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Documento 62007CJ0016

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 ottobre 2008.
    Marguerite Chetcuti contro Commissione delle Comunità europee.
    Impugnazione - Funzione pubblica - Concorso interno nell’ambito dell’istituzione - Rigetto di una candidatura - Requisiti per l’ammissione.
    Causa C-16/07 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 2008 I-07469;FP-I-B-2-00017
    Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2008 II-B-2-00129

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2008:549

    SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

    9 ottobre 2008 ( *1 )

    «Impugnazione — Funzione pubblica — Concorso interno all’istituzione — Rigetto di una candidatura — Requisiti per l’ammissione»

    Nel procedimento C-16/07 P,

    avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 18 gennaio 2007,

    Marguerite Chetcuti, agente ausiliario della Commissione delle Comunità europee, residente in Zejtun (Malta), rappresentata dall’avv. M.-A. Lucas,

    ricorrente,

    procedimento in cui l’altra parte è:

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. V. Joris e dalla sig.ra K. Herrmann, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    convenuta in primo grado,

    LA CORTE (Quarta Sezione),

    composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. T. von Danwitz, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász (relatore) e G. Arestis, giudici,

    avvocato generale: sig. Y. Bot

    cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 marzo 2008,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 giugno 2008,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    Con la sua impugnazione, la sig.ra Chetcuti chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 8 novembre 2006, causa T-357/04, Chetcuti/Commissione, Racc. pagg. FP-I-A-2-255, in particolare II-A-2-1323, in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il suo ricorso mirante all’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso 22 giugno 2004 con cui è stata respinta la sua candidatura ad una procedura di concorso (in prosieguo: la «decisione controversa»), nonché degli atti successivi a detta procedura.

    Contesto normativo

    2

    L’art. 4 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), nella versione in vigore fino al 30 aprile 2004, applicabile al caso di specie, prevede quanto segue:

    «Le nomine e le promozioni devono servire esclusivamente a coprire i posti vacanti, alle condizioni previste dal presente Statuto.

    Ogni posto vacante in una istituzione è portato a conoscenza del personale dell’istituzione stessa non appena l’autorità che ha il potere di nomina [in prosieguo: l’“APN”] abbia deciso che si deve provvedere a coprire tale posto.

    Se non è possibile provvedere a tale vacanza mediante trasferimento, promozioni o concorso interno, essa viene portata a conoscenza del personale delle tre Comunità europee».

    3

    L’art. 27 dello Statuto dispone:

    «Le assunzioni debbono assicurare all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunti secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri delle Comunità.

    (…)».

    4

    L’art. 29, n. 1, dello Statuto prevede:

    «Per assegnare i posti vacanti in un’istituzione, l’[APN], dopo aver esaminato:

    a)

    le possibilità di promozione e di trasferimento all’interno dell’istituzione;

    b)

    le possibilità di organizzare concorsi interni nell’ambito dell’istituzione;

    c)

    le domande di trasferimento presentate da funzionari di altre istituzioni delle tre Comunità europee,

    bandisce un concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami. La procedura di concorso è stabilita nell’allegato III.

    Può essere bandito un concorso anche per costituire una riserva ai fini di future assunzioni».

    5

    L’art. 1 dell’allegato III dello Statuto, intitolato «Procedura di concorso», dispone:

    «1.   Il bando di concorso è stabilito dall’[APN], previa consultazione della commissione paritetica.

    Il bando deve specificare:

    a)

    il tipo di concorso [concorso interno nell’ambito dell’istituzione, concorso interno nell’ambito delle istituzioni, concorso generale, (…)];

    b)

    le modalità (concorso per titoli, per esami, ovvero per titoli ed esami);

    c)

    la natura delle funzioni e delle attribuzioni relative ai posti da coprire;

    d)

    i diplomi e gli altri titoli o il grado di esperienza richiesti per i posti da coprire;

    (…)».

    6

    L’art. 3 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il «RAA»), nella versione in vigore fino al 30 aprile 2004, applicabile alla fattispecie, prevede quanto segue:

    «È considerato agente ausiliario, ai sensi del presente regime, l’agente assunto:

    a)

    per svolgere, sia ad orario parziale, sia ad orario completo, entro i limiti di cui all’articolo 52, delle funzioni in una istituzione senza essere assegnato a un impiego compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa a detta istituzione;

    b)

    per sostituire, dopo che sono state esaminate le possibilità di affidare incarichi ad interim a funzionari dell’istituzione, quando sia provvisoriamente impossibilitato a svolgere le sue funzioni:

    un funzionario o un agente temporaneo delle categorie B, C, D o del quadro linguistico,

    in via eccezionale, un funzionario o un agente temporaneo di categoria A di grado diverso da A 1 e A 2 che occupa un impiego assai specializzato,

    e retribuito con gli stanziamenti globali aperti a tal fine nella sezione del bilancio relativa all’istituzione».

