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Documento 62009CJ0382

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 ottobre 2010.
    Stils Met SIA contro Valsts ieņēmumu dienests.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Augstākās tiesas Senāts - Lettonia.
    Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Capitolo 73 - Trefoli e cavi di acciaio - Voce 7312 - Codice TARIC - Errore nella classificazione doganale - Messa in libera pratica delle merci - Regolamento (CE) n. 384/96 - Dazi antidumping - Ammende di un importo equivalente all’insieme dei dazi antidumping.
    Causa C-382/09.

    Raccolta della Giurisprudenza 2010 I-09315

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2010:596

    Causa C‑382/09

    Stils Met SIA

    contro

    Valsts ieņēmumu dienests

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās Tiesas Senāts)

    «Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Capitolo 73 — Trefoli e cavi di acciaio — Voce 7312 — Codice TARIC — Errore nella classificazione doganale — Immissione in libera pratica delle merci — Regolamento (CE) n. 384/96 — Dazi antidumping — Ammende di importo equivalente all’insieme dei dazi antidumping»

    Massime della sentenza

    1.        Tariffa doganale comune — Voci doganali

    (Regolamento del Consiglio n. 2658/87, art. 2, allegato I; regolamento della Commissione n. 1789/2003)

    2.        Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping

    (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 14, n. 1)

    1.        La tariffa integrata delle Comunità europee, istituita dall’art. 2 del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella sua versione applicabile nel 2004 e nel 2005, dev’essere interpretata nel senso che cavi di acciaio, ad esclusione di quello inossidabile, non rivestiti o semplicemente zincati, la cui sezione trasversale massima è superiore a mm 3 e inferiore o uguale a mm 48 e che non provengono né dalla Moldavia né dal Marocco, rientrano nei codici TARIC 7312 10 82 19, 7312 10 84 19 o 7312 10 86 19, in funzione della dimensione della loro sezione trasversale.

    (v. punto 40, dispositivo 1)

    2.        L’art. 14, n. 1, del regolamento n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro che, in caso di errore nella classificazione doganale di merci importate nel territorio doganale dell’Unione, preveda l’imposizione di un’ammenda di importo equivalente all’insieme dei dazi antidumping applicabili, sempreché l’importo di quest’ultima sia fissato in termini analoghi a quelli previsti per le violazioni del diritto interno, simili per natura e gravità e tali da conferire alla sanzione carattere effettivo, proporzionale e dissuasivo; circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare.

    (v. punto 48, dispositivo 2)







    SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

    7 ottobre 2010 (*)

    «Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Capitolo 73 – Trefoli e cavi di acciaio – Voce 7312 – Codice TARIC – Errore nella classificazione doganale – Messa in libera pratica delle merci – Regolamento (CE) n. 384/96 – Dazi antidumping – Ammende di un importo equivalente all’insieme dei dazi antidumping»

    Nel procedimento C‑382/09,

    avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Augstākās Tiesas Senāts (Lettonia), con decisione 8 settembre 2009, pervenuta in cancelleria il 28 settembre 2009, nella causa

    Stils Met SIA,

    contro

    Valsts ieņēmumu dienests,

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    composta dal sig. J.-J. Kasel, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet (relatore) e E. Levits, giudici,

    avvocato generale: sig. N. Jääskinen

    cancelliere: sig. M. A. Calot Escobar

    considerate le osservazioni presentate:

    –        per la Stils Met SIA, dal sig. V. Meļkovs,

    –        per il Valsts ieņēmumu dienests, dalla sig.ra N. Jezdakova, in qualità di agente,

    –        per il governo lettone, dalle sig.re K. Drēviņa e K. Krasovska, in qualità di agenti,

    –        per la Commissione europea, dal sig. A. Sauka e dalla sig.ra L. Bouyon, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della Tariffa Integrata delle Comunità europee (in prosieguo: la «TARIC») istituita all’art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), e dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1).

    2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Stils Met SIA (in prosieguo: la «Stils Met»), società di diritto lettone, e il Valsts ieņēmumu dienests (amministrazione finanziaria statale; in prosieguo: il «Dienests») in merito all’importazione, tra il mese di maggio 2004 e di settembre 2005, di cavi di acciaio provenienti dall’Ucraina.

