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Documento 62008CJ0507
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 22 December 2010.#European Commission v Slovak Republic.#Failure of a Member State to fulfil obligations - State aid - Partial write-off of a company’s tax liability as part of an arrangement with creditors - Commission decision declaring that aid incompatible with the common market and ordering its recovery - Failure to execute.#Case C-507/08.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 dicembre 2010.
Commissione europea contro Repubblica slovacca.
Inadempimento di uno Stato - Aiuto di Stato - Rimessione parziale di un debito fiscale di una società nell’ambito di una procedura di concordato - Decisione della Commissione che dichiara tale aiuto incompatibile con il mercato comune e dispone il suo recupero - Mancata esecuzione.
Causa C-507/08.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 dicembre 2010.
Commissione europea contro Repubblica slovacca.
Inadempimento di uno Stato - Aiuto di Stato - Rimessione parziale di un debito fiscale di una società nell’ambito di una procedura di concordato - Decisione della Commissione che dichiara tale aiuto incompatibile con il mercato comune e dispone il suo recupero - Mancata esecuzione.
Causa C-507/08.
Raccolta della Giurisprudenza 2010 I-13489
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2010:802
Causa C‑507/08
Commissione europea
contro
Repubblica slovacca
«Inadempimento di uno Stato — Aiuto di Stato — Rimessione parziale di un debito fiscale di una società nell’ambito di una procedura di concordato — Decisione della Commissione che dichiara tale aiuto incompatibile con il mercato comune e dispone il suo recupero — Mancata esecuzione»
Massime della sentenza
1. Ricorso per inadempimento — Inosservanza dell’obbligo di recuperare gli aiuti illegittimi — Mezzi difensivi
(Art. 88, n. 2, CE; art. 4, n. 3, TUE)
2. Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione che constata l’incompatibilità di un aiuto con il mercato comune e ne dispone la restituzione — Obblighi degli Stati membri
(Art. 88, n. 2, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, tredicesimo ‘considerando’ e art. 14, n. 3)
3. Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegale — Applicazione del diritto nazionale — Presupposti e limiti
(Art. 88, n. 2, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14, n. 3)
1. L’unico mezzo difensivo che uno Stato membro può opporre ad un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE è quello dell’impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione di recupero.
Qualora sopravvengano difficoltà d’esecuzione, la Commissione e lo Stato membro devono collaborare in buona fede, in forza della regola che impone agli Stati membri e alle istituzioni dell’Unione europea doveri reciproci di leale collaborazione, regola che informa soprattutto l’art. 4, n. 3, TUE, onde superare tali difficoltà nel pieno rispetto delle norme del Trattato FUE e, soprattutto, di quelle relative agli aiuti di Stato.
(v. punti 43, 44)
2. È inammissibile un’interpretazione letterale di una decisione della Commissione di incompatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune, di cui lo Stato membro interessato si avvalga per giustificare la sua omessa esecuzione e secondo cui detta decisione impone il «recupero» al posto della «riscossione», il che, ad avviso di detto Stato, comporterebbe unicamente l’obbligo di intraprendere talune azioni finalizzate a recuperare l’aiuto illegittimo, e non quello di riscuoterlo effettivamente.
Invero, nel contesto della normativa dell’Unione e, in particolare, alla luce del tredicesimo ‘considerando’ e dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 659/1999, relativo all'applicazione dell'art. 88, CE, la finalità di una siffatta decisione della Commissione consiste nel ripristino di una concorrenza effettiva, sicché tale decisione obbliga lo Stato membro destinatario ad ottenere effettivamente e senza indugio la restituzione dell’aiuto di Stato illegittimo.
(v. punti 5, 46-48)
3. Uno Stato membro che, sulla base di una decisione della Commissione che accerta l'esistenza di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, sia obbligato a recuperare aiuti illegittimi, è libero di scegliere i mezzi con cui adempierà tale obbligo, a condizione che le misure scelte non pregiudichino la portata e l’efficacia del diritto dell’Unione. Il diritto dell’Unione, quindi, impone l’obbligo di adottare tutte le misure idonee a garantire l’esecuzione delle decisioni della Commissione che impongono il recupero di un aiuto illegittimo, fermo restando il rispetto delle peculiarità delle diverse procedure previste dagli Stati membri in tale materia.
