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Documento 62007CJ0559

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 marzo 2009.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.
Inadempimento di uno Stato - Politica sociale - Art. 141 CE - Parità di retribuzione tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile - Regime nazionale delle pensioni civili e militari - Differenza di trattamento con riferimento all’età pensionabile e ai requisiti di durata minima del servizio - Giustificazione - Assenza.
Causa C-559/07.

Raccolta della Giurisprudenza 2009 I-00047*

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2009:198





Sentenza della Corte (Terza Sezione) 26 marzo 2009 – Commissione / Grecia

(causa C‑559/07)

«Inadempimento di uno Stato – Politica sociale – Art. 141 CE – Parità di retribuzione tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile – Regime nazionale delle pensioni civili e militari – Differenza di trattamento con riferimento all’età pensionabile e ai requisiti di durata minima del servizio – Giustificazione – Assenza»

1.                     Politica sociale – Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Parità di retribuzione – Art. 141 CE – Effetti di una sentenza della Corte che accerta una discriminazione (Art. 141 CE) (v. punto 26)

2.                     Politica sociale – Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Parità di retribuzione – Retribuzione – Nozione – Regime pensionistico dei dipendenti pubblici (Art. 141 CE) (v. punti 42, 44, 46‑47, 49‑50, 55, 60)

3.                     Politica sociale – Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Parità di retribuzione –Regime pensionistico dei dipendenti pubblici (Art. 141 CE) (v. punti 62, 66‑68)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Violazione dell’art. 141 CE – Violazione del principio della parità di retribuzione tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile – Regime nazionale delle pensioni civili e militari che prevede un’età pensionabile diversa a seconda del sesso.

Dispositivo

1)         Mantenendo in vigore le disposizioni che prevedono differenze tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile con riferimento all’età pensionabile e alla durata minima del servizio richiesta ai sensi del codice greco delle pensioni civili e militari istituito con decreto presidenziale 3 luglio 2000, n. 166, nella versione applicabile alla presente causa, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 141 CE.

2)         La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

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