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Documento 62006CO0276

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 17 aprile 2007.
Mamate El Youssfi contro Office national des pensions (ONP).
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal du travail de Verviers - Belgio.
Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Accordo euromediterraneo CE-Marocco - Art. 65 - Principio di non discriminazione in materia di previdenza sociale - Reddito minimo garantito per le persone anziane.
Causa C-276/06.

Raccolta della Giurisprudenza 2007 I-02851

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2007:215





Causa C-276/06

Mamate El Youssfi

contro

Office national des pensions (ONP)

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal du travail de Verviers)

«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Accordo euromediterraneo CE‑Marocco — Art. 65 — Principio di non discriminazione in materia di previdenza sociale — Reddito minimo garantito per le persone anziane»

Massime dell’ordinanza

Accordi internazionali — Accordi della Comunità — Accordo euromediterraneo di associazione CE‑Marocco — Previdenza sociale dei lavoratori migranti

(Accordo euromediterraneo di associazione CE‑Marocco, art. 65, n. 1, primo comma)

L’art. 65, n. 1, primo comma, dell’Accordo euromediterraneo di associazione CE‑Marocco che prevede, in materia di sicurezza sociale, il divieto di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza dei cittadini marocchini rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che lo Stato membro ospitante rifiuti di accordare il reddito minimo garantito per le persone anziane ad una cittadina marocchina che abbia raggiunto i 65 anni di età e risieda legalmente nel territorio del detto Stato, qualora costei rientri nell’ambito di applicazione della succitata disposizione

– per avere essa stessa esercitato un’attività di lavoro dipendente nello Stato membro di cui trattasi, oppure

– a motivo della sua qualità di familiare di un lavoratore di cittadinanza marocchina che è od è stato occupato in questo medesimo Stato.

(v. punto 73 e dispositivo)








ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

17 aprile 2007 (*)

«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura − Accordo euromediterraneo CE-Marocco − Art. 65 − Principio di non discriminazione in materia di previdenza sociale − Reddito minimo garantito per le persone anziane»

Nel procedimento C‑276/06,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunal du travail di Verviers (Belgio) con decisione 13 giugno 2006, pervenuta in cancelleria il 26 giugno 2006, nella causa

Mamate El Youssfi

contro

Office national des pensions (ONP),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dal sig. R. Schintgen (relatore), presidente di sezione, nonché dai sigg. A. Tizzano e A. Borg Barthet, giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro

cancelliere: sig. R. Grass

intendendo statuire mediante ordinanza motivata ai sensi dell’art. 104, n. 3, primo comma, del proprio regolamento di procedura,

sentito l’avvocato generale,

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 41, n. 1, dell’Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 27 aprile 1976 e approvato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2211 (GU L 264, pag. 1; in prosieguo: l’«accordo di cooperazione»), dell’art. 65, n. 1, primo comma, dell’Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, firmato a Bruxelles il 26 febbraio 1996 e approvato a nome delle dette Comunità con la decisione del Consiglio e della Commissione 24 gennaio 2000, 2000/204/CE, CECA (GU L 70, pag. 1; in prosieguo: l’«accordo di associazione»), dell’art. 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 883, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1), letto alla luce del regolamento (CE) del Consiglio 14 maggio 2003, n. 859, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU L 124, pag. 1), nonché sull’interpretazione dell’art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), e dell’art. 1 del Protocollo addizionale di tale convenzione (in prosieguo: il «Protocollo addizionale»)

2        La presente domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la sig.ra El Youssfi e l’Office national des pensions [Istituto pensionistico nazionale] belga (in prosieguo: l’«ONP»), avente ad oggetto il rifiuto di quest’ultimo di concedere alla detta interessata il reddito minimo garantito per le persone anziane previsto dalla normativa nazionale.

 Contesto normativo

 Normativa comunitaria

 L’accordo di cooperazione

3        L’art. 41, n. 1, dell’accordo di cooperazione, che è contenuto nel titolo III di quest’ultimo, dedicato alla cooperazione nel settore della manodopera, stabilisce quanto segue:

«Fatto salvo il disposto dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza marocchina ed i loro familiari conviventi godono, in materia di sicurezza sociale, di un regime caratterizzato dall’assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati».

