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Documento 62007CJ0376

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 febbraio 2009.
    Staatssecretaris van Financiën contro Kamino International Logistics BV.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hoge Raad der Nederlanden - Paesi Bassi.
    Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione doganale - Monitor del tipo a cristalli liquidi (LCD) dotati di connettori SUB-D, DVI-D, USB, S-video e video composito - Voce 8471 - Voce 8528 - Regolamento (CE) n. 754/2004.
    Causa C-376/07.

    Raccolta della Giurisprudenza 2009 I-01167

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2009:105

    SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

    19 febbraio 2009 ( *1 )

    «Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione doganale — Monitor del tipo a cristalli liquidi (LCD) dotati di connettori SUB-D, DVI-D, USB, S-video e video composito — Voce 8471 — Voce 8528 — Regolamento (CE) n. 754/2004»

    Nel procedimento C-376/07,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con decisione 13 luglio 2007, pervenuta in cancelleria il 3 agosto 2007, nella causa

    Staatssecretaris van Financiën

    contro

    Kamino International Logistics BV,

    LA CORTE (Terza Sezione),

    composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Ó Caoimh, J.N. Cunha Rodrigues, U. Lõhmus (relatore) e A. Arabadjiev, giudici,

    avvocato generale: sig. P. Mengozzi

    cancelliere: sig. M.-A. Gaudissart, capo unità

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 25 giugno 2008,

    considerate le osservazioni presentate:

    per la Kamino International Logistics BV, dagli avv.ti H. de Bie e E. Zietse, advocaten;

    per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra C.M. Wissels e dal sig. D.J.M. de Grave, in qualità di agenti;

    per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. G. Wilms, in qualità di agente, assistito dall'avv. F. Tuytschaever, advocaat,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 settembre 2008,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione della nomenclatura combinata che costituisce l'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificata dal regolamento (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789 (GU L 281, pag. 1; in prosieguo: la «NC»), e sulla validità del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 754, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 118, pag. 32).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia che vede opposti lo Staatssecretaris van Financiën (Segretario di Stato alle Finanze) alla Kamino International Logistics BV (in prosieguo: la «Kamino»), riguardo alla classificazione doganale, nell'agosto del 2004, di taluni monitor a cristalli liquidi (LCD).

    Contesto normativo

    3

    La convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, e il relativo protocollo di emendamento 24 giugno 1986 (in prosieguo: la «convenzione sul SA») sono stati approvati a nome della Comunità con decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE (GU L 198, pag. 1).

    4

    Ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. a), della convenzione sul SA, ogni parte contraente si impegna a far sì che le sue nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al sistema armonizzato istituito da tale convenzione (in prosieguo: il «SA»), a utilizzare tutte le voci e le sottovoci di quest’ultimo, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici e a seguire l'ordine di numerazione del detto sistema. La medesima disposizione prevede altresì che ogni parte contraente si impegni parimenti ad applicare le regole generali per l'interpretazione del SA, nonché tutte le note di sezione, capitolo e sottovoce del SA, e a non modificarne la portata.

    5

    La nomenclatura combinata, introdotta dal regolamento n. 2658/87, è basata sul SA, di cui riprende le voci e le sottovoci a sei cifre. Solo la settima e l'ottava cifra rappresentano suddivisioni proprie alla detta nomenclatura.

    6

    Ai sensi dell'art. 12, n. 1, del detto regolamento, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 31 gennaio 2000, n. 254 (GU L 28, pag. 16), la Commissione delle Comunità europee adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle aliquote dei dazi doganali, quale risulta dalle misure adottate dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione. Tale regolamento si applica a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo.

    7

    In conformità del suo art. 2, il regolamento n. 1789/2003, che ha introdotto una nuova versione della nomenclatura combinata, è entrato in vigore il 1o gennaio 2004.

    8

    Le regole generali per l'interpretazione della NC, che si trovano nella parte prima, titolo I, A, della medesima, prevedono quanto segue:

    «La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole.

    1.

    I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino con il testo di dette voci e note.

    (…)

    6.

    La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni e di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».

    9

    La seconda parte della NC contiene la Sezione XVI, dedicata alle macchine e agli apparecchi, al materiale elettrico e alle loro parti, agli apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, agli apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, e alle parti e agli accessori di questi apparecchi.

    10

    La Sezione XVI contiene i capitoli 84 e 85. Il primo comprende i reattori nucleari, le caldaie, le macchine, gli apparecchi e congegni meccanici nonché le parti di queste macchine o apparecchi. Il secondo è dedicato alle macchine, agli apparecchi e al materiale elettrico e loro parti, agli apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, agli apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono in televisione nonché alle parti ed agli accessori di questi apparecchi.

    11

    Ai sensi della nota 5 del capitolo 84:

    «(…)

    B)

    Le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte. Con riserva delle disposizioni del paragrafo E qui di seguito, deve essere considerata come facente parte del sistema completo ogni unità che risponde simultaneamente ai seguenti requisiti:

    a)

    essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell'informazione;

    b)

    essere collegabile all'unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie;

    c)

    essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma — codici o segnali — utilizzabil[e] dal sistema.

