Scegli le funzioni sperimentali da provare

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 62004CJ0368

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 ottobre 2006.
    Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH e altri contro Finanzlandesdirektion für Tirol e altri.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Verwaltungsgerichtshof - Austria.
    Aiuti concessi dagli Stati - Art. 88, n. 3, ultima frase, CE - Rimborso parziale di imposte sull'energia - Mancata notifica dell'aiuto - Decisione della Commissione - Dichiarazione di compatibilità dell'aiuto con il mercato comune per un determinato periodo anteriore - Effetto sulle domande di rimborso delle imprese non beneficiarie della misura di aiuto - Poteri dei giudici nazionali.
    Causa C-368/04.

    Raccolta della Giurisprudenza 2006 I-09957

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2006:644

    Causa C-368/04

    Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH e altri

    contro

    Finanzlandesdirektion für Tirol e altri

    [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria)]

    «Aiuti concessi dagli Stati — Art. 88, n. 3, ultima frase, CE — Rimborso parziale di imposte sull’energia — Mancata notifica dell’aiuto — Decisione della Commissione — Dichiarazione di compatibilità dell’aiuto con il mercato comune per un determinato periodo anteriore — Effetto sulle domande di rimborso delle imprese non beneficiarie della misura di aiuto — Poteri dei giudici nazionali»

    Conclusioni dell’avvocato generale F.G. Jacobs, presentate il 29 novembre 2005 

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 ottobre 2006 

    Massime della sentenza

    1.     Aiuti concessi dagli Stati — Regolamento n. 659/1999 — Ambito di applicazione ratione temporis

    (Regolamento del Consiglio n. 659/1999)

    2.     Aiuti concessi dagli Stati — Competenze rispettive della Commissione e dei giudici nazionali — Ruolo dei giudici nazionali

    (Artt. 87 CE e 88, n. 3, CE)

    3.     Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuti — Concessione di un aiuto in violazione del divieto sancito dall’art. 88, n. 3, CE

    (Artt. 87, n. 1, CE e 88, n. 3, CE)

    4.     Aiuti concessi dagli Stati — Rispetto delle norme comunitarie — Ruolo dei giudici nazionali

    1.     Nei limiti in cui il regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE], contiene norme di natura procedurale, esse si applicano a tutti i procedimenti amministrativi in materia di aiuti di Stato pendenti dinanzi alla Commissione nel momento in cui il detto regolamento è entrato in vigore, cioè il 16 aprile 1999.

    (v. punto 34)

    2.     L’attuazione del sistema di controllo degli aiuti di Stato incombe, da un lato, alla Commissione e, dall’altro, ai giudici nazionali, che hanno ruoli complementari e distinti.

    Mentre la valutazione della compatibilità di misure di aiuto con il mercato comune rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che agisce sotto il controllo dei giudici comunitari, i giudici nazionali provvedono alla salvaguardia dei diritti dei singoli in caso di inadempimento dell’obbligo di previa notifica degli aiuti di Stato alla Commissione previsto dall’art. 88, n. 3, CE.

    In tale ruolo, questi ultimi devono anche prendere in piena considerazione l’interesse comunitario.

    Per quanto riguarda una misura di aiuto illegittima, perché concessa in violazione dell’obbligo di notifica, nella forma di un rimborso parziale di un’imposta, non sarebbe conforme all’interesse comunitario ordinare tale rimborso a vantaggio di altre imprese se tale decisione avesse per risultato di estendere la cerchia dei beneficiari dell’aiuto, aumentandone così gli effetti in luogo di eliminarli.

    Infatti, i giudici nazionali devono assicurare che i rimedi da essi adottati siano tali da eliminare concretamente gli effetti degli aiuti concessi in violazione dell’art. 88, n. 3, CE e non estendano semplicemente tali aiuti ad una più ampia cerchia di beneficiari.

    Peraltro, anche supponendo che le domande di concessione di un’illegittima misura di aiuto possano essere assimilate a domande di esonero parziale dal pagamento di questa imposta, i debitori di un tributo obbligatorio non possono eccepire che l’esonero di cui fruiscono altre persone costituisca un aiuto di Stato per sottrarsi al pagamento del detto tributo.

    In definitiva, l’art. 88, n. 3, ultima frase, CE dev’essere interpretato nel senso che spetta ai giudici nazionali salvaguardare gli interessi dei singoli dinanzi ad un’eventuale inosservanza, da parte delle autorità nazionali, del divieto di esecuzione degli aiuti prima dell’adozione, da parte della Commissione, di una decisione che li autorizzi. Nel fare ciò, i giudici nazionali devono prendere, tuttavia, in piena considerazione l’interesse comunitario e non devono adottare una misura che avrebbe per unico effetto di estendere la cerchia dei beneficiari dell’aiuto.

    (v. punti 36-38, 44, 48-51, 57-58 e dispositivo)

    3.     Una misura di aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, eseguita violando gli obblighi derivanti dall’art. 88, n. 3, CE, è illegittima.