     Contesto normativo

     La normativa dell’Unione

     La normativa doganale

    3        A norma dell’art. 1 del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 31 gennaio 2000, n. 254 (GU L 28, pag. 16; in prosieguo: il «regolamento n. 2658/87»):

    «1.      È istituita dalla Commissione una nomenclatura delle merci, denominata in prosieguo “nomenclatura combinata” (...), che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità e di altre politiche comunitarie relative all’importazione o all’esportazione di merci.

    2.      La nomenclatura combinata riprende:

    a)      la nomenclatura del sistema armonizzato [istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci];

    b)      le suddivisioni comunitarie di detta nomenclatura, denominate «sottovoci NC» quando delle aliquote di dazi sono indicate in corrispondenza di esse;

    c)      le disposizioni preliminari, le note complementari di sezioni o di capitoli e le note a piè di pagina relative alle sottovoci NC.

    3.      La nomenclatura combinata è ripresa all’allegato I. (...)

    (…)».

    4        L’art. 2 del regolamento n. 2658/87 così dispone:

    «È istituita dalla Commissione una [TARIC], che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero, delle politiche commerciali e agricole e di altre politiche comunitarie relative all’importazione o all’esportazione di merci.

    Essa si basa sulla nomenclatura combinata e comprende:

    a)      le misure previste dal presente regolamento;

    b)      le suddivisioni comunitarie complementari, denominate “sottovoci TARIC”, necessarie per l’attuazione delle misure comunitarie specifiche elencate nell’allegato II;

    c)      ogni altra informazione richiesta per l’applicazione o la gestione dei codici TARIC e dei codici addizionali di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3;

    d)      le aliquote dei dazi doganali e altri diritti applicati all’importazione o all’esportazione, comprese le esenzioni dai dazi e le aliquote delle tariffe preferenziali applicabili a merci specifiche all’importazione o all’esportazione;

    e)      misure di cui all’allegato II applicabili all’importazione e all’esportazione di merci specifiche».

    5        Ai sensi dell’art. 3, nn. 1 e 2, del regolamento in parola:

    «1.      Ciascuna sottovoce NC comporta un codice numerico di otto cifre:

    a)      le prime sei cifre sono i codici numerici assegnati alle voci e sottovoci della nomenclatura del sistema armonizzato;

    b)      la settima e l’ottava cifra identificano le sottovoci [della nomenclatura combinata delle merci istituita dall’art. 1].

    (…)

    2.      Le sottovoci [TARIC] sono identificate con la nona e la decima cifra, che, unitamente ai numeri di codice indicati al paragrafo 1, formano i numeri di codice [TARIC]. (…)».

    6        L’art. 6 del regolamento in esame sancisce che la TARIC è gestita, aggiornata e comunicata dalla Commissione.

    7        La prima parte della nomenclatura combinata, che costituisce l’allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789 (GU L 281, pag. 1; in prosieguo: la «NC) contiene un insieme di disposizioni preliminari. In tale parte, al Titolo primo, dedicato alle disposizioni generali, la Sezione A, rubricata «Regole generali per l’interpretazione della [NC]» recita:

    «La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole.

    1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

    (…)».

    8        La parte seconda della NC comprende una sezione XV, dedicata ai «Metalli comuni e loro lavori». Tale sezione contiene, in particolare, il capitolo 73, intitolato «Lavori di ghisa, ferro o acciaio».

    9        La voce 7312 della NC è suddivisa nel seguente modo:

    Codice NC

    Designazione delle merci

    7312

    Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l’elettricità:

    7312 10

    −Trefoli e cavi:

    7312 10 10

    − − muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili

    − − altri:

    7312 10 30

    − − − di acciaio inossidabile

    − − − altri, la cui sezione trasversale massima è:

    − − − − inferiore o uguale a 3 mm

    (…)

    (…)

    7312 10 59

    (…)

    − − − − superiore a 3 mm:

    − − − − − Trefoli:

    (…)

    (…)

    7312 10 79

    (…)

    − − − − − Cavi, compresi i cavi chiusi:

    − − − − − − non rivestiti o semplicemente zincati, la cui sezione trasversale massima è:

    7312 10 82

    − − − − − − − superiore a 3 mm e inferiore o uguale a 12 mm

    7312 10 84

    − − − − − − − superiore a 12 mm e inferiore o uguale a 24 mm

    7312 10 86

    − − − − − − − superiore a 24 mm e inferiore o uguale a 48 mm

    7312 10 88

    − − − − − − − superiore a 48 mm

    7312 10 99

    (…)

