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Documento 62006CJ0535

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 settembre 2009.
Moser Baer India Ltd contro Consiglio dell'Unione europea.
Impugnazione - Dumping - Importazioni di compact disc registrabili originari dell’India - Regolamento (CE) n. 960/2003 - Calcolo dell’importo della sovvenzione compensabile - Determinazione del danno - Art. 8, n. 7, del regolamento (CE) n. 2026/97.
Causa C-535/06 P.

Raccolta della Giurisprudenza 2009 I-07051

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2009:498

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

3 settembre 2009 ( *1 )

«Impugnazione — Dumping — Importazioni di compact disc registrabili originari dell’India — Regolamento (CE) n. 960/2003 — Calcolo dell’importo della sovvenzione compensabile — Determinazione del danno — Art. 8, n. 7, del regolamento (CE) n. 2026/97»

Nel procedimento C-535/06 P,

avente ad oggetto un’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 22 dicembre 2006,

Moser Baer India Ltd, con sede a Nuova Delhi (India), rappresentata dagli avv.ti K. Adamantopoulos, dikigoros, e R. MacLean, solicitor,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dal sig. J.-P. Hix, in qualità di agente, assistito dall’avv. G. Berrisch, Rechtsanwalt,

convenuto in primo grado

sostenuto da:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. H. van Vliet e T. Scharf, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo,

e

Committee of European CD-R and DVD+/-R Manufacturers (CECMA), già Committee of European CD-R Manufacturers (CECMA), con sede a Colonia (Germania),

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. T. von Danwitz, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász e G. Arestis (relatore), giudici

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Sławiczek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 luglio 2008,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 ottobre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, la Moser Baer India Ltd chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 4 ottobre 2006, causa T-300/03, Moser Baer India/Consiglio (Racc. pag. II-3911, in prosieguo: la «sentenza impugnata»), che ha respinto il suo ricorso volto all’annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 2 giugno 2003, n. 960, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di compact disc registrabili originari dell’India (GU L 138, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento controverso»), nella parte in cui esso si applica alla ricorrente.

Contesto normativo

2

Il regolamento (CE) del Consiglio 6 ottobre 1997, n. 2026, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 288, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento base»), disciplina i procedimenti antisovvenzioni.

3

L’art. 5 del regolamento base così dispone:

«Calcolo dell’importo della sovvenzione compensabile

Ai fini del presente regolamento, l’importo delle sovvenzioni compensabili corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario nel corso del periodo dell’inchiesta sulle sovvenzioni (…)».

4

L’art. 7, n. 3, del regolamento base, che prevede disposizioni generali relative al suddetto calcolo, prevede quanto segue:

«Qualora la sovvenzione possa essere concessa all’acquisto, presente o futuro, di capitale fisso, l’importo della sovvenzione compensabile viene calcolato ripartendo quest’ultima su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tale capitale nel settore in questione (…)».

5

L’art. 8 del regolamento base enuncia quanto segue:

«Accertamento del pregiudizio

(…)

2.   L’accertamento del pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo:

a)

del volume delle importazioni sovvenzionate e del loro effetto sui prezzi dei prodotti simili sul mercato comunitario

e

b)

dell’incidenza di tali importazioni sull’industria comunitaria.

3.   Per quanto riguarda il volume delle importazioni sovvenzionate, occorre esaminare se queste sono aumentate in misura significativa, tanto in termini assoluti quanto in rapporto alla produzione o al consumo nella Comunità. Riguardo agli effetti sui prezzi, si esamina se le importazioni sovvenzionate sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell’industria comunitaria oppure se tali importazioni hanno comunque l’effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti. Questi fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

(…)

5.   L’esame dell’incidenza delle importazioni sovvenzionate sull’industria comunitaria comprende una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici attinenti alla situazione dell’industria quali il fatto che l’industria non abbia ancora completamente superato le conseguenze di precedenti sovvenzioni o pratiche di dumping, l’entità dell’importo delle sovvenzioni compensabili, la diminuzione reale o potenziale delle vendite, dei profitti, della produzione, della quota di mercato, della produttività, dell’utile sul capitale investito o dell’utilizzazione della capacità produttiva; i fattori che incidono sui prezzi comunitari; gli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull’occupazione, sui salari, sulla crescita, sulla capacità di ottenere capitali o investimenti e, nel caso dell’agricoltura, l’aumento dell’onere per i programmi di sostegno pubblici. Detto elenco non è tassativo, né tali fattori, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

6.   Deve essere dimostrato, in base a tutti gli elementi di prova, presentati in conformità con il paragrafo 2, che le importazioni sovvenzionate causano pregiudizio ai sensi del presente regolamento. In particolare, occorre dimostrare che il volume e/o i prezzi individuati a norma del paragrafo 3 hanno sull’industria comunitaria gli effetti contemplati nel paragrafo 5 e che questa incidenza si manifesta in misura che possa essere considerata grave.

7.   Oltre alle importazioni sovvenzionate, vengono esaminati i fattori noti che contemporaneamente causano pregiudizio all’industria comunitaria per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alle importazioni sovvenzionate a norma del paragrafo 6. I fattori che possono essere presi in considerazione a questo proposito comprendono il volume e i prezzi delle importazioni non sovvenzionate, la contrazione della domanda oppure le variazioni dell’andamento dei consumi, le restrizioni commerciali attuate da produttori di paesi terzi e comunitari, la concorrenza tra gli stessi, nonché gli sviluppi tecnologici e le prestazioni dell’industria comunitaria in materia di esportazioni e di produttività.

(…)».

6

Ai sensi dell’art. 15, n. 1, terza frase, del regolamento base, l’importo del dazio compensativo non deve superare l’importo delle sovvenzioni compensabili e dev’essere inferiore a tale importo qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria comunitaria.

7

L’art. 28 del regolamento base così dispone:

«Omessa collaborazione

1.   Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati dal presente regolamento oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Le parti interessate vengono informate delle conseguenze dell’omessa collaborazione.

(…)

3.   Le informazioni presentate da una parte interessata che non sono perfettamente conformi alle condizioni richieste non devono essere disattese, a condizione che le eventuali carenze non siano tali da provocare eccessive difficoltà per l’elaborazione di conclusioni sufficientemente precise e che le informazioni siano state presentate correttamente entro i termini, siano verificabili e la parte interessata abbia agito con la migliore diligenza.

4.   Se le informazioni o gli elementi di prova non vengono ammessi, la parte che li ha forniti viene immediatamente informata del motivo e ha la possibilità di dare ulteriori chiarimenti entro il termine specificato. Se i chiarimenti non sono considerati soddisfacenti, i motivi che hanno giustificato il rifiuto degli elementi di prova o delle informazioni vengono resi noti ed indicati nelle conclusioni pubblicate.

5.   Le conclusioni, comprese quelle relative all’importo delle sovvenzioni compensabili, che siano elaborate in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 e in particolare in base alle informazioni contenute nella denuncia, vengono verificate — per quanto possibile e tenendo debitamente conto dei termini per l’inchiesta — in relazione ai dati disponibili provenienti da altre fonti obiettive, quali listini prezzi pubblicati, statistiche ufficiali sulle importazioni e dichiarazioni doganali oppure in relazione alle informazioni ottenute da altre parti interessate nel corso dell’inchiesta.

6.   Qualora una parte interessata non collabori o collabori solo parzialmente, impedendo in tal modo l’accesso ad informazioni rilevanti, l’esito dell’inchiesta può essere per essa meno favorevole che nell’ipotesi della collaborazione».

I fatti

8

I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti 8-14 della sentenza impugnata nei termini di seguito riprodotti:

«8

La ricorrente è una società stabilita in India, che produce varie forme di supporti di memoria e in particolare compact disc registrabili (in prosieguo: i “CD-R”).

9

Il 17 maggio 2002 la Commissione [delle Comunità europee], a seguito di una denuncia presentata dal Commitee of European CD-R Manufacturers (comitato dei produttori europei di CD-R) (CECMA), ha aperto un’inchiesta antisovvenzioni sulle importazioni di CD-R provenienti dall’India (GU C 116, pag. 4).