    C)

    Le unità di una macchina automatica di elaborazione dell'informazione, presentate isolatamente, rientrano nella voce 8471 [della NC (in prosieguo: la “voce 8471”)].

    (…)

    E)

    Le macchine che esercitano una specifica funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione, che incorporano una macchina automatica di elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua».

    12

    La voce 8471 è formulata come segue:

    «8471Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove:

    (…)

    847160

    Unità di entrata o di uscita, che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria:

    84716010

    — —

    destinate ad aeromobili civili (…)

    — —

    altre:

    84716040

    — — —

    Stampanti

    84716050

    — — —

    Tastiere

    84716090

    — — —

    altre

    (…)».

    13

    La voce 8528 della NC (in prosieguo: la «voce 8528») è formulata nei termini seguenti:

    «8528Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori):

    (…)

    Videomonitor:

    852821

    — —

    a colori:

    (…)

    85282190

    — — —

    altri

    (…)».

    14

    In conformità dell'art. 9, n. 1, lett. a), secondo trattino, del regolamento n. 2658/87, la Commissione redige le note esplicative relative alla NC, che pubblica regolarmente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Quelle pubblicate il 23 ottobre 2002 (GU C 256, pag. 1) precisano, riguardo alla sottovoce 84716090:

    «Rientrano specialmente in questa sottovoce gli apparecchi di visualizzazione che sono utilizzati soltanto come unità di uscita delle macchine automatiche per il trattamento dell'informazione.

    Questi apparecchi non sono in grado di riprodurre immagini partendo da un segnale codificato denominato segnale video composito».

    15

    La nota esplicativa della NC relativa alla sottovoce 85282190 fa rinvio alle note esplicative della voce 8528 del SA, secondo comma, sub 6.

    16

    All'epoca dei fatti della causa principale, l'aliquota dei dazi all'importazione applicabile agli apparecchi della sottovoce 85282190 era pari al 14%, mentre gli apparecchi rientranti nella sottovoce 84716090 erano esenti da dazio.

    17

    Per garantire un’applicazione uniforme della NC la Commissione ha adottato il regolamento n. 754/2004, la cui entrata in vigore, ai sensi del suo art. 3, è avvenuta il 13 maggio 2004. L'allegato del detto regolamento è così formulato:

    Designazione delle merci

    Classificazione

    (codice NC)

    Motivazione

    (1)

    (2)

    (3)

    1.

    Schermo a colori al plasma con diagonale di 106 cm (dimensioni: larghezza x altezza x profondità 104 x 64,8 x 9,5 cm) e configurazione pixel 852 x 480,

    Il dispositivo è munito delle seguenti interfacce:

    un connettore RGB;

    un connettore DVI (digital visual interface, interfaccia visivo digitale);

    un connettore di controllo.

    Il connettore RGB consente al dispositivo di visualizzare i dati direttamente da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione.

    Il connettore DVI consente al dispositivo di visualizzare il segnale da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o da altra fonte quale lettore DVD o apparecchio per videogiochi, tramite un tuner box.

    Il dispositivo è munito delle seguenti interfacce:

    un connettore RGB;

    un connettore DVI (digital visual interface, interfaccia visivo digitale);

    un connettore di controllo.

    Il connettore RGB consente al dispositivo di visualizzare i dati direttamente da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione.

    Il connettore DVI consente al dispositivo di visualizzare il segnale da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o da altra fonte quale lettore DVD o apparecchio per videogiochi, tramite un tuner box.

    8528 21 90

    La classificazione è determinata dalle norme delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8528, 8528 21 e 8528 21 90.

    La classificazione nella sottovoce 8471 60 è esclusa in quanto il monitor non è del tipo unicamente o principalmente utilizzato in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione (cfr. la nota 5 al capitolo 84).

    Inoltre, il prodotto non può essere classificato nella voce 8531 perché la funzione del prodotto non è quella di dare un segnale visivo (cfr. le note esplicative del sistema armonizzato della voce 8531, punto D).

    2.

    Schermo a colori al plasma con diagonale di 106 cm (dimensioni: larghezza x altezza x profondità 103 x 63,6 x 9,5 cm), configurazione pixel 1 024 x 1 024 e altoparlanti staccabili.

    Il dispositivo è munito delle seguenti interfacce:

    un connettore DVI (digital visual interface, interfaccia visivo digitale);

    un connettore di controllo.

    Il connettore DVI consente al dispositivo di visualizzare il segnale da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o da altra fonte quale lettore DVD o apparecchio per videogiochi, tramite un tuner box.

    Il dispositivo è munito delle seguenti interfacce:

    un connettore DVI (digital visual interface, interfaccia visivo digitale);

    un connettore di controllo.

    Il connettore DVI consente al dispositivo di visualizzare il segnale da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o da altra fonte quale lettore DVD o apparecchio per videogiochi, tramite un tuner box.

    8528 21 90

    La classificazione è determinata dalle norme delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8528, 8528 21 e 8528 21 90.