    − − − − − − altri

    (…)

    10      Ai sensi della nota 1 del capitolo 72 della NC:

    «In questo capitolo e, per quanto concerne le lettere d), e) e f) di questa nota, nella [NC] si considerano come:

    (…)

    d)      “Acciai”:

    le materie ferrose diverse da quelle della voce 7203 [ossia i prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99, 94%, in pezzi, palline o forme simili (...)] che, esclusi alcuni tipi di acciai prodotti in forma di pezzi fusi, si prestano alla deformazione plastica e contengono, in peso, 2% o meno di carbonio. Tuttavia gli acciai al cromo possono presentare un tenore di carbonio più elevato;

    e)      “Acciai inossidabili”:

    gli acciai legati, contenenti, in peso, 1,2% o meno di carbonio e 10,5% o più di cromo, con o senza altri elementi;

    f)      “Altri acciai legati”:

    gli acciai che non rispondono alla definizione di acciai inossidabili e contenenti, in peso, uno o più elementi sotto indicati nelle proporzioni seguenti:

    — 0,3% o più di alluminio,

    — 0,0008% o più di boro,

    — 0,3% o più di cromo,

    — 0,3% o più di cobalto,

    — 0,4% o più di rame,

    — 0,4% o più di piombo,

    — 1,65% o più di manganese,

    — 0,08% o più di molibdeno,

    — 0,3% o più di nichel,

    — 0,06% o più di niobio,

    — 0,6% o più di silicio,

    — 0,05% o più di titanio,

    — 0,3% o più di tungsteno (wolframio),

    — 0,1% o più di vanadio,

    — 0,05% o più di zirconio,

    — 0,1% o più di altri elementi (esclusi lo zolfo, il fosforo, il carbonio e l’azoto) presi isolatamente;

    (…)».

    11      Nel 2004 e 2005, per quanto riguarda le sottovoci NC 7312 10 82, 7312 10 84 e 7312 10 86, la TARIC conteneva le seguenti sottovoci:

    7312 10 82

    - - - - - - - superiore a 3 mm e inferiore o uguale a 12 mm

    7312 10 82 11

    - - - - - - - - Di acciaio

    7312 10 82 11

    - - - - - - - - - Provenienti dalla [Repubblica moldova]

    7312 10 82 12

    - - - - - - - - - Provenienti dal Marocco

    7312 10 82 19

    - - - - - - - - - altri

    7312 10 82 90

    - - - - - - - - altri

    7312 10 84

    - - - - - - - superiore a 12 mm e inferiore o uguale a 24 mm

    7312 10 84 11

    - - - - - - - - Di acciaio

    7312 10 84 11

    - - - - - - - - - Provenienti dalla [Repubblica moldova]

    7312 10 84 12

    - - - - - - - - - Provenienti dal Marocco

    7312 10 84 19

    - - - - - - - - - altri

    7312 10 84 90

    - - - - - - - - altri

    7312 10 86

    - - - - - - - superiore a 24 mm e inferiore o uguale a 48 mm

    7312 10 86 11

    - - - - - - - - Di acciaio

    7312 10 86 11

    - - - - - - - - - Provenienti dalla [Repubblica moldova]

    7312 10 86 12

    - - - - - - - - - Provenienti dal Marocco

    7312 10 86 19

    - - - - - - - - - altri

    7312 10 86 90

    - - - - - - - - altri

    12      La nomenclatura combinata, che costituisce l’allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2004, n. 1810 (GU L 327, pag. 1), è identica alla NC per quanto riguarda tutte le disposizioni menzionate ai punti 7‑11 della presente sentenza.

     La normativa relativa alle misure antidumping

    13      All’epoca dei fatti della causa principale, le disposizioni che disciplinavano l’applicazione di misure antidumping da parte dell’Unione europea erano contenute nel regolamento n. 384/96.

    14      A norma dell’art. 14, n. 1, del suddetto regolamento:

    «I dazi antidumping provvisori o definitivi sono imposti con regolamento e sono riscossi dagli Stati membri secondo la forma, l’aliquota e gli altri elementi fissati nel regolamento istitutivo. Tali dazi sono inoltre riscossi indipendentemente dai dazi doganali, dalle tasse e dagli altri oneri normalmente imposti sulle importazioni. Nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi nell’intento di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all’esportazione».

