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Documento 62006CO0057
Order of the Court (Seventh Chamber) of 26 January 2007. # Elisabetta Righini v Commission of the European Communities. # Appeal - Officials - Temporary staff - Classification by grade and step - Classification in a higher career bracket - Distortion of the facts - Defective statement of reasons - Appeal in part manifestly inadmissible and in part manifestly unfounded. # Case C-57/06 P.
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 26 gennaio 2007.
Elisabetta Righini contro Commissione delle Comunità europee.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Dipendenti - Agenti temporanei - Inquadramento nel grado e nello scatto - Inquadramento nel grado superiore della carriera - Snaturamento dei fatti - Vizi di motivazione -Impugnazione in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondata.
Causa C-57/06 P.
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 26 gennaio 2007.
Elisabetta Righini contro Commissione delle Comunità europee.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Dipendenti - Agenti temporanei - Inquadramento nel grado e nello scatto - Inquadramento nel grado superiore della carriera - Snaturamento dei fatti - Vizi di motivazione -Impugnazione in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondata.
Causa C-57/06 P.
Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2007 II-B-2-00015
Raccolta della Giurisprudenza 2007 I-00012*;FP-I-B-2-00003
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2007:65
ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
26 gennaio 2007
Causa C-57/06 P
Elisabetta Righini
contro
Commissione delle Comunità europee
«Impugnazione – Funzionari – Agenti temporanei – Inquadramento nel grado e attribuzione dello scatto – Inquadramento nel grado superiore della carriera – Snaturamento dei fatti – Vizi di motivazione – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondata»
Oggetto: Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 15 novembre 2005, causa T‑145/04, Righini/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑349 e II‑1547), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all’annullamento delle decisioni della Commissione di inquadrare la ricorrente al momento dell’entrata in servizio nel grado A7, scatto 3 e, ove occorra, all’annullamento della decisione 21 gennaio 2004, che respinge il reclamo della ricorrente.
Decisione: L’impugnazione è respinta. La sig.ra Righini è condannata alle spese.
Massime
1. Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento
(Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)
2. Funzionari – Ricorso – Motivi di ricorso – Onere a carico del ricorrente di provare un fatto da lui dedotto
3. Impugnazione – Motivi di ricorso – Insufficienza di motivazione – Mero errore di redazione
4. Impugnazione – Motivi di ricorso – Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo – Motivo inconferente