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Documento 62005CJ0075

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 settembre 2008.
    Repubblica federale di Germania (C-75/05 P), Glunz AG e OSB Deutschland GmbH (C-80/05 P) contro Kronofrance SA.
    Impugnazione - Aiuti di Stato - Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Parti interessate - Aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento - Disciplina multisettoriale del 1998.
    Cause riunite C-75/05 P e C-80/05 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 2008 I-06619

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2008:482

    SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

    11 settembre 2008  ( *1 )

    «Impugnazione — Aiuti di Stato — Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Parti interessate — Aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento — Disciplina multisettoriale del 1998»

    Nei procedimenti riuniti C-75/05 P e C-80/05 P,

    avanti ad oggetto due impugnazioni ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposte rispettivamente l’11 e il 16 febbraio 2005,

    Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. W.-D. Plessing e dalla sig.ra C. Schulze-Bahr, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. M. Núñez-Müller, Rechtsanwalt (C-75/05 P),

    Glunz AG,

    OSB Deutschland GmbH,

    con sede in Meppen (Germania), rappresentate dall’avv. H.-J. Niemeyer, Rechtsanwalt (C-80/05 P), con domicilio eletto in Lussemburgo,

    ricorrenti,

    procedimenti in cui le altre parti sono:

    Kronofrance SA, con sede in Sully-sur-Loire (Francia), rappresentata dagli avv.ti R. Nierer e L. Gordalla, Rechtsanwälte,

    ricorrente in primo grado,

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. V. Kreuschitz, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    convenuta in primo grado,

    LA CORTE (Prima Sezione),

    composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano (relatore) e M. Ilešič, giudici,

    avvocato generale: sig. Y. Bot

    cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 febbraio 2007,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 marzo 2008,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    Con le loro impugnazioni, la Repubblica federale di Germania, nonché la Glunz AG e la OSB Deutschland GmbH (in prosieguo, rispettivamente: la «Glunz» e la «OSB»), chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 1o dicembre 2004, causa T-27/02, Kronofrance/Commissione (Racc. pag. II-4177; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha annullato la decisione della Commissione 25 luglio 2001, SG (2001) D, di non sollevare obiezioni contro l’aiuto di Stato concesso dalle autorità tedesche alla Glunz (in prosieguo: la «decisione controversa»).

    Contesto normativo

    2

    L’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88] del Trattato CE (GU L 83, pag. 1), così prevede:

    «Ai fini del presente regolamento, si intende per:

    (…)

    h)

    “interessati”: qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali».

    3

    L’art. 4 di tale regolamento, rubricato «Esame preliminare della notifica e decisioni della Commissione», così dispone:

    «(…)

    2.   La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che la misura notificata non costituisce aiuto, lo dichiara mediante una decisione.

    3.   La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, nei limiti in cui essa rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo [87], paragrafo 1, del Trattato, la dichiara compatibile con il mercato comune (in seguito denominata “decisione di non sollevare obiezioni”). La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del Trattato.

    4.   La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, decide di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo [88], paragrafo 2, del Trattato (in seguito denominata “decisione di avviare il procedimento d’indagine formale”).

    (…)».

    4

    La disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento (GU 1998, C 107, pag. 7; in prosieguo: la «disciplina multisettoriale del 1998»), in vigore al momento dei fatti, stabilisce le regole di valutazione degli aiuti che rientrano nella sua sfera di applicazione, ai fini dell’applicazione dell’art. 87, n. 3, CE.

    5

    Ai sensi della disciplina multisettoriale del 1998, la Commissione determina, caso per caso, l’intensità massima di aiuto ammissibile per i progetti soggetti all’obbligo di notifica di cui all’art. 2 del regolamento n. 659/1999.

    6

    Il punto 3.10 di tale disciplina multisettoriale contiene la descrizione della formula di calcolo sulla cui base la Commissione determina detta intensità. Tale formula si basa anzitutto sulla determinazione dell’intensità massima ammissibile autorizzabile per gli aiuti alle grandi imprese nella zona considerata, denominata «massimale di aiuto regionale» (fattore R), il quale viene in seguito moltiplicato per tre fattori corrispondenti, rispettivamente, alla concorrenza nel settore interessato (fattore T), al rapporto capitale-lavoro (fattore I) e all’impatto regionale dell’aiuto di cui si tratta (fattore M). L’intensità massima di aiuto autorizzata corrisponde quindi alla seguente formula: R x T x I x M.

    7

    Conformemente al punto 3.2 di detta disciplina multisettoriale, il fattore T «concorrenza» implica un’analisi diretta a stabilire se il progetto proposto sarà realizzato in un settore o sottosettore che soffre di sovraccapacità strutturale.

    8

    In tal senso, in forza del punto 3.3 della disciplina multisettoriale del 1998, per determinare l’eventuale esistenza di una siffatta sovraccapacità, la Commissione esamina, a livello comunitario, la differenza tra il tasso medio di sfruttamento della capacità di produzione in tutta l’industria manifatturiera e il tasso medio di sfruttamento della capacità di produzione nel (sotto)settore interessato. Tale analisi verte su un periodo di riferimento pari agli ultimi cinque anni per i quali sono disponibili i dati.