    15      Ai termini dell’art. 1, nn. 1 e 3, del regolamento (CE) del Consiglio 12 agosto 1999, n. 1796, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto sulle importazioni di cavi d’acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Ungheria, dell’India, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell’Ucraina e chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni originarie della Repubblica di Corea (GU L 217, pag. 1):

    «1.      È istituito un dazio antidumping sulle importazioni dei cavi di acciaio, attualmente classificabili nei codici NC ex 7312 10 82 (codice Taric 7312 10 82*10), ex 7312 10 84 (codice Taric 7312 10 84*10), ex 7312 10 86 (codice Taric 7312 10 86*10), ex 7312 10 88 (codice Taric 7312 10 88*10) ed ex 7312 10 99 (codice Taric 7312 10 99*10), originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Ungheria, dell’India, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell’Ucraina.

    (…)

    3.      Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali».

     La normativa nazionale

    16      All’epoca dei fatti di cui alla causa principale, l’art. 32 della legge sulle imposte e tasse (likums «Par nodokļiem un nodevām», Latvijas Vēstnesis, 1995, n. 26), intitolato «Responsabilità in caso di riduzione della base imponibile», ai nn. 1 e 2 stabiliva quanto segue:

    «1)      Qualora il soggetto passivo, in violazione dei requisiti imposti dalla legge tributaria, riduca la base imponibile nella dichiarazione presentata all’amministrazione finanziaria, quest’ultima calcola l’importo del mancato pagamento e fissa un’ammenda equivalente a tale importo, a meno che una legge tributaria particolare non preveda un diverso importo dell’ammenda.

    2)      Non viene inflitta alcuna ammenda qualora ricorrano i due seguenti presupposti:

    –      1)     Il soggetto passivo ha emesso una dichiarazione di rettifica o complementare (corredata da elementi probatori) prima dell’inizio di un controllo da parte dell’amministrazione. 

    –      2)     Nel termine di cinque giorni lavorativi decorrenti dalla dichiarazione di rettifica, egli ha versato l’imposta ancora dovuta nonché la maggiorazione del debito d’imposta e gli interessi di mora maturati fino al giorno della dichiarazione di rettifica o complementare (corredata da elementi probatori)».

     Causa principale e questioni pregiudiziali

    17      Tra il mese di maggio 2004 e di settembre 2005, la Stils Met ha importato dall’Ucraina cavi di acciaio al fine di immetterli in libera pratica in Lettonia. Le merci sono state dichiarate con riferimento alle sottovoci TARIC 7312 10 82 90, 7312 10 84 90 e 7312 10 86 90.

    18      Nell’ambito di un controllo, il Dienests ha considerato che i prodotti interessati fossero di acciaio, sicché, tenuto conto delle dimensioni della loro sezione trasversale e della loro provenienza, rientravano rispettivamente nelle sottovoci TARIC 7312 10 82 19, 7312 10 84 19 e 7312 10 86 19.

    19      Pertanto, con decisione 20 giugno 2006, il Dienests ha reclamato nei confronti della Stils Met il pagamento, a favore dell’Erario, della somma di LVL 485 286,58 (ossia all’incirca EUR 697 356), corrispondente a dazi antidumping di LVL 205 629,87, all’imposta sul valore aggiunto pari a LVL 37 013,42, nonché ad un’ammenda dall’importo pari all’intero mancato pagamento, ossia LVL 242 643,29.

    20      La Stils Met ha presentato un ricorso di annullamento avverso tale decisione. Essa ha segnatamente dedotto che, in occasione della dichiarazione dei prodotti, essa aveva fornito certificati rilasciati dal laboratorio del produttore, in cui il dichiarante e il servizio doganale venivano informati sulla composizione chimica di siffatti prodotti, in particolare sugli elementi che determinano la loro corrispondenza alla denominazione «altri acciai legati», di cui alla nota 1, lett. f), del capitolo 72 della NC.

    21      La Stils Met ha sostenuto altresì che, sebbene il Dienests avesse correttamente classificato i prodotti di cui trattasi, quest’ultimo non era legittimato ad infliggerle un’ammenda in applicazione della normativa nazionale.

    22      L’Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo di primo grado) ha accolto il ricorso proposto dalla Stils Met ed annullato la decisione del Dienests con sentenza 4 ottobre 2007. Dopo aver verificato i dati relativi alla composizione chimica dei prodotti di cui trattasi, detto giudice ha considerato che il Dienests non disponeva di prove sufficienti per poter considerare di acciaio tali prodotti, ai sensi della nota 1, lett. d), del capitolo 72 della NC.

