Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.
Documento 62005CJ0447
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 8 March 2007.#Thomson Multimedia Sales Europe (C-447/05) and Vestel France (C-448/05) v Administration des douanes et droits indirects.#Reference for a preliminary ruling: Cour d'appel de Paris - France.#Community Customs Code - Implementing measures - Regulation (EEC) No 2454/93 - Annex 11 - Non-preferential origin of goods - Television receivers - Concept of substantial processing or working - Criterion of added value - Validity.#Joined cases C-447/05 and C-448/05.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'8 marzo 2007.
Thomson Multimedia Sales Europe (C-447/05) e Vestel France (C-448/05) contro Administration des douanes et droits indirects.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour d'appel de Paris - Francia.
Codice doganale comunitario - Disposizioni di applicazione - Regolamento (CEE) n. 2454/93 - Allegato 11 - Origine non preferenziale delle merci - Apparecchi riceventi di televisione - Nozione di trasformazione o lavorazione sostanziale - Criterio del valore aggiunto - Validità.
Cause riunite C-447/05 e C-448/05.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'8 marzo 2007.
Thomson Multimedia Sales Europe (C-447/05) e Vestel France (C-448/05) contro Administration des douanes et droits indirects.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour d'appel de Paris - Francia.
Codice doganale comunitario - Disposizioni di applicazione - Regolamento (CEE) n. 2454/93 - Allegato 11 - Origine non preferenziale delle merci - Apparecchi riceventi di televisione - Nozione di trasformazione o lavorazione sostanziale - Criterio del valore aggiunto - Validità.
Cause riunite C-447/05 e C-448/05.
Raccolta della Giurisprudenza 2007 I-02049
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2007:151
Cause riunite C-447/05 e C-448/05
Thomson Multimedia Sales Europe
e
Vestel France
contro
Administration des douanes et droits indirects
(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla cour d'appel de Paris)
«Codice doganale comunitario — Disposizioni di applicazione — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Allegato 11 — Origine non preferenziale delle merci — Apparecchi riceventi per la televisione — Nozione di trasformazione o lavorazione sostanziale — Criterio del valore aggiunto — Validità»
Massime della sentenza
Origine delle merci — Determinazione — Trasformazione o lavorazione sostanziale — Operazione di montaggio
(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 24 e 249; regolamento della Commissione n. 2454/93, allegato 11)
Un’operazione di montaggio di diversi elementi costituisce una trasformazione o una lavorazione sostanziale idonea ad essere considerata come conferente l’origine allorché rappresenta, sotto un profilo tecnico e rispetto alla definizione della merce in questione, lo stadio produttivo determinante durante il quale si concretizza la destinazione dei componenti utilizzati e nel corso del quale sono conferite alla merce in questione le sue proprietà qualitative specifiche.
Tuttavia, tenuto conto della varietà delle operazioni che rientrano nella nozione di montaggio, vi sono situazioni nelle quali l’esame in base a criteri d’ordine tecnico può essere inconcludente per la determinazione dell’origine di una merce. In questi casi è d’uopo prendere in considerazione come criterio sussidiario il valore aggiunto per effetto del montaggio.
Al riguardo, spetta alla Commissione, nell’ambito del margine di valutazione discrezionale di cui dispone per emanare i provvedimenti necessari per l’applicazione delle disposizioni del codice doganale comunitario, in particolare di quelle relative all’origine delle merci, adottare disposizioni a carattere generale che, per garantire la certezza del diritto, tengano conto, nel tempo, della situazione complessiva di un settore industriale e sulle quali, di conseguenza, non influisca la situazione particolare, in un determinato momento, di questa o quella impresa del settore.
Così, il fatto che la Commissione abbia preso in considerazione la grande varietà di operazioni che rientrano nella nozione di montaggio nel complesso del settore industriale di cui trattasi può giustificare il ricorso al criterio del valore aggiunto.
