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Documento 62004CJ0453
Judgment of the Court (Second Chamber) of 1 June 2006. # innoventif Limited. # Reference for a preliminary ruling: Landgericht Berlin - Germany. # Freedom of establishment - Articles 43 EC and 48 EC - Branch of a limited company established in another Member State - Registration of the objects of the company in the national register of companies - Requirement to pay an advance on the cost of publication of the full text of the objects of the company - Compatibility. # Case C-453/04.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 1 giugno 2006.
innoventif Limited.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Landgericht Berlin - Germania.
Libertà di stabilimento - Artt. 43 CE e 48 CE - Filiale di una società a responsabilità limitata stabilita in un altro Stato membro - Iscrizione dell'oggetto sociale nel registro nazionale del commercio - Condizione di un anticipo sulle spese di pubblicazione integrale dell'oggetto sociale - Compatibilità.
Causa C-453/04.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 1 giugno 2006.
innoventif Limited.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Landgericht Berlin - Germania.
Libertà di stabilimento - Artt. 43 CE e 48 CE - Filiale di una società a responsabilità limitata stabilita in un altro Stato membro - Iscrizione dell'oggetto sociale nel registro nazionale del commercio - Condizione di un anticipo sulle spese di pubblicazione integrale dell'oggetto sociale - Compatibilità.
Causa C-453/04.
Raccolta della Giurisprudenza 2006 I-04929
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2006:361
Causa C‑453/04
Procedimento promosso dalla
innoventif Limited
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin)
«Libertà di stabilimento — Artt. 43 CE e 48 CE — Filiale di una società a responsabilità limitata stabilita in un altro Stato membro — Iscrizione dell’oggetto sociale nel registro nazionale del commercio — Condizione di un anticipo sui costi di pubblicazione integrale dell’oggetto sociale — Compatibilità»
Massime della sentenza
Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Restrizioni
(Artt. 43 CE e 48 CE; direttiva del Consiglio 89/666)
Gli artt. 43 CE e 48 CE non ostano ad una normativa di uno Stato membro che subordina l’iscrizione nel registro di commercio di una filiale di una società a responsabilità limitata stabilita in un altro Stato membro al pagamento di un acconto sui prevedibili costi di pubblicazione dell’oggetto sociale descritto nell’atto costitutivo di tale società.
La condizione di un acconto che si limita a riflettere i costi amministrativi effettivi di una pubblicazione conforme all’undicesima direttiva 89/666, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato, non può costituire una restrizione alla libertà di stabilimento nella misura in cui non vieti, non intralci né renda meno attraente l’esercizio di tale libertà. Inoltre, una normativa del genere non è tale da porre le società di altri Stati membri in una situazione di fatto o di diritto sfavorevole in relazione a quella delle società dello Stato membro di stabilimento.
(v. punti 38‑39, 43 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
1° giugno 2006 (*)
«Libertà di stabilimento – Artt. 43 CE e 48 CE – Filiale di una società a responsabilità limitata stabilita in un altro Stato membro – Iscrizione dell’oggetto sociale nel registro nazionale del commercio – Condizione di un anticipo sulle spese di pubblicazione integrale dell’oggetto sociale – Compatibilità»
Nella causa C-453/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Landgericht Berlin (Germania) con ordinanza 31 agosto 2004, pervenuta in cancelleria il 28 ottobre 2004, nel procedimento promosso dalla
innoventif Limited,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. P. Kūris e L. Bay Larsen (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo tedesco, dalla sig.ra C. Schulze-Bahr, in qualità di agente;
– per il governo spagnolo, dal sig. F. Díez Moreno, in qualità di agente;
– per il governo slovacco, dal sig. R. Procházka, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. G. Braun, in qualità di agente,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,
ha emesso la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 43 CE e 48 CE.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso proposto dalla innoventif Limited (in prosieguo: la «innoventif») avverso una decisione con la quale l’Amtsgericht Charlottenburg respinge la sua domanda intesa ad ottenere l’iscrizione nel registro nazionale del commercio della sua filiale stabilita in Germania per il motivo che la innoventif aveva rifiutato di pagare un anticipo sui costi prevedibili per la pubblicazione dell’oggetto sociale figurante sul suo atto costitutivo.