4        Il detto art. 41 reca, ai paragrafi 2‑4, disposizioni che disciplinano il cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei diversi Stati membri, il beneficio delle prestazioni familiari per i membri della famiglia residenti all’interno della Comunità ed il trasferimento in Marocco delle pensioni e delle rendite per anzianità, decesso, infortunio sul lavoro o malattia professionale nonché invalidità.

 L’accordo di associazione

5        Nell’ambito del titolo VI dell’accordo di associazione, dedicato in particolare alla cooperazione sociale, e più precisamente all’interno del capitolo I intitolato «Disposizioni relative ai lavoratori», l’art. 65, n. 1, così dispone:

«Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza marocchina ed i loro familiari conviventi godono, in materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall’assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati.

L’espressione “previdenza sociale” copre gli aspetti della previdenza sociale [riguardanti le] prestazioni in caso di malattia e di maternità, di invalidità, di vecchiaia, di reversibilità, le prestazioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali, le indennità in caso di decesso, i sussidi di disoccupazione e le prestazioni familiari.

(...)».

6        Il detto art. 65 reca, ai paragrafi 2‑4, disposizioni analoghe a quelle indicate al punto 4 della presente ordinanza.

7        L’art. 66 del medesimo accordo è così formulato:

«Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai cittadini di una delle parti che risiedono o lavorano illegalmente nel territorio del paese ospite».

8        Conformemente al suo art. 96, n. 1, il detto accordo di associazione è entrato in vigore il 1° marzo 2000.

9        Il paragrafo 2 del detto art. 96 stabilisce che, a decorrere dalla sua entrata in vigore, l’accordo di associazione sostituisce l’accordo di cooperazione.

 Il regolamento (CEE) n. 1408/71

10      Ai sensi del suo art. 2, n. 1, il regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118 (GU 1997, L 28, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), «si applica ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti».

11      L’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71, intitolato «Parità di trattamento», stabilisce quanto segue:

«Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento».

12      L’art. 4 del detto regolamento definisce l’ambito di applicazione ratione materiae di quest’ultimo nei seguenti termini:

«1.      Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

a)      le prestazioni di malattia e di maternità;

b)      le prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno;

c)      le prestazioni di vecchiaia;

d)      le prestazioni ai superstiti;

e)      le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;

f)      gli assegni in caso di morte;

g)      le prestazioni di disoccupazione;

h)      le prestazioni familiari.

2.      Il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi (...).

2 bis. Il presente regolamento si applica alle prestazioni speciali a carattere non contributivo previste da una legislazione o da un regime diversi da quelli contemplati al paragrafo 1 o esclusi ai sensi del paragrafo 4, qualora dette prestazioni siano destinate:

a)      a coprire in via suppletiva, complementare o accessoria gli eventi corrispondenti ai settori di cui alle lettere da a) ad h) del paragrafo 1, oppure

b)      unicamente a garantire la tutela specifica dei minorati.

(…)».

13      L’art. 10 bis, n. 1, del regolamento n. 1408/71 è così redatto:

«Nonostante le disposizioni dell’articolo 10 e del titolo III, le persone alle quali il presente regolamento è applicabile beneficiano delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all’articolo 4, paragrafo 2 bis, esclusivamente nel territorio dello Stato membro nel quale esse risiedono ed in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell’allegato II bis. Tali prestazioni sono erogate dall’istituzione del luogo di residenza ed a suo carico».

14      Il detto allegato II bis menziona, nella parte intitolata «A. Belgio», alla lett. b), «[i]l reddito garantito alle persone anziane (…)».

15      Le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71 sono state fissate dal regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, come modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97.

 Il regolamento n. 859/2003

16      Il dodicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 859/2003 afferma quanto segue:

«Le disposizioni del regolamento (...) n. 1408/71 e del regolamento (...) n. 574/72 non si applicano ad una situazione i cui elementi si collochino tutti all’interno di un solo Stato membro. Ciò vale in particolare quando la situazione di un cittadino di un paese terzo presenta unicamente legami con un paese terzo e un solo Stato membro».