(v. punti 26-27, 36-37 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
8 marzo 2007 (*)
«Codice doganale comunitario – Disposizioni di applicazione – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Allegato 11 – Origine non preferenziale delle merci – Apparecchi riceventi per la televisione – Nozione di trasformazione o lavorazione sostanziale – Criterio del valore aggiunto – Validità»
Nei procedimenti riuniti C‑447/05 e C‑448/05,
aventi ad oggetto domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Corte di appello di Parigi, con decisione 18 novembre 2005, pervenute in cancellaria il 16 dicembre 2005, nelle cause
Thomson Multimedia Sales Europe (C‑447/05),
Vestel France (C‑448/05)
contro
Administration des douanes et droits indirects,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. E. Juhász, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis e J. Malenovský (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 29 novembre 2006,
viste le osservazioni presentate:
– per la Thomson Multimedia Sales Europe, dal sig. F. Goguel, avocat;
– per la Vestel Francia, dal sig. F. Goguel, avocat, e dal sig. P. de Baere, advocaat;
– per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e G. Le Bras, in qualità di agenti;
– per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito sig. G. Albenzio, avvocato dello Stato;
– per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra C. White e dal sig. K. Beal, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. X. Lewis e dalla sig.ra J. Hottiaux, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha emesso la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sulla validità delle disposizioni di cui alla colonna 3, sottovoce 8528 della nomenclatura combinata, menzionata nell’allegato 11 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1; in prosieguo: le «disposizioni controverse dell’allegato 11 del regolamento n. 2454/93»).
2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie relative all’origine di apparecchi riceventi per la televisione quale determinata dall’amministrazione francese delle dogane e delle imposte indirette (in prosieguo: l’«amministrazione delle dogane») in informazioni vincolanti in materia di origine non preferenziale (in prosieguo: «IVO») emesse nel 2003 su domanda della società Thomson Sales Europe, ex Thomson Multimedia Sales Europe (in prosieguo: la «Thomson») e della società Vestel France (in prosieguo: la «Vestel»).
Ambito normativo
Il codice doganale comunitario
3 L’art. 24, rientrante sotto la sezione 1, intitolata «Origine non preferenziale delle merci» del capo 2 del titolo II del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale comunitario»), così dispone:
«Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione».
4 L’art. 249 del codice doganale comunitario prevede che la Commissione delle Comunità europee emani i provvedimenti necessari per l’applicazione del detto codice.
Il regolamento n. 2454/93
5 A tenore dell’art. 39, primo comma, del regolamento n. 2454/93:
«Per i prodotti ottenuti, elencati nell’allegato 11, sono considerate lavorazioni o trasformazioni che conferiscono il carattere originario, ai sensi dell’articolo 24 del codice [doganale comunitario], le lavorazioni o trasformazioni che figurano nella colonna 3 di detto allegato».
6 L’allegato 11 del regolamento n. 2454/93 è così formulato:
Codici NC |
Designazione dei prodotti |
Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari |
(1) |
(2) |
(3) |
(…) ex 8528 |
(…) Apparecchi riceventi per la televisione (esclusi i videotuner, i teleproiettori e i videomonitor), anche combinati, in uno stesso involucro, con apparecchi riceventi per la radiodiffusione o con apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono |
(…) Fabbricazione in cui il valore acquisito grazie alle operazioni di montaggio e, eventualmente, all’incorporazione di pezzi originari del paese dove viene effettuato il montaggio rappresenta almeno il 45% del prezzo franco fabbrica degli apparecchi Se non è raggiunta la percentuale del 45%, l’origine degli apparecchi è quella del paese di cui sono originari i pezzi il cui prezzo franco fabbrica rappresenta più del 35% del prezzo franco fabbrica degli apparecchi Se la regola del 35% è rispettata in due paesi, l’origine degli apparecchi è quella del paese di cui sono originari i pezzi che costituiscono la percentuale più elevata |
Controversie di cui alle cause principali e questioni pregiudiziali
Nel procedimento C‑447/05
7 La Thomson commercializza in Francia apparecchi riceventi per la televisione fabbricati in Polonia a partire da pezzi originari della Polonia e di altri paesi. Il tubo catodico, originario della Corea, rappresenta il 42,43% del prezzo franco fabbrica di un siffatto apparecchio. I componenti di tali apparecchi originari della Polonia e le operazioni di fabbricazione effettuate in tale paese costituiscono il 31,49% del prezzo franco fabbrica.