Quadro giuridico
Il diritto comunitario
3 La prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65, pag. 8; in prosieguo: la «prima direttiva»), si applica alle società di capitali. Poiché il suo obiettivo è quello di proteggere i terzi che trattano con tali società, detta direttiva prevede tra l’altro l’istituzione di un fascicolo nel quale vengono riprese talune informazioni. Tale fascicolo viene tenuto per ciascuna società iscritta nel registro di commercio territorialmente competente.
4 A tenore dell’art. 2, n. 1, lett. a), della prima direttiva:
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie perché l’obbligo della pubblicità per le società concerna almeno gli atti e le indicazioni seguenti:
a) l’atto costitutivo e lo statuto, se quest’ultimo forma oggetto di atto separato».
5 L’art. 3, nn. 2 e 4, della prima direttiva dispone:
«2. Tutti gli atti e indicazioni soggetti all’obbligo della pubblicità a norma dell’articolo 2 sono inseriti nel fascicolo o trascritti nel registro (…)
(…)
4. Gli atti e le indicazioni di cui al paragrafo 2 formano oggetto, nel bollettino nazionale designato dallo Stato membro, di una pubblicazione integrale o per estratto, o sotto forma di una menzione dell’avvenuto deposito del documento nel fascicolo o dell’avvenuta trascrizione nel registro».
6 L’undicesima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/666/CEE, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato (GU L 395, pag. 36; in prosieguo: l’«undicesima direttiva»), concerne le succursali delle società di capitali.
7 Conformemente all’art. 1, n. 1, dell’undicesima direttiva:
«Gli atti e le indicazioni concernenti le succursali create in uno Stato membro da società soggette alla legislazione di un altro Stato membro e alle quali si applica la [prima] direttiva (…) sono pubblicati a norma della legislazione dello Stato membro in cui è situata la succursale, conformemente all’articolo 3 della suddetta direttiva».
8 L’art. 2, n. 1, dell’undicesima direttiva prevede un elenco di atti e di indicazioni che debbono costituire oggetto di una pubblicazione nello Stato membro dove è stabilita la succursale. Il n. 2, lett. b), del medesimo articolo consente allo Stato membro nel quale è stata creata la succursale di prevedere obblighi complementari in materia di pubblicità, aventi in particolare ad oggetto «l’atto costitutivo e gli statuti se questi ultimi formano oggetto di un atto separato conformemente all’art. 2, n. 1, sub a), b) e c) della [prima] direttiva».
9 L’art. 4 dell’undicesima direttiva prevede che lo Stato membro in cui è stata creata la succursale può prescrivere che la pubblicità dei documenti di cui all’art. 2, n. 2, lett. b), della detta direttiva sia fatta in un’altra lingua ufficiale della Comunità europea e che la traduzione di tali documenti sia autenticata.
Il diritto nazionale
10 L’art. 8, nn. 1 e 2, della legge federale sulle spese degli atti in materia di volontaria giurisdizione (Gesetz über die Kosten in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit) 26 luglio 1957 (BGBl. 1957 I, pag. 960; in prosieguo: il «KostO»), intitolato «Anticipi», così dispone:
«(1) Per quanto riguarda le operazioni amministrative avviate su domanda, la persona tenuta al pagamento delle spese versa un anticipo sufficiente per coprirle (…)
(2) Per quanto riguarda operazioni amministrative avviate su domanda, la loro esecuzione è subordinata al versamento o alla garanzia dell’anticipo».
11 L’art. 14 del KostO, intitolato «Calcolo delle spese, ricorso, appello», prevede:
«(1) Le spese vengono fissate dal giudice dinanzi al quale il procedimento è pendente o è stato per ultimo pendente anche se esse si sono prodotte presso un giudice adito (…)
(2) Il giudice che ha fissato le spese statuisce su ricorso proposto dal debitore e dalla Tesoreria avverso il calcolo delle spese.
(3) Il debitore e la tesoreria possono interporre appello avverso la decisione che statuisce sul ricorso, se il valore dell’oggetto dell’appello è superiore a EUR 200»
12 Il codice di commercio (Handelsgesetzbuch) 10 maggio 1897 (RGBl. 1897, pag. 219), come per ultimo modificato dall’art. 1 della legge 15 dicembre 2004 (BGBl. 2004 I, pag. 3408; in prosieguo: lo «HGB»), contiene una normativa in materia di iscrizione delle filiali nel registro di commercio.
