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Documento 62006CJ0511

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 luglio 2009.
    Archer Daniels Midland Co. contro Commissione delle Comunità europee.
    Impugnazione - Concorrenza - Intese - Mercato dell’acido citrico - Determinazione dell’importo dell’ammenda - Ruolo di leader - Diritti della difesa - Elementi di prova tratti da un procedimento svolto in uno Stato terzo - Definizione del mercato rilevante - Circostanze attenuanti.
    Causa C-511/06 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 2009 I-05843

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2009:433

    SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

    9 luglio 2009 ( *1 )

    «Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato dell’acido citrico — Determinazione dell’importo dell’ammenda — Ruolo di leader — Diritti della difesa — Elementi di prova tratti da un procedimento svolto in uno Stato terzo — Definizione del mercato rilevante — Circostanze attenuanti»

    Nel procedimento C-511/06 P,

    avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta l’11 dicembre 2006,

    Archer Daniels Midland Co., con sede in Decatur, Illinois (Stati Uniti), rappresentata dall’avv. C.O. Lenz, Rechtsanwalt, dalla sig.ra L. Martin Alegi, dal sig. E. Batchelor e dalla sig.ra M. Garcia, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    ricorrente,

    procedimento in cui l’altra parte è:

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. A. Bouquet e X. Lewis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    convenuta in primo grado

    LA CORTE (Prima Sezione),

    composta dal sig. A. Tizzano, facente funzioni di presidente della Prima Sezione, dai sigg. M. Ilešič, A. Borg Barthet, E. Levits (relatore) e J.-J. Kasel, giudici,

    avvocato generale: sig. P. Mengozzi

    cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 maggio 2008,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 novembre 2008,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    Con la sua impugnazione la Archer Daniels Midland Co. (in prosieguo: la «ADM») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 27 settembre 2006, causa T-59/02, Archer Daniels Midland/Commissione (Racc. pag. II-3627, in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha parzialmente respinto il suo ricorso diretto all’annullamento parziale della decisione della Commissione , 2002/742/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/E-1/36 604 — Acido citrico) (GU 2002, L 239, pag. 18; in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte riguardante la ricorrente medesima.

    Contesto normativo

    2

    L’art. 15, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli artt. [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, 13, pag. 204), così recitava:

    «La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un minimo di mille unità di conto ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest’ultimo importo fino al 10 per cento del volume d’affari realizzato durante l’esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all’infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza:

    a)

    commettano una infrazione alle disposizioni dell’articolo [81], paragrafo 1, [CE], o dell’articolo [82 CE] (…)

    (…)

    Per determinare l’ammontare dell’ammenda, occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata».

    3

    La comunicazione della Commissione 14 gennaio 1998, intitolata «Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA» (GU C 9, pag. 3, in prosieguo: gli «orientamenti»), dispone, in particolare, quanto segue:

    «I principi indicati negli orientamenti (…) dovrebbero consentire di assicurare la trasparenza ed il carattere obiettivo delle decisioni della Commissione, di fronte sia alle imprese che alla Corte di giustizia, ponendo l’accento, nel contempo, sul margine discrezionale lasciato dal legislatore alla Commissione nella fissazione delle ammende, entro il limite del 10% del volume d’affari globale delle imprese. La Commissione intende tuttavia inquadrare tale margine in una linea politica coerente e non discriminatoria, che sia funzionale agli obiettivi perseguiti con la repressione delle infrazioni alle regole della concorrenza.

    La nuova metodologia applicabile per la determinazione dell’ammontare dell’ammenda si baserà ormai sullo schema seguente, che consiste nella fissazione di un importo di base, al quale si applicano maggiorazioni in caso di circostanze aggravanti e riduzioni in caso di circostanze attenuanti».

    4

    Ai sensi del punto 1, A, degli orientamenti:

    «Per valutare la gravità dell’infrazione, occorre prenderne in considerazione la natura, l’impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l’estensione del mercato geografico rilevante.

    Le infrazioni saranno pertanto classificate in tre categorie, in modo tale da distinguere tra infrazioni poco gravi, infrazioni gravi e infrazioni molto gravi.

    (…)

    Sarà inoltre necessario valutare in che misura gli autori dell’infrazione abbiano l’effettiva capacità economica di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori, e occorrerà fissare l’importo dell’ammenda ad un livello tale da garantirle un carattere sufficientemente dissuasivo.

    (…)

    In caso di infrazioni che coinvolgono più imprese (tipo cartelli), potrà essere opportuno, in certi casi, ponderare gli importi determinati nell’ambito di ciascuna delle tre categorie predette, in modo da tenere conto del peso specifico e dunque dell’impatto reale sulla concorrenza del comportamento configurante infrazione di ciascuna impresa, in particolare qualora esista una disparità considerevole nella dimensione delle imprese che commettono il medesimo tipo di infrazione.

    (…)».

    5

    Il punto 2 degli orientamenti, intitolato «Circostanze aggravanti», così recita:

    «Maggiorazione dell’importo di base per circostanze aggravanti particolari quali:

    (…)

    organizzazione dell’infrazione o istigazione a commetterla;

    (…)».

    6

    Il punto 3 degli orientamenti, intitolato «Circostanze attenuanti», così recita:

    «Riduzione dell’importo di base per circostanze attenuanti quali:

    (…)

    aver posto fine alle attività illecite sin dai primi interventi della Commissione (in particolare allo stadio degli accertamenti);

    (…)».

    7

    Ai sensi del titolo B della comunicazione della Commissione 18 luglio 1996 sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione») dal titolo «Non imposizione o notevole riduzione delle ammende»:

    «L’impresa la quale:

    a)

    denunci l’intesa segreta alla Commissione prima che quest’ultima abbia proceduto ad un accertamento, previa decisione, presso imprese partecipanti all’intesa e senza che essa già disponga di informazioni sufficienti per dimostrare l’esistenza dell’intesa denunciata;

    b)

    sia la prima a fornire elementi determinanti ai fini della prova dell’esistenza dell’intesa;

    c)

    abbia cessato di partecipare all’attività illecita al più tardi al momento in cui denuncia l’intesa;

    d)

    fornisca alla Commissione tutte le informazioni utili nonché tutti i documenti e gli elementi probatori di cui dispone riguardante l’intesa e assicuri una permanente e totale cooperazione per tutto il corso dell’indagine;

    e)

    non abbia costretto un’altra impresa a partecipare all’intesa né abbia svolto un ruolo di iniziazione o determinante nell’attività illecita,

    beneficia di una riduzione pari almeno al 75% dell’ammontare dell’ammenda, che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione, o della totale non imposizione della medesima».

    8

    Il punto D di tale comunicazione, intitolato «Significativa riduzione dell’ammontare dell’ammenda», prevede quanto segue:

    «1.

    Un’impresa che coopera senza che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai punti B e C beneficia di una riduzione dal 10% al 50% dell’ammontare dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione.

    (…)».

    9

    Il titolo E, n. 2, della comunicazione di cui trattasi è così formulato:

    «La Commissione valuterà la sussistenza delle condizioni di cui ai punti B, C o D e, conseguentemente, se è possibile ridurre l’ammenda o non infliggerla solo al momento dell’adozione della sua decisione. Non sarebbe opportuno che la Commissione accordi tali misure prima della chiusura del procedimento amministrativo, dato che dette condizioni devono sussistere durante tutta la durata di detto procedimento».

    Fatti all’origine della controversia

    L’intesa

    10

    La Commissione ha indirizzato la decisione controversa a cinque imprese produttrici di acido citrico, ossia la ADM, la Cerestar Bioproducts BV (in prosieguo: la «Cerestar»), la F. Hoffmann-La Roche AG (in prosieguo: la «HLR»), la Haarmann & Reimer Corporation (in prosieguo: la «H & R») e la Jungbunzlauer AG (in prosieguo: la «JBL»).

    11

    L’acido citrico è un agente acidificante e conservante utilizzato nei prodotti alimentari e nelle bibite, nei detergenti e nei detersivi per uso domestico, nei prodotti farmaceutici e cosmetici nonché in svariati procedimenti industriali.

    12

    Nell’agosto 1995 la Commissione è stata informata dell’avvio di un’indagine ad opera del Ministero della Giustizia degli Stati Uniti aventi ad oggetto il mercato dell’acido citrico negli Stati Uniti. Le imprese ADM, Cerestar, HLR, H & R e JBL, avendo ammesso di aver partecipato ad un’intesa, hanno pagato ammende a seguito di accordi conclusi con tale Ministero. Inoltre, a taluni soggetti venivano inflitte ammende a titolo personale.

    13

    Il 6 agosto 1997 la Commissione ha rivolto, ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17, richieste di informazioni ai quattro principali produttori di acido citrico nella Comunità europea.

    14

    Facendo seguito ad una successiva richiesta, inviata nel luglio 1998, la Cerestar ha informato la Commissione della sua intenzione di cooperare. Nel corso di una riunione con taluni rappresentanti della Commissione tenutasi il 29 ottobre 1998, i rappresentanti della Cerestar hanno descritto, su base mnemonica, le attività dell’intesa cui avevano partecipato le cinque imprese citate al punto 10 della presente sentenza (in prosieguo: l’«intesa»), nonché taluni meccanismi del funzionamento della stessa. Inoltre, tale impresa ha sottolineato il ruolo svolto dalla ADM nel corso di talune riunioni multilaterali delle imprese citate. La Cerestar ha confermato tale testimonianza in una dichiarazione scritta datata (in prosieguo: la «dichiarazione della Cerestar»).