    9

    Il punto 3.4 di tale disciplina multisettoriale è redatto nei seguenti termini:

    «In mancanza di dati sufficienti sullo sfruttamento della capacità, la Commissione esaminerà se l’investimento avviene in un settore in declino. A tal fine confronterà l’evoluzione del consumo apparente del prodotto o dei prodotti (vale a dire, produzione più importazioni meno esportazioni) con il tasso di crescita di tutta l’industria manifatturiera [dello Spazio economico europeo]».

    10

    Ai sensi del punto 3.10.1 di detta disciplina multisettoriale, al fattore T «concorrenza» si applica un fattore di correzione pari a 0,25, 0,50, 0,75 o a 1 in funzione dei seguenti criteri:

    «i)

    Progetto che determina un’espansione di capacità in un settore che soffre di una grave sovraccapacità strutturale e/o di calo assoluto della domanda: 0,25

    ii)

    Progetto che determina un’espansione di capacità in un settore che soffre di sovraccapacità strutturale e/o in un mercato in declino, e che può rafforzare una quota di mercato già elevata: 0,50

    iii)

    Progetto che determina un’espansione di capacità in un settore che soffre di sovraccapacità strutturale e/o in un mercato in declino: 0,75

    iv)

    Assenza di probabili effetti negativi nel senso di cui ai punti i), ii) e iii): 1.00».

    Fatti

    11

    Con lettera 4 agosto 2000, la Repubblica federale di Germania notificava alla Commissione un progetto di aiuto all’investimento, regolato dalla disciplina multisettoriale del 1998, a favore della Glunz AG per la costruzione di un centro integrato di lavorazione del legno a Nettgau nel Land della Sassonia-Anhalt (Germania).

    12

    Ai sensi dell’art. 4, n. 3, del regolamento n. 659/1999, la Commissione decideva, il 25 luglio 2001, di non sollevare eccezioni sulla concessione di questo aiuto e determinava, sulla base di una valutazione dell’aiuto fondata sui criteri stabiliti dalla disciplina multisettoriale del 1998, l’intensità massima ammissibile. In tale contesto, posto che l’esame dei dati relativi al tasso di sfruttamento delle capacità del settore economico che comprende la produzione di pannelli di legno non aveva rivelato alcuna sovraccapacità strutturale, la Commissione applicava il fattore di correzione massimale pari a 1 rispetto al fattore T «concorrenza», senza procedere a un esame dell’eventualità che l’investimento in esame fosse realizzato in un mercato in declino.

    Il procedimento di primo grado e la sentenza impugnata

    13

    Con atto introduttivo depositato presso cancelleria del Tribunale il 4 febbraio 2002, la Kronofrance SA (in prosieguo: la «Kronofrance») ha presentato un ricorso diretto a ottenere l’annullamento della decisione controversa, fondandosi su quattro motivi relativi, in primo luogo, alla violazione dell’art. 87 CE e alla disciplina multisettoriale del 1998, in secondo luogo, alla violazione dell’art. 88, n. 2, CE, in terzo luogo, ad uno sviamento di potere e, in quarto luogo, ad una violazione dell’obbligo di motivazione.

    14

    La Commissione, da parte sua, ha sollevato un’eccezione di irricevibilità del ricorso, basata su un’asserita mancanza di legittimazione ad agire della ricorrente. Secondo l’istituzione convenuta, la Kronofrance non poteva essere considerata come un’impresa concorrente della beneficiaria dell’aiuto e, pertanto, non poteva pretendere lo status di «interessata» ai sensi del regolamento n. 659/1999. Per tale motivo, essa non sarebbe stata legittimata ad impugnare la decisione controversa.

    15

    Nel merito, la Kronofrance sosteneva in particolare che, autorizzando l’aiuto in esame a conclusione del solo esame preliminare, la Commissione aveva violato l’art. 88, n. 2, CE, nonché l’art. 4, n. 4, del regolamento n. 659/1999, che richiedono l’avvio di un procedimento formale di esame qualora il provvedimento notificato «ponga dubbi» circa la sua compatibilità con il mercato comune.

    16

    Orbene, secondo la Kronofrance, un esame puntuale della situazione del mercato in questione avrebbe dovuto far sorgere simili dubbi. Infatti, nel corso del procedimento amministrativo, la Kronofrance aveva comunicato alla Commissione dati relativi al consumo apparente di pannelli di legno, dimostrando che l’investimento in esame riguardava un mercato in declino. Ciò nonostante, la Commissione si sarebbe limitata a esaminare la sola eventuale esistenza di una sovraccapacità strutturale e avrebbe ritenuto di non essere tenuta a verificare se gli investimenti in esame fossero realizzati in un mercato in declino.

    17

    Ai punti 38-44 della sentenza impugnata, il Tribunale ha costatato l’esistenza di un rapporto concorrenziale tra la Glunz e la Kronofrance che attribuisce a quest’ultima la qualifica di parte interessata potendo essa essere considerata come direttamente ed individualmente interessata dalla decisione controversa ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE. Su tale base, il Tribunale ha respinto l’eccezione di irricevibilità dedotta dalla Commissione.

    18

    Nel merito, ai punti 79-111 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che, esaminando lo stato della concorrenza nel mercato in questione sulla base dei soli dati relativi alla sovraccapacità strutturale, senza aver parimenti verificato se l’aiuto progettato fosse destinato a un mercato in declino, la Commissione aveva violato l’art. 87 CE, nonché la disciplina multisettoriale del 1998.