17      L’art. 1 del medesimo regolamento così dispone:

«Fatte salve le disposizioni di cui all’allegato del presente regolamento, le disposizioni del regolamento (...) n. 1408/71 e del regolamento (...) n. 574/72 si applicano ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, nonché ai loro familiari e superstiti, purché siano in situazione di soggiorno legale nel territorio di uno Stato membro e si trovino in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all’interno di un solo Stato membro».

 Il regolamento n. 883/2004

18      L’art. 4 del regolamento n. 883/2004, intitolato «Parità di trattamento», prevede quanto segue:

«Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, le persone alle quali si applica il presente regolamento godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato».

19      A norma del suo art. 87, n. 1, il regolamento n. 883/2004 «non fa sorgere alcun diritto per il periodo precedente la data della sua applicazione».

20      L’art. 90, n. 1, del medesimo regolamento stabilisce che «[i]l regolamento (...) n. 1408/71 (...) è abrogato a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento».

21      L’art. 91 del regolamento n. 883/2004 così dispone:

«Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione».

22      È pacifico che tale regolamento di applicazione non è ancora stato adottato.

 La CEDU

23      L’art. 14 della CEDU è così formulato:

«Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza discriminazioni di alcun tipo, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione».

24      L’art. 1 del Protocollo addizionale stabilisce quanto segue:

«Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. (…)»

 Normativa nazionale

25      La legge belga del 22 marzo 2001, che istituisce il reddito minimo garantito per le persone anziane (Moniteur belge del 29 marzo 2001, pag. 10244; in prosieguo: la «legge 22 marzo 2001»), mira ad assicurare a tali persone mezzi di sussistenza dignitosi. Tale legge non subordina l’erogazione della prestazione da essa prevista al previo versamento di contributi o all’esistenza di una copertura assicurativa; tuttavia, per poter richiedere tale prestazione, le risorse della persona interessata non devono superare un tetto massimo prestabilito.

26      Ai sensi dell’art. 3 della legge suddetta, «un reddito minimo è garantito alle persone anziane di età non inferiore ai 65 anni».

27      L’art. 4 della legge 22 marzo 2001 così dispone:

«Il beneficiario del reddito minimo garantito deve avere la sua residenza principale in Belgio ed appartenere ad una delle seguenti categorie di persone:

1.      cittadini belgi;

2.      persone a cui si applica il regolamento (...) n. 1408/71 (...);

3.      gli apolidi rientranti nell’ambito di applicazione della Convenzione sullo status degli apolidi, firmata a New York il 28 settembre 1954 ed approvata con la legge 12 maggio 1960;

4.      i rifugiati ai sensi dell’art. 49 della legge 15 dicembre 1980, relativa all’ingresso nel territorio, al soggiorno, allo stabilimento e all’allontanamento degli stranieri;

5.      i cittadini di un paese con il quale il Belgio ha concluso in materia una convenzione di reciprocità ovvero ha riconosciuto l’esistenza di una reciprocità di fatto;

6.      i cittadini stranieri, purché sia ad essi riconosciuta una pensione di vecchiaia o di reversibilità sulla base di un regime belga.

(…)».

 Causa principale e questioni pregiudiziali

28      Risulta dal fascicolo della causa principale che la sig.ra El Youssfi, cittadina marocchina, nata il 1° luglio 1939 e vedova dal 1982, risiede attualmente in Belgio, in virtù di ricongiungimento familiare, insieme al figlio, anch’egli stabilito in tale Stato membro.

29      Non vi è contestazione quanto alla regolarità del soggiorno dell’interessata in Belgio.

30      Il 25 agosto 2005 la sig.ra El Youssfi ha presentato all’ONP una domanda per ottenere il reddito minimo garantito per le persone anziane previsto dalla legge 22 marzo 2001.

31      Con decisione 16 dicembre 2005 tale domanda è stata respinta a motivo del fatto che la ricorrente nella causa principale non aveva fornito la prova della propria appartenenza ad una delle categorie elencate all’art. 4 della legge suddetta.

32      Il 2 marzo 2006 la sig.ra El Youssfi ha proposto un ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunal du travail di Verviers.

