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Documento 62005CJ0014
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 13 July 2006. # Anagram International Inc. v Inspecteur van de Belastingdienst - Douanedistrict Rotterdam. # Reference for a preliminary ruling: Gerechtshof te Amsterdam - Netherlands. # Common Customs Tariff - Combined Nomenclature - Tariff classification - Gas-filled balloons. # Case C-14/05.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 luglio 2006.
Anagram International Inc. contro Inspecteur van de Belastingdienst - Douanedistrict Rotterdam.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Gerechtshof te Amsterdam - Paesi Bassi.
Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione tariffaria - Palloni gonfiati con gas.
Causa C-14/05.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 luglio 2006.
Anagram International Inc. contro Inspecteur van de Belastingdienst - Douanedistrict Rotterdam.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Gerechtshof te Amsterdam - Paesi Bassi.
Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione tariffaria - Palloni gonfiati con gas.
Causa C-14/05.
Raccolta della Giurisprudenza 2006 I-06763
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2006:465
Causa C-14/05
Anagram International Inc.
contro
Inspecteur van de Belastingdienst - Douanedistrict Rotterdam
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam)
«Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione doganale — Palloni gonfiati a gas»
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 13 luglio 2006
Massime della sentenza
Tariffa doganale comune — Voci doganali — Sottovoce 9503 90 32 (altri giocattoli di materia plastica, senza meccanismo)
(Regolamento della Commissione n. 442/2000)
La sottovoce 9503 90 32 (altri giocattoli di materia plastica, senza meccanismo) della nomenclatura combinata della tariffa doganale comune, come risulta dal regolamento n. 1832/2002, che modifica l’allegato I del regolamento n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, dev’essere interpretata nel senso che essa comprende palloni gonfiati a gas, costituiti da un foglio di materia plastica e da una pellicola di alluminio saldati, nei quali il foglio di materia plastica costituisce l’esterno del pallone, come quelli descritti al punto 3 della tabella che figura all’allegato del regolamento n. 442/2000, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata.
La classificazione decisa dalla Commissione nel detto regolamento si applica per analogia a palloni, aventi la stessa composizione, ma nei quali il foglio di materia plastica costituisce l’interno del pallone.
(v. punti 16, 28, 33, 35, dispositivo 1-2)
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
13 luglio 2006 (*)
«Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Palloni gonfiati a gas»
Nel procedimento C‑14/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Gerechtshof di Amsterdam (Paesi Bassi), con decisione 28 dicembre 2004, pervenuta in cancelleria il 19 gennaio 2005, nella causa tra
Anagram International Inc.
e
Inspecteur van de Belastingdienst–Douane district–Rotterdam,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dal sig. J. Malenovský, presidente di sezione, dai sigg. S. von Bahr e U. Lõhmus (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Anagram International Inc., dal sig. K. Winters, advocaat, e dal sig. J. A. H. Hollebeek, consulente;
– per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra H. G. Sevenster e dal sig. D. J. M. de Grave, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra J. Hottiaux, in qualità di agente, assistita dall’avv. F. Tuytschaever,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, da un lato, sull’interpretazione della nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune (in prosieguo: la «NC»), che figura all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 1° agosto 2002, n. 1832 (GU L 290, pag. 1), e, dall’altro, sull’interpretazione e, eventualmente, sulla validità del punto 3 della tabella che figura all’allegato del regolamento (CE) della Commissione 25 febbraio 2000 n. 442, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 54, pag. 33).
2 Questa domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Anagram International Inc. (in prosieguo: la «Anagram»), società di diritto statunitense, e l’Inspecteur van de Belastingdienst – Douane–district Rotterdam (l’ispettore del distretto doganale di Rotterdam; in prosieguo: l’«inspecteur») relativamente alla classificazione tariffaria di un pallone gonfiato a elio.