    19

    Il Tribunale è giunto a detta conclusione dopo aver considerato, in particolare, da un lato, che un’interpretazione diversa equivarrebbe a disconoscere la specificità dei due criteri di valutazione del fattore T «concorrenza» e, dall’altro, che investimenti realizzati in un mercato in declino implicano seri rischi di distorsione della concorrenza, il che contravviene chiaramente all’obiettivo di una concorrenza non falsata perseguito dall’art. 87 CE. Una siffatta conclusione sarebbe, peraltro, conforme all’obiettivo che la Commissione stessa si sarebbe fissata con l’adozione della disciplina multisettoriale del 1998 che consiste, secondo il suo punto 1.2, nel contenere gli aiuti ai progetti di grandi dimensioni entro un livello che eviti quanto più possibile effetti negativi sulla concorrenza, senza eliminare l’effetto di attrazione della zona assistita.

    20

    Il Tribunale ha pertanto annullato la decisione controversa.

    Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

    21

    La Repubblica federale di Germania nonché la Glunz e la OSB hanno proposto due impugnazioni avverso la sentenza impugnata, registrate rispettivamente l’11 febbraio 2005, con il numero di ruolo C-75/05 P, e il 16 febbraio 2005, con il numero di ruolo C-80/05 P.

    22

    Con ordinanza del presidente della Corte 13 ottobre 2005, questi due procedimenti sono stati riuniti ai fini della fase orale e della sentenza.

    23

    La Repubblica federale di Germania chiede che la Corte voglia:

    annullare la sentenza impugnata;

    dichiarare irricevibile il ricorso della Kronofrance o respingerlo in quanto infondato, e

    condannare la Kronofrance alle spese relative al procedimento di primo grado e a quello di impugnazione.

    24

    La Glunz e la OSB chiedono che la Corte voglia:

    annullare la sentenza impugnata;

    respingere il ricorso o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale, e

    condannare la Kronofrance alle spese.

    25

    La Kronofrance chiede che la Corte voglia:

    respingere le impugnazioni, e

    condannare le ricorrenti alle spese relative al procedimento di primo grado nonché a quello di impugnazione.

    Sulle impugnazioni

    26

    La Repubblica federale di Germania deduce tre motivi a sostegno della sua impugnazione, mentre la Glunz e OSB sollevano quattro motivi, in parte coincidenti con i primi.

    Sulla violazione dell’art. 230, quarto comma, CE

    Argomenti delle parti

    27

    La Repubblica federale di Germania, con il suo primo motivo, nonché la Glunz e la OSB, con il loro secondo motivo, sostenute dalla Commissione, fanno valere che la sentenza impugnata viola l’art. 230, quarto comma, CE, nei misura in cui il Tribunale ha ritenuto la Kronofrance «direttamente e individualmente interessata» dalla decisione controversa e ha quindi dichiarato ricevibile il ricorso proposto da detta impresa. Tale incorretta conclusione deriverebbe da un ampliamento eccessivo dell’ambito di applicazione dell’art. 230, quarto comma, CE e da un’errata interpretazione di tale disposizione alla luce del regolamento n. 659/1999.

    28

    Infatti, il Tribunale di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto che qualsiasi persona potenzialmente «interessata» al procedimento formale di esame di un aiuto ai sensi dell’art. 1, lett. h), del regolamento n. 659/1999 debba essere considerata come direttamente e individualmente interessata, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, da una decisione di autorizzazione adottata al termine della fase dell’esame preliminare dell’aiuto, senza che occorra quindi dimostrare che la posizione concorrenziale della ricorrente in primo grado è stata «sostanzialmente» lesa da tale decisione.

    29

    Al contrario, secondo la Repubblica federale di Germania nonché la Glunz e la OSB, la qualifica di «interessata» ai sensi del regolamento n. 59/1999 non implica automaticamente il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale. Solo un esame concreto, fondato sul rapporto concorrenziale esistente tra il beneficiario dell’aiuto e la ricorrente in primo grado, rispetterebbe i requisiti posti da una costante giurisprudenza e, in particolare, dalla sentenza 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione (Racc. pag. 195). Pertanto, per accertare la legittimazione ad agire della Kronofrance, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la posizione di detta impresa sul mercato interessato fosse danneggiata in modo sostanziale.

    30

    Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la Glunz e la Kronofrance non sarebbero effettivamente in concorrenza sul mercato in questione e, pertanto, la posizione della Kronofrance su tale mercato non avrebbe potuto essere sostanzialmente danneggiata.

    31

    A tale proposito, la Glunz e la OSB sostengono che l’osservazione del Tribunale, secondo cui le zone di commercializzazione della Kronofrance e della Glunz si sovrapporrebbero, è inesatta. Infatti, il Tribunale avrebbe valutato erroneamente i dati relativi ai mercati delle due imprese.

    32

    Inoltre, la Repubblica federale di Germania sottolinea che il Tribunale si è limitato a constatare che la Glunz apparteneva a un gruppo di cui farebbero parte altre società attive nel settore dei pannelli di legno in Francia. Tuttavia, tale criterio non sarebbe pertinente in quanto si fonda su considerazioni relative a un siffatto gruppo e non sulla concorrenza concreta esistente tra le due imprese in questione.

    33

    Alla luce di tali considerazioni, la Repubblica federale di Germania, la Glunz e la OSB nonché la Commissione sostengono che il ricorso della Kronofrance avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile.