10

Con lettera del 4 marzo 2003, la Commissione ha comunicato alla ricorrente gli elementi di fatto e le considerazioni fondamentali in base ai quali si prevedeva di proporre la fissazione di dazi compensativi definitivi. La sovvenzione constatata dalla Commissione consisteva in un’esenzione [dai] dazi doganali sui beni strumentali importati dalla ricorrente. Nel calcolo dell’importo della sovvenzione, questa è stata ripartita, in applicazione dell’art. 7, n. 3, del regolamento base, su un periodo di tre anni. La comunicazione prevedeva l’imposizione di un dazio compensativo del 10%.

11

Con due lettere del 19 marzo 2003, la ricorrente ha risposto alla detta comunicazione, contestando, da un lato, il sistema utilizzato per calcolare l’importo della sovvenzione e, dall’altro, l’esistenza e le cause del danno.

12

Con due lettere del 9 aprile 2003, la Commissione, da un lato, ha respinto gli argomenti della ricorrente relativi all’esistenza di un danno e di un nesso di causalità e, dall’altro, ha inviato alla ricorrente una comunicazione supplementare contenente un nuovo calcolo dell’importo della sovvenzione, nel quale questa è stata ripartita su un periodo di 4,2 anni. La comunicazione aggiuntiva prevedeva l’imposizione di un dazio compensativo del 7,3%.

13

Con lettera del 14 aprile 2003, la ricorrente ha contestato il nuovo calcolo dell’importo della sovvenzione. La Commissione ha inviato alla ricorrente, con lettera del 5 maggio 2003, spiegazioni supplementari per tale calcolo. La ricorrente ha risposto a tale lettera, il 9 maggio 2003, apportando ulteriori osservazioni.

14

Su proposta della Commissione, formulata il 20 maggio 2003, il Consiglio [dell’Unione europea] ha adottato il regolamento [controverso]. Tale regolamento imponeva un dazio compensativo definitivo del 7,3% sulle importazioni di CD-R originari dell’India».

Il ricorso dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

9

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 agosto 2003, la ricorrente ha chiesto l’annullamento del regolamento controverso deducendo cinque motivi, relativi, da un lato, alla determinazione, nell’ambito del calcolo dell’importo della sovvenzione, del normale periodo di ammortamento dei beni importati, e, dall’altro, alla valutazione del danno e del nesso di causalità.

10

Con ordinanza del Tribunale 23 gennaio 2004, la Commissione è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

11

Con ordinanza del Tribunale 18 aprile 2005, il Committee of European CD-R Manufacturers (CECMA), divenuto il Committee of European CD-R and DVD+/-R Manufacturers (CECMA), è stato ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

12

Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione e dal CECMA, ha chiesto di respingere il ricorso e di condannare la ricorrente alle spese.

13

Ai punti 27-116 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il primo motivo, inerente alla violazione degli artt. 5, 7, n. 3, e 11, n. 1, del regolamento base, e ad un errore manifesto nella valutazione del normale periodo di ammortamento dei beni. Detto motivo era suddiviso in due parti riguardanti, da un lato, la valutazione degli elementi relativi al periodo di ammortamento e, dall’altro, la valutazione del normale periodo di ammortamento dei beni, mentre la seconda parte era a sua volta suddivisa in cinque censure riguardanti la classificazione dei beni nella categoria degli stampi, la mancata presa in considerazione delle informazioni risultanti dalle scritture contabili della ricorrente, la presa in considerazione della redditività e degli investimenti della ricorrente, l’impiego del metodo di ammortamento decrescente e l’asserita arbitrarietà dei calcoli.

14

In particolare, con riferimento alla mancata presa in considerazione delle informazioni risultanti dalle scritture contabili della ricorrente, che rappresenta la seconda censura della seconda parte del primo motivo, ai punti 73-79 della sentenza impugnata il Tribunale ha constatato quanto segue:

«73

Infine, la ricorrente deduce che la classificazione dei beni nella categoria degli stampi non riguardava l’insieme dei beni di cui trattasi, fatto che essa avrebbe segnalato alla Commissione con lettera del 14 aprile 2003.

74

Il Consiglio controdeduce che le informazioni presentate a (…) sostegno [di tale argomento] non erano coerenti con altri elementi ottenuti durante l’inchiesta e che, pertanto, quanto dedotto non ha potuto essere preso in considerazione.

75

Dagli elementi presentati dalle parti in risposta al quesito scritto posto dal Tribunale emerge che, a sostegno dell’affermazione in esame, la ricorrente ha fatto riferimento alle informazioni risultanti dalla sua dichiarazione fiscale per il periodo d’inchiesta. È pacifico che il valore dei beni iscritto in detta dichiarazione non corrisponde al loro valore come utilizzato per calcolare la sovvenzione. Il Consiglio osserva che le istituzioni non sono state in grado, in base a questi soli elementi, di confrontare l’informazione di cui trattasi con le altre informazioni accertate nel corso dell’inchiesta.

76

La ricorrente sostiene tuttavia che la differenza di valori che ne risulta, dovuta all’aggiunta dei costi di trasporto e di installazione, non impediva alle istituzioni comunitarie di notare che la modifica della classificazione non riguardava l’insieme dei beni importati.

77

A questo riguardo il Consiglio ha precisato che le istituzioni comunitarie non avevano potuto stimare il valore esatto dei beni classificati nella categoria degli stampi, poiché, da un lato, la ricorrente non aveva spiegato i criteri di classificazione dei suoi beni nella dichiarazione fiscale e, dall’altro, essa non aveva fornito l’elenco completo e verificabile di tali beni. In mancanza di tali elementi, le istituzioni comunitarie non avevano potuto verificare le cifre presentate dalla ricorrente a sostegno della sua affermazione.

78

Alla luce di questi ultimi elementi, che la ricorrente non ha contestato dinanzi al Tribunale, si deve considerare che essa non ha presentato alle istituzioni comunitarie elementi che avrebbero loro consentito di verificare l’esattezza della sua affermazione e, eventualmente, di prendere in considerazione la parte dei beni di cui trattasi che non sarebbe stata classificata nella categoria degli stampi. Pertanto, essa non può, con questa sola affermazione, contestare la valutazione operata nel regolamento [controverso].

79

Di conseguenza, il Consiglio, senza violare l’art. 7, n. 3, del regolamento base, ha potuto legittimamente considerare che i beni di cui trattasi, classificati come stampi ai fini fiscali, avrebbero dovuto essere del pari presi in considerazione come tali nella valutazione del loro periodo di ammortamento in materia contabile e che, pertanto, non era adeguato fondare tale valutazione sulle informazioni figuranti nelle scritture contabili della ricorrente. Inoltre, la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di un difetto di motivazione al riguardo».

15

Il Tribunale ha respinto anche il terzo motivo, che deduceva un errore manifesto di valutazione e la violazione dell’art. 8, nn. 2 e 6, del regolamento base, con riferimento all’esame degli elementi relativi alla determinazione del danno e del nesso di causalità.

16

Con riguardo alla valutazione del livello delle scorte, ai punti 193-196 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato quanto segue:

«193

Nell’ambito della presente censura, la ricorrente deduce che la valutazione dell’andamento delle scorte dell’industria comunitaria è manifestamente errata. Essa non mette in discussione i relativi dati numerici, contenuti all’[ottantesimo ‘considerando’] del regolamento [controverso], ma rileva che, sulla scorta di tali dati, il Consiglio non avrebbe potuto concludere, al [centotreesimo ‘considerando’] del regolamento [controverso], che l’indicatore delle scorte aveva registrato un notevole deterioramento nel periodo considerato.

194

Giova ricordare che il periodo considerato nella fattispecie va dall’anno 1998 alla fine del periodo d’inchiesta. Risulta dai dati non contestati dalla ricorrente che, in tutto questo periodo, le scorte dell’industria comunitaria sono significativamente aumentate.

195

In proposito, la ricorrente non ha dimostrato che il miglioramento dell’indicatore relativo alle scorte espresso in percentuale di produzione a partire dal 2000 sarebbe stato tale da sovvertire la tendenza negativa registrata sull’insieme del periodo considerato. Come risulta, infatti, dall’[ottantesimo ‘considerando’] del regolamento [controverso], le scorte si sono attestate su livelli elevati nell’arco di tutto il periodo considerato, aumentando in termini assoluti verso la fine del 2001 — il che coincideva quindi con l’aumento del volume delle importazioni — e rappresentando, in termini relativi, una quota elevata, pari al 15%, della produzione nel periodo d’inchiesta.