    La classificazione nella sottovoce 8471 60 è esclusa in quanto il monitor non è del tipo unicamente o principalmente utilizzato in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione (cfr. la nota 5 al capitolo 84).

    Inoltre, il prodotto non può essere classificato nella voce 8531 perché la funzione del prodotto non è quella di dare un segnale visivo (cfr. le note esplicative del sistema armonizzato della voce 8531, punto D).

    18

    Il Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), istituito dalla convenzione recante istituzione del detto Consiglio, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950, approva, alle condizioni stabilite dall'art. 8 della convenzione sul SA, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA, organo la cui struttura è disciplinata dall'art. 6 della medesima. Conformemente all'art. 7, n. 1, della convenzione sul SA, il compito di tale comitato consiste, in particolare, nel proporre modifiche alla detta convenzione e nel redigere note esplicative, pareri di classificazione e altri pareri per l'interpretazione del SA.

    19

    Le note esplicative relative alla voce 8471 del SA sono formulate nei termini seguenti:

    «[I.— Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità

    (…)

    D.— Unità presentate isolatamente

    (…)

    Tra le unità costituive ricomprese, vanno segnalate le unità di visualizzazione di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione che presentano graficamente i dati elaborati. Tali unità si distinguono dai videomonitor e dai ricevitori di televisione della voce 8528 sotto diversi aspetti, in particolare sui seguenti punti:

    1)

    Le unità di visualizzazione di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione sono capaci di ricevere un segnale proveniente unicamente da una unità centrale di trattamento di una macchina automatica per l'elaborazione dei dati e quindi non sono in grado di riprodurre un’immagine a colori a partire da un segnale video composito le cui onde hanno una forma che corrisponde ad una norma di diffusione (NTSC, SECAM, PAL, D-MAC o altre). Per questo motivo, sono dotate di organi di connessione tipici dei sistemi di elaborazione dei dati (per esempio interfaccia RS-232C, connessioni DIN o SUB-D) e non sono dotate di circuiti audio. Esse sono comandate da adattatori speciali (per esempio adattatori monocromatici o grafici) integrati nell'unità centrale della macchina automatica per l'elaborazione dei dati.

    2)

    Tali unità di visualizzazione sono caratterizzate da ridotte emissioni elettromagnetiche. Il passo dello schermo utilizzato in informatica di cui sono dotate inizia da 0,41 mm per una risoluzione media e diminuisce con l'aumento della risoluzione.

    3)

    Al fine di presentare immagini di piccole dimensioni ma ad elevata definizione, le unità di visualizzazione della presente voce si caratterizzano per una dimensione dei punti (pixel) sullo schermo più piccola ed una convergenza più forte rispetto ai videomonitor e ai ricevitori televisivi della posizione 8528. (La convergenza è la capacità del o dei cannoni ad elettroni di eccitare un solo punto della superficie dello schermo catodico senza eccitare i punti adiacenti).

    4)

    In queste unità di visualizzazione la frequenza video (larghezza di banda), vale a dire la misura che determina il numero di punti che possono essere trasmessi ogni secondo per formare l'immagine, è generalmente di 15 MHz o superiore, mentre nei videomonitor della voce 8528 la larghezza di banda non supera generalmente i 6 MHz. La frequenza di scansione orizzontale di queste unità varia in funzione delle norme utilizzate per differenti modi di visualizzazione e va generalmente da 15 kHz a più di 155 kHz. Numerosi tipi di unità di visualizzazione possono funzionare a frequenze multiple di scansione orizzontale. La frequenza di scansione orizzontale dei videomonitor della voce 8528 è fissa, generalmente nell'ordine di 15,6 o 15,7 kHz, a seconda della norma utilizzata dal televisore. D’altronde le unità di visualizzazione di macchine automatiche per l'elaborazione dei dati non funzionano seguendo le norme di frequenza internazionali o nazionali adottate in materia di diffusione pubblica o seguendo le norme di frequenza adottate per le televisioni a circuito chiuso.

    5)

    Le unità di visualizzazione della presente voce comprendono frequentemente dei meccanismi che permettono di regolarne l'inclinazione e l'orientamento, degli schermi antiriflesso, senza sfarfallio nonché altre caratteristiche ergonomiche di progettazione destinate a permettere all'operatore di lavorare senza fatica per lunghi periodi a distanza ravvicinata.

    (…)]».

    20

    Le note esplicative relative alla voce 8528 del SA si presentano nei termini seguenti:

    «[(…)

    La presente voce comprende apparecchi riceventi per la televisione (compresi videomonitor e videoproiettori), anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini.