33      A sostegno del suo ricorso la sig.ra El Youssfi fa valere che il suo soggiorno in Belgio è regolare e che tale situazione legale le conferisce il diritto di richiedere il reddito minimo garantito per le persone anziane, previsto dalla normativa dello Stato membro ospitante, alle stesse condizioni valevoli per i cittadini di quest’ultimo. Il rifiuto di concederle la detta prestazione – la quale costituirebbe un diritto patrimoniale ai sensi dell’art. 1 del Protocollo addizionale – violerebbe il principio del divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità, specificamente sancito dall’accordo di cooperazione e dall’accordo di associazione nonché dall’art. 14 della CEDU.

34      L’ONP ed il pubblico ministero presso il giudice del rinvio sostengono invece che il conseguimento della prestazione richiesta dalla sig.ra El Youssfi è subordinato, in quanto diritto proprio dell’interessata, ad un «assoggettamento alla legislazione di uno Stato membro» e che l’interessata non può invocare il diritto comunitario in quanto non ha circolato all’interno dell’Unione europea.

35      Sulla scorta di tali premesse, il Tribunal du travail di Verviers ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il rifiuto di concedere il reddito minimo garantito per legge alle persone anziane, per la ragione che la ricorrente

–        non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (...) n. 1408/71,

–        non è stata riconosciuta apolide o rifugiata,

–        non è cittadina di un paese con il quale, in materia di reddito minimo garantito, il Belgio ha concluso una convenzione di reciprocità ovvero ha riconosciuto l’esistenza di una reciprocità di fatto,

–        non ha diritto ad alcuna pensione di vecchiaia o di reversibilità sulla base di un regime belga,

non derivi da

–        un’interpretazione troppo restrittiva del regolamento (...) n. 883/2004 (...) [che ha sostituito il regolamento (...) n. 1408/71], in particolare alla luce dell’art. 14 della CEDU, dell’art. 1 del Protocollo [addizionale] e del regolamento (...) n. 859/2003,

–        oppure da un’interpretazione di tale regolamento (...) n. 883/2004 che sarebbe incompatibile con l’accordo di cooperazione (...), il quale (...) è stato integrato dall’accordo [di associazione]».

 Sulla questione pregiudiziale

36      Conformemente all’art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura, qualora la soluzione di una questione pregiudiziale possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, dopo aver sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata contenente riferimento alla giurisprudenza pertinente. La Corte ritiene che tale ipotesi ricorra nella causa principale.

 Osservazioni preliminari

37      È giocoforza constatare anzitutto come la questione sollevata dal giudice del rinvio debba ritenersi intesa ad ottenere un’interpretazione del regolamento n. 1408/71, malgrado essa faccia riferimento al regolamento n. 883/2004 «che ha sostituito il regolamento (...) n. 1408/71».

38      Infatti, ai sensi del suo art. 91, il regolamento n. 883/2004 è certo entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma diviene applicabile soltanto a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione. Posto che nessun regolamento di applicazione del regolamento n. 883/2004 è stato adottato a tutt’oggi, ne consegue necessariamente che restano applicabili le disposizioni del regolamento n. 1408/71 (v. sentenza 9 novembre 2006, causa C‑205/05, Nemec,Racc. pag. I‑10745, punti 31 e 32).

39      Occorre inoltre precisare che le norme comunitarie in materia di coordinamento dei regimi nazionali di previdenza sociale non sono applicabili alle situazioni i cui elementi si collochino tutti all’interno di un solo Stato membro, e che questo è in particolare il caso che si verifica quando la situazione dell’interessato presenta unicamente legami con un paese terzo e un solo Stato membro (v., segnatamente, sentenza 11 ottobre 2001, cause riunite da C‑95/99 a C‑98/99 e C‑180/99, Khalil e a.,Racc. pag. I‑7413, punti 70 e 71).

40      Tale interpretazione vale tanto per l’art. 42 CE quanto per il regolamento n. 1408/71, e in particolare per l’art. 3 di quest’ultimo.

41      Allo stesso modo, il regolamento n. 859/2003, cui fa riferimento la questione sollevata dal giudice del rinvio, stabilisce, all’art. 1, che le disposizioni dei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 «si applicano ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, nonché ai loro familiari e superstiti, purché siano in situazione di soggiorno legale nel territorio di uno Stato membro e si trovino in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all’interno di un solo Stato membro».