8 Su domanda della Thomson, l’amministrazione delle dogane, in forza dell’art. 24 del codice doganale comunitario nonché dell’art. 34 del regolamento n. 2454/93 e dell’allegato 11 di quest’ultimo, in data 11 luglio 2003 emetteva una IVO, nella quale designava la Corea come paese di origine dei detti apparecchi riceventi per la televisione.
9 Contestando la validità delle disposizioni controverse dell’allegato 11 del regolamento n. 2454/93 con riferimento all’art. 24 del codice doganale comunitario, la Thomson adiva allora il Tribunal d’instance del 7° arrondissement di Parigi per sentire annullare detta IVO e dichiarare che gli apparecchi riceventi per la televisione di cui trattasi hanno come paese di origine la Polonia.
10 Tale domanda veniva respinta dal detto Tribunal d’instance con sentenza 8 giugno 2004 contro la quale la Thomson interponeva appello dinanzi alla Cour d’appel di Parigi. Quest’ultima, avendo formulato dubbi circa la validità delle disposizioni controverse dell’allegato 11 del regolamento n. 2454/93, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’allegato 11 del regolamento n. 2454/93 non sia invalido in quanto in contrasto con l’art. 24 del codice doganale comunitario nella misura in cui porta a considerare originario della Corea un apparecchio ricevente per la televisione fabbricato in Polonia nelle condizioni descritte negli atti del procedimento».
Nel procedimento C‑448/05
11 La Vestel commercializza in Francia apparecchi riceventi per la televisione fabbricati in Turchia a partire da pezzi originari della Turchia e di altri paesi. Il tubo catodico, originario della Cina, rappresenta il 43,1141% del prezzo franco fabbrica di siffatto apparecchio. Le componenti di questi apparecchi riceventi per la televisione originari della Turchia e le operazioni di fabbricazione effettuate in tale paese costituiscono il 38,47% del prezzo franco fabbrica.
12 Su domanda della Vestel, l’amministrazione delle dogane, sulla base dell’art. 24 del codice doganale comunitario nonché dell’art. 34 del regolamento n. 2454/93 e dell’allegato 11 di quest’ultimo, in data 24 marzo 2003 emetteva una IVO, nella quale riteneva la Cina paese di origine dei detti apparecchi riceventi per la televisione.
13 Contestando la validità delle disposizioni controverse dell’allegato 11 del regolamento n. 2454/93 con riferimento all’art. 24 del codice doganale comunitario, la Vestel adiva allora il Tribunal d’instance del 7° arrondissement di Parigi per sentire annullare detta IVO e dichiarare che i televisori di cui trattasi sono originari della Turchia.
14 Il detto Tribunal d’instance respingeva tale domanda con sentenza 8 giugno 2004 avverso la quale la Vestel interponeva appello dinanzi alla Cour d’appel di Parigi. Avendo formulato dubbi circa la validità delle disposizioni controverse dell’allegato 11 del regolamento n. 2454/93, quest’ultimo giudice ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’allegato 11 del regolamento n. 2454/93 non sia invalido in quanto in contrasto con l’art. 24 del codice doganale comunitario nella misura in cui porta a considerare come originario della Cina un apparecchio ricevente per la televisione fabbricato in Turchia nelle condizioni descritte negli atti del procedimento».
15 Con ordinanza del presidente della Corte 7 marzo 2006, i procedimenti C‑447/05 e C‑448/05 sono stati riuniti ai fini della fase scritta e orale del procedimento come pure della sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali
16 Con le questioni sollevate il giudice a quo vuole in sostanza sapere se le disposizioni controverse di cui all’allegato 11 del regolamento n. 2454/93 siano invalide in quanto esigono che il valore acquisito in conseguenza delle operazioni di montaggio e, se del caso, di incorporazione dei pezzi originari costituisca almeno il 45% del prezzo franco fabbrica degli apparecchi riceventi per la televisione perché la loro fabbricazione conferisca ad essi l’origine del paese ove ha avuto luogo tale montaggio.