    7

    Conformemente all’art. 9 del RAA, qualsiasi assunzione di agente temporaneo può avere soltanto lo scopo di provvedere, alle condizioni previste dal suo titolo II, alla copertura di un posto vacante contemplato nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa ad ogni istituzione.

    8

    L’art. 12, n. 1, del RAA dispone:

    «L’assunzione degli agenti temporanei deve assicurare all’istituzione la collaborazione di persone dotate delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunte secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri delle Comunità.

    (…)».

    9

    Per contro, il RAA non stabilisce alcuna condizione relativamente alle caratteristiche di competenza e di rendimento richieste per l’assunzione degli agenti ausiliari.

    10

    L’art. 52 del RAA prevede:

    «La durata effettiva del contratto di un agente ausiliario, ivi compresa la durata dell’eventuale rinnovo del contratto stesso, non può superare:

    a)

    la durata dell’interim che l’agente deve assicurare se è stato assunto per sostituire un funzionario o un agente temporaneo che non sia provvisoriamente in grado di esercitare le proprie funzioni;

    b)

    la durata di tre anni in tutti gli altri casi».

    Fatti

    11

    La ricorrente ha prestato servizio come agente locale assegnato alla delegazione della Commissione delle Comunità europee a Malta dal 1o novembre 1991 al 30 aprile 2004. Il suo contratto si è risolto con l’adesione della Repubblica di Malta all’Unione europea il 1o maggio 2004, che ha portato all’eliminazione di questa delegazione in tale paese.

    12

    Il 27 aprile 2004, la ricorrente ha stipulato un contratto di agente ausiliario di categoria B, per il periodo compreso fra il 1o maggio 2004 e il 31 dicembre 2004. L’art. 2 del suo contratto prevedeva che avrebbe esercitato funzioni di «agente incaricato di compiti complessi di redazione, correzione, contabilità o lavori tecnici».

    13

    Il 6 aprile 2004, la Commissione ha pubblicato un bando di concorso intitolato «bando di concorso interno di passaggio dalla categoria B alla categoria A COM/PA/04». Si trattava di un concorso per esami per la costituzione di una riserva di assunzione di amministratori (A 7/A 6).

    14

    Il punto III.1 del bando di concorso, intitolato «Condizioni d’iscrizione», era formulato come segue:

    «Possono candidarsi i funzionari e gli agenti temporanei di cui al titolo 1 (Disposizioni generali), art. 2 del [RAA] inquadrati in uno dei gradi della categoria B,

    possono inoltre candidarsi i funzionari e gli agenti temporanei di cui all’art. 1 (Disposizioni generali), art. 2 del [RAA] inquadrati in uno dei gradi della categoria superiore

    che, alla data di scadenza per la presentazione delle candidature (…):

    (…)

    b)

    abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio nella categoria B o in una categoria superiore acquisita in qualità di funzionario o [di agente temporaneo o di agente ausiliario dei gruppi I, II, III, IV e V] presso la Commissione o in parte presso altre istituzioni o agenzie (allegato I) il cui personale è soggetto allo Statuto o al [RAA].

    (…)».

    15

    La ricorrente ha presentato la propria candidatura per il concorso soprammenzionato.

    16

    Con la decisione controversa, la candidatura della sig.ra Chetcuti è stata respinta in quanto non soddisfaceva né il requisito di anzianità né il requisito relativo allo status amministrativo, poiché solo i funzionari o gli agenti temporanei potevano candidarsi.

    Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

    17

    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 agosto 2004, la sig.ra Chetcuti ha presentato un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa nonché degli atti successivi della procedura di concorso.

    18

    Con il suo primo motivo, essa ha sostenuto che il bando di concorso è in contrasto con gli artt. 4, 27 e 29, n. 1, lett. b), dello Statuto e con il principio della parità di trattamento, in quanto riserva l’accesso al concorso controverso ai soli funzionari e agenti temporanei, escludendo, pertanto, gli agenti ausiliari. La decisione controversa sarebbe, pertanto, illegittima.

    19

    Con il secondo motivo, la sig.ra Chetcuti fa valere che il bando di concorso è in contrasto sia con gli artt. 27 e 29 dello Statuto, sia con l’interesse del servizio e con il principio della parità di trattamento, in quanto richiede un’anzianità di servizio di cinque anni nella categoria B o in una categoria superiore acquisita in qualità di funzionario, agente temporaneo o agente ausiliario dei gruppi I-V, escludendo pertanto l’anzianità acquisita in qualità di agente locale. Di conseguenza, la decisione controversa sarebbe illegittima anche per questo motivo.

    20

    Per quanto riguarda il primo motivo il Tribunale ha esaminato, ai punti 49-51 della sentenza impugnata, la natura ed il grado del potere discrezionale accordato alle istituzioni per quanto riguarda le procedure di assunzione. Esso ha giudicato che lo Statuto conferisce alle istituzioni un ampio potere discrezionale circa le procedure di assunzione e che con il suo controllo il giudice comunitario si limita ad accertare che l’autorità competente non abbia fatto uso del suo potere discrezionale in modo manifestamente improprio.

