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Documento 62003CJ0221

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 settembre 2005.
Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.
Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/676/CEE - Trasposizione incompleta - Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole - Mancata individuazione delle acque inquinate o che possono essere inquinate - Inesatta e insufficiente designazione delle zone vulnerabili - Codice di buona pratica agricola - Carenze - Programma d'azione - Carenze e incompleta applicazione .
Causa C-221/03.

Raccolta della Giurisprudenza 2005 I-08307

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2005:573

Causa C-221/03

Commissione delle Comunità europee

contro

Regno del Belgio

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/676/CEE — Trasposizione incompleta — Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole — Mancata individuazione delle acque inquinate o che possono essere inquinate — Inesatta e insufficiente designazione delle zone vulnerabili — Codice di buona pratica agricola — Carenze — Programma d’azione — Carenze e incompleta applicazione»

Conclusioni dell'avvocato generale L.A. Geelhoed, presentate il 3 marzo 2005 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 settembre 2005 

Massime della sentenza

1.     Ricorso per inadempimento — Oggetto della lite — Determinazione nel corso del procedimento precontenzioso — Adattamento puramente formale delle censure successivamente al parere motivato, a causa di una modifica della normativa nazionale — Normativa che rimedia parzialmente alle censure formulate nel parere motivato — Ammissibilità — Nuove censure contro detta normativa nazionale modificata — Irricevibilità

(Art. 226 CE)

2.     Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato — Misure di trasposizione adottate successivamente — Effetto retroattivo — Incidenza sulla determinazione dell'esistenza di un inadempimento — Mancanza

(Art. 226 CE)

3.     Ambiente — Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole — Direttiva 91/676 — Individuazione delle acque inquinate — Designazione delle zone vulnerabili — Obblighi degli Stati membri — Portata

(Direttiva del Consiglio 91/676, art. 3, nn. 1 e 2, e allegato I)

4.     Ambiente — Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole — Direttiva 91/676 — Riesame dell'elenco delle zone vulnerabili designate — Portata

(Direttiva del Consiglio 91/676, art. 3, n. 4)

1.     L’oggetto di un ricorso per inadempimento proposto ai sensi dell’art. 226 CE è determinato dal procedimento precontenzioso previsto dal detto articolo, di modo che l’atto introduttivo del ricorso non può essere basato su addebiti diversi da quelli formulati nel corso del procedimento precontenzioso. Questo principio non può però giungere a prescrivere in ogni caso una perfetta coincidenza tra le disposizioni nazionali menzionate nel parere motivato e quelle richiamate nell’atto introduttivo. Allorché si è provveduto a modificare la legge tra queste due fasi del procedimento, è infatti sufficiente che il sistema instaurato dalla normativa contestata nella fase precontenziosa sia stato, nel complesso, conservato dalle nuove misure adottate dallo Stato membro dopo il parere motivato, impugnate nell’ambito del ricorso.

È ricevibile un ricorso che riguardi nuovi provvedimenti nazionali che introducano deroghe nel sistema che forma oggetto del parere motivato, rimediando così parzialmente all’addebito. Infatti, non ammettere la ricevibilità del ricorso in un simile caso di specie potrebbe consentire ad uno Stato membro di ostacolare un procedimento per inadempimento modificando leggermente la sua normativa ad ogni notifica di un parere motivato, mantenendo peraltro in vigore la normativa contestata. Per contro, diversa è l’ipotesi in cui vengano formulati addebiti nuovi rispetto a quelli formulati nel parere motivato, con riguardo a provvedimenti nazionali adottati successivamente al parere stesso, al fine di porre rimedio agli addebiti formulati.

(v. punti 38-41)

2.     Nell'ambito del procedimento per inadempimento previsto dall’art. 226 CE, non può ammettersi, salvo consentire agli Stati membri di eludere detto procedimento, che l’adozione da parte dei detti Stati di misure legislative, regolamentari o amministrative successivamente alla data di scadenza del termine prescritto dalla Commissione nel parere motivato possa, per il semplice fatto che l’entrata in vigore di tali misure sia stata fissata con effetto retroattivo, costituire una misura di trasposizione di cui la Corte debba tener conto per determinare l’esistenza di un inadempimento a tale data.

(v. punto 60)

3.     Dall'art. 3, n. 1, della direttiva 91/676, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, in combinato disposto con l'allegato I di quest'ultima, risulta che gli Stati membri sono tenuti a individuare come acque inquinate o che potrebbero essere inquinate in caso di mancato intervento ai sensi dell’art. 5 della direttiva tutte le acque dolci superficiali e le acque sotterranee che contengano o che possano contenere più di 50 mg/l di nitrati. Del pari, essi sono tenuti, ai sensi dell’art. 3, n. 2, della direttiva, a designare alcune zone vulnerabili, sulla base delle acque definite in conformità all’art. 3, n. 1, della direttiva, salvo optare per l’adozione e l’applicazione in tutto il territorio nazionale dei programmi d’azione previsti all’art. 5 della direttiva.

