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Documento 62004CJ0234
Judgment of the Court (First Chamber) of 16 March 2006.#Rosmarie Kapferer v Schlank & Schick GmbH.#Reference for a preliminary ruling: Landesgericht Innsbruck - Austria.#Jurisdiction in civil matters - Regulation (EC) No 44/2001- Interpretation of Article 15 - Jurisdiction over consumer contracts - Prize notification - Misleading advertising - Judgment on jurisdiction - Res judicata - Review on appeal - Legal certainty - Primacy of Community law - Article 10 EC.#Case C-234/04.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 marzo 2006.
Rosmarie Kapferer contro Schlank & Schick GmbH.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Landesgericht Innsbruck - Austria.
Competenza giurisdizionale in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Interpretazione dell'art. 15 - Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori - Promessa di vincita - Pubblicità ingannevole - Decisione giurisdizionale che statuisce sulla competenza - Efficacia di giudicato - Riapertura in sede d'appello - Certezza del diritto - Primato del diritto comunitario - Art. 10 CE.
Causa C-234/04.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 marzo 2006.
Rosmarie Kapferer contro Schlank & Schick GmbH.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Landesgericht Innsbruck - Austria.
Competenza giurisdizionale in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Interpretazione dell'art. 15 - Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori - Promessa di vincita - Pubblicità ingannevole - Decisione giurisdizionale che statuisce sulla competenza - Efficacia di giudicato - Riapertura in sede d'appello - Certezza del diritto - Primato del diritto comunitario - Art. 10 CE.
Causa C-234/04.
Raccolta della Giurisprudenza 2006 I-02585
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2006:178
Causa C-234/04
Rosmarie Kapferer
contro
Schlank & Schick GmbH
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Innsbruck)
«Competenza giurisdizionale in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Interpretazione dell’art. 15 — Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori — Promessa di vincita — Pubblicità ingannevole — Decisione giurisdizionale che statuisce sulla competenza — Efficacia di giudicato — Riapertura in sede d’appello — Certezza del diritto — Primato del diritto comunitario — Art. 10 CE»
Conclusioni dell’avvocato generale A. Tizzano, presentate il 10 novembre 2005
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 marzo 2006
Massime della sentenza
Stati membri — Obblighi — Obbligo di cooperazione
(Art. 10 CE)
Il principio di cooperazione derivante dall’art. 10 CE non impone ad un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne allo scopo di riesaminare ed annullare una decisione giudiziaria passata in giudicato qualora risulti che questa viola il diritto comunitario. Infatti, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione.
(v. punto 20 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
16 marzo 2006 (*)
«Competenza giurisdizionale in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Interpretazione dell’art. 15 – Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori – Promessa di vincita – Pubblicità ingannevole – Decisione giurisdizionale che statuisce sulla competenza – Efficacia di giudicato – Riapertura in sede d’appello – Certezza del diritto – Primato del diritto comunitario – Art. 10 CE»
Nel procedimento C‑234/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Landesgericht Innsbruck (Austria) con decisione 26 maggio 2004, pervenuta in cancelleria il 3 giugno 2004, nella causa
Rosmarie Kapferer
contro
Schlank & Schick GmbH,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric (relatore), dai sigg. K. Lenaerts, E. Juhász e M. Ilešič, giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell’8 settembre 2005,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Schlank & Schick GmbH, dai sigg. M. Alexander e M. Dreschers, Rechtsanwälte;
– per la Repubblica d’Austria, dal sig. H. Dossi e dalla sig.ra S. Pfanner, in qualità di agenti;
– per la Repubblica ceca, dal sig. T. Boček, in qualità di agente;
– per la Repubblica federale di Germania, dalla sig.ra A. Tiemann e dal sig. A. Günther, in qualità di agenti;