    Salvo pregiudicare l’efficacia diretta dell’art. 88, n. 3, ultima frase, CE e trascurare gli interessi dei singoli che i giudici nazionali sono chiamati a tutelare, una decisione della Commissione che dichiara un aiuto non notificato compatibile con il mercato comune non ha l’effetto di sanare, a posteriori, gli atti di esecuzione invalidi per il fatto di essere stati adottati in violazione del divieto sancito in tale articolo. Qualsiasi altra interpretazione condurrebbe a favorire l’inosservanza, da parte dello Stato membro interessato, della disposizione suddetta e svuoterebbe quest’ultima del suo effetto utile.

    Infatti, qualora, per un determinato regime di aiuti, compatibile o meno con il mercato comune, l’inosservanza dell’art. 88, n. 3, CE non comportasse rischi o svantaggi superiori rispetto alla sua osservanza, l’incentivo per gli Stati membri a procedere alla notifica e ad attendere la decisione sulla compatibilità sarebbe fortemente ridotto, così come sarebbe fortemente ridotta la portata del controllo della Commissione.

    È irrilevante, al riguardo, che una decisione della Commissione precisi che la sua valutazione dell’aiuto controverso si riferisce ad un periodo precedente alla sua adozione.

    Parimenti, poco importa che una domanda di rimborso sia proposta prima o dopo l’adozione della decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune, in quanto tale domanda riguarda la situazione illegittima che deriva dalla mancata notifica.

    (v. punti 40-43, 55, 59 e dispositivo)

    4.     I giudici nazionali devono garantire ai singoli che sono in grado di far valere la violazione dell’obbligo di notifica degli aiuti di Stato che ne saranno tratte tutte le conseguenze, conformemente al loro diritto interno, sia per quanto concerne la validità degli atti che comportano l’attuazione delle misure d’aiuto, sia per quanto attiene al recupero degli aiuti finanziari concessi in violazione di tale norma o di eventuali misure provvisorie.

    Secondo le possibilità del diritto nazionale e i mezzi di ricorso che esso prevede, un giudice nazionale può così, a seconda dei casi, essere indotto ad ordinare il recupero, presso i beneficiari, di un aiuto illegittimo, anche se esso è stato successivamente dichiarato compatibile con il mercato comune dalla Commissione. Allo stesso modo, è possibile che il giudice nazionale debba statuire su una domanda di risarcimento danni causati in ragione dell’illegittimità della misura di aiuto.

    (v. punti 47, 56)




    SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

    5 ottobre 2006 (*)

    «Aiuti concessi dagli Stati – Art. 88, n. 3, ultima frase, CE – Rimborso parziale di imposte sull’energia – Mancata notifica dell’aiuto – Decisione della Commissione – Dichiarazione di compatibilità dell’aiuto con il mercato comune per un determinato periodo anteriore – Effetto sulle domande di rimborso delle imprese non beneficiarie della misura di aiuto – Poteri dei giudici nazionali»

    Nel procedimento C‑368/04,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) con decisione 12 agosto 2004, pervenuta in cancelleria il 24 agosto 2004, nella causa

    Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH,

    Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH,

    Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik GmbH & Co. KG

    contro

    Finanzlandesdirektion für Tirol,

    Finanzlandesdirektion für Steiermark,

    Finanzlandesdirektion für Kärnten,

    LA CORTE (Terza Sezione),

    composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský, S. von Bahr, A. Borg Barthet e U. Lõhmus, giudici,

    avvocato generale: sig. F.G. Jacobs

    cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 14 settembre 2005,

    considerate le osservazioni presentate:

    –       per la Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH e la Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH, dal sig. W. Arnold, Rechtsanwalt;

    –       per la Repubblica d’Austria, dal sig. H. Dossi, in qualità di agente;

    –       per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. V. Kreuschitz e V. Di Bucci, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 novembre 2005,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1       La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’art. 88, n. 3, ultima frase, CE.

    2       Tale domanda è stata presentata nell’ambito di tre controversie che vedono contrapposte, nel primo caso, la Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH (in prosieguo: la «TAL») alla Finanzlandesdirektion für Tirol (Direzione regionale delle Finanze per il Land Tirol), nel secondo caso, la Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH (in prosieguo: la «Planai») alla Finanzlandesdirektion für Steiermark (Direzione regionale delle Finanze per il Land Steiermark) e, nel terzo caso, la Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Gerlitzen») alla Finanzlandesdirektion für Kärnten (Direzione regionale delle Finanze per il Land Kärnten), in merito al rimborso di imposte sull’energia.

     Contesto normativo

     Diritto comunitario

    3       L’art. 88, n. 3, CE così dispone:

    «Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».

    4       Il regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1), codifica la prassi sviluppata dalla Commissione delle Comunità europee, in conformità alla giurisprudenza della Corte, in materia di esame degli aiuti di Stato. In applicazione del suo art. 30, tale regolamento è entrato in vigore il 16 aprile 1999.

    5       L’art. 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999 prevede quanto segue:

    «Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (…). La Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario».

