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Documento 62004CC0105

Conclusioni dell'avvocato generale Kokott del 8 dicembre 2005.
Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied contro Commissione delle Comunità europee.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Intese - Mercato dei materiali elettrotecnici nei Paesi Bassi - Associazione nazionale di grossisti - Accordi e pratiche concordate aventi ad oggetto un regime collettivo di esclusiva e la fissazione dei prezzi - Ammende.
Causa C-105/04 P.

Raccolta della Giurisprudenza 2006 I-08725

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2005:751

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate l’8 dicembre 2005 1(1)

Causa C-105/04 P

Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel

op Elektrotechnisch Gebied

contro

Commissione delle Comunità europee,


altre parti:

Technische Unie BV,

CEF City Electrical Factors BV,

CEF Holdings Ltd

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Diritto della concorrenza – Art. 81, n. 1, CE – Mercato dei materiali per impianti elettrotecnici nei Paesi Bassi – Associazione di imprese di commercio all’ingrosso – Accordo collettivo di esclusiva e intese su prezzi e riduzioni – Eccessiva durata del procedimento»





I –    Introduzione

1.     La presente causa trae origine da un procedimento antitrust della Commissione, riguardante il mercato del commercio all’ingrosso dei materiali per impianti elettrotecnici nei Paesi Bassi. In quel procedimento, la cui durata dalle prime indagini fino alla decisione della Commissione ha superato gli otto anni, la Commissione ha inflitto ammende alla Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied (in prosieguo: la «FEG»), nonché alla Technische Unie BV (in prosieguo: la «TU»), una delle imprese affiliate a tale associazione, per infrazioni all’art. 81, n. 1, CE.

2.     La relativa decisione della Commissione del 26 ottobre 1999 (2) (in prosieguo: la «decisione impugnata») è stata integralmente confermata dal Tribunale di primo grado con sentenza 16 dicembre 2003 nelle cause riunite T-5/00 e T-6/00 (3) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).

3.     La FEG ha presentato ricorso alla Corte di giustizia contro la suddetta sentenza di primo grado (4). Oltre ad una serie di motivi di impugnazione, con i quali in sostanza la FEG denuncia difetti di motivazione ed una violazione dell’art. 81 CE, essa censura il Tribunale, in particolare, per non avere tratto le necessarie conseguenze dall’eccessiva durata del procedimento dinanzi alla Commissione.

II – Contesto normativo

4.     L’art. 81, n. 1, CE, vieta «tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri o che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune (…)».

5.     La Commissione può in tali casi infliggere ammende alle imprese interessate. Al riguardo l’art. 15, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 17 (5) (in prosieguo: il «regolamento n. 17») recita:

«La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese e alle associazioni d’imprese ammende che variano da un minimo di mille unità di conto ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest’ultimo importo fino al 10 per cento del volume d’affari realizzato durante l’esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all’infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza:

a) commettano un’infrazione alle disposizioni [dell’art. 81, n. 1, CE] (…),

(…).

Per determinare l’ammontare dell’ammenda, occorre tenere conto oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata».

III – Fatti e procedimento

A –    Fatti e procedimento davanti alla Commissione

6.     La questione di diritto della concorrenza alla base della presente controversia concerne il mercato olandese del commercio all’ingrosso dei materiali per impianti elettrotecnici, come ad esempio fili e cavi, ed anche tubi in cloruro di polivinile (PVC). Dagli accertamenti della Commissione risulta che in questo mercato esisteva un cosiddetto regime collettivo di esclusiva, che l’associazione di imprese FEG aveva concordato, tra l’altro, con l’associazione di imprese NAVEG (6) sotto forma di un cosiddetto “gentlemen’s agreement”, e che era volto ad impedire le forniture ad imprese non aderenti alla FEG. È stato inoltre accertato che la FEG ha limitato la libertà dei suoi membri di fissare autonomamente i prezzi di vendita.

7.     Nei punti 3-5 della sentenza impugnata il Tribunale ricapitola i fatti della causa come segue:

«3      La CEF Holdings Ltd (in prosieguo: la “CEF UK”), grossista di materiale elettrotecnico con sede nel Regno Unito, ha deciso di operare sul mercato olandese, dove ha creato a tal fine, nel maggio 1989, una filiale, la CEF City Electrical Factors BV (in prosieguo: la “CEF BV”). Ritenendo di avere problemi di approvvigionamento nei Paesi Bassi, la CEF BV e la CEF UK (…) il 18 marzo 1991 hanno presentato una denuncia alla Commissione, registrata dalla stessa il giorno successivo.

4      Tale denuncia riguardava tre associazioni d’imprese operanti sul mercato del materiale elettrotecnico, nonché i loro membri. Si trattava, oltre che della FEG, della Nederlandse Vereniging van Alleenvertegenwoordigers op Elektrotechnisch Gebied (in prosieguo: la “NAVEG”) e della Unie van de Elektrotechnische Ondernemers (in prosieguo: l’“UNETO”).

5      La CEF riteneva che tali associazioni e i loro membri avessero stipulato accordi collettivi reciproci di esclusiva a tutti i livelli della catena di distribuzione del materiale per impianti elettrotecnici nei Paesi Bassi. Sarebbe pertanto pressoché impossibile per un grossista di materiali elettrotecnici accedere al mercato olandese senza essere membro della FEG. Infatti i fabbricanti e i loro agenti o importatori rifornirebbero soltanto i membri della FEG e gli installatori si rifornirebbero soltanto presso questi ultimi. Con lettera 22 ottobre 1991 la CEF ha esteso la portata della propria denuncia, per contestare alcuni accordi intervenuti tra la FEG e i suoi membri in materia di prezzi e riduzioni di prezzo, nonché accordi diretti ad escludere la CEF dalla partecipazione a determinati progetti. A partire dal gennaio 1992, la CEF ha altresì denunciato accordi verticali sui prezzi tra alcuni fabbricanti di materiale elettrotecnico e i grossisti membri della FEG».

8.     Inoltre, ai punti 6‑14 della sentenza impugnata, in relazione allo svolgimento delle indagini e del procedimento dinanzi alla Commissione, si afferma quanto segue:

«6      [Nel periodo giugno-agosto 1991 la Commissione ha inviato, tra l’altro, alla FEG diverse richieste di informazioni, fondate sull’art. 11 del regolamento n. 17].

7      In data 16 settembre 1991 la Commissione ha inviato alla FEG una lettera di preavviso riguardante, in particolare, alcune pressioni esercitate su taluni fornitori di materiale elettrotecnico affinché essi non rifornissero la CEF, intese sui prezzi e sulle riduzioni praticate dai membri della FEG, nonché la soglia di fatturato utilizzata come criterio di adesione alla FEG.

8      Il 27 aprile 1993 la Commissione ha interrogato alcuni fornitori di materiale elettrotecnico, ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17.

9      Il 10 giugno 1994, la Commissione ha chiesto informazioni alla FEG, ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17.

10      I giorni 8 e 9 dicembre 1994, la Commissione ha effettuato alcuni accertamenti, ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17, presso la FEG e alcuni dei suoi membri, tra cui la TU.

11      Il 3 luglio 1996, la Commissione ha comunicato i propri rilievi alla FEG e a sette dei suoi membri [tra cui alla TU] (in prosieguo: la “comunicazione degli addebiti”). La FEG e la TU hanno trasmesso osservazioni in risposta a tale comunicazione, rispettivamente, il 13 dicembre 1996 e il 13 gennaio 1997.

12      La FEG e la TU hanno indirizzato alla Commissione diverse domande di accesso al fascicolo. Dopo aver avuto comunicazione, il 16 settembre 1997, di alcuni ulteriori documenti figuranti nel fascicolo, esse hanno entrambe trasmesso alla Commissione, il 10 ottobre successivo, una memoria integrativa di risposta alla comunicazione degli addebiti.

13      Il 19 novembre 1997 si è svolta un’audizione in presenza di tutti i destinatari della comunicazione degli addebiti nonché della CEF.

14      Pertanto, il 26 ottobre 1999, la Commissione ha emanato la decisione impugnata (…)».

B –    Decisione impugnata

9.     Nella decisione impugnata la Commissione ha essenzialmente accertato due violazioni dell’art. 81, n. 1, CE da parte della FEG, in ragione delle quali le ha inflitto un’ammenda. Il dispositivo della decisione impugnata, citato per estratto, recita quanto segue:

«Articolo 1

FEG ha violato l’art. 81, n. 1, [CE] stipulando, sulla base di un accordo con NAVEG e di pratiche concordate con fornitori non rappresentati da NAVEG, un accordo collettivo di esclusiva volto a ostacolare le forniture a imprese non aderenti a FEG.

Articolo 2

FEG ha violato l’art. 81, n. 1, [CE] limitando, direttamente e indirettamente, la libertà dei suoi membri di fissare autonomamente i propri prezzi di vendita. A tal fine essa ha adottato la decisione vincolante sui prezzi fissi e la decisione vincolante sulle pubblicazioni, ha diffuso fra i suoi membri raccomandazioni sui prezzi lordi e netti, e ha fornito loro un foro per negoziare su prezzi e riduzioni.

(…).

Articolo 4

1.      Nella misura in cui non vi abbia provveduto, FEG è tenuta a porre immediatamente fine alle infrazioni di cui agli articoli 1 e 2.

(…).

Articolo 5

1.      Per le infrazioni di cui agli articoli 1 e 2 a FEG è inflitta un’ammenda di 4,4 milioni di EUR.

(…)».

10.   Nel calcolo dell’ammenda la Commissione, tenendo conto delle irregolarità, da essa stessa ammesse, verificatesi nello svolgimento del procedimento amministrativo, e non da ultimo della considerevole durata della procedura, ne ha ridotto l’importo di EUR 100 000 (7).

C –    Procedimento dinanzi al Tribunale

11.   Avverso la decisione impugnata sia la FEG (8) sia la TU (9) hanno presentato ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado, chiedendo entrambe che il Tribunale volesse:

–       annullare la decisione impugnata (10);

–       in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui fissava l’ammontare delle rispettive ammende;

–       in ulteriore subordine, ridurre l’ammontare delle rispettive ammende, e

–       condannare la Commissione e le parti intervenute a suo favore alle spese.

12.   Una domanda di provvedimenti provvisori presentata dalla FEG è stata respinta (11).

13.   Il presidente della Prima Sezione del Tribunale ha ammesso la CEF BV e la CEF UK (in prosieguo, congiuntamente: le «CEF») ad intervenire a sostegno delle richieste della Commissione (12).

14.   Dopo aver riunito le cause T-5/00 e T-6/00 ai fini della fase orale e della sentenza, il 16 dicembre 2003 il Tribunale ha pronunciato la sentenza impugnata, con cui

–       ha respinto i ricorsi e

–       ha condannato ciascuna delle ricorrenti a sopportare le proprie spese di causa.

15.   Con ricorso di impugnazione depositato presso la cancelleria della Corte di giustizia in data 26 febbraio 2004, la FEG chiede ora che la Corte voglia:

–       annullare la sentenza impugnata nelle cause riunite T-5/00 e T‑6/00, o almeno nella causa T-5/00, e, statuendo ex novo, annullare in toto, o almeno parzialmente, la decisione della Commissione nella parte che la riguarda, almeno riducendo notevolmente l’ammenda irrogatale;

–       in subordine, annullare la sentenza impugnata nelle cause riunite T‑5/00 e T‑6/00, o almeno nella causa T‑5/00, e rinviare la causa dinanzi al Tribunale di primo grado, e

–       condannare la Commissione alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

16.   La Commissione chiede che la Corte voglia:

–       respingere in toto il ricorso perché irricevibile o quanto meno perché infondato, e

–       condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

17.   Le intervenienti CEF, a loro volta, chiedono che la Corte voglia:

–       respingere in toto il ricorso perché manifestamente irricevibile, oppure perché irricevibile, o comunque perché infondato, e

–       condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

18.   La trattazione della causa si è svolta dinanzi alla Corte dapprima per iscritto e successivamente, il 22 settembre 2005 – congiuntamente alla causa C‑113/04 P –, in forma orale.

IV – Quanto al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e al sesto motivo di impugnazione

19.   Con i motivi di impugnazione 2)‑6) la FEG contesta diversi passaggi della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale analizza singolarmente gli accertamenti della Commissione riguardanti le violazioni della normativa antitrust, nonché la loro durata.