    15

    L’11 dicembre 1998 i rappresentanti della ADM hanno esposto, nel corso di una riunione con taluni rappresentanti della Commissione, le attività anticoncorrenziali cui detta società aveva partecipato nell’ambito dell’intesa. Tale società ha confermato le sue affermazioni con lettera (in prosieguo: la «dichiarazione della ADM»).

    16

    Sulla base delle informazioni comunicate dalle cinque imprese incriminate in risposta a talune richieste di informazioni complementari della Commissione, quest’ultima ha indirizzato loro una comunicazione degli addebiti in data 29 marzo 2000 (in prosieguo: la «comunicazione degli addebiti»), in cui contestava loro di aver violato l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 53, n. 1, dell’Accordo sullo Spazio economico europeo del (GU 1994, L 1, pag. 3), dal marzo 1991 al maggio 1995 per quattro di esse, tra cui la ADM, e dal maggio 1992 al maggio 1995 per quanto riguarda la Cerestar, partecipando a un’intesa segreta sul mercato dell’acido citrico. La Commissione addebitava loro in particolare il fatto di essersi attribuite quote di vendita precise per ciascuna di esse e di averle rispettate, di aver fissato prezzi obiettivo e/o prezzi minimi, di aver eliminato riduzioni sui prezzi e di aver scambiato specifiche informazioni sui clienti. Nessuna di queste imprese ha chiesto di essere sentita, né ha sostanzialmente contestato la veridicità dei fatti esposti nella comunicazione degli addebiti, limitandosi a rispondere per iscritto agli addebiti ivi formulati.

    La comunicazione degli addebiti

    17

    Nella sezione C della parte I della comunicazione degli addebiti, la Commissione ha esposto i fatti cui si riferivano gli addebiti stessi. Al punto 50 di detta comunicazione essa ha elencato i cinque principali documenti probatori sui quali basava le sue constatazioni fattuali, che erano allegati a tale comunicazione con altri sei documenti, tra cui un resoconto delle dichiarazioni rilasciate da un rappresentante della ADM in occasione della riunione tenutasi l’11 dicembre 1998 con taluni rappresentanti della Commissione, vale a dire la dichiarazione della ADM, il resoconto delle dichiarazioni rese da un ex rappresentante della ADM dinanzi a taluni rappresentanti del Ministero della Giustizia degli Stati Uniti e a taluni agenti del Federal Bureau of Investigation (FBI) nel corso della procedura antitrust condotta dalle autorità statunitensi in data (in prosieguo: il «rapporto dell’FBI»), nonché la dichiarazione della Cerestar.

    18

    Inoltre, ai punti 161 e 162 della comunicazione degli addebiti si precisava che, per valutare la gravità dell’infrazione, la Commissione avrebbe tenuto conto dei fatti come descritti e valutati nella citata sezione C e che, per stabilire l’ammenda da infliggersi a ciascuna impresa, essa avrebbe tenuto conto, tra l’altro, del ruolo svolto da ciascuna negli accordi collusivi come descritti nella parte I di tale comunicazione.

    19

    Infine, i punti 57 e 58 della citata comunicazione menzionavano le riunioni bilaterali tenutesi nel gennaio 1991 tra la ADM e, rispettivamente, la JBL, la HLR nonché la H & R ai fini dell’attuazione dell’intesa.

    La dichiarazione della ADM

    20

    La dichiarazione della ADM contiene una descrizione dettagliata e in cifre dei meccanismi dell’intesa e più in particolare delle decisioni adottate dalle imprese incriminate in occasione delle riunioni tenute da queste ultime dal marzo 1991 al maggio 1995.

    Il rapporto dell’FBI

    21

    Il rapporto dell’FBI contiene la descrizione fornita da un ex rappresentante della ADM dei meccanismi dell’intesa e, in particolare, informazioni in merito alle riunioni intervenute tra le imprese incriminate. Tale rapporto precisa, tra l’altro, che venivano organizzate riunioni cui partecipavano rappresentanti di ciascuna impresa coinvolta nell’intesa, tra cui vi erano le riunioni cosiddette «Masters», che riunivano i più alti in grado tra tali rappresentanti, mentre le riunioni cosiddette «Sherpas» raggruppavano rappresentanti incaricati dell’attuazione pratica di tale meccanismi. Secondo questo stesso rapporto, alla persona interrogata sembrava che un altro ex rappresentante della ADM, chiamato «il saggio», il quale partecipava ad entrambi i tipi di riunioni sopra descritte, aveva avuto l’idea del meccanismo dell’intesa denominato «G-4/5 arrangement» e aveva avuto un ruolo molto attivo nell’attuazione di tale meccanismo.

    La dichiarazione della Cerestar

    22

    La dichiarazione della Cerestar contiene una descrizione sommaria delle riunioni multilaterali tra i rappresentanti delle imprese incriminate nonché delle decisioni ivi assunte. Si precisava in tale dichiarazione che il rappresentante della Cerestar riteneva che il rappresentante della ADM avesse svolto un ruolo chiave nell’ambito di tali riunioni.

    La decisione controversa

    23

    Ai sensi dell’art. 1, n. 1, della decisione controversa, le cinque imprese destinatarie della decisione stessa «hanno violato l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato (…) partecipando a un accordo continuato e/o a una pratica concordata nel settore dell’acido citrico».

    24

    L’art. 1, n. 2, di tale decisione dispone che l’infrazione è durata dal mese di marzo 1991 al mese di maggio 1995 nel caso della ADM, della HLR, della H & R nonché della JBL e dal mese di maggio 1992 al mese di maggio 1995 nel caso della Cerestar.

    25

    L’art. 3 della decisione di cui trattasi è così formulato:

    «Per l’infrazione di cui all’art. 1 sono irrogate le seguenti ammende:

    a)

    [ADM]: 39,69 milioni di EUR,

    b)

    [Cerestar]: 170000 EUR,

    c)

    [HLR]: 63,5 milioni di EUR,

    d)

    [H & R]:14,22 milioni di EUR,

    e)

    [JBL]:17,64 milioni di EUR».

    26

    Ai fini della fissazione dell’importo delle ammende, la Commissione ha applicato la metodologia esposta negli orientamenti nonché nella comunicazione sulla cooperazione.

    27

    In primo luogo, essa ha determinato l’importo di base dell’ammenda in funzione della gravità e della durata dell’infrazione.

    28

    Per quanto attiene alla gravità dell’infrazione, essa ha anzitutto qualificato, al punto 230 della decisione controversa, l’infrazione commessa come molto grave, in considerazione della sua natura, del suo impatto effettivo sul mercato dell’acido citrico nello Spazio economico europeo e dell’estensione del mercato geografico interessato.

    29

    La Commissione ha poi ritenuto, al punto 233 della decisione di cui trattasi, che si doveva tener conto della capacità economica effettiva di arrecare pregiudizio alla concorrenza e fissare l’ammenda a un livello che garantisse un sufficiente effetto dissuasivo. Di conseguenza, basandosi sul fatturato mondiale realizzato dalle imprese interessate dalla vendita dell’acido citrico nel corso dell’ultimo anno del periodo di infrazione, cioè il 1995, la Commissione le ha divise in tre gruppi, cioè, in un primo gruppo, la H & R, con una quota di mercato a livello mondiale del 22%, in un secondo gruppo, la ADM e la JBL, con quote di mercato del [ riservato ], nonché la HLR con una quota di mercato del 9% e, in un terzo gruppo, la Cerestar con una quota di mercato a livello mondiale del 2,5%. Su tale base la Commissione ha fissato importi di partenza, rispettivamente, di EUR 35 milioni per l’impresa appartenente al primo gruppo, di EUR 21 milioni per quelle appartenenti al secondo gruppo, e di EUR 3,5 milioni per quella classificata nel terzo gruppo.

    30

    Inoltre, al fine di garantire all’ammenda un effetto sufficientemente dissuasivo, la Commissione ha proceduto all’adeguamento di tali importi di partenza. A tal fine, tenendo conto della dimensione e delle risorse complessive delle parti interessate, espresse dall’importo totale del loro fatturato mondiale, la Commissione ha applicato un coefficiente moltiplicatore di 2 agli importi di partenza fissati per la ADM e la HLR e di 2,5 agli importi di partenza fissati per la H & R.

    31

    Risulta peraltro dai punti 249 e 250 della decisione controversa che, per tener conto della durata dell’infrazione commessa da ciascuna impresa, gli importi di partenza così fissati sono stati maggiorati del 10% per anno, ovvero del 40% per la ADM, la H & R, la HLR e la JBL e del 30% per la Cerestar.

    32

    Così, al punto 254 della decisione controversa, la Commissione ha fissato l’importo di base delle ammende in EUR 58,8 milioni per quanto riguarda la ADM. Per quanto riguarda la Cerestar, la HLR, la H & R e la JBL, gli importi di base sono stati fissati, rispettivamente, in EUR 4,55, 58,8, 122,5 e 29,4 milioni.

    33

    In secondo luogo, come emerge dal punto 273 della decisione controversa, gli importi di base delle ammende inflitte alla ADM e alla HLR sono stati maggiorati del 35% a titolo di circostanze aggravanti, per il motivo che tali imprese avevano svolto un ruolo leader nell’ambito dell’intesa.

    34

    In particolare, ai punti 263 e 264 di tale decisione, la Commissione ha considerato le riunioni bilaterali tra la ADM e tre altre imprese partecipanti all’intesa come indizio del fatto che la ADM aveva svolto un ruolo di istigatore dell’intesa, aggiungendo che ulteriori elementi contribuivano a dimostrarne il ruolo di leader nell’ambito dell’intesa.