     Diritto nazionale

    6       In occasione di una riforma fiscale e nell’ambito della legge di adeguamento strutturale del 1996 (Strukturanpassungsgesetz 1996) 30 aprile 1996 (BGBl. I, 201/1996), la Repubblica d’Austria ha adottato, pubblicato e fatto entrare in vigore simultaneamente tre leggi, cioè:

    –       la legge relativa all’imposta sull’energia elettrica (Elektrizitätsabgabegesetz; in prosieguo: l’«EAG»);

    –       la legge relativa all’imposta sul gas naturale (Erdgasabgabegesetz; in prosieguo: l’«EGAG»);

    –      la legge relativa al rimborso delle imposte sull’energia (Energieabgabenvergütungsgesetz; in prosieguo: l’«EAVG»).

    7       L’EAG prevede l’imposizione della fornitura e del consumo di energia elettrica. In forza dell’art. 6, n. 3, di tale legge, il fornitore di energia elettrica trasla l’imposta sul destinatario.

    8       L’EGAG prevede norme analoghe per la fornitura e il consumo di gas naturale.

    9       L’EAVG prevede il parziale rimborso delle imposte sull’energia applicate al gas naturale e all’energia elettrica, conformemente all’EGAG e all’EAG. In forza dell’art. 1, n. 1, di tale legge, le dette imposte vanno rimborsate su domanda, qualora superino, in totale, lo 0,35% del valore netto della produzione del consumatore di energia. L’importo del rimborso viene versato previa deduzione di una franchigia pari, al massimo, a ATS 5 000 (EUR 363).

    10     Tuttavia, ai sensi dell’art. 2, n. 1, dell’EAVG, come modificato dalla legge fiscale di emendamento del 1996 (Abgabenänderungsgesetz 1996) 30 dicembre 1996 (BGBl. I, 797/1996), il rimborso delle imposte sull’energia è riconosciuto solo alle imprese la cui attività principale consiste nella produzione di beni materiali.

     Antefatti della controversia di cui al procedimento principale

    11     Il Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale austriaca), investito di ricorsi presentati da imprese che non hanno per attività principale la produzione di beni materiali contro il rifiuto di rimborso delle imposte sull’energia, ha sottoposto alla Corte talune questioni pregiudiziali allo scopo di sapere, in particolare, se le disposizioni dell’EAVG costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 CE.

    12     Con sentenza 8 novembre 2001, causa C‑143/99, Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (Racc. pag. I‑8365), la Corte ha, in particolare, dichiarato:

    «Devono essere considerati aiuti di Stato ai sensi dell’art. [87 CE] i provvedimenti nazionali che prevedono un rimborso parziale delle imposte sull’energia applicate al gas naturale e all’energia elettrica solo a favore delle imprese che hanno, provatamente, come attività principale la produzione di beni materiali».

    13     In seguito a questa sentenza della Corte, il Verfassungsgerichtshof, con sentenza 13 dicembre 2001 (B 2251/97, Sammlung [Raccolta] 15450), ha annullato l’ordinanza con cui l’autorità nazionale aveva rifiutato il rimborso parziale delle imposte percepite sull’energia elettrica.

    14     Il Verfassungsgerichtshof ha considerato che, poiché l’EAVG non era stato notificato alla Commissione, l’amministrazione interessata non poteva fondare sull’art. 2, n. 1, di tale legge il rifiuto del rimborso delle imposte sull’energia alle imprese che non avevano per attività principale la produzione di beni materiali. Così facendo, l’amministrazione interessata avrebbe commesso un illecito equivalente ad un atto arbitrario, in quanto avrebbe violato il divieto direttamente applicabile previsto all’art. 88, n. 3, ultima frase, CE. Una tale applicazione illegittima della legge sarebbe equivalente ad un vuoto legislativo, e costituirebbe pertanto una violazione del diritto costituzionale all’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

    15     Il Verfassungsgerichtshof basa la sua decisione sull’obbligo dei giudici nazionali, richiamato al punto 27 della sentenza Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, citata, di assicurare ai cittadini comunitari che saranno tratte tutte le conseguenze collegate ad una violazione dell’art. 88, n. 3, ultima frase, CE, conformemente al loro diritto interno, sia per quanto concerne la validità degli atti che comportano l’attuazione delle misure d’aiuto, sia per quanto attiene al recupero degli aiuti finanziari concessi in violazione di tale norma o di eventuali misure provvisorie.

    16     Con lettera 6 dicembre 2001, la Commissione ha chiesto alle autorità austriache informazioni riguardanti l’EAVG. In seguito ad uno scambio di corrispondenza e di consultazioni, la Commissione ha adottato, il 22 maggio 2002, la decisione C (2002) 1890 def., relativa all’aiuto di Stato n. NN 165/2001 (GU C 164, pag. 4; in prosieguo: la «decisione 22 maggio 2002»). Poiché la legge austriaca è stata successivamente modificata, la Commissione precisa che essa esamina la misura di aiuto per il periodo che va dal 1º giugno 1996 al 31 dicembre 2001. Il dispositivo della decisione è formulato nel modo seguente:

    «Rincresce alla Commissione che l’Austria abbia concesso l’aiuto in violazione dell’art. 88, n. 3, CE.

    Essa constata tuttavia, sulla base della valutazione che precede, che tale aiuto è compatibile con gli artt. 87, n. 3, punto c), CE e 4, punto c), del Trattato CECA».