    21

    Ai punti 52 e 53 della medesima sentenza, il Tribunale ha rilevato che ciascuna delle diverse categorie di persone assunte dalle Comunità risponde a esigenze legittime dell’amministrazione comunitaria. Ha aggiunto che i requisiti essenziali stabiliti per l’assunzione dei funzionari e degli agenti temporanei sono diversi da quelli stabiliti per gli agenti ausiliari.

    22

    Il Tribunale ha poi constatato, al punto 56 della sentenza impugnata, che discende espressamente dal bando di concorso che il concorso controverso era «un concorso interno di passaggio dalla categoria B alla categoria A» e aveva essenzialmente lo scopo di consentire il passaggio dalla categoria B alla categoria A dei funzionari e degli agenti temporanei. Al punto 57 di detta sentenza, il Tribunale ha giudicato che nella fattispecie non è provato che la Commissione abbia fatto uso del proprio potere discrezionale in modo improprio, prevedendo come requisito di ammissione il possesso della qualifica di funzionario o agente temporaneo ed escludendo quella di agente ausiliario.

    23

    Il Tribunale ha ritenuto non pertinente l’argomento della ricorrente secondo cui il concorso controverso, poiché, da un lato, era aperto agli agenti temporanei della categoria B o A e, dall’altro, ai funzionari di categoria A, costituiva non solo un concorso di passaggio dalla categoria B alla categoria A, ma anche un concorso interno di altro tipo. Esso ha sottolineato che, contrariamente agli agenti ausiliari, gli agenti temporanei e i funzionari ammissibili al concorso, sia di categoria A che di categoria B, hanno già dato prova delle loro competenze in occasione della loro assunzione iniziale conformemente agli artt. 27 dello Statuto e 12 del RAA.

    24

    Poiché queste due ultime norme sono già state applicate all’atto dell’assunzione iniziale dei funzionari e degli agenti temporanei, il Tribunale ha constatato che l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione non avrebbe tenuto conto dell’obiettivo di tutte le assunzioni definite dalle suddette norme era privo di fondamento.

    25

    Al punto 61 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che, sebbene, in virtù dell’art. 3 del RAA, gli agenti ausiliari possano esercitare qualsiasi tipo di funzione, ciò non è sufficiente a renderli assimilabili ai funzionari e agli agenti temporanei ai fini dei concorsi di promozione.

    26

    Il Tribunale ha infine affermato, al punto 62 della medesima sentenza, che, poiché la posizione giuridica dei funzionari e degli agenti temporanei, da una parte, e quella degli agenti ausiliari, dall’altra, non sono equiparabili a causa della diversità delle rispettive condizioni di assunzione, la ricorrente ha invocato erroneamente la violazione del principio della parità di trattamento.

    27

    Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha respinto il primo motivo della ricorrente e ha concluso che, dato che la Commissione poteva legittimamente riservare ai funzionari e agli agenti temporanei l’accesso al concorso controverso, il rigetto della candidatura della ricorrente era giustificato. Di conseguenza, il Tribunale non ha ritenuto necessario statuire sul secondo motivo, relativo all’anzianità richiesta per l’accesso a detto concorso, nonché sugli atti successivi della procedura di concorso.

    Conclusioni delle parti

    28

    Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 18 gennaio 2007, la ricorrente ha proposto la presente impugnazione e chiede alla Corte:

    di annullare la sentenza impugnata;

    di annullare la decisione controversa;

    di annullare gli atti successivi della procedura di concorso e, segnatamente, l’elenco dei candidati che soddisfano i requisiti previsti dal bando di concorso, quale approvato dalla giuria, la decisione della Commissione che ha conseguentemente stabilito i posti da ricoprire, l’elenco degli idonei approvato dalla giuria al termine dei suoi lavori e le conseguenti decisioni di nomina adottate dall’APN, e

    di condannare la Commissione alle spese dei procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.

    29

    La Commissione chiede alla Corte:

    di rigettare l’impugnazione, e

    di condannare la ricorrente alle spese.

    Sull’impugnazione

    30

    Dal ricorso emerge che la ricorrente deduce in sostanza tre motivi a sostegno della sua impugnazione.

    31

    Con il suo primo motivo, essa fa valere che la sentenza impugnata viola la nozione di «concorso interno» ai sensi degli artt. 4 e 29, n. 1, lett. b), dello Statuto e non tiene conto dell’obiettivo di qualsiasi assunzione, come emerge dagli artt. 4, n. 1, e 27 dello Statuto. Con il suo secondo motivo, la ricorrente considera che il Tribunale ha violato il principio della parità di trattamento. Con il suo terzo motivo, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata non è sufficientemente motivata.