    35

    A tal proposito, ai punti 265 e 266 della decisione controversa la Commissione ha fatto riferimento a talune circostanze risultanti dal rapporto dell’FBI e dalla dichiarazione della Cerestar.

    36

    In terzo luogo, ai punti 274-291 di tale decisione la Commissione ha esaminato e respinto le istanze di talune imprese di beneficiare delle circostanze attenuanti.

    37

    In quarto luogo, in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, al punto 293 della decisione controversa la Commissione ha adattato gli importi così calcolati per la Cerestar nonché per la H & R per far sì che non superassero il limite del 10% del fatturato annuo totale di tali imprese.

    38

    Infine, in quinto luogo, in applicazione della comunicazione sulla cooperazione, la Commissione ha accordato alle imprese incriminate una riduzione dell’importo delle loro rispettive ammende.

    39

    Risulta così dai punti 305 e 310 della decisione controversa che la Cerestar ha beneficiato, in applicazione del titolo B di tale comunicazione, di una «notevole riduzione», cioè del 90% dell’importo dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione, essendo stata questa la prima impresa a fornire alla Commissione gli elementi determinanti per provare l’esistenza dell’intesa.

    40

    Parallelamente, la Commissione ha respinto, al punto 306 della decisione controversa, gli argomenti della ADM tesi a dimostrare che quest’ultima doveva essere considerata come l’impresa che per prima aveva fornito tali elementi, ed ha accordato alla stessa, in applicazione del titolo D della comunicazione sulla cooperazione, solo una riduzione «significativa», vale a dire pari al 50%, dell’importo dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione.

    41

    La JBL, la H & R e la HLR hanno invece beneficiato di una riduzione, rispettivamente, pari al 40%, al 30% e al 20% dell’importo delle ammende che sarebbero state loro inflitte in assenza di cooperazione.

    Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

    42

    Il 28 febbraio 2002 la ADM ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale avverso la decisione controversa.

    43

    Nell’ambito di tale ricorso, la ADM ha chiesto l’annullamento dell’art. 1 della decisione controversa, nella parte in cui constata che essa ha partecipato alla limitazione delle capacità del mercato dell’acido citrico e alla designazione di un produttore che doveva «guidare» gli aumenti di prezzo in ciascun segmento nazionale del detto mercato, nonché l’annullamento dell’art. 3 di tale decisione nella parte in cui la riguarda e, in subordine, la riduzione dell’ammenda inflittale.

    44

    A sostegno del proprio ricorso, la ADM ha formulato vari motivi aventi ad oggetto l’importo dell’ammenda inflittale e diretti, tra l’altro, a contestare la valutazione della gravità dell’infrazione, la qualifica di leader dell’intesa attribuitale, la valutazione delle circostanze attenuanti e della cooperazione di cui essa ha dato prova nel corso del procedimento amministrativo.

    45

    In primo luogo, per quanto riguarda la gravità dell’infrazione, la ADM sosteneva che nell’ambito della valutazione dell’impatto concreto dell’intesa, la Commissione è incorsa in errori nella definizione del mercato rilevante, in quanto non avrebbe preliminarmente definito un siffatto mercato e avrebbe, pertanto, omesso di considerare, nell’ambito di tale definizione, i prodotti sostitutivi dell’acido citrico.

    46

    Dopo aver constatato, al punto 201 della sentenza impugnata, che la ADM non aveva dimostrato che l’impatto dell’intesa relativa all’acido citrico sul mercato più ampio cui essa faceva riferimento sarebbe stato inesistente o quanto meno trascurabile, il Tribunale ha respinto tale motivo.

    47

    In secondo luogo, per quanto concerne la qualifica di leader dell’intesa, la ADM contestava alla Commissione di essere incorsa in errori nella valutazione degli elementi considerati per procedere a una siffatta qualifica. Per un verso, la ricorrente sosteneva che la Commissione aveva fatto uso di un documento redatto da autorità di uno Stato terzo, vale a dire il rapporto dell’FBI, in violazione delle sue garanzie procedurali, in quanto, segnatamente, essa non aveva avuto occasione di prendere posizione in merito alla validità del detto documento. Per altro verso, essa sosteneva che la Commissione non aveva rispettato i suoi diritti della difesa dal momento che quest’ultima non aveva fatto riferimento, nell’ambito della comunicazione degli addebiti, né alla qualifica di leader dell’intesa per quanto riguarda la ADM, né agli elementi che essa aveva tratto dal rapporto dell’FBI e dalla dichiarazione della Cerestar per dimostrare tale ruolo di leader.

    48

    Il Tribunale ha rammentato, al punto 215 della sentenza impugnata, che per procedere ad una tale qualifica la Commissione si era basata su tre elementi, vale a dire le riunioni bilaterali, il rapporto dell’FBI e la dichiarazione della Cerestar.

    49

    Per quanto riguarda le riunioni bilaterali, il Tribunale ha ritenuto, al punto 226 della sentenza impugnata, che la Commissione non fosse incorsa in un manifesto errore di valutazione ritenendo si trattasse di un indizio supplementare rispetto agli altri due elementi, che sono il rapporto dell’FBI e la dichiarazione della Cerestar, idoneo a dimostrare che la ADM aveva svolto un ruolo di leader nell’ambito dell’intesa.

    50

    Per quanto concerne il rapporto dell’FBI, il Tribunale ha ritenuto, al punto 268 della sentenza impugnata, che, allegando tale rapporto alla comunicazione degli addebiti, la Commissione aveva consentito alla ADM di prendere posizione sulla validità dello stesso, in particolare per quanto concerne eventuali irregolarità procedurali derivanti dal fatto di aver preso in considerazione il rapporto stesso. Dopo aver constatato che la ADM non aveva messo in discussione tale rapporto in nessuna fase del procedimento amministrativo, il Tribunale ha stabilito al punto 270 di tale sentenza che la Commissione non aveva violato i diritti procedurali della ricorrente.

    51

    In ordine alla dichiarazione della Cerestar il Tribunale ha rilevato, al punto 290 della sentenza impugnata, che il suo contenuto coincideva con quello del rapporto dell’FBI, di modo che la Commissione non era incorsa in un errore manifesto di valutazione nel concedere a tale dichiarazione un valore probatorio superiore a quello di altri elementi che la ricorrente aveva fatto valere allo scopo di dimostrare di non aver assunto il ruolo di leader dell’intesa.

    52

    Del resto, ai punti 436-439 della sentenza impugnata, il Tribunale ha deciso che la comunicazione degli addebiti indirizzata alle imprese incriminate conteneva i principali elementi di fatto e di diritto che potevano costituire il fondamento dell’ammenda che la Commissione prevedeva di infliggere loro. Infatti, per un verso, non era onere di quest’ultima, in tale fase del procedimento, informare la ADM del fatto che sarebbe stata qualificata come leader dell’intesa. Per altro verso, essendo pacifico che il rapporto dell’FBI e la dichiarazione della Cerestar erano stati allegati a tale comunicazione, il Tribunale ha stabilito che la ADM non poteva addurre una violazione dei diritti della difesa, ancorché la Commissione non avesse espressamente affermato, nella parte della citata comunicazione relativa all’esposizione dei fatti, che essa poteva considerare la ADM come leader dell’intesa, né avesse indicato gli elementi che avrebbe preso in considerazione per concludere nel senso dell’assunzione di un tale ruolo.

    53

    Di conseguenza, il Tribunale ha respinto il motivo della ADM relativo alla qualifica di leader dell’intesa.

    54

    In terzo luogo, la ADM affermava che la Commissione non le aveva consentito di beneficiare, a torto, della circostanza attenuante prevista al punto 3, terzo trattino, degli orientamenti, benché avesse cessato la sua partecipazione all’intesa sin dai primi interventi delle autorità statunitensi della concorrenza.

    55

    Dopo aver svolto, ai punti 335 e 336 della sentenza impugnata, un’interpretazione del punto 3, terzo trattino, degli orientamenti, il Tribunale ha concluso, al punto 338 di tale sentenza, che il beneficio di tale circostanza attenuante non può essere concesso d’ufficio, bensì che esso dipende dalle circostanze specifiche della fattispecie. Orbene, secondo il Tribunale, la segretezza dell’intesa di cui trattasi dimostra che le imprese in questione hanno commesso intenzionalmente l’infrazione loro contestata, cosicché, in conformità alla sua giurisprudenza, la cessazione dell’infrazione stessa non può essere considerata una circostanza attenuante quando è stata determinata dall’intervento della Commissione. Pertanto, il Tribunale ha respinto il motivo della ADM relativa all’omessa considerazione di tale elemento a titolo di circostanza attenuante.

    56

    In quarto luogo, la ADM contestava alla Commissione il fatto di non averle concesso una «notevole riduzione», ai sensi del titolo B della comunicazione sulla cooperazione, dell’importo dell’ammenda che avrebbe dovuto esserle inflitta in assenza di cooperazione, benché essa fosse stata la prima impresa a fornire alla Commissione gli elementi determinanti per provare l’esistenza dell’intesa.

    57

    Il Tribunale ha del pari respinto tale motivo, stabilendo ai punti 377 e 378 della sentenza impugnata che giustamente la Commissione aveva escluso il beneficio di una «notevole riduzione» dell’importo dell’ammenda, tenuto conto del ruolo di leader assunto dalla ADM nell’ambito dell’intesa.