    17     Per conformarsi alla sentenza Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, citata, la Repubblica d’Austria ha modificato l’EAVG mediante la legge federale n. 158/2002, il cui art. 6 dispone che, a partire dal 1º gennaio 2002, tutte le imprese hanno diritto al rimborso delle imposte sul gas naturale e sull’energia elettrica quando il totale di queste imposte eccede lo 0,35% del valore netto della loro produzione.

    18     Con la decisione 9 marzo 2004, 2005/565/CE, relativa al regime di aiuti a cui l’Austria ha dato esecuzione concernente il rimborso dell’imposta sull’energia applicata al gas naturale e all’elettricità negli anni 2002 e 2003 (GU 2005, L 190, pag. 13), la Commissione ha considerato che l’impiego della soglia dello 0,35% del valore netto della loro produzione aveva per effetto di favorire le imprese grandi consumatrici di energia. Secondo la Commissione, per quanto riguarda le imprese alle quali l’EAVG non si applicava fino al 31 dicembre 2001, il regime di aiuti era incompatibile con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente oltre che con le altre deroghe previste all’art. 87, nn. 2 e 3, CE. Con riferimento più in particolare ad un’altra disposizione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente, la Commissione è pervenuta alla stessa conclusione in relazione alle imprese alle quali la detta legge era già applicabile prima del 31 dicembre 2001.

    19     Considerando la possibilità che la formulazione della soluzione fornita dalla Corte alla seconda questione nella sentenza Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, citata, abbia potuto indurre talune imprese che ne hanno beneficiato a ritenere in buona fede che le misure nazionali controverse esaminate da un giudice nazionale avrebbero cessato di essere selettive e non avrebbero più costituito aiuto di Stato se il loro beneficio fosse stato esteso a settori diversi da quello della fabbricazione di beni materiali, la Commissione ha concluso che, tenuto conto delle circostanze particolari della fattispecie, un recupero sarebbe stato in contrasto con il principio della tutela del legittimo affidamento e che, in conformità all’art. 14 del regolamento n. 659/1999, esso non avrebbe dovuto essere preteso.

    20     Interrogata dalla Corte, nel corso della fase scritta del presente procedimento, circa la mancata presa in considerazione, nella decisione 22 maggio 2002, della soglia dello 0,35%, la Commissione ha ricordato il punto 3, terzo comma, di tale decisione, che ha il seguente tenore:

    «La Commissione osserva che la selettività deriva già dalla limitazione del beneficio della misura di cui trattasi alle imprese delle quali è dimostrato che hanno come attività principale la produzione di beni materiali. Essa non esamina, pertanto, se altri elementi di tale misura nazionale e, in particolare, la soglia dello 0,35% la rendano ugualmente selettiva».

     Controversie principali e questioni pregiudiziali

    21     La TAL, prima ricorrente nelle cause principali, è attiva soprattutto nella costruzione e nella gestione di oleodotti. Dinanzi al Verfassungsgerichtshof essa ha contestato tre decisioni, emesse dalla Finanzlandesdirektion für Tirol, che respingevano i ricorsi che essa aveva proposto contro il rifiuto di rimborso dell’imposta sull’energia per gli anni 1996, 1997 e 1998. Il Verfassungsgerichtshof ha annullato tali decisioni con tre sentenze del 13 dicembre 2001, che si riferivano, per la motivazione, alla sentenza B 2251/97 da esso emessa lo stesso giorno a seguito della sentenza Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, citata.

    22     La Finanzlandesdirektion für Tirol ha adottato, il 15 novembre 2002, una nuova decisione relativa ai tre ricorsi. Invocando la nuova situazione in fatto e in diritto derivante dalla decisione 22 maggio 2002, che dichiarava gli aiuti compatibili con il Trattato CE, la Finanzlandesdirektion ha considerato di non essere più vincolata dalla decisione del Verfassungsgerichtshof e ha respinto i ricorsi. È contro quest’ultima decisione che la TAL ha proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio.

    23     La Planai, seconda ricorrente nelle cause principali, è un’impresa che gestisce funicolari. Dinanzi al Verfassungsgerichtshof essa ha contestato una decisione, emessa dalla Finanzlandesdirektion für Steiermark, che respingeva il ricorso proposto contro il rifiuto di rimborso dell’imposta sull’energia per periodi relativi agli anni 1996 e 1997. Il Verfassungsgerichtshof ha annullato tale decisione con sentenza 13 dicembre 2001, facendo riferimento, per la motivazione, alla citata sentenza B 2251/97.

    24     A seguito di tale annullamento, la Finanzlandesdirektion für Steiermark ha adottato, il 17 luglio 2002, una nuova decisione. Essa ha preso in considerazione la decisione 22 maggio 2002 che dichiarava gli aiuti compatibili con il Trattato, sottolineando che tale decisione aveva effetto retroattivo per il periodo considerato dalla domanda iniziale. Essa ha respinto, pertanto, il ricorso.