17 Le ricorrenti nelle cause principali sostengono, in sostanza, che facendo in tal modo ricorso a un criterio basato sul valore aggiunto, che esse definiscono «quantitativo» e che sarebbe incompatibile con i criteri a loro parere «qualificativi» fatti propri dall’art. 24 del codice doganale comunitario, la Commissione avrebbe ecceduto i poteri conferitile dal Consiglio dell’Unione europea per l’applicazione delle norme da esso poste nel detto codice.
18 In limine, si deve osservare che la questione della validità delle disposizioni controverse dell’allegato 11 del regolamento n. 2454/93 è stata sollevata nell’ambito di controversie nelle cause principali intese a contestare la legittimità delle IVO relative ad apparecchi riceventi per la televisione alcuni dei quali sono oggetto di operazioni di montaggio in Polonia e altri in Turchia. Le domande che hanno dato luogo a tali IVO sono state presentate, nel 2003, da imprese con sede in Francia che volevano conoscere l’origine non preferenziale di tali apparecchi quale definita in applicazione delle norme enunciate agli artt. 22‑26 del codice doganale comunitario.
19 Dette domande non erano intese a conoscere l’origine preferenziale delle merci, quale definita dall’art. 27 del codice doganale comunitario e non erano pertanto intese a sapere se le dette merci beneficiavano di misure tariffarie preferenziali contenute in accordi conclusi dalla Comunità europea con taluni paesi o gruppi di paesi.
20 Ciò considerato, anche se la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Turchia beneficiavano, alla data in cui le IVO di cui trattasi venivano emesse, di uno status specifico nelle loro relazioni doganali con la Comunità europea, tale circostanza non è di per sé atta a rimettere in discussione la pertinenza delle questioni sollevate dal giudice a quo.
21 Si deve a questo proposito innanzitutto ricordare che, ai sensi dell’art. 24 del codice doganale comunitario, una merce nella cui produzione sono intervenuti due o più paesi è originaria del paese dove ha avuto luogo l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.
22 Questo articolo riprende la formulazione dell’art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 802, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (GU L 148, pag. 1), applicabile prima dell’entrata in vigore del detto codice. Nell’interpretare questo regolamento, la Corte ha ritenuto che da detto art. 5 risulta che il criterio determinante è quello dell’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale (sentenza 13 dicembre 1989, causa C‑26/88, Brother International, Racc. pag. 4253, punto 15).
23 In secondo luogo, va altresì ricordato che l’art. 249 del codice doganale comunitario rappresenta un fondamento sufficiente per delegare alla Commissione l’adozione delle modalità di attuazione del detto codice (sentenza 11 novembre 1999, causa C‑48/98, Söhl & Söhlke, Racc. pag. I‑7877, punto 35).
24 Dalla giurisprudenza della Corte risulta che la Commissione è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti necessari o utili per l’attuazione della disciplina di base, purché non siano in contrasto con tale disciplina o con le norme d’attuazione stabilite dal Consiglio (v., in particolare, sentenza Söhl & Söhlke, cit., punto 36).
25 Inoltre, la Commissione, nell’esercizio del potere conferitole dal Consiglio per l’applicazione dell’art. 24 del codice doganale comunitario, dispone di un margine discrezionale che le consente di precisare le nozioni astratte di questa disposizione in considerazione di trasformazioni o di lavorazioni specifiche (v. sentenza 23 marzo 1983, causa 162/82, Cousin e a., Racc. pag. 1101, punto 17).
26 Per quanto riguarda la questione se un’operazione di montaggio di diversi elementi costituisca una trasformazione o una lavorazione sostanziale, la Corte ha già giudicato che una siffatta operazione è idonea ad essere considerata come conferente l’origine allorché rappresenta, sotto un profilo tecnico e rispetto alla definizione della merce in questione, lo stadio produttivo determinante durante il quale si concretizza la destinazione dei componenti utilizzati e nel corso del quale sono conferite alla merce in questione le sue proprietà qualitative specifiche (sentenze 31 gennaio 1979, causa 114/78, Yoshida, Racc. pag. 151, e Brother International, cit., punto 19).