In particolare, relativamente alla questione se il carattere definitivo di una pronuncia giurisdizionale nazionale che, nel contesto di un procedimento di amministrazione controllata, approva un concordato comportante la parziale rinuncia ad un credito pubblico – rinuncia successivamente qualificata dalla Commissione come aiuto di Stato – possa ostare al recupero di tale aiuto, il diritto dell’Unione non impone sempre ad un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono forza di giudicato ad una pronuncia giurisdizionale, anche quando ciò permetterebbe di rimediare ad una violazione del diritto dell’Unione da parte di tale pronuncia. Tuttavia, quando le autorità dello Stato membro in questione dispongono di strumenti del diritto nazionale che, se utilizzati in modo diligente, avrebbero potuto offrire a tale Stato la possibilità di recuperare l’aiuto in oggetto e detto Stato non produce elementi sufficienti che facciano ritenere che esso abbia intrapreso, entro il termine impartito, tutte le azioni in suo potere per ottenere il rimborso dell’aiuto illegittimo, detto Stato deve essere considerato inadempiente nei confronti degli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 249, quarto comma, CE e della decisione della Commissione.
(v. punti 51, 52, 55, 60, 61, 64, 65)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
22 dicembre 2010 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Aiuto di Stato – Rimessione parziale di un debito fiscale di una società nell’ambito di una procedura di concordato – Decisione della Commissione che dichiara tale aiuto incompatibile con il mercato comune e dispone il suo recupero – Mancata esecuzione»
Nella causa C‑507/08,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, proposto il 21 novembre 2008,
Commissione europea, rappresentata dai sigg. C. Giolito e J. Javorský nonché dalla sig.ra K. Walkerová, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica slovacca, rappresentata dalla sig.ra B. Ricziová, in qualità di agente,
convenuta,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann (relatore), L. Bay Larsen, dalla sig.ra C. Toader e dal sig. M. Safjan, giudici,
avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón
cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 giugno 2010,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 settembre 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, non avendo dato esecuzione alla decisione della Commissione 7 giugno 2006, 2007/254/CE, relativa all’aiuto di Stato C 25/2005 (ex NN 21/2005) concesso dalla Repubblica slovacca a favore di Frucona Košice, a.s. (GU L 112, pag. 14), la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 249, quarto comma, CE e dell’art. 2 di detta decisione.
Contesto normativo
2 Il tredicesimo ‘considerando’ del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1), è così redatto:
«considerando che in caso di aiuti illegali non compatibili con il mercato comune occorrerebbe ripristinare la concorrenza effettiva; che a tal fine è necessario che l’aiuto, compresi gli interessi, venga recuperato senza indugio; che è opportuno che il recupero avvenga nel rispetto delle procedure di legge nazionali; che l’applicazione di queste procedure non dovrebbe impedire, facendo ostacolo ad un’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione, il ripristino della concorrenza effettiva; che, per ottenere detto risultato, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire l’efficacia della decisione della Commissione».
3 L’art. 14, n. 3, del regolamento n. 659/1999 stabilisce quanto segue:
«Fatta salva un’eventuale ordinanza della Corte di giustizia delle Comunità europee emanata ai sensi dell’articolo [242 CE], il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto comunitario».
4 Ai sensi dell’art. 23, n. 1, dello stesso regolamento:
«Qualora lo Stato membro interessato non si conformi ad una decisione condizionale o negativa, in particolare nei casi di cui all’articolo 14, la Commissione può adire direttamente la Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell’articolo [88, n. 2, CE]».
Fase precontenziosa del procedimento
5 Con la decisione 2007/254 la Commissione ha dichiarato che le misure adottate dalla Repubblica slovacca a favore della Frucona Košice, a.s. (in prosieguo: la «Frucona») costituivano un aiuto di Stato e che tale aiuto non era compatibile con il mercato comune.
6 Dalla citata decisione emerge che, all’epoca dei fatti, la Frucona operava nel settore della produzione di alcolici e di liquori, di bevande analcoliche, di conserve di frutta e verdura, nonché di aceto. La misura di Stato in questione consisteva nella cancellazione da parte dell’ufficio delle imposte di Košice IV (in prosieguo: l’«ufficio delle imposte») di un debito fiscale nell’ambito di un concordato, conformemente alla procedura stabilita dalla legge n. 328/91, relativa ai fallimenti e ai concordati. Da tale normativa risulta che, alla pari del procedimento fallimentare, il concordato è diretto a regolare la situazione finanziaria di una società indebitata, ma che esso è finalizzato a giungere ad un accordo con i creditori in base al quale la società medesima si impegna a rimborsare parzialmente i propri debiti in cambio della cancellazione del debito rimanente. L’accordo in parola deve in ogni caso essere approvato dall’organo giurisdizionale di controllo del procedimento.