    25     La Planai ha proposto ricorso dinanzi al Verfassungsgerichtshof, ma tale ricorso è stato respinto con sentenza 12 dicembre 2002 (B 1348/02, Sammlung 16771), in quanto non vi era manifestamente una falsa applicazione della legge, che avrebbe reso il Verfassungsgerichtshof competente a conoscerne. Nella sua sentenza il Verfassungsgerichtshof ha, in particolare, dichiarato:

    «A partire dalla decisione della Commissione 22 maggio 2002, il Verfassungsgerichtshof può considerare che il divieto di esecuzione degli aiuti previsto all’art. 88, n. 3, CE (ex art. 93, n. 3, del Trattato CE) non osta, almeno manifestamente, all’applicazione dell’art. 2, n. 1, dell’EAVG. Ne consegue che l’autorità investita del ricorso aveva diritto di applicare tale disposizione nei limiti del possibile.

    La questione intesa a stabilire se la decisione della Commissione abbia – come si asserisce nel ricorso – violato il diritto comunitario dovrebbe essere esaminata dal Verfassungsgerichtshof soltanto se tale violazione fosse manifesta, cioè se potesse essere constatata a prima vista (…) o se sollevasse una questione di diritto costituzionale. Tuttavia, ciò non avviene neppure a seguito della sentenza della Corte 21 novembre 1991, causa C‑354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon (Racc. pag. I‑5505) (…), che ha giudicato la questione degli effetti prodotti dalla mancata notifica, ma non la legittimità di un’autorizzazione di aiuto concessa dalla Commissione in maniera espressamente retroattiva».

    26     A seguito di una domanda formulata in questo senso dalla Planai, il Verfassungsgerichtshof ha deferito il ricorso al Verwaltungsgerichtshof (Corte suprema amministrativa).

    27     La Gerlitzen, terza ricorrente nelle cause principali, è anch’essa un’impresa che gestisce funicolari. Dinanzi al Verfassungsgerichtshof essa ha contestato una decisione, emessa dalla Finanzlandesdirektion für Kärnten il 29 ottobre 2002, che respingeva il ricorso da essa proposto contro il rifiuto di rimborso dell’imposta sull’energia per gli anni 1999‑2001. Tale ricorso è stato respinto, il 12 dicembre 2002, da una sentenza che faceva rinvio alla motivazione della sentenza dello stesso giorno B 1348/02, citata. A seguito di una domanda formulata in questo senso dalla Gerlitzen, il Verfassungsgerichtshof ha deferito il ricorso al Verwaltungsgerichtshof.

    28     Il Verwaltungsgerichtshof chiede, da un lato, quali siano le conseguenze della decisione 22 maggio 2002 sui ricorsi proposti dalle tre ricorrenti nelle cause principali, considerando che tale decisione riguarda espressamente un periodo anteriore alla sua data di adozione e, dall’altro, se occorra ancora, dopo tale decisione, tenere conto del divieto di esecuzione degli aiuti previsto all’art. 88, n. 3, CE.

    29     Esso chiede, in particolare, se le date di presentazione delle domande di rimborso o anche le date delle decisioni dell’autorità amministrativa relative a tali domande abbiano importanza al riguardo. Esso sottolinea infatti che le prime due ricorrenti nelle cause principali hanno presentato le loro domande prima della decisione 22 maggio 2002, mentre la terza ha presentato la sua in un momento successivo.

    30     Il Verwaltungsgerichtshof considera che la sentenza 21 ottobre 2003, cause riunite C‑261/01 e C‑262/01, Van Calster e a. (Racc. pag. I‑12249, punti 53 e segg., nonché punto 73), potrebbe essere interpretata nel senso che una decisione positiva della Commissione non può avere per effetto di legittimare un regime di aiuti eseguito in violazione dell’art. 88, n. 3, CE.

    31     Esso osserva tuttavia che i fatti della causa che ha dato luogo alla citata sentenza Van Calster e a. si differenziano dalla situazione considerata nelle cause principali. In primo luogo, in tali cause, la qualità dell’aiuto risulterebbe dalla circostanza che il rimborso è concesso selettivamente, in modo tale che il fatto di concedere il rimborso anche alle imprese che non ne hanno beneficiato in forza di tale disciplina nazionale, allo scopo di ristabilire una situazione conforme al diritto comunitario, costituirebbe soltanto una delle possibilità intese ad evitare l’esistenza di un aiuto illegittimo o ad assicurare il rispetto del divieto di esecuzione degli aiuti. Inoltre, la controversia che ha dato luogo alla sentenza Van Calster e a., citata, riguardava una situazione in cui il regolamento n. 659/1999 non era ancora applicabile. Infine, nella causa Van Calster e a., citata, l’effetto retroattivo conferito in ultima analisi dal legislatore belga alla norma non era stato rivelato nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione mentre, nelle cause principali, la Commissione ha consapevolmente effettuato l’esame relativo ad un periodo del passato ed ha constatato la compatibilità della misura con il mercato comune.