    34

    La Kronofrance sostiene, al contrario, che, nel caso in cui non venga avviato il procedimento formale di esame, un concorrente del beneficiario di un aiuto deve unicamente provare la propria condizione di «interessato» ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, quando il suo ricorso miri a far tutelare i suoi diritti procedurali. In tal caso, non occorrerebbe dimostrare che la posizione concorrenziale del ricorrente è sostanzialmente danneggiata. Sarebbe sufficiente che i suoi interessi possano essere danneggiati dalla concessione dell’aiuto. Nel caso di specie, il rapporto di concorrenza diretta esistente tra la Glunz e la Kronofrance basterebbe perché si concluda in tal senso.

    Giudizio della Corte

    35

    In via preliminare, va rammentato che, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, una persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione presa nei confronti di un’altra persona soltanto se la detta decisione la riguarda direttamente e individualmente.

    36

    Secondo una costante giurisprudenza, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari (v., in particolare, sentenze Plaumann/Commissione, cit., pag. 220; 19 maggio 1993, causa C-198/91, Cook/Commissione, Racc. pag. I-2487, punto 20; 15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra/Commissione, Racc. pag. I-3203, punto 14, e 13 dicembre 2005, causa C-78/03 P, Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, Racc. pag. I-10737, punto 33).

    37

    Riguardando il ricorso in esame una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato, va rilevato che, nell’ambito del procedimento di controllo degli aiuti di Stato di cui all’art. 88 CE, si deve distinguere, da un lato, la fase preliminare di esame degli aiuti disciplinata al n. 3 di tale articolo, che ha soltanto lo scopo di consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale dell’aiuto di cui trattasi e, dall’altro, la fase di esame prevista al n. 2 del medesimo articolo. È solo nell’ambito di tale fase, la quale è diretta a consentire alla Commissione di possedere un’informazione completa su tutti i dati del caso, che il Trattato prevede l’obbligo, per la Commissione, di intimare agli interessati di presentare le proprie osservazioni (sentenze Cook/Commissione, cit., punto 22; Matra/Commissione, cit., punto 16; 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I-1719, punto 38, nonché Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, cit., punto 34).

    38

    Ne deriva che, qualora, senza promuovere il procedimento formale di esame di cui all’art. 88, n. 2, CE, la Commissione rilevi, con una decisione adottata sulla base del n. 3 dello stesso articolo, la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, i beneficiari di tali diritti procedurali possono ottenerne il rispetto solamente ove abbiano la possibilità di contestare detta decisione dinanzi al giudice comunitario. Per tali motivi, quest’ultimo dichiara ricevibile un ricorso diretto all’annullamento di una simile decisione, proposto da un interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, qualora l’autore di tale ricorso intenda, con la sua proposizione, far rispettare i diritti procedurali che gli derivano da quest’ultima disposizione (Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, cit., punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

    39

    La Corte ha avuto occasione di precisare che simili interessati sono le persone, le imprese o le associazioni eventualmente lese nei loro interessi dalla concessione di un aiuto, vale a dire, in particolare, le imprese concorrenti dei beneficiari di tale aiuto e le organizzazioni di categoria (sentenze Commissione/Sytraval e Brink’s France, cit., punto 41, nonché Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, cit., punto 36).

    40

    Al contrario, se la ricorrente mette in discussione la fondatezza della decisione di valutazione dell’aiuto in quanto tale, il semplice fatto che essa possa essere considerata come «interessata» ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE non può bastare a far ammettere la ricevibilità del ricorso. Essa deve quindi provare di beneficiare di uno status particolare ai sensi della sentenza Plaumann/Commissione. Ciò si verificherebbe in particolare nel caso in cui la posizione della ricorrente sul mercato fosse sostanzialmente danneggiata dal provvedimento d’aiuto oggetto della decisione in questione (v., in tal senso, sentenze 28 gennaio 1986, causa 169/84, Cofaz e a./Commissione, Racc. pag. 391, punti 22-25, e Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, cit., punto 37).

    41

    È alla luce di tali principi, sanciti dalla giurisprudenza ricordata ai punti precedenti, che vanno esaminati gli argomenti avanzati dalle ricorrenti per contestare il giudizio del Tribunale sulla ricevibilità del ricorso in primo grado.

    42

    Orbene, innanzitutto si deve rilevare che, al punto 35 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato, senza essere su tale punto contraddetto dalle ricorrenti stesse, che la Kronofrance aveva sollecitato l’annullamento della decisione controversa in quanto la Commissione a torto avrebbe rifiutato di avviare la procedura formale di esame di cui all’art. 88, n. 2, CE.

    43

    Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 116-118 delle sue conclusioni, perciò correttamente, al fine di verificare il rispetto della condizione secondo cui l’impresa interessata deve essere individualmente toccata ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, il Tribunale ha esaminato se la Kronofrance potesse essere considerata come interessata ai sensi degli artt. 88, n. 2, CE e 1, lett. h), del regolamento n. 659/1999 e ha valutato, a tale scopo, la posizione della Kronofrance sul mercato in questione concludendo per l’esistenza di un rapporto concorrenziale tra quest’ultima e la Glunz.

    44

    Alla luce di ciò, contrariamente a quanto preteso dalle ricorrenti, il giudice di primo grado non era affatto tenuto, considerate, in particolare, le citate sentenze Cook/Commissione e Matra/Commissione, a esigere anche che fosse dimostrato che la posizione della Kronofrance sul mercato interessato risultava danneggiata in maniera sostanziale a seguito dell’adozione della sentenza controversa.