20.   Prima di procedere all’analisi dei singoli motivi di ricorso è opportuno rammentare il criterio di valutazione risultante dall’art. 225, n. 1, CE e dall’art. 58, primo comma, dello Statuto della Corte di Giustizia, e che la Corte nella sua costante giurisprudenza utilizza nei procedimenti di impugnazione (13): l’impugnazione è circoscritta alle questioni di diritto. Di conseguenza solo il Tribunale è competente ad accertare e a giudicare i fatti rilevanti come pure a valutare le prove; e la valutazione dei fatti e degli elementi di prova, salvo il caso del loro snaturamento, non è una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte di Giustizia nell’ambito di un’impugnazione.

21.   Inoltre, un’impugnazione che si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale, senza neppure contenere un argomento specificatamente inteso ad individuare l’errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, non soddisfa i requisiti previsti dalla legge. Difatti una tale impugnazione costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale, ciò che esula dalle competenze della Corte di Giustizia (14).

22.   Partendo da questa premessa occorre qui di seguito procedere all’esame dei motivi di impugnazione 2)‑6).

A –    Secondo motivo di impugnazione: omessa valutazione di prove a discarico concernenti l’accordo collettivo di esclusiva

23.   Con il suo secondo motivo di impugnazione la FEG critica il Tribunale per avere violato i principi della presunzione di innocenza e dell’obbligo di motivazione, in quanto esso non avrebbe riconosciuto come prove a discarico determinati documenti che erano sì stati redatti dopo l’inizio delle indagini della Commissione ovvero dopo la sua lettera di preavviso, ma in ogni caso prima della comunicazione degli addebiti.

24.   Questo secondo motivo di impugnazione, che è strettamente collegato al primo, si riferisce in particolare ai punti 196 e 208 della sentenza impugnata. In essi il Tribunale esamina il valore probatorio di vari documenti promananti da terzi e presentati alla Commissione, i quali, ad avviso della FEG, deporrebbero contro le censure sollevate riguardo al regime collettivo di esclusiva. Il Tribunale arriva qui alla conclusione che i documenti in questione non inficiano la constatazione della Commissione secondo cui il “gentlemen’s agreement”, esistente tra la FEG e la NAVEG, è stato effettivamente messo in pratica (15).

25.   La FEG contesta tale conclusione sostenendo che la sentenza impugnata è intrinsecamentecontraddittoria. Da una parte, infatti, la lettera di preavviso della Commissione non verrebbe presa in considerazione quando si tratta di determinare il momento iniziale ai fini dell’applicazione del principio della ragionevole durata del procedimento. In tale contesto il Tribunale considererebbe quindi la FEG come destinataria di un’accusa formale solo dal momento della comunicazione degli addebiti e non già sin dalla data della lettera di preavviso. Dall’altra, invece, con riguardo alla valutazione delle prove, la FEG sarebbe considerata come formalmente accusata già dalla data della lettera di preavviso. In tal modo il Tribunale non riconoscerebbe come prove a discarico documenti che risalgono al periodo successivo all’inizio degli accertamenti della Commissione, ovvero alla sua lettera di preavviso. Il Tribunale negherebbe ai documenti controversi automaticamente e senza ulteriori spiegazioni il valore di prove a discarico.

26.   La valutazione della contraddittorietà o meno della motivazione di una sentenza del Tribunale rappresenta una questione di diritto che, in quanto tale, può essere sollevata in sede di impugnazione (16). Sotto questo aspetto il ricorso della FEG è dunque ricevibile.

27.   Tuttavia, contrariamente a quanto sembra supporre la FEG, la valutazione del valore probatorio dei documenti non ha nulla a che vedere con la valutazione della ragionevolezza della durata del procedimento. Conformemente a ciò, anche i due capi della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale si occupa rispettivamente della durata del procedimento e del valore probatorio dei documenti controversi, non sono tra loro logicamente collegati e dunque, contrariamente a quanto sostiene la FEG, non possono neppure contraddirsi quanto al loro contenuto.

28.   In particolare, il semplice fatto che un determinato documento sia stato redatto prima della comunicazione degli addebiti non fa necessariamente di tale documento una prova a discarico. Né tanto meno un documento redatto dopo la comunicazione degli addebiti è necessariamente una prova a carico. Piuttosto, l’efficacia probatoria di un documento deve essere sempre verificata tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. Di conseguenza una presunta prova a discarico può essere invalidata, ad esempio, dalla circostanza che essa sia stata formata su iniziativa dei destinatari delle accuse e in un momento in cui era già chiaro che la Commissione aveva un iniziale sospetto di infrazione alla normativa antitrust e che, quindi, le imprese in questione erano già messe sull’avviso (“in tempore suspecto”). Nel caso di specie il Tribunale ha compiuto, nella sentenza impugnata, proprio questa valutazione senza incorrere in alcun errore di diritto.

29.   Pertanto, in conclusione, il secondo motivo di impugnazione, ancorché ricevibile, è infondato.

B –    Terzo motivo di impugnazione: deduzione delle prove relative alla durata dell’accordo collettivo di esclusiva

30.   Con il suo terzo motivo di impugnazione la FEG addebita al Tribunale la violazione dell’art. 81, n. 1, CE e dell’obbligo di motivazione, in quanto esso ha ritenuto fondate le prove dedotte dalla Commissione riguardanti l’esistenza, ma soprattutto la durata dell’accordo collettivo di esclusiva.

31.   Questo motivo di impugnazione concerne, segnatamente, la parte della sentenza impugnata recante il titolo «Sulle domande di annullamento [della decisione impugnata]» e, ivi, il capo II.B.1.b. In esso il Tribunale esamina approfonditamente la questione se nella decisione impugnata la Commissione abbia o no soddisfatto i requisiti dell’onere della prova laddove ha constatato l’esistenza di un sistema collettivo di esclusiva sotto forma di un “gentlemen’s agreement” tra la FEG e la NAVEG (17). Il Tribunale perviene alla conclusione che le censure avanzate dalla FEG e dalla TU non sono idonee a «rimettere in discussione il carattere convincente, obiettivo e concordante degli elementi di prova richiamati nella decisione impugnata» (18).

32.   Inoltre, il terzo motivo di impugnazione si riferisce ai punti 401‑406 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale descrive i comportamenti anticoncorrenziali in questione come «violazioni gravi dell’art. 81 CE» (19) e, relativamente alla loro durata, sottolinea il carattere unitario di tali infrazioni (20).

33.   La FEG sostiene che le prove della Commissione a sostegno delle constatazioni da essa effettuate sono del tutto insufficienti nonché indirette. Con esse non si riuscirebbe a provare, né in maniera conforme alla legge, né tanto meno in modo attendibile, la messa in atto, tra l’11 marzo 1986 e il 25 febbraio 1994, di una violazione a carattere continuativo della normativa sulla concorrenza. In particolare la FEG critica la scelta del Tribunale di ammettere l’assunzione di prove fondate esclusivamente su alcuni pochi indizi, ossia su verbali di sedute e su scambi di corrispondenza tra le associazioni di imprese interessate. Il Tribunale avrebbe omesso di considerare che per i periodi dal 12 marzo 1986 fino al 28 febbraio 1989, nonché dal 18 novembre 1991 fino al 25 febbraio 1994, la Commissione non avrebbe fornito alcuna prova dell’esistenza di un accordo collettivo di esclusiva.

34.   La Commissione sostiene che tale motivo di impugnazione è irricevibile, giacché la FEG riproporrebbe soltanto censure che essa aveva già sollevato durante il procedimento di primo grado davanti al Tribunale e che quest’ultimo aveva respinto. Difatti, i punti 169‑186 della sentenza impugnata, ad esempio, sono principalmente dedicati agli argomenti delle ricorrenti, con i quali queste ultime già in primo grado avevano contestato il valore probatorio dei documenti presentati dalla Commissione relativi alle riunioni tra la FEG e la NAVEG. La mera ripetizione delle censure esposte davanti al Tribunale sarebbe inammissibile (21).

35.   Inoltre, le CEF eccepiscono che il suddetto motivo di impugnazione mira esclusivamente ad ottenere il riesame della valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale. In effetti, la dettagliata analisi critica effettuata dalla FEG in relazione a singoli documenti ed al loro valore probatorio sembra sottintendere una siffatta richiesta (22). Anche ciò deporrebbe contro la ricevibilità del terzo motivo di impugnazione (23).

36.   Ad un più attento esame, tuttavia, questo terzo motivo di impugnazione non si esaurisce né in una mera critica della valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale, né in una ripetizione delle censure dedotte in primo grado. Piuttosto la FEG sostiene che il Tribunale nella sua sentenza non ha tenuto conto dei requisiti previsti dalla legge per la prova di una violazione dell’art. 81, n. 1, CE e che, pertanto, il detto giudice non ha correttamente motivato la propria pronuncia. Quali siano i requisiti probatori che la Commissione deve soddisfare in una decisione in materia di antitrust e, in particolare, su quale tipo di prove essa possa fondare l’accertamento di una violazione delle regole della concorrenza contenute nel Trattato, è una questione di diritto di cui la Corte può essere investita con l’impugnazione.

37.   Così interpretato il terzo motivo di impugnazione è dunque ricevibile. Tuttavia, esso non può essere accolto nel merito.

38.   È pur vero che la Commissione deve provare non solo l’esistenza di un’intesa, ma anche la sua durata (24). La Corte riconosce tuttavia che, a causa della loro natura, le pratiche e gli accordi anticoncorrenziali sono spesso tenuti segreti e che la documentazione ad essi relativa viene ridotta al minimo indispensabile. Ad esempio, documenti quali i verbali di una riunione in genere non solo saranno raramente reperibili, ma saranno anche inevitabilmente lacunosi, cosicché spesso sarà necessario ricostruire determinati particolari attraverso deduzioni. Perciò, nella maggior parte dei casi l’esistenza di comportamenti o accordi anticoncorrenziali deve essere desunta da una serie di indizi e di coincidenze che, complessivamente considerati, in mancanza di altra spiegazione logica, possono costituire la prova di una violazione delle regole della concorrenza (25). Chiaramente gli indizi e le coincidenze suddetti possono fornire informazioni non soltanto sulla mera esistenza di comportamenti o accordi contrari alle regole della concorrenza, ma anche sulla durata di comportamenti anticoncorrenziali continuati, oppure sul periodo di messa in atto di accordi anticoncorrenziali.

39.   Ciò è proprio quello che è avvenuto nel caso di specie. Da una serie di indizi la Commissione ha inferito l’esistenza e la durata di un accordo collettivo di esclusiva contrario alle regole della concorrenza. Sulla base della citata giurisprudenza il Tribunale ha potuto concludere, senza commettere alcun errore di diritto, che tale modalità di assunzione della prova soddisfaceva i requisiti previsti dalla legge. Perciò non si riscontra nella sentenza impugnata alcun difetto di motivazione. Pertanto, il terzo motivo di impugnazione della FEG è infondato.

40.   Per il resto, quale sia la forza probatoria che può essere attribuita nel caso concreto ai singoli indizi utilizzati dalla Commissione, anche e proprio riguardo alla durata delle infrazioni alle regole della concorrenza, è una questione di valutazione dei fatti e degli elementi di prova. Come detto, tale questione – salvo il caso di snaturamento, che qui non è stato fatto valere – è di competenza esclusiva del Tribunale e non può essere esaminata dalla Corte in sede di impugnazione.

41.   Pertanto, il terzo motivo di impugnazione, ancorché ricevibile, è infondato.

C –    Quarto motivo di impugnazione: pratiche concordate relative alla fissazione dei prezzi

42.   Con il suo quarto motivo di impugnazione la FEG contesta al Tribunale una violazione dell’obbligo di motivazione. Il Tribunale avrebbe ripetutamente omesso di esaminare gli argomenti della FEG, o li avrebbe riportati in maniera errata. Il Tribunale avrebbe inoltre violato l’art. 81, n. 1, CE, in quanto le avrebbe contestato degli accordi come pratiche concordate, senza nello stesso tempo constatare che tali accordi si erano tradotti in un comportamento concreto.