    32

    Considerato che l’argomento principale e preponderante della ricorrente consiste nel sostenere che la sua candidatura è stata oggetto di un trattamento contrario al principio di uguaglianza, la Corte ritiene che occorra iniziare l’esame della presente impugnazione dal secondo motivo.

    Sul secondo motivo

    Argomenti delle parti

    33

    Con il secondo motivo, la ricorrente fa valere che la sentenza impugnata viola il principio della parità di trattamento. A suo avviso, il Tribunale ha affermato erroneamente che la posizione giuridica dei funzionari e degli agenti temporanei non è equiparabile a quella degli agenti ausiliari.

    34

    In particolare, la ricorrente fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto giustificava tale conclusione constatando che, a differenza dei funzionari e degli agenti temporanei, gli agenti ausiliari non erano tenuti a dimostrare, al momento dell’assunzione iniziale, le più alte qualità di competenza, rendimento e integrità.

    35

    La ricorrente sottolinea così che i funzionari o gli agenti temporanei di categoria B hanno unicamente dimostrato le loro competenze rispetto alle funzioni rientranti in tale categoria e non avrebbero dimostrato competenze aggiuntive per esercitare le funzioni di categoria A. Di conseguenza, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, dalle diverse condizioni di assunzione dei funzionari e degli agenti temporanei non deriverebbe che la loro situazione non è equiparabile a quella degli agenti ausiliari ai fini dell’ammissione a partecipare al concorso controverso.

    36

    La ricorrente fa valere che la circostanza che gli agenti ausiliari possano esercitare qualsiasi tipo di funzione, al pari dei funzionari e degli agenti temporanei, dimostra sufficientemente la loro capacità di esercitare le funzioni dei posti da coprire.

    37

    La Commissione ritiene che, tenuto conto delle differenze relative all’assunzione dei funzionari e degli agenti temporanei rispetto agli agenti ausiliari, l’esclusione di questi ultimi dal concorso controverso non violi il principio della parità di trattamento.

    38

    Essa precisa che il requisito delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, richiesto per l’assunzione dei funzionari e degli agenti temporanei, determina non solo la natura del loro vincolo giuridico con l’istituzione, ma anche la loro possibilità di fare carriera o meno all’interno della medesima.

    39

    Secondo la Commissione, gli argomenti della ricorrente quanto alla possibilità, per gli agenti ausiliari, di esercitare qualsiasi tipo di funzione non è suffragata da alcun elemento concreto. Una semplice possibilità, per tali agenti, di esercitare qualsiasi tipo di funzione non sarebbe sufficiente per ritenere che occorra consentire loro di partecipare al concorso controverso. La Commissione sottolinea, a tal riguardo, che, contrariamente agli agenti ausiliari, i funzionari e gli agenti temporanei devono obbligatoriamente soddisfare i requisiti per l’assunzione stabiliti dagli artt. 27 dello Statuto e 12 del RAA. Inoltre, la Commissione ricorda che l’esercizio effettivo delle funzioni da parte degli agenti ausiliari è stato preso in considerazione nell’ambito del secondo criterio di ammissione, il quale integra, nel calcolo dell’anzianità richiesta, l’esperienza acquisita come agente ausiliario.

    Giudizio della Corte

    40

    In via preliminare, va ricordato che il principio della parità di trattamento impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. sentenze 3 maggio 2007, causa C-303/05, Advocaten voor de Wereld, Racc. pag. I-3633, punto 56, e 15 maggio 2008, causa C-276/07, Delay, Racc. pag. I-3635, punto 19).

    41

    A tal riguardo, occorre esaminare se, come fa valere la ricorrente, il Tribunale abbia commesso un errore di diritto constatando che la situazione degli agenti ausiliari non è equiparabile a quella dei funzionari e degli agenti temporanei.

    42

    Come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 87-92 delle sue conclusioni, emerge dalle disposizioni dello Statuto e dal RAA che vi sono differenze tra lo status amministrativo, i requisiti di selezione e le condizioni di assunzione degli agenti ausiliari e quelli dei funzionari e degli agenti temporanei.

    43

    In primo luogo, emerge dal combinato disposto degli artt. 5 e 6 dello Statuto nonché 3 e 9 del RAA che, contrariamente ai funzionari e agli agenti temporanei che occupano un posto specificamente designato nella tabella degli organici, gli agenti ausiliari, salvo il caso dell’interim, esercitano un’attività amministrativa non compresa in tale tabella (v., in tal senso, sentenze 1o febbraio 1979, causa 17/78, Deshormes/Commissione, Racc. pag. 189, punto 35, e 19 novembre 1981, causa 106/80, Fournier/Commissione, Racc. pag. 2759, punto 9).