    Tra gli apparecchi di questa voce, si possono citare:

    (…)

    6)

    I videomonitor che sono ricevitori collegati direttamente tramite un cavo coassiale alla videocamera o al videoregistratore e nei quali sono stati eliminati tutti i circuiti di radiofrequenza. Questi si presentano come apparecchi ad uso professionale usati nella regia di stazioni televisive o in televisioni a circuito chiuso (aeroporti, stazioni, fabbriche, ospedali, ecc.). Essenzialmente questi apparecchi sono costituiti da dispositivi che permettono di creare e di deviare un punto luminoso sullo schermo, in sincronia con i segnali della fonte e di uno o più amplificatori video che permettono di far variare l'intensità del punto luminoso. Questi possono inoltre avere degli ingressi rosso (R), verde (G) e blu (B) separati per i segnali o codificati in funzione di una qualsiasi norma (NTSC, SECAM, PAL, D-MAC o altre). Per la ricezione dei segnali codificati il monitor deve essere dotato di un dispositivo di decodificazione (separazione) dei segnali R, G e B. Il mezzo normalmente utilizzato per la ricostruzione dell'immagine è il tubo catodico a visione diretta o il proiettore a tre tubi catodici, ma esistono anche monitor che utilizzano altri metodi per arrivare allo stesso scopo (per esempio, schermi a cristalli liquidi, raggi luminosi deviati su di una membrana oleosa). Questi monitor possono essere a tubo catodico o a schermo piatto a cristalli liquidi, a diodi elettroluminescenti (LED), al plasma, ecc.

    I videomonitor della presente voce non vanno confusi con le unità di visualizzazione delle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione descritte nella Nota esplicativa della voce n. 8471]».

    Causa principale e questioni pregiudiziali

    21

    Nell'agosto 2004 la Kamino dichiarava, per l'immissione in libera pratica, una partita di monitor a colori del tipo LCD, modello BenQ FP231W, in cui la riproduzione dell'immagine avviene mediante cristalli liquidi che riflettono la luce. Tali monitor sono stati classificati alla sottovoce 85282190.

    22

    Le misure dei loro schermi sono di cm 53,48 x 46,55 x 24,84 (larghezza, altezza, profondità) e in diagonale essi misurano cm 58,42 (23 pollici). La loro risoluzione massima è di 1920 x 1200 pixel; il formato è 16:10; la frequenza di scansione in orizzontale è di 30-81 kHz e in verticale di 50-76 Hz; la luminosità è di 250 cd/m2, la capacità di visualizzazione è di 16,7 milioni di colori e il rapporto di contrasto di 500:1.

    23

    Detti monitor dispongono di connettori D-Sub, DVI-D, USB, S-video e video composito, grazie ai quali possono riprodurre tanto immagini provenienti da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione quanto immagini provenienti da altri dispositivi. Essi sono inoltre dotati di un’uscita audio con potenza massima di 4 watt, alla quale possono essere collegati altoparlanti.

    24

    Ritenendo che tali monitor dovessero essere classificati alla sottovoce 84716090 della NC, la Kamino ha presentato reclamo avverso l'intimazione di pagamento. Tale reclamo è stato respinto con decisione dell'ispettore delle dogane, in quanto i monitor di cui trattasi servono a riprodurre immagini e possono essere collegati a lettori DVD, cineproiettori domestici, console per giochi, cineprese, videocamere e macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione.

    25

    Nell'ambito del ricorso dinanzi ad esso proposto dalla Kamino contro tale decisione, il Gerechtshof te Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam) ha considerato che le caratteristiche e le proprietà dei monitor di cui alla causa principale, in particolare la loro risoluzione e luminosità, li rendono destinati ad un pubblico di disegnatori, di grafici e di coloro che esercitano professioni analoghe e che, in particolare, tali monitor sono concepiti per essere utilizzati a distanza ravvicinata, sistemati su una scrivania o un tavolo di lavoro.

    26

    Tale giudice ha accertato che il produttore immette sul mercato gli apparecchi di cui trattasi esclusivamente in tale contesto di utilizzazione e che inoltre tali apparecchi sono troppo costosi per essere usati esclusivamente o principalmente per fini ludici. Esso ha considerato pertanto che, pur se non sono esclusivamente destinati ad essere utilizzati da coloro che esercitano professioni delle categorie menzionate, poiché presentano altre possibilità, i monitor di cui alla causa principale sono destinati a detti professionisti in modo talmente predominante dal punto di vista di un utilizzo sensato e utile che, globalmente, essi rispondono ai criteri dettati dalla nota 5 B del capitolo 84 della NC. A parere di tale giudice il regolamento n. 754/2004 non osta a tale conclusione, dal momento che esso riguarda altre apparecchiature con caratteristiche tecniche sostanzialmente diverse.

    27

    Avverso tale sentenza lo Staatssecretaris van Financiën ha proposto ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden (Corte di cassazione olandese), sostenendo che, nell'esaminare se i criteri fissati nella nota 5 B del capitolo 84 della NC fossero soddisfatti con riguardo ai monitor di cui alla causa principale, a torto il Gerechtshof te Amsterdam non ha tenuto conto delle possibilità di uso, offerte da tali monitor, diverse dall'impiego quali elementi di un sistema automatico di elaborazione dell'informazione.