7 L’8 marzo 2004 la Frucona ha presentato al competente tribunale regionale una proposta di concordato: tra i suoi debiti era compreso anche un debito fiscale a titolo di accise sugli alcolici. Una volta ottenuto l’assenso dei creditori, l’accordo è stato confermato da detto tribunale regionale il 14 luglio 2004. Dopo la scadenza dei termini per l’impugnazione, la decisione di quest’ultimo ha assunto forza di giudicato.
8 In base al concordato, la Frucona doveva rimborsare il 35% del debito entro il termine di un mese, mentre i creditori avrebbero rinunciato al restante 65%.
9 L’importo complessivo del debito nei confronti dell’ufficio delle imposte ammontava a SKK 640 793 831 (ossia EUR 16,86 milioni). In virtù di detto concordato, tale ufficio ha potuto recuperare la somma di SKK 224 277 841 (ossia EUR 5,86 milioni), sicché la rinuncia al debito fiscale ha riguardato un importo pari a SKK 416 515 990 (ossia EUR 11 milioni).
10 Al termine del procedimento di esame sullo sconto fiscale in oggetto ex art. 88, n. 2, primo comma, CE, la Commissione ha constatato che, con tale sconto, la Repubblica slovacca aveva concesso illegittimamente un aiuto alla Frucona. In particolare, nella decisione 2007/254 la Commissione ha dichiarato quanto segue:
«Articolo 1
L’aiuto di Stato che la Repubblica slovacca ha concesso a favore della [Frucona] per un importo di 416 515 990 SKK non è compatibile con il mercato comune.
Articolo 2
1. La Repubblica slovacca prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dal beneficiario l’aiuto di cui all’articolo 1, già posto illegalmente a sua disposizione.
2. Il recupero è effettuato senza indugio conformemente alle procedure del diritto nazionale purché permettano l’esecuzione immediata e effettiva della presente decisione.
3. L’aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per [la Frucona] fino alla data [dell’effettivo recupero] .
(…)
Articolo 3
Entro due mesi dalla notifica della presente decisione la Repubblica slovacca informa la Commissione dei provvedimenti adottati per conformarvisi (…)
(…)».
11 Il 12 gennaio 2007 la Frucona ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee (causa T-11/07, Frucona Košice) chiedendo l’annullamento di tale decisione, ma senza domandarne la sospensione a titolo di provvedimento provvisorio. La Repubblica slovacca non ha proposto ricorso contro detta decisione, notificatale il 12 giugno 2006.
12 In ottemperanza a tale decisione, in data 4 luglio 2006 l’ufficio delle imposte ha ingiunto alla Frucona di restituire entro otto giorni l’importo dell’aiuto illegittimo, maggiorato degli interessi. Poiché quest’ultima non ha assolto tale obbligo, il 21 luglio 2006 l’ufficio delle imposte ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale distrettuale di Košice II.
13 Con sentenza 11 giugno 2007, quest’ultimo ha respinto la domanda, statuendo che la Frucona non era tenuta a rimborsare detto aiuto. Tale decisione è stata confermata dalla sentenza del Tribunale regionale di Košice 21 aprile 2008 tra l’altro in quanto non era possibile modificare la decisione relativa al concordato, dato che questa è passata in giudicato.
14 Con lettera del 2 luglio 2008 l’ufficio delle imposte ha sollecitato presso il Procuratore generale della Repubblica l’introduzione di un ricorso straordinario contro quest’ultima decisione. La Repubblica slovacca non ha precisato con chiarezza il seguito riservato a tale domanda.
15 Per tutta la durata del procedimento di recupero dell’aiuto illegittimo, la Commissione ha insistito sull’esecuzione immediata ed effettiva della decisione 2007/254, censurando le autorità slovacche per il fatto che, invece di dare direttamente esecuzione a tale decisione in forza del diritto nazionale, avevano considerato necessaria la presentazione di un’azione in giudizio diretta al recupero del debito dinanzi al Tribunale distrettuale.
16 A tale riguardo, le autorità slovacche hanno fatto valere, in sostanza, due argomenti principali:
– il procedimento giurisdizionale sarebbe stato inevitabile al fine di recuperare l’importo dell’aiuto e degli interessi, in quanto il diritto tributario slovacco non offre un fondamento normativo per recuperare un credito dell’amministrazione tributaria che sia stato oggetto di condono in virtù di un concordato. Pertanto, sarebbe stato indispensabile ottenere un titolo esecutivo. In altre parole, secondo il diritto slovacco, una decisione amministrativa dell’ufficio delle imposte non può «annullare» la decisione del giudice competente a controllare l’accordo tra la Frucona e i suoi creditori che ha approvato l’accordo tra di essi concluso, decisione che ha acquisito forza di giudicato;
– la decisione 2007/254 non vincolerebbe direttamente la Frucona, ma, piuttosto, obbligherebbe la Repubblica slovacca ad adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto concesso illegittimamente. Pertanto, la decisione della Commissione, in quanto decisione amministrativa «straniera», non comporterebbe un obbligo in capo alla Frucona di rimborsare tale aiuto. Di conseguenza, non sarebbe possibile procedere, sul piano nazionale, all’esecuzione di detta decisione.