    58

    Infine il Tribunale ha, per il resto, accolto il motivo formulato dalla ADM in merito all’irregolarità del fatto di aver preso in considerazione, al punto 158 della decisione controversa, taluni elementi che non erano stati menzionati nella comunicazione degli addebiti. Esso ha pertanto annullato l’art. 1 di tale decisione, laddove esso, letto il combinato disposto con detto punto, constata che la ADM, per un verso, ha congelato, limitato e chiuso delle capacità di produzione di acido citrico, e, per altro verso, ha designato il produttore che doveva «guidare» gli aumenti dei prezzi su ciascun segmento nazionale del mercato rilevante. Tuttavia, ritenendo che tali elementi avessero carattere sovrabbondante rispetto alle caratteristiche essenziali dell’intesa, il Tribunale ha ritenuto che non fosse necessario modificare l’importo dell’ammenda come stabilito dalla Commissione con riferimento alla ADM. Infine, esso ha condannato quest’ultima a sostenere tutte le spese, fatto salvo un decimo delle sue stesse spese, che è stato posto a carico della Commissione.

    Conclusioni delle parti

    59

    La ADM chiede alla Corte:

    di annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha respinto il ricorso proposto contro la decisione controversa;

    di annullare l’art. 3 della decisione controversa nella parte in cui la riguarda;

    in subordine, di modificare il detto art. 3 al fine di annullare o ridurre l’ammenda inflittale;

    in ulteriore subordine, di rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché esso statuisca in diritto conformemente alla sentenza della Corte, e

    in ogni caso, di condannare la Commissione a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ADM sia nel procedimento dinanzi al Tribunale sia in quello dinanzi alla Corte.

    60

    La Commissione chiede alla Corte:

    – di respingere l’impugnazione, e

    – di condannare la ADM alle spese.

    Sull’impugnazione

    61

    A sostegno della propria impugnazione, la ricorrente invoca nove motivi, basati rispettivamente:

    per quanto concerne i primi cinque motivi, su vari errori di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nel qualificare la ADM come leader dell’intesa;

    per quanto concerne il sesto motivo, su un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nel negare alla ADM il beneficio di circostanze attenuanti legate alla cessazione della sua partecipazione all’intesa;

    per quanto concerne il settimo e l’ottavo motivo, su una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e su un errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale con riferimento all’applicazione delle regole enunciate nella comunicazione sulla cooperazione, e

    per quanto riguarda il nono motivo, su una violazione del principio secondo cui la Commissione è tenuta a rispettare le regole che essa si è imposta quanto alla definizione del mercato rilevante nell’ambito della valutazione della gravità dell’infrazione.

    Sul primo motivo, basato su un errore di diritto nella valutazione del rispetto dei diritti della difesa della ADM con riferimento alla qualifica di leader

    Argomenti delle parti

    62

    Con tale motivo, che si suddivide in due parti, la ADM adduce una violazione dei propri diritti della difesa ad opera del Tribunale.

    63

    Nella prima parte, la ricorrente contesta al Tribunale di aver rilevato, ai punti 437 e 438 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva indicato, nella comunicazione degli addebiti, i principali elementi di fatto che caratterizzavano la gravità del suo comportamento, benché non vi fosse alcun riferimento alla circostanza che essa poteva essere considerata leader dell’intesa. Orbene, il ruolo di leader sarebbe uno dei principali elementi da indicarsi nella comunicazione degli addebiti, a pena di violare i diritti della difesa dell’impresa interessata.

    64

    Nella seconda parte, la ADM afferma che la Commissione non l’ha avvertita, nella comunicazione degli addebiti, dei fatti considerati nella decisione controversa per concludere nel senso che essa aveva assunto un ruolo di leader. La sola presenza, in allegato a tale comunicazione, dei documenti da cui risultano tali fatti non sarebbe stata sufficiente a garantire il rispetto dei diritti della difesa della ricorrente.

    65

    La Commissione ritiene che questo motivo sia infondato. Per quanto riguarda la prima parte, avendo menzionato, al punto 158 della comunicazione degli addebiti, il fatto che avrebbe tenuto conto del ruolo svolto individualmente da ciascun impresa partecipante all’infrazione in sede di valutazione della gravità di quest’ultima, essa avrebbe soddisfatto i requisiti giurisprudenziali ricordati dalla ricorrente stessa, come stabilito dal Tribunale.

    66

    La seconda parte sarebbe inoperante, dal momento che il Tribunale ha altresì stabilito che la Commissione non era tenuta ad esporre, nella comunicazione degli addebiti, i fatti che l’avrebbero portata a qualificare la ricorrente come leader dell’intesa. In ogni caso, tale parte sarebbe infondata dal momento che tali fatti sarebbero stati noti alla ricorrente in quanto risultavano dai documenti allegati a tale comunicazione. Inoltre, vari punti della citata comunicazione avrebbero fatto esplicito riferimento alla ricorrente, cosicché essa avrebbe avuto la possibilità di sollevare le proprie obiezioni in ordine ai documenti utilizzati per provare il suo ruolo di leader nella fase del procedimento amministrativo, cosicché i suoi diritti della difesa non sarebbero stati violati.

    Giudizio della Corte

    — Sulla prima parte del primo motivo

    67

    Dalle constatazioni contenute al punto 437 della sentenza impugnata risulta che, nella comunicazione degli addebiti indirizzata alla ADM, la Commissione ha qualificato l’infrazione contestata alle imprese incriminate come molto grave e ha dichiarato l’intenzione di fissare l’importo dell’ammenda ad un livello sufficientemente dissuasivo. In tale contesto, emerge altresì dai punti 158, 161 e 162 della citata comunicazione che la Commissione avrebbe tenuto conto del ruolo individualmente svolto da ciascuna impresa che avesse preso parte all’infrazione.

    68

    Si deve sottolineare che, ai sensi di una costante giurisprudenza della Corte, ricordata dal Tribunale al punto 434 della sentenza impugnata, la Commissione, quando dichiara espressamente, nella comunicazione degli addebiti, che vaglierà l’eventualità di infliggere ammende alle imprese interessate, indicando le principali considerazioni di fatto e di diritto che potrebbero implicare l’irrogazione di un’ammenda, quali la gravità e la durata della presunta infrazione ed il fatto che essa sia stata commessa «intenzionalmente o per negligenza», adempie il proprio obbligo di rispettare il diritto delle imprese incriminate al contraddittorio. Così operando, fornisce tutte le indicazioni necessarie per difendersi non solo circa gli addebiti contestati, ma anche contro l’inflizione di ammende (v., in tal senso, sentenze 28 giugno 2005, cause riunite C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I-5425, punto 428, nonché , cause riunite C-101/07 P e C-110/07 P, Coop de France bétail e viande/Commissione, punto 49).

    69

    Risulta peraltro dalla giurisprudenza che obbligare la Commissione, nella fase della comunicazione degli addebiti, a dare alle imprese incriminate indicazioni concrete circa il livello delle ammende previste equivarrebbe ad obbligarla ad anticipare in modo inopportuno la sua decisione (v., in tal senso, sentenza 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punto 21).

    70

    Si deve sottolineare in tal senso che la qualifica di leader di un’intesa implica rilevanti conseguenze in ordine all’importo dell’ammenda da infliggersi ad un’impresa qualificata come tale. Così, ai sensi del punto 2 degli orientamenti, si tratta di una circostanza aggravante che comporta un aumento non trascurabile dell’importo di base dell’ammenda. Del pari, ai sensi del titolo B, lett. e), della comunicazione sulla cooperazione, una siffatta qualifica esclude in partenza il beneficio di una significativa riduzione dell’ammenda, anche qualora l’impresa incriminata qualificata come leader soddisfi tutti i requisiti ivi indicati per l’ottenimento di una siffatta riduzione.

    71

    Spetta quindi alla Commissione esporre, nella comunicazione degli addebiti, gli elementi che ritiene pertinenti per consentire all’impresa incriminata suscettibile di essere qualificata come leader dell’intesa di replicare ad un tale addebito. Tuttavia, considerato che una tale comunicazione rimane una tappa nell’adozione della decisione finale e che essa non costituisce quindi la posizione definitiva della Commissione, non può pretendersi che quest’ultima proceda già in tale fase ad una qualificazione giuridica degli elementi sui quali si baserà nella sua decisione finale per qualificare un’impresa come leader dell’intesa.

    72

    Ne discende che al Tribunale non può essere rimproverato alcun errore di diritto per aver affermato che la Commissione poteva non indicare, nella comunicazione degli addebiti, il fatto che essa avrebbe potuto attribuire la qualifica di leader alla ADM.

    73

    Ne consegue che la prima parte del primo motivo va respinta in quanto infondata.

    — Sulla seconda parte del primo motivo

    74

    Nell’ambito di questa parte, la ADM sostiene che, stabilendo al punto 439 della sentenza impugnata che le era stata data la possibilità di far valere il proprio punto di vista in ordine a taluni fatti presi in considerazione al fine di qualificarla come leader nell’ambito dell’intesa, dal momento che tali fatti emergevano da documenti allegati alla comunicazione degli addebiti, il Tribunale ha violato i suoi diritti di difesa.

    75

    Per qualificare la ADM come leader dell’intesa, la Commissione si è basata, ai punti 265 e 266 della decisione controversa, su circostanze tratte dal rapporto dell’FBI e dalla dichiarazione della Cerestar.