    28

    Lo Hoge Raad der Nederlanden si chiede, da un lato, se, laddove non esista un criterio univoco che permetta di determinare, sulla base delle sole caratteristiche tecniche, la destinazione principale di un monitor capace di riprodurre immagini video provenienti tanto da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, quanto da altre fonti, rivesta eventualmente importanza decisiva il pubblico degli utilizzatori cui esso è destinato, che può essere determinato in base al modo in cui l'apparecchio di cui trattasi è commercializzato, nonché in base al suo prezzo di vendita. Dall'altro tale giudice si pone la questione se l'ambito di applicazione del regolamento n. 754/2004 si estenda al monitor di cui alla causa principale.

    29

    In tale contesto, lo Hoge Raad der Nederlanden ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se la nota 5 B [del] capitolo 84 della NC (…) debba essere interpretata nel senso che un monitor a colori, che può riprodurre tanto segnali provenienti da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione ai sensi della voce 8471 (…), quanto quelli provenienti da altre fonti, sia escluso dalla classificazione alla voce 8471 (…).

    2)

    Nel caso in cui non sia esclusa la classificazione nella voce 8471 (…) del monitor di cui alla questione sub 1), quali siano le circostanze in base alle quali si deve stabilire se il suddetto monitor sia un’unità del tipo che viene utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell'informazione.

    3)

    Se il monitor controverso rientri nell'ambito di applicazione del regolamento n. 754/2004 (…) e, in caso affermativo, se tale regolamento sia valido alla luce delle soluzioni fornite per le prime due questioni».

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla prima questione

    30

    Con tale questione il giudice del rinvio chiede in sostanza alla Corte se monitor quali quelli di cui alla causa principale, in grado di riprodurre segnali provenienti tanto da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, quanto da altre fonti, possano essere considerati come unità «del tipo utilizzato (…) principalmente in un sistema automatico di trattamento dell'informazione» ai sensi della nota 5 B del capitolo 84 della NC e classificati alla sottovoce 84716090.

    31

    Va ricordato che, secondo giurisprudenza costante, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della nomenclatura combinata e delle note di sezione o di capitolo (v., segnatamente, sentenza 18 luglio 2007, causa C-142/06, Olicom, Racc. pag. I-6675, punto 16 e giurisprudenza citata).

    32

    Le note che precedono i capitoli della nomenclatura combinata, così come, peraltro, le note esplicative della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, costituiscono mezzi importanti per garantire un’applicazione uniforme della tariffa doganale e come tali forniscono elementi validi per l'interpretazione della stessa (v. sentenze 19 maggio 1994, causa C-11/93, Siemens Nixdorf, Racc. pag. I-1945, punto 12; 18 dicembre 1997, causa C-382/95, Techex, Racc. pag. I-7363, punto 12; 19 ottobre 2000, causa C-339/98, Peacock, Racc. pag. I-8947, punto 10, e Olicom, cit., punto 17).

    33

    Nella fattispecie, la formulazione della voce 8471 — nella quale, secondo la Kamino, rientrano i monitor di cui trattasi nella causa principale — riguarda, in particolare, le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità, mentre la formulazione della voce 8528 — sotto la quale, secondo il governo olandese e la Commissione, vanno classificati tali monitor — riguarda principalmente gli apparecchi riceventi per la televisione e i videomonitor. Segnatamente, rientrano nella sottovoce 84716090 le unità di entrata o di uscita diverse dalle stampanti e dalle tastiere, che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria, mentre la sottovoce 85282190 riguarda videomonitor a colori.

    34

    La Commissione ritiene che, per il fatto di essere in grado di riprodurre immagini diverse da quelle provenienti da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, i monitor di cui alla causa principale svolgono una funzione specifica diversa dall'elaborazione dell'informazione ai sensi della nota 5 E del capitolo 84 della NC. Pertanto, la nota 5 B dello stesso capitolo non troverebbe applicazione per quanto riguarda tali monitor, che andrebbero classificati alla voce corrispondente alla loro funzione, ossia la voce 8528, riguardante, tra l'altro, i videomonitor.

    35

    Tale tesi non può tuttavia essere accolta.

    36

    Ai termini della nota 5 E del capitolo 84 della NC, «[l]e macchine che esercitano una specifica funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione, che incorporano una macchina automatica di elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua».

    37

    Dal tenore letterale della detta nota risulta che la «specifica funzione» espletata da una macchina che opera con una macchina automatica di elaborazione dell'informazione deve essere una funzione «diversa dall'elaborazione dell'informazione» (v. sentenza Olicom, cit., punto 30).

    38

    Inoltre, dall'impianto generale e dalla finalità della detta nota 5 E del capitolo 84 della NC risulta che la frase «sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione», che ivi figura, non mira a far prevalere una funzione su altre del pari svolte dall'apparecchio da classificare e che rientrerebbero nell'elaborazione dell'informazione, bensì ad impedire che apparecchi la cui funzione sia estranea all'elaborazione dell'informazione vengano classificati nella voce 8471 per il solo fatto che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o lavorano in collegamento con siffatta macchina (sentenza 11 dicembre 2008, cause riunite C-362/07 e C-363/07, Kip Europe e a., Racc. pag. I-9489, punto 33).