17 Dopo una serie di scambi di corrispondenza e di richiami successivi alla scadenza del termine di due mesi previsto dall’art. 3 della decisione 2007/254 per la comunicazione delle misure adottate e previste per la sua esecuzione, la Commissione, ritenendo che la Repubblica slovacca non avesse ancora proceduto a detta esecuzione in modo efficace, ha deciso di proporre il presente ricorso.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
18 La Commissione sostiene che la soppressione, mediante recupero, di un aiuto illegittimamente concesso costituisce la logica conseguenza dell’accertamento della sua illegittimità, e in proposito fa riferimento alle sentenze 21 marzo 1990, causa C‑142/87, Belgio/Commissione (Racc. pag. I‑959, punto 66), e 21 marzo 1991, causa C‑305/89, Italia/Commissione (Racc. pag. I‑1603, punto 41). Lo Stato membro destinatario di una decisione che gli impone di recuperare gli aiuti illegittimi è tenuto, ai sensi dell’art. 249 CE, a adottare ogni misura idonea ad assicurare l’esecuzione di tale decisione, in conformità alla sentenza 26 giugno 2003, causa C‑404/00, Commissione/Spagna (Racc. pag. I‑6695, punto 21).
19 Orbene, la Commissione constata che, in questa fattispecie, dopo più di 29 mesi dalla notifica della decisione 2007/254, l’aiuto concesso alla Frucona non era ancora stato recuperato. Pertanto, essa sostiene che la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della decisione 2007/254 e dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 659/1999.
20 A dire della Commissione, la circostanza che l’amministrazione tributaria abbia presentato in giudizio un’azione di recupero dell’importo dell’aiuto illegittimo, nonché la lentezza del procedimento giudiziario ed il tenore della decisione del Tribunale distrettuale di Košice II prima, e del Tribunale regionale di Košice poi, hanno impedito l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione 2007/254, e ciò nonostante il fatto che l’autorità incaricata del recupero abbia agito nel rispetto del diritto nazionale. La Commissione ritiene che le autorità slovacche abbiano violato il principio dell’effetto diretto delle disposizioni del diritto comunitario in caso di conflitto con una disposizione di legge di uno Stato membro.
21 Quanto al fatto che la decisione del giudice che ha approvato l’accordo concluso nel contesto della procedura di concordato abbia acquisito forza di giudicato, circostanza che, a parere della Repubblica slovacca, osterebbe al recupero dell’aiuto concesso, la Commissione invoca la sentenza 18 luglio 2007, causa C‑119/05, Lucchini (Racc. pag. I‑6199, punto 63), in cui la Corte ha statuito che il diritto comunitario osta all’applicazione di una disposizione del diritto nazionale volta a sancire il principio dell’autorità di giudicato, nei limiti in cui l’applicazione di tale disposizione impedisce il recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto comunitario e la cui incompatibilità con il mercato comune è stata dichiarata con decisione della Commissione divenuta definitiva.
22 Secondo la Commissione, la soluzione scelta dai giudici slovacchi in questa fattispecie finisce inoltre per violare gli obiettivi perseguiti dalle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, con la conseguenza di impedire l’effettiva esecuzione della decisione 2007/254 e il ripristino immediato della situazione antecedente, e di prorogare l’indebito vantaggio concorrenziale derivante dall’aiuto controverso, come risulterebbe dalla sentenza 5 ottobre 2006, causa C‑232/05, Commissione/Francia (Racc. pag. I‑10071, punto 52).
23 La Commissione censura inoltre il comportamento delle autorità slovacche alla luce del principio di equivalenza, principio che, alla pari del principio di effettività, deve essere tenuto in considerazione nel contesto della valutazione dell’autonomia procedurale riconosciuta agli Stati membri nell’esecuzione del diritto comunitario. A suo parere, detto principio di equivalenza sarebbe stato violato in quanto la decisione 2007/254 è stata privata dell’esecutività di cui disporrebbero, ad esempio, gli avvisi di riscossione emessi dall’ufficio delle imposte.