43.   Questo motivo di impugnazione concerne principalmente il capo II.D (punti 279‑339) della sentenza impugnata, in cui il Tribunale si occupa delle pratiche concordate, accertate dalla Commissione, riguardanti la fissazione dei prezzi tra la FEG e le imprese sue affiliate. Il Tribunale arriva alla conclusione che la FEG e i suoi membri, «attraverso una serie di pratiche, accordi e decisioni, (…) hanno colluso nel tentativo di restringere la concorrenza sui prezzi tra loro procedendo a concordare prezzi e riduzioni, ed adottando inoltre, a livello di FEG, decisioni vincolanti sui prezzi e sulla pubblicità», e che la Commissione ha pienamente dimostrato che tali pratiche erano contrarie all’art. 81 CE (26). Nel contempo questo quarto motivo di impugnazione è diretto anche contro i punti 403‑412 della sentenza impugnata, che si occupano del carattere unitario e continuato delle infrazioni.

44.   In particolare la FEG fa valere cinque censure che costituiscono, allo stesso tempo, le cinque parti seguenti del presente motivo di impugnazione.

1.      Sul carattere continuato delle pratiche concordate relative alla formazione dei prezzi (prima parte del quarto motivo di impugnazione)

45.   In primo luogo la FEG sostiene che il Tribunale fornisce una motivazione oscura e insufficiente laddove, ai punti 403‑412 della sentenza impugnata, arriva alla conclusione che le pratiche concordate relative alla formazione dei prezzi accertate dalla Commissione costituivano un’unica infrazione continuata. Il Tribunale non avrebbe specificato in che cosa consisterebbero il «piano d’insieme» e l’«identico oggetto», per il cui unico tramite una serie di comportamenti potrebbe diventare un unico comportamento continuato.

46.   Affinché diversi comportamenti possano essere considerati un’infrazione unitaria è di fatto necessario che essi «facciano parte di un “piano d’insieme”, a causa del loro identico oggetto di distorsione del gioco della concorrenza all’interno del mercato [comune]» (27).

47.   Il Tribunale non ha affatto travisato tale criterio. Al contrario esso, ai punti 340-343 della sentenza impugnata, ha dedicato un apposito capo alla valutazione complessiva delle infrazioni in questione. Ivi il Tribunale ha affermato, in particolare, che entrambe le infrazioni addebitate alla FEG, e cioè sia l’accordo collettivo di esclusiva sia le pratiche concordate relative alla fissazione dei prezzi, «perseguono uno stesso fine anticoncorrenziale», che consiste nel «mantenere i prezzi ad un livello superiore a quello concorrenziale» (28). Al contempo, da tale constatazione del Tribunale implicitamente deriva che, isolatamente considerate, ambedue le infrazioni, ossia l’accordo collettivo di esclusiva e le pratiche concordate relative alla fissazione dei prezzi, sono state dirette verso quell’unico scopo specifico. A ciò si riferisce il Tribunale quando, ad esempio al punto 406 della sentenza impugnata, pone l’accento sull’unitarietà delle infrazioni controverse.

48.   Leggendo congiuntamente entrambi i capi della sentenza impugnata, risulta chiaro che le argomentazioni del Tribunale soddisfano i requisiti giuridici di una sufficiente motivazione della sua sentenza. Esse consentono all’interessato di capire la sentenza impugnata e alla Corte di riesaminarla in sede di impugnazione.

49.   La prima parte del quarto motivo di impugnazione è pertanto infondata.

2.      Sulle riduzioni standard alle scuole (seconda parte del quarto motivo di impugnazione)

50.   In secondo luogo, riguardo alla vendita alle scuole di materiale elettrotecnico per impianti, la FEG sostiene che il Tribunale, ai punti 324, 409 e 412 della sentenza impugnata, non ha riconosciuto il carattere particolare e giustificato dal punto di vista politico‑sociale delle cosiddette riduzioni standard concordate dalla FEG con le imprese sue affiliate. Sarebbe inoltre palese che si trattava soltanto di forniture di dimensioni trascurabili, le cui ripercussioni sul commercio tra Stati membri non sono state dimostrate.

51.   Solo apparentemente la FEG con questa parte del suo quarto motivo di impugnazione denuncia un difetto di motivazione. A mio parere la sua argomentazione costituisce, in realtà, un tentativo di sottoporre al riesame della Corte la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale. Pertanto, nella misura in cui la seconda parte del quarto motivo di impugnazione si fonda su questa argomentazione, l’impugnazione è irricevibile, in quanto con essa non viene sollevata alcuna questione di diritto (29).

52.   La FEG sostiene inoltre che per il periodo dopo il 1991 non esiste alcuna prova dell’esistenza di un accordo sui prezzi. In tal modo essa censura nuovamente le constatazioni del Tribunale relative alla durata delle infrazioni. Per le stesse ragioni illustrate riguardo al terzo motivo di impugnazione, questo argomento, ancorché ricevibile, è infondato (30).

53.   La seconda parte del quarto motivo di impugnazione non può pertanto essere accolta.

3.      Sul ruolo del comitato dei prodotti «fili e cavi» (terza parte del quarto motivo di impugnazione)

54.   In terzo luogo la FEG sostiene che ai punti 317‑323 della sentenza impugnata il Tribunale non ha chiarito in che misura, nell’ambito del comitato dei prodotti «fili e cavi» della FEG, siano stati effettivamente messi in pratica comportamenti restrittivi della concorrenza. Il Tribunale, da una parte, si accontenterebbe di meri indizi e, dall’altra, trascurerebbe il fatto che le concrete ripercussioni di un comportamento anticoncorrenziale sul mercato debbono essere dimostrate.

55.   Per quel che concerne, da una parte, il ricorso ad indizi, si è già chiarito che, secondo la giurisprudenza sull’art. 81, n. 1, CE, questo metodo di assunzione della prova è ammissibile (31). Pertanto, sotto questo profilo, la terza parte del quarto motivo di impugnazione, ancorché ricevibile, è infondata.

56.   Per quel che riguarda, dall’altra parte, la mancata dimostrazione, asserita dalla FEG, delle concrete ripercussioni sul mercato di misure concernenti la fissazione dei prezzi, occorre distinguere nei termini che seguono.

57.   Finché si tratta di accordi o decisioni anticoncorrenziali, secondo la giurisprudenza non è affatto necessaria alcuna dimostrazione delle loro concrete ripercussioni sul mercato. Già il loro obiettivo anticoncorrenziale basta per ritenere esistente una violazione dell’art. 81, n. 1, CE (32).

58.   Come si evince, in particolare, dal punto 323 della sentenza impugnata, nel presente caso il Tribunale ha effettivamente ritenuto che il comitato dei prodotti «fili e cavi», quale sistema di scambio di informazioni tra i suoi membri, sia servito da foro per decidere la fissazione di regole per la concessione delle riduzioni. Pertanto, non era affatto necessaria la prova concreta di una manifestazione sul mercato del comportamento concordato.

59.   Se invece si tratta di pratiche concordate in senso vero e proprio, ossia non di accordi o decisioni anticoncorrenziali, l’art. 81, n. 1, CE esige la dimostrazione sia dell’accordo tra le imprese, sia di un comportamento sul mercato che rispecchi questo accordo, nonché del nesso causale tra l’uno e l’altro (33). Questo presupposto non deve però essere interpretato nel senso che ogni singolo avvenimento, da cui si possa presumere una concertazione tra le parti, debba avere avuto necessariamente ripercussioni sul mercato. Invero, anche indizi diversi possono nel loro insieme rivelare un comportamento concordato delle parti. In questo caso basta dimostrare che detta concertazione tra le parti si è complessivamente tradotta in un corrispondente comportamento sul mercato.

60.   Dal punto di vista giuridico, quindi, nel caso di specie non era necessario ricostruire un diretto collegamento tra ciascun elemento della concertazione tra le parti ed il loro rispettivo comportamento sul mercato. Piuttosto, era sufficiente dedurre dai molteplici indizi accertati attestanti lo scambio di informazioni su riduzioni, prezzi, fatturati e margini di guadagno che le parti avevano nel complesso concordato il proprio comportamento, per poi dimostrare che tale concertazione si era tradotta complessivamente in un corrispondente comportamento sul mercato.

61.   Proprio questo ha fatto il Tribunale nella sentenza impugnata. Esso ha anzitutto analizzato, ai punti 317 e segg., i diversi indizi relativi all’esistenza di un comportamento concordato da parte dei membri della FEG. Dal punto 330 della sentenza impugnata risulta quindi chiaramente che il Tribunale – seppur sinteticamente – ha proceduto anche a constatazioni in merito alla trasposizione sul mercato della pratica concordata: ivi il Tribunale si riferisce, in particolare, alle considerazioni svolte nella decisione impugnata in merito alla pubblicazione di listini prezzi e di cataloghi delle imprese aderenti alla FEG.

62.   Stanti tali premesse, giungo alla conclusione che il Tribunale ha adeguatamente motivato la sua sentenza. Pertanto, anche sotto questo secondo profilo, la terza parte del quarto motivo di impugnazione, ancorché ricevibile, è infondata.

63.   Pertanto, questa terza parte del quarto motivo di impugnazione non può essere accolta.

4.      Sulle decisioni vincolanti relative ai prezzi fissi ed alle pubblicazioni (quarta parte del quarto motivo di impugnazione)

64.   In quarto luogo la FEG critica sotto diversi profili la sentenza impugnata nella parte in cui questa si occupa delle due decisioni vincolanti della FEG sui prezzi fissi e sulle pubblicazioni (punti 289‑301).

65.   Da una parte essa afferma che la cosiddetta decisione vincolante della FEG sui prezzi fissi era divenuta lettera morta già poco tempo dopo la sua adozione nel 1984. Il Tribunale non sarebbe mai dovuto arrivare alla conclusione che l’infrazione collegata a questa decisione era continuata fino al momento del suo formale ritiro, ossia fino al 23 novembre 1993.

66.   Nella misura in cui l’impugnazione si fonda su questo argomento, la Commissione ne sostiene a ragione l’irricevibilità. La FEG, infatti, tenta per mezzo dell’impugnazione di sottoporre ad un riesame la valutazione dei fatti e delle prove effettuata dal Tribunale. La Corte non è al riguardo competente (34).

67.   Dall’altra parte la FEG sostiene che, per la loro natura giuridica, le due decisioni vincolanti si distinguono dalle restanti presunte infrazioni nel settore del coordinamento dei prezzi troppo nettamente per poter essere considerate dal Tribunale complessivamente come un’unica infrazione. Essa accusa al riguardo il Tribunale di aver motivato la sua sentenza in modo incomprensibile.

68.   L’impugnazione, nella misura in cui si fonda su quest’ultimo argomento, è bensì ricevibile, ma infondata nel merito. Difatti è irrilevante che le singole componenti di un’accusa unitaria di pratiche concordate, quali sono quelle illustrate nei punti 289‑339 della sentenza impugnata (decisioni vincolanti, consultazioni su prezzi e riduzioni, uso di listini prezzo identici), abbiano tutte quante la stessa natura giuridica. Piuttosto è indispensabile che ognuno di questi elementi sia stato regolarmente accertato e provato e che dall’insieme di detti elementi si possa far discendere l’accusa di una pratica concertata continuata concernente la formazione dei prezzi.

69.   Pertanto anche questa quarta parte del quarto motivo di impugnazione non può essere accolta.

5.      Sull’invio di raccomandazioni di prezzo da parte della FEG ai suoi membri (quinta parte del quarto motivo di impugnazione).

70.   Per quel che concerne, infine, le raccomandazioni di prezzo per i prodotti rientranti nella categoria «tubi di plastica» inviate dalla FEG alle imprese ad essa aderenti, in primo luogo la FEG rileva al riguardo che ai punti 326 e segg. della sentenza impugnata il Tribunale ha ignorato il carattere assolutamente eccezionale di quelle raccomandazioni e taciuto altresì sulla loro portata limitata, commettendo così un errore di motivazione.

71.   Solo in apparenza la FEG con questa parte del quinto motivo di impugnazione contesta un difetto di motivazione. In realtà la sua argomentazione risulta essere anche in questo caso un tentativo di sottoporre al riesame della Corte la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale. Pertanto, nella misura in cui la quinta parte del quarto motivo di impugnazione si fonda su detta argomentazione, l’impugnazione è irricevibile, giacché con essa non viene sollevata alcuna questione di diritto (35).