Ne consegue che una semplice abilitazione a definire le acque inquinate o che possono essere inquinate e a designare alcune zone vulnerabili non è sufficiente per la trasposizione e l’attuazione della direttiva. Infatti, come risulta dal disposto dell’art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva, la definizione di tutte le acque inquinate o che potrebbero essere inquinate in caso di mancato intervento ai sensi dell’art. 5 della direttiva, da una parte, e la designazione, in base alle acque così identificate, delle zone vulnerabili, dall’altra, costituiscono obblighi distinti che devono essere adempiuti concretamente e separatamente.

(v. punti 64-65, 73)

4.     L'art. 3, n. 4, della direttiva 91/676, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, riguarda unicamente la situazione in cui uno Stato membro riesamini e, eventualmente, riveda o completi l’elenco esistente delle zone vulnerabili designate, al fine di tener conto dei cambiamenti e dei fattori non prevedibili al momento della precedente designazione. Esso non riguarda, per contro, il procedimento iniziale, previsto dall’art. 3 della direttiva, che consiste nel definire le acque inquinate o che possono esserlo, quindi nel designare zone vulnerabili sulla base di tali acque così definite.

(v. punto 80)




SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

22 settembre 2005 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/676/CEE – Trasposizione incompleta – Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Mancata individuazione delle acque inquinate o che possono essere inquinate – Inesatta e insufficiente designazione delle zone vulnerabili – Codice di buona pratica agricola – Carenze – Programma d’azione – Carenze e incompleta applicazione»

Nella causa C‑221/03,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 22 maggio 2003,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Valero Jordana, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti M. van der Woude e T. Chellingsworth, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Regno del Belgio, rappresentato inizialmente dalla sig.ra A. Snoecx, successivamente dalla sig.ra E. Dominkovits, in qualità di agenti,

convenuto,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, S. von Bahr, J. Malenovský e A. Ó Caoimh (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 gennaio 2005,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 marzo 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       Con il presente ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato i provvedimenti necessari per dare integrale e corretta attuazione agli artt. 3, nn. 1 e 2, 4, 5 e 10 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), con riguardo alla Regione fiamminga, e agli artt. 3, nn. 1 e 2, e 5, della direttiva medesima, con riguardo alla Regione vallona, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva.

 Contesto normativo

 La normativa comunitaria

2       La direttiva mira, a termini dell’art. 1, a ridurre l’inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola e a prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo.

3       Ai sensi dell’art. 2, lett. j), della direttiva:

«Ai fini della presente direttiva:

(…)

j)      per «inquinamento», si intende lo scarico effettuato direttamente o indirettamente nell’ambiente idrico di composti azotati di origine agricola, le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e all’ecosistema acquatico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque».

4       L’art. 3, nn. 1, 2, 4 e 5, della direttiva prevede:

«1.      Le acque inquinate e quelle che potrebbero essere inquinate se non si interviene ai sensi dell’articolo 5 sono individuate dagli Stati membri conformemente ai criteri di cui all’allegato I.

2.      Entro un periodo di due anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri designano come zone vulnerabili tutte le zone note del loro territorio che scaricano nelle acque individuate in conformità del paragrafo 1 e che concorrono all’inquinamento. Essi notificano tale prima designazione alla Commissione entro sei mesi.

(…)

4.      Gli Stati membri riesaminano e, se necessario, opportunamente rivedono o completano le designazioni di zone vulnerabili almeno ogni quattro anni, per tener conto di cambiamenti e fattori imprevisti al momento della precedente designazione. Entro sei mesi essi notificano alla Commissione ogni revisione o aggiunta concernente le designazioni.

5.      Gli Stati membri sono esonerati dall’obbligo di individuare le zone vulnerabili specifiche se stabiliscono e applicano i programmi d’azione previsti all’articolo 5 conformemente alla presente direttiva in tutto il territorio nazionale».

5       Ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva, al fine di stabilire un livello generale di protezione dall’inquinamento per tutti i tipi di acque, gli Stati membri provvedono, entro due anni dalla notifica della direttiva, a fissare un codice o più codici di buona pratica agricola applicabili a discrezione degli agricoltori, i quali includano disposizioni pertinenti per lo meno agli elementi contemplati nell’allegato II, parte A, della direttiva medesima.

6       A termini dell’art. 5 della direttiva:

«1.      Entro un periodo di due anni a decorrere dalla prima designazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, o di un anno dopo ogni nuova designazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, gli Stati membri, per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, fissano programmi d’azione per quanto riguarda le zone vulnerabili designate.

(…)

3.      I programmi d’azione tengono conto:

a)      dei dati scientifici e tecnici disponibili, con riferimento principalmente agli apporti azotati rispettivamente di origine agricola o di altra origine;

b)      delle condizioni ambientali nelle regioni interessate dello Stato membro di cui trattasi.

4.      I programmi d’azione sono attuati entro quattro anni dalla loro fissazione e comprendono le misure vincolanti seguenti:

a)      le misure di cui all’allegato III;

b)      le misure che gli Stati membri hanno prescritto nel codice o nei codici di buona pratica agricola fissati ai sensi dell’articolo 4, a meno che non siano state sostituite da quelle di cui all’allegato III.