24 Nell’ambito del suo controricorso, la Repubblica slovacca asserisce che dall’interpretazione letterale dell’art. 2, nn. 1 e 2, della decisione 2007/254, in particolare essendo stato utilizzato il termine slovacco «vymáhanie» («recupero») invece del termine slovacco «vymoženie» («riscossione»), contrariamente all’interpretazione operata dalla Commissione, non si evince un obbligo a carico della Repubblica slovacca di recuperare effettivamente l’aiuto entro il termine impartito. L’unico obbligo che ne risulterebbe sarebbe quello di adottare, entro il termine fissato, tutte le misure necessarie per recuperare l’importo dell’aiuto in oggetto.
25 La Repubblica slovacca afferma di avere effettivamente compiuto diversi atti volti a recuperare rapidamente ed efficacemente l’aiuto, in particolare ingiungendo alla Frucona di rimborsare l’aiuto e, successivamente, cercando di obbligarla a provvedervi in via giudiziaria. Nelle sue osservazioni essa sottolinea peraltro che la decisione 2007/254 non era ancora definitiva, dato che era stata impugnata dinanzi al Tribunale.
26 La Repubblica slovacca reputa dunque di essersi conformata alla decisione 2007/254 e alle condizioni fissate dall’art. 14 del regolamento n. 659/1999.
27 Essa insiste inoltre sul fatto che l’erogazione dell’aiuto di Stato alla Frucona nel contesto del concordato è stata autorizzata da una decisione del giudice competente per il controllo di tale concordato, decisione che, dopo aver acquisito forza di giudicato, non può essere annullata dall’ufficio delle imposte, che è un organo amministrativo. Sostiene che il diritto comunitario non richiede che siffatto organo sia tenuto ad annullare decisioni giudiziarie nazionali che abbiano acquisito forza di giudicato.
28 La Repubblica slovacca ritiene poi che in questa fattispecie la citata sentenza Lucchini non sia pertinente. Diversamente dalla decisione del giudice italiano oggetto della causa che ha originato tale sentenza, infatti, la decisione del Tribunale regionale 14 luglio 2004 ha acquisito forza di giudicato, in virtù della scadenza dei termini di legge per l’impugnazione ai sensi delle norme processuali interne, ben prima dell’adozione della decisione 2007/254. Oltretutto, detta sentenza è stata pronunciata dopo che la Repubblica slovacca aveva intrapreso i passi necessari per recuperare in via giudiziaria l’importo dell’aiuto qui controverso.
29 La presentazione di un’azione in giudizio contro la Frucona dinanzi ad un giudice nazionale, diretta al recupero dell’importo dell’aiuto, avrebbe pertanto rappresentato il mezzo adeguato per procedere a tale recupero, nel rispetto dei requisiti di immediatezza ed efficacia.
30 Quanto alla censura della Commissione, secondo cui la Repubblica slovacca ha violato il principio di equivalenza, quest’ultima asserisce che, poiché la decisione 2007/254 non costituisce un titolo direttamente esecutivo, essa non sarebbe stata tenuta a riconoscere la sua applicazione diretta, salvo negare l’autonomia procedurale di cui dispongono gli Stati membri nel contesto dell’esecuzione di una decisione adottata ex art. 88, n. 2, CE.
31 Per di più, il principio di equivalenza sarebbe stato sviluppato nell’ambito della tutela dei diritti dei singoli, e non in quello unicamente relativo agli obblighi degli Stati membri nei confronti della Comunità europea, in cui rientrano le decisioni della Commissione ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE.
32 Nella replica la Commissione contesta l’interpretazione letterale della decisione 2007/254 suggerita dalla Repubblica slovacca. Secondo la Commissione, tale decisione comporta l’obbligo in capo a questo Stato membro di ottenere concretamente la restituzione dell’aiuto di Stato illegittimo, e quindi non solo l’obbligo di avviare il processo per il recupero entro il termine di due mesi stabilito dal suo art. 3, il che rifletterebbe il principio secondo cui i procedimenti di diritto nazionale avviati da uno Stato membro per dare esecuzione alle decisioni devono consentire l’esecuzione immediata ed effettiva di queste.
33 L’unica eccezione all’obbligo di eseguire una decisione della Commissione sarebbe costituita dalla presenza di circostanze eccezionali, tali da rendere assolutamente impossibile per lo Stato membro dare una corretta esecuzione a detta decisione. Orbene, in questa fattispecie la Repubblica slovacca non avrebbe mai sollevato simili circostanze.
34 Peraltro la Commissione, facendo riferimento alla sentenza 27 giugno 2000, causa C‑404/97, Commissione/Portogallo (Racc. pag. I‑4897, punto 55), sostiene che, dato che il diritto comunitario non determina il procedimento che lo Stato membro interessato deve seguire per dare esecuzione ad una decisione che ingiunge il recupero di un aiuto illegittimo ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 659/1999, tale recupero deve effettuarsi, in linea di principio, in conformità alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, fermo restando che queste ultime vanno applicate in modo tale da non rendere praticamente impossibile il recupero prescritto dal diritto comunitario e tenendo ben presente l’interesse della Comunità.