    76

    Così, per un verso, il detto punto 265, che cita il rapporto dell’FBI, precisa che «i meccanismi dell’accordo G-4/5 sembravano essere un’idea [del rappresentante della ADM], e alla riunione del 6 marzo 1991 a Basilea, dove è stato formulato l’accordo [relativo all’acido citrico], [detto rappresentante] ha avuto un ruolo piuttosto attivo» e che tale rappresentante «era considerato come “il vecchio saggio”, ed era persino soprannominato “il predicatore”».

    77

    Per altro verso, il citato punto 266 contiene un estratto della dichiarazione della Cerestar, ai sensi del quale «benché le riunioni Masters fossero generalmente presiedute da [i rappresentanti di HLR e JBL], la [Cerestar] aveva la chiara impressione che [il rappresentante della ADM] avesse un ruolo leader. [Quest’ultimo] presiedeva le riunioni Sherpa e si occupava di preparare gli argomenti e di avanzare le proposte sui listini prezzi da approvare».

    78

    Occorre preliminarmente sottolineare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il Tribunale non ha affermato il principio secondo cui la Commissione non era tenuta ad indicare nella comunicazione degli addebiti gli elementi di fatto che l’hanno portata a qualificare la ADM come leader. Esso si è infatti espresso, nella sentenza impugnata, nei seguenti termini:

    «438

    Il rispetto dei diritti della difesa delle imprese qui in esame non obbliga la Commissione a indicare in modo più preciso, nella comunicazione degli addebiti, la maniera secondo la quale si avvarrà, se del caso, [dei principali elementi di fatto e di diritto idonei a fondare un’ammenda] ai fini della determinazione del livello dell’ammenda. In particolare, la Commissione non era tenuta a indicare né che avrebbe potuto considerare l’ADM leader dell’intesa né la misura della maggiorazione che avrebbe eventualmente applicato all’ammenda dell’ADM per tale ragione (…).

    439

    (…) va ricordato che la Commissione ha allegato [il rapporto dell’FBI e la dichiarazione della Cerestar] alla comunicazione degli addebiti e che le parti sono state così in grado di prendere posizione a tal riguardo, anche per quanto riguarda il loro utilizzo come elementi di prova».

    79

    Pertanto, il Tribunale ha giudicato che la Commissione aveva rispettato i diritti della difesa della ADM avendo allegato alla comunicazione degli addebiti gli elementi di prova da cui risultano i fatti su cui essa si è basata, nella decisione controversa, per qualificare la ADM come leader dell’intesa.

    80

    Ciò detto, e benché non possa addebitarsi al Tribunale alcun errore di diritto nell’aver affermato, al punto 438 della sentenza impugnata, che non spettava alla Commissione indicare nella comunicazione degli addebiti la maniera secondo cui essa si sarebbe avvalsa degli elementi di fatto per stabilire il livello dell’ammenda né, in particolare, se, sulla base di tali fatti, intendesse qualificare l’impresa come leader di un’intesa, spettava tuttavia alla Commissione, quanto meno, di indicare tali elementi di fatto.

    81

    Tuttavia, si deve necessariamente rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, i fatti su cui essa si è basata ai punti 265 e 266 della decisione controversa, tratti dal rapporto dell’FBI e dalla dichiarazione della Cerestar, non sono stati menzionati nella comunicazione degli addebiti.

    82

    Come precisato dall’avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, infatti, al punto 439 della sentenza impugnata il Tribunale non ha affermato che i fatti determinanti fossero stati esposti nella comunicazione degli addebiti, bensì ha rilevato che, per il semplice fatto che la Commissione aveva allegato a tale comunicazione i documenti da cui tali fatti risultano, la ricorrente aveva avuto la possibilità di esprimersi in merito all’impiego di tali documenti a titolo di prova, ma anche in merito ai fatti ivi descritti.

    83

    È necessario quindi verificare se il Tribunale non sia incorso in un errore di diritto ritenendo che la Commissione, così procedendo, avesse rispettato i diritti della difesa della ricorrente.

    84

    Occorre ricordare che il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento suscettibile di concludersi con l’irrogazione di sanzioni, in particolare ammende o multe coercitive dell’adempimento, costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario, che va osservato anche se si tratta di un procedimento di natura amministrativa (v., in particolare, sentenza 10 maggio 2007, causa C-328/05 P, SGL Carbon/Commissione, Racc. pag. I-3921, punto 70).

    85

    Il rispetto dei diritti della difesa esige, in particolare, che l’impresa sottoposta ad indagine sia in grado, durante il procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti allegati, nonché sui documenti di cui la Commissione ha tenuto conto per suffragare la sua affermazione circa l’esistenza di un’infrazione al Trattato (v. sentenze 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, cit., punto 10; , causa C-407/04, Dalmine/Commissione, Racc. pag. I-829, punto 44, nonché SGL Carbon/Commissione, cit., punto 71).

    86

    È, tra l’altro, la comunicazione degli addebiti che consente alle imprese oggetto di un’indagine di prendere conoscenza degli elementi di prova di cui dispone la Commissione e di conferire ai diritti della difesa la loro piena effettività (v., in tal senso, sentenze 15 ottobre 2002, cause riunite C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P, e C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. I-8375, punti 315 e 316, nonché , cause riunite C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc. pag. I-123, punti 66 e 67).

    87

    A tal proposito, detta comunicazione deve enunciare, in modo chiaro, tutti gli elementi essenziali sui quali si fonda la Commissione in quello stadio del procedimento (v. sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, cit., punto 14).

    88

    Il rispetto dei diritti della difesa esige che l’impresa interessata sia stata messa in grado, durante il procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti e delle circostanze allegati, nonché sui documenti di cui la Commissione ha tenuto conto per suffragare la sua affermazione circa l’esistenza di un’infrazione (v. sentenza Dalmine, cit., punto 44).

    89

    Orbene, si deve necessariamente rilevare che, nelle circostanze della specie, il semplice fatto di avere allegato alla comunicazione degli addebiti i documenti da cui sono stati tratti i fatti posti alla base della qualifica della ADM come leader dell’intesa non è sufficiente a soddisfare i requisiti sopra indicati, dal momento che, con tale comunicazione, non le è stato consentito di contestare tali fatti e, di conseguenza, di far valere utilmente i propri diritti.

    90

    Infatti, si deve rilevare che gli elementi probatori da cui sono stati tratti i fatti posti alla base della qualifica della ADM come leader dell’intesa nella decisione controversa presentano necessariamente, per loro natura, un aspetto soggettivo, in quanto consistenti in testimonianze di persone chiamate in causa nel procedimento di infrazione avviato dalla Commissione ovvero da altre autorità nazionali della concorrenza.

    91

    Così, per un verso, il rapporto dell’FBI è frutto dell’interrogatorio di un ex rappresentante della ADM che ha beneficiato di un’immunità nell’ambito del procedimento svolto dalle autorità statunitensi della concorrenza.

    92

    Per altro verso, il secondo elemento di prova consiste in una dichiarazione spontanea della Cerestar, impresa concorrente della ADM sul mercato dell’acido citrico, la quale ha a sua volta partecipato all’intesa incriminata.

    93

    Orbene, la semplice circostanza che tali documenti siano stati allegati alla comunicazione degli addebiti non ha consentito alla ricorrente di valutare la credibilità attribuita dalla Commissione ad ogni singolo elemento contenuto in tali documenti.

    94

    Pertanto, nelle circostanze cui alla presente fattispecie, non può ritenersi che, limitandosi ad allegare alla comunicazione degli addebiti i documenti e gli elementi probatori da cui emergono i fatti su cui essa si è basata, nella decisione controversa, per qualificare la ricorrente come leader dell’intesa, senza che tali fatti siano stati espressamente menzionati nel testo stesso della comunicazione di cui trattasi, la Commissione abbia dato alla ADM la possibilità di far valere i propri diritti.

    95

    Risulta pertanto da quanto precede che il Tribunale è incorso in un errore di diritto stabilendo che la Commissione non aveva violato i diritti della difesa della ricorrente qualificandola come leader dell’intesa sulla base degli elementi fatti valere a tal fine dalla Commissione stessa, ma che non erano stati menzionati nella comunicazione degli addebiti indirizzata alla ricorrente.

    96

    La seconda parte del primo motivo deve quindi essere accolta.

    Sui motivi da due a cinque, basati su errori di diritto o sullo snaturamento dei mezzi di prova circa la qualifica della ADM come leader dell’intesa

    97

    Alla luce della risposta fornita al primo motivo dedotto dalla ADM, non è necessario procedere all’analisi dei motivi d’impugnazione da due a cinque, anch’essi vertenti sulla qualifica della ADM come leader dell’intesa sulla base degli elementi tratti dal rapporto dell’FBI e dalla dichiarazione della Cerestar.

    Sul sesto motivo, basato su un errore di diritto quanto alla valutazione del Tribunale per non aver preso in considerazione circostanze attenuanti

    Argomenti delle parti

    98

    La ADM sostiene che nell’affermare, al punto 346 della sentenza impugnata, che la Commissione non fosse obbligata a concedere il beneficio delle circostanze attenuanti previsto dagli orientamenti in caso di cessazione dell’infrazione, il Tribunale ha proceduto ad un’interpretazione erronea di questi ultimi. Infatti, contrariamente a quanto da questo giudicato ai punti 335-340, l’applicazione di circostanze attenuanti non potrebbe essere una semplice facoltà concessa alla Commissione, che potrebbe prendere in considerazione il carattere segreto dell’intesa per concedere o meno tale beneficio.