196

La presente censura è quindi destituita di fondamento».

17

Ai punti 201-207 della sentenza impugnata, con riferimento alla valutazione dei prezzi delle importazioni, il Tribunale ha ritenuto che:

«201

La valutazione dei livelli di prezzo delle importazioni costituiva nella fattispecie l’elemento essenziale in base al quale si è potuto concludere per l’esistenza di una sottoquotazione dei prezzi comunitari e, pertanto, di un danno. Le istituzioni comunitarie hanno analizzato tale indicatore, ai ‘considerando’ [dal cinquantottesimo al sessantaquattresimo] del regolamento [controverso], sulla base dei dati di Eurostat, nonché su quelli forniti dalla ricorrente.

202

Quanto ai dati di Eurostat, le istituzioni hanno concluso, in via principale, che vi era stato un calo significativo di prezzo, del 59%, tra il 2000 e la fine del periodo d’inchiesta. La ricorrente contesta che siano stati presi in considerazione dati relativi al 2000, in quanto le importazioni erano ancora insignificanti. Orbene, tale argomento è già stato esaminato e respinto supra, ai punti 170-175.

203

Quanto all’analisi dei dati forniti dalla ricorrente, giova ricordare che essa ha condotto a risultati del tutto simili a quelli fondati sui dati di Eurostat, attestando in particolare un calo dei prezzi del 54%. La ricorrente sostiene però che la presentazione di tali dati è inesatta.

204

Come risulta dalla tabella contenuta nel [sessantaduesimo ‘considerando’] del regolamento impugnato, la percentuale del 54% si riferisce all’andamento dei prezzi tra i due esercizi di bilancio della ricorrente. Anche volendo ammettere che il [sessantatreesimo ‘considerando’] non sia sufficientemente preciso allorché indica che tale percentuale riguarda l’andamento tra il 2000 e il periodo d’inchiesta, tale imprecisione non configurerebbe neanch’essa un errore. Emerge chiaramente dalla tabella che precede il ‘considerando’ in oggetto che si tratta dell’andamento tra l’esercizio di bilancio 2000 e il periodo d’inchiesta. La ricorrente non ha quindi dimostrato che i dati da essa forniti siano stati presentati in maniera inesatta.

205

Inoltre, anche se i dati forniti dalla ricorrente si riferiscono al periodo che inizia il 1o aprile 1999, mentre i dati di Eurostat interessano il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2000, questo fatto non rende di per sé inesatta la constatazione del Consiglio secondo la quale i dati di Eurostat e quelli della ricorrente dimostrano tendenze concordanti. Orbene, la ricorrente non afferma che, se si fosse preso in considerazione un altro dies a quo per i suoi dati, si sarebbe giunti a conclusioni diverse in merito ai prezzi delle importazioni.

206

Di conseguenza, la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di un errore di fatto né di un manifesto errore di valutazione nell’analisi dei prezzi delle importazioni.

207

La presente censura dev’essere pertanto respinta in quanto non fondata».

18

Infine, ai punti 260-279 della sentenza impugnata, il Tribunale ha disatteso il quinto motivo — vertente su una violazione dell’art. 8, nn. 6 e 7, del regolamento base con riferimento all’esame degli effetti del comportamento anticoncorrenziale di un titolare di brevetti — in considerazione di quanto segue:

«260

Secondo una giurisprudenza costante, nel determinare il danno, le istituzioni comunitarie sono tenute a valutare se il danno che intendono prendere in considerazione provenga effettivamente dalle importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni e a escludere invece ogni danno derivante da altri fattori, in particolare quello causato da un comportamento anticoncorrenziale che coinvolga i produttori comunitari (sentenze [della Corte 11 giugno 1992, causa C-358/80,] Extramet Industrie/Consiglio, [Racc. pag. I-3813], punto 16, e [del Tribunale 19 settembre 2001, causa T-58/99,] Mukand e a./Consiglio, [Racc. pag. II-2521], punti 39 e 40).

261

Nella fattispecie, come emerge dagli atti di causa, l’industria comunitaria denunciante ha dedotto, in una memoria del 7 gennaio 2003, che una società titolare di brevetti su CD-R abusava della propria posizione dominante fatturando diritti di concessione eccessivi e che un produttore europeo si era ritirato dal mercato a seguito di una controversia con tale società. L’industria ha fatto tale osservazione per contrastare l’allegazione della ricorrente secondo la quale il grado di sostegno alla denuncia, ai sensi dell’art. 10, n. 8, del regolamento base, era sceso al di sotto della soglia richiesta per proseguire il procedimento. La ricorrente ha formulato la stessa osservazione nel corso dell’inchiesta, affermando che gli effetti dell’asserito comportamento anticoncorrenziale, consistente nella fissazione di diritti di concessione eccessivi, costituivano un fattore da esaminare nell’ambito dell’accertamento del danno.

262

Nell’ambito del presente motivo, la ricorrente sostiene che il Consiglio ha omesso di esaminare tale fattore, limitandosi a constatare, al [centotrentacinquesimo‘considerando’] del regolamento [controverso], che l’allegazione di cui trattasi non è stata confermata da alcuna decisione formale in esito a un’inchiesta delle autorità responsabili della concorrenza.

263

A questo proposito si deve osservare che non risulta dal [centotrentacinquesimo ‘considerando’] del regolamento [controverso] che le istituzioni comunitarie abbiano effettivamente proceduto a verificare se il danno constatato non discendesse dall’asserito comportamento anticoncorrenziale.

264

Se è vero che questo ‘considerando’ non basta quindi a escludere gli effetti del fattore invocato dalla ricorrente, occorre tuttavia osservare che accertare se il Consiglio abbia o meno omesso di prendere in considerazione tali effetti è comunque questione da esaminarsi rispetto all’intero iter logico seguito nel regolamento [controverso] (v., in tal senso, sentenza [del Tribunale 14 luglio 1995, causa T-166/94] Koyo Seiko/Consiglio, [Racc. pag. II-2129], punto 79).

265

Orbene, il Consiglio afferma di aver preso in considerazione tale fattore al [centotrentaquattresimo ‘considerando’] del regolamento [controverso]. Da tale ‘considerando’ risulta che il Consiglio ha esaminato, in generale, gli effetti del pagamento dei diritti di concessione collegati ai brevetti, constatando che, nella fattispecie, tale fattore non era idoneo ad interrompere il nesso di causalità. Il Consiglio sostiene di avere, con tale constatazione, risposto anche all’argomento secondo il quale tali diritti di concessione erano eccessivi e integravano un comportamento anticoncorrenziale.

266

A questo proposito, sebbene i [centotrentaquattresimo e centotrentacinquesimo ‘considerando’] rientrino in sottotitoli diversi, vale a dire “Diritti di concessione” e “Altri fattori”, risulta peraltro dagli argomenti delle parti che essi riguardano entrambi il medesimo elemento del fascicolo, cioè il pagamento di diritti di concessione. Inoltre, questi due ‘considerando’ si susseguono, cosicché una loro lettura in combinato disposto è imposta dalla sistematica del regolamento [controverso].

267

Occorre quindi esaminare le constatazioni effettuate al [centotrentaquattresimo ‘considerando’] per verificare se il Consiglio abbia escluso il danno eventualmente derivante dal comportamento anticoncorrenziale richiamato dalla ricorrente.

268

In primo luogo, la ricorrente contesta la pertinenza di tali constatazioni, affermando che le istituzioni, per concludere che, anche in assenza di diritti eccessivi, l’industria comunitaria avrebbe subito un danno, avrebbero dovuto valutare gli effetti dei diritti di concessione in maniera precisa.

269

A questo proposito si deve rilevare che, per escludere gli effetti derivanti da un fattore esterno, le istituzioni comunitarie sono tenute ad accertare se i detti effetti siano stati tali da interrompere il nesso di causalità tra le importazioni di cui trattasi e il danno arrecato all’industria comunitaria (…). Orbene, tale accertamento non implica necessariamente la determinazione degli effetti precisi del fattore in esame. È sufficiente che le istituzioni comunitarie constatino che, nonostante la presenza di un tale fattore esterno, il danno causato dalle importazioni in discussione è stato grave.