35 A questo riguardo la Commissione puntualizza che, pur non avendo alcuna intenzione di imporre alla Repubblica slovacca la maniera in cui recuperare l’aiuto di Stato in oggetto, il modo di procedere scelto da quest’ultima non soddisfa i requisiti di un recupero immediato ed effettivo dell’aiuto illegittimo poiché, 29 mesi dopo la notifica della decisione 2007/254, tale recupero non ha ancora avuto luogo.
36 Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica slovacca, la Commissione non avrebbe preteso che l’ufficio delle imposte annullasse una decisione giurisdizionale definitiva, ma avrebbe unicamente proposto come uno dei possibili modi di procedere per l’esecuzione della decisione 2007/254 la revoca della decisione di concessione dell’aiuto illegittimo, condotta che sarebbe conforme alla giurisprudenza della Corte. Essa avrebbe inoltre affermato che tale giurisprudenza obbliga il giudice nazionale competente a non applicare le disposizioni di diritto nazionale contrarie al diritto comunitario.
37 La Commissione ricorda che tale principio del primato del diritto comunitario implica che quest’ultimo prevalga su qualsiasi atto interno, che si tratti di un atto amministrativo, legislativo o addirittura di una sentenza definitiva, come risulterebbe dalla citata sentenza Lucchini. La circostanza che tale sentenza sia stata pronunciata dopo la decisione del giudice che ha approvato l’aiuto di Stato erogato alla Frucona non sarebbe dirimente, poiché detta sentenza si limita ad interpretare il diritto vigente così come deve essere applicato.
38 Infine, la Commissione contesta l’affermazione della Repubblica slovacca secondo cui il principio di equivalenza non si applica nel contesto dell’esecuzione di una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato e afferma che l’autonomia procedurale dello Stato membro è limitata dal principio generale di effettività. Se così non fosse, l’obbligo di recupero perderebbe qualsiasi significato e risulterebbe impossibile garantire un’applicazione uniforme del diritto comunitario.
39 La Repubblica slovacca, da parte sua, contesta l’asserzione della Commissione secondo cui le competenti autorità slovacche non dovevano semplicemente limitarsi a adottare tutti i provvedimenti necessari per recuperare l’aiuto, ma dovevano invece effettivamente recuperarlo. Essa ritiene di essersi pienamente conformata agli obblighi discendenti dalla versione slovacca della decisione 2007/254, che è l’unica versione autentica.
40 Peraltro, la Repubblica slovacca continua a sostenere che le autorità tributarie non potevano annullare una decisione giurisdizionale e ritiene che esse si siano avvalse dell’unico possibile strumento per recuperare l’aiuto in oggetto.
Giudizio della Corte
41 Prima di procedere all’esame dell’inadempimento imputato alla Repubblica slovacca relativamente al suo obbligo di dare esecuzione alla decisione 2007/254, occorre rammentare taluni principi derivanti dalla costante giurisprudenza della Corte in questa materia.
42 La soppressione di un aiuto illegittimo mediante recupero è la logica conseguenza dell’accertamento della sua illegittimità e tale conseguenza non può dipendere dalla forma in cui l’aiuto è stato concesso (v., in particolare, sentenze 10 giugno 1993, causa C‑183/91, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑3131, punto 16, e Commissione/Portogallo, cit., punto 38).
43 In caso di decisione che dichiari l’illegittimità di un aiuto, il recupero di quest’ultimo, disposto dalla Commissione, avviene nel rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 14, n. 3, del regolamento n. 659/1999. L’unico mezzo difensivo che uno Stato membro può opporre ad un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE è quello dell’impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione di recupero (v., in particolare, sentenza 13 novembre 2008, causa C‑214/07, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑8357, punti 43 e 44 nonché giurisprudenza citata).
44 Qualora sopravvengano difficoltà d’esecuzione, la Commissione e lo Stato membro devono collaborare in buona fede, in forza della regola che impone agli Stati membri e alle istituzioni dell’Unione europea doveri reciproci di leale collaborazione, regola che informa soprattutto l’art. 4, n. 3, TUE, onde superare tali difficoltà nel pieno rispetto delle norme del Trattato FUE e, soprattutto, di quelle relative agli aiuti di Stato (v. sentenza 13 novembre 2008, Commissione/Francia, cit., punto 45 e giurisprudenza ivi citata).