    99

    La Commissione ritiene che correttamente il Tribunale abbia deciso che una cessazione dell’infrazione non implichi meccanicamente il diritto ad una riduzione dell’ammenda. Essa disporrebbe al riguardo di un potere discrezionale quanto, segnatamente, alla valutazione del comportamento dell’impresa di cui trattasi. Nella specie, la ADM non avrebbe contribuito in maniera decisiva al procedimento amministrativo, ragion per cui non avrebbe potuto beneficiare di circostanze attenuanti.

    Giudizio della Corte

    100

    Si deve rammentare che, ai sensi del punto 3 degli orientamenti, l’importo di base dell’ammenda fissata dalla Commissione viene ridotto, segnatamente, qualora l’impresa incriminata cessi l’infrazione sin dai primi interventi della Commissione.

    101

    A tal riguardo, il Tribunale ha ritenuto, al punto 338 della sentenza impugnata, che tale disposizione debba essere interpretata nel senso che solo le circostanze particolari del caso di specie, nelle quali l’ipotesi di cessazione dell’infrazione fin dai primi interventi della Commissione venga a concretizzarsi, potrebbero giustificare che tale cessazione venga presa in considerazione come circostanza attenuante.

    102

    Il Tribunale ha pertanto respinto la tesi della ricorrente secondo cui la cessazione dell’intesa avrebbe dovuto implicare automaticamente l’applicazione di una diminuzione dell’importo di base dell’ammenda ai sensi del punto 3 degli orientamenti, sottolineando, al punto 337 della sentenza impugnata, che l’interpretazione di tale disposizione nel senso auspicato dalla ADM pregiudicherebbe l’effetto utile dell’art. 81, n. 1, CE.

    103

    Così facendo, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto.

    104

    Infatti, è giocoforza rilevare che la concessione di una siffatta diminuzione dell’importo di base dell’ammenda è necessariamente connesso alle circostanze della specie che possono indurre la Commissione ad escludere che un’impresa partecipante ad un accordo illecito possa avvalersene.

    105

    In tal senso, riconoscere il beneficio di una circostanza attenuante in fattispecie in cui un’impresa sia partecipe di un accordo manifestamente illegittimo, di cui sapesse o non potesse ignorare che costituiva un’infrazione, potrebbe invogliare le imprese a perseguire un accordo segreto fintantoché possibile, nella speranza che il loro comportamento non venga mai scoperto, nella consapevolezza che, in caso di scoperta del loro comportamento, potrebbero ottenere una riduzione dell’ammenda interrompendo a quel punto l’infrazione. Un siffatto riconoscimento priverebbe l’ammenda inflitta di qualsivoglia effetto dissuasivo e pregiudicherebbe l’effetto utile dell’art. 81, n. 1, CE (v. sentenza 19 marzo 2009, causa C-510/06 P, Archer Daniels Midland/Commissione, Racc. pag. I-1843, punto 149).

    106

    Pertanto, il Tribunale ha correttamente ritenuto che la ricorrente, nelle circostanze da esso rilevate, non potesse sostenere che la Commissione fosse obbligata necessariamente a concederle il beneficio di una diminuzione dell’importo di base dell’ammenda per la ragione che essa ha posto fine al proprio comportamento illegittimo sin dai primi interventi delle autorità statunitensi della concorrenza.

    107

    Conseguentemente, il sesto motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

    Sul settimo motivo, basato su un errore di diritto nell’applicazione del titolo B della comunicazione sulla cooperazione

    Argomenti delle parti

    108

    Ritenendo che la qualifica di leader le sia stata attribuita erroneamente, la ADM contesta al Tribunale il fatto di non aver accolto il suo motivo relativo al beneficio dell’applicazione del titolo B della comunicazione sulla cooperazione.

    109

    A parere della Commissione, tale motivo rappresenta una ripetizione del primo motivo d’impugnazione, sicché deve essere dichiarato irricevibile.

    Giudizio della Corte

    110

    Come stabilito al punto 95 della presente sentenza, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la Commissione avesse potuto utilizzare i fatti risultanti dal rapporto dell’FBI e dalla dichiarazione della Cerestar per qualificare la ADM come leader dell’intesa, dal momento che tali fatti non erano stati menzionati nella comunicazione degli addebiti, senza violare i diritti della difesa di quest’ultima.

    111

    Orbene, dal momento che il Tribunale ha ritenuto, ai punti 225 e 226 della sentenza impugnata, che, a prescindere dagli elementi probatori sopra citati, l’esistenza delle riunioni bilaterali rappresentasse un mero indizio che non consentiva, da solo, di concludere che la ricorrente avesse un ruolo di leader, ne consegue, in tali circostanze, che il Tribunale ha erroneamente confermato la qualifica di leader dell’intesa con riferimento alla ADM.

    112

    Pertanto, dal momento che la ricorrente non è stata legittimamente qualificata come leader dell’intesa, il Tribunale non poteva, senza incorrere in un errore di diritto, escludere il beneficio dell’applicazione del titolo B della comunicazione sulla cooperazione per la ragione che la ADM aveva assunto un ruolo di leader dell’intesa.

    113

    Alla luce di tutto quanto precede, occorre accogliere il presente motivo.

    Sull’ottavo motivo, basato su una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

    Argomenti delle parti

    114

    Secondo la ADM, i rilievi effettuati dal Tribunale ai punti 386-391 della sentenza impugnata avrebbero dovuto indurlo a concludere nel senso che la Commissione aveva fatto sorgere legittime aspettative in capo alla ricorrente circa l’applicazione di una riduzione dell’importo dell’ammenda in conformità al titolo B della comunicazione sulla cooperazione. A tal proposito, la ricorrente sostiene che la fase del procedimento nella quale ha luogo la cooperazione non sarebbe rilevante ai fini del sorgere di siffatte aspettative, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale al punto 394 della sentenza impugnata. Essa si riferisce in proposito alla sentenza 22 giugno 2006, causa C-182/03, Belgio e Forum 187/Commissione (Racc. pag. I-5479, punti 147-167).

    115

    La Commissione ritiene che, non essendo essa oggettivamente in grado di definire con precisione il ruolo svolto da ciascun partecipante ad un’intesa prima della conclusione del procedimento amministrativo, la ADM non abbia potuto nutrire aspettative quanto all’eventuale applicazione di una «significativa riduzione», ai sensi del titolo B della comunicazione sulla cooperazione, dell’importo dell’ammenda che la sarebbe stata inflitta.

    Giudizio della Corte

    116

    Per un verso, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 208 delle sue conclusioni, si deve rilevare che con il presente motivo la ADM mira ad ottenere, in fase di impugnazione, un riesame dei fatti valutati dal Tribunale, per il quale la Corte non è competente, fatti salvi i casi di snaturamento degli elementi di prova.

    117

    Orbene, nella presente fattispecie, sulla base degli elementi esaminati dal Tribunale ai punti 386-391 della sentenza impugnata, questi ha potuto ragionevolmente desumere che la Commissione avesse inteso esortare la ricorrente a cooperare, senza tuttavia fornirle garanzie precise quanto al beneficio di una riduzione, in base all’applicazione del titolo B della comunicazione sulla cooperazione, dell’importo dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta.

    118

    Per altro verso, in conformità al titolo E di detta comunicazione, solo nel momento in cui adotta la decisione finale la Commissione valuta se ricorrano le condizioni enunciate ai titoli B, C o D della comunicazione stessa. Di conseguenza, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto stabilendo che la Commissione non poteva fornire alla ricorrente alcuna garanzia precisa quanto al beneficio di una qualsivoglia riduzione d’ammenda nella fase procedurale precedente all’adozione della decisione finale.

    119

    Di conseguenza, l’ottavo motivo dev’essere respinto in quanto parzialmente irricevibile e parzialmente infondato.

    Sul nono motivo, basato su una violazione del principio secondo cui la Commissione deve rispettare le regole che essa si è imposta

    Argomenti delle parti

    120

    La ADM contesta al Tribunale il fatto di non aver rilevato che la Commissione aveva erroneamente omesso di definire il mercato rilevante al fine di valutare l’impatto dell’intesa, sebbene si tratti di una premessa indispensabile per constatare un pregiudizio arrecato al mercato dall’intesa stessa. Orbene, se la Commissione avesse definito tale mercato, essa avrebbe dovuto tener conto dei prodotti sostitutivi dell’acido citrico e concludere, con riferimento agli elementi di prova addotti dalla ricorrente, nel senso di una mancanza di impatto dell’intesa sui prezzi praticati nel settore dell’acido citrico.

    121

    Secondo la Commissione, per un verso, tale motivo è irricevibile, dal momento che la ricorrente chiede, di fatto, alla Corte di esaminare la valutazione degli elementi probatori da essa forniti. Per altro verso, il ragionamento della ADM si baserebbe su un’erronea comprensione dell’obiettivo perseguito dalla definizione del mercato di cui trattasi. Nella fattispecie, si dovrebbe distinguere la valutazione dell’esistenza di una violazione dell’art. 81 CE, che richiede la definizione del mercato rilevante, dalla valutazione della gravità dell’infrazione.

    Giudizio della Corte

    122

    Si deve preliminarmente rilevare che gli orientamenti prevedono che l’impatto concreto dell’infrazione sul mercato sia un elemento da prendere in considerazione per valutare la gravità dell’infrazione commessa in sede di fissazione dell’importo dell’ammenda.

    123

    Il Tribunale ha dichiarato, al punto 198 della sentenza impugnata, che la Commissione si è limitata al mercato dell’acido citrico per determinare l’impatto concreto dell’intesa, senza tener conto quindi del più vasto mercato che la ricorrente auspicava fosse preso in considerazione, vale a dire quello comprensivo dei prodotti sostitutivi dell’acido citrico da quest’ultima identificati.