Ambito normativo
Il diritto comunitario
3 La NC è basata sul sistema armonizzato mondiale di designazione e codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto l’Organizzazione mondiale delle dogane. La convenzione internazionale che ha istituito il SA, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, e il suo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986 sono stati approvati a nome della Comunità con la decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE (GU L 198, pag. 1). La NC riprende le voci e sottovoci a sei cifre del SA. Solo la settima e l’ottava cifra della NC costituiscono suddivisioni che le sono proprie.
4 La versione della NC vigente al tempo dei fatti è quella che risulta dal testo del regolamento n. 1832/2002. Le voci pertinenti che figurano al capitolo 95, intitolato «Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori», della sezione XX della NC, intitolata «Merci e prodotti diversi», sono così formulate:
«9503 Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzles di ogni specie;
(…)
9503 90 – altri;
9503 90 10 (…)
– – altri:
– – – di materia plastica;
9503 90 32 – – – – senza meccanismo
(…)
9505 Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giochi di prestigio ed oggetti sorprese:
(…)
9505 90 00 – altri».
5 L’art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento n. 2658/87, prevede che la Commissione delle Comunità europee è incaricata di applicare la NC, in particolare le note esplicative e la classificazione delle merci nella NC.
6 Il regolamento n. 442/2000 è stato adottato dalla Commissione in applicazione del detto art. 9. Al punto 3 del suo allegato, i prodotti cui si riferisce il presente procedimento sono stati classificati come segue:
9503 90 32 Pallon[i], in fogli di materia plastica e film d’alluminio saldati. Il foglio di materia plastica è l’esterno del pallone. Questi palloni presentano un boccaglio di riempimento che comprende una valvola di gonfiamento a forma di nastro di materia sintetica. Questo nastro si chiude ermeticamente in modo automatico e impedisce al gas di fuoriuscire. Questi palloni sono gonfiati a gas (aria o elio).
7 La classificazione di questi prodotti è determinata, secondo la motivazione che l’accompagna, dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2, sub v), del capitolo 39 nonché dal testo della voce 9503 e delle sottovoci 9503 90 e 9503 90 32. Risulta sempre da detta motivazione che i prodotti in questione possono essere stampati con motivi diversi, che non influiscono sulla loro classificazione come palloni giocattolo.
8 A titolo indicativo, le note esplicative del SA relative alla voce 9503 precisano:
«Questa voce comprende i giocattoli (…) per il trastullo dei fanciulli e il divertimento degli adulti (…). Essa [in particolare] comprende:
A) Tutti i giocattoli, diversi da quelli previsti dalle voci nn. 9501 e 9502. Questi giocattoli possono essere senza movimento o a motore (meccanico, elettrico o altro).
Tra i giocattoli di questa voce si possono citare:
(…)
6) I palloncini ed i cervi volanti diversi da quelli della voce n. 8801.
(…)
18) I cerchi, diaboli, trottole (anche musicali), corde per saltare (munite di manichi), palle e palloni (diversi da quelli delle voci nn. 9504 o 9506)».
9 Le note esplicative del SA relative alla voce 9505 indicano:
«Questa voce comprende:
A) Gli oggetti per le feste, carnevale o per altri divertimenti, che, in considerazione della loro utilizzazione, sono, generalmente, di fabbricazione semplice e poco robusta. Tra questi si possono citare:
1) Gli oggetti di decorazione quali ghirlande, lampioni, lanterne veneziane,
(…)
4) Gli oggetti per divertimento ed altri: palline, coriandoli, serpentine, ombrelli (da pioggia e da sole), zufoli, sans-gêne, etc».
Causa principale e questioni pregiudiziali
10 Il 5 febbraio 2003 l’Anagram ha chiesto all’inspecteur un’informazione tariffaria vincolante per un prodotto che essa ha proposto di classificare nella sottovoce 9505 90 00 della NC. Il prodotto era descritto come segue:
«Pallone per feste di materia sintetica, con una copertura di alluminio, in varie forme, con diverse sovrimpressioni, a seconda dell’evento per cui esso serve, quali anniversari, compleanni, feste di san Valentino, ecc. Il pallone viene gonfiato a elio, e munito di una valvola ed è in tal modo protetto contro perdite di gas».