270

Nel caso di specie, il Consiglio ha rilevato che le importazioni indiane avevano causato un danno grave all’industria comunitaria, derivante in particolare da una sottoquotazione dei prezzi comunitari. Esso ha spiegato che, sebbene i diritti di concessione avessero influito negativamente sugli utili dell’industria comunitaria, tale fattore, che incideva su tutti i produttori del mercato, era già presente nel 1999, prima che le importazioni fossero divenute rilevanti. L’andamento negativo della situazione dei produttori comunitari a partire dal 1999 non era quindi imputabile a tale fattore. Alla luce di questi elementi, non era irragionevole per il Consiglio ritenere che il pagamento di diritti di concessione non avesse influito sul danno provocato dalle importazioni sovvenzionate.

271

Correttamente il Consiglio afferma che l’esito dell’esame diretto ad accertare se i diritti di concessione fossero eccessivi a causa del comportamento anticoncorrenziale di un titolare di brevetti non potrebbe in ogni caso rimettere in discussione la sua conclusione, menzionata al punto precedente.

272

Si deve altresì osservare che, a differenza delle situazioni all’origine delle cause definite con le citate sentenze Extramet [Industrie/Consiglio] e Mukand e a./Consiglio, la prassi anticoncorrenziale qui dedotta non è imputabile al comportamento dei produttori comunitari. Per valutare gli effetti di tale fattore nel caso di specie le istituzioni comunitarie non erano quindi tenute ad esaminare se l’industria comunitaria non avesse essa stessa contribuito al danno subito.

273

In secondo luogo, la ricorrente, richiamandosi alla citata sentenza Mukand e a./Consiglio, sostiene che, se i prezzi comunitari erano artificialmente elevati a causa dei diritti di concessione eccessivi, il danno, determinato dalla sottoquotazione dei prezzi, non è stato valutato correttamente.

274

Occorre ricordare che all’origine della causa definita con la citata sentenza Mukand e a./Consiglio vi era un comportamento che incideva sui prezzi comunitari, ma non quelli all’importazione. Orbene, nella specie il Consiglio ha constatato che i diritti di concessione di cui trattasi dovevano essere versati da tutti i produttori, ivi compresa la ricorrente. La ricorrente non ha contestato questo dato di fatto.

275

Pertanto, legittimamente il Consiglio ha potuto ritenere, al [centotrentaquattresimo ‘considerando’] del regolamento [controverso], che il fattore esterno di cui trattasi non fosse idoneo a giustificare la differenza tra i prezzi comunitari e i prezzi indiani e che, pertanto, fosse ininfluente sugli elementi presi in considerazione per calcolare il livello di sottoquotazione. Anche volendo ammettere che i diritti di concessione fossero eccessivi a causa di un comportamento anticoncorrenziale, tale fattore non sarebbe tale da inficiare questa valutazione.

276

Alla luce di questi elementi, si deve dichiarare che la ricorrente non ha dimostrato che il Consiglio avesse omesso di escludere, nella valutazione del danno, gli effetti derivanti da un preteso comportamento anticoncorrenziale.

277

Ciò considerato, non è necessario pronunciarsi sull’ammissibilità dell’elemento di fatto dedotto dalla ricorrente nella replica, cioè il comunicato stampa della Commissione 3 agosto 2003, ove si menzionava un’inchiesta relativa all’applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE a un accordo standard sui brevetti relativi a determinati tipi di CD. Risulta infatti dagli argomenti della ricorrente che questo elemento è stato dedotto per suffragare la sua tesi secondo la quale il fattore in esame era noto alle istituzioni comunitarie. Per contro, essa non ha spiegato in quale senso tale comunicato potesse suffragare l’argomento secondo il quale questo fattore era idoneo a interrompere il nesso di causalità nella fattispecie.

278

Pertanto, il quinto motivo non può essere accolto.

279

Da tutto quanto precede risulta che il ricorso dev’essere integralmente respinto. Non occorre dunque pronunciarsi sulle conclusioni formulate dal Consiglio in subordine».

19

Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso.

Conclusioni delle parti

20

Con la sua impugnazione, la Moser Baer India Ltd chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

accogliere le conclusioni da essa presentate in primo grado, segnatamente, annullare il regolamento controverso nella parte in cui si applica ad essa;

condannare il Consiglio alle spese da essa sostenute nel presente procedimento di impugnazione nonché nel procedimento di primo grado.

21

Il Consiglio e la Commissione chiedono che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione, e

condannare la ricorrente alle spese dei due gradi di giudizio.

Sull’impugnazione

22

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi, riguardanti, in primo luogo, la violazione dei principi di coerenza e di diligenza nell’indagine con riguardo alla motivazione della sentenza impugnata espressa ai suoi punti 73-79, in secondo luogo, un manifesto errore di valutazione del Tribunale circa gli aspetti dell’inchiesta relativi al danno menzionati ai punti 193-196 e 201-206 della sentenza impugnata, e, in terzo luogo, il fatto che non sia stata presa in considerazione, nell’ambito della constatazione dell’esistenza di un danno ai punti 260-278 della sentenza impugnata, la riconducibilità del danno ad altri fattori ai sensi dell’art. 8, n. 7, del regolamento base.

Sulla ricevibilità dell’impugnazione

23

Con lettera del 6 giugno 2008, il Consiglio ha informato la Corte dell’adozione del regolamento (CE) del Consiglio 30 ottobre 2007, n. 1293, che revoca i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 1050/2002 sulle importazioni di compact disc registrabili originari di Taiwan e autorizza il loro rimborso o sgravio e che revoca i dazi compensativi istituiti dal regolamento (CE) n. 960/2003 sulle importazioni di compact disc registrabili originari dell’India, autorizza il loro rimborso o sgravio e chiude il procedimento nei loro confronti (GU L 288, pag. 17). Alla luce dell’adozione del regolamento n. 1293/2007, il Consiglio sostiene che non vi è più luogo a statuire nel presente procedimento.

24

Occorre ricordare che la Corte può rilevare d’ufficio la carenza di interesse di una parte a proporre o a coltivare un’impugnazione in ragione di un fatto, successivo alla sentenza del Tribunale, idoneo a privare quest’ultima dei suoi effetti dannosi per il ricorrente, e dichiarare l’impugnazione irricevibile o priva di causa per tale motivo. La sussistenza di un interesse del ricorrente ad agire presuppone, infatti, che l’impugnazione possa con il suo esito procurare un beneficio alla parte che l’ha proposta (v. sentenza 19 ottobre 1995, causa C-19/93 P, Rendo e a./Commissione, Racc. pag. I-3319, punto 13, nonché ordinanza 8 aprile 2008, causa C-503/07 P, Saint-Gobain Glass Deutschland/Commissione, Racc. pag. I-2217, punto 48).

25

Nel caso di specie, tuttavia, si deve rilevare che l’interesse della ricorrente ad ottenere l’annullamento della sentenza impugnata e, indirettamente, del regolamento controverso, non può essere negato per la ragione che quest’ultimo non produce più effetti per il futuro. Difatti, un tale annullamento può di per sé produrre effetti giuridici, evitando in particolare il ripetersi di una pratica irregolare da parte delle istituzioni comunitarie (v., in tal senso, sentenza 24 giugno 1986, causa 53/85, AKZO Chemie e AKZO Chemie UK/Commissione, Racc. pag. 1965, punto 21).

26

Del resto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 37 delle sue conclusioni, il regolamento controverso non è stato abrogato integralmente e continua a produrre effetti quanto ai dazi compensativi riscossi fino al 4 novembre 2006.

27

In tale contesto, la Corte non può dichiarare che il ricorso è divenuto privo di oggetto.

Nel merito

Sul primo motivo

28

Con il primo motivo la ricorrente deduce che il Tribunale non ha rispettato, come avrebbe dovuto, i principi di coerenza e di diligenza nell’indagine, allorché ha ritenuto che le istituzioni comunitarie avessero agito legittimamente trattando tutti i suoi beni quali beni riclassificati come stampi, che beneficiavano della ripartizione della sovvenzione de qua nel corso di un periodo di ammortamento di 4,2 anni.

29

Il Consiglio sostiene che detto motivo è irricevibile, in quanto la ricorrente mira a rimettere in discussione taluni accertamenti di fatto compiuti dal Tribunale ed a sottoporre alla Corte un motivo nuovo non proposto in primo grado, vale a dire la violazione dei principi di coerenza e di buona amministrazione relativamente alla classificazione dei beni nella categoria degli stampi.