5.      Nel quadro dei programmi d’azione gli Stati membri prendono inoltre le misure aggiuntive o azioni rafforzate che essi ritengono necessarie se, dall’inizio o alla luce dell’esperienza tratta dall’attuazione dei programmi d’azione, risulta evidente che le misure di cui al paragrafo 4 non sono sufficienti per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1. Ai fini della scelta di dette misure o azioni, gli Stati membri tengono conto della loro efficacia e dei loro costi in relazione ad altre misure possibili di prevenzione.

(…)»

7       L’art. 10 della direttiva così dispone:

«1.      In merito al periodo quadriennale decorrente dalla notifica della presente direttiva e ad ogni periodo quadriennale successivo, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione contenente le informazioni specificate all’allegato V.

2.      Una relazione ai sensi del presente articolo è presentata alla Commissione entro sei mesi dalla fine del periodo cui si riferisce».

8       L’allegato I della direttiva, relativo ai criteri per individuare le acque di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva medesima, prevede, nella parte A, quanto segue:

« Le acque di cui all’articolo 3, paragrafo 1 sono individuate adottando, tra l’altro, i criteri seguenti:

1)      qualora le acque dolci superficiali, in particolare quelle utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile, contengano o possano contenere, se non si interviene ai sensi dell’articolo 5, una concentrazione di nitrati superiore a quella stabilita secondo le disposizioni della direttiva 75/440/CEE;

2)      qualora le acque dolci sotterranee contengano oltre 50 mg/l di nitrati o possano contenere più di 50 mg/l di nitrati se non si interviene ai sensi dell’articolo 5;

3)      qualora i laghi naturali di acqua dolce o altre acque dolci, estuari, acque costiere e marine, risultino eutrofiche o possano diventarlo nell’immediato futuro se non si interviene ai sensi dell’articolo 5».

9       L’allegato II della direttiva, intitolato «Codice (codici) di buona pratica agricola», così dispone nella parte A:

«Un codice o dei codici di buona pratica agricola intesi a ridurre l’inquinamento da nitrati tenendo conto delle condizioni esistenti nelle varie regioni della Comunità, dovrebbero contenere disposizioni concernenti gli elementi seguenti, ove detti elementi siano pertinenti:

1)      i periodi in cui l’applicazione al terreno di fertilizzanti non è opportuna;

2)      l’applicazione di fertilizzante al terreno in pendenza ripida;

3)      l’applicazione di fertilizzanti al terreno saturo d’acqua, inondato, gelato o innevato;

4)      le condizioni per applicare il fertilizzante al terreno adiacente ai corsi d’acqua;

(…)».

10     L’allegato III della direttiva, intitolato «Misure da inserire nei programmi d’azione conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, punto a)», così recita:

«1.      Le misure in questione comprendono norme concernenti:

1)      i periodi in cui è proibita l’applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti;

2)      la capacità dei depositi per effluenti di allevamento; tale capacità deve superare quella necessaria per l’immagazzinamento nel periodo più lungo, durante cui è proibita l’applicazione al terreno di effluenti nella zona vulnerabile, salvo i casi in cui sia dimostrato all’autorità competente che qualsiasi quantitativo di effluenti superiore all’effettiva capacità d’immagazzinamento sarà smaltito in un modo che non causerà danno all’ambiente;

3)      la limitazione dell’applicazione al terreno di fertilizzanti conformemente alla buona pratica agricola e in funzione delle caratteristiche della zona vulnerabile interessata, in particolare:

a)      delle condizioni del suolo, del tipo e della pendenza del suolo;

b)      delle condizioni climatiche, delle precipitazioni e dell’irrigazione;

c)      dell’uso del terreno e delle prassi agricole, inclusi i sistemi di rotazione delle colture;

e basata sull’equilibrio tra:

i)      il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture, e

ii)      l’apporto alle colture di azoto proveniente dal terreno e dalla fertilizzazione, corrispondente:

–       alle quantità di azoto presente nel terreno nel momento in cui la coltura comincia ad assorbirlo in misura significativa (quantità rimanenti alla fine dell’inverno);

–       all’apporto di composti di azoto tramite la mineralizzazione netta delle riserve di azoto organico nel terreno;

–       all’aggiunta di composti di azoto proveniente da effluenti di allevamento;

–       all’aggiunta di composti di azoto proveniente da fertilizzanti chimici e da altri fertilizzanti.

2.      Tali misure garantiranno che, per ciascuna azienda o allevamento, il quantitativo di effluente di allevamento sparso sul terreno ogni anno, compreso quello distribuito dagli animali stessi, non superi un determinato quantitativo per ettaro.

Il suddetto quantitativo per ettaro corrisponde al quantitativo di effluente contenente 170 kg di azoto. Tuttavia:

a)      per i primi quattro anni del programma di azione, gli Stati membri possono accordare un quantitativo di effluente contenente fino a 210 kg di azoto;

b)      durante e dopo i primi quattro anni del programma di azione, gli Stati membri possono stabilire quantitativi diversi da quelli indicati in precedenza. Questi quantitativi devono essere fissati in maniera tale da non compromettere il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 e devono essere giustificati in base a criteri obiettivi, ad esempio:

–       stagioni di crescita prolungate;

–       colture con grado elevato di assorbimento di azoto;

–       grado elevato di precipitazioni nette nella zona vulnerabile;

–       terreni con capacità eccezionalmente alta di denitrificazione.