72.   La FEG critica inoltre il punto 337 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale, riferendosi al livello dei prezzi sul mercato all’ingrosso nei Paesi Bassi, afferma quanto segue: «La FEG ha respinto in toto l’affermazione secondo la quale i prezzi sarebbero più elevati nei Paesi Bassi che nei paesi vicini, ma non ha addotto validi elementi di prova atti a confutarla». Secondo la FEG, in tal modo il Tribunale ha erroneamente applicato il principio dell’onere della prova, giacché esso, anziché pretendere dalla Commissione la prova del livello dei prezzi da essa asserito, ha invece preteso dalla FEG la prova contraria.

73.   Con la suddetta argomentazione la FEG travisa gli obblighi di verifica concernenti le condizioni di mercato che ragionevolmente possono essere imposti alla Commissione in un procedimento in materia di concorrenza. In particolare la FEG interpreta erroneamente il meccanismo di alternanza degli oneri di allegazione anteposto all’onere della prova. Infatti, incombe ovviamente sulla Commissione l’onere della prova di tutte le constatazioni da essa effettuate nella sua decisione. Tuttavia, prima che sia davvero necessario ricorrere alla distribuzione dell’onere della prova, incombe su ciascuna parte l’onere di esplicare le proprie affermazioni. Un asserto circostanziato della Commissione può essere confutato solo da un asserto altrettanto circostanziato delle controparti. Solo nel caso in cui le due parti, impiegando ciascuna un’argomentazione convincente e concludente, pervengano a conclusioni diverse, trovano applicazione le regole sull’onere della prova.

74.   Perciò qualora la Commissione, sulla base di dichiarazioni obbiettivamente verificabili e citando le fonti utilizzate, pervenga nella sua decisione a conclusioni in merito alle condizioni esistenti in un determinato mercato, le imprese interessate non possono confutare le constatazioni della Commissione mediante una semplice contestazione non circostanziata. Piuttosto spetta ad esse dimostrare dettagliatamente le ragioni per cui le informazioni utilizzate dalla Commissione sarebbero inesatte o sarebbero, eventualmente, irrilevanti, oppure le ragioni per cui le conclusioni a cui è pervenuta la Commissione non sarebbero corrette. In tale esigenza non si manifesta l’inversione dell’onere della prova asserita dalla FEG, quanto piuttosto il normale meccanismo di alternanza degli oneri di allegazione.

75.   Nel presente caso le considerazioni svolte dalla Commissione nella decisione impugnata in merito al livello dei prezzi nei Paesi Bassi (36) non si fondavano affatto esclusivamente su mere affermazioni o sulla sua valutazione soggettiva. Piuttosto esse erano fondate su concrete dichiarazioni contenute in relazioni e in opuscoli, non da ultimo in quelli redatti proprio dalla FEG o dalla TU. Per indebolire dette considerazioni della Commissione sul livello dei prezzi sarebbe stata necessaria una replica circostanziata della FEG. Invece quest’ultima, come il Tribunale ha constatato al punto 337 della sentenza impugnata, non ha addotto «geen serieuze bewijzen» [alcun valido elemento di prova] per confutare le dichiarazioni della Commissione. Dunque, in altre parole, essa non ha presentato alcuna replica circostanziata.

76.   Sulla base di tali circostanze il Tribunale, senza commettere alcun errore di diritto ed in particolare senza infrangere le regole vigenti sull’onere della prova, è potuto arrivare alla conclusione che la critica della FEG alle constatazioni della Commissione sul livello dei prezzi era infondata.

77.   Non può quindi essere accolta neanche questa quinta parte del quarto motivo di impugnazione.

78.   Da tutto quanto sopra esposto consegue che il quarto motivo di impugnazione è in parte irricevibile e in parte infondato.

D –    Quinto motivo di impugnazione: imputabilità alla FEG dell’estensione dell’accordo collettivo di esclusiva

79.   Con il suo quinto motivo di impugnazione la FEG sostiene che il Tribunale ha violato il diritto comunitario o quantomeno disatteso la pertinente giurisprudenza, nella misura in cui ha addebitato alla FEG l’estensione dell’accordo collettivo di esclusiva a fornitori non aderenti alla NAVEG. Inoltre il Tribunale avrebbe motivato le proprie considerazioni in modo incomprensibile.

80.   Questo motivo di impugnazione si riferisce, in particolare, ai punti 231, 236 e 393 della sentenza impugnata (37). In essi il Tribunale arriva alla conclusione che le argomentazioni addotte, tra l’altro, dalla FEG non sono sufficienti a confutare le constatazioni effettuate dalla Commissione sull’estensione dell’accordo collettivo di esclusiva a fornitori non aderenti alla NAVEG.

81.   Per contro la FEG afferma, in sostanza, che il Tribunale ha omesso di considerare che la FEG, nella trasposizione delle pratiche anticoncorrenziali addebitatele, non aveva giocato alcun ruolo autonomo e distinguibile da quello delle imprese sue affiliate che giustificasse un’imputazione ad essa di tali pratiche. Inoltre, non sarebbero state tenute nella debita considerazione alcune prove a suo discarico contenute nel fascicolo della Commissione.

82.   Come la Commissione giustamente replica, con questo motivo di impugnazione la FEG mette in discussione, principalmente, la valutazione dei fatti e delle prove effettuata nel procedimento di primo grado. Ciò risulta particolarmente evidente, ad esempio, nel punto 78 e nella prima frase del punto 81 dell’atto di impugnazione: la FEG contesta, in sostanza, il numero – a suo giudizio troppo esiguo – di indizi e la correttezza delle conclusioni che ne sono state tratte. La valutazione dei fatti e delle prove non è però, come già detto, una questione di diritto che possa costituire oggetto di un’impugnazione; essa rientra piuttosto – salvo il caso dello snaturamento, che qui non è stata dedotto – nell’esclusiva competenza del Tribunale (38). Pertanto, sotto questo profilo il quinto motivo di impugnazione è in partenza irricevibile.

83.   Per contro, qualora la FEG con questo motivo di impugnazione volesse sostenere che il Tribunale ha travisato il criterio giuridicamente rilevante per l’accertamento della sua partecipazione alle pratiche anticoncorrenziali, la sua doglianza, ancorché ricevibile, è infondata.

84.   Il criterio giuridicamente rilevante è il seguente: per sanzionare la partecipazione alla medesima infrazione di un’associazione e, nel contempo, dei suoi membri, la Commissione deve dimostrare, in capo all’associazione, l’esistenza di un comportamento distinto da quello dei detti membri (39).

85.   Per quanto il Tribunale non abbia purtroppo in alcun passo della sentenza impugnata esplicitamente dichiarato che detto criterio costituiva il punto di partenza delle sue considerazioni, è nondimeno possibile desumere che ad esso si riferiscono i passaggi della sentenza criticati dalla FEG. In particolare, dagli indizi discussi in primo grado il Tribunale ha espressamente inferito la «partecipazione diretta» (40) della FEG ed ha constatato che da determinate azioni congiunte dei suoi membri del consiglio d’amministrazione si doveva dedurre «che essi non agivano a titolo individuale, ma per conto dell’insieme dei membri di tale associazione» (41). La pressione esercitata su determinati fornitori non appartenenti alla NAVEG sarebbe provenuta non solo dalla TU, bensì «dalla FEG e dalla TU» (42). Da ciò risulta chiaro che il Tribunale non ha affatto attribuito identico valore al comportamento della FEG e a quello delle imprese ad essa aderenti, in particolare a quello della TU, bensì ha valutato separatamente la partecipazione dell’associazione di imprese alle pratiche anticoncorrenziali. Dunque, in conclusione, riguardo all’applicazione dei criteri giuridicamente rilevanti, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto.

86.   Da quanto sopra esposto consegue che il quinto motivo di impugnazione è in parte irricevibile e in parte infondato.

E –    Sesto motivo di impugnazione: determinazione della durata delle infrazioni alle regole della concorrenza

87.   Con il suo sesto motivo di impugnazione la FEG contesta al Tribunale una violazione del diritto comunitario, segnatamente dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, o almeno dell’obbligo di motivazione, nonché del principio di proporzionalità nella determinazione delle ammende.

88.   Questo motivo di impugnazione, che occorre esaminare congiuntamente al terzo motivo di impugnazione (43), si riferisce ai punti 406-413 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale si occupa della durata delle violazioni controverse della normativa antitrust. Nei detti punti il Tribunale conferma in conclusione le constatazioni della Commissione e presuppone l’esistenza di infrazioni continuate a carattere unitario (44).

89.   La FEG essenzialmente afferma che questo punto di vista è errato e non tiene conto del carattere eterogeneo delle singole infrazioni controverse.

90.   È chiaro che la FEG con questo motivo di impugnazione tenta di sottoporre al riesame della Corte la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale. Poiché, quindi, con esso non viene sollevata alcuna questione di diritto, il sesto motivo di impugnazione è irricevibile (45).

V –    Quanto al primo e al settimo motivo di impugnazione: eccessiva durata del procedimento

91.   Il primo e il settimo motivo di impugnazione occupano nel contesto del ricorso lo spazio maggiore. Essi sono dedicati alle conseguenze che devono essere tratte dall’eccessiva durata, accertata dal Tribunale, di alcune fasi del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione. Quindi i due motivi debbono essere esaminati congiuntamente.

92.   Con il suo primo motivo di impugnazione in sostanza la FEG accusa il Tribunale di aver violato il principio della ragionevole durata del procedimento, avendo esso stabilito che nel presente caso la durata eccessiva di alcune fasi del procedimento amministrativo non era tale da determinare l’annullamento della decisione impugnata. Con il suo settimo motivo di impugnazione la FEG contesta inoltre il rifiuto del Tribunale di ridurre, in considerazione della durata eccessiva del procedimento, l’ammenda irrogata dalla Commissione; essa sostiene che è stato violato, al riguardo, l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, o quantomeno l’obbligo di motivazione nonché il principio di proporzionalità nella determinazione delle ammende.

A –    Sentenza impugnata

93.   Il primo motivo di impugnazione concerne i punti 73-94 della sentenza impugnata.

94.   In essi il Tribunale afferma anzitutto l’obbligo della Commissione di decidere entro un termine ragionevole nel contesto dei procedimenti amministrativi che vengono avviati in materia di concorrenza in base al regolamento n. 17 e che possono sfociare nelle sanzioni previste da quest’ultimo. Il Tribunale fa inoltre presente che il superamento di siffatto termine, qualora debba ritenersi dimostrato, non giustifica necessariamente l’annullamento della decisione impugnata. Un annullamento sarebbe ipotizzabile solo a condizione che venga dimostrato che la violazione del principio della ragionevole durata del procedimento ha pregiudicato i diritti della difesa delle imprese interessate (46).

95.   Nel caso concreto il Tribunale distingue tre fasi all’interno del procedimento amministrativo davanti alla Commissione, sottoponendo ciascuna di esse ad una valutazione separata.

–       Il Tribunale considera invero come eccessivamente lunga la fase procedurale anteriore alla comunicazione degli addebiti del 3 luglio 1996, riconoscendo espressamente che vi è stata anche un’inerzia imputabile alla Commissione durata più di tre anni (47). Tuttavia, a suo giudizio, l’eccessiva durata di questa fase della procedura non è stata di per sé idonea a pregiudicare i diritti della difesa perché a quel tempo non era stato ancora comunicato alle parti alcun addebito. Solo una volta intervenuta una siffatta comunicazione degli addebiti esisterebbe un’accusa formale e potrebbe prospettarsi una lesione dei diritti della difesa (48).

–       Il Tribunale non considera eccessivamente lunga la fase procedurale di sedici mesi intercorsa tra lacomunicazione degli addebiti e l’audizione delle imprese interessate (49).

–       Il Tribunale considera invece come eccessivamente lunga la fase procedurale – di complessivi ventitre mesi – intercorsa dall’audizione delle parti fino all’adozione della decisione impugnata (50). Tuttavia, dopo una valutazione più approfondita, il detto giudice arriva alla conclusione che i diritti della difesa delle ricorrenti non sono stati pregiudicati dalla durata di quest’ultima fase procedurale (51).

