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Documento 62009CO0113

    Ordinanza del presidente della Corte del 30 aprile 2010.
    Ziegler SA contro Commissione europea.
    Impugnazione - Procedimento sommario - Concorrenza - Pagamento di un’ammenda - Garanzia bancaria - Rigetto della domanda di sospensione dell’esecuzione - Erronea valutazione dei presupposti dell’urgenza - Principi di parità di trattamento e di rispetto dei diritti della difesa.
    Causa C-113/09 P(R).

    Raccolta della Giurisprudenza 2010 I-00050*

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2010:242





    Ordinanza del presidente della Corte 30 aprile 2010 – Ziegler / Commissione

    [causa C‑113/09 P(R)]

    «Impugnazione – Procedimento sommario – Concorrenza – Pagamento di un’ammenda – Garanzia bancaria – Rigetto della domanda di sospensione dell’esecuzione – Erronea valutazione dei presupposti dell’urgenza – Principi di parità di trattamento e di rispetto dei diritti della difesa»

    1.                     Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Atto di ricorso – Requisiti di forma – Esposizione dei motivi che giustificano prima facie la concessione dei provvedimenti richiesti (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 13-17)

    2.                     Procedimento sommario – Procedura – Opportunità di un’audizione delle parti – Opportunità di autorizzare la presentazione di osservazioni e documenti supplementari dopo la conclusione della fase scritta del procedimento o della trattazione orale – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 242 CE e 243 CE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 39, primo comma, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 105) (v. punti 29-30, 34)

    3.                     Procedimento sommario – Requisiti di forma – Presentazione delle domande (Artt. 242 CE e 243 CE; istruzioni pratiche del Tribunale alle parti, punto 71) (v. punto 33)

    4.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria come condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda inflitta per violazione delle regole di concorrenza – Presupposti per la concessione – Circostanze eccezionali (Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 43-48)

    Oggetto

    Impugnazione dell’ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 15 gennaio 2009, causa T‑199/08 R, Ziegler / Commissione, con cui quest’ultimo ha respinto, per insussistenza dell’urgenza, la domanda della richiedente volta ad ottenere l’esonero dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria come condizione per evitare la riscossione immediata dell’importo dell’ammenda inflitta con decisione della Commissione 11 marzo 2008, C (2008) 926 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’accordo SEE, in materia di servizi di traslochi internazionali – Erronea valutazione dei presupposti dell’urgenza – Probabilità del verificarsi di un danno grave e irreparabile per la richiedente – Necessità o meno di prendere in considerazione le risorse finanziarie di cui dispone il gruppo cui appartiene tale parte – Violazione dell’obbligo di motivazione e dei principi di parità di trattamento e di parità delle armi.

    Dispositivo

    1)

    L’impugnazione è respinta.

    2)

    La Ziegler SA è condannata alle spese.

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