Se uno Stato membro accorda un quantitativo diverso ai sensi della presente lettera b), esso ne informa la Commissione che esaminerà la giustificazione addotta ai sensi della procedura stabilita all’articolo 9.

(...)».

11     L’allegato V della direttiva, intitolato «Informazioni da inserire nelle relazioni di cui all’articolo 10», elenca i seguenti requisiti:

«1.      Descrizione dell’azione di prevenzione organizzata ai sensi dell’articolo 4.

2.      Una mappa in cui siano indicate:

a)      le acque individuate conformemente all’articolo 3, paragrafo 1 e all’allegato I precisando, per ogni tipo di acqua, quale criterio previsto all’allegato I sia stato adottato ai fini dell’individuazione;

b)      le zone designate come vulnerabili, distinguendo tra zone precedenti e zone designate dopo l’ultima relazione.

3.      Un sommario dei risultati del controllo svolto in base all’articolo 6, con le considerazioni che hanno portato alla designazione di ciascuna zona vulnerabile e ad eventuali revisioni o aggiunte concernenti le designazioni di zone vulnerabili.

4.      Un sommario dei programmi d’azione elaborati ai sensi dell’articolo 5 e in particolare:

a)      le misure previste all’articolo 5, paragrafo 4, punti a) e b);

b)      le informazioni previste dall’allegato III, paragrafo 4;

c)      altre eventuali misure o azioni rafforzate prese ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5;

d)      un sommario dei risultati dei programmi di controllo applicati ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6;

e)      le previsioni effettuate dagli Stati membri circa i tempi probabili entro cui si ritiene che le acque individuate in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, possano rispettare le misure del programma d’azione, con l’indicazione del grado di incertezza delle previsioni».

12     Ai sensi dell’art. 12, n. 1, della direttiva, gli Stati membri dovevano attuare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva medesima entro due anni dalla notifica ed informarne immediatamente la Commissione.

13     Da una nota al detto art. 12, n. 1, risulta che la direttiva è stata notificata agli Stati membri il 19 dicembre 1991.

 La normativa nazionale

14     L’attuazione della direttiva ricade nelle competenze delle singole regioni del Regno del Belgio, nonché, con riguardo alle acque costiere e del mare, delle autorità federali belghe.

 Con riguardo alla Regione fiamminga

15     Il testo base della normativa fiamminga relativa all’attuazione della direttiva è costituito dal decreto 23 gennaio 1991, relativo alla protezione dell’ambiente dall’inquinamento causato dai concimi (Moniteur belge del 28 febbraio 1991), nella versione novellata dal decreto 11 maggio 1999, recante modifica al decreto 23 gennaio 1991, relativo alla protezione dell’ambiente dall’inquinamento causato dai concimi, nonché al decreto 28 giugno 1985, relativo all’autorizzazione ecologica (Moniteur belge 20 agosto 1999, pag. 30 995; in prosieguo: il «decreto sui concimi»).

16     Gli artt. 15-15 quater del decreto sui concimi definiscono i criteri in base ai quali la Regione fiamminga delimita le zone vulnerabili ai sensi della normativa fiamminga, distinguendo quattro categorie, vale a dire:

–       le zone vulnerabili «acque» (art. 15, nn. 2-7, del decreto sui concimi);

–       le zone agricole d’interesse ecologico (art. 15 bis del decreto sui concimi);

–       le zone vulnerabili «natura» (art. 15 ter del decreto sui concimi), e

–       le zone sature di fosfati (art. 15 quater, n. 2, del decreto sui concimi).

17     Dalla controreplica del governo belga emerge che solo le zone vulnerabili «acque» sono state definite in applicazione della direttiva, il che non è stato smentito all’udienza.

18     L’art. 15, nn. 2 e 4, del decreto sui concimi prevede che il governo fiammingo designi le zone vulnerabili «acque» basandosi, a tal fine, su una serie di criteri mutuati dall’allegato I alla direttiva.

19     L’art. 15, n. 6, del detto decreto, dopo aver precisato che «conformemente ai nn. 2-5 [del detto art. 15] sono state designate le seguenti zone vulnerabili “acque”», elenca tre categorie di zone vulnerabili, vale a dire:

–       le zone di produzione di acqua e le zone di protezione di tipo I, II e III per le acque sotterranee, delimitate in applicazione del decreto 24 gennaio 1984, recante provvedimenti in materia di gestione delle acque sotterranee;

–       i bacini sub‑idrografici di acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, delimitate in applicazione della legge 26 marzo 1971, sulla protezione delle acque superficiali dall’inquinamento, e

–       le zone che presentano superfici sensibili ai nitrati per le quali occorre un rafforzamento di norme, come determinate dal governo fiammingo e delimitate in applicazione del decreto 24 gennaio 1984.

20     La designazione concreta delle zone vulnerabili «acque» è ripresa negli artt. 2, 6, 9 e 10 del decreto del governo fiammingo 31 marzo 2000, recante designazione delle restrizioni disposte su zone come quelle previste dagli artt. 13 bis, 15, 15 bis, 15 quater, 15 quinquies e 17 del decreto 23 gennaio 1991, relativo alla protezione dell’ambiente contro l’inquinamento dovuto ai concimi (Moniteur belge 26 aprile 2000, pag. 13 199), nonché nella normativa alla quale esso rinvia. Ai sensi dell’art. 20 del detto decreto, esso «produce effetti a decorrere dal 1° gennaio 2000».