– per la Repubblica francese, dalla sig.ra A. Bodard‑Hermant nonché dai sigg. R. Abraham, G. de Bergues e J.-C. Niollet, in qualità di agenti;
– per la Repubblica di Cipro, dalla sig.ra M. Chatzigeorgiou, in qualità di agente;
– per il Regno dei Paesi Bassi, dalla sig.ra C.A.H.M. ten Dam, in qualità di agente;
– per la Repubblica di Finlandia, dalla sig.ra T. Pynnä, in qualità di agente;
– per il Regno di Svezia, dalla sig.ra A. Falk, in qualità di agente;
– per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla sig.ra E. O’Neill, in qualità di agente, assistita dal sig. D. Lloyd-Jones, QC;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra A.‑M. Rouchaud e dal sig. W. Bogensberger, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 novembre 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 10 CE e 15 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia che vede opposti la sig.ra Kapferer, cittadina austriaca residente in Hall in Tirol (Austria), e la società, di diritto tedesco, di vendita per corrispondenza Schlank & Schick GmbH (in prosieguo: la «Schlank & Schick»), con sede in Germania, riguardo ad un’azione diretta a far condannare quest’ultima a consegnare alla sig.ra Kapferer una vincita, poiché la detta società, con una lettera indirizzatale nominativamente, aveva suscitato nella sig.ra Kapferer l’impressione che le fosse stato attribuito un premio.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 L’art 15, n. 1, del regolamento n. 44/2001 dispone quanto segue:
«Salve le disposizioni dell’articolo 4 e dell’articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:
(…)
c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività».
4 Ai sensi dell’art. 16, n. 1, del medesimo regolamento, «[l]’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore».
5 L’art. 24 del regolamento n. 44/2001 dispone quanto segue:
«Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, il giudice di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l’incompetenza o se esiste un altro giudice esclusivamente competente ai sensi dell’articolo 22».
La normativa nazionale
6 L’art. 5 j della legge austriaca sulla tutela dei consumatori (Konsumentenschutzgesetz), nella versione che risulta dalla legge entrata in vigore il 1° ottobre 1999 (BGBl. I, 185/1999; in prosieguo: il «KSchG») dispone quanto segue:
«Gli imprenditori che inviano ad un determinato consumatore promesse di assegnazione di un premio o altre analoghe comunicazioni e con i termini di tale comunicazione suscitano l’impressione che il consumatore abbia vinto un determinato premio devono consegnare al consumatore tale premio; esso può anche essere richiesto in via giudiziaria».
7 L’art. 530 del codice di procedura civile austriaco (Zivilprozessordnung; in prosieguo: la «ZPO») sui presupposti per il ricorso per revisione dispone quanto segue:
«(1) Una causa conclusasi con una decisione definitiva sulla controversia può essere riaperta a seguito di ricorso per revisione proposto da una delle parti,
(...)
5. qualora una decisione di un giudice penale, su cui si fonda la decisione di cui trattasi, sia stata annullata da un’altra pronuncia passata in giudicato;
6. qualora la parte trovi o sia messa in grado di utilizzare una decisione anteriore già passata in giudicato, vertente sulla stessa domanda o sullo stesso rapporto giuridico e che statuisce definitivamente sulla controversia tra le parti del procedimento da riaprire;
7. qualora la parte venga a conoscenza di nuove circostanze di fatto ovvero trovi o sia messa in condizione di utilizzare nuove prove, la deduzione o utilizzazione delle quali, in precedenti procedimenti, avrebbe portato ad una decisione ad essa maggiormente favorevole.
(2) La riapertura della causa a seguito di ricorso per revisione per i motivi di cui al n. 1, punto 7, è ammissibile soltanto nel caso in cui la parte fosse impossibilitata, senza sua colpa, a far valere le nuove circostanze di fatto o le nuove prove prima della conclusione della trattazione orale a seguito della quale è stata emessa la decisione di primo grado».
8 L’art. 534 del medesimo codice dispone quanto segue:
«(1) Il ricorso deve essere proposto entro il termine perentorio di quattro settimane.
(2) Tale termine decorre:
(...)