    39

    Occorre in proposito ricordare che, come risulta dal punto 36 della citata sentenza Kip Europe e a., svolgono una «specifica funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione», ai sensi della nota 5 E del capitolo 84 della NC, soltanto gli apparecchi che incorporano una macchina automatica di elaborazione dell'informazione o operano in collegamento con siffatta macchina la cui funzione non rientra nell'elaborazione dell'informazione.

    40

    Orbene, secondo i dati presenti nel fascicolo sottoposto alla Corte nell'ambito del presente procedimento, che non sono contestati, oltre alla funzione di riproduzione di immagini provenienti da apparecchiature quali una console per giochi, un lettore video o un lettore DVD, che non rientra nell'ambito dell'elaborazione dell'informazione, i monitor di cui trattasi nella causa principale permettono anche la riproduzione di segnali provenienti da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione.

    41

    Occorre di conseguenza esaminare se, come sostiene la Kamino, tali monitor rientrino nella voce 8471 in quanto unità di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione giacché essi rispondono ai tre requisiti dettati dalla nota 5 B, lett. a)-c), del capitolo 84 della NC, ovvero: essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell'informazione, essere collegabili all'unità centrale di elaborazione, e essere atti a ricevere o a fornire dati in una forma utilizzabile dal sistema.

    42

    È pacifico, a tal proposito, che i detti monitor sono collegabili all'unità centrale di elaborazione, che essi ricevono dati in forma utilizzabile dal sistema e che, essendo in grado di riprodurre segnali provenienti anche da altre fonti, non sono del tipo utilizzato esclusivamente in un sistema automatico di elaborazione dell'informazione. Occorre pertanto esaminare se essi possano essere nondimeno considerati come monitor del tipo utilizzato «principalmente» in un sistema siffatto, ai sensi della nota 5 B, lett. a), del capitolo 84 della NC.

    43

    Tanto il governo olandese quanto la Commissione sostengono che la nota 5 B, lett. a), del capitolo 84 della NC deve essere interpretata nel senso che la mera possibilità, per i monitor di cui alla causa principale, di riprodurre immagini provenienti da fonti diverse da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione ne esclude la classificazione alla voce 8471.

    44

    Tale interpretazione della nota 5 B, lett. a), del capitolo 84 della NC, la cui formulazione prende espressamente in considerazione due categorie di unità di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, vale a dire quella relativa alle unità del tipo utilizzato «esclusivamente» in un sistema automatico di trattamento dell'informazione e quella relativa alle unità del tipo utilizzato «principalmente» in un sistema del genere, non può tuttavia essere accettata.

    45

    Come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, infatti, un’interpretazione del genere equivarrebbe a rimuovere dal testo della norma il termine «principalmente».

    46

    Per suffragare i loro argomenti, il governo olandese e la Commissione si basano, in particolare, sulle note esplicative della NC relative alla sottovoce 84716090, nonché sulle note esplicative riferentisi alla voce 8471 del SA, segnatamente il punto 1, prima frase, della parte del capitolo I, punto D, dedicata alle unità di visualizzazione di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione.

    47

    In proposito, secondo giurisprudenza costante, le note esplicative redatte dalla Commissione, per quanto riguarda la nomenclatura combinata, e quelle adottate dall'OMD, per quanto attiene al SA, forniscono un rilevante contributo all'interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (v. sentenza 12 gennaio 2006, causa C-311/04, Algemene Scheeps Agentuur Dordrecht, Racc. pag. I-609, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

    48

    Il tenore letterale delle note esplicative della NC, che non si sostituiscono a quelle del SA, ma devono essere considerate complementari a queste ultime (v., in questo senso, sentenza 6 dicembre 2007, causa C-486/06, Van Landeghem, Racc. pag. I-10661, punto 36) e consultate congiuntamente ad esse, dev’essere pertanto conforme alle disposizioni della NC e non può modificarne la portata (v., in particolare, sentenza Algemene Scheeps Agentuur Dordrecht, cit., punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

    49

    Orbene, qualora le note esplicative menzionate al punto 46 della presente sentenza dovessero essere interpretate, come suggeriscono il governo olandese e la Commissione, nel senso che esse escludono la classificazione alla sottovoce 84716090 di tutti i monitor in grado di riprodurre segnali provenienti tanto da una macchina automatica di elaborazione dell'informazione, quanto da altre fonti, tali note esplicative avrebbero l'effetto di modificare e, segnatamente, di restringere la portata della nota 5 B, lett. a), del capitolo 84 della NC.

    50

    Ne consegue che, anche ammesso che occorra interpretare in tal senso le note esplicative della NC relative alla sottovoce 84716090 e le note esplicative riferentisi alla voce 8471 del SA, in particolare, il punto 1, prima frase, della parte del capitolo I, punto D, dedicata alle unità di visualizzazione di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, la loro applicazione in proposito andrebbe respinta, in quanto siffatta interpretazione non è conforme alla nota 5 B, lett. a) del capitolo 84 della NC.