42      Il dodicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 859/2003 precisa al riguardo che i regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 «non si applicano ad una situazione i cui elementi si collochino tutti all’interno di un solo Stato membro. Ciò vale in particolare quando la situazione di un cittadino di un paese terzo presenta unicamente legami con un paese terzo e un solo Stato membro».

43      Alla luce degli elementi di informazione di cui la Corte dispone nella causa principale, tale presupposto relativo alla necessità di un legame del cittadino di uno Stato terzo con almeno due Stati membri non pare essere soddisfatto da una persona come la sig.ra El Youssfi, risultando che costei ha lasciato il Marocco per venire ad insediarsi direttamente in Belgio, in virtù di ricongiungimento familiare, insieme a suo figlio residente in tale Stato membro.

44      Spetta tuttavia al giudice del rinvio procedere alla verifica di tale questione di fatto.

45      Pertanto, con riserva in ordine a tale punto, la sig.ra El Youssfi non potrebbe beneficiare del principio di parità di trattamento nel settore della previdenza sociale sancito dall’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71, letto in combinato disposto con il regolamento n. 859/2003, principio che osta ad un rifiuto di concedere una prestazione quale il reddito minimo garantito per le persone anziane adducendo quale unica motivazione la cittadinanza del richiedente (v., per analogia, i punti 51‑55 della presente ordinanza).

46      Stanti tali premesse, occorre esaminare la questione sollevata alla luce delle pertinenti disposizioni degli accordi conclusi tra la Comunità ed il Regno del Marocco.

47      In base alla sua formulazione, la questione posta dal giudice del rinvio riguarda l’accordo di cooperazione «integrato» dall’accordo di associazione.

48      Tuttavia, alla luce, da un lato, delle disposizioni dell’art. 96 dell’accordo di associazione – in virtù delle quali, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, vale a dire il 1° marzo 2000, l’accordo suddetto sostituisce l’accordo di cooperazione – e, dall’altro, della circostanza che la sig.ra El Youssfi ha presentato la propria domanda di concessione del reddito minimo garantito per le persone anziane in data 25 agosto 2005, solo l’accordo di associazione può trovare applicazione ratione temporis ai fatti di cui alla causa principale (v., per analogia, ordinanza 13 giugno 2006, causa C‑336/05, Echouikh, Racc. pag. I‑5223, punto 36).

49      Al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio occorre esaminare, nell’ordine: la questione se l’art. 65, n. 1, primo comma, dell’accordo di associazione abbia efficacia diretta e possa dunque essere fatto valere da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale; la portata del principio di non discriminazione sancito dalla detta disposizione; e, infine, le condizioni stabilite da quest’ultima quanto al proprio ambito di applicazione ratione materiae e ratione personae.

 Sull’efficacia diretta dell’art. 65, n. 1, primo comma, dell’accordo di associazione

50      A questo proposito, è sufficiente ricordare come risulti già dalla giurisprudenza della Corte che l’art. 65, n. 1, primo comma, dell’accordo di associazione ha efficacia diretta, sicché gli interessati cui esso si applica hanno il diritto di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali (ordinanza Echouikh, cit., punti 39‑42, nonché la giurisprudenza citata al punto 39 di tale ordinanza e riguardante l’art. 41, n. 1, dell’accordo di cooperazione, disposizione questa redatta negli stessi termini del detto art. 65, n. 1, primo comma).

 Sulla portata del principio di non discriminazione sancito dall’art. 65, n. 1, primo comma, dell’accordo di associazione

51      Come statuito dalla Corte ai punti 55‑58 della citata ordinanza Echouikh, e come risulta dalla giurisprudenza relativa all’art. 41, n. 1, dell’accordo di cooperazione, trasponibile per analogia all’art. 65, n. 1, primo comma, dell’accordo di associazione, il principio, sancito da quest’ultima disposizione, dell’assenza nel settore della previdenza sociale di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza nei confronti dei lavoratori migranti marocchini e dei loro familiari conviventi rispetto ai cittadini degli Stati membri in cui i detti lavoratori migranti sono o sono stati occupati significa che le persone cui si applica tale disposizione devono essere trattate come se fossero cittadini degli Stati membri in questione.