96.   Successivamente, al punto 438 della sentenza impugnata, a cui si riferisce il settimo motivo di impugnazione, il Tribunale si pronuncia sulla possibilità di una riduzione giudiziale dell’ammenda irrogata dalla Commissione. Il Tribunale rileva che le ricorrenti non hanno esposto alcun punto di vista che possa giustificare un’eventuale ulteriore riduzione dell’ammenda, ossia una riduzione superiore a quella di EUR 100 000 già effettuata dalla stessa Commissione. Di conseguenza, la relativa richiesta delle ricorrenti non potrebbe essere accolta.

B –    Principali argomenti delle parti

97.   La FEG sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto annullare la decisione impugnata della Commissione indipendentemente da un pregiudizio dei suoi diritti della difesa, già solo a motivo dell’eccessiva durata del procedimento.

98.   Secondo la FEG, in ogni caso il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione, riguardo alla questione dell’annullamento, anche il periodo anteriore alla comunicazione degli addebiti del 3 luglio 1996. Dalla giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell’uomo (52) risulterebbe che già una comunicazione al destinatario degli addebiti sull’avvio di un’indagine provvisoria nei suoi confronti può essere considerata come accusa ai sensi dell’art. 6 della CEDU (53) (54). Ciò premesso, nel caso di specie, per valutare la ragionevolezza della durata del procedimento sarebbe determinante già il momento dell’invio della prima richiesta di informazioni alla FEG e alla TU nel 1991, o almeno il momento dell’invio alla FEG della prima lettera di preavviso risalente al 16 settembre 1991.

99.   Riguardo ai diritti della difesa, il Tribunale avrebbe omesso di valutare le difficoltà con cui, con il trascorrere del tempo, si trova a confrontarsi un’impresa nella preparazione della sua difesa. In particolare, in ragione dell’avvicendamento del personale dirigente e di altri impiegati, con il trascorrere del tempo sarebbe sempre più difficile ricostruire avvenimenti accaduti nel passato, e collocarli nel giusto contesto temporale. Inoltre la FEG nega che le infrazioni addebitatele siano perdurate anche dopo il 1991.

100. Per quel che concerne l’ammontare dell’ammenda, la FEG contesta il fatto che essa non avrebbe addotto alcuna concreta argomentazione che avrebbe giustificato una consistente riduzione dell’ammenda. Il Tribunale sarebbe inoltre incorso in un errore manifesto allorché si è rifiutato di ridurre l’ammenda ulteriormente rispetto a quanto già concesso dalla Commissione. L’esigua riduzione dell’ammenda stabilita nella decisione impugnata della Commissione si sarebbe infatti fondata sulla supposizione dell’esistenza di una comune responsabilità della Commissione e delle imprese interessate per l’eccessiva durata del procedimento (55). Il Tribunale medesimo avrebbe invece accertato che la responsabilità per l’eccessiva durata del procedimento era da attribuire interamente alla Commissione.

101. La Commissione ritiene invece che il Tribunale con la sentenza impugnata si collochi nel solco tracciato dalla costante giurisprudenza, che esso ha anche correttamente applicato nel caso di specie. In particolare il Tribunale avrebbe valutato la durata del procedimento sia prima che dopo la comunicazione degli addebiti.

102. Secondo la Commissione, i criteri della CEDU e i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte CEDU non possono essere indistintamente applicati al diritto della concorrenza. Fino al momento della comunicazione degli addebiti non esisterebbe ancora un’accusa formale. Una lettera di preavviso quale quella inviata dai servizi della Commissione nel presente caso si distinguerebbe nettamente da una comunicazione ufficiale degli addebiti e sarebbe perciò irrilevante per la questione, che qui interessa, del momento a partire dal quale un’eccessiva durata del procedimento può pregiudicare i diritti della difesa degli interessati.

103. La Commissione sottolinea che, secondo la giurisprudenza, la durata del procedimento amministrativo non può da sola determinare l’illegittimità e dunque l’annullamento della decisione impugnata. Sarebbe piuttosto necessaria la prova concreta che sono stati pregiudicati i diritti della difesa delle parti. La ricorrente, sulla quale grava in proposito l’onere della prova, non avrebbe dimostrato in maniera convincente l’esistenza di un siffatto pregiudizio. La Commissione sostiene che il Tribunale ha, da parte sua, esaurientemente analizzato le ripercussioni della lunga durata del procedimento sui diritti della difesa della FEG, e ciò in relazione alla lunghezza di tutte le fasi del procedimento.

104. Riguardo ad un’eventuale riduzione dell’ammenda, la Commissione ritiene che la richiesta dalla FEG sia irricevibile, o almeno infondata.

105. Gli argomenti esposti dalle CEF sono allineati a quelli della Commissione. A ciò si aggiunge, secondo il punto di vista delle CEF, che sulla FEG ricade la responsabilità principale per il procedimento medesimo e che questo procedimento avrebbe potuto essere evitato se la FEG avesse tempestivamente messo termine alle infrazioni addebitatele.

C –    Analisi

106. Secondo una giurisprudenza ormai consolidata, il principio della ragionevole durata del procedimento deve essere rispettato, in materia di concorrenza, qualora venga avviato, ai sensi del regolamento n. 17, un procedimento amministrativo suscettibile di concludersi con l’inflizione delle sanzioni da esso previste (56).

1.      Considerazioni introduttive

107. Il principio della ragionevole durata del procedimento è un principio generale di diritto comunitario, che si ispira all’art. 6, n. 1, della CEDU (57), e che è stato nel frattempo introdotto anche nell’art. 41, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (58) (diritto ad una buona amministrazione) (59).

108. Benché ai sensi del regolamento n. 17 i procedimenti antitrust non abbiano carattere penale (60) e non si rivolgano contro individui, bensì contro imprese, nell’applicazione ad essi del principio della ragionevole durata del procedimento la Corte si orienta rigidamente alla giurisprudenza costante della Corte CEDU sull’art. 6, n. 1, della CEDU (61). In base ad essa il principio della ragionevole durata del procedimento può trovare applicazione già molto prima che venga sollevata un’accusa formale. Basta infatti che una persona sia ufficialmente accusata a motivo di una determinata condotta, oppure che i provvedimenti, che vengono presi in ragione degli indizi a suo carico, abbiano ripercussioni importanti sulla sua situazione (62).

109. In conformità a ciò, anche in un procedimento antitrust il principio della ragionevole durata del procedimento può trovare applicazione già molto prima della comunicazione degli addebiti, che è simile ad un’imputazione formale. Inoltre, si può qui soprassedere alla questione se prima della comunicazione degli addebiti, ed eventualmente quando, si possa parlare di un’imputazione ufficiale. Difatti in ogni caso, già in occasione delle indagini preliminari della Commissione, sia i suoi accertamenti in base all’art. 14 del regolamento n. 17, sia le sue richieste di informazioni ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17, possono avere «ripercussioni importanti» sulla situazione delle imprese interessate (63).

110. Infatti, tali strumenti d’indagine, di regola, fanno nascere negli interessati l’impressione che la Commissione nutra nei loro confronti un sospetto di infrazione dell’art. 81 CE o dell’art. 82 CE. Ciò vale a maggior ragione quando la Commissione, come nel presente caso, renda noto che le è stata presentata la denuncia di un terzo e che tale denuncia era tale da poter integrare un sufficiente sospetto iniziale idoneo a giustificare l’avvio delle indagini. In tali circostanze, una richiesta di informazioni indirizzata all’impresa interessata è equiparabile già ad una prima audizione del destinatario degli addebiti, mentre gli accertamenti presso l’impresa interessata possono essere assimilati ad una perquisizione dei locali del destinatario degli addebiti.

111. In conseguenza di tali atti d’indagine, i destinatari di regola compiranno già da allora notevoli sforzi per preparare la propria difesa, facendo, in particolare, ricorso all’assistenza di un legale. Se del caso, occorrerà altresì effettuare degli accantonamenti per l’eventuale pagamento dell’ammenda, nonché tener conto delle possibili reazioni dei partner commerciali e di quelle dell’opinione pubblica. Da questo momento gli interessati si trovano ad affrontare anche l’incertezza collegata sia alla durata, sia all’esito del procedimento, trovandosi quindi sotto una notevole pressione. In siffatta situazione il principio della ragionevole durata del procedimento garantisce loro una maggiore protezione, più ampia di quella offerta dalla prescrizione dell’azione sanzionatoria (64).

112. Ciò considerato, riguardo alla questione se la durata di un procedimento antitrust della Commissione sia stata o meno eccessiva, il periodo di riferimento inizia non dal momento della comunicazione degli addebiti, bensì sin dai primi atti d’indagine della Commissione che abbiano avuto ripercussioni importanti sulla situazione delle imprese interessate (65).

113. Tuttavia, per quel che concerne la valutazione della durata del procedimento amministrativo, occorre distinguere due fasi consecutive: una prima fase, che inizia con l’esercizio dei poteri di indagine conferiti alla Commissione e che si estende fino alla comunicazione degli addebiti, e una seconda fase, che va dalla comunicazione degli addebiti fino all’adozione della decisione finale (66).

114. Come risulta dalla sentenza PVC II (67), è pur vero che in entrambe le fasi del procedimento trova applicazione il principio della ragionevole durata del procedimento. Tuttavia, ciascuna delle due fasi risponde ad una propria logica interna: la fase anteriore alla comunicazione degli addebiti, che inizia con l’esercizio dei poteri di indagine, deve consentire alla Commissione, a conclusione dell’attività investigativa, di prendere posizione riguardo alla continuazione del procedimento, mentre la fase successiva deve metterla nelle condizioni, dopo l’audizione degli interessati, di pronunciarsi definitivamente sull’infrazione contestata. Tale diversità di obiettivi ha ripercussioni sulla concreta valutazione della ragionevolezza della durata del procedimento in ciascuna delle fasi della procedura, motivo per cui si deve sempre condurre un’approfondita valutazione sulla scorta di tutte le circostanze del singolo caso in esame (68).

115. Con riferimento alla prima fase della procedura, in occasione di detta valutazione occorre tenere in debita considerazione il fatto che per le sue indagini preliminari la Commissione necessita di un tempo sufficiente per potere verificare attentamente l’esistenza di violazioni dell’art. 81 CE o dell’art. 82 CE. In caso contrario si rischierebbe di indebolire irreparabilmente il ruolo della Commissione, quale istituzione garante della concorrenza e del mercato, di vigilare sul rispetto della normativa antitrust contenuta nel trattato. Occorre inoltre riconoscere alla Commissione la facoltà di assegnare la priorità a determinate procedure pendenti dinanzi ad essa piuttosto che ad altre (69); ciò vale soprattutto, ma non solo, nei periodi di temporaneo sovraccarico di lavoro dei servizi competenti.

116. Per quel che concerne la seconda fase della procedura, si deve quindi tener conto nella valutazione che, a partire dalla comunicazione degli addebiti, le indagini della Commissione sono di regola concluse e che non resta che tener conto nella formulazione della decisione delle informazioni ottenute dall’audizione delle imprese interessate. In questo stadio la Commissione è arrivata ad un punto talmente avanzato della procedura che, a partire da questo momento, sarebbe iniquo lasciare le imprese interessate all’oscuro più dello stretto necessario circa il suo esito. Corrispondentemente più rigidi sono dunque i criteri di giudizio che debbono essere utilizzati nella valutazione della durata del procedimento.

117. Nel presente caso è pacifico che la durata di ciascuna delle due fasi del procedimento dinanzi alla Commissione identificate dal Tribunale (70) – quella anteriore alla comunicazione degli addebiti e quella tra l’audizione delle parti e l’adozione della decisione impugnata – è stata eccessiva.

118. Controversa è soltanto la questione se il Tribunale potesse o meno decidere, senza commettere un errore di diritto, che la durata eccessiva della procedura amministrativa sia prima che dopo la comunicazione degli addebiti non comportava né l’annullamento (primo motivo di impugnazione), né un’ulteriore riduzione dell’ammenda (settimo motivo di impugnazione).