27 La Corte ha tuttavia giudicato che, tenuto conto della varietà delle operazioni che rientrano nella nozione di montaggio, vi sono situazioni nelle quali l’esame in base a criteri d’ordine tecnico può essere inconcludente per la determinazione dell’origine di una merce. In questi casi è d’uopo prendere in considerazione come criterio sussidiario il valore aggiunto per effetto del montaggio (sentenza Brother International, cit., punto 20).
28 La Corte ha precisato che la pertinenza di questo criterio è d’altra parte confermata dalla Convenzione internazionale per la semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali (Convenzione di Kyoto) della quale sono stati accettati a nome della Comunità più allegati con decisione del Consiglio 3 giugno 1977, 77/415/CEE (GU L 166, pagg. 1 e 3), e le cui note relative alla norma 3 dell’allegato D.1 precisano che il criterio della trasformazione sostanziale può esprimersi in pratica nella regola della percentuale ad valorem, allorché la percentuale del valore dei prodotti utilizzati o la percentuale del maggior valore acquisito raggiunge un determinato livello (sentenza Brother International, cit., punto 21).
29 D’altra parte, va altresì rilevato che, con decisione 22 dicembre 1994, 94/800/CEE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay round (1986-1994) (GU L 336, pag.1), il Consiglio ha, tra l’altro, approvato l’accordo relativo alle regole in materia di origine allegato all’atto finale firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 (GU L 336, pag. 144), secondo il quale, in occasione della elaborazione delle dette regole può essere utilizzato il criterio della percentuale ad valorem.
30 Si deve a questo proposito ricordare che gli accordi internazionali, sin dalla loro entrata in vigore, costituiscono parte integrante dell’ordinamento giuridico comunitario (v., tra l’altro, sentenza 10 febbraio 2006, causa C‑344/04, IATA e ELFAA, Racc. pag. I‑403, punto 36). Secondo una costante giurisprudenza, le norme di diritto comunitario derivato devono essere interpretate, per quanto possibile, alla luce di tali accordi (v., in particolare, sentenza 9 gennaio 2003, causa C‑76/00 P, Petrotub e Republica/Consiglio, Racc. pag. I‑79, punto 57).
31 Da quanto sopra considerato consegue che la scelta del criterio del valore aggiunto non è di per sé incompatibile con l’art. 24 del codice doganale comunitario e che il ricorso a tale criterio non può, di per sé, dimostrare che la Commissione ha ecceduto i poteri di applicazione che le derivavano dall’art. 249 del detto codice.
32 Si deve ritenere che le ricorrenti nelle cause principali sostengano altresì che la situazione nel settore industriale della fabbricazione degli apparecchi riceventi per la televisione sia tale che l’esame delle operazioni di montaggio dei detti apparecchi sulla base di criteri di ordine tecnico può essere determinante per stabilire l’origine di tale merce e osta pertanto a che la Commissione prenda in considerazione, come ha fatto nelle disposizioni controverse dell’allegato 11 del regolamento n. 2454/93, il criterio del valore aggiunto, che ha solo un carattere sussidiario.
33 A questo proposito, va ricordato che, ai fini dell’applicazione del regolamento n. 802/68, la Commissione aveva adottato il regolamento (CEE) 23 dicembre 1970, n. 2632, relativo alla determinazione dell’origine degli apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione (GU L 279, pag. 35), le cui disposizioni, che fanno riferimento al criterio del valore aggiunto, sono state in sostanza riprese nelle disposizioni controverse dell’allegato 11 del regolamento n. 2454/93.