11 Nell’informazione tariffaria vincolante fornita il 27 febbraio 2003 l’inspecteur, contrariamente alla proposta dell’Anagram, ha classificato il prodotto nella sottovoce 9503 90 32 della NC riportando, come descrizione del prodotto, la formulazione del punto 3 della tabella figurante all’allegato del regolamento n. 442/2000.
12 In seguito alla decisione dell’inspecteur con cui viene respinto il reclamo presentato dall’Anagram contro tale informazione tariffaria vincolante, quest’ultima ha adito il Gerechtshof di Amsterdam.
13 Dopo aver esaminato un campione del prodotto, tale giudice nutre dubbi circa la fondatezza della qualificazione come giocattolo del pallone di cui trattasi, rilevando che esso non contiene gli elementi necessari che caratterizzano un giocattolo utilizzato per fini di divertimento o di gioco, ma che esso corrisponde piuttosto alla nozione di «oggetti per feste» secondo il titolo della voce 9505 della NC.
14 Per quanto riguarda il regolamento n. 442/2000, il giudice del rinvio osserva che il prodotto controverso non presenta caratteristiche identiche a quelle descritte al punto 3 della tabella figurante all’allegato del detto regolamento. Tuttavia, esso ritiene che, in considerazione della sentenza 4 marzo 2004, causa C‑130/02, Krings (Racc. pag. I‑2121, punto 35), al prodotto di cui è causa occorra applicare per analogia il regolamento n. 442/2000, come propone l’inspecteur. Di conseguenza, il detto giudice si chiede se tale regolamento sia conforme alla formulazione della NC.
15 In tale contesto, il Gerechtshof di Amsterdam ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il punto 3 dell’allegato del regolamento (…) n. 442/2000 vada interpretato nel senso che tale punto riguarda anche la merce descritta nell’esposizione dei fatti (…).
2) In caso affermativo, se il regolamento sia valido su tale punto.
3) Qualora il regolamento non sia valido o non si riferisca alla merce di cui è causa, se la tariffa doganale comune possa essere interpretata nel senso che questa merce deve essere classificata come “oggetti per feste” ai sensi della sottovoce 9505 90 00 della NC».
Sulle questioni pregiudiziali
16 In via preliminare, occorre rilevare che la causa principale verte sulla classificazione tariffaria di palloni gonfiati a gas, costituiti da un foglio di materia plastica e da una pellicola di alluminio saldati, nei quali il foglio di materia plastica costituisce l’interno del pallone. Palloni aventi la stessa composizione, ma nei quali il foglio di materia plastica costituisce l’esterno, sono classificati nella sottovoce 9503 90 32 della NC (relativa ai giocattoli di materia plastica, senza meccanismo) in applicazione del punto 3 della tabella figurante all’allegato del regolamento n. 442/2000.
17 Con la seconda questione, che occorre esaminare in primo luogo poiché, in caso di soluzione negativa di tale questione, la prima diverrebbe senza oggetto, il giudice del rinvio chiede se il punto 3 della tabella che figura all’allegato del regolamento n. 442/2000 sia valido in quanto classifica i palloni in fogli di materia plastica e pellicola d’alluminio saldati, nei quali il foglio di materia plastica costituisce l’esterno, nella sottovoce 9503 90 32 della NC.
18 Secondo una giurisprudenza costante, il Consiglio dell’Unione europea ha attribuito alla Commissione, la quale agisce di concerto con gli esperti doganali degli Stati membri, un ampio potere discrezionale quanto alla precisazione del contenuto delle voci doganali di cui tener conto per la classificazione di una determinata merce. Tuttavia, il potere della Commissione di adottare misure di cui all’art. 9 del regolamento n. 2658/87 non autorizza la medesima a modificare il contenuto e la portata delle voci doganali (v. in tal senso sentenza Krings, sopra citata, punto 26, e la giurisprudenza ivi citata).