    124

    Così, ai punti 152-156 e 180-193 della sentenza impugnata, il Tribunale ha fatto riferimento all’analisi svolta dalla Commissione nella decisione controversa che l’ha condotta a constatare un’evoluzione dei prezzi dell’acido citrico parallelamente all’attuazione dell’intesa, constatazione che non è stata messa in discussione dalla ADM.

    125

    A tal proposito, per un verso, se l’impatto concreto dell’infrazione sul mercato è un elemento da prendere in considerazione per valutare la gravità dell’infrazione stessa, si tratta di un criterio che si accompagna ad altri, quali la natura propria dell’infrazione e l’ampiezza del mercato geografico. Del pari, gli orientamenti precisano che tale impatto concreto sul mercato è da prendersi in considerazione solo qualora esso sia misurabile.

    126

    Per altro verso, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 200 e 201 delle conclusioni, la ricorrente non ha contestato il fatto che, quanto meno su una parte del mercato, l’intesa aveva prodotto effetti sui prezzi dell’acido citrico.

    127

    Di conseguenza, il Tribunale ha giustamente considerato, ai punti 200 e 201 della sentenza impugnata, che l’argomento della ricorrente non poteva essere accolto dal momento che quest’ultima non aveva dimostrato che la Commissione avrebbe dovuto rilevare un’assenza di impatto dell’intesa qualora avesse definito il mercato pertinente nei termini auspicati dalla ricorrente.

    128

    In tal modo, contrariamente a quanto sostiene quest’ultima, il Tribunale si è limitato a considerare che le prove da essa fatte valere non consentivano di smentire l’analisi della Commissione, senza tuttavia invertire l’onere della prova.

    129

    Di conseguenza, occorre respingere il nono motivo in quanto infondato.

    130

    Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata nella parte in cui respinge i motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno del proprio ricorso e tesi all’annullamento della decisione controversa, in quanto quest’ultima qualifica la ADM come leader dell’intesa e, per tale ragione, per un verso, procede ad un aumento dell’importo di base dell’ammenda da infliggersi alla ricorrente e, per altro verso, esclude l’applicazione del titolo B della comunicazione sulla cooperazione a beneficio della ADM.

    Sul ricorso dinanzi al Tribunale

    131

    Ai sensi dell’art. 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia, quest’ultima può, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, qualora lo stato degli atti lo consenta, statuire definitivamente sulla controversia. Ciò si verifica nel caso di specie.

    Sul motivo vertente su un’erronea qualifica come leader dell’intesa

    132

    Il motivo formulato a sostegno del ricorso contro la decisione controversa, su cui il Tribunale ha erroneamente statuito, si inserisce nell’ambito della contestazione, ad opera della ricorrente, della qualifica di leader dell’intesa e dell’applicazione, per tale motivo, di un aumento pari al 35% dell’importo di base dell’ammenda.

    133

    Poiché dal punto 94 della presente sentenza risulta che la Commissione non ha dato alla ADM la possibilità di far valere i propri diritti con riferimento agli elementi risultanti dal rapporto dell’FBI e dalla dichiarazione della Cerestar, di cui essa ha tenuto conto nella decisione controversa per qualificare la ricorrente come leader dell’intesa, deve verificarsi se tale istituzione abbia fornito, al di là di tali fatti, elementi di prova che consentano di accogliere una qualifica siffatta.

    134

    In tal senso, dai punti 263 e 264 della decisione controversa, nonché dai punti 56-58 della comunicazione degli addebiti emerge che la Commissione ha fatto valere, in aggiunta, l’esistenza di un ciclo di riunioni bilaterali tra la ADM e, rispettivamente, la HLR, la H & R e la JBL nel mese di gennaio 1991 allo scopo di avviare o di elaborare l’intesa.

    135

    Tuttavia, al punto 264 della decisione controversa, la Commissione ha aggiunto che «l’esistenza di una serie di incontri bilaterali poco prima della prima riunione multilaterale del cartello non è sufficiente a dimostrare che questa impresa avesse avuto un ruolo di istigatore anche se ciò suggerisce fortemente che sia in effetti avvenuto così». In seguito la Commissione ha fatto riferimento, ai punti 265 e 266 di tale decisione, a taluni precisi elementi tratti dal rapporto dell’FBI e dalla dichiarazione della Cerestar.

    136

    Orbene, come sottolineato ai punti 94 e 95 della presente sentenza, la Commissione non poteva basarsi sugli elementi determinanti considerati ai punti 265 e 266 della decisione controversa per qualificare la ADM come leader dell’intesa senza violarne i diritti della difesa.

    137

    Pertanto, dal momento che l’esistenza del ciclo di riunioni bilaterali di cui ai punti 263 e 264 di detta decisione non è, da sola, sufficiente per qualificare la ADM come leader dell’intesa, la Commissione non ha fornito la prova della fondatezza di tale qualifica, sicché non poteva applicare un aumento del 35% all’importo di base dell’ammenda inflitta alla ricorrente a titolo di circostanza aggravante.

    138

    Tale motivo deve quindi essere accolto.

    Sul motivo vertente su un’erronea applicazione delle disposizioni del titolo B, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione

    La decisione controversa

    139

    Sulla base dei rilievi svolti al punto 305 della decisione controversa, in applicazione del punto B della comunicazione sulla cooperazione la Commissione ha riconosciuto alla Cerestar una «notevole riduzione», pari al 90%, dell’importo dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione. La Commissione ha infatti ritenuto, al punto indicato, che detta impresa era stata la prima a fornire elementi determinanti ai fini della prova dell’esistenza dell’intesa in occasione di una riunione tenutasi con i servizi della Commissione il 29 ottobre 1998. Essa ha aggiunto, al punto successivo, che le «informazioni fornite dalla [Cerestar nel corso della] riunione del , che corrispondono a quelle fornite successivamente nella dichiarazione scritta del , erano sufficienti per stabilire l’esistenza del cartello e sono state comunicate alla Commissione prima che ADM trasmettesse a sua volta i suoi dati». Pertanto, al punto 308 della decisione stessa, la Commissione ha respinto gli argomenti della ADM secondo i quali questa soddisfaceva le condizioni previste al punto B per beneficiare di una «notevole riduzione» dell’importo dell’ammenda.

    Argomenti delle parti

    140

    A sostegno del proprio ricorso dinanzi al Tribunale, la ADM ha affermato che la Commissione aveva applicato erroneamente il titolo B, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione. Essa sarebbe stata infatti «la prima a fornire elementi determinanti ai fini della prova dell’esistenza dell’intesa», ai sensi di tale disposizione, in occasione della riunione 11 dicembre 1998, dal momento che gli elementi forniti dalla Cerestar nel corso della riunione intervenuta il non erano stati «determinanti» ai sensi della disposizione citata.

    141

    Infatti, in primo luogo, nessuna informazione in merito all’intesa sarebbe stata fornita dalla Cerestar per il periodo precedente al 12 maggio 1992, data in cui questa ha iniziato ad esservi implicata. La conoscenza che la Commissione ha avuto dell’intesa per tale periodo sarebbe stata dovuta esclusivamente alle informazioni fornite innanzitutto dalla ADM.

    142

    In secondo luogo, la dichiarazione della Cerestar, che corrisponde alle informazioni comunicate oralmente in occasione della riunione 29 ottobre 1998, non sarebbe stata né concludente né precisa circa le date delle riunioni e i partecipanti dell’intesa. La Cerestar avrebbe così individuato 32 riunioni che si sarebbero tenute in date differenti tra il , cioè prima della sua partecipazione all’intesa, e il , ossia ben dopo lo scioglimento della stessa. Essa avrebbe dichiarato che nove di tali riunioni erano riunioni dell’intesa che avevano sicuramente avuto luogo, otto erano riunioni «possibili», mentre le altre 15 quindici non erano riunioni dell’intesa o «[sarebbe stato] sempre meno probabile che lo fossero». L’identità dei partecipanti sarebbe stata fornita per tre delle 17 riunioni che si erano rivelate essere riunioni «certe» o «possibili» dell’intesa. Sei delle riunioni così individuate non avrebbero in realtà mai avuto luogo stando alle testimonianze delle altre imprese interessate e alle constatazioni della Commissione.

    143

    In terzo luogo, la Cerestar avrebbe successivamente ammesso, in una lettera indirizzata alla Commissione il 7 maggio 1999, che un certo numero di riunioni così individuate in realtà non avevano avuto luogo.

    144

    In quarto luogo, la dichiarazione della Cerestar sarebbe vaga e poco concludente circa l’oggetto delle riunioni. Nessun dato preciso sarebbe stato fornito circa i prezzi e le quote, al di fuori di quelle fissate per la Cerestar stessa.

    145

    In quinto luogo, non risulterebbe in modo chiaro se, alla stregua della ADM, la Cerestar abbia fornito alla Commissione una prova sotto forma di una testimonianza diretta. Del resto, la Cerestar avrebbe successivamente ritenuto necessario sviluppare e chiarire la sua dichiarazione orale del 29 ottobre 1998.

    146

    In sesto luogo, la Cerestar stessa sarebbe stata oggetto di una richiesta di informazioni più dettagliate della Commissione, datata 3 marzo 1999, fondata sulle dichiarazioni della ADM. La Cerestar, prima di comunicare alla Commissione la sua dichiarazione finale del , avrebbe quindi avuto l’occasione di esaminare tale richiesta di informazioni, che si sarebbe riferita a date e luoghi determinati di riunioni e avrebbe avuto come base gli elementi forniti dalla ADM.