    23      Il Dienests ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi all’Administratīvā apgabaltiesa (Tribunale amministrativo regionale) che ha riformato la sentenza impugnata. Tenuto conto della suddivisione operata dalla NC tra i prodotti di acciaio inossidabile, da un lato, e gli altri prodotti di ferro o di acciaio, dall’altro, tale giudice ha infatti considerato che, nelle sottovoci TARIC risultanti dalle sottovoci NC 7312 10 82, 7312 10 84 e 7312 10 86, la categoria «acciaio» comprende i lavori di acciaio ad eccezione di quelli in acciaio inossidabile, a prescindere dalla loro composizione chimica, mentre la categoria «altri» comprende i prodotti che non siano di acciaio, vale a dire quelli ferrosi.

    24      La Stils Met ha esperito un ricorso per cassazione dinanzi all’Augstākās Tiesas Senāts (Sezione della Corte suprema) avverso la sentenza pronunciata in appello.

    25      A giudizio della Stils Met, occorre determinare, conformemente alla nota 1 del capitolo 72 della NC, a quale categoria – d) «acciai», e) «acciai inossidabili» o f) «altri acciai legati» – appartengono i prodotti di cui si controverte nella causa principale. Essa sostiene che, qualora le informazioni relative alla composizione chimica di siffatti prodotti non siano sufficienti per stabilire che essi sono costituiti da un «altro acciaio legato», essi vanno classificati nelle sottovoci TARIC pertinenti corrispondenti a prodotti di acciaio, ovvero quelle il cui codice termina con le cifre 11, alla stregua di quanto effettuato dal Dienests. Qualora, invece, tali informazioni siano sufficienti per stabilire che essi sono costituiti da un «altro acciaio legato», occorrerebbe classificarli nelle sottovoci TARIC pertinenti corrispondenti a prodotti diversi da quelli in acciaio, ovvero quelle il cui codice termina con le cifre 90.

    26      La Stils Met ha inoltre fatto valere che i dazi antidumping non possono essere considerati un’imposta o una tassa ai sensi della legge sulle imposte e tasse, cosicché le ammende previste da tale legge non sarebbero applicabili nella causa principale.

    27      Considerando che l’esito della controversia che è chiamato a dirimere dipende dall’interpretazione della normativa comunitaria applicabile, l’Augstākās tiesas Senāts ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)      Se i codici TARIC 7312 10 82 19, 7312 10 84 19 e 7312 10 86 19 siano da interpretare nel senso che i lavori di acciaio, la cui sezione trasversale presenta le dimensioni indicate – trefoli e cavi, non rivestiti o semplicemente zincati, in particolare di acciaio legato (ma non di acciaio inossidabile) ‑ non importati né dalla Moldavia né dal Marocco, nel 2004 e nel 2005, dovevano essere classificati con detti codici, a prescindere dalla loro composizione chimica.

    2)      Se l’art. 14, n. 1, del regolamento (CE) n. 384/96, (...) sia da interpretarsi nel senso che osta all’imposizione di una (...) ammenda (...) equivalente all’insieme dei dazi antidumping previsti dalla normativa dello Stato [membro] interessato (art. 32, n. 2, della legge lettone sulle imposte e tasse) in caso di violazione della normativa tributaria».

     Sulle questioni pregiudiziali

     Sulla prima questione

    28      Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se la TARIC debba essere interpretata nel senso che, nel 2004 e nel 2005, cavi di acciaio non inossidabile, come quelli di cui trattasi nella causa principale, non rivestiti o semplicemente zincati, la cui sezione trasversale massima è superiore a 3 mm e inferiore o uguale a 48 mm e che non provengono né dalla Moldavia, né dal Marocco, dovevano essere classificati nelle sottovoci TARIC 7312 10 82 19, 7312 10 84 19 o 7312 10 86 19, oppure nelle sottovoci TARIC 7312 10 82 90, 7312 10 84 90 o 7312 10 86 90.

    29      In via preliminare va rammentato che, secondo una giurisprudenza costante, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci dev’essere ricercato, in linea generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note di sezione o di capitolo (v., in particolare, sentenza 18 giugno 2009, causa C‑173/08, Kloosterboer Sevices, Racc. pag. I‑5347, punto 24).