45 Nella causa in esame occorre anzitutto constatare che, al momento della presentazione di questo ricorso da parte della Commissione, ossia 29 mesi dopo la notifica della decisione 2007/254, presso la Frucona non era stata recuperata alcuna somma. La Repubblica slovacca non contesta questo punto e, inoltre, non adduce alcuna impossibilità assoluta di dare esecuzione alla decisione della Commissione.
46 Quanto alle circostanze addotte dalla Repubblica slovacca per giustificare l’omessa esecuzione della decisione 2007/254 e, pertanto, il mancato recupero dell’aiuto illegittimo erogato alla Frucona, i suoi argomenti si articolano sostanzialmente in due parti.
47 In primo luogo, nelle sue osservazioni scritte essa ha proposto un’interpretazione letterale dell’art. 2, nn. 1 e 2, della decisione 2007/254, basandosi in proposito sull’utilizzo, nella sua versione slovacca, del termine «recupero [vymáhanie]» al posto del termine «riscossione [vymoženie]», il che, a suo avviso, comporterebbe unicamente l’obbligo di intraprendere talune azioni finalizzate a recuperare l’aiuto illegittimo, e non quello di riscuoterlo effettivamente.
48 Occorre rilevare che una simile interpretazione dei termini della decisione 2007/254 ne lede palesemente la reale portata. Nel contesto della normativa dell’Unione e, in particolare, alla luce del tredicesimo ‘considerando’ e dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 659/1999, risulta chiaro che, come asserisce la Commissione, la finalità della decisione 2007/254 consiste nel ripristino di una concorrenza effettiva, sicché tale decisione obbliga lo Stato membro destinatario ad ottenere effettivamente e senza indugio la restituzione dell’aiuto di Stato illegittimo. Pertanto, l’interpretazione letterale dei termini di detta decisione svolta dalla Repubblica slovacca non può essere condivisa.
49 In secondo luogo, la posizione della Repubblica slovacca si fonda sull’argomento che il procedimento giurisdizionale avviato dall’ufficio delle imposte dinanzi al Tribunale distrettuale di Košice II e successivamente dinanzi al Tribunale regionale di Košice per recuperare l’aiuto di Stato erogato alla Frucona era inevitabile, poiché l’accordo sul concordato, essendo stato autorizzato da una decisione del giudice competente avente forza di giudicato, non avrebbe potuto essere annullato dall’ufficio delle imposte, che è un organo amministrativo.
50 A questo riguardo occorre anzitutto ricordare che, ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 659/99, il recupero di un aiuto illegittimo imposto da una decisione della Commissione va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva di detta decisione.
51 Così, uno Stato membro che, sulla base di una siffatta decisione della Commissione, sia obbligato a recuperare aiuti illegittimi, è libero di scegliere i mezzi con cui adempierà tale obbligo, a condizione che le misure scelte non pregiudichino l’efficacia del diritto dell’Unione (v. sentenze 12 dicembre 2002, causa C‑209/00, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑11695, punto 34, e 20 maggio 2010, causa C‑210/09, Scott e Kimberly Clark, Racc. pag. I‑4613, punto 21).
52 Il diritto dell’Unione, quindi, impone l’obbligo di adottare tutte le misure idonee a garantire l’esecuzione delle decisioni della Commissione che impongono il recupero di un aiuto illegittimo, fermo restando il rispetto delle peculiarità delle diverse procedure previste dagli Stati membri in tale materia. Occorre sottolineare che è proprio in conformità a tale diritto che, nel contesto di questo ricorso, la Commissione ha affermato di non avere alcuna intenzione di imporre alle competenti autorità della Repubblica slovacca le modalità precise in base alle quali doveva essere recuperato l’aiuto illegittimo erogato alla Frucona, pur considerando però, al contempo, che il modus procedendi a tal fine seguito non rispetta i canoni di un recupero immediato ed effettivo di tale aiuto.
53 Di conseguenza, la circostanza che, in seguito alla decisione 2007/254, l’ufficio delle imposte si sia attivato al fine di recuperare l’aiuto di Stato illegittimo per via giudiziaria non è censurabile, dato che uno Stato membro, come osservato sopra, è libero di scegliere le modalità di esecuzione dell’obbligo di recupero che gli è stato imposto.
54 Tuttavia, nella causa in esame, le misure adottate dalle competenti autorità slovacche non hanno condotto al recupero dell’aiuto illegittimo e, pertanto, non sono state ripristinate le normali condizioni di concorrenza. Il principale ostacolo a tale recupero è stato il rigetto opposto, prima dal Tribunale distrettuale di Košice II e poi dal Tribunale regionale di Košice, all’azione di recupero presentata dall’ufficio delle imposte, con la motivazione che la decisione di convalida dell’accordo di concordato emanata dal giudice competente il 14 luglio 2004 aveva acquisito forza di giudicato.