    45

    Per quanto riguarda, poi, l’analisi in base alla quale il Tribunale ha concluso per l’esistenza di un rapporto concorrenziale tra la Glunz e la Kronofrance, le ricorrenti la contestano fondandosi su due argomenti.

    46

    Da un lato, esse sostengono che il Tribunale è giunto a una siffatta conclusione dopo aver erroneamente valutato taluni dati relativi all’estensione geografica delle zone di commercializzazione rispettive delle due imprese in questione, le quali si sovrapporrebbero solo in misura del tutto marginale, di modo che non esisterebbe alcun rapporto concorrenziale tra la Glunz e la Kronofrance.

    47

    Tuttavia, va constatato che, nonostante tale argomento sia sviluppato nell’ambito di un motivo vertente su un errore di diritto, le ricorrenti vogliono, in realtà, rimettere in discussione la valutazione dei fatti operata dal Tribunale.

    48

    Orbene, nell’ambito di un’impugnazione, simile valutazione non è soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento dei fatti e degli elementi di prova presentati al giudice di primo grado (v. in tal senso, in particolare, sentenze 2 marzo 1994, causa C-53/92 P, Hilti/Commissione, Racc. pag. I-667, punto 42, e 23 marzo 2006, causa C-206/04 P, Mülhens/UAMI, Racc. pag. I-2717, punto 28).

    49

    Ne deriva che, poiché nel caso di specie nessuno snaturamento è stato provato né dedotto dalle ricorrenti, tale argomento deve essere considerato manifestatamente irricevibile.

    50

    Inoltre, dette ricorrenti sostengono che il Tribunale si è basato non su un’analisi della concorrenza esistente concretamente tra la Kronofrance e la Glunz, bensì su considerazioni generali relative alla presenza, sul mercato francese dei pannelli di legno, di società appartenenti al gruppo cui appartiene la Glunz.

    51

    Orbene, a tale proposito, basta constatare che, dopo aver rilevato che le imprese in esame fabbricavano entrambe pannelli di legno e che esisteva una sovrapposizione tra le loro zone di commercializzazione, il Tribunale, al punto 43 della sentenza impugnata, ha aggiunto quanto segue:

    «Dalla [decisione controversa] risulta altresì che la Glunz è una filiale della Tableros de Fibras SA, la quale dispone di impianti in Francia attivi nel settore del legno che le sono stati ceduti dalla Glunz nel 1999».

    52

    Dalla lettura di detto punto della sentenza impugnata emerge chiaramente che il Tribunale ha fatto riferimento solo ad abundantiam alle considerazioni sul gruppo cui la Glunz appartiene, dopo aver già concluso per l’esistenza di un rapporto concorrenziale tra le due imprese in questione. Pertanto, il Tribunale non ha affatto fondato la conclusione cui è giunto al punto 44 della sentenza impugnata su questa unica base.

    53

    Ne deriva che detto argomento deve essere respinto in quanto inconferente.

    54

    Alla luce di quanto precede, va respinto il primo motivo sollevato dalla Repubblica federale di Germania, nonché il secondo motivo dedotto dalla Glunz e dalla OSB.

    Sulla violazione dell’art. 87, n. 3, CE nonché della disciplina multisettoriale del 1998

    Argomenti delle parti

    55

    La Repubblica federale di Germania, con il suo secondo motivo, nonché la Glunz e la OSB, con il loro primo motivo, sostenute dalla Commissione, fanno valere che il Tribunale ha erroneamente applicato l’art. 87, n. 3, CE, nonché la disciplina multisettoriale del 1998.

    56

    Il Tribunale avrebbe ignorato l’ampio potere discrezionale di cui dispone la Commissione per l’applicazione dell’art. 87, n. 3, CE, nel cui ambito essa ha adottato e applicato la disciplina multisettoriale del 1998. Esso avrebbe infatti interpretato i punti pertinenti di tale disciplina multisettoriale in modo contrario alla loro lettera, al loro senso e al loro oggetto, laddove ha ritenuto che le ripercussioni sulla concorrenza dell’aiuto regionale in questione andassero valutate sulla base, al contempo, dello sfruttamento delle capacità del settore di cui trattasi e dell’esistenza di un mercato in declino.

    57

    Più precisamente, esso avrebbe ignorato l’ordine in cui detti criteri d’esame devono essere considerati, così come fissato ai punti 3.2-3.4 di detta disciplina multisettoriale. Infatti, da dette disposizioni risulterebbe che la questione di stabilire se il mercato interessato sia in declino costituisce solo un criterio di controllo sussidiario, che va preso in considerazione unicamente quando i dati relativi allo sfruttamento delle capacità siano insufficienti. Tuttavia, ciò non si verificherebbe nei presenti procedimenti, in quanto tutti i dati in materia di sfruttamento delle capacità erano disponibili.

    58

    La Kronofrance replica che dal testo del punto 3.10 della disciplina multisettoriale del 1998 emerge chiaramente che, nell’ambito della sua valutazione relativa alla situazione della concorrenza su un mercato interessato da un progetto di aiuto, la Commissione dovrebbe sempre accertare se il progetto implichi un aumento delle capacità in un settore caratterizzato da sovraccapacità strutturali e se sia destinato a un mercato in declino. Come sottolineato dal Tribunale nella sentenza impugnata, quest’ultimo elemento andrebbe sempre esaminato, in quanto un aiuto concesso su un mercato in declino comporta seri rischi di distorsione della concorrenza.