    30      Nel caso di specie, è pacifico che le merci, di cui trattasi nella causa principale, rientrano rispettivamente nelle sottovoci 7312 10 82, 7312 10 84 e 7312 10 86 della NC in funzione della dimensione della loro sezione trasversale. Conformemente alla loro formulazione, rientrano in suddette sottovoci i cavi non rivestiti o semplicemente zincati, di ferro o di acciaio, ad esclusione di quello inossidabile, la cui sezione trasversale è superiore a 3 mm e inferiore o uguale a 48 mm. Nell’ambito della TARIC, tali prodotti sono suddivisi in prodotti «di acciaio» (sottovoci TARIC 7312 10 82 11, 7312 10 84 11 o 7312 10 86 11) e «altri» (sottovoci TARIC 7312 10 82 90, 7312 10 84 90 o 7312 10 86 90).

    31      La Stils Met deduce che occorre determinare, in applicazione della nota 1 del capitolo 72 della NC, se i cavi di acciaio, in esame nella causa principale, rientrano nella categoria di «acciai», «acciai inossidabili» o «altri acciai legati». Pertanto, se le informazioni sulla composizione chimica dei prodotti in causa sono sufficienti per stabilire che essi sono costituiti da «altri acciai legati», occorrerebbe classificarli nelle sottovoci TARIC 7312 10 82 90, 7312 10 84 90 o 7312 10 86 90, in funzione della dimensione massima della loro sezione trasversale.

    32      Il Dienests, il governo lettone nonché la Commissione sostengono invece che cavi di acciaio legato, come quelli in esame nella causa principale, devono essere classificati nelle sottovoci TARIC 7312 10 82 19, 7312 10 84 19 o 7312 10 86 19. Essi fanno valere, a tal riguardo, che se ai lavori di acciaio inossidabile viene attribuito un codice NC distinto, le sottovoci TARIC 7312 10 82 19, 7312 10 84 19 e 7312 10 86 19 non operano alcuna distinzione secondo il tipo di acciaio, in modo da comprendere tanto gli acciai legati quanto quelli non legati. Per contro, in considerazione della descrizione e della struttura della voce 7312, i prodotti ferrosi, vale a dire quelli che non sono di acciaio, dovrebbero essere classificati nelle sottovoci TARIC 7312 10 82 90, 7312 10 84 90 e 7312 10 86 90.

    33      Giova anzitutto rammentare che, conformemente alla formulazione della voce 7312 della NC, questa comprende «trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l’elettricità». Alla sottovoce 7312 10 30 la NC designa trefoli e cavi «di acciaio inossidabile» e, alle sottovoci successive, gli «altri» trefoli e cavi. Ne consegue che i trefoli e cavi di acciaio inossidabile rientrano nella sottovoce 7312 10 30 della NC, mentre i trefoli e cavi di ferro o di acciaio non inossidabile rientrano nelle sottovoci successive.

    34      Pertanto, rientrano nelle sottovoci 7312 10 82, 7312 10 84 o 7312 10 86 i cavi di ferro o di acciaio, ad esclusione di quello inossidabile, non rivestiti o semplicemente zincati, la cui sezione trasversale massima è superiore a 3 mm e inferiore o uguale a 48 mm.

    35      Ne consegue che i codici TARIC 7312 10 82 11, 7312 10 84 11 e 7312 10 86 11 corrispondono ai cavi di acciaio, ad esclusione di quello inossidabile. Dalla struttura e dalla formulazione delle sottovoci TARIC pertinenti emerge inoltre che i codici TARIC 7312 10 82 11 (provenienti dalla Repubblica moldova), 7312 10 82 12 (provenienti dal Marocco) e 7312 10 82 19 (altri) sono in funzione della provenienza geografica dei cavi di acciaio, ad esclusione di quello inossidabile. Lo stesso vale per i codici TARIC applicabili ai cavi menzionati nelle sottovoci 7312 10 84 e 7312 10 86 della NC. Di conseguenza, rientrano nei codici TARIC 7312 10 82 19, 7312 10 84 19 e 7312 10 86 19 i cavi di acciaio, ad esclusione di quello inossidabile, non rivestiti o semplicemente zincati, la cui sezione trasversale è superiore a 3 mm e inferiore o uguale a 48 mm e che provengono da paesi diversi dalla Moldavia o dal Marocco.