    51

    Considerato quanto precede, si deve risolvere la prima questione sollevata dichiarando che monitor come quelli di cui alla causa principale non sono esclusi dalla classificazione alla sottovoce 84716090, in quanto unità del tipo utilizzato «principalmente» in un sistema automatico di trattamento dell'informazione ai sensi della nota 5, B, lett. a), del capitolo 84 della NC, per il solo fatto che essi sono in grado di riprodurre segnali provenienti tanto da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, quanto da altre fonti.

    Sulla seconda questione

    52

    Con tale questione il giudice del rinvio chiede alla Corte di precisare quali siano i criteri che consentono di determinare se monitor come quelli di cui alla causa principale siano unità del tipo utilizzato principalmente in un sistema automatico di trattamento dell'informazione.

    53

    La Commissione sostiene che le connessioni di cui dispongono i monitor di cui alla causa principale, vale a dire i connettori DVI-D, S-video e video-composito, sono in dotazione dei monitor progettati per i televisori. Per questo motivo, i monitor di cui alla causa principale eserciterebbero una duplice funzione, ossia la riproduzione di segnali provenienti da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione e la riproduzione di immagini video.

    54

    Il governo olandese argomenta che, qualora siano dotati di interfaccia VGA con o senza interfaccia audio, i monitor devono essere considerati del tipo utilizzato esclusivamente in un sistema automatico di trattamento dell'informazione. Al di fuori di questa ipotesi, solo nel caso in cui la possibilità di utilizzare monitor provvisti anche di altre interfaccia al di fuori di un sistema automatico di trattamento dell'informazione sia puramente teorica, tali monitor possono essere considerati del tipo utilizzato principalemente in sistemi siffatti.

    55

    Tali argomenti non possono tuttavia essere accolti.

    56

    Infatti, se è vero, come ha rilevato la Commissione nelle sue osservazioni, che il criterio di «essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell'informazione», enunciato alla nota 5 B, lett. a), del capitolo 84 della NC, non riguarda l'utilizzo del monitor in quanto tale, ma le funzioni che esso è in grado di garantire, resta pur sempre il fatto che, come risulta dal punto 44 della presente sentenza, tale nota prende espressamente in considerazione le due categorie di unità alle quali si riferisce e che tale distinzione deve trovare applicazione pratica.

    57

    A tale proposito, occorre constatare che, contrariamente a quanto sostenuto dal governo olandese e dalla Commissione, il numero e il tipo di prese di cui sono dotati monitor come quelli di cui alla causa principale non possono costituire, essi soli, i criteri determinanti per la classificazione doganale di siffatti monitor e che, ai fini di quest’ultima, occorre valutare, anche con riferimento ad altri criteri e alla luce delle caratteristiche e delle proprietà oggettive di tali monitor, tanto il grado in cui essi possono esercitare molteplici funzioni quanto il livello di prestazioni che essi raggiungono nell'esercizio di tali funzioni.

    58

    Pertanto, giacché tali monitor non possono essere esclusi dalla nozione di unità di una macchina automatica di elaborazione dell'informazione, ai sensi delle note 5 B, lett. a), e 5 C del capitolo 84 della NC, occorre individuare i criteri che permettono di decidere se tali monitor appartengano al tipo utilizzato principalmente in un sistema automatico di trattamento dell'informazione o se le loro caratteristiche e proprietà tecniche li collochino tra gli schermi televisivi o i videomonitor.

    59

    Nella fattispecie, ai fini della classificazione doganale di monitor quali quelli di cui alla causa principale, si deve ricorrere alle note esplicative relative alla voce 8471 del SA, in particolare ai punti 1-5 della parte del capitolo I, punto D, dedicata alle unità di visualizzazione di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione.

    60

    Al riguardo, dai detti punti risulta che i monitor utilizzati principalmente in un sistema automatico di trattamento dell'informazione sono individuabili, oltre che per il fatto di essere provvisti del tipo di presa idonea alla connessione con sistemi di trattamento dei dati, anche mediante altre caratteristiche tecniche, segnatamente per il fatto di essere progettati per lavorare a distanza ravvicinata, per il fatto di non disporre della possibilità di riprodurre segnali televisivi, per il fatto di avere ridotte emissioni elettromagnetiche, per il fatto che il passo dello schermo inizia da 0,41 mm per una risoluzione media e diminuisce con l'aumento della risoluzione, che la larghezza di banda è di 15 MHz o superiore, nonché per il fatto che la dimensione dei punti (pixel) sullo schermo è più piccola rispetto a quella dei monitor descritti nella voce 8528, e la convergenza dei primi è più forte di quella di questi ultimi.

    61

    La seconda questione sollevata va pertanto risolta dichiarando che, per determinare se monitor come quelli di cui alla causa principale siano unità del tipo utilizzato principalmente in un sistema automatico di trattamento dell'informazione, le autorità nazionali, compresi i giudici, devono ricorrere alle indicazioni che compaiono nelle note esplicative relative alla voce 8471 del SA, in particolare ai punti 1-5 della parte del capitolo I, punto D, dedicata alle unità di visualizzazione di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione.