21     Ulteriori zone vulnerabili «acque» sono state indicate nel decreto del governo fiammingo 14 giugno 2002, diretto ad esaminare, rivedere e completare zone d’acque vulnerabili come quelle previste all’art. 15, nn. 3, 4 e 5, del decreto 23 gennaio 1991, relativo alla protezione dell’ambiente dall’inquinamento dovuto ai concimi (Moniteur belge 17 luglio 2002, pag. 32 340).

22     L’art. 17 del decreto sui concimi prevede norme relative alle modalità di spargimento dei fertilizzanti. In particolare, l’art. 17, nn. 1, 2 e 7, del detto decreto determina i periodi nei quali lo spargimento di alcuni tipi di fertilizzanti su terreni coltivabili è vietato. Il testo integrale dell’art. 17 del decreto sui concimi è stato inserito dall’art. 23 del decreto 11 maggio 1999.

23     Le norme fiamminghe relative alla capacità delle vasche destinate all’ammasso degli effluenti artificiali sono stabilite all’art. 5.9.2.3, n. 1, del decreto 1° giugno1995, che fissa le disposizioni generali e settoriali in materia di igiene dell’ambiente, detto «Vlarem II» (Moniteur belge 31 luglio 1995; in prosieguo: il «Vlarem II»). Il Vlarem II è stato più volte novellato, segnatamente con decreto 19 settembre 2003, recante modifica al decreto del governo fiammingo 6 febbraio 1991, contenente la normativa fiamminga relativa all’autorizzazione ecologica e recante modifica del decreto del governo fiammingo 1° giugno 1995, che fissa le disposizioni generali e settoriali in materia di igiene dell’ambiente (Moniteur belge 10 ottobre 2003, pag. 49 393).

 Con riguardo alla Regione vallona

24     L’art. 3 del decreto del governo vallone 5 maggio 1994, relativo alla protezione delle acque dall’inquinamento causato dai nitrati provenienti da fonti agricole (Moniteur belge 28 giugno 1994), prevede che il ministro competente della Regione vallona indichi, sul territorio della Regione medesima, le zone vulnerabili secondo i criteri previsti dall’art. 4 del decreto medesimo. I detti criteri sono mutuati dall’allegato I della direttiva.

25     L’art. 6 del decreto 5 maggio 1994 prevede che il detto ministro stabilisca, entro il 19 dicembre 1995, programmi d’azione applicabili alle zone vulnerabili, muniti di forza cogente.

26     Gli artt. 6 e 7 del decreto 5 maggio 1994 menzionano i provvedimenti che devono figurare nei programmi d’azione.

27     L'art. 3 di ciascuno dei due decreti ministeriali 28 giugno 1994, che definiscono, rispettivamente, la distesa di sabbia di Bruxelles e la distesa del Crétacé di Hesbaye quali zone vulnerabili (Moniteur belge 31 dicembre 1994 e 4 gennaio 1995), preveda che l’amministrazione elabori un programma d’azione applicabile alla zona vulnerabile designata entro il 19 dicembre 1995, data in cui esso sarà vincolante. Tale norma riprende, segnatamente, i provvedimenti relativi al programma d’azione di cui agli artt. 6 e 7 del decreto 5 maggio 1994.

28     Il decreto del governo vallone 10 ottobre 2002, relativo alla gestione nel lungo periodo dell’azoto nell’agricoltura (Moniteur belge 29 novembre 2002, pag. 54 075), ha istituito un programma d’azione applicabile alle zone vulnerabili designate nella Regione vallona.

 Fatti e fase precontenziosa del procedimento

29     Il presente ricorso si riferisce a due procedimenti per infrazione relativi all’attuazione della direttiva nel diritto belga, avviati con numeri di ruolo 94/2239 e 97/4750.

30     Nell’ambito del procedimento per infrazione 94/2239, la Commissione inviò al Regno del Belgio una lettera di messa in mora in data 18 maggio 1995, nonché una lettera di messa in mora complementare in data 28 ottobre 1997. Dopo aver esaminato le sue diverse risposte, la Commissione trasmise, il 23 novembre 1998, un parere motivato, invitando il Regno del Belgio ad adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro un termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica. Nel detto parere motivato la Commissione affermò, in conclusione, che il Regno del Belgio non aveva adottato i provvedimenti necessari all’attuazione dell’art. 3, n. 2, nonché degli artt. 4, 5, 6 e 12 della direttiva. Quanto agli artt. 3, n. 2, 5 (con riguardo alla Regione fiamminga e alla Regione di Bruxelles‑Capitale) e 6, della direttiva, la Commissione rinvia al procedimento per infrazione 97/4750.