    36      Dalla struttura della TARIC emerge altresì che i codici TARIC 7312 10 82 90, 7312 10 84 90 o 7312 10 86 90 corrispondono ai cavi non rivestiti o semplicemente zincati, la cui sezione trasversale è superiore a 3 mm e inferiore o uguale a 48 mm, diversi da quelli di acciaio, vale a dire quelli di ferro.

    37      Va ricordato inoltre che, secondo una giurisprudenza costante, tanto le note premesse ai capitoli della tariffa doganale comune quanto le note esplicative della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale costituiscono mezzi importanti per garantire l’applicazione uniforme di tale tariffa e come tali forniscono elementi validi per l’interpretazione della stessa (v. sentenze 20 novembre 1997, causa C‑338/95, Wiener SI, Racc. pag. I‑6495, punto 11, e 7 febbraio 2002, causa C‑276/00, Turbon International, Racc. pag. I‑1389, punto 22).

    38      Nella specie, la nota 1 del capitolo 72 della NC precisa cosa si debba intendere per acciai, acciai inossidabili e altri acciai legati. Dalla formulazione di suddetta nota si evince che tali definizioni sono pertinenti per l’insieme della NC, dunque anche per il capitolo 73 di quest’ultima. Alla lett. d) di predetta nota viene tracciata una definizione degli «acciai» in generale. Gli «acciai inossidabili», definiti alla lett. e) e gli «altri acciai legati», definiti alla lett. f), costituiscono categorie particolari di acciai e, di conseguenza, devono essere considerati come rientranti nella categoria generale degli «acciai».

    39      Tenuto conto di tali definizioni ai fini della classificazione di cavi di acciaio, come quelli di cui trattasi nella causa principale, i cavi di acciaio inossidabile, di cui alla lett. e) della nota 1 del capitolo 72 della NC, rientrano nella sottovoce 7312 10 30 di quest’ultima. Per contro, in mancanza di distinzione, nell’ambito della voce 7312 della NC, tra cavi di acciaio e quelli di «altri acciai legati», di cui alla lett. f) di suddetta nota, si deve considerare che i cavi di acciaio, ad esclusione di quello inossidabile, non rivestiti o semplicemente zincati, provenienti da paesi diversi dalla Moldavia o dal Marocco, rientrano nella sottovoce TARIC 7312 10 82 19, 7312 10 84 19 o 7312 10 86 19, in funzione della dimensione della loro sezione trasversale.

    40      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la prima questione sollevata va risolta dichiarando che la TARIC, nella sua versione applicabile nel 2004 e nel 2005, deve essere interpretata nel senso che cavi di acciaio, ad esclusione di quello inossidabile, non rivestiti o semplicemente zincati, la cui sezione trasversale massima è superiore a 3 mm e inferiore o uguale a 48 mm e che non provengono né dalla Moldavia né dal Marocco, rientrano nei codici TARIC 7312 10 82 19, 7312 10 84 19 o 7312 10 86 19 in funzione della dimensione della loro sezione trasversale.

     Sulla seconda questione

    41      Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’art. 14, n. 1, del regolamento n. 384/96 debba essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che preveda l’imposizione, in caso di errore nella classificazione doganale di una merce importata sul territorio doganale dell’Unione, di un’ammenda dall’importo equivalente all’insieme dei dazi antidumping applicabili a tali merci, tenuto conto della loro classificazione doganale corretta.

    42      In via preliminare va ricordato che, ai sensi dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 384/96, i dazi antidumping sono imposti con regolamento e sono riscossi dagli Stati membri secondo la forma, l’aliquota e gli altri elementi fissati nel regolamento istitutivo. Nel caso di specie, il regolamento n. 1796/1999 non prevede sanzioni in caso di violazione delle sue disposizioni.

    43      Tuttavia, a norma dell’art. 1, n. 3, di quest’ultimo regolamento, salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. È giocoforza constatare, però, che le medesime non prevedono sanzioni neppure in caso di errore nella classificazione doganale delle merci importate nel territorio doganale dell’Unione.