    147

    La ricorrente sostiene che le prove da lei fornite sono state invece concludenti. Infatti, nel corso della riunione dell’11 dicembre 1998, essa avrebbe fornito alla Commissione una testimonianza diretta, una prova documentale risalente all’epoca dei fatti nonché documenti probatori che dimostrano il quadro e l’attuazione dell’accordo che organizzava l’intesa. Gli elementi di prova prodotti dalla ADM avrebbero fornito numerosi dettagli precisi circa le riunioni, i partecipanti, i meccanismi di compensazione e di controllo, i prezzi e le quote dell’intesa.

    148

    La Commissione sostiene che non è rilevante, dal punto di vista della valutazione del carattere «determinante» di elementi forniti, ai sensi del titolo B, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione, che tali elementi provengano da un’impresa che non abbia partecipato all’intesa incriminata nel corso dell’intero periodo di durata della stessa. Infatti, tali elementi dovrebbero riferirsi all’esistenza dell’intesa e non alla sua durata.

    149

    Del pari, l’incompletezza delle informazioni fornite alla Commissione non osterebbe alla possibilità di considerarle come determinanti.

    Giudizio della Corte

    150

    Si deve preliminarmente rilevare, come ha fatto l’avvocato generale ai paragrafi 221 e 222 delle sue conclusioni, che il testo stesso del titolo B, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione non richiede che la «prima» impresa abbia fornito l’insieme degli elementi atti a provare tutti i dettagli del funzionamento dell’intesa. Ai sensi di tale disposizione, è a tal fine sufficiente che un’impresa fornisca elementi determinanti per provare l’esistenza dell’intesa. Tale testo non richiede neppure che gli elementi forniti siano, di per sé, sufficienti per la redazione di una comunicazione degli addebiti o addirittura per l’adozione di una decisione definitiva che accerta l’esistenza di un’infrazione. Tuttavia, se gli elementi di cui al citato titolo B, lett. b), non devono necessariamente essere in se stessi sufficienti a dimostrare l’esistenza dell’intesa, essi devono essere, comunque, determinanti a tal fine. Deve quindi trattarsi non di una semplice fonte che consente di orientare le indagini che la Commissione deve svolgere, bensì di elementi idonei ad essere utilizzati direttamente come fondamento probatorio principale ai fini di una decisione di accertamento di un’infrazione.

    151

    Si deve altresì sottolineare che, nell’ambito del citato titolo B, lett. b), il fatto che taluni elementi determinanti siano stati forniti oralmente non presenta alcun rilievo.

    152

    Infine, la Commissione dispone di un certo margine discrezionale per valutare se la cooperazione di un’impresa sia stata «determinante», ai sensi di tale disposizione, per la constatazione dell’esistenza di un’infrazione ai sensi di tale disposizione e per la sua cessazione, cosicché solo un manifesto impiego eccessivo di tale margine discrezionale può essere censurato.

    153

    È alla luce di tali considerazioni che deve verificarsi se, nella fattispecie, la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione nello stabilire che la Cerestar era stata la prima impresa a fornire elementi determinanti per provare l’esistenza dell’intesa.

    154

    La Commissione ha spiegato, ai punti 305 e 306 della decisione controversa, che la Cerestar era stata la prima a fornirle gli elementi determinanti che hanno consentito di dimostrare l’esistenza dell’intesa nel corso di una riunione tenutasi il 29 ottobre 1998, dichiarazioni che sono state confermate per iscritto il .

    155

    Si deve rilevare in primis che la ADM non può contestare il carattere determinante delle informazioni fornite dalla Cerestar per la sola ragione che quest’ultima ha partecipato all’intesa solo un anno dopo la realizzazione della stessa.

    156

    Infatti, per un verso, come giustamente sottolineato dalla Commissione, il titolo B, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione richiede che gli elementi determinanti forniti si riferiscano all’esistenza stessa dell’intesa e non alla sua durata.

    157

    Per altro verso, la dichiarazione della Cerestar contiene indicazioni riguardanti riunioni multilaterali svoltesi prima della sua partecipazione all’intesa, indicazioni che sono state avvalorate dalle dichiarazioni della ADM in occasione della riunione tenutasi tra taluni rappresentanti, rispettivamente, di quest’ultima e della Commissione.

    158

    In secondo luogo, per quanto riguarda il contenuto stesso della dichiarazione della Cerestar, si deve sottolineare, per un verso, che vi si trovano descritti i meccanismi dell’intesa, vale a dire il sistema di fissazione dei prezzi, l’attribuzione di quote di mercato, il sistema di scambio di informazioni e gli accordi di compensazione. Per altro verso, tale dichiarazione contiene un elenco delle varie riunioni tenutesi tra le imprese partecipanti all’intesa.

    159

    Se è vero che le informazioni contenute nella dichiarazione della Cerestar sono certamente approssimative e non contengono sistematicamente dati in cifre contenenti le decisioni assunte nel corso delle riunioni dell’intesa, la Commissione ha potuto nondimeno ritenere, senza incorrere in un errore manifesto di valutazione, che tali elementi fossero determinanti per provare l’esistenza dell’intesa.

    160

    Infatti, le informazioni fornite dalla Cerestar in occasione della riunione 29 ottobre 1998 hanno consentito alla Commissione di venire a sapere dell’esistenza dell’intesa sul mercato dell’acido citrico europeo, di conoscerne approssimativamente la durata, i meccanismi e il funzionamento.

    161

    Di conseguenza, pur non rappresentando prove di per se stesse sufficienti di tutti gli aspetti dell’infrazione, gli elementi forniti dalla Cerestar sono ben più di una fonte che consente di orientare le indagini da svolgersi ad opera della Commissione, potendo essere utilizzati direttamente da quest’ultima per provare l’esistenza dell’intesa.

    162

    A tal proposito, il fatto che tali informazioni non risultino da una testimonianza diretta o che siano state completate o precisate in seguito non è rilevante al fine di valutarne il carattere determinante.

    163

    Di conseguenza, deve respingersi il motivo formulato dalla ricorrente e basato sul fatto che la Commissione avrebbe applicato in maniera erronea il titolo B, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione.

    164

    Da tutte le considerazioni che precedono risulta che, ai sensi dell’art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte, si deve annullare l’art. 3 della decisione controversa nella parte in cui fissa l’importo dell’ammenda dovuta dalla ADM nella somma di EUR 39,69 milioni, tenuto conto della maggiorazione del 35% dell’importo di base dell’ammenda inflitta a quest’ultima in ragione della sua qualità di leader dell’intesa e, pertanto, si deve ridurre tale ammenda ad EUR 29,4 milioni.

    Sulle spese

    165

    Ai sensi dell’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del medesimo regolamento, articolo applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’art. 118 dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’art. 69, n. 3, del citato regolamento, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi.

    166

    Dal momento che le due parti sono risultate parzialmente soccombenti nei loro motivi nell’ambito del procedimento di impugnazione, la Commissione deve essere condannata a sopportare la metà delle spese della ricorrente, mentre quest’ultima sopporterà le spese della Commissione nonché la metà delle proprie.

    167

    Per quanto concerne il procedimento dinanzi al Tribunale, dal momento che la sentenza impugnata è stata parzialmente annullata e le conclusioni formulate dalla ricorrente in primo grado sono state parzialmente accolte, si deve porre a carico della Commissione un quarto delle spese sostenute in primo grado dalla ricorrente, mentre quest’ultima sopporterà le spese della Commissione nonché i tre quarti delle proprie spese.

     

    Per questi motivi la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

     

    1)

    La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 27 settembre 2006, causa T-59/02, Archer Daniels Midland/Commissione, è annullata nella parte in cui respinge il motivo della Archer Daniels Midland Co. relativo alla violazione dei suoi diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo conclusosi con la decisione della Commissione , 2002/742/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/E-1/36.604 — Acido citrico), dal momento che la Commissione delle Comunità europee non le ha dato la possibilità di far valere i suoi diritti con riferimento ai fatti su cui si è basata per qualificare la Archer Daniels Midland Co. come leader dell’intesa.

     

    2)

    La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 27 settembre 2006, Archer Daniels Midland/Commissione, è annullata nella parte in cui respinge come inoperante il motivo della Archer Daniels Midland Co. relativo all’erronea applicazione, ad opera della Commissione delle Comunità europee, del titolo B, lett. b), della comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese.

     

    3)

    L’art. 3 della decisione 2002/742/CE è annullato nella parte in cui fissa l’importo dell’ammenda dovuta dalla Archer Daniels Midland Co. come pari ad EUR 39,69 milioni.

     

    4)

    L’importo dell’ammenda dovuta dalla Archer Daniels Midland Co. in ragione dell’infrazione constatata all’art. 1 della decisione 2002/742/CE, come parzialmente annullato dalla sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 27 settembre 2006, causa T-59/02, Archer Daniels Midland/Commissione, è fissato in EUR 29,4 milioni.

     

    5)

    L’impugnazione è respinta per il resto.

     

    6)

    La Archer Daniels Midland Co. è condannata a sopportare i tre quarti delle proprie spese nonché le spese della Commissione delle Comunità europee per quanto riguarda il procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, nonché la metà delle proprie spese, oltre alle spese della Commissione delle Comunità europee, per quanto riguarda il procedimento d’impugnazione.

     

    7)

    La Commissione delle Comunità europee è condannata a sopportare un quarto delle spese della Archer Daniels Midland Co. relative al procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee nonché la metà delle spese della Archer Daniels Midland Co. relative al procedimento d’impugnazione.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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