    Giudizio della Corte

    59

    È senza dubbio vero che, come dedotto dalle ricorrenti, la Commissione gode, per l’applicazione dell’art. 87, n. 3, CE, di un ampio potere discrezionale il cui esercizio comporta complesse valutazioni di ordine economico e sociale da effettuarsi in un contesto comunitario (v., in tal senso, in particolare, sentenza 24 febbraio 1987, causa 310/85, Deufil/Commissione, Racc. pag. 901, punto 18). In tale contesto, il controllo giurisdizionale applicato all’esercizio di tale potere discrezionale si limita alla verifica del rispetto delle regole di procedura e di motivazione nonché al controllo dell’esattezza materiale dei fatti presi in considerazione e dell’assenza di errori di diritto, di errori manifesti nella valutazione dei fatti o di sviamento di potere (sentenze 26 settembre 2002, causa C-351/98, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-8031, punto 74; 13 febbraio 2003, causa C-409/00, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-1487, punto 93, e 29 aprile 2004, causa C-91/01, Italia/Commissione, Racc. pag. I-4355, punto 43).

    60

    Tuttavia, va rilevato che, adottando norme di comportamento ed annunciando, con la loro pubblicazione, che esse verranno da quel momento in avanti applicate ai casi a cui esse si riferiscono, la Commissione si autolimita nell’esercizio di detto potere discrezionale e non può discostarsi da tali norme, pena una sanzione, eventualmente, a titolo di violazione di principi giuridici generali, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento (sentenza 28 giugno 2005, cause riunite C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I-5425, punto 211).

    61

    In tal senso, nell’ambito specifico degli aiuti di Stato, la Corte ha già avuto l’occasione di sottolineare che la Commissione è vincolata dalle discipline e dalle comunicazioni da essa emanate, nei limiti in cui non derogano a norme del Trattato e sono accettate dagli Stati membri (v., in particolare, citate sentenze 13 febbraio 2003, Spagna/Commissione, punti 69 e 95, nonché Italia/Commissione, punto 45).

    62

    Orbene, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha appunto verificato se la Commissione, nell’adottare la decisione controversa, si sia conformata alla propria disciplina multisettoriale del 1998. Infatti, come risulta in particolare dal punto 86 della sentenza impugnata, l’analisi effettuata dal giudice di primo grado è consistita nel determinare se la Commissione potesse, sulla base del testo di detta disciplina, attribuire alla misura di aiuto in esame un coefficiente di correzione pari a 1 al fattore T «concorrenza», senza esaminare affatto se detto aiuto fosse destinato a un mercato in declino.

    63

    Alla luce di ciò, non sembra che, nell’effettuare una simile analisi della decisione controversa, il Tribunale abbia oltrepassato i limiti del livello di controllo riconosciutogli dalla giurisprudenza in un settore che comporta valutazioni economiche e sociali complesse da parte della Commissione.

    64

    Dall’interpretazione della disciplina multisettoriale del 1998 fornita dal Tribunale non può dedursi una violazione dell’ampio potere discrezionale di cui dispone la Commissione nell’ambito dell’applicazione dell’art. 87, n. 3, CE.

    65

    A tale proposito, va rammentato che, se la Commissione è vincolata dalle discipline o dalle comunicazioni da essa emanate in materia di controllo degli aiuti di Stato, lo è unicamente nei limiti in cui queste ultime non derogano a una buona applicazione delle norme del Trattato e non possono essere interpretate in modo tale da restringere la portata degli artt. 87 CE e 88 CE o contravvenire agli obiettivi da questo previsti (v., in tal senso, citate sentenze Deufil/Commissione, punto 22; 26 settembre 2002, Spagna/Commissione, punto 53; Italia/Commissione, punto 45, nonché, per analogia, sentenza 22 giugno 2006, cause riunite C-182/03 e C-217/03, Belgio e Forum 187/Commissione, Racc. pag. I-5479, punto 72).

    66

    Il Tribunale era pertanto legittimato ad affermare, al punto 89 della sentenza impugnata, che si doveva interpretare la disciplina multisettoriale del 1998 alla luce dell’art. 87 CE e del principio di incompatibilità degli aiuti pubblici ivi contenuto per conseguire l’obiettivo contemplato da tale disposizione, e cioè quello di una concorrenza non falsata nel mercato comune.

    67

    La necessità di valutare la legittimità della decisione controversa ai sensi della disciplina multisettoriale del 1998, come interpretata alla luce degli artt. 87 CE e 88 CE, risultava ancora più giustificata nel caso di specie, tenuto conto di una certa ambiguità del testo di tale disciplina, rilevata dal Tribunale al punto 89 della sentenza impugnata. Tale ambiguità deriva, in particolare, dall’utilizzo delle congiunzioni «e/o» nella formulazione del punto 3.10.1 di detta disciplina, riguardante appunto gli elementi che la Commissione è tenuta a considerare per fissare il coefficiente di correzione pari a 1 al fattore T «concorrenza».

    68

    Orbene, è alla luce dei principi posti dagli artt. 87 CE e 88 CE nonché dell’obiettivo di prevenire le distorsioni prodotte dagli aiuti, sancito in particolare al punto 1.2 della disciplina multisettoriale del 1998, che il Tribunale ha considerato che il punto 3.10.1, lett. iv), di detta disciplina doveva essere interpretato nel senso che l’applicazione del fattore di correzione più elevato, pari a 1, che massimalizza l’importo dell’aiuto che può essere dichiarato compatibile con il mercato comune, implica la previa constatazione dell’assenza tanto di sovraccapacità strutturali del settore di cui trattasi quanto di un mercato in declino.