    44      A tale proposito, va ricordato che, ai sensi di una giurisprudenza costante, qualora una normativa dell’Unione non preveda una sanzione specifica in caso di violazione delle sue disposizioni o rinvii in merito alle disposizioni nazionali, l’art. 10 CE impone agli Stati membri di adottare tutte le misure atte a garantire la portata e l’efficacia del diritto dell’Unione. A tal fine, pur conservando un potere discrezionale in ordine alla scelta di tali misure, essi devono vegliare a che le violazioni del diritto dell’Unione ove necessario siano sanzionate, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in termini analoghi a quelli previsti per le violazioni del diritto interno simili per natura e importanza e che, in ogni caso, conferiscano alla sanzione un carattere di effettività, di proporzionalità e di capacità dissuasiva (v. sentenze 26 ottobre 1995, causa C‑36/94, Siesse, Racc. pag. I‑3573, punto 20, nonché 16 ottobre 2003, causa C‑91/02, Hannl-Hofstetter, Racc. pag. I‑12077, punto 17).

    45      Da quanto precede emerge che gli Stati membri sono competenti ad individuare le misure che sembrano loro appropriate in caso di violazione delle disposizioni del regolamento n. 1796/1999. Essi sono tuttavia tenuti ad esercitare le loro competenze nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali e, di conseguenza, nel rispetto del principio della proporzionalità (v., per analogia, sentenze Siesse, cit., punto 21; 7 dicembre 2000, causa C‑213/99, de Andrade, Racc. pag. I‑11083, punto 20, e Hannl-Hofstetter, cit., punto 18).

    46      Il principio stesso di un’ammenda, come quella in esame nella causa principale, intesa ad assicurare che i soggetti d’imposta rispettino i loro obblighi in materia di dichiarazione fiscale, non sembra contraria al diritto dell’Unione. Una disposizione, come quella in esame nella causa principale, consente infatti di incentivare gli operatori economici a sottoporre alle autorità nazionali competenti dichiarazioni conformi alla normativa applicabile, compresa la normativa doganale dell’Unione e le misure antidumping risultanti dalla normativa dell’Unione. Invero, in mancanza di una siffatta misura, gli errori nella classificazione doganale di merci soggette all’applicazione di dazi antidumping, in definitiva, non comporterebbero nessuna conseguenza per gli operatori economici interessati.

    47      Quanto all’importo dell’ammenda, esso dev’essere fissato, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 44 della presente sentenza, in base a parametri analoghi a quelli previsti nel diritto interno per infrazioni della stessa natura e della stessa gravità. Sebbene, in linea di principio, ciò sembri essere il caso di una disposizione nazionale come quella in esame nella causa principale, tenuto conto della formulazione di quest’ultima, spetta tuttavia al giudice del rinvio valutare se l’ammenda di cui trattasi nella causa principale sia effettivamente conforme a detti principi.

    48      Alla luce di quanto sopra, la seconda questione sollevata va risolta dichiarando che l’art. 14, n. 1, del regolamento n. 384/96 deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro che, in caso di errore nella classificazione dogale di merci importate nel territorio doganale dell’Unione, preveda l’imposizione di un’ammenda di un importo equivalente all’insieme dei dazi antidumping applicabili, sempreché l’importo di quest’ultima sia fissato in termini analoghi a quelli previsti per le violazioni del diritto interno simili per natura e importanza e che conferiscano alla sanzione un carattere di effettività, di proporzionalità e di capacità dissuasiva, ove la relativa valutazione spetta al giudice del rinvio.

     Sulle spese

    49      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

    Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

    1)      La tariffa integrata delle Comunità europee, istituita all’art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella sua versione applicabile nel 2004 e nel 2005, deve essere interpretata nel senso che cavi di acciaio, ad esclusione di quello inossidabile, non rivestiti o semplicemente zincati, la cui sezione trasversale massima è superiore a 3 mm e inferiore o uguale a 48 mm e che non provengono né dalla Moldavia né dal Marocco, rientrano nei codici TARIC 7312 10 82 19, 7312 10 84 19 o 7312 10 86 19 in funzione della dimensione della loro sezione trasversale.

    2)      L’art. 14, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro che, in caso di errore nella classificazione dogale di merci importate nel territorio doganale dell’Unione, preveda l’imposizione di un’ammenda di un importo equivalente all’insieme dei dazi antidumping applicabili, sempreché l’importo di quest’ultima sia fissato in termini analoghi a quelli previsti per le violazioni del diritto interno simili per natura e importanza e che conferiscano alla sanzione un carattere di effettività, di proporzionalità e di capacità dissuasiva, ove la relativa valutazione spetta al giudice del rinvio.

    Firme


    * Lingua processuale: il lettone.

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