    32     In tale contesto, il Verwaltungsgerichtshof ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)      Se il divieto di esecuzione ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE osti all’applicazione di una norma di legge nazionale che escluda dal rimborso dell’imposta sull’energia le imprese la cui attività principale non risulti consistere nella produzione di beni materiali e che debba essere conseguentemente considerata quale aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 CE, senza essere stata peraltro notificata alla Commissione anteriormente alla sua entrata in vigore, anche nel caso in cui la Commissione abbia accertato, ai sensi dell’art. 87, n. 3, CE, la compatibilità con il mercato comune di tale provvedimento con riguardo ad un periodo precedente e la richiesta di rimborso riguardi imposte dovute per tale periodo.

    2)      In caso di soluzione affermativa della prima questione:

    se, in una fattispecie di tal genere, il divieto di esecuzione imponga di procedere al rimborso anche in quei casi in cui le richieste delle imprese fornitrici di prestazioni di servizi siano state presentate successivamente alla data in cui è stata adottata la decisione della Commissione, con riguardo a periodi impositivi precedenti tale data».

     Sulle questioni pregiudiziali

    33     Con le questioni presentate, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente, in primo luogo, se l’art. 88, n. 3, CE debba essere interpretato nel senso che impone ai giudici nazionali di non applicare una legge che esclude talune imprese dal rimborso parziale di un’imposta sull’energia – misura che può costituire aiuto di Stato e che non è stata notificata – anche dopo che la Commissione, statuendo con riferimento al periodo per il quale il rimborso è stato chiesto, ha dichiarato l’aiuto compatibile con il mercato comune, in applicazione dell’art. 87, n. 3, CE. In tale contesto, il giudice del rinvio chiede, in secondo luogo, se la data in cui l’impresa ha presentato la domanda di rimborso sia un elemento pertinente.

    34     Occorre precisare, in via preliminare e per rispondere ad un quesito formulato dal giudice del rinvio nel testo della sua decisione, che, nei limiti in cui il regolamento n. 659/1999 contiene norme di natura procedurale, esse si applicano a tutti i procedimenti amministrativi in materia di aiuti di Stato pendenti dinanzi alla Commissione nel momento in cui il regolamento n. 659/1999 è entrato in vigore, cioè il 16 aprile 1999 (sentenza 6 ottobre 2005, causa C‑276/03 P, Scott/Commissione, Racc. pag. I‑8437, che conferma implicitamente la sentenza del Tribunale 10 aprile 2003, causa T‑366/00, Scott/Commissione, Racc. pag. II‑1763, punto 52).

    35     Tuttavia, come risulta dal secondo ‘considerando’ e dal complesso delle disposizioni del regolamento n. 659/1999, quest’ultimo codifica e legittima la prassi della Commissione in materia di esame degli aiuti di Stato e non contiene alcuna disposizione relativa ai poteri e agli obblighi dei giudici nazionali, che restano disciplinati dalle disposizioni del Trattato, come interpretate dalla Corte.

    36     Al riguardo occorre in primo luogo ricordare che l’attuazione del sistema di controllo degli aiuti di Stato, come risulta dall’art. 88 CE e dalla pertinente giurisprudenza della Corte, incombe, da un lato, alla Commissione e, dall’altro, ai giudici nazionali.

    37     È pacifico che, nell’ambito del controllo del rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi ad essi incombenti in forza degli artt. 87 CE e 88 CE, i giudici nazionali e la Commissione hanno ruoli complementari e distinti (v. sentenze 11 luglio 1996, causa C‑39/94, SFEI e a., Racc. pag. I‑3547, punto 41, e Van Calster e a., cit., punto 74).

    38     Mentre la valutazione della compatibilità di misure di aiuto con il mercato comune rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che agisce sotto il controllo dei giudici comunitari, i giudici nazionali provvedono alla salvaguardia dei diritti dei singoli in caso di inadempimento dell’obbligo di previa notifica degli aiuti di Stato alla Commissione previsto dall’art. 88, n. 3, CE (v. sentenza Van Calster e a., cit., punto 75).

    39     Per poter determinare se una misura statale sia stata instaurata violando l’art. 88, n. 3, CE, un giudice nazionale può essere indotto a interpretare la nozione di aiuto di cui all’art. 87, n. 1, CE (sentenza 15 luglio 2004, causa C‑345/02, Pearle e a., Racc. pag. I‑7139, punto 31). Gli spetta pertanto di verificare, in particolare, se la misura controversa costituisca un vantaggio e se risulti selettiva, cioè se favorisca talune imprese o taluni produttori ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.

    40     Occorre ricordare, in secondo luogo, che una misura di aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, eseguita violando gli obblighi derivanti dall’art. 88, n. 3, CE, è illegittima [v. sentenze Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, cit., punto 17, e 27 ottobre 2005, cause riunite da C‑266/04 a C‑270/04, C‑276/04 e da C‑321/04 a C‑325/04, Distribution Casino France e a., Racc. pag. I‑9481, punto 30. V. anche la definizione di aiuto illegittimo che figura all’art. 1, lett. f), del regolamento n. 659/1999].