4. nella fattispecie contemplata dall’art. 530, n. 1, punto 7, a partire dal giorno in cui la parte ha avuto la possibilità di dedurre in giudizio le circostanze di fatto e le prove di cui è venuta conoscenza.
(3) Il ricorso per revisione non può essere proposto decorsi dieci anni dal passaggio in giudicato della decisione di cui trattasi».
Controversia principale
9 La sig.ra Kapferer, in qualità di consumatrice, più volte aveva ricevuto per posta dalla Schlank & Schick materiale pubblicitario recante l’annuncio di presunte vincite. Dopo aver ricevuto un’ulteriore missiva a lei personalmente indirizzata, secondo la quale era a sua disposizione un premio in forma di accredito in contanti di ATS 53 750 (pari ad EUR 3 906,16), la sig.ra Kapferer ha ricevuto circa due settimane più tardi una busta contenente, tra l’altro, un buono d’ordine, una lettera relativa all’ultimo avviso riguardante l’accredito in contanti e un estratto conto. In base alle condizioni di partecipazione/assegnazione figuranti sul retro dell’ultimo avviso, la partecipazione all’assegnazione degli accrediti era subordinata ad un’ordinazione‑prova non vincolante.
10 La sig.ra Kapferer ha quindi rispedito a Schlank & Schick il buono d’ordine in questione dopo avervi incollato la marca d’accredito ed apposto la propria firma sul retro del buono sotto la menzione «[h]o preso conoscenza delle condizioni di partecipazione», ma senza aver letto le condizioni di partecipazione/assegnazione. Non è possibile stabilire se abbia effettuato anche un’ordinazione di prodotti.
11 Non avendo ricevuto il premio che riteneva di aver vinto, la sig.ra Kapferer ha reclamato l’assegnazione del premio in base all’art. 5j del KSchG, chiedendo al Bezirksgericht Hall in Tirol di condannare la Schlank & Schick a versarle la somma di EUR 3 906,16, oltre al 5% di interessi a partire dal 27 maggio 2000.
12 La Schlank & Schick ha sollevato un’eccezione d’incompetenza del giudice adito. Essa sostiene che le disposizioni di cui agli artt. 15 e 16 del regolamento n. 44/2001 non sono applicabili, in quanto presuppongono l’esistenza di un contratto a titolo oneroso. La partecipazione al gioco a premi sarebbe stata subordinata ad un’ordinazione di merce che, però, la sig.ra Kapferer non avrebbe mai effettuato. Il diritto derivante dall’art. 5 j del KSchG non sarebbe di natura contrattuale.
13 Il Bezirksgericht ha respinto l’eccezione d’incompetenza e si è ritenuto competente in base agli artt. 15 e 16 del regolamento n. 44/2001, perché, a suo avviso, sussiste un rapporto contrattuale tra le parti in causa. Nel merito, ha respinto integralmente le richieste della sig.ra Kapferer.
14 La sig.ra Kapferer ha presentato ricorso in appello dinanzi al giudice del rinvio. La Schlank & Schick ha ritenuto, dal canto suo, che la decisione del Bezirksgericht in merito alla competenza di quest’ultimo non le recasse pregiudizio dato che comunque essa aveva vinto nel merito. Per questo motivo essa non ha impugnato la decisione sulla competenza.
15 Il giudice del rinvio osserva tuttavia che la Schlank & Schick avrebbe potuto impugnare la decisione sulla competenza che aveva rigettato la sua eccezione, potendo essa subire un pregiudizio già solo in virtù di tale decisione di rito.
Questioni pregiudiziali
16 Il Landesgericht Innsbruck nutre dubbi quanto alla competenza internazionale del Bezirksgericht. Fondandosi sulla sentenza 11 luglio 2002, causa C‑96/00, Gabriel (Racc. pag. I‑6367), si chiede se un’ingannevole promessa di vincita, destinata ad agevolare la conclusione di un contratto e dunque preparatoria di quest’ultimo, presenti un collegamento sufficientemente stretto con la preventivata conclusione di un contratto con un consumatore da comportare la competenza del foro del consumatore.