52      Tale principio implica, pertanto, che le persone rientranti nell’ambito di applicazione della detta disposizione dell’accordo di associazione hanno diritto alle prestazioni di previdenza sociale alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante, senza che la normativa di tale Stato possa loro imporre condizioni supplementari o più rigorose rispetto a quelle applicabili ai propri cittadini (ordinanza Echouikh, cit., punto 56).

53      Deve quindi considerarsi incompatibile con il detto principio di non discriminazione l’applicazione alle persone contemplate dall’art. 65, n. 1, primo comma, dell’accordo di associazione non solo del requisito della cittadinanza dello Stato membro interessato, ma anche di qualsiasi altra condizione che non sia richiesta per i cittadini nazionali (ordinanza Echouikh, cit., punto 57).

54      Orbene, nel caso di specie risulta, da un lato, che una persona come la ricorrente nella causa principale soddisfa i requisiti di età e di residenza prescritti dalla normativa dello Stato membro di cui trattasi per beneficiare del reddito minimo garantito per le persone anziane. Dall’altro lato, un cittadino dello Stato membro ospitante che si trovasse in una situazione analoga a quella della sig.ra El Youssfi avrebbe diritto alla prestazione suddetta, in quanto la condizione stabilita dall’art. 4, punto 6, della legge 22 marzo 2001, secondo cui deve sussistere il diritto ad una pensione di vecchiaia o di reversibilità sulla base della normativa nazionale, è applicabile soltanto ai «cittadini stranieri». Il rifiuto di concedere alla sig.ra El Youssfi la prestazione da essa richiesta si fonda dunque unicamente sulla circostanza che l’interessata non possiede la cittadinanza dello Stato membro interessato e non può essere assimilata, sulla base della normativa nazionale, ad un cittadino di tale Stato, nonché, inoltre, sul fatto che essa non soddisfa una condizione che non è però applicabile ai cittadini nazionali.

55      Pertanto, una normativa nazionale quale quella in questione nella causa principale risulta incompatibile con il principio di non discriminazione sancito dall’art. 65, n. 1, primo comma, dell’accordo di associazione, in forza del quale un cittadino marocchino non può vedersi negata una prestazione di natura sociale per ragioni connesse alla cittadinanza del richiedente.

56      Resta ancora da stabilire, da un lato, se una prestazione quale quella in questione nella causa principale rientri nel settore della «previdenza sociale» ai sensi dell’art. 65, n. 1, primo comma, dell’accordo di associazione e, dall’altro, se una persona nella situazione della sig.ra El Youssfi ricada sotto le previsioni di tale disposizione.

 Sull’ambito di applicazione ratione materiae dell’art. 65, n. 1, primo comma, dell’accordo di associazione

57      A questo proposito, secondo una costante giurisprudenza, la nozione di «previdenza sociale» di cui all’art. 65, n. 1, primo comma, dell’accordo di associazione dev’essere intesa nello stesso modo dell’identica nozione figurante nel regolamento n. 1408/71 (ordinanza Echouikh, cit., punti 50 e 51, nonché la giurisprudenza citata con riferimento all’art. 41, n. 1, dell’accordo di cooperazione).

58      Orbene, a seguito dell’adozione del regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1247 (GU L 136, pag. 1), determinate prestazioni a carattere non contributivo del tipo del reddito minimo garantito per le persone anziane istituito dalla legge 22 marzo 2001 sono state espressamente incluse nell’ambito di applicazione ratione materiae del detto regolamento n. 1408/71, a norma dell’art. 4, n. 2 bis, lett. a), di quest’ultimo (v. anche l’art. 10 bis, n. 1, e l’allegato II bis del medesimo regolamento n. 1408/71), essendo destinate a coprire, in via suppletiva, complementare o accessoria, gli eventi corrispondenti ai settori di cui alle lettere a)‑h) del paragrafo 1 del medesimo art. 4, tra i quali rientrano appunto le prestazioni di vecchiaia [v., per analogia, sentenza 5 aprile 1995, causa C‑103/94, Krid, Racc. pag. I‑719, punto 36, relativamente all’art. 39, n. 1, dell’accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria, firmato ad Algeri il 26 aprile 1976 e approvato, a nome della Comunità, con il regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2210 (GU L 263, pag. 1), disposizione questa redatta in termini sostanzialmente identici a quelli dell’art. 65, n. 1, primo comma, dell’accordo di associazione].