30

La Commissione fa valere che questo motivo è irricevibile, poiché tende a indurre la Corte a riesaminare gli accertamenti di fatto compiuti dal Tribunale, senza che vi sia alcuna indicazione di uno snaturamento degli elementi di prova da parte di quest’ultimo.

31

A tal riguardo si deve rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, dagli artt. 225 CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia emerge che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti consti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti. Una volta che il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell’art. 225 CE, ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (v., in particolare, sentenze 6 aprile 2006, causa C-551/03 P, General Motors/Commissione, Racc. pag. I-3173, punto 51; 22 maggio 2008, causa C-266/06 P, Evonik Degussa/Commissione, punto 72, nonché 18 dicembre 2008, cause riunite C-101/07 P e C-110/07 P, Coop de France bétail et viande e a./Commissione, punto 58).

32

In tal senso, la Corte non è competente ad accertare i fatti, né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti stessi. Infatti, una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente, che i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Salvo il caso dello snaturamento di tali elementi, tale valutazione non costituisce pertanto una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al sindacato della Corte (v., in particolare, citate sentenze General Motors/Commissione, punto 52; Evonik Degussa/Commissione, punto 73, nonché Coop de France bétail et viande e a./Commissione, punto 59).

33

Si deve peraltro ricordare che uno snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove (v., in particolare, citate sentenze General Motors/Commissione, punto 54; Evonik Degussa/Commissione, punto 74, nonché Coop de France bétail et viande e a./Commissione, punto 60).

34

Invece, stabilire se il Tribunale abbia correttamente concluso da tali fatti che le istituzioni comunitarie non sono venute meno né al loro dovere di diligenza, né al loro obbligo di motivazione, costituisce una questione di diritto soggetta al controllo della Corte nel contesto di un’impugnazione (v. sentenze 20 novembre 1997, causa C-188/96 P, Commissione/V, Racc. pag. I-6561, punto 24; 28 giugno 2005, cause riunite C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I-5425, punto 453, nonché 6 novembre 2008, causa C-405/07 P, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I-1441, punto 44).

35

Nella specie, la ricorrente addebita al Tribunale, innanzitutto, di aver violato i principi di coerenza e di diligenza nell’indagine, non avendo individuato alcuna norma giuridica sostanziale o processuale per poter affermare che il Consiglio aveva il diritto di prendere in considerazione tutti i beni classificati nella categoria degli stampi ai fini dell’applicazione del periodo di ammortamento di 4,2 anni. In tal modo, la ricorrente intende mettere in discussione le modalità con cui il Tribunale ha valutato il suo argomento, citato al punto 73 della sentenza impugnata, secondo cui la classificazione dei beni nella categoria degli stampi non riguardava l’insieme dei beni di cui trattavasi.

36

A tale proposito, risulta dalla sentenza impugnata, in particolare dai suoi punti 75 e 78, che il Tribunale ha preso in considerazione l’argomento della ricorrente, nonché gli elementi presentati dalle parti in risposta al quesito scritto in merito alla classificazione dei beni nella categoria degli stampi e ha concluso che la ricorrente non aveva presentato alle istituzioni comunitarie elementi tali da consentire loro di verificare la fondatezza del suo argomento e che, pertanto, la valutazione operata nel regolamento controverso non poteva essere contestata.

37

Deve quindi respingersi, in quanto infondato, l’argomento riguardante la violazione da parte del Tribunale dei principi di coerenza e di diligenza nell’indagine.

38

Nei limiti in cui la ricorrente tende del pari a mettere in questione la valutazione dei fatti operata dal Tribunale, essenzialmente contestando che gli elementi indicati ai punti 75, 77 e 78 della sentenza impugnata siano sufficienti a dimostrare che le istituzioni comunitarie non avevano potuto stimare l’esatto valore dei beni classificati nella categoria degli stampi, tale argomento dev’essere dichiarato irricevibile, poiché tende ad ottenere un riesame di valutazioni di fatto che esula dalle competenze della Corte nell’ambito di un procedimento di impugnazione.

39

La ricorrente sostiene inoltre, da un lato, che, in mancanza degli elementi necessari al calcolo dell’importo della sovvenzione compensabile, le istituzioni comunitarie avrebbero dovuto richiamare espressamente l’art. 28 del regolamento base. Dall’altro lato, essa afferma di aver dimostrato, rispondendo ad un quesito scritto posto dal Tribunale, che, stando alle informazioni fornite dalle istituzioni comunitarie e ai dati allegati alla dichiarazione fiscale che esponevano il calcolo dell’ammortamento, le istituzioni comunitarie sapevano, o avrebbero dovuto agevolmente sapere, che la percentuale di beni che non erano stati classificati o riclassificati come stampi corrispondeva almeno al 23% di tutti i beni importati.

40

A questo proposito occorre rilevare come motivi nuovi, non contenuti nel ricorso, non possano essere dedotti in sede d’impugnazione, come risulta dagli artt. 113, n. 2, e 116, n. 1, del regolamento di procedura (v. sentenze 19 giugno 1992, causa C-18/91 P, V./Parlamento, Racc. pag. I-3997, punto 21, e 23 novembre 2000, causa C-1/98 P, British Steel/Commissione, Racc. pag. I-10349, punto 47).

41

Orbene, nel caso di specie, è soltanto davanti alla Corte che la ricorrente ha dedotto, per la prima volta, una violazione dell’art. 28 del regolamento base dovuta al fatto che le informazioni risultanti dalla sua dichiarazione fiscale non sarebbero state prese adeguatamente in considerazione al fine di accertare che tutti i beni sovvenzionati non erano stati riclassificati nella categoria degli stampi. Si deve, pertanto, dichiarare che detto argomento è nuovo e, quindi, irricevibile nell’ambito della presente impugnazione.

42

Quanto all’argomento relativo alla prova prodotta dalla ricorrente circa l’asserita consapevolezza, da parte delle istituzioni comunitarie, della percentuale di beni sovvenzionati non riclassificati nella categoria degli stampi, è necessario constatare che esso mira ad ottenere una nuova valutazione dei fatti che, in assenza della deduzione di uno snaturamento, esula dalla competenza della Corte nell’ambito di un procedimento di impugnazione.

43

Ne consegue che il primo motivo dev’essere integralmente respinto.

Sul secondo motivo

44

La ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore manifesto nella valutazione dei fatti presi in considerazione all’atto della determinazione del danno. Tale secondo motivo è suddiviso in due parti, relative all’erronea valutazione, da un lato, del livello di importazioni di CD-R originari dell’India, e, dall’altro, del livello delle scorte dell’industria comunitaria quale indice del danno.

— Sulla prima parte

45

Per quanto concerne l’erronea valutazione del livello delle importazioni di CD-R originari dell’India, la ricorrente solleva tre argomenti. In primo luogo, contesta la conclusione del Tribunale secondo cui correttamente le istituzioni comunitarie avrebbero respinto l’argomento, da essa dedotto, in forza del quale la formula statistica applicata per i dati di Eurostat non risultava attendibile per piccole quantità. Tali dati sarebbero consistiti in un «codice NC» costituito da CD-R nonché da altri prodotti simili e si sarebbero basati su una formula sviluppata dall’industria comunitaria dei CD-R. Peraltro, essendo la ricorrente la sola esportatrice indiana di CD-R verso l’Unione europea, i suoi propri dati sarebbero stati la sola fonte attendibile per determinare i volumi e i valori d’importazione.

46

In secondo luogo, la ricorrente osserva che è errata la constatazione delle istituzioni comunitarie, confermata dal Tribunale, secondo cui i dati di Eurostat e i dati finanziari da essa stessa presentati avevano condotto a risultati molto simili. Infatti, secondo i dati della ricorrente, nel 2000 il prezzo delle sue esportazioni era aumentato fino alla fine del periodo d’inchiesta. Orbene, tale constatazione non corrisponderebbe ai dati di Eurostat, che indicherebbero un calo dei prezzi nella misura del 59%.