13 Il suo art. 13 b, intitolato «Filiali di società a responsabilità limitata ubicate nel territorio nazionale», ai nn. 2 e 3 così dispone:
«(2) La costituzione di una filiale deve essere dichiarata dagli amministratori. Alla dichiarazione viene unita una copia autenticata del contratto di società (…).
(3) L’iscrizione contiene anche le indicazioni menzionate all’art. 10, nn. 1 e 2, della legge sulle società a responsabilità limitata».
14 Per quanto riguarda società a responsabilità limitata ubicate all’estero, l’art. 13 g, nn. 2 e 3, dello HGB così dispone:
«(2) La copia autenticata del contratto di società e, se detto contratto non è redatto in lingua tedesca, una traduzione autenticata in tale lingua devono essere unite alla dichiarazione (…)
(3) L’iscrizione della costituzione della società deve altresì contenere le indicazioni di cui all’art.10, nn. 1 e 2, della legge sulle società a responsabilità limitata (…)».
15 L’art. 10 della legge sulle società a responsabilità limitata (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung), del 20 aprile 1892 (RGBl. 1892, pag. 477), come per ultimo modificato dall’art. 13 della legge 9 dicembre 2004 (BGBl. 2004 I, pag. 3214; in prosieguo: la «GmbHG»), intitolato «Iscrizione nel registro del commercio», al n. 1 così dispone:
«Nell’iscrizione nel registro di commercio figurano la denominazione e la sede della società, l’oggetto dell’impresa (…) e i loro poteri di rappresentanza».
La controversia di cui alla causa a qua e la questione pregiudiziale
16 La società a responsabilità limitata di diritto inglese con sede in Birmingham (Regno Unito) innoventif è stata iscritta nella «Companies House» di Cardiff (Regno Unito) il 1° aprile 2004. Il suo oggetto sociale è esaurientemente descritto al punto 3 del suo atto costitutivo, intitolato «The objects of which the Company is established are». Tale punto 3 contiene esso stesso 23 punti da A a W e si estende su più pagine.
17 Il 13 aprile 2004, la innoventif creava una filiale con sede in Berlino, della quale chiedeva l’iscrizione nel registro del commercio presso l’Amtsgericht Charlottenburg.
18 Con decisione 23 aprile 2004, l’Amtsgericht Charlottenburg ha subordinato l’iscrizione richiesta alla condizione del pagamento di un anticipo sui costi pari a EUR 3 000. Ha fissato tale importo in funzione dei costi prevedibili per la pubblicazione dell’oggetto sociale quale descritto nell’atto costitutivo della innoventif, considerando che la descrizione figurante nel punto 3, da A a W, di tale atto corrispondeva all’oggetto sociale e che doveva essere di conseguenza iscritto nel registro nella sua integralità.
19 Il 18 maggio 2004, ritenendo che il suo oggetto sociale risultasse unicamente dal punto 3, A e B, del suo atto costitutivo, la innoventif, in forza dell’art. 14, n. 2, del KostO, proponeva un ricorso dinanzi all’Amtsgericht Charlottenburg.
20 Quest’ultimo ha respinto il ricorso, facendo presente che un anticipo sui costi prevedibili, quale quello che è stato richiesto nella causa a qua, deve essere preteso qualora sia probabile che il debitore dei costi di procedura non sia consapevole della consistenza dell’importo delle spese cui va incontro.
21 La società innoventif interponeva appello dinanzi al giudice a quo in forza dell’art. 14, n. 3, del KostO, sostenendo che il versamento di un anticipo dell’importo richiesto era in contrasto con l’undicesima direttiva e violava il principio della libertà di stabilimento.
22 Per il Landgericht Berlin, la questione se l’iscrizione della filiale della innoventif nel registro di commercio possa essere subordinata al pagamento di un anticipo sui prevedibili costi di pubblicazione dell’oggetto sociale della innoventif, come richiesto dal diritto nazionale, dipende dall’interpretazione degli artt. 43 CE e 48 CE.