17 Dato che la Schlank & Schick non ha impugnato la decisione di rigetto dell’eccezione d’incompetenza, il giudice a quo si chiede se sia comunque tenuto, in forza dell’art. 10 CE, a riesaminare ed annullare una decisione passata in giudicato quanto alla competenza internazionale, nel caso in cui risulti contraria al diritto comunitario. Il giudice del rinvio pensa all’esistenza di un tale obbligo interrogandosi, in particolare, sulla possibilità di trasporre i principi enunciati nella sentenza 13 gennaio 2004, causa C‑453/00, Kühne & Heitz (Racc. pag. I‑837), relativi all’obbligo, imposto ad un organo amministrativo, di riesaminare una decisione amministrativa definitiva contraria al diritto comunitario come frattanto interpretato dalla Corte.
18 Di conseguenza, il Landesgericht Innsbruck ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Quanto alla decisione del giudice di primo grado sulla competenza:
a) se il principio di cooperazione sancito dall’art. 10 CE debba essere interpretato nel senso che anche un giudice nazionale, in presenza dei presupposti fissati dalla sentenza della Corte di giustizia Kühne & Heitz, è obbligato a riesaminare e ad annullare una decisione giurisdizionale passata in giudicato nel caso in cui risulti che questa viola il diritto comunitario; se, eventualmente, il riesame e la revoca di decisioni giurisdizionali siano subordinati a condizioni ulteriori rispetto a quelle valevoli per le decisioni amministrative.
b) In caso di soluzione affermativa della questione sub a):
se il termine fissato dall’art. 534 della ZPO per la revoca di una decisione giurisdizionale contraria al diritto comunitario sia compatibile con il principio della piena efficacia di quest’ultimo.
c) Parimenti in caso di soluzione affermativa della questione sub a):
se un’incompetenza internazionale (o territoriale) non sanata ai sensi dell’art. 24 del regolamento n. 44/2001 rappresenti una violazione del diritto comunitario che, in base ai suindicati principi, può far venir meno l’efficacia di giudicato di una decisione giurisdizionale.
d) In caso di soluzione affermativa della questione sub c):
se un giudice di appello sia tenuto a riesaminare la questione della competenza internazionale (o territoriale) ai sensi del regolamento n. 44/2001 qualora sia passata in giudicato la decisione del giudice di primo grado sulla competenza, ma non ancora la decisione nel merito; in caso affermativo, se tale riesame debba essere effettuato d’ufficio ovvero soltanto su domanda di una delle parti del procedimento.
2) Quanto al foro competente in materia di contratti conclusi da consumatori ai sensi dell’art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001:
a) se un’ingannevole promessa di vincita, destinata ad agevolare la conclusione di un contratto e dunque preparatoria di quest’ultimo, presenti un collegamento sufficientemente stretto con la preventivata conclusione di un contratto con un consumatore, cosicché per l’azionamento di eventuali pretese su ciò fondate sussista la possibilità di adire il foro competente in materia di contratti conclusi da consumatori ex art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001.
b) In caso di soluzione negativa della questione sub a):
se il foro competente in materia di contratti conclusi da consumatori possa essere adito anche per azionare pretese derivanti da un rapporto obbligatorio precontrattuale, e se un’ingannevole promessa di vincita, preparatoria rispetto alla conclusione di un contratto, presenti un collegamento sufficientemente stretto con il rapporto obbligatorio precontrattuale in tal modo costituito, cosicché il foro suddetto possa essere adito anche per dedurre questioni a ciò attinenti.
c) se il foro competente in materia di contratti conclusi da consumatori possa essere adito soltanto nel caso in cui le condizioni stabilite dall’imprenditore per la partecipazione ad un gioco a premi siano soddisfatte, ancorché esse non siano in alcun modo rilevanti per l’insorgere del diritto sostanziale riconosciuto dall’art. 5 j del KSchG.
d) In caso di soluzione negativa delle questioni sub a) e b):
se il foro competente in materia di contratti conclusi da consumatori possa essere adito per azionare un diritto contrattuale all’adempimento di tipo particolare, specificamente riconosciuto da una norma di legge, ovvero un diritto all’adempimento sui generis, di natura fittizia ed assimilabile a un diritto contrattuale, il cui insorgere sia determinato dalla promessa di vincita fatta dall’imprenditore e dalla richiesta di corresponsione della vincita stessa avanzata dal consumatore».