    69

    A tale proposito, va constatato che un’interpretazione diversa, secondo cui la presenza di uno solo di questi due elementi basterebbe a giustificare l’applicazione del fattore di correzione massimo, rischierebbe di andare contro i principi e l’obiettivo ricordati al punto precedente della presente sentenza. Infatti, da un lato, una simile interpretazione consentirebbe alla Commissione di attribuire il fattore di correzione più elevato a progetti idonei a comportare un aumento delle capacità in un settore che potrebbe essere caratterizzato da un declino assoluto della domanda, senza che la Commissione abbia considerato tale circostanza.

    70

    Dall’altro lato, tale interpretazione avrebbe come conseguenza di rendere equivalenti, ai fini dell’attribuzione del fattore di correzione pari a 1, la situazione di un settore in cui la Commissione ha constatato un’assenza di sovraccapacità strutturali e la situazione in cui tale istituzione non ha potuto effettuare una simile constatazione, in mancanza di dati disponibili, senza che, perciò, la presenza di siffatte sovraccapacità possa essere esclusa.

    71

    Inoltre, al contrario di quanto sostenuto dalle ricorrenti, dalla lettura del punto 97 della sentenza impugnata emerge chiaramente che il Tribunale non ha inteso interpretare la disciplina multisettoriale del 1998 nel senso che sarebbe imposto alla Commissione di dover valutare, in ogni caso, se il mercato in questione sia in declino. Una siffatta valutazione è richiesta, infatti, secondo il giudice di primo grado, solo nell’ipotesi in cui la Commissione non disponga di dati sufficienti per concludere per l’esistenza di sovraccapacità strutturali, oppure quando, come nel caso di specie, essa abbia l’intenzione di attribuire il coefficiente di correzione massimo, pari a 1, al fattore T «concorrenza».

    72

    Infine, va rilevato che il Tribunale, al punto 99 della sentenza impugnata, giunge alla conclusione di portata generale secondo cui la Commissione non potrebbe autorizzare una misura di aiuto senza aver previamente valutato se il mercato in questione sia in declino.

    73

    Orbene, va constatato che una siffatta conclusione non solo non è giustificata alla luce delle considerazioni che precedono, ma si trova a essere in contrasto con il punto 97 della sentenza medesima.

    74

    Tuttavia, una simile contraddizione non invalida affatto la conclusione cui il Tribunale giunge al punto 103 della sentenza impugnata per quanto riguarda la soluzione del caso di specie, dato che, al detto punto, il giudice di primo grado si limita a escludere che la Commissione possa sottrarsi dal valutare se il mercato sia in declino quando abbia intenzione di attribuire un coefficiente di correzione pari a 1 al fattore T «concorrenza».

    75

    Alla luce di quanto precede, il secondo motivo avanzato dalla Repubblica federale di Germania nonché il primo motivo dedotto dalla Glunz e dalla OSB devono parimenti essere respinti.

    Sulla violazione dell’art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale

    Argomenti delle parti

    76

    Con il loro terzo motivo, la Repubblica federale di Germania nonché la Glunz e la OSB deducono una violazione dell’art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale. Poichè il motivo concernente l’irricevibilità del ricorso è stato sollevato per la prima volta dalla Commissione in udienza, il Tribunale, per statuire sulla legittimazione ad agire della Kronofrance, avrebbe dovuto raccogliere d’ufficio determinate informazioni necessarie per stabilire se la Glunz e la Kronofrance fossero in concorrenza, quali i dati relativi alle loro zone di commercializzazione o alle distanze che separano i loro siti di produzione. Orbene, le informazioni ottenute avrebbero indotto il Tribunale a concludere che la Kronofrance non era «individualmente interessata» ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.

    77

    Secondo la Kronofrance, il Tribunale non ha, al contrario, violato l’art. 64 del suo regolamento di procedura. Infatti, spetterebbe unicamente ad esso decidere se gli elementi di prova di cui dispone in una causa debbano essere completati. Inoltre, l’efficacia probatoria di questi elementi non costituirebbe una questione sottoposta al controllo della Corte, salvo in caso di snaturamento o quando l’inesattezza materiale degli accertamenti del Tribunale risulti dai documenti inseriti nel fascicolo. Infine, come emergerebbe dai punti 38-41 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe disposto di elementi sufficienti per pronunciarsi. Esso non avrebbe quindi avuto alcun motivo di raccogliere altri dati.

    Giudizio della Corte

    78

    Per quanto riguarda la valutazione, da parte del giudice di primo grado, di domande di misure di organizzazione del procedimento o di istruzione presentate da una parte in una controversia, occorre ricordare che il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito (v., in particolare, sentenze 10 luglio 2001, causa C-315/99 P, Ismeri Europa/Corte dei conti, Racc. pag. I-5281, punto 19; 7 ottobre 2004, causa C-136/02 P, Mag Instrument/UAMI, Racc. pag. I-9165, punto 76, e 22 novembre 2007, causa C-260/05 P, Sniace/Commissione, Racc. pag. I-10005, punto 77). Il valore probante o meno degli atti del processo rientra nella sua valutazione insindacabile dei fatti che esula dal controllo della Corte nell’ambito del ricorso di impugnazione, salvo in caso di snaturamento degli elementi di prova presentati al Tribunale o quando l’inesattezza materiale degli accertamenti effettuati da quest’ultimo risulti dai documenti inseriti nel fascicolo (sentenze Ismeri Europa/Corte dei conti, cit., punto 19, nonché 7 novembre 2002, cause riunite C-24/01 P e C-25/01 P, Glencore e Compagnie Continentale/Commissione, Racc. pag. I-10119, punti 77 e 78).