55 La causa in esame richiede quindi che si chiarisca se il carattere definitivo di una pronuncia giurisdizionale nazionale che, nel contesto di un procedimento di amministrazione controllata, approva un concordato comportante la parziale rinuncia ad un credito pubblico – rinuncia successivamente qualificata dalla Commissione come aiuto di Stato – possa ostare al recupero di tale aiuto.
56 In proposito occorre sottolineare, in primo luogo, che la situazione qui in esame si distingue dalla causa sfociata nella citata sentenza Lucchini, addotta dalla Commissione, nella quale la Corte ha statuito che il diritto dell’Unione osta all’applicazione di una disposizione del diritto nazionale volta a sancire il principio dell’autorità del giudicato, nei limiti in cui l’applicazione di tale disposizione impedisce il recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto dell’Unione e la cui incompatibilità con il mercato comune è stata dichiarata con decisione della Commissione divenuta definitiva (v. punto 63 di detta sentenza Lucchini).
57 Nella causa in esame, infatti, la pronuncia giurisdizionale dotata di forza di giudicato di cui si avvale la Repubblica slovacca è anteriore alla decisione con cui la Commissione ha imposto il recupero dell’aiuto controverso.
58 Di conseguenza, come sostiene la Repubblica slovacca, la citata sentenza Lucchini non può essere direttamente rilevante nella presente causa.
59 In secondo luogo, si deve rammentare l’importanza del principio dell’autorità del giudicato vuoi nell’ordinamento giuridico dell’Unione vuoi negli ordinamenti giuridici nazionali. Infatti, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione (sentenze 30 settembre 2003, causa C‑224/01, Köbler, Racc. pag. I‑10239, punto 38; 16 marzo 2006, causa C‑234/04, Kapferer, Racc. pag. I‑2585, punto 20, e 3 settembre 2009, causa C‑2/08, Fallimento Olimpiclub, Racc. pag. I‑7501, punto 22).
60 Pertanto, il diritto dell’Unione non impone sempre ad un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono forza di giudicato ad una pronuncia giurisdizionale, anche quando ciò permetterebbe di rimediare ad una violazione del diritto dell’Unione da parte di tale pronuncia (v., in tal senso, citate sentenze Kapferer, punto 21, e Fallimento Olimpiclub, punto 23).
61 Come sottolineato dall’avvocato generale nelle conclusioni, sia dal fascicolo sia dalle osservazioni formulate in sede di udienza dalla Repubblica slovacca emerge che le autorità nazionali di tale Stato membro disponevano di strumenti del diritto nazionale che, se utilizzati in modo diligente, avrebbero potuto offrire a tale Stato la possibilità di recuperare l’aiuto in oggetto.
62 Tuttavia, la Repubblica slovacca non ha fornito elementi precisi in merito alle condizioni in cui dette autorità si sarebbero avvalse degli strumenti messi a loro disposizione.
63 In particolare, come rilevato al punto 14 di questa sentenza, tale Stato membro non ha precisato con chiarezza che seguito abbia avuto la domanda dell’ufficio delle imposte relativa alla presentazione del ricorso straordinario contro la sentenza del Tribunale regionale di Košice 21 aprile 2008.
64 Pertanto, la Corte non può far altro che constatare come, a fronte delle circostanziate censure sollevate dalla Commissione, la Repubblica slovacca non produca elementi sufficienti per ritenere che essa abbia intrapreso, entro il termine impartito, tutte le azioni in suo potere per ottenere il rimborso dell’aiuto in esame.
65 Alla luce di quanto precede, si deve dichiarare che la Repubblica slovacca, non avendo adottato entro il termine stabilito tutte le misure necessarie per recuperare presso il suo beneficiario l’aiuto illegittimo di cui alla decisione 2007/254, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 249, quarto comma, CE nonché dell’art. 2 di detta decisione.
Sulle spese
66 Conformemente a quanto previsto dall’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica slovacca, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:
1) La Repubblica slovacca, non avendo adottato entro il termine stabilito tutte le misure necessarie per recuperare presso il suo beneficiario l’aiuto illegittimo di cui alla decisione della Commissione 7 giugno 2006, 2007/254/CE, relativa all’aiuto di Stato C 25/2005 (ex NN 21/2005) concesso dalla Repubblica slovacca a favore di Frucona Košice, a.s, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 249, quarto comma, CE nonché dell’art. 2 di detta decisione.
2) La Repubblica slovacca è condannata alle spese.
Firme
* Lingua processuale: lo slovacco.