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Documento 62008CO0336

    Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 14 ottobre 2010.
    Christel Reinke contro AOK Berlin.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Landessozialgericht Berlin-Brandenburg - Germania.
    Rinvio pregiudiziale - Non luogo a provvedere.
    Causa C-336/08.

    Raccolta della Giurisprudenza 2010 I-00130*

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2010:604





    Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 14 ottobre 2010 – Reinke / AOK Berlino

    (causa C‑336/08)

    «Rinvio pregiudiziale – Non luogo a provvedere»

    Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte (Art. 267 TFUE) (v. punti 15‑17 e dispositivo)

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale – Landessozialgericht Berlin-Brandenburg – Interpretazione degli artt. 18, 49 e 50 CE, nonché dell’art. 34, nn. 4 e 5, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 74, pag. 1) – Rimborso delle spese mediche connesse alle cure urgenti di un cittadino di uno Stato membro in un istituto ospedaliero privato di un altro Stato membro a seguito del rifiuto dell’ospedale pubblico competente di fornire la suddetta prestazione a causa di capacità insufficienti – Normativa nazionale dello Stato membro competente che esclude il rimborso delle spese mediche sostenute per cure urgenti in un istituto ospedaliero privato di un altro Stato membro, ma che consente il rimborso delle dette spese fatturate da un istituto ospedaliero privato situato sul territorio nazionale.

    Dispositivo

    Non occorre rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta dal Landessozialgericht Berlin-Brandenburg (Germania) con decisione 27 giugno 2008.

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