    44

    In secondo luogo, come il Tribunale ha rilevato nella sentenza impugnata, una disposizione analoga a quella che si applica ai funzionari e agli agenti temporanei conformemente agli artt. 27, primo comma, dello Statuto e 12, n. 1, del RAA non esiste per gli agenti ausiliari. Ne risulta che, contrariamente ai funzionari e agli agenti temporanei, gli agenti ausiliari non devono fornire la prova delle più alte qualità di competenza, di integrità e di rendimento al momento della loro assunzione.

    45

    In terzo luogo, contrariamente ai funzionari e agli agenti temporanei, gli agenti ausiliari non sono assoggettati ad un sistema di valutazione o di rapporto periodico.

    46

    In quarto luogo, va sottolineato che gli artt. 32 dello Statuto e 8 del RAA configurano, per gli agenti temporanei, la possibilità di continuare la loro carriera in qualità di funzionario, conformemente alle procedure stabilite dallo Statuto. In tal caso, l’anzianità di scatto acquisita in qualità di agente temporaneo viene conservata, qualora l’agente in questione sia stato nominato funzionario nello stesso grado subito dopo tale periodo. Orbene, disposizioni analoghe mancano per gli agenti ausiliari.

    47

    In quinto luogo, gli agenti ausiliari non fanno parte del regime di previdenza sociale stabilito di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità a cui appartengono i funzionari e gli agenti temporanei.

    48

    Occorre constatare che emerge da tali differenze che gli agenti ausiliari non sono assunti per svolgere un compito permanente presso le istituzioni comunitarie. Al contrario, come la Corte ha già affermato, la caratteristica che distingue il contratto di agente ausiliario è la precarietà quanto alla durata del suo impiego, dato che tale contratto può essere usato soltanto per assicurare una sostituzione momentanea o per consentire lo svolgimento di compiti amministrativi di carattere transitorio o urgente ovvero non esattamente definiti (v. citate sentenze. Deshormes/Commissione, punto 37, e Fournier/Commissione, punto 9). Gli agenti ausiliari costituiscono pertanto una categoria distinta di agenti che risponde a esigenze distinte delle istituzioni che li impiegano.

    49

    Ne risulta che gli agenti ausiliari non possono aspettarsi di essere assimilati ai funzionari e agli agenti temporanei quanto alla possibilità di far carriera nelle istituzioni comunitarie.

    50

    Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente constatato che la situazione degli agenti ausiliari è diversa da quella dei funzionari e degli agenti temporanei e che, con riferimento a tale differenza, l’esclusione degli agenti ausiliari dal concorso controverso non viola il principio della parità di trattamento.

    51

    Di conseguenza, occorre respingere il secondo motivo in quanto infondato.

    Sul primo motivo

    Sulla ricevibilità

    52

    La Commissione fa valere, in via preliminare, che l’argomento della ricorrente, in quanto rimette in questione la qualifica del concorso controverso effettuata dal Tribunale, è irricevibile. Essa ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, solo il Tribunale, in quanto giudice di primo grado, è competente ad accertare i fatti e a valutarli. Orbene, il Tribunale, nell’ambito della sua valutazione sovrana dei fatti e senza snaturare affatto i medesimi, avrebbe considerato, leggendo la formulazione e i requisiti di iscrizione a detto concorso, quindi in modo obiettivo, che tale concorso interno costituiva essenzialmente un concorso di passaggio di categoria o di promozione.

    53

    A tal riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, una volta che il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell’art. 225 CE, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (v. sentenze 6 aprile 2006, causa C-551/03 P, General Motors/Commissione, Racc. pag. I-3173, punto 51, e 22 maggio 2008, causa C-266/06 P, Degussa/Commissione e Consiglio, punto 72).

    54

    Ne risulta che l’argomento della ricorrente secondo cui il Tribunale ha effettuato una qualificazione giuridica erronea del concorso controverso è ricevibile.

    Nel merito

    — Argomenti delle parti

    55

    Con il suo primo motivo, la ricorrente fa valere che il Tribunale ha travisato la nozione di «concorso interno» ai sensi degli artt. 4 e 29, n. 1, lett. b), dello Statuto nonché l’obiettivo di qualsiasi assunzione come emerge dagli artt. 4, n. 1, e 27, primo comma, dello Statuto.

    56

    In primo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale si è fondato erroneamente sullo scopo principale del concorso controverso attribuitogli in modo soggettivo dal titolo del bando di concorso, vale a dire «concorso interno di passaggio», per constatare quali categorie di candidati potevano legittimamente essere ammesse o meno a tale concorso.

    57

    La ricorrente fa valere che una tale constatazione avrebbe dovuto piuttosto basarsi sulla natura obiettiva di detto concorso, come emerge dalle condizioni di ammissione oggettive stabilite nel bando di concorso stesso. La ricorrente precisa, a tal riguardo, che il concorso controverso era aperto non solo ai funzionari di categoria B che desideravano diventare funzionari di categoria A, ma anche agli agenti temporanei delle categorie A e B che desideravano essere nominati in ruolo.