    79

    Pertanto, non essendo stata sollevato nel caso di specie alcuno snaturamento o inesattezza materiale, il Tribunale ha potuto correttamente concludere che gli elementi contenuti nel fascicolo e le spiegazioni fornite nel corso della fase orale, ricordati ai punti 38-41 della sentenza impugnata, erano sufficienti a permettergli di statuire sulla questione della ricevibilità del ricorso, senza che fossero necessarie altre misure di organizzazione del procedimento.

    80

    Il motivo in esame va respinto in quanto quindi manifestatamente infondato.

    Sulla violazione dell’art. 230, secondo comma, CE

    Argomenti delle parti

    81

    Infine, con il loro quarto motivo, la Glunz e la OSB sostengono che la sentenza impugnata è contraria all’art. 230, secondo comma, CE, in quanto statuisce al di là dei motivi dedotti a sostegno del ricorso.

    82

    Infatti, il Tribunale avrebbe annullato la decisione controversa per una violazione del Trattato consistente nell’omessa considerazione da parte della Commissione del fatto che il settore in questione era in declino, mentre tale argomento era stato sollevato dalla convenuta in primo grado non nel contesto del motivo concernente la violazione del Trattato, bensì unicamente a sostegno di quello con cui essa avanzava uno sviamento di potere.

    83

    Pertanto, omettendo di distinguere censure e motivi palesemente diversi, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto, tanto più che, secondo la giurisprudenza, un motivo concernente la violazione del Trattato ai sensi dell’art. 230, secondo comma, CE, non potrebbe essere esaminato d’ufficio dal giudice comunitario.

    84

    La Kronofrance ribatte di aver fondato il suo ricorso su tutti i motivi menzionati all’art. 230 CE, indicando nelle sue memorie per intero la motivazione necessaria. Ad ogni modo, essa non sarebbe tenuta a consacrare un motivo a un vizio specifico della decisione controversa in quanto un siffatto difetto emerge dall’esposizione degli elementi di fatto e di diritto contenuta nelle sue osservazioni scritte o orali.

    Giudizio della Corte

    85

    Con il motivo di ricorso in questione, la Glunz e la OSB intendono, in sostanza, far constatare che il Tribunale si è erroneamente pronunciato sulla violazione dell’art. 87 CE, mentre esso esaminava un argomento avanzato dalla ricorrente in primo grado a sostegno del suo motivo vertente su uno sviamento di potere. Così facendo, il Tribunale si sarebbe pronunciato su un argomento che non aveva il potere di sollevare d’ufficio e che la ricorrente non aveva dedotto.

    86

    Occorre innanzi tutto rilevare che detto motivo di impugnazione si fonda sulla premessa errata secondo cui il giudice di primo grado si sarebbe pronunciato sul motivo vertente su una violazione dell’art. 87 CE.

    87

    Orbene, va precisato, a tale riguardo, che il Tribunale non si è affatto pronunciato su detto motivo. Infatti, come risulta dal punto 35 della sentenza impugnata, il Tribunale ha limitato la sua analisi all’esame del secondo motivo di ricorso di cui era investito, secondo cui la Commissione avrebbe ingiustamente rifiutato di avviare il procedimento formale di esame di cui all’art. 88, n. 2, CE. Nell’ambito di tale motivo, come risulta dal punto 48 di detta sentenza, la ricorrente aveva sostenuto che, autorizzando, a conclusione del solo esame preliminare, l’aiuto concesso dalle autorità tedesche alla Glunz, la Commissione aveva in particolare violato l’art. 4, n. 4, del regolamento n. 659/1999, che obbliga l’istituzione ad avviare il procedimento formale di esame qualora il provvedimento notificato «ponga dubbi» circa la sua compatibilità con il mercato comune.

    88

    È solo al fine di pronunciarsi sull’esistenza di simili dubbi che il Tribunale ha esaminato la questione dell’interpretazione dell’art. 87 CE, considerando, quindi, detta questione come un presupposto per potersi pronunciare sulla legittimità della decisione controversa rispetto all’art. 88, n. 2, CE.

    89

    Ciò considerato, la circostanza che la ricorrente in primo grado abbia avanzato un motivo distinto, vertente sulla violazione dell’art. 87 CE, senza fondarsi sull’argomento relativo all’errata applicazione della disciplina multisettoriale 1998, è inconferente.

    90

    Pertanto, quest’ultimo motivo va parimenti respinto.

    91

    Alla luce di quanto precede, le due impugnazioni vanno respinte in toto.

    Sulle spese

    92

    Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese, conformemente alle conclusioni della Kronofrance in tal senso.

    93

    In forza dello stesso articolo del regolamento, la Commissione va condannata a sopportare le proprie spese.

     

    Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

     

    1)

    Le impugnazioni sono respinte.

     

    2)

    La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese del procedimento C-75/05 P.

     

    3)

    La Glunz AG e la OSB Deutschland GmbH sono condannate alle spese del procedimento C-80/05 P.

     

    4)

    La Commissione delle Comunità europee sopporta le proprie spese.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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