23 Ciò considerato, il Landgericht Berlin ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se sia compatibile con la libertà di stabilimento delle società ai sensi degli artt. 43 CE e 48 CE che l’iscrizione nel registro di commercio di una filiale costituita nella Repubblica federale di Germania di una società di capitali avente sede in Gran Bretagna sia subordinata al pagamento di un acconto, che viene commisurato sulla base dei prevedibili costi di pubblicazione dell’oggetto sociale della società, quale esposto nelle pertinenti clausole dell’atto costitutivo della società».
Sulla questione pregiudiziale
Sulla ricevibilità
24 La Commissione delle Comunità europee e il governo spagnolo hanno dubbi circa la ricevibilità della questione pregiudiziale.
25 La Commissione ritiene che la questione possa essere irricevibile in quanto il giudice a quo non ha esposto le ragioni che l’hanno indotto a sottoporre tale questione.
26 Si deve a questo proposito ricordare che la Corte ha sottolineato l’importanza dell’indicazione, ad opera del giudice nazionale, dei motivi precisi che l’hanno indotto ad interrogarsi sull’interpretazione del diritto comunitario e a ritenere necessario proporle questioni pregiudiziali. Così la Corte ha dichiarato che è indispensabile che il giudice nazionale fornisca un minimo di spiegazioni sui motivi della scelta delle disposizioni comunitarie di cui chiede l’interpretazione e sul nesso che individua tra quelle disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia (v., in particolare, ordinanza 8 ottobre 2002, causa C‑190/02, Viacom, Racc. pag. I‑8287, punto 16, e sentenza 6 dicembre 2005, cause riunite C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 e C‑194/04, ABNA e a., Racc. pag. I‑10423, punto 46).
27 Orbene, nella causa a qua, il giudice del rinvio ha, da un lato, definito il quadro di merito e normativo nel quale si inserisce la questione da lui sollevata e, dall’altro, indicato in maniera concisa ma sufficiente che la ragione che l’ha indotto a sottoporre la questione pregiudiziale è che egli nutre dubbi circa la questione se la condizione, ai sensi del diritto nazionale, di un acconto sui costi prevedibili per la pubblicazione dell’oggetto sociale di una società con sede in un altro Stato membro e che chiede l’iscrizione nel registro nazionale di commercio della sua filiale possa frapporre ostacoli all’esercizio della libertà di stabilimento che il Trattato CE conferisce a tale società.
28 Secondo il governo spagnolo, la questione pregiudiziale sarebbe irricevibile in quanto avrebbe ad oggetto l’interpretazione di una norma nazionale.
29 Si deve a questo proposito sottolineare che la competenza della Corte si limita all’esame delle sole disposizioni del diritto comunitario (ordinanza 21 dicembre 1995, causa C‑307/95, Max Mara, Racc. pag. I‑5083, punto 5). Spetta al giudice nazionale valutare la portata delle norme nazionali e il modo in cui devono essere applicate (v. sentenza 7 dicembre 1995, causa C‑45/94, Ayuntamiento de Ceuta, Racc. pag. I‑4385, punto 26).
30 Nella causa a qua, se è vero che il giudice del rinvio è l’unico competente, da un lato, a stabilire se occorra esigere un acconto sui costi quale previsto dall’art. 8 del KostO e, dall’altro, se del caso, per calcolare l’importo e respingere la domanda di iscrizione in caso di mancato pagamento, la questione se la condizione di un siffatto acconto possa considerarsi un ostacolo frapposto alla libertà di stabilimento rientra nella competenza della Corte.
31 Ne consegue che la questione pregiudiziale è ricevibile.
Nel merito
32 Con la questione pregiudiziale sollevata, il giudice a quo vuole in sostanza sapere se gli artt. 43 CE e 48 CE ostino ad una normativa nazionale che subordina l’iscrizione nel registro di commercio di una filiale di una società a responsabilità limitata stabilita in un altro Stato membro al pagamento di un acconto sui prevedibili costi della pubblicazione dell’oggetto sociale descritto nell’atto costitutivo.
33 Si deve in primo luogo constatare che il requisito, nello Stato membro ove è stabilita la filiale di una società situata in un altro Stato membro, della pubblicazione integrale dell’oggetto sociale delle società a responsabilità limitata che chiedono l’iscrizione nel registro di commercio delle loro succursali è conforme all’undicesima direttiva.