    58

    La ricorrente fa valere che, quando un concorso è qualificato come «concorso interno nell’ambito dell’istituzione», la partecipazione degli agenti ausiliari non può essere esclusa in applicazione della giurisprudenza della Corte nonché di quella del Tribunale e, in particolare, della sentenza della Corte 31 marzo 1965, causa 16/64, Rauch/Commissione (Racc. pag. 174), e della sentenza del Tribunale 15 novembre 2001, causa T-142/00, Van Huffel/Commissione (Racc. PI. pagg. I-A-219 e II-1011).

    59

    La ricorrente sostiene, in via subordinata, che, sebbene si possa ritenere che il Tribunale ha qualificato il concorso controverso come «concorso di passaggio» escludendo un «concorso interno nell’ambito dell’istituzione», esso ha commesso un errore di diritto in quanto una tale qualificazione è basata su criteri soggettivi adottati dalle parti. Essa osserva che, pur supponendo che il concorso controverso abbia avuto essenzialmente come scopo il passaggio dalla categoria B alla categoria A, si trattava tuttavia anche di un concorso di nomina in ruolo e, pertanto, doveva essere qualificato come «concorso interno», poiché la giurisprudenza relativa agli artt. 4 e 29 dello Statuto definisce tale concorso come un concorso aperto al personale statutario in senso ampio, vale a dire a chiunque sia al servizio dell’istituzione in virtù di un rapporto di diritto pubblico.

    60

    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto constatando che l’esclusione degli agenti ausiliari dal concorso controverso non pregiudicava l’obiettivo di qualsiasi assunzione come emerge dagli artt. 4, n. 1, e 27 dello Statuto nonché dalla giurisprudenza del Tribunale e, segnatamente, dalla sentenza Van Huffel/Commissione, citata.

    61

    La ricorrente fa valere che detto obiettivo esige che le condizioni di ammissione ad un concorso siano determinate in funzione delle esigenze dei posti da coprire. Orbene, secondo la ricorrente, ciò non avviene per quanto riguarda i requisiti di ammissione al concorso controverso, poiché essi escludono talune categorie di candidati potenziali che possiedono tuttavia qualità equivalenti a quelle dei candidati ammessi a detto concorso.

    62

    La ricorrente ribadisce, a tal riguardo, che, ai fini del concorso controverso, la situazione degli agenti ausiliari è equiparabile a quella dei funzionari e degli agenti temporanei di categoria B, in quanto nessuna di tali tre categorie di agenti ha dimostrato le sue competenze rispetto alle funzioni rientranti nella categoria A. Inoltre, la circostanza che, conformemente all’art. 3 del RAA, gli agenti ausiliari possono esercitare qualsiasi tipo di funzione implica che tali agenti hanno una capacità equivalente o quasi equivalente a quella dei funzionari. Essa fa valere anche che il bando di concorso stesso ammetteva, come esperienza professionale pertinente, non solo i periodi svolti come funzionario o agente temporaneo, ma anche quelli svolti come agente ausiliario. Secondo la ricorrente, ne deriva che l’esperienza acquisita nell’una o nell’altra di tali funzioni è equivalente. La ricorrente ritiene che la prova delle più alte qualità di competenza, di rendimento e di integrità dovrebbe risultare dal superamento delle prove di preselezione e di selezione.

    63

    La Commissione fa valere che il Tribunale ha riconosciuto correttamente che il concorso controverso era essenzialmente un concorso di passaggio dalla categoria B verso la categoria A, mirante alla progressione della carriera dei funzionari e degli agenti temporanei, in quanto gli uni e gli altri erano già stati assunti dalla Commissione conformemente agli artt. 27 dello Statuto e12 del RAA.

    64

    Secondo la Commissione, anche se tale concorso costituiva parimenti, in certi casi, un concorso di nomina in ruolo, tale circostanza non può obbligare l’APN a renderlo accessibile a tutto il personale dell’istituzione e pertanto ad aggirare il suo obiettivo principale. Una tale ipotesi pregiudicherebbe l’ampio margine discrezionale riconosciuto all’APN in materia di concorsi.

    65

    La Commissione sostiene che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, l’interesse del servizio era la progressione della carriera dei funzionari e degli agenti temporanei e tale obiettivo era già stato giudicato legittimo dal giudice comunitario (sentenza della Corte 16 ottobre 1975, causa 90/74, Deboeck/Commissione, Racc. pag. 1123, e sentenza del Tribunale 6 marzo 1997, cause riunite T-40/96 e T-55/96, de Kerros e Kohn-Bergé/Commissione, Racc. PI. pagg. I-A-47 e II-135, punto 46). Peraltro, essa fa valere che l’art. 45, n. 2, dello Statuto prevede anche l’organizzazione, per i soli funzionari, di concorsi interni, affinché possano accedere alla categoria superiore, circostanza che escluderebbe la partecipazione degli agenti ausiliari a detti concorsi, in quanto, a causa delle particolarità del loro regime di impiego, essi non possono presentarsi a tale concorso.

