistema d’istruzione dello Stato membro che ha rilasciato il titolo de quo (v., in tal senso, sentenza Consiglio Nazionale degli Ingegneri, cit., punto 55), ciò non è vero nel caso del titolo fatto valere dal sig. Koller nella causa principale.
34 Inoltre, la circostanza che detto titolo spagnolo non attesti una formazione professionale di tre anni seguita in Spagna è priva di rilevanza a questo riguardo. Infatti, l’art. 1, lett. a), primo comma, della suddetta direttiva non prescrive che il ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, o di durata equivalente a tempo parziale, sia effettuato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante.
35 Pertanto, una persona quale il sig. Koller è senz’altro titolare di un «diploma» ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva 89/48 modificata.
36 Di conseguenza, si deve risolvere la prima questione dichiarando che, al fine di accedere, previo superamento di una prova attitudinale, alla professione regolamentata di avvocato nello Stato membro ospitante, le disposizioni della direttiva 89/48 modificata possono essere fatte valere dal possessore di un titolo, rilasciato in detto Stato membro e attestante il compimento di un ciclo di studi post-secondari di oltre tre anni, nonché di un titolo equivalente rilasciato in un altro Stato membro, a seguito di una formazione complementare di durata inferiore a tre anni e che abiliti detto possessore ad accedere, in quest’ultimo Stato, alla professione regolamentata di avvocato, professione che egli effettivamente vi esercitava al momento della richiesta di autorizzazione ad essere ammesso alla prova attitudinale.
Sulla seconda questione
37 Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 89/48 modificata debba essere interpretata nel senso che essa osti a che le autorità competenti dello Stato membro ospitante neghino ad una persona, che si trovi in una situazione come quella del ricorrente nella causa principale, l’autorizzazione a sostenere la prova attitudinale di ammissione alla professione forense in mancanza della prova del compimento del tirocinio richiesto dalla normativa dello Stato membro medesimo.
38 In quanto titolare di un «diploma» ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva 89/48 modificata, una persona, quale il sig. Koller, beneficia, conformemente all’art. 3, primo comma, lett. a), di tale direttiva, dell’accesso alla professione regolamentata di avvocato nello Stato membro ospitante.
39 Tuttavia, trattandosi di una professione il cui esercizio richiede una conoscenza precisa del diritto nazionale e nella quale la consulenza e/o l’assistenza per quanto riguarda il diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell’attività, l’art. 3 della direttiva 89/48 modificata non osta, in applicazione dell’art. 4, n. 1, lett. b), di questa, a che lo Stato membro ospitante esiga che il richiedente si sottoponga ad una prova attitudinale, purché tale Stato verifichi preliminarmente se le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale siano tali da colmare, in tutto o in parte, la differenza sostanziale di cui al primo comma di quest’ultima disposizione.
40 Orbene, dal momento che il richiedente è soggetto, nello Stato membro ospitante, ad una prova attitudinale che ha specificamente lo scopo di consentire la verifica della sua idoneità ad esercitare la professione regolamentata in tale Stato membro, quest’ultimo non può, in forza dell’art. 4 della direttiva 89/48 modificata, negare ad una persona che si trovi in una situazione come quella del ricorrente nella causa principale l’autorizzazione a sostenere siffatta prova in ragione del fatto che questi non abbia effettuato il tirocinio richiesto dalla normativa di detto Stato membro.
41 Di conseguenza, la seconda questione va risolta dichiarando che la direttiva 89/48 modificata deve essere interpretata nel senso che essa osta a che le autorità competenti dello Stato membro ospitante neghino ad una persona, che si trovi in una situazione come quella del ricorrente nella causa principale, l’autorizzazione a sostenere la prova attitudinale per l’accesso alla professione di avvocato in mancanza della prova del compimento del tirocinio richiesto dalla normativa di tale Stato membro.
Sulle spese
42 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1) Al fine di accedere, previo superamento di una prova attitudinale, alla professione regolamentata di avvocato nello Stato membro ospitante, le disposizioni della direttiva del Consiglio 21 dicembre, 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, nel testo di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, possono essere fatte valere dal possessore di un titolo rilasciato in detto Stato membro e attestante il compimento di un ciclo di studi post-secondari di oltre tre anni, nonché di un titolo equivalente rilasciato in un altro Stato membro, a seguito di una formazione complementare di durata inferiore a tre anni e che abilita detto possessore ad accedere, in quest’ultimo Stato, alla professione regolamentata di avvocato, professione che egli effettivamente vi esercitava al momento della richiesta di autorizzazione ad essere ammesso alla prova attitudinale.
2) La direttiva 89/48, nel testo di cui alla direttiva 2001/19, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che le autorità competenti dello Stato membro ospitante neghino ad una persona, che si trovi in una situazione come quella del ricorrente nella causa principale, l’autorizzazione a sostenere la prova attitudinale per l’accesso alla professione di avvocato in mancanza della prova del compimento del tirocinio richiesto dalla normativa di tale Stato membro.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.