47

In terzo luogo, la ricorrente afferma di aver sempre contestato la pertinenza dei confronti effettuati dal Consiglio con riguardo ai livelli dei prezzi all’importazione e sostiene che un’altra data per il periodo d’inchiesta avrebbe chiaramente condotto le istituzioni comunitarie ad un esito diverso. Pertanto, non sarebbe corretta la conclusione del Tribunale secondo cui la ricorrente non aveva affermato che, se si fosse preso in considerazione un altro dies a quo per i suoi dati, si sarebbe giunti a conclusioni diverse in merito ai prezzi delle importazioni di CD-R dall’India.

48

Ad avviso del Consiglio, sostenuto dalla Commissione, attraverso la prima parte del secondo motivo, la ricorrente censura le constatazioni con cui il Tribunale ha confermato l’esattezza dei fatti esposti nel regolamento controverso. Il Consiglio ne deduce che tale parte del secondo motivo dovrebbe essere dichiarata irricevibile.

49

Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, a norma degli artt. 225 CE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura di quest’ultima, l’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v., in particolare, sentenze 3 marzo 2005, causa C-499/03 P, Biegi Nahrungsmittel e Commonfood/Commissione, Racc. pag. I-1751, punto 37; 26 ottobre 2006, causa C-68/05 P, Koninklijke Coöperatie Cosun/Commissione, Racc. pag. I-10367, punto 54, nonché ordinanza 15 maggio 2007, causa C-420/05 P, Ricosmos/Commissione, punto 64).

50

Di conseguenza, un’impugnazione che si limiti a ripetere o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi quelli basati su fatti da questo espressamente disattesi, non soddisfa i requisiti di motivazione risultanti dalle disposizioni menzionate al punto che precede (v., in particolare, citate sentenze Biegi Nahrungsmittel e Commonfood/Commissione, punto 38, e Koninklijke Coöperatie Cosun/Commissione, punto 54, nonché citata ordinanza Ricosmos/Commissione, punto 71) Difatti, un’impugnazione di tal genere costituisce in realtà una domanda volta ad ottenere un mero riesame del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (sentenze 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I-5291, punto 35, nonché 30 settembre 2003, causa C-76/01 P, Eurocoton e a./Consiglio, Racc. pag. I-10091, punto 47).

51

Nel contesto dell’esame della prima censura del terzo motivo, il Tribunale si è pronunciato, ai punti 142-190 della sentenza impugnata, sull’argomento della ricorrente, citato al punto 145 di tale sentenza, secondo cui i dati di Eurostat per gli anni 1998-2000 non erano affidabili poiché il «codice NC» comprendeva vari altri prodotti oltre ai CD-R. I quantitativi di tali altri prodotti erano stati indicati in tonnellate, cosicché per stimare il numero di CD-R importati sarebbe stato necessario, secondo la ricorrente, applicare una formula matematica ai dati di Eurostat. Tuttavia, sempre secondo la ricorrente, essendo i quantitativi molto esigui, una formula del genere non era statisticamente attendibile. Su tale questione il Tribunale ha concluso, al punto 171 della medesima sentenza, che la ricorrente non aveva prodotto alcuna prova a sostegno del proprio argomento secondo cui la formula statistica applicata ai dati di Eurostat per giungere ai dati in argomento non risultava attendibile nel caso di quantitativi ridotti.

52

Ai punti 201-206 della sentenza impugnata, il Tribunale si è limitato a valutare i livelli di prezzo delle importazioni nell’ambito della terza censura del terzo motivo sollevato dinanzi ad esso. Attraverso detta terza censura, in primo grado, la ricorrente aveva innanzitutto sostenuto che, nel constatare un calo dei prezzi delle importazioni, le istituzioni comunitarie si erano basate sui dati relativi agli anni 1998-2000, che non erano né pertinenti né attendibili. La ricorrente aveva affermato, in secondo luogo, che non mutava nulla al riguardo per il fatto che i prezzi all’importazione fossero stati analizzati anche sulla base dei dati da essa forniti, poiché questi ultimi erano stati presentati in modo inadeguato dalle istituzioni comunitarie.

53

Il Tribunale ha constatato, al punto 203 della sentenza impugnata, che l’analisi dei dati forniti dalla ricorrente ha condotto a risultati del tutto simili a quelli fondati sui dati di Eurostat, attestando in particolare un calo dei prezzi del 54%. A sostegno di tale affermazione, che ha respinto la deduzione della ricorrente secondo cui la presentazione di tali dati era inesatta, il Tribunale ha rinviato al sessantunesimo e al sessantaduesimo ‘considerando’ del regolamento controverso, nei quali le istituzioni comunitarie hanno comparato i dati di Eurostat con le cifre fornite dalla ricorrente e sono pervenute a conclusioni analoghe per il periodo in esame.

54

In tale contesto, occorre constatare che il primo e il secondo argomento della prima parte del secondo motivo devono essere dichiarati irricevibili, poiché costituiscono in realtà una domanda di riesame di valutazioni di fatto, senza indicare errori di diritto che inficerebbero la sentenza impugnata.

55

Per quanto riguarda il terzo argomento della prima parte del secondo motivo, la ricorrente rileva di avere sempre sostenuto che un’altra data per il periodo d’inchiesta avrebbe chiaramente condotto le istituzioni comunitarie ad un esito diverso. In tal senso, al punto 101 del suo ricorso di primo grado, aveva sostenuto che il fatto che, nel regolamento controverso, il Consiglio avesse proceduto a taluni confronti non pertinenti circa i livelli di prezzi di importazione rivelava la mancanza di obiettività delle istituzioni comunitarie, o, in via subordinata, l’esistenza di un manifesto errore di valutazione delle tendenze dei prezzi delle importazioni dall’India.

56

Il Consiglio sostiene che il suddetto punto del ricorso di primo grado si riferisce non già ai dati della ricorrente, bensì a quelli che sono stati raccolti dalle istituzioni comunitarie. Pertanto, anche ammettendo che tale riferimento della ricorrente al suo ricorso di primo grado contenga un argomento a conferma della tesi secondo cui la presa in considerazione di un altro dies a quo per i dati forniti dalla ricorrente avrebbe condotto a conclusioni diverse, detto elemento non darebbe ragione alla ricorrente, dato che le parole «i suoi dati» menzionate al punto 205 della sentenza impugnata non si riferiscono ai dati della ricorrente.

57

Al punto 205 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che, anche se i dati forniti dalla ricorrente si riferivano al periodo che inizia il 1o aprile 1999, mentre i dati di Eurostat interessavano il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2000, questo fatto non rendeva di per sé inesatta la constatazione del Consiglio secondo la quale i dati di Eurostat e quelli della ricorrente dimostravano tendenze concordanti. Il Tribunale ha concluso che la ricorrente non aveva indicato che, se si fosse preso in considerazione un altro dies a quo per i suoi dati, si sarebbe giunti a conclusioni diverse in merito ai prezzi delle importazioni. Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato che la ricorrente non aveva dimostrato l’esistenza di un errore di fatto né di un manifesto errore di valutazione nell’analisi dei prezzi delle importazioni.

58

Con riguardo alla suddetta analisi, in primo grado la ricorrente ha contestato la data scelta per il periodo d’inchiesta e taluni raffronti compiuti relativamente ai livelli di prezzo di importazione. Le conclusioni del Tribunale in proposito si rinvengono, rispettivamente, ai punti 170-178 e 201-207 della sentenza impugnata. La ricorrente non ha invece sollevato, in primo grado, l’argomento relativo al dies a quo per il trattamento dei dati che essa stessa aveva trasmesso alle istituzioni comunitarie. Detto argomento, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 110 delle sue conclusioni, è, quindi, nuovo e pertanto irricevibile nel procedimento di impugnazione, né si può rimproverare al Tribunale di avere, nella sentenza impugnata, omesso di pronunciarsi.

59

Si deve quindi respingere il terzo argomento della prima parte del secondo motivo, in quanto irricevibile.

— Sulla seconda parte

60

Con la seconda parte del secondo motivo, la ricorrente deduce che erroneamente il Tribunale ha confermato la constatazione del Consiglio di cui al centotreesimo ‘considerando’ del regolamento controverso, in base alla quale le scorte dell’industria comunitaria si sarebbero fortemente deteriorate. La ricorrente rammenta di non aver contestato i dati relativi alle scorte accolti nel regolamento in quanto erano tratti da informazioni confidenziali fornite dai produttori comunitari. Essa sottolinea, per contro, di essersi sempre opposta alle conclusioni del detto regolamento secondo le quali l’evoluzione delle scorte indicava un danno causato all’industria comunitaria.