Sulla prima questione, sub a)
19 Con la prima questione, sub a), il giudice del rinvio chiede in sostanza se, ed eventualmente a quali condizioni, il principio di cooperazione derivante dall’art. 10 CE impone ad un giudice nazionale di riesaminare e di annullare una decisione giurisdizionale passata in giudicato, qualora risulti che questa viola il diritto comunitario.
20 A tale riguardo occorre rammentare l’importanza che il principio dell’autorità di cosa giudicata riveste sia nell’ordinamento giuridico comunitario sia negli ordinamenti giuridici nazionali. Infatti, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione (sentenza 30 settembre 2003, causa C‑224/01, Köbler, Racc. pag. I‑10239, punto 38).
21 Ne consegue che il diritto comunitario non impone ad un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata ad una decisione, anche quando ciò permetterebbe di accertare una violazione del diritto comunitario da parte di tale decisione (v., in tal senso, sentenza 1° giugno 1999, causa C‑126/97, Eco Swiss, Racc. pag. I‑3055, punti 46 e 47).
22 Nel disciplinare le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la salvaguardia dei diritti derivanti, per i privati, dall’effetto diretto delle norme comunitarie, gli Stati membri devono far sì che tali modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e non siano strutturate in modo da rendere in pratica impossibile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività) (v., in tal senso, sentenza 16 maggio 2000, causa C‑78/98, Preston e a., Racc. pag. I‑3201, punto 31 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, il rispetto di tali limiti al potere degli Stati membri in materia processuale non è stato messo in discussione nella controversia principale, per quanto attiene al procedimento d’appello.
23 Si deve aggiungere che la citata sentenza Kühne & Heitz, cui si riferisce il giudice a quo nella sua prima questione, sub a), non è tale da rimettere in discussione l’analisi sopra svolta. Infatti, anche ammettendo che i principi elaborati in tale sentenza siano trasferibili in un contesto che, come quello della causa principale, si riferisce ad una decisione giurisdizionale passata in giudicato, occorre ricordare che tale medesima sentenza subordina l’obbligo per l’organo interessato, ai sensi dell’art. 10 CE, di riesaminare una decisione definitiva che risulti essere adottata in violazione del diritto comunitario, alla condizione, in particolare, che il detto organo disponga, in virtù del diritto nazionale, del potere di tornare su tale decisione (v. punti 26 e 28 della detta sentenza). Orbene, nel caso di specie, è sufficiente rilevare che dalla decisione di rinvio risulta che la suindicata condizione non ricorre.
24 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione, sub a), che il principio di cooperazione derivante dall’art. 10 CE non impone ad un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne allo scopo di riesaminare ed annullare una decisione giurisdizionale passata in giudicato qualora risulti che questa viola il diritto comunitario.
Sulle altre questioni
25 Alla luce della risposta fornita alla prima questione, sub a), e poiché il giudice del rinvio lascia intendere che, in base al diritto interno, esso non sarebbe in grado di procedere ad un riesame della decisione sulla competenza del Bezirksgericht, non occorre rispondere né alla prima questione, sub b)‑d), né alla seconda questione, sub a)‑d).
Sulle spese
26 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
Il principio di cooperazione derivante dall'art. 10 CE non impone ad un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne allo scopo di riesaminare ed annullare una decisione giurisdizionale passata in giudicato qualora risulti che questa viola il diritto comunitario.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.