    41     Salvo pregiudicare l’efficacia diretta dell’art. 88, n. 3, ultima frase, CE e trascurare gli interessi dei singoli che i giudici nazionali sono chiamati a tutelare, una decisione della Commissione che dichiara un aiuto non notificato compatibile con il mercato comune non ha l’effetto di sanare, a posteriori, gli atti di esecuzione invalidi per il fatto di essere stati adottati in violazione del divieto sancito in tale articolo. Qualsiasi altra interpretazione condurrebbe a favorire l’inosservanza, da parte dello Stato membro interessato, della disposizione suddetta e svuoterebbe quest’ultima del suo effetto utile (v. citate sentenze Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, punto 16, e Van Calster e a., punto 63).

    42     Infatti, come ha sottolineato l’avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, qualora, per un determinato regime di aiuti, compatibile o meno con il mercato comune, l’inosservanza dell’art. 88, n. 3, CE non comportasse rischi o svantaggi superiori rispetto alla sua osservanza, l’incentivo per gli Stati membri a procedere alla notifica e ad attendere la decisione sulla compatibilità sarebbe fortemente ridotto – così come sarebbe fortemente ridotta, di conseguenza, la portata del controllo della Commissione.

    43     È irrilevante, al riguardo, che una decisione della Commissione precisi che la sua valutazione dell’aiuto controverso si riferisce ad un periodo precedente all’adozione della detta decisione, come avviene per la decisione 22 maggio 2002 di cui trattasi nelle fattispecie principali.

    44     Per quanto riguarda i giudici nazionali, come si è ricordato al punto 38 della presente sentenza, spetta ad essi tutelare i diritti dei singoli di fronte ad un’eventuale violazione, da parte delle autorità nazionali, del divieto di esecuzione degli aiuti prima che la Commissione adotti una decisione che li autorizzi.

    45     Al riguardo, in assenza di una disciplina comunitaria in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro indicare i giudici competenti e fissare le procedure giurisdizionali destinate a garantire la tutela dei diritti che derivano ai singoli dal diritto comunitario, purché, da una parte, tali modalità non siano meno favorevoli di quelle relative a diritti fondati sull’ordinamento nazionale (principio di equivalenza) e, dall’altra, non rendano impossibile o eccessivamente difficoltoso, in pratica, l’esercizio dei diritti garantiti dall’ordinamento comunitario (principio di effettività) (v. sentenze 12 settembre 2006, causa C‑300/04, Eman e Sevinger, Racc. pag. I‑0000, punto 67, nonché 19 settembre 2006, cause riunite C‑392/04 e C‑422/04, i‑21 Germany e Arcor, Racc. pag. I‑0000, punto 57).

    46     Secondo la natura dei mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale è pertanto possibile proporre un’istanza al giudice nazionale al fine di ottenere l’adozione di misure provvisorie, quali la sospensione delle misure controverse, per la salvaguardia degli interessi dei singoli e, in particolare, per la tutela delle parti interessate dalla distorsione della concorrenza provocata della concessione dell’aiuto illegittimo (v. sentenza SFEI, cit., punto 52).

    47     La Corte ha peraltro dichiarato che i giudici nazionali devono garantire ai singoli che sono in grado di far valere la violazione dell’obbligo di notifica che ne saranno tratte tutte le conseguenze, conformemente al loro diritto interno, sia per quanto concerne la validità degli atti che comportano l’attuazione delle misure d’aiuto, sia per quanto attiene al recupero degli aiuti finanziari concessi in violazione di tale norma o di eventuali misure provvisorie (sentenze Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, punto 12; Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, punti 26 e 27, nonché Van Calster e a., punto 64, nonché 21 luglio 2005, causa C‑71/04, Xunta de Galicia, Racc. pag. I‑7419, punto 50).

    48     All’atto di statuire, il giudice nazionale deve salvaguardare gli interessi dei singoli. Tuttavia, in tale contesto, esso deve anche prendere in piena considerazione l’interesse comunitario (v., analogamente, sentenza 20 settembre 1990, causa C‑5/89, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑3437, punto 19).

    49     Per quanto riguarda il rimborso parziale di un’imposta costitutivo di una misura di aiuto illegittima, perché concessa in violazione dell’obbligo di notifica, non sarebbe conforme all’interesse comunitario ordinare tale rimborso a vantaggio di altre imprese se tale decisione avesse per risultato di estendere la cerchia dei beneficiari dell’aiuto, aumentandone così gli effetti in luogo di eliminarli (v., in questo senso, sentenza 15 giugno 2006, cause riunite C‑393/04 e C‑41/05, Air Liquide Industries Belgium, Racc. pag. I‑5293, punto 45).

    50     Infatti, come ha indicato l’avvocato generale al paragrafo 74 delle sue conclusioni, i giudici nazionali devono assicurare che i rimedi da essi adottati siano tali da eliminare concretamente gli effetti degli aiuti concessi in violazione dell’art. 88, n. 3, CE e non estendano semplicemente tali aiuti ad una più ampia cerchia di beneficiari.

    51     Va peraltro osservato che, nelle cause principali, le domande di concessione di un’illegittima misura di aiuto, cioè il rimborso parziale di imposte sull’energia, possono essere assimilate a domande di esonero parziale dal pagamento di queste imposte. Orbene, come risulta dalla giurisprudenza, i debitori di un tributo obbligatorio non possono eccepire che l’esonero di cui fruiscono altre persone costituisca un aiuto di Stato per sottrarsi al pagamento del detto tributo (sentenze 20 settembre 2001, causa C‑390/98, Banks, Racc. pag. I‑6117, punto 80; 13 giugno 2002, cause riunite C‑430/99 e C‑431/99, Sea-Land Service e Nedlloyd Lijnen, Racc. pag. I‑5235, punto 47; Distribution Casino France e a., cit., punto 42, e Air Liquide Industries Belgium, cit., punto 43).