31     Quanto al procedimento per infrazione 97/4750, la Commissione inviò al Regno del Belgio una lettera di messa in mora in data 28 ottobre 1998, svolgendo una serie di censure analoghe a quelle esposte nell’ambito del procedimento 94/2239. Nella detta comunicazione di diffida, la Commissione affermò, in conclusione, che il Regno del Belgio non aveva adottato i provvedimenti necessari all’attuazione degli artt. 3, 5, 6, 10 e 12 della direttiva. Le autorità belghe risposero alla comunicazione di diffida con diverse lettere, con riguardo sia alla Regione fiamminga sia alla Regione vallona e alla Regione di Bruxelles‑Capitale. Il 9 novembre 1999, la Commissione emanò un parere motivato deducendo la violazione degli artt. 3, 5, 6, 10 e 12 della direttiva, ed invitando il Regno del Belgio ad adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro un termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica.

32     Dal ricorso della Commissione emerge che il governo belga, con lettera 23 dicembre 1999, chiese una proroga di un mese per poter rispondere al parere motivato 9 novembre 1999. All’udienza, la Commissione ha confermato di non aver concesso la detta proroga.

33     Non ritenendosi soddisfatta delle risposte delle autorità belghe ai pareri motivati con riguardo alla Regione fiamminga ed alla Regione vallona, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.

 Sulla ricevibilità del ricorso

34     In limine, occorre ricordare che, a termini dell’art. 92, n. 2, del regolamento di procedura, la Corte può, in qualsiasi momento, rilevare d’ufficio l’irricevibilità per motivi di ordine pubblico (sentenza 10 maggio 2001, causa C‑152/98, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I‑3463, punto 22).

35     Nel ricorso, la Commissione ha osservato di aver tenuto conto della normativa emanata successivamente alle scadenze fissate nei due procedimenti per infrazione di cui al presente ricorso, al fine di consentire alla Corte di rilevare che i problemi sollevati continuano ad essere attualmente pertinenti. In tale contesto, come è stato confermato dalla Commissione all’udienza, vari argomenti sollevati dall’Istituzione nel ricorso vertono su sviluppi legislativi successivi alla scadenza dei termini fissati nei pareri motivati.

36     A tal riguardo, si deve ricordare che, secondo giurisprudenza costante, il procedimento precontenzioso ha lo scopo di offrire allo Stato membro interessato l’opportunità, da un lato, di conformarsi agli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario e, dall’altro, di sviluppare un’utile difesa contro gli addebiti formulati dalla Commissione (sentenza Commissione/Paesi Bassi, cit., punto 23).

37     Del pari, secondo una giurisprudenza costante, la regolarità di tale procedimento precontenzioso costituisce una garanzia essenziale prevista dal Trattato, non soltanto a tutela dei diritti dello Stato membro di cui trattasi, ma anche per garantire che l’eventuale procedimento contenzioso verta su una controversia chiaramente definita. Solo muovendo da un procedimento precontenzioso regolare il procedimento contraddittorio dinanzi alla Corte consentirà a quest’ultima di stabilire se lo Stato membro sia effettivamente venuto meno agli obblighi precisi che la Commissione sostiene esso abbia violato (v., segnatamente, sentenze 9 novembre 1999, causa C‑365/97, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑7773, punto 35, e 10 aprile 2003, causa C‑392/99, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I‑3373, punto 133).

38     L’oggetto di un ricorso proposto ai sensi dell’art. 226 CE è determinato, conseguentemente, dal procedimento precontenzioso previsto dal medesimo articolo. Pertanto, l’atto introduttivo del ricorso non può essere basato su addebiti diversi da quelli formulati nel corso del procedimento precontenzioso (v., in tal senso, sentenze 11 luglio 1984, causa 51/83, Commissione/Italia, Racc. pag. 2793, punto 4, e Commissione/Paesi Bassi, cit., punto 23).

39     Questo principio non può però giungere a prescrivere in ogni caso una perfetta coincidenza tra le disposizioni nazionali menzionate nel parere motivato e quelle richiamate nell’atto introduttivo. Allorché si è provveduto a modificare la legge tra queste due fasi del procedimento, è infatti sufficiente che il sistema instaurato dalla normativa contestata nella fase precontenziosa sia stato, nel complesso, conservato dalle nuove misure adottate dallo Stato membro dopo il parere motivato, impugnate nell’ambito del ricorso (v. sentenze 1° dicembre 1965, causa 45/64, Commissione/Italia, Racc. pag. 1057; 5 luglio 1990, causa C‑42/89, Commissione/Belgio, Racc. pag. I‑2821; 17 novembre 1992, causa C‑105/91, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑5871, punto 13; 10 settembre 1996, causa C‑11/95, Commissione/Belgio, Racc. pag. I‑4115, punto 74).

40     Del pari, la Corte ha ritenuto ricevibile il ricorso con cui si impugnino nuovi provvedimenti nazionali che introducano deroghe nel sistema che forma oggetto del parere motivato, rimediando così parzialmente all’addebito. Non ammettere la ricevibilità del ricorso in un simile caso di specie, infatti, potrebbe consentire ad uno Stato membro di ostacolare un procedimento per inadempimento modificando leggermente la sua normativa ad ogni notifica di un parere motivato, mantenendo peraltro in vigore la normativa contestata (v. sentenza 1° febbraio 2005, causa C‑203/03, Commissione/Austria, Racc. pag. I-935, punto 30).