61

La ricorrente sostiene che, tra il 1998 e il periodo d’inchiesta, la produzione dell’industria comunitaria era aumentata del 432% e che, nondimeno, il livello di scorte era diminuito tra il 2000 e detto periodo. La constatazione del Tribunale secondo cui le scorte erano aumentate in termini assoluti verso la fine dell’anno 2001 sarebbe viziata da un manifesto errore di valutazione, avendo omesso di prendere in considerazione il significativo aumento della produzione dell’industria comunitaria e il fatto che il miglioramento temporaneo del livello delle scorte era coinciso con l’ingresso sul mercato delle importazioni dall’India.

62

A tale riguardo il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, ritiene che la ricorrente si limiti a contestare la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale relativamente all’esattezza dei dati enunciati nel regolamento controverso. Il Consiglio aggiunge che la constatazione del Tribunale circa l’aumento delle scorte in termini assoluti è di fatto corretta. Ad avviso del Consiglio, l’aumento delle scorte in termini assoluti è stato così massiccio da avere comportato anche un aumento di circa il 60% in termini relativi tra l’anno 1998 e la fine del periodo d’inchiesta (dal 9,2% al 14,6%), nonostante l’aumento della produzione dell’industria comunitaria.

63

Dai punti 193-195 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha concluso, in primo luogo, che la ricorrente non aveva messo in discussione i dati numerici citati all’ottantesimo ‘considerando’ del regolamento controverso. In secondo luogo, esso ha affermato che, secondo i dati non contestati dalla ricorrente, in tutto il lasso di tempo che va dal 1998 alla fine del periodo d’inchiesta, le scorte dell’industria comunitaria erano significativamente aumentate. In terzo luogo, esso ha concluso che la ricorrente non aveva dimostrato che il miglioramento dell’indicatore relativo alle scorte espresso in percentuale di produzione a partire dal 2000 sarebbe stato tale da sovvertire la tendenza negativa registrata sull’insieme del periodo considerato.

64

Nella misura in cui la ricorrente mira a mettere in discussione tali valutazioni dei fatti compiute dal Tribunale, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza citata supra al punto 33, uno snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Nel caso di specie, la ricorrente deduce che l’interpretazione dei vari dati da essa menzionati operata dal Tribunale è inficiata da un’inesattezza materiale e da uno snaturamento dei mezzi di prova in quanto fa riferimento alle scorte in cifre assolute.

65

Tuttavia, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 127 delle sue conclusioni, la circostanza che il Tribunale abbia menzionato un aumento delle scorte in termini assoluti non può costituire uno snaturamento dei mezzi di prova. Infatti, come risulta dal punto 195 della sentenza impugnata, il Tribunale ha preso in considerazione anche il fatto che, ai sensi del regolamento controverso, la valutazione del Consiglio era del pari fondata su una valutazione dell’evoluzione delle scorte in termini relativi. Quanto all’argomento della ricorrente secondo cui il temporaneo miglioramento del livello delle scorte è coinciso con l’ingresso sul mercato delle importazioni dall’India, esso costituisce un fatto nuovo, irricevibile nell’ambito del procedimento di impugnazione.

66

Deve egualmente respingersi l’argomento della ricorrente secondo cui la conclusione del Tribunale sul livello delle scorte esposta al punto 195 della sentenza impugnata costituirebbe un’interpretazione innovativa che non si fonda sul regolamento controverso. Risulta infatti chiaramente dall’ottantesimo ‘considerando’ del regolamento controverso che le scorte, espresse come percentuale della produzione di CD-R, hanno raggiunto il considerevole livello del 15% nel periodo d’inchiesta.

67

Alla luce di quanto precede, la seconda parte del secondo motivo è irricevibile.

68

In tale contesto, il secondo motivo dev’essere integralmente respinto, poiché irricevibile.

Sul terzo motivo

69

La ricorrente sostiene che la valutazione del danno, che è distinta dalla questione del nesso di causalità, concerne i risultati dell’industria comunitaria di per sé e che l’art. 8, n. 7, del regolamento base impone che detta valutazione non sia influenzata da altri fattori. A tale proposito, la ricorrente osserva che il Tribunale ha commesso un errore di valutazione allorché ha dichiarato che la valutazione del danno riguarda unicamente la differenza tra i prezzi comunitari e i prezzi all’importazione. Orbene, detta questione riguarderebbe l’analisi relativa alla determinazione del nesso di causalità.

70

Ad avviso della ricorrente, in sede di determinazione del danno subito dall’industria comunitaria, il Tribunale non ha considerato l’impatto dei diritti di concessione eccessivi. La ricorrente deduce che diritti d’autore eccessivi, che costituiscono un abuso di posizione dominante, hanno un impatto negativo su tali risultati. Le istituzioni comunitarie non avrebbero dimostrato che un danno si sarebbe verificato anche in assenza di tali diritti eccessivi, né che i margini di calcolo del danno sarebbero rimasti gli stessi.

71

La ricorrente sostiene che erroneamente il Tribunale ha dichiarato, al punto 272 della sentenza impugnata, che le citate sentenze Extramet Industrie/Consiglio nonché Mukand e a./Consiglio avevano ad oggetto ipotesi di attività anticoncorrenziali compiute dagli stessi produttori comunitari mentre, nel caso di specie, la pratica anticoncorrenziale non era imputabile ai produttori comunitari.

72

Ad avviso della ricorrente, la pertinenza di una pratica anticoncorrenziale come quella rilevata nel caso oggetto della citata sentenza Mukand e a./Consiglio non dipende dal fatto che l’industria comunitaria del CD-R fosse essa stessa coinvolta in un’attività anticoncorrenziale, bensì dal fatto che i risultati di tale industria fossero influenzati dalla stessa e, pertanto, le conseguenze di tale attività anticoncorrenziale devono essere eliminate affinché siano realizzate le condizioni di cui all’art. 8, n. 7, del regolamento base.

73

Il Consiglio sostiene che il terzo motivo è irricevibile e, comunque, infondato. Esso deduce che la ricorrente non precisa né quale conclusione della sentenza impugnata contesti, né quale violazione del diritto comunitario addebiti al Tribunale.

74

Secondo il Consiglio, dalla costante giurisprudenza della Corte emerge che può sussistere un nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate ed il danno subito dall’industria comunitaria, anche qualora le perdite dovute alle importazioni costituiscano solo uno dei vari fattori di danno. L’analisi del nesso di causalità deve indurre le istituzioni comunitarie a verificare che altri fattori di danno noti non abbiano interrotto detto nesso tra le importazioni sovvenzionate ed il danno constatato. Di conseguenza, l’incidenza delle importazioni sovvenzionate dev’essere così minima che non si possa più considerare notevole il danno dalle stesse cagionato.

75

Peraltro, sarebbe fuorviante la critica della ricorrente nei confronti dell’interpretazione che, al punto 272 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dato alla citata sentenza Mukand e a./Consiglio. La ricorrente snaturerebbe il senso di tale punto suggerendo che il Tribunale non ha esaminato l’argomento relativo ai diritti di concessione eccessivi. Orbene, il Tribunale avrebbe esaminato detto argomento, segnatamente al punto 270 della sentenza impugnata.

76

Ancora, la ricorrente non avrebbe dimostrato in che modo il Tribunale abbia travisato l’incidenza dei diritti di concessione sull’industria comunitaria. Il Consiglio sostiene che, ai punti 260-279 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’argomento secondo cui il Consiglio aveva omesso di esaminare tale incidenza e non ha ritenuto necessario stabilire gli effetti precisi di quest’ultima.

77

La Commissione eccepisce anch’essa l’irricevibilità del motivo in parola. Infatti, la ricorrente cercherebbe di ottenere dalla Corte una nuova valutazione dei fatti e non censurerebbe la constatazione principale del Tribunale, secondo cui la pratica anticoncorrenziale non sarebbe imputabile ai produttori comunitari.

78

Per quanto riguarda l’eccezione di irricevibilità sollevata dalle istituzioni comunitarie, occorre osservare che dalle disposizioni menzionate dalla giurisprudenza citata supra al punto 49 risulta che l’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda.