34 Infatti, l’art. 2, n. 2, lett. b), dell’undicesima direttiva autorizza espressamente gli Stati membri a esigere la pubblicazione dell’atto costitutivo e dello statuto, qualora essi costituiscano oggetto di un atto separato, di una società straniera in occasione dell’iscrizione della sua filiale nel registro di commercio.
35 Orbene, gli artt. 13 b, n. 3, e 13 g, n. 3, dello HGB, letti in combinato con l’art. 10, n. 1, della GmbHG, che si applica allo stesso modo alle società stabilite nel territorio nazionale e all’estero, si limitano a richiedere la pubblicazione dell’oggetto sociale delle società a responsabilità limitata che chiedono l’iscrizione di una filiale nel registro di commercio e non già, come consentito dall’undicesima direttiva, quella dell’atto costitutivo di tali società nella sua integralità.
36 Inoltre, dall’art. 3 della prima direttiva, al quale, conformemente all’art. 1, n. 1, dell’undicesima direttiva si deve fare riferimento per quanto riguarda le filiali, risulta che gli atti e le indicazioni soggette a pubblicità costituiscono l’oggetto di una pubblicazione secondo una delle varianti previste nel detto art. 3.
37 In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se la condizione di un acconto sulle spese calcolato sulla base della pubblicazione dell’oggetto sociale nella sua integralità sia conforme agli artt. 43 CE e 48 CE, si deve esaminare se un siffatto requisito integri un ostacolo alla libertà di stabilimento qualora imponga alla filiale di una società costituita conformemente alla normativa di un altro Stato membro di rispettare le norme dello Stato di stabilimento relative agli acconti sulle spese prevedibili di pubblicazione.
38 Si deve a questo proposito constatare che la condizione di un acconto che si limita a riflettere i costi amministrativi effettivi di una pubblicazione conforme all’undicesima direttiva non può costituire una restrizione alla libertà di stabilimento nella misura in cui non vieti, non intralci né renda meno attraente l’esercizio di tale libertà.
39 Inoltre, una normativa che, in circostanze come quelle della causa a qua, esiga il pagamento di un acconto non è tale da porre le società di altri Stati membri in una situazione di fatto o di diritto sfavorevole in relazione a quella delle società dello Stato membro di stabilimento (v., in tal senso, sentenza 17 giugno 1997, causa C‑70/95, Sodemare e a., Racc. pag. I‑3395, punto 33).
40 Da ciò consegue che la condizione di un versamento di un siffatto acconto sulle prevedibili spese di pubblicazione non costituisce per una società a responsabilità limitata stabilita in uno Stato membro un ostacolo all’esercizio della sua attività, in un altro Stato membro, tramite una filiale ivi stabilita.
41 Spetta al giudice nazionale, sulla base della lunghezza del testo per riprodurre un oggetto sociale, assicurarsi che l’importo dell’acconto preteso corrisponde alle prevedibili spese della pubblicazione nel corrispondente bollettino. Così operando, tale giudice dovrebbe riferirsi all’oggetto sociale quale descritto nell’atto costitutivo della società che chiede l’iscrizione di una filiale.
42 Si deve a questo proposito precisare che il giudice nazionale non può essere obbligato a ricercare se, in forza del diritto dello Stato membro nel quale la società che chiede la registrazione della sua filiale è stabilita, l’oggetto sociale possa essere considerato definito in modo completo da una parte soltanto delle disposizioni figuranti sotto il titolo «Oggetto sociale» nell’atto costitutivo di tale società.
43 Pertanto, la questione sollevata va risolta dichiarando che gli artt. 43 CE e 48 CE non ostano ad una normativa di uno Stato membro che condizioni l’iscrizione nel registro di commercio di una filiale di una società a responsabilità limitata stabilita in un altro Stato membro al pagamento di un acconto sui costi prevedibili di pubblicazione dell’oggetto sociale descritto nell’atto costitutivo di tale società.
Sulle spese
44 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
Gli artt. 43 CE e 48 CE non ostano ad una normativa di uno Stato membro che subordina l’iscrizione nel registro di commercio di una filiale di una società a responsabilità limitata stabilita in un altro Stato membro al pagamento di un acconto sui prevedibili costi di pubblicazione dell’oggetto sociale descritto nell’atto costitutivo di tale società.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.