2.      Sul primo motivo di impugnazione: durata eccessiva del procedimento e annullamento

119. Riguardo al primo motivo di impugnazione la FEG, da una parte, e la Commissione e i suoi litisconsorti, dall’altra, dissentono sulla questione se la decisione impugnata dovesse essere annullata a causa della durata eccessiva di alcune fasi del procedimento amministrativo.

a)      Annullamento solo nell’ipotesi di pregiudizio delle possibilità di difesa

120. Punto di partenza delle riflessioni dovrebbe essere il fatto che qualsiasi ritardo eccessivo nel corso della procedura dovuto alla Commissione costituisce una violazione di un diritto procedurale delle imprese interessate tutelato quale diritto fondamentale. L’affermazione di una siffatta violazione non presuppone neppure la dimostrazione di un danno qualsivoglia (71).

121. Tuttavia, non tutti i vizi di procedura debbono necessariamente comportare le stesse conseguenze (72). L’annullamento di una decisione della Commissione per violazione dei diritti procedurali delle parti è piuttosto necessario soltanto nel caso in cui l’assenza di tale violazione avrebbe potuto determinare un diverso esito(73) del procedimento (74).

122. Secondo una costante giurisprudenza, in materia di diritto della concorrenza una violazione dei diritti procedurali si ripercuote sempre sull’esito del procedimento quando questa violazione ha ostacolato le imprese interessate nella loro difesa (75).

123. Pertanto, anche l’annullamento di una decisione della Commissione per eccessiva durata del procedimento viene in considerazione solo quando le imprese interessate possono dimostrare in maniera circostanziata che a causa dell’eccessiva durata del procedimento hanno subito un pregiudizio nella loro difesa (76). Sebbene la Corte non abbia ancora avuto occasione di pronunciarsi esplicitamente sul punto in una causa in materia di concorrenza (77), considerazioni in tal senso possono ricavarsi dalla sua giurisprudenza in procedimenti simili, ove essa ha già stabilito un siffatto collegamento tra il principio della ragionevole durata del procedimento e i diritti della difesa (78).

124. Dunque, argomentando a contrario, l’annullamento di una decisione della Commissione anche nell’ipotesi di un’eccessiva durata del procedimento non è giuridicamente necessario qualora non venga dimostrato in maniera circostanziata un pregiudizio delle possibilità di difesa delle imprese interessate e non sussistano dunque elementi per ritenere che l’eccessiva durata del procedimento possa avere influito sul contenuto della decisione della Commissione (79). Tuttavia è sempre ipotizzabile in tali casi una riduzione dell’ammenda per ragioni di equità (80), o il riconoscimento di un adeguato risarcimento (81), eventualmente dietro apposita richiesta.

125. Pertanto non può essere accolta la tesi della FEG, secondo cui l’annullamento della decisione impugnata sarebbe stato un atto dovuto già per il solo fatto dell’eccessiva durata del procedimento, quindi indipendentemente da un eventuale pregiudizio delle sue possibilità di difesa.

b)      Sull’esistenza di un pregiudizio delle possibilità di difesa nel presente caso

126. Resta tuttavia da accertare se il Tribunale nel presente caso potesse considerare, senza incorrere in alcun errore di diritto, che la FEG non era stata pregiudicata nelle sue possibilità di difesa. A questo proposito la FEG afferma che il Tribunale, da un lato, non ha tenuto in considerazione il periodo anteriore alla comunicazione degli addebiti e, dall’altro, ha sottovalutato le concrete difficoltà di fronte a cui si trova un’impresa nella preparazione della propria difesa.

127. Nella sentenza impugnata il Tribunale giustamente ritiene che le imprese coinvolte in un caso di antitrust possano difendersi dalle censure rivolte contro di loro dalla Commissione solo dopo la comunicazione degli addebiti. Solo in questa (seconda) fase procedurale, nella quale le indagini della Commissione sono concluse e la procedura amministrativa acquista il carattere di un contraddittorio, i diritti della difesa possono finalmente essere esercitati (82). In particolare, soltanto in questa fase le imprese interessate hanno la possibilità di accedere al fascicolo e possono altresì prendere posizione riguardo agli addebiti della Commissione. Per contro, la prima fase del procedimento è dedicata alle indagini della Commissione e, di conseguenza, non prevede ancora alcun diritto di difesa per le imprese interessate. Qualora la Commissione si rivolga in quella prima fase del procedimento alle imprese interessate, ad esempio sotto forma di una richiesta di informazioni, si è dunque in presenza di un mero atto d’indagine e non di un atto di audizione. Anche l’ammissione alla consultazione del fascicolo non è prevista in quello stadio del procedimento per evidenti ragioni, giacché essa potrebbe seriamente compromettere il successo delle indagini e contribuire ad un rallentamento anziché ad un’accelerazione del procedimento.

128. Quantunque i diritti della difesa delle imprese interessate acquistino indubbiamente rilevanza soltanto a partire dalla comunicazione degli addebiti, ossia esclusivamente durante la seconda fase procedurale, la precedente prima fase della procedura amministrativa influisce pur sempre in una certa misura sulle possibilità di difesa delle imprese interessate.

129. Difatti, più tempo trascorre tra i primi atti d’indagine e la comunicazione degli addebiti, maggiore è la probabilità che aumentino le difficoltà nel reperire eventuali prove a discarico da opporre alle accuse sollevate negli addebiti. È senz’altro possibile custodire in libri e archivi gli elementi che consentono di documentare la propria attività, al fine, in particolare, di disporre delle prove necessarie nell’eventualità di azioni amministrative o giudiziarie (83). Tuttavia, come giustamente accenna la FEG, con il trascorrere del tempo – indipendentemente dal fatto che esso trascorra anteriormente o successivamente alla comunicazione degli addebiti – può diventare più difficile presentare testimoni a discarico, in particolare a causa del naturale avvicendamento del personale dirigente e di altri impiegati dell’impresa. Il Tribunale non ha sufficientemente tenuto conto di questo aspetto nella sentenza impugnata (84).

130. Proprio l’eccessiva durata della prima fase del procedimento può avere conseguenze sulle successive possibilità di difesa delle imprese interessate e, in definitiva, svuotare di significato i loro diritti di difesa, quando questi divengono effettivamente esercitabili nella seconda fase del procedimento. Il Tribunale commette un errore di valutazione quando sostiene che la durata eccessiva della prima fase del procedimento «non è di per sé tale» da ledere i diritti della difesa delle imprese interessate (85).

131. Pertanto il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché, ai punti 86‑93 della sentenza impugnata, ha circoscritto la portata del suo accertamento alla questione «se i diritti della difesa siano stati lesi dalla [eccessiva] lunghezza di questa [ultima] fase della procedura» (86). Inoltre il Tribunale avrebbe dovuto accertare se l’eccessiva durata della prima fase del procedimento, svoltasi anteriormente alla comunicazione degli addebiti, potesse comportare un pregiudizio delle successive possibilità di difesa delle imprese interessate e, in particolare, se la FEG avesse dimostrato in modo concludente un siffatto pregiudizio.

132. Un siffatto modo di procedere non è in alcun modo equiparabile ad un’anticipazione temporale dell’esercizio dei diritti della difesa. L’audizione delle imprese interessate e il loro diritto di accesso al fascicolo sono e rimangono ancora riservati alla seconda fase del procedimento, ossia a quella successiva alla comunicazione degli addebiti. Ciò tuttavia non esclude che un pregiudizio delle possibilità di difesa e insieme con esso anche una violazione dei diritti della difesa abbiano la loro origine proprio nell’eccessiva lunghezza delle indagini preliminari, o persino nella prolungata inerzia della Commissione durante la prima fase del procedimento.

133. Poiché la sentenza impugnata non contiene alcuna constatazione in proposito, essa deve essere annullata e la causa – non potendo essere decisa allo stato degli atti – va rinviata al Tribunale ai sensi dell’art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia ai fini della decisione.

3.      Quanto al settimo motivo di impugnazione: riduzione dell’ammenda

134. Poiché, sulla base delle argomentazioni che precedono, il primo motivo di impugnazione determina già l’annullamento integrale della sentenza impugnata, solo in via subordinata espongo in prosieguo la mia opinione sulla questione di un’eventuale riduzione dell’ammenda, costituente l’oggetto del settimo motivo di impugnazione.

135. Con questo motivo di impugnazione la FEG lamenta che il Tribunale nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale anche di merito (art. 229 CE e art. 17 del regolamento n. 17) avrebbe commesso un errore manifesto. In particolare il Tribunale non avrebbe tenuto in considerazione la circostanza che la responsabilità dell’eccessiva durata del procedimento graverebbe esclusivamente sulla Commissione e non potrebbe essere ripartita tra quest’ultima e le imprese interessate, come all’inizio sostenuto dalla detta istituzione (87).

136. Secondo una costante giurisprudenza, è pur vero che non spetta alla Corte, in sede di ricorso di impugnazione, sostituire per motivi di equità la propria valutazione sull’ammontare di un’ammenda a quella del Tribunale, quando il Tribunale ha statuito nell’esercizio della sua competenza anche di merito (88). Tuttavia, la Corte può verificare se il Tribunale abbia commesso un errore manifesto o sia venuto meno al principio di proporzionalità, oppure a quello di uguaglianza (89). Pertanto, laddove la FEG lamenta un errore manifesto del Tribunale nel giudizio di merito sull’ammontare dell’ammenda, il suo settimo motivo di impugnazione è ricevibile.

137. Nel merito, si può in primo luogo supporre un siffatto errore manifesto solo qualora il Tribunale valuti erroneamente l’ampiezza delle sue competenze giurisdizionali di merito ex art. 229 CE in collegamento con l’art. 17 del regolamento n. 17. In secondo luogo si è in presenza di un errore manifesto anche qualora il Tribunale, prima di prendere la sua decisione sull’entità dell’ammenda, non valuti minuziosamente qualsiasi fatto o argomento che sia rilevante nel caso concreto per la sua decisione su tale ammontare (90).

138. Per quel che concerne anzitutto l’ampiezza delle competenze del Tribunale ai sensi dell’art. 229 CE, occorre considerare che la competenza giurisdizionale anche di merito non sottostà agli stessi criteri che valgono per l’annullamento della decisione impugnata. In particolare, nel caso della competenza giurisdizionale anche di merito, non si tratta di un mero controllo della legittimità della decisione della Commissione. Piuttosto, nell’esercizio della competenza suddetta possono essere presi in considerazione anche aspetti di opportunità e di equità. A maggior ragione si deve tener conto di vizi della procedura, come ad esempio la violazione del principio della ragionevole durata del procedimento, che – come in precedenza osservato (91) – rappresentano una violazione di diritti fondamentali anche se non hanno avuto ripercussioni sul contenuto della decisione della Commissione e non ne comportano quindi l’annullamento.

139. Nel caso di specie questo aspetto è stato tenuto in debita considerazione dal Tribunale, che si è dichiarato disponibile ad ammettere un’ulteriore riduzione dell’ammenda inflitta già solo a causa dell’eccessiva durata della procedura amministrativa di cui la Commissione è responsabile (92). Di conseguenza, il Tribunale non è al riguardo incorso in alcun errore manifesto.

140. Diversa è invece la sua posizione riguardo all’obbligo ad esso incombente di tener conto complessivamente di tutte le circostanze e di tutti gli argomenti rilevanti ai fini della decisione.

141. Tra le circostanze da valutare nell’ambito della competenza giurisdizionale anche di merito ai fini della decisione, rientrava nel presente caso, in particolare, la responsabilità della Commissione per l’eccessiva durata di due fasi della procedura amministrativa, ossia non solo per il superamento del tempo normalmente necessario tra l’audizione delle parti e l’adozione della decisione impugnata, ma anche per la fase di inerzia durata più di tre anni durante le indagini preliminari anteriormente alla comunicazione degli addebiti.

142. Benché il Tribunale all’inizio della sentenza impugnata constati ancora la responsabilità della Commissione per l’eccessiva durata di entrambe le fasi della procedura amministrativa (93), tuttavia in seguito esso, nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale anche di merito, tiene conto soltanto della responsabilità della Commissione per l’eccessiva durata di una delle due fasi, segnatamente per il tempo intercorso tra l’audizione delle parti e l’adozione della decisione impugnata. Ciò è particolarmente evidente al punto 436 della sentenza impugnata, in cui iniziano le considerazioni del Tribunale sull’ammontare dell’ammenda. Ivi si rimanda esclusivamente al punto 85 della sentenza impugnata, ossia a quel passaggio dedicato alla responsabilità della Commissione per l’eccessiva durata del procedimento dopo la comunicazione degli addebiti. Per contro, manca qualsiasi riferimento al punto 77 della sentenza impugnata, dal quale risulta la responsabilità della Commissione per l’eccessiva durata del procedimento prima della comunicazione degli addebiti.