34 Dal secondo ‘considerando’ del regolamento n. 2632/70 si evince che il montaggio di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione può consistere in procedimenti più o meno complessi secondo il tipo dell’apparecchio e secondo i mezzi utilizzati o il modo in cui è effettuato. Il terzo ‘considerando’ del detto regolamento rileva altresì che le operazioni di montaggio «allo stato attuale della tecnica in questo ramo industriale» non costituiscono in genere da sole una fase di fabbricazione importante ai sensi dell’art. 5 del regolamento n. 802/68, ma che in taluni casi la situazione può essere diversa, ad esempio, quando dette operazioni riguardano apparecchi ad alto rendimento o che richiedano controlli rigorosi dei pezzi utilizzati oppure quando comprendono anche il montaggio dei singoli elementi costitutivi dell’apparecchio. Il quarto ‘considerando’ del regolamento n. 2632/70 aggiunge che la diversità delle operazioni attinenti alla nozione di montaggio non consente di determinare secondo un criterio di carattere tecnico i casi in cui dette operazioni rappresentano una fase di fabbricazione importante e che, per tale motivo, conviene tener presente il valore aggiunto per effetto di dette operazioni.
35 Orbene, siffatti motivi sono idonei a giustificare il mantenimento del criterio del valore aggiunto nelle disposizioni controverse di cui all’allegato 11 del regolamento n. 2454/93.
36 Spetta infatti alla Commissione, nell’ambito del margine di valutazione discrezionale di cui dispone per emanare i provvedimenti necessari per l’applicazione delle disposizioni del codice doganale comunitario, in particolare di quelle relative all’origine delle merci, adottare disposizioni a carattere generale che, per garantire la certezza del diritto, tengano conto, nel tempo della situazione complessiva di un settore industriale e sulle quali, di conseguenza, non influisca la situazione particolare, in un determinato momento, di questa o quella impresa del settore.
37 Ciò considerato, il fatto che la Commissione abbia preso in considerazione la grande varietà di operazioni che rientrano nella nozione di montaggio nel complesso del settore industriale di cui trattasi giustificava il ricorso al criterio del valore aggiunto.
38 Si deve del resto rilevare che nelle osservazioni scritte le stesse ricorrenti nelle cause principali sottolineano che le operazioni di assemblaggio dei vari componenti degli apparecchi di cui trattasi nelle cause principali fanno parte di un processo industriale complesso. Del resto, gli atti sottoposti alla Corte non consentono di considerare che questo procedimento sia identico per tutti i fabbricanti di apparecchi riceventi per la televisione. Da essi non è comunque dato di concludere che manchi la grande varietà delle operazioni rientranti nella nozione di assemblaggio nel settore industriale di cui trattasi considerato nel suo complesso.
39 In un siffatto contesto, la necessità di applicazione uniforme delle norme doganali nell’insieme del territorio doganale della Comunità implicava che le nozioni astratte di ultima trasformazione o di lavorazione sostanziale alle quali l’art. 24 del codice doganale comunitario fa riferimento per l’insieme delle merci fossero precisate, per prodotti specifici come gli apparecchi riceventi per la televisione, da disposizioni particolari che potessero prendere in considerazione la diversità dei procedimenti di fabbricazione di tali apparecchi. Di conseguenza, il ricorso a un criterio chiaro ed obiettivo quale quello del valore aggiunto, che consente di definire, per tale tipo di merce dalla composizione complessa, in cosa consiste la trasformazione sostanziale che le conferisce l’origine, non può essere frutto di un errore di diritto.
40 La circostanza che la Commissione sia stata indotta, per i sopramenzionati motivi, a precisare in tal modo le norme relative alla determinazione dell’origine degli apparecchi riceventi per la televisione facendo ricorso al criterio del valore aggiunto non implica assolutamente che tale criterio sia di per sé, e in linea generale, più severo dei criteri generali enunciati dall’art. 24 del codice doganale comunitario e che collochi necessariamente tali prodotti in una situazione più sfavorevole di quelli, anche di simile natura, cui vengono applicati tali criteri generali o altri criteri. Le ricorrenti nelle cause principali non possono pertanto utilmente impugnare la validità delle disposizioni controverse dell’allegato 11 del regolamento n. 2454/93 avvalendosi della valutazione effettuata dalla Corte nella sentenza citata Cousin e a. (Racc. pag. 1101), su disposizioni di un regolamento il cui carattere discriminatorio derivava dal ricorso a criteri per la definizione dell’origine di un prodotto notevolmente più severi che per quella di un altro prodotto simile.