19 Occorre quindi esaminare se la sottovoce 9503 90 32 della NC debba essere interpretata nel senso che comprende prodotti quali i palloni descritti al punto 3 della tabella figurante all’allegato del regolamento n. 442/2000.
20 Per costante giurisprudenza, nell’interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione doganale delle merci va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, come definite nel testo della voce della NC. Le note esplicative elaborate, per quanto riguarda la NC, dalla Commissione e, per quanto riguarda il SA, dall’Organizzazione mondiale delle dogane, forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (v. sentenza 17 marzo 2005, causa C‑467/03, Ikegami, Racc. pag. I‑2389, punto 17).
21 La destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché sia inerente al detto prodotto, e tale inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà obiettive di quest’ultimo (v. sentenza Ikegami sopra citata, punto 23, e la giurisprudenza ivi citata).
22 L’Anagram ritiene che il pallone descritto al punto 3 della tabella che figura all’allegato del regolamento n. 442/2000 non possa essere qualificato come «giocattolo» ai sensi della sottovoce 9503 90 32 della NC. Infatti, dato che tale pallone può solo ondeggiare nell’aria, esso non potrebbe servire per il divertimento o per il gioco. Inoltre, non sarebbe sufficientemente resistente o durevole per servire come giocattolo a causa del materiale con il quale è fabbricato. Esso non corrisponderebbe alla descrizione della voce 9503 della NC né a quella delle note esplicative del SA relative a tale voce.
23 A tale riguardo, dalle note esplicative del SA relative alla voce 9503 risulta che il giocattolo ai sensi di tale voce è un oggetto destinato essenzialmente al divertimento delle persone (bambini o adulti).
24 Ora, occorre constatare che i palloni di cui trattasi hanno una tale caratteristica nonostante il loro materiale poco resistente e poco durevole, poiché la loro durata di vita ridotta e il loro ondeggiamento nell’aria non impediscono, in particolare ai bambini di divertirsi e di giocare con questi oggetti.
25 Inoltre, la classificazione dei palloni operata dalla Commissione nel regolamento n. 442/2000 è corroborata dalle note esplicative del SA relative alla voce 9503, le quali precisano che questa voce comprende i palloncini ed i cervi volanti, nonché palle e palloni (diversi da quelli per giochi di società o di sport).
26 Per il resto, non è pertinente il fatto che detti palloni possano anche essere utilizzati come oggetti per feste. Infatti, dato che la caratteristica obiettiva di un prodotto può essere verificata al momento dello sdoganamento, il fatto che un altro utilizzo di questo prodotto sia anch’esso prevedibile non è tale da escluderne la qualificazione giuridica. Per la sua classificazione doganale, non è necessario che questo prodotto sia unicamente o esclusivamente destinato all’uso corrispondente alla detta caratteristica obiettiva. È sufficiente che questo uso costituisca la sua destinazione essenziale (v. sentenza 9 agosto 1994, causa C‑395/93, Neckermann Versand, Racc. pag. I‑4027, punti 8 e 9).
27 Infine, la formulazione delle sottovoci 9503 90 e 9503 90 32 della NC non fornisce un criterio specifico che caratterizzi palloni gonfiati a gas. Essa contiene solo due condizioni generali affinché un prodotto possa rientrare nella sottovoce 9503 90 32 della NC ossia essere fabbricato in materia plastica e non contenere alcun meccanismo, e queste due condizioni sono soddisfatte dalla merce di cui al punto 3 della tabella che figura all’allegato del regolamento n. 442/2000.
28 Di conseguenza occorre rispondere al giudice del rinvio che l’esame della seconda questione non ha rilevato elementi tali da inficiare la validità del regolamento n. 442/2000 in quanto i prodotti di cui al punto 3 della tabella figurante nel suo allegato sono classificati nella sottovoce 9503 90 32 della NC.