    66

    La Commissione sostiene che la sentenza Rauch/Commissione, citata., non ha il valore assoluto che la ricorrente sembra attribuirle. Essa rileva che la causa che ha dato luogo a detta sentenza riguarda un concorso organizzato nel corso del 1963, che era contraddistinto dalle circostanze dell’epoca, vale a dire circostanze in cui la Commissione si organizzava e faceva largamente ricorso ad agenti ausiliari. La Commissione osserva che, nel corso del 2004, essa disponeva di un ampio numero di funzionari e di agenti temporanei a cui essa voleva, con il concorso controverso, dare un’ultima possibilità di accedere alla categoria superiore mediante concorso interno prima dell’entrata in vigore di un regolamento che stava per eliminare tale possibilità.

    67

    La Commissione ritiene che la ricorrente abbia invocato invano i requisiti dei posti da occupare per dimostrare l’assenza di qualsiasi pertinenza del criterio relativo all’assunzione iniziale. Infatti, durante lo svolgimento del concorso controverso, non erano ancora stati determinati con precisione i posti da coprire. Tale concorso era diretto a costituire un elenco di riserva per taluni settori. Di conseguenza, i requisiti associati all’assunzione iniziale costituivano un criterio appropriato. Ciò vale a maggior ragione in quanto il mantenimento del rendimento delle competenze e dell’integrità dei funzionari e degli agenti temporanei è oggetto di una valutazione periodica.

    — Giudizio della Corte

    68

    Va constatato che, al punto 56 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che dal bando di concorso emerge che il concorso controverso doveva essere qualificato come «concorso interno di passaggio di categoria B verso la categoria A». Si tratta di un tipo di «concorso interno nell’ambito dell’istituzione», ai sensi dell’art. 29, n. 1, lett. b), dello Statuto.

    69

    Basandosi sulla sentenza Rauch/Commissione, citata, la ricorrente fa valere che un tale concorso deve necessariamente essere aperto a chiunque si trovi al servizio dell’istituzione, indipendentemente dal titolo. Di conseguenza, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, gli agenti ausiliari non potrebbero, a priori, essere esclusi da un concorso interno nell’ambito dell’istituzione.

    70

    Un tale argomento non può essere accolto.

    71

    Occorre rilevare che, nella causa che ha dato luogo alla sentenza Rauch/Commissione, citata, la ricorrente contestava il diritto dell’APN di estendere agli agenti ausiliari il diritto di partecipare ad un concorso interno nell’ambito dell’istituzione. La causa si riferiva alla questione se l’APN godesse o meno della facoltà di ammettere la partecipazione degli agenti ausiliari ad un tale concorso.

    72

    A tale questione la Corte ha fornito una soluzione affermativa, ma non per questo ne deriva che l’APN è ormai tenuta a rendere accessibile tutti i concorsi interni nell’ambito dell’istituzione a chiunque si trovi al servizio di questa.

    73

    Infatti, benché sia vero che una lettura puramente letterale della sentenza Rauch/Commissione, citata, potrebbe far intendere che chiunque sia al servizio dell’istituzione sia interessato da un concorso interno alla medesima, le disposizioni di cui trattasi devono parimenti essere interpretate conformemente alla struttura e all’obiettivo dello Statuto e del RAA.

    74

    Ciò premesso, il Tribunale, riferendosi alla sentenza Rauch/Commissione, citata, ha correttamente dichiarato, al punto 48 della sentenza impugnata, che il concorso interno riguarda «in linea di principio» chiunque si trovi al servizio dell’istituzione, ma, considerando l’ampio potere discrezionale che lo Statuto conferisce alle istituzioni nell’organizzazione dei concorsi, esso ha correttamente respinto l’argomento della ricorrente.

    75

    Inoltre, occorre constatare, seguendo così la tesi della Commissione (esposta al punto 66 della presente sentenza), che occorre interpretare una sentenza della Corte pronunciata nel corso del 1965 in materia di gestione del personale delle istituzioni con riferimento alle esigenze attuali.

    76

    Infine, occorre osservare che l’interpretazione secondo cui l’APN sarebbe tenuta ad ammettere ad un concorso interno all’istituzione chiunque si trovi al servizio della medesima pregiudicherebbe l’ampio potere discrezionale che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, è riconosciuto alle istituzioni comunitarie nell’organizzazione dei loro servizi e, in particolare, nella determinazione delle modalità e delle condizioni di concorso (v. sentenze Deboeck/Commissione, cit., punto 29; 9 febbraio 1984, causa 39/83, Fabius/Commissione, Racc. pag. 627, punto 7; 8 giugno 1988, causa 135/87, Vlachou/Corte dei conti, Racc. pag. 2901, punto 23, e 14 ottobre 2004, causa C-409/02 P, Pflugradt/BCE, Racc. pag. I-9873, punto 42).