41     Per contro, diversa è l’ipotesi in cui vengano formulati addebiti nuovi rispetto a quelli formulati nel parere motivato, con riguardo a provvedimenti nazionali adottati successivamente al parere stesso, al fine di porre rimedio agli addebiti formulati.

42     Ciò premesso, alla luce della menzionata giurisprudenza, si dovrà esaminare la ricevibilità di ciascuno degli addebiti formulati nel ricorso, verificando in che misura la Corte ne possa tenere conto.

 Sul merito

43     A fondamento del ricorso, la Commissione deduce, essenzialmente, quattro addebiti, relativi alla violazione degli artt. 3, nn. 1 e 2, 4, 5 e 10 della direttiva. Tali addebiti, più precisamente, sono relativi a:

–       la mancata identificazione delle acque inquinate o che potrebbero essere inquinate (art. 3, n. 1, della direttiva, nel combinato disposto con l’allegato I della direttiva medesima), nonché la non corretta e incompleta indicazione delle zone vulnerabili (art. 3, n. 2, della direttiva, nel combinato disposto con l’allegato I della direttiva medesima);

–       l’esistenza di lacune nel codice fiammingo di buona pratica agricola (art. 4 della direttiva, nel combinato disposto con l’allegato II della direttiva medesima);

–       l’esistenza di lacune nei programmi d’azione della Regione fiamminga e della Regione vallona (art. 5 della direttiva, nel combinato disposto con l’allegato III della direttiva medesima), e

–       l’incompletezza della relazione presentata dalla Regione fiamminga alla Commissione (art. 10 della direttiva, nel combinato disposto con l’allegato V della direttiva medesima).

 Sull’addebito relativo alla violazione dell’art. 3 della direttiva, nel combinato disposto con l’allegato I della direttiva medesima

 Argomenti delle parti

–       Con riguardo alla Regione fiamminga

44     La Commissione contesta al Regno del Belgio di non aver definito, conformemente all’art. 3, n. 1, della direttiva, le acque inquinate o che potrebbero risultare inquinate in caso di mancato intervento ai sensi dell’art. 5 della direttiva.

45     Secondo la Commissione, la definizione di tali acque e la designazione delle zone vulnerabili ai sensi dell’art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva devono essere conformi alla procedura prevista dalla detta disposizione. Tale procedura comprenderebbe due fasi obbligatorie, vale a dire, in primo luogo, la definizione, da parte degli Stati membri, delle acque inquinate o che possono esserlo e, in secondo luogo, la designazione, in base alle acque in tal modo definite, delle zone vulnerabili. La Regione fiamminga avrebbe omesso di procedere alla prima fase indicata all’art. 3, n. 1, della direttiva, procedendo immediatamente alla designazione delle zone vulnerabili.

46     Secondo la Commissione, inoltre, l’art. 15, n. 4, del decreto sui concimi si limita ad abilitare le autorità fiamminghe a definire le acque inquinate o che possono esserlo e a designare alcune zone vulnerabili. Siffatta abilitazione non sarebbe sufficiente a trasporre ed attuare la direttiva. La designazione effettiva delle zone vulnerabili nella Regione fiamminga sarebbe stata effettuata, per la prima volta, con il decreto 31 marzo 2000.

47     Inoltre, a parere della Commissione, benché la Regione fiamminga abbia indicato nel decreto 31 marzo 2000 varie zone vulnerabili, tale designazione non è conforme all’art. 3, n. 2, della direttiva. Infatti, da una parte, la procedura prevista dalla detta disposizione non sarebbe stata rispettata. D’altra parte, i criteri previsti dalla disposizione medesima non sarebbero stati presi integralmente in considerazione e, di conseguenza, la superficie delle zone vulnerabili designate nella Regione fiamminga sarebbe largamente insufficiente.

48     La Commissione deduce peraltro che non le è stata inviata alcuna comunicazione con riguardo al decreto 14 giugno 2002, che avrebbe designato talune zone vulnerabili supplementari.

49     Infine, la designazione delle zone vulnerabili quale risulta dal detto decreto non sarebbe conforme alla procedura ovvero ai criteri di cui all’art. 3 della direttiva, nel combinato disposto con l’allegato I della direttiva medesima. Sembrerebbe, infatti, che le acque individuate ai sensi del detto decreto come inquinate o che possono esserlo non fossero definite conformemente all’art. 3, n. 1, della direttiva; conseguentemente, la designazione delle zone vulnerabili contenuta nel detto decreto sarebbe stata compiuta in base a un'identificazione inesatta e incompleta delle acque di cui trattasi.

50     Il governo belga non contesta che la Regione fiamminga non abbia individuato le acque inquinate o che possono esserlo entro il termine prescritto dal parere motivato 9 novembre 1999. Tuttavia, secondo il detto governo, a seguito dell’adozione del decreto 14 giugno 2002, sono state individuate alcune acque inquinate o che possono esserlo, situate sul territorio della Regione fiamminga. Il governo belga riconosce che tale Regione ha designato talune zone vulnerabili nel detto decreto senza aver previamente individuato in modo esplicito le acque inquinate o che possono esserlo, ma giustifica tale approccio sulla base del rilievo che le due fasi previste dall’art. 3 della direttiva costituirebbero un insieme unitario.