41 Del resto, dai documenti versati agli atti non risulta che l’attuazione di tale criterio del valore aggiunto sarebbe, come sostenuto dalle ricorrenti nelle cause principali, più difficile di quella risultante dall’applicazione delle nozioni di carattere generale di cui all’art. 24 del codice doganale comunitario. Non viene fatta a questo proposito menzione alcuna di difficoltà incontrate dall’amministrazione doganale incaricata dell’istruttoria delle domande di IVO presentate dalle interessate, in occasione della messa in atto nel caso di specie da parte della detta amministrazione del criterio del valore aggiunto figurante nelle disposizioni controverse di cui all’allegato 11 del regolamento n. 2454/93.
42 È vero che se, come sostenuto altresì dalle ricorrenti nelle cause principali, il tubo catodico costituisce ormai sempre almeno il 35% del prezzo franco fabbrica degli apparecchi riceventi per la televisione, l’origine di tale pezzo rischia di conferire il più delle volte ai detti apparecchi la loro origine. Tuttavia solo qualora il tubo catodico rappresentasse almeno il 55% del prezzo franco fabbrica la menzionata condizione non potrebbe in alcun caso essere soddisfatta. I casi di specie evocati dinanzi al giudice a quo, invece, non implicano che in tutti i casi tale condizione non sarà soddisfatta. L’applicazione delle disposizioni controverse dell’allegato 11 del regolamento n. 2454/93 non può pertanto produrre l’effetto di assimilare l’origine degli apparecchi riceventi per la televisione all’origine dei tubi catodici.
43 Le disposizioni qui in esame sono formulate in termini generali e non conferiscono alcuna importanza decisiva nella determinazione dell’origine del prodotto di cui trattasi ad un suo specifico componente, come il tubo catodico. Le dette disposizioni, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti nelle cause principali, non sono pertanto comparabili a quelle oggetto della causa che ha dato luogo alla citata sentenza Yoshida, che attribuivano appunto una siffatta importanza ad uno dei componenti del prodotto oggetto della detta causa.
44 Si deve inoltre osservare che, se è vero che la situazione invocata dalle ricorrenti nelle cause principali è frutto dell’evoluzione delle tecniche di fabbricazione degli apparecchi riceventi per la televisione, non risulta che questa situazione in tali condizioni avrebbe un carattere diverso da quello circostanziale, quando, come del resto risulta dalle osservazioni presentate all’udienza, l’evoluzione delle attuali tecniche di fabbricazione come quelle degli schermi a plasma è tale da rimettere, se del caso, sostanzialmente in discussione la situazione così dedotta. Da ciò consegue che questa non può essere fruttuosamente invocata per contestare la fondatezza del ricorso al criterio del valore aggiunto.
45 Si deve infine constatare che le disposizioni controverse dell’allegato 11 del regolamento n. 2454/93, esigendo che il valore acquisito in conseguenza delle operazioni di montaggio e, eventualmente, dell’incorporazione dei pezzi originari rappresenti almeno il 45% del prezzo franco fabbrica degli apparecchi affinché la fabbricazione conferisca loro l’origine del paese ove ha avuto luogo tale montaggio a partire da materiali provenienti da più paesi, fissano una percentuale sufficiente perché tali operazioni siano considerate implicanti un notevole aumento del valore mercantile del prodotto finito (v., in tal senso, sentenza Brother International, cit. punto 22). Una siffatta percentuale non appare pertanto affetta da errore manifesto di valutazione.
46 Alla luce di tutto quanto sopra considerato, le questioni sollevate vanno risolte dichiarando che dal loro esame non sono emersi elementi idonei ad inficiare la validità delle disposizioni controverse di cui all’allegato 11 del regolamento n. 2454/93.
Sulle spese
47 Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
Dall’esame delle questioni sottoposte non sono emersi elementi idonei ad inficiare la validità delle disposizioni figuranti nella colonna 3 alla voce 8528 della nomenclatura combinata, menzionata nell’allegato 11 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario.
Firme
* Lingua processuale: il francese.