    77

    Le condizioni di ammissione ad un concorso devono essere determinate in funzione dell’interesse del servizio e, per determinare tale interesse, le istituzioni comunitarie godono di un ampio potere discrezionale (v., in tal senso, sentenze 4 febbraio 1987, causa 324/85, Bouteiller/Commissione, Racc. pag. 529, punto 6; 12 febbraio 1987, causa 233/85, Bonino/Commissione, Racc. pag. 739, punto 5, e 3 aprile 2003, causa C-277/01 P, Parlamento/Samper, Racc. pag. I-3019, punto 35).

    78

    Con riferimento a tali considerazioni occorre riconoscere che il Tribunale non ha commesso un errore di diritto constatando che il concorso controverso poteva legittimamente escludere gli agenti ausiliari, senza che ciò implichi necessariamente una violazione della nozione di «concorso interno nell’ambito dell’istituzione».

    79

    La ricorrente fa valere inoltre che il concorso controverso viola le disposizioni imperative degli artt. 4, n. 1, e 27, primo comma, dello Statuto, secondo cui i requisiti di ammissione ai concorsi devono essere stabiliti in funzione delle esigenze dei posti da coprire. Tale obbligo non sarebbe stato adempiuto nel caso del concorso controverso, poiché i requisiti di ammissione a tale concorso escludono categorie di candidati potenziali che possiedono qualità equivalenti a quelle dei candidati ammessi a detto concorso.

    80

    Tale argomento non è tuttavia convincente.

    81

    In primo luogo, per i motivi esposti al punto 44 della presente sentenza, non è dimostrato che gli agenti ausiliari possiedano necessariamente qualità equivalenti a quelle dei funzionari e degli agenti temporanei.

    82

    In secondo luogo, dall’obbligo di stabilire i requisiti di ammissione in funzione dei posti da coprire non deriva che l’APN sarebbe tenuta ad ammettere tutte le categorie di candidati potenziali ad un concorso interno all’istituzione.

    83

    Ne risulta che il Tribunale non ha commesso un errore di diritto constatando che l’esclusione degli agenti ausiliari dal concorso controverso non violava lo scopo di qualsiasi assunzione, conformemente agli artt. 4, n. 1, e 27 dello Statuto.

    84

    Di conseguenza, il primo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

    Sul terzo motivo

    Argomenti delle parti

    85

    Con il suo terzo motivo, la ricorrente fa valere che il Tribunale ha omesso di rispondere a taluni argomenti che essa aveva sollevato dinanzi a tale giudice e, principalmente, a quelli diretti a confutare la tesi della Commissione secondo cui l’assenza, nel bando di concorso, di qualsiasi requisito quanto alle qualifiche richieste si spiega con la circostanza che il concorso controverso mirava alla partecipazione dei candidati che avessero già dato prova delle più alte qualità di competenza, di rendimento e di integrità al momento della loro assunzione iniziale.

    86

    La Commissione considera che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la sentenza impugnata è sufficientemente motivata, in quanto il Tribunale ha adottato il criterio di applicazione degli artt. 27 dello Statuto e 12 del RAA al momento dell’assunzione iniziale dei funzionari e degli agenti temporanei per rigettare il primo motivo di ricorso.

    Giudizio della Corte

    87

    Emerge da una giurisprudenza costante che l’obbligo di motivazione incombente al Tribunale, in virtù degli artt. 36, prima frase, e 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, non impone a quest’ultimo di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti gli argomenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione del Tribunale può quindi essere implicita, a condizione che consenta alla persona interessata da una decisione del Tribunale di conoscere le ragioni di tale decisione ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (v. sentenza Degussa/Commissione e Consiglio, cit., punto 103).

    88

    A tal riguardo, emerge dai punti 49-53, 56, 57 nonché 59-62 della sentenza impugnata che il Tribunale ha spiegato sufficientemente le ragioni per cui l’esclusione degli agenti ausiliari dal concorso controverso era giustificata e ha dimostrato che lo scopo attribuito a qualsiasi assunzione era stato rispettato.

    89

    Di conseguenza, occorre respingere il terzo motivo in quanto infondato.

    90

    Dalle considerazioni che precedono deriva che l’impugnazione deve essere interamente respinta.

    Sulle spese

    91

    Ai sensi dell’art. 69, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza dell’art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause fra le Comunità e i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Tuttavia, dall’art. 122, secondo comma, dello stesso regolamento deriva che l’art. 70 non si applica alle impugnazioni proposte da un funzionario o da qualsiasi altro agente di un’istituzione contro quest’ultima.

    92

    Poiché la Commissione ha concluso per la condanna della sig.ra Chetcuti alle spese, quest’ultima, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

     

    Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

     

    1)

    L’impugnazione è respinta.

     

    2)

    La sig.ra Chetcuti è condannata alle spese relative all’impugnazione.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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