29 Per quanto riguarda la prima questione intesa ad accertare se il prodotto di cui trattasi nella causa principale debba essere classificato anche nella sottovoce 9503 90 32 della NC, occorre ricordare che un regolamento di classificazione ha una portata generale in quanto si applica non ad un operatore determinato, bensì alla generalità dei prodotti identici a quello che è stato esaminato dal comitato del codice doganale che ha dato il suo parere ai fini del detto regolamento. Per determinare, nell’ambito dell’interpretazione di un regolamento di classificazione, il campo di applicazione di quest’ultimo, si deve tener conto, tra l’altro, della sua motivazione (v. sentenza Krings, sopra citata, punto 33, e la giurisprudenza citata).
30 L’Anagram fa valere che, in considerazione della descrizione di cui al punto 3 della tabella che figura all’allegato del regolamento n. 442/2000, il prodotto di cui è causa non rientra nel campo di applicazione di tale punto. Essa mette in evidenza il modo esplicito in cui è descritto il pallone, ossia che esso è costituito da un foglio di materia plastica all’interno del quale è saldato una pellicola d’alluminio. Secondo l’Anagram, questo tipo di pallone è il solo cui si riferisce tale disposizione. Ora, nel prodotto controverso, il foglio di materia plastica costituisce l’interno del pallone.
31 A questo riguardo, occorre constatare che il prodotto di cui trattasi nella causa principale non è certo identico al prodotto descritto al punto 3 della tabella che figura nell’allegato del regolamento n. 442/2000, in quanto esso non corrisponde, in tutte le sue caratteristiche, alla descrizione della merce che vi è contenuta. Di conseguenza, come rileva giustamente il governo dei Paesi Bassi nelle sue osservazioni scritte, il detto regolamento non è direttamente applicabile a questo prodotto.
32 Tuttavia, come la Corte ha già dichiarato, l’applicazione per analogia di un regolamento di classificazione, quale il regolamento n. 442/2000, a prodotti equivalenti a quelli indicati da tale regolamento favorisce un’interpretazione coerente della NC nonché la parità di trattamento degli operatori (v. sentenza Krings, sopra citata, punto 35).
33 La sola divergenza tra il prodotto di cui trattasi e quello cui si riferisce la descrizione contenuta al punto 3 della tabella che figura nell’allegato del regolamento n. 442/2000 consiste in una semplice inversione dei materiali che compongono il prodotto e, come rileva anche la Commissione, le sue caratteristiche principali non ne sono interessate. Ne deriva che il detto regolamento si applica per analogia al prodotto dell’Anagram.
34 Inoltre, questa constatazione è confermata dalla motivazione relativa al detto punto 3, in forza della quale i prodotti possono essere stampati con motivi diversi, che, nella fattispecie, si riferiscono soprattutto alle differenti occasioni festive, senza tuttavia influire sulla loro classificazione come palloni giocattolo.
35 Occorre pertanto risolvere la prima questione nel senso che la classificazione decisa dalla Commissione nel regolamento n. 442/2000, per quanto riguarda il prodotto descritto al punto 3 della tabella che figura nel suo allegato, si applica per analogia ai palloni gonfiati a gas, costituiti da un foglio di materia plastica e da una pellicola di alluminio saldati, in cui il foglio di materia plastica costituisce l’interno del pallone.
36 In considerazione di quanto precede, non occorre risolvere la terza questione.
Sulle spese
37 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte, (Sesta Sezione) dichiara:
1) L’esame della seconda questione non ha rivelato elementi tali da inficiare la validità del regolamento (CE) della Commissione 25 febbraio 2000, n. 442, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, in quanto i prodotti di cui al punto 3 della tabella che figura nel suo allegato sono classificati nella sottovoce 9503 90 32 della nomenclatura combinata della tariffa doganale comune, che figura nell’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 1° agosto 2002, n. 1832.
2) La classificazione decisa dalla Commissione delle Comunità europee nel regolamento n. 442/2000, per quanto riguarda il prodotto descritto al punto 3 della tabella che figura nel suo allegato, si applica per analogia ai palloni gonfiati a gas, costituiti da un foglio di materia plastica e da una pellicola di alluminio saldati, in cui il foglio di materia plastica costituisce l’interno del pallone.
Firme
* Lingua processuale: l'olandese.