59      D’altronde, già prima dell’adozione del detto regolamento n. 1247/92, la Corte aveva statuito che un assegno avente la stessa natura del reddito minimo garantito per le persone anziane rientrava nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71, a norma dell’art. 4, n. 1, di quest’ultimo (v. sentenza Krid, cit., punti 33‑35, e la giurisprudenza ivi citata).

60      Pertanto, non vi è alcun dubbio che una prestazione come il reddito minimo garantito per le persone anziane, il quale mira ad assicurare un minimo di mezzi di sussistenza alle persone che abbiano almeno 65 anni di età e dispongano di risorse inferiori ad un tetto massimo prestabilito, rientra nel settore della «previdenza sociale» ai sensi dell’art. 65, n. 1, primo comma, dell’accordo di associazione, quantunque la prestazione in questione nella causa principale presenti anche le caratteristiche di una misura di assistenza sociale.

61      Occorre aggiungere in tale contesto che, contrariamente a quanto affermato dall’ONP, nessuna rilevanza assume il fatto che la legge 22 marzo 2001 concepisca la prestazione che essa istituisce come un diritto proprio della persona interessata, e non come un diritto derivato, acquisito dalla ricorrente nella causa principale in quanto membro della famiglia di un lavoratore migrante.

62      Infatti, considerato che l’ambito di applicazione ratione personae dell’art. 65, n. 1, primo comma, dell’accordo di associazione non è identico a quello del regolamento n. 1408/71, come definito dall’art. 2 di quest’ultimo, la giurisprudenza che opera nell’ambito di tale regolamento una distinzione tra i diritti derivati ed i diritti propri dei membri della famiglia del lavoratore migrante – giurisprudenza che è stata peraltro precisata dalla sentenza 30 aprile 1996, causa C‑308/93, Cabanis-Issarte (Racc. pag. I‑2097) – non è trasponibile nel contesto dell’accordo di associazione (v., per analogia, sentenza 3 ottobre 1996, causa C‑126/95, Hallouzi-Choho,Racc. pag. I‑4807, punto 30, e la giurisprudenza ivi citata).

 Sull’ambito di applicazione ratione personae dell’art. 65, n. 1, primo comma, dell’accordo di associazione

63      Risulta dalla decisione di rinvio che l’ONP riconosce che il soggiorno della sig.ra El Youssfi in Belgio è regolare, sicché costei non rientra nelle previsioni dell’art. 66 dell’accordo di associazione.

64      Per il resto, occorre ricordare che l’art. 65, n. 1, primo comma, dell’accordo suddetto si applica anzitutto ai lavoratori di cittadinanza marocchina, tenendo presente che tale nozione dev’essere intesa in senso ampio.

65      Risulta infatti dalla giurisprudenza della Corte che per «lavoratore» occorre intendere tanto i lavoratori attivi quanto quelli che si sono ritirati dal mercato del lavoro dopo aver raggiunto l’età richiesta per beneficiare di una pensione di anzianità o dopo essere stati vittime di uno dei rischi che danno diritto a indennità a titolo di altri settori della previdenza sociale (v. ordinanza Echouikh, cit., punti 44 e 45).

66      È alla luce di tali criteri che il giudice del rinvio deve stabilire se possa ritenersi che la sig.ra El Youssfi abbia essa stessa posseduto in Belgio, dove attualmente risiede, la qualità di «lavoratore» ai sensi dell’art. 65, n. 1, primo comma, dell’accordo di associazione.

67      Per il caso in cui la risposta fosse negativa, occorre rilevare come la detta disposizione dell’accordo di associazione si applichi anche ai familiari di tali lavoratori che convivano con questi nello Stato membro in cui i lavoratori medesimi sono o sono stati occupati.