    52     Poiché ha dovuto analizzare la misura controversa per verificare se rispondesse alla nozione di aiuto di cui all’art. 87, n. 1, CE, il giudice del rinvio dovrebbe, in linea di principio, disporre degli elementi che gli permettono di valutare se la misura che esso intende adottare assicuri la tutela dei diritti dei singoli neutralizzando gli effetti dell’aiuto per i concorrenti delle imprese beneficiarie, prendendo in piena considerazione il diritto comunitario ed evitando di adottare una misura che avrebbe per unico effetto l’estensione della cerchia dei beneficiari dell’aiuto.

    53     La seconda questione proposta dal giudice del rinvio riguarda una situazione in cui, come nella controversia principale che vede contrapposte la Gerlitzen e la Finanzlandesdirektion für Kärnten, una domanda di rimborso parziale di un’imposta sull’energia, misura di aiuto illegittima perché non notificata, è stata presentata dopo che era stata emessa la decisione della Commissione che dichiarava l’aiuto compatibile con il mercato comune.

    54     Come si è ricordato ai punti 41 e 42 della presente sentenza, la decisione 22 maggio 2002 che dichiara un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune non ha la conseguenza di regolarizzare a posteriori gli atti di esecuzione di tale aiuto, i quali, nel momento in cui erano stati adottati, erano invalidi a causa dell’inosservanza del divieto di cui all’art. 88, n. 3, ultima frase, CE.

    55     Ne consegue che poco importa che una domanda sia proposta prima o dopo l’adozione della decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune, in quanto tale domanda riguarda la situazione illegittima che deriva dalla mancata notifica.

    56     Secondo le possibilità del diritto nazionale e i mezzi di ricorso che esso prevede, un giudice nazionale può così, a seconda dei casi, essere indotto ad ordinare il recupero, presso i beneficiari, di un aiuto illegittimo, anche se esso è stato successivamente dichiarato compatibile con il mercato comune dalla Commissione. Allo stesso modo, è possibile che il giudice nazionale debba statuire su una domanda di risarcimento danni causati in ragione dell’illegittimità della misura di aiuto.

    57     Ciò facendo, il giudice nazionale deve sforzarsi di salvaguardare gli interessi dei singoli, pur prendendo in piena considerazione l’interesse comunitario, vegliando, in particolare, a non adottare una decisione che avrebbe per unico effetto di estendere la cerchia dei beneficiari dell’aiuto illegittimo.

    58     Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere le questioni presentate nel senso che l’art. 88, n. 3, ultima frase, CE dev’essere interpretato dichiarando che spetta ai giudici nazionali salvaguardare gli interessi dei singoli dinanzi ad un’eventuale inosservanza, da parte delle autorità nazionali, del divieto di esecuzione degli aiuti prima dell’adozione, da parte della Commissione, di una decisione che li autorizzi. Nel fare ciò, i giudici nazionali devono prendere in piena considerazione l’interesse comunitario e non devono adottare una misura che avrebbe per unico effetto di estendere la cerchia dei beneficiari dell’aiuto.

    59     Poiché una decisione della Commissione che dichiara un aiuto non notificato compatibile con il mercato comune non ha la conseguenza di regolarizzare a posteriori gli atti di esecuzione che erano invalidi in quanto erano stati adottati nell’inosservanza del divieto di cui all’art. 88, n. 3, ultima frase, CE, poco importa che una domanda sia proposta prima o dopo l’adozione della decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune, in quanto tale domanda riguarda la situazione illegittima che deriva dalla mancata notifica.

     Sulle spese

    60     Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

    Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

    L’art. 88, n. 3, ultima frase, CE dev’essere interpretato nel senso che spetta ai giudici nazionali salvaguardare gli interessi dei singoli dinanzi ad un’eventuale inosservanza, da parte delle autorità nazionali, del divieto di esecuzione degli aiuti prima dell’adozione, da parte della Commissione delle Comunità europee, di una decisione che li autorizzi. Nel fare ciò, i giudici nazionali devono prendere in piena considerazione l’interesse comunitario e non devono adottare una misura che avrebbe per unico effetto di estendere la cerchia dei beneficiari dell’aiuto.

    Poiché una decisione della Commissione delle Comunità europee che dichiara un aiuto non notificato compatibile con il mercato comune non ha la conseguenza di regolarizzare a posteriori gli atti di esecuzione che erano invalidi in quanto erano stati adottati nell’inosservanza del divieto di cui all’art. 88, n. 3, ultima frase, CE, poco importa che una domanda sia proposta prima o dopo l’adozione della decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune, in quanto tale domanda riguarda la situazione illegittima che deriva dalla mancata notifica.

    Firme


    * Lingua processuale: il tedesco.

    In alto