    Sulla terza questione

    62

    Con tale questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se nell'ambito di applicazione del regolamento n. 754/2004 — il cui allegato classifica alla sottovoce 85282190 due tipi di schermi al plasma che presentano caratteristiche tecniche che consentono loro di visualizzare segnali provenienti da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o da altra fonte, ad esempio un lettore DVD o un dispositivo per videogiochi, mediante un tuner box — rientrino anche monitor come quelli di cui alla causa principale. In caso di risposta affermativa, tale giudice auspica anche una pronuncia della Corte di giustizia in merito alla validità di detto regolamento.

    63

    Dalla giurisprudenza risulta, da un lato, che un regolamento di classificazione, quale il regolamento n. 754/2004, è adottato dalla Commissione quando la classificazione di un particolare prodotto nella nomenclatura combinata possa porre difficoltà o essere oggetto di controversia e, dall'altro, che un regolamento siffatto ha una portata generale in quanto si applica non ad un operatore determinato, bensì alla generalità dei prodotti identici a quello oggetto di tale classificazione (v., in tal senso, sentenza 17 maggio 2001, causa C-119/99, Hewlett Packard, Racc. pag. I-3981, punti 18 e 19, nonché Kip Europe e a., cit., punto 59).

    64

    Si deve tuttavia constatare che le merci che sono state oggetto di classificazione nel regolamento n. 754/2004 non sono identiche dal punto di vista tecnologico ai monitor di cui alla causa principale. I due tipi di apparecchi descritti nell'allegato di tale regolamento sono infatti schermi al plasma, mentre i monitor di cui alla causa principale sono schermi del tipo LCD.

    65

    Essi sono diversi anche per quanto riguarda le dimensioni, giacché la diagonale di schermo degli apparecchi oggetto del regolamento n. 754/2004 è di cm 106 (41,73 pollici), mentre quella dei monitor di cui alla causa principale raggiunge i cm 58,42 (23 pollici).

    66

    Inoltre i due tipi di apparecchio classificati dal regolamento n. 754/2004 hanno, rispettivamente, una risoluzione di 852 x 480 pixel e di 1024 x 1024 pixel. La risoluzione dei monitor di cui alla causa principale è invece di 1920 x 1200 pixel.

    67

    Si deve aggiungere che, pur se l'applicazione per analogia di un regolamento di classificazione a prodotti equivalenti a quelli indicati da tale regolamento favorisce un’interpretazione coerente della nomenclatura combinata, nonché la parità di trattamento degli operatori (v. sentenze 4 marzo 2004, causa C-130/02, Krings, Racc. pag. I-2121, punto 35, e 13 luglio 2006, causa C-14/05, Anagram International, Racc. pag. I-6763, punto 32), in un’ipotesi del genere è altresì necessario che i prodotti da classificare e quelli oggetto del regolamento di classificazione siano sufficientemente simili.

    68

    Orbene, la mera circostanza che tanto i monitor di cui alla causa principale, quanto i prodotti oggetto del regolamento n. 754/2004 dispongano di un connettore DVI e che, per tale fatto, siano tutti in grado di riprodurre segnali provenienti sia da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione sia da altre fonti, a prescindere da qualsiasi valutazione delle loro caratteristiche oggettive e delle loro prestazioni nelle diverse funzioni da essi svolte, non può essere sufficiente, in considerazione delle differenze rilevate ai punti 64-66 della presente sentenza, per applicare per analogia detto regolamento a tali monitor.

    69

    Ne consegue che, poiché i monitor di cui alla causa principale non sono identici né sufficientemente analoghi ai prodotti che sono oggetto di classificazione nel regolamento n. 754/2004, quest’ultimo non è applicabile a tali monitor. Non è pertanto necessario esaminarne la validità.

    70

    Alla luce delle considerazioni che precedono, la terza questione va risolta dichiarando che il regolamento n. 754/2004 non si applica ai fini della classificazione doganale dei monitor di cui alla causa principale.

    Sulle spese

    71

    Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

     

    1)

    Monitor come quelli di cui alla causa principale non sono esclusi dalla classificazione alla sottovoce 84716090, in quanto unità del tipo utilizzato «principalmente» in un sistema automatico di trattamento dell'informazione ai sensi della nota 5 B, lett. a), del capitolo 84 della nomenclatura combinata che costituisce l'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789, per il solo fatto che essi sono in grado di riprodurre segnali provenienti tanto da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione quanto da altre fonti.

     

    2)

    Per determinare se monitor come quelli di cui alla causa principale siano unità del tipo utilizzato principalmente in un sistema automatico di trattamento dell'informazione, le autorità nazionali, compresi i giudici, devono ricorrere alle indicazioni che compaiono nelle note esplicative relative alla voce 8471 del sistema armonizzato instaurato dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, e dal relativo protocollo di emendamento 24 giugno 1986, in particolare ai punti 1-5 della parte del capitolo I, punto D, dedicata alle unità di visualizzazione di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione.

     

    3)

    Il regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 754, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, non si applica ai fini della classificazione doganale dei monitor di cui alla causa principale.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: l'olandese.

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