68      A questo proposito, va precisato che tale nozione di «familiare» abbraccia non soltanto il coniuge e i discendenti del lavoratore migrante, ma anche le persone che abbiano uno stretto legame di parentela con quest’ultimo – tra le quali in particolare i suoi ascendenti – ed i suoi affini stretti (v., per analogia, sentenza 11 novembre 1999, causa C‑179/98, Mesbah,Racc. pag. I‑7955, punto 46).

69      Essendo vedova, anche la sig.ra El Youssfi potrebbe dunque rientrare nella previsione dell’art. 65, n. 1, primo comma, dell’accordo di associazione ove fosse dimostrato che suo marito ha avuto, prima del suo decesso, la qualità di lavoratore migrante marocchino in Belgio, dove l’interessata continua a risiedere (v., per analogia, sentenza Krid, cit., punti 28‑31).

70      Oltre a ciò, la ricorrente nella causa principale dovrebbe del pari essere considerata quale familiare del lavoratore, ai sensi della detta disposizione, qualora risiedesse con il proprio figlio in Belgio e quest’ultimo possedesse tanto la qualità di lavoratore, nel senso precisato al punto 65 della presente sentenza, quanto la cittadinanza marocchina.

71      In base agli atti in possesso della Corte, sembrerebbe che il figlio della sig.ra El Youssfi abbia acquisito la cittadinanza belga.

72      Nel caso in cui tuttavia il figlio della sig.ra El Youssfi avesse conservato la cittadinanza marocchina, spetta al giudice nazionale verificare, sulla base della legislazione dello Stato membro ospitante, se il familiare di un lavoratore migrante marocchino che possegga anche la cittadinanza di tale Stato possa, alla luce della legislazione suddetta, invocare la cittadinanza marocchina di tale lavoratore ai fini dell’applicazione dell’art. 65, n. 1, primo comma, dell’accordo di associazione (v., per analogia, sentenza Mesbah, cit., punti 40 e 41).

73      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che l’art. 65, n. 1, primo comma, dell’accordo di associazione dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che lo Stato membro ospitante rifiuti di accordare il reddito minimo garantito per le persone anziane ad una cittadina marocchina che abbia raggiunto i 65 anni di età e risieda legalmente nel territorio del detto Stato, qualora costei rientri nell’ambito di applicazione della succitata disposizione

–        per avere essa stessa esercitato un’attività di lavoro dipendente nello Stato membro di cui trattasi, oppure

–        a motivo della sua qualità di familiare di un lavoratore di cittadinanza marocchina che è od è stato occupato in questo medesimo Stato.

74      Spetta al giudice del rinvio verificare se nella fattispecie risulti soddisfatta una delle due condizioni suddette.

75      Atteso che l’interpretazione dettata dalla presente ordinanza quanto all’art. 65, n. 1, primo comma, dell’accordo di associazione è conforme ai precetti sanciti dall’art. 14 della CEDU e dall’art. 1 del Protocollo addizionale, come interpretati, in particolare, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza 16 settembre 1996, Gaygusuz c. Austria (Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, pag. 1129), la Corte ha in tal modo fornito al giudice del rinvio tutti gli elementi interpretativi necessari perché esso valuti la rispondenza della normativa nazionale in discussione nella causa principale ai diritti fondamentali di cui la Corte medesima garantisce il rispetto, quali i diritti garantiti dalla CEDU e dal Protocollo addizionale (v., in particolare, ordinanza Echouikh, cit., punti 64 e 65).

 Sulle spese

76      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L’art. 65, n. 1, primo comma, dell’Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, firmato a Bruxelles il 26 febbraio 1996 e approvato a nome delle dette Comunità con la decisione del Consiglio e della Commissione 24 gennaio 2000, 2000/204/CE, CECA, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che lo Stato membro ospitante rifiuti di accordare il reddito minimo garantito per le persone anziane ad una cittadina marocchina che abbia raggiunto i 65 anni di età e risieda legalmente nel territorio del detto Stato, qualora costei rientri nell’ambito di applicazione della succitata disposizione

–        per avere essa stessa esercitato un’attività di lavoro dipendente nello Stato membro di cui trattasi, oppure

–        a motivo della sua qualità di familiare di un lavoratore di cittadinanza marocchina che è od è stato occupato in questo medesimo Stato.

Firme


* Lingua processuale: il francese.

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