79

Nella fattispecie, la ricorrente contesta proprio il punto 272 della sentenza impugnata, secondo cui la pratica anticoncorrenziale dedotta non è imputabile al comportamento dei produttori comunitari. Attraverso tale motivo, la ricorrente indica chiaramente gli elementi della sentenza impugnata da essa contestati e sviluppa un’argomentazione giuridica tesa a dimostrare che il Tribunale ha commesso un errore nella valutazione dell’applicazione dell’art. 8, n. 7, del regolamento base da parte delle istituzioni comunitarie.

80

Si deve quindi respingere l’eccezione di irricevibilità vertente sull’assenza di indicazione precisa degli elementi contestati della sentenza impugnata.

81

Il Tribunale ha correttamente constatato, al punto 260 della sentenza impugnata, che, nel determinare il danno, le istituzioni comunitarie sono tenute a verificare se il danno provenga effettivamente dalle importazioni oggetto di sovvenzioni e ad escludere invece ogni danno derivante da altri fattori, in particolare quello causato da un comportamento anticoncorrenziale che coinvolga i produttori comunitari. Esso ha poi riconosciuto, al punto 263 della sentenza impugnata, che dal centotrentacinquesimo ‘considerando’ del regolamento controverso non risulta che le istituzioni comunitarie abbiano effettivamente proceduto a verificare se il danno constatato non discendesse dall’asserito comportamento anticoncorrenziale.

82

Di conseguenza, il Tribunale ha verificato, ai punti 264-272 della sentenza impugnata, se il Consiglio avesse escluso l’eventuale danno derivante dal comportamento anticoncorrenziale asserito dalla ricorrente.

83

Per quanto riguarda l’incidenza dei diritti di concessione sul nesso di causalità, al punto 269 della sentenza impugnata il Tribunale ha correttamente sottolineato che le istituzioni comunitarie sono tenute ad accertare se vi siano stati effetti derivanti da un fattore esterno tali da interrompere il nesso di causalità tra le importazioni di cui trattasi e il danno arrecato all’industria comunitaria, rinviando al punto 232 della sentenza impugnata, dove si menzionava la giurisprudenza costante in tal senso. Orbene, esso ha ritenuto che tale accertamento non implicasse necessariamente la determinazione degli effetti precisi del fattore in parola.

84

Il Tribunale ha poi confermato, al punto 270 della sentenza impugnata, la conclusione del Consiglio secondo cui il pagamento di diritti di concessione non aveva potuto influire sul danno provocato dalle importazioni sovvenzionate, dato che tali diritti di concessione esistevano già prima che le importazioni in causa fossero divenute rilevanti.

85

Occorre ricordare che in materia di politica commerciale comune, e più in particolare nell’ambito delle misure di difesa commerciale, le istituzioni comunitarie godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che devono esaminare (v. sentenze 27 settembre 2007, causa C-351/04, Ikea Wholesale, Racc. pag. I-7723, punto 40, e giurisprudenza ivi citata, nonché 28 febbraio 2008, causa C-398/05, AGST Draht- und Biegetechnik, Racc. pag. I-1057, punto 33).

86

Da giurisprudenza costante risulta che la determinazione dell’esistenza di un danno per l’industria comunitaria presuppone la valutazione di situazioni economiche complesse e il controllo giurisdizionale di siffatta valutazione deve essere quindi limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati, dell’assenza di manifesti errori di valutazione di tali fatti o di sviamento di potere. Ciò è vero, in particolare, per quanto riguarda la determinazione dei fattori che causano un danno all’industria comunitaria nel contesto di una procedura antisovvenzioni (v. sentenza AGST Draht- und Biegetechnik, cit., punto 34).

87

In sede di determinazione del danno, il Consiglio e la Commissione sono tenuti a valutare se il danno che intendono prendere in considerazione provenga effettivamente dalle importazioni oggetto di sovvenzioni e ad escludere ogni danno derivante da altri fattori, in particolare quello causato dal comportamento stesso dei produttori comunitari (v. citate sentenze Extramet Industrie/Consiglio, punto 16, nonché AGST Draht- und Biegetechnik, punto 35).

88

A tale proposito, spetta alle istituzioni comunitarie verificare se gli effetti di tali altri fattori non siano stati tali da interrompere il nesso di causalità tra le importazioni di cui trattasi, da un lato, e il danno subito dall’industria comunitaria, dall’altro. Spetta loro, altresì, verificare che il danno riconducibile a tali altri fattori non venga conteggiato nella determinazione del danno ai sensi dell’art. 8, n. 7, del regolamento base e che, di conseguenza, il dazio compensativo imposto non ecceda quanto necessario ad eliminare il danno provocato dalle importazioni sovvenzionate.

89

È evidente che un comportamento che influisce direttamente sui prezzi dei prodotti fabbricati nella Comunità, nella fattispecie il pagamento di diritti di concessione, può essere idoneo a rimettere in discussione, innanzitutto, il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate ed il danno (v., in tal senso, sentenza AGST Draht- und Biegetechnik, cit., punti 45-54) e, secondariamente, la valutazione del danno subito dall’industria comunitaria in ragione della sottoquotazione dei prezzi delle suddette importazioni.

90

A norma dell’art. 8, n. 7, del regolamento base, i fattori noti, diversi dalle importazioni sovvenzionate, vengono esaminati per evitare che il danno dovuto a detti altri fattori sia attribuito a tali importazioni. In tal modo, lo scopo di tale norma è quello di non accordare all’industria comunitaria una tutela che vada al di là di quanto necessario.

91

Tuttavia, qualora le istituzioni comunitarie accertino che, nonostante tali fattori, il danno causato dalle importazioni sovvenzionate sia notevole ai sensi dell’art. 8, n. 1, del regolamento base, può essere stabilito il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate ed il danno subito dall’industria comunitaria. Nel caso di specie, come rilevato dal Tribunale al punto 269 della sentenza impugnata, per stabilire che permane il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate ed il danno subito dall’industria comunitaria è sufficiente che le istituzioni comunitarie constatino che, nonostante la presenza di un tale fattore esterno, il danno subito dai produttori comunitari è stato notevole.

92

A tale proposito il Tribunale ha in primo luogo considerato, al punto 270 della sentenza impugnata, che il pagamento di diritti di concessione non poteva aver influito sul danno causato dalle importazioni sovvenzionate, dato che tale fattore era presente prima che tali importazioni fossero divenute rilevanti.

93

In secondo luogo, il Tribunale ha preso in considerazione, al punto 274 della sentenza impugnata, il fatto che tutti i produttori di CD-R, ivi compresa la ricorrente, dovessero pagare i diritti di concessione asseritamente anticoncorrenziali. La pratica anticoncorrenziale così dedotta non era pertanto tale da rimettere in discussione la conclusione secondo cui il pagamento di diritti di concessione non aveva influito sul danno subito dall’industria comunitaria a causa delle importazioni sovvenzionate, posto che la suddetta pratica ha inciso tanto sui prezzi comunitari quanto sui prezzi all’importazione. Detto fattore esterno non era neppure tale da influire sulla differenza tra i prezzi comunitari e i prezzi delle importazioni in questione. Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente concluso, al punto 275 della sentenza impugnata, che il Consiglio ha potuto legittimamente ritenere che neanche diritti di concessione asseritamente eccessivi avrebbero potuto influire sul calcolo del livello di sottoquotazione e che quindi la constatazione contenuta al centotrentaquattresimo ‘considerando’ del regolamento controverso non fosse irragionevole.

94

Ne deriva che il Tribunale ha dimostrato in modo sufficiente che, all’atto della determinazione del danno, gli effetti di tali fattori esterni erano distinti, e non già riconducibili agli effetti dannosi delle importazioni sovvenzionate.

95

Deve pertanto respingersi integralmente anche il terzo motivo, in quanto infondato.

96

Poiché nessuno dei motivi dedotti dalla Moser Baer India Ltd è stato accolto, l’impugnazione dev’essere respinta.

Sulle spese

97

Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio ne ha fatto domanda, la Moser Baer India Ltd, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese del presente grado di giudizio. Ai sensi del n. 4 del suddetto art. 69, anch’esso applicabile al procedimento di impugnazione in forza del menzionato art. 118, la Commissione sopporta le proprie spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

La Moser Baer India Ltd è condannata alle spese.

 

3)

La Commissione delle Comunità europee sopporta le proprie spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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