143. Avendo dunque il Tribunale omesso di tenere conto, in relazione ad una possibile riduzione giudiziale dell’ammenda, anche dell’eccessiva durata del procedimento prima della comunicazione degli addebiti, il detto giudice, nell’esercitare la propria competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell’art. 229 CE in collegamento con l’art. 17 del regolamento n. 17, è manifestamente incorso in un errore di diritto.

144. Pertanto, anche nell’ipotesi in cui la sentenza impugnata – diversamente da quanto qui sostenuto (94) – non venisse interamente annullata già sulla base del primo motivo di impugnazione, essa dovrebbe essere comunque annullata sulla base del settimo motivo di impugnazione, nella parte in cui il Tribunale ha respinto la richiesta della FEG di ridurre l’ammenda inflittale. In tal caso la controversia potrebbe essere decisa allo stato degli atti, e la Corte, sulla base dell’art. 61, primo comma, del suo Statuto, potrebbe essa stessa statuire definitivamente sulla controversia. In particolare la Corte potrebbe essa stessa decidere in via definitiva sulla riduzione dell’ammenda inflitta dalla Commissione (95).

145. Nel presente caso, nel calcolare l’ammontare dell’ammenda nella decisione impugnata, la Commissione ha già effettuato di sua iniziativa una riduzione pari a EUR 100 000. Tuttavia, essa non ha distinto tra le diverse irregolarità del procedimento menzionate nella decisione impugnata, cosicché non è chiaro quale sia la parte della somma di EUR 100 000 che si riferisce, in particolare, all’eccessiva durata del procedimento. Essa non ha nemmeno effettuato una distinzione tra le due fasi della procedura amministrativa. Né tanto meno essa ha ammesso la propria ed esclusiva responsabilità per l’eccessiva durata di entrambe le fasi del procedimento (96), come invece ha ora accertato il Tribunale. Ciò considerato, la violazione dei diritti procedurali della FEG non appare essere stata sufficientemente risarcita dalla riduzione effettuata dalla Commissione stessa in occasione del calcolo dell’ammenda.

146. Partendo da tale presupposto sembrerebbe legittima un’ulteriore riduzione dell’ammenda. Quale base di partenza potrebbe venire in considerazione la somma di EUR 50 000, ossia l’ammontare della riduzione operata dalla stessa Corte nella causa Baustahlgewebe (97); in quella causa l’ammenda originariamente inflitta dalla Commissione era di ammontare pressoché uguale a quella inflitta alla FEG.

147. Inoltre, nel presente caso occorrerebbe tenere in particolare considerazione il fatto che la Commissione, secondo quanto constatato dal Tribunale, è responsabile di una fase di inerzia durata più di tre anni. Sembrerebbe quindi opportuno effettuare una riduzione dell’ammenda in misura pari al menzionato importo di EUR 50 000 per ciascun anno completo di inerzia durante la fase del procedimento anteriore alla comunicazione degli addebiti, ossia per complessivi EUR 150 000. Inoltre dovrebbero essere riconosciuti ulteriori EUR 50 000 anche in considerazione dell’eccessiva durata della fase procedurale successiva alla comunicazione degli addebiti. Ne risulterebbe che la Corte potrebbe ulteriormente ridurre l’ammenda – attualmente pari a EUR 4 400 000 – di un importo complessivo pari a EUR 200 000.

D –    Conclusioni provvisorie quanto al primo e al settimo motivo di impugnazione

148. Secondo la soluzione qui proposta in relazione al primo motivo di impugnazione (98), la sentenza impugnata deve essere integralmente annullata e la causa va rinviata al Tribunale.

149. Qualora la Corte – diversamente dall’opinione qui sostenuta – giungesse alla conclusione che il primo motivo di impugnazione è infondato, allora essa, sulla base del settimo motivo di impugnazione (99), dovrebbe comunque annullare la sentenza impugnata nella parte in cui è stata respinta la richiesta della FEG di ridurre l’ammenda irrogatale. In questo caso la Corte dovrebbe ridurre l’ammenda e respingere l’impugnazione per il resto.

VI – Spese

150. Ai sensi dell’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, la Corte statuisce sulle spese solo quando l’impugnazione è respinta o quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte stessa.

151. Poiché la causa, in base alla soluzione qui proposta in relazione al primo motivo di impugnazione, deve essere in toto rinviata al Tribunale, la Corte dovrebbe riservarsi la decisione sulle spese (100).

VII – Conclusione

152. Sulla base delle considerazioni che precedono propongo alla Corte di statuire come segue:

«1)      La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 16 dicembre 2003 nelle cause riunite T-5/00 e T-6/00 è annullata.

2)      La causa è rinviata dinanzi al Tribunale di primo grado.

3)      La decisione sulle spese è riservata».


1 – Lingua originale: il tedesco.


2 – Decisione della Commissione 26 ottobre 1999, 2000/117/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’art. 81 CE, caso IV/33.884 – Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e Technische Unie (FEG e TU), notificata con il numero C(1999) 3439 (GU 2000, L 39, pag. 1).


3 – Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e a./Commissione (Racc. pag. II-5761).


4 – Contro la medesima sentenza pende dinanzi alla Corte anche l'impugnazione proposta dalla TU (causa C-113/04 P); v., al riguardo, le conclusioni da me presentate in data odierna.


5 – Regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17: primo regolamento d’applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204). In realtà tale regolamento è stato nel frattempo sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1). Quest’ultimo tuttavia spiega effetti soltanto dal 1° maggio 2004, cosicché nel presente caso trova ancora esclusiva applicazione il regolamento n. 17.


6 – Nederlandse Vereniging van Alleenvertegenwoordigers op Elektrotechnisch Gebied [Associazione olandese dei rappresentanti esclusivi nel settore elettrotecnico].


7 – V. ‘considerando’ 151‑153 della decisione impugnata.


8 – Causa T-5/00.


9 – Causa T-6/00.


10 – Nella causa T-6/00 la TU ha chiesto inoltre in subordine l’annullamento della constatazione a suo carico di violazioni dell’art. 81 CE, contenuta nell’art. 3 della decisione impugnata.


11 – Ordinanze del presidente del Tribunale 14 dicembre 2000, causa T-5/00 R, FEG/Commissione (Racc. pag. II-4121), e del presidente della Corte 23 marzo 2001, causa C-7/01 P(R), FEG/Commissione (Racc. pag. I-2559).


12 – Ordinanza del 16 ottobre 2000, cause riunite T-5/00 e T-6/00.


13 – V., tra le altre, sentenze 15 settembre 2005, causa C-37/03 P, BioID/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (Racc. pag. I-0000, punti 43 e 53), e 7 gennaio 2004, cause riunite C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C‑217/00 P e C-219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, sentenza «Cemento» (Racc. pag. I-123, punti 47-49).


14 – Sentenze 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione (Racc. pag. I‑5291, punto 35), 23 marzo 2004, causa C-234/02 P, Mediatore europeo/Lamberts (Racc. pag. I‑2803, punto 77), nonché 30 giugno 2005, causa C‑286/04 P, Eurocermex/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (Racc. pag. I-0000, punto 50).


15 – V. anche punto 209 della sentenza impugnata.


16 – Sentenze 7 maggio 1998, causa C-401/96 P, Somaco/Commissione (Racc. pag. I‑2587, punto 53), e 17 dicembre 1998, causa C-185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione (Racc. pag. I‑8417, punto 25). In tal senso anche sentenza 7 luglio 2005, causa C-208/03 P, Le Pen/Parlamento (Racc. pag. I-0000, punto 45).


17 – V. punto 141 che introduce il capo II.B.I.b della sentenza impugnata.


18 – V. la conclusione generale del suddetto capo, e in particolare il punto 210 della sentenza impugnata.


19 – Punto 402 della sentenza impugnata.


20 – Punto 406 della sentenza impugnata.


21 – V. paragrafo 21 di queste conclusioni.


22 – Anche l’ultima frase del punto 7 dell’atto di impugnazione potrebbe essere interpretato in tal senso.


23 – V. paragrafo 20 di queste conclusioni.


24 – Sentenza 14 luglio 2005, cause riunite C-65/02 P e C-73/02 P, ThyssenKrupp/Commissione (Racc. pag. I-0000, punto 31).


25 – Sentenza «Cemento» (cit. alla nota 13, punti 55-57).


26 – Punti 338 e 339 della sentenza impugnata.


27 – Sentenza «Cemento» (cit. alla nota 13, punti 258 e 260).


28 – Punto 342 della sentenza impugnata.


29 – V. paragrafo 20 di queste conclusioni.


30 – V., al riguardo, paragrafi 30-41 di queste conclusioni.


31 – V. al riguardo le considerazioni relative al terzo motivo di impugnazione, e in particolare i paragrafi 36‑40 di queste conclusioni.


32 – Sentenza «Cemento» (cit. alla nota 13, punto 261).


33 – Sentenza 8 luglio 1999, causa C-49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni (Racc. pag. I-4125, punto 118).


34 – V. paragrafo 20 di queste conclusioni.


35 – V. paragrafo 20 di queste conclusioni.


36 – V. ‘considerando’ 119.


37 – Per completezza la FEG fa riferimento anche ai punti 126, 225-231, nonché 391 e 392 della sentenza impugnata.


38 – V. paragrafo 20 di queste conclusioni.


39 – Sentenze della Corte 31 marzo 1993, cause riunite C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 da C-125/85 a C-129/85, Ahlström/Commissione, «sentenza Pasta di legno I» (Racc. pag.  I-1307, punto 27), e del Tribunale 15 marzo 2000, cause riunite T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95, T-31/95, T-32/95, T-34/95, T‑35/95, T‑36/95, T‑37/95, T‑38/95, T‑39/95, T‑42/95, T-43/95, T‑44/95, T-45/95, T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95, T‑51/95, T‑52/95, T‑53/95, T-54/95, T-55/95, T‑56/95, T‑57/95, T‑58/95, T‑59/95, T‑60/95, T‑61/95, T‑62/95, T-63/95, T-64/95, T-65/95, T‑68/95, T‑69/95, T‑70/95, T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T-103/95 e T-104/95, Cimenteries CBR/Commissione (Racc. pag. II-491, punto 1325).


40 – Punto 226 della sentenza impugnata.


41 – Punto 231 della sentenza impugnata.


42 – Punto 236 della sentenza impugnata.


43 – V., al riguardo, paragrafi 30-41 di queste conclusioni.


44 – V., in particolare, punti 406 e 413 della sentenza impugnata.


45 – V. paragrafo 20 di queste conclusioni.


46 – Punti 73 e 74 della sentenza impugnata.


47 – Punto 77 della sentenza impugnata.


48 – Punti 78 e 79 della sentenza impugnata.


49 – Punto 84 della sentenza impugnata.


50 – Punti 85 e 93 della sentenza impugnata.


51 – Punti 86-93 della sentenza impugnata.


52 – In prosieguo, anche: la «Corte CEDU».


53 – Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.


54 – Nelle sue difese scritte e orali la FEG fa riferimento in particolare alle sentenze della Corte CEDU 5 febbraio 1980, Deweer (serie A, n. 35, pag. 24, paragrafo 46), 15 luglio 1982, Eckle (serie A, n. 51, pag. 33, paragrafo 73), e 22 maggio 1998, Hozee/Paesi Bassi (Recueil des arrêts et décisions 1998-III, paragrafo 43).


55 – ‘Considerando’ 152 della decisione impugnata.


56 – Sentenza 15 ottobre 2002, cause riunite C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P, C-252/99 P e C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, “PVC II” (Racc. pag. I-8375, punto 179).


57 – In tal senso sentenze Baustahlgewebe (cit. alla nota 16, punto 21) e PVC II (cit. alla nota 56, punti 170 e 171). Tuttavia, la Corte ha richiamato l’attenzione anche sul fatto «che il rispetto del principio del contraddittorio, come quello delle altre garanzie processuali sancite dall’art. 6, n. 1, della CEDU, riguarda solo il procedimento giurisdizionale dinanzi ad un “tribunale”» (sentenza «Cemento», cit. alla nota 13, punto 70). Da ciò si può dedurre che non viene affatto presa in considerazione una diretta applicazione dell’art. 6, n. 1, della CEDU nell'ambito di un procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione.


58 – GU 2000, C 364, pag. 1. La Carta dei diritti fondamentali non ha ancora di per sé effetti giuridici vincolanti equiparabili a quelli del diritto primario, tuttavia, quale fonte di cognizione del diritto, chiarisce la portata dei diritti fondamentali garantiti dal diritto comunitario. V. al riguardo già le mie conclusioni dell’8 settembre 2005, causa C-540/03, Parlamento/Consiglio (Racc. pag. I-0000, paragrafo 108), e del 14 ottobre 2004, cause riunite C-387/02, C-391/02 e C‑403/02, Berlusconi e a. (Racc. pag. I-0000, nota 83); nello stesso senso le conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro del 29 giugno 2004, causa C-181/03 P, Nardone (Racc. pag. I‑0000, paragrafo 51), dell’avvocato generale Mischo del 20 settembre 2001, cause riunite C‑20/00 e C-64/00, Booker Aquaculture e Hydro Seafood (Racc. pag. I-7411, paragrafo 126), dell’avvocato generale Tizzano dell’8 febbraio 2001, causa C‑173/99, BECTU (Racc. pag. I‑4881, paragrafo 28), e altresì quelle dell’avvocato generale Léger del 10 luglio 2001, causa C‑353/99 P, Hautala (Racc. pag. I-9565, paragrafi 82 e 83); più cauto l’avvocato generale Alber nelle sue conclusioni del 24 ottobre 2002, causa C-63/01, Evans (Racc. pag. I-14447, paragrafo 80).


59 – Nel presente caso non trova ancora applicazione per ragioni temporali la Carta dei diritti fondamentali, perché essa è stata promulgata solo dopo l’adozione della decisione impugnata. Tuttavia, per il futuro occorre tener conto del fatto che, nei procedimenti in materia di concorrenza, la Commissione si è solennemente impegnata a rispettare la Carta dei diritti fondamentali, assumendosi dunque unilateralmente un obbligo in tal senso (dichiarazione del 7 dicembre 2000 del Presidente della Commissione europea, Romano Prodi, in occasione del Consiglio europeo di Nizza); v. inoltre il trentasettesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1/2003.


60 – V., in proposito, art. 15, n. 4, del regolamento n. 17.


61 – Sentenza PVC II (cit. alla nota 56, punto 182).


62 – Versione francese: «[L]a période à prendre en considération (…) débute dès qu’une personne se trouve officiellement inculpée ou lorsque les actes effectués par les autorités de poursuite en raison des soupçons qui pèsent contre elle ont des répercussions importantes sur sa situation»; versione inglese: «[T]he period to be taken into consideration (…) begins at the time when formal charges are brought against a person or when that person has otherwise been substantially affected by actions taken by the prosecuting authorities as a result of a suspicion against him»; v. sentenza della Grande Sezione della Corte CEDU 17 dicembre 2004, Pedersen e Baadsgaard/Danimarca (ricorso n. 49017/99, paragrafo 44); nello stesso senso già le sentenze della Corte CEDU 16 luglio 1971, Ringeisen (serie A, n. 13, paragrafo 110), 10 dicembre 1982, Corigliano (serie A, n. 57, paragrafo 34), e la giurisprudenza cit. alla nota 54.


63 – Sentenza PVC II (cit. alla nota 56, punto 182).


64 – Sulla prescrizione dell’azione sanzionatoria nel diritto dell’antitrust, v., per le fattispecie fino ad oggi, il regolamento (CEE) del Consiglio 26 novembre 1974, n. 2988, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU L 319, pag. 1), e, per i casi futuri, l’art. 25 del regolamento n. 1/2003.


65 – Sentenza PVC II (cit. alla nota 56, punto 182). Di diversa opinione è l’avvocato generale Mischo, che nelle sue conclusioni del 25 ottobre 2001, causa C-250/99 P, PVC II (Racc. pag. I‑8375, paragrafi 40 e segg.), non ritiene che si debba tener conto del periodo di tempo anteriore alla comunicazione degli addebiti.


66 – Sentenza PVC II (cit. alla nota 56, punti 181-183).


67 – Sentenza PVC II (cit. alla nota 56, punti 182-184).


68 – Sui criteri applicabili, v. sentenze PVC II (cit. alla nota 56, punti 187 e 188) e Baustahlgewebe (cit. alla nota 16, in particolare punto 29).


69 – In tal senso anche le sentenze 18 settembre 1992, causa T-24/90, Automec/Commissione (Racc. pag. II-2223, punto 77), e 4 marzo 1999, causa C‑119/97 P, Ufex e a./Commissione (Racc. pag. I‑1341, punto 88).


70 – V., al riguardo, paragrafo 95 di queste conclusioni.


71 – V., ad esempio, sentenze PVC II (cit. alla nota 56, punti 191-200) e Baustahlgewebe (cit. alla nota 16, punti 26‑48), ciascuna delle quali ha come oggetto di giudizio esclusivamente la ragionevolezza della durata del procedimento. Nella giurisprudenza della Corte CEDU v., ad esempio, sentenza Corigliano (cit. alla nota 62, paragrafo 31).


72 – Anche la Corte CEDU (sentenza 9 dicembre 1994, Schouten e Meldrum/Paesi Bassi, serie A, n. 304, paragrafo 75) riconosce in linea di principio che la sanzione appropriata per una violazione del principio della ragionevole durata del procedimento deve essere ricercata nell’ambito del rispettivo ordinamento giuridico; versione francese: «(…) il appartient en principe aux juridictions nationales de juger ce que doit être, en vertu de leur système juridique, la sanction appropriée pour une violation, imputable à l'une des parties, de l'exigence d'un ‚délai raisonnable‘ (…)»; versione inglese: «(…) it is in principle for the national courts to decide what the appropriate sanction should be under their legal system for a breach attributable to one of the parties of the ‚reasonable time‘ requirement (…)».


73 – Tale diverso esito può, ad esempio, consistere nell’accertamento di infrazioni meno gravi, in un’ammenda inferiore, oppure anche nella rinuncia all’ulteriore prosecuzione della procedura.


74 – V., per tutte, sentenze 10 luglio 1980, causa 30/78, Distillers/Commissione (Racc. pag. 2229, punto 26, sull’audizione del comitato consultivo), 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione (Racc. pag. I-307, punto 31, riguardante una violazione del diritto di essere ascoltati dal giudice), 25 ottobre 2005, cause riunite C-465/02 e C-466/02, Germania e Danimarca/Commissione (Racc. pag. I-0000, punti 36-40, sul regime linguistico in un comitato di regolamentazione), nonché PVC II (cit. alla nota 56, punti 315-328, concernente il diritto di accesso al fascicolo); v. inoltre, riguardo alla scelta del corretto fondamento giuridico e riguardo alla procedura legislativa, sentenza 11 settembre 2003, causa C-211/01, Commissione/Consiglio (Racc. pag. I-8913, punto 52), nonché le mie conclusioni del 26 maggio 2005, causa C-94/03, Commissione/Consiglio (Racc. pag. I-0000, paragrafo 53).


75 – V. ad esempio – riguardo alle violazioni del diritto di accesso al fascicolo – sentenze 8 luglio 1999, causa C-51/92 P, Hercules Chemicals/Commissione (Racc. pag. I-4235, punti 77 e 82), e PVC II (cit. alla nota 56, punti 315-317 e 321-323).


76 – Nello stesso senso – riguardo alle violazioni del diritto di accesso al fascicolo – ad esempio, sentenza PVC II (cit. alla nota 56, punti 318 e 324) e sentenza «Cemento» (cit. alla nota 13, punti 73-75 e 131).


77 – V., tuttavia, le conclusioni dell’avvocato generale Mischo del 25 ottobre 2001, causa C-250/99 (cit. alla nota 65, paragrafi 76, 80 e 83).


78 – V., al riguardo, sentenza 15 luglio 2004, causa C-501/00, Spagna/Commissione (Racc. pag. I‑6717, punti 52, 57 e 58), riguardante un caso di aiuti CECA, come pure le sentenze, emesse in occasione di procedimenti per violazione del trattato, 21 gennaio 1999, causa C‑207/97, Commissione/Belgio (Racc. pag. I‑275, punti 25‑27), e 16 maggio 1991, causa C‑96/89 Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. I‑2461, punti 15 e 16).


79 – In tal senso anche sentenza Baustahlgewebe (cit. alla nota 16, punto 49), nella quale la Corte perviene alla conclusione che una sentenza del Tribunale, malgrado la durata eccessiva del procedimento di primo grado, non deve venire annullata qualora manchi un qualsivoglia indizio del fatto che la durata del procedimento abbia influito sull'esito della controversia. V. inoltre le conclusioni dell’avvocato generale Mischo (cit. alla nota 65, paragrafi 75-78 e 84‑85).


80 – In tal senso sentenza Baustahlgewebe (cit. alla nota 16, punti 48 e 141-143). V. anche paragrafi 136-152 di queste conclusioni.


81 – Così pure l’avvocato generale Mischo nelle sue conclusioni nella causa C‑250/99 P (cit. alla nota 65, paragrafo 79). Sulla possibilità di un ricorso per il risarcimento dei danni, v. sentenza del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite T‑305/94, T‑306/94, T-307/94, T‑313/94, T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (Racc. pag. II-931, punto 122), confermata dalla sentenza della Corte PVC II (cit. alla nota 56, punti 173‑178).


82 – In tal senso la costante giurisprudenza; v., ad esempio, sentenze Hercules Chemicals (cit. alla nota 75, punto 75) e PVC II (cit. alla nota 56, punti 315 e 316).


83 – In tal senso punto 87 della sentenza impugnata.


84 – Il problema dell'avvicendamento del personale era già stato affrontato dalla FEG in primo grado (causa T-5/00) al punto 46 del suo ricorso, come pure al punto 49 della sua memoria di replica, ma il Tribunale non ne fa cenno nella sentenza impugnata, neanche indirettamente ai punti 86‑93.


85 – Punti 78 e 79 della sentenza impugnata.


86 – Punto 86 della sentenza impugnata; v., sulla portata del controllo, anche il punto 93 della sentenza impugnata.


87 – ‘Considerando’ 152 della decisione impugnata.


88 – Sentenza 28 giugno 2005, cause riunite C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Dansk Rørindustri e a. (Racc. pag. I-0000, punto 245); v. altresì sentenze 6 aprile 1995, causa C-310/93 P, BPB Industries e British Gypsum/Commissione (Racc. pag. I‑865, punto 34), 16 novembre 2000, causa C‑291/98 P, Sarrió/Commissione (Racc. pag. I‑9991, punto 73), Baustahlgewebe (cit. alla nota 16, punto 129), nonché PVC II (cit. alla nota 56, punto 614).


89 – Sentenza «Cemento» (cit. alla nota 13, punto 365).


90 – Nello stesso senso, sentenze Dansk Rørindustri (cit. alla nota 88, punti 244 e 303) e Baustahlgewebe (cit. alla nota 16, punto 128).


91 – V. paragrafi 120-124 di queste conclusioni.


92 – V. punto 436 della sentenza impugnata.


93 – V. punti 77 e 85 della sentenza impugnata.


94 – V. al riguardo le mie considerazioni sul primo motivo di impugnazione nei paragrafi 119-133 di queste conclusioni.


95 – Come è avvenuto ad esempio nella sentenza «Cemento» (cit. alla nota 13, punti 384 e 385).


96 – ‘Considerando’ 151-153 della decisione impugnata.


97 – Sentenza cit. alla nota 16, in particolare punto 141.


98 – Paragrafi 119-133 di queste conclusioni.


99 – V., al riguardo, paragrafi 134-147 di queste conclusioni.


100 – V. al riguardo, ad esempio, sentenze 16 novembre 2000, causa C-279/98 P, Cascades/Commissione (Racc. pag. I-9693, punto 82), 3 luglio 2003, cause riunite C‑83/01 P, C-93/01 P e C-94/01 P, Chronopost e a./Ufex e a. (Racc. pag.  I-6993, punto 45) e 29 aprile 2004, causa C-111/02 P, Parlamento/Reynolds, (Racc. pag. I‑5475, punto 3 del dispositivo).

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