51     Il governo belga non contesta peraltro che, sino all’adozione del decreto 14 giugno 2002, erano state designate quali zone vulnerabili «acque» esclusivamente zone destinate alla produzione di acqua o che possono esserlo. Tuttavia, a parere del detto governo, dato che le zone «agricole di interesse ecologico», le zone vulnerabili «natura» e le zone sature in fosfati sono soggette ad una serie di misure rigide, l’obiettivo previsto dall’art. 1 della direttiva sarebbe stato conseguito.

–       Con riguardo alla Regione vallona

52     La Commissione deduce che la definizione delle acque inquinate o che possono esserlo e, quindi, la designazione delle zone vulnerabili vertevano solo su parte del territorio della Regione vallona ed erano tardive.

53     A tal riguardo, la Commissione rinvia alla relazione 20 settembre 1996, comunicata all’Istituzione, ai sensi dell’art. 10 della direttiva, dalla quale emergerebbe che, durante la redazione della detta relazione, il paese di Herve, il comune di Comines‑Warneton e il Condroz erano ancora oggetto di studi in corso. A parere della Commissione, tali zone avrebbero dovuto essere designate come zone vulnerabili entro il 20 dicembre 1993. Il 19 marzo 2002 sono state designate come tali il comune di Comines-Warneton e il Sud namurois (parte del Condroz). Tuttavia, la zona occidentale del Sud namurois, vale a dire la regione situata tra la Sambre e la Mosa, è stata dichiarata zona vulnerabile solo in parte, mentre da una relazione dello studio Environmental resources management del febbraio 2000, intitolato «Verification of vulnerable zones identified under the nitrate directive and sensitive areas identified under the urban waste water treatment directive» (in prosieguo: la «relazione ERM»), elaborata dalla Commissione, emerge che il tasso di nitrato ivi presente è pari a quello della zona orientale. Inoltre il territorio di Herve, alla data del ricorso, non sarebbe stato ancora designato come zona vulnerabile.

54     Infine, la Commissione aggiunge che è stata designata come zona vulnerabile una parte non sufficientemente estesa del territorio del Crétacé de Hesbaye, mentre, secondo la relazione ERM, avrebbe dovuto esserlo anche la parte occidentale.

55     La Commissione sostiene parimenti che le autorità vallone, contrariamente a quanto prescritto dall’art. 3 della direttiva, non hanno tenuto conto, nell’individuazione delle acque inquinate o che possono esserlo e nella designazione delle zone vulnerabili, dell’inquinamento delle acque costiere e marine. L’Istituzione sottolinea che lo stesso Regno del Belgio ha fatto menzione di un problema di eutrofizzazione lungo la costa belga e nell’estuario della Schelda alle commissioni incaricate dell’applicazione delle convenzioni di Oslo del 1972 sulle operazioni di immersione di rifiuti nel mare e di Parigi del 1974 per la prevenzione dell’inquinamento marino di origine terrestre. Posto che le acque costiere o marine del Belgio sono eutrofizzate per effetto dell’apporto di sostanze nutritive da parte di acque inquinate da nitrati provenienti da attività agricole, le competenti autorità regionali avrebbero dovuto designare come zone vulnerabili le porzioni di territorio della Regione vallona che alimentano il Mare del Nord e contribuiscono a tale inquinamento.

56     Il governo belga respinge l’addebito secondo cui la designazione delle zone vulnerabili relative alle acque vallone sotterranee sarebbe stata intempestiva, sostenendo che l’elenco delle zone vulnerabili, per contro, è stato rivisto e completato conformemente all’art. 3, n. 4, della direttiva; il detto governo dichiara di prendere atto degli argomenti dedotti dalla Commissione al riguardo e chiede che si tenga conto degli sforzi profusi sin dal 1999.

57     Con riguardo alle acque costiere e marine, il governo belga non contesta che esse siano inquinate, ma ritiene che le zone situate nella Regione vallona che le alimentano e che contribuiscono all’inquinamento non devono essere designate come zone vulnerabili, poiché l’inquinamento ed il tenore in nitrati dei corsi d’acqua nella Regione vallona sono fortemente influenzati dagli insediamenti domestici e dall’industria. Del pari, il detto governo deduce, a tal proposito, lo scarso contributo dell’agricoltura vallona all’inquinamento del mar del Nord e l’adozione, da parte di tale Regione, delle «misure necessarie per arginare tale scarso contributo».

 Giudizio della Corte

–       Con riguardo alla Regione fiamminga

58     In limine, deve anzitutto rilevarsi che il decreto 14 giugno 2002, sul quale verte una parte rilevante del primo addebito della Commissione, è intervenuto successivamente alle scadenze fissate nei pareri motivati. Conseguentemente, dal momento che, con un capo del primo addebito, la Commissione contesta al Regno del Belgio inadempimenti successivi rispetto a quelli risultanti nel parere motivato 9 novembre 1999, tale capo, per i motivi esposti ai punti 34-42 della presente sentenza, deve essere respinto in quanto irricevibile.

59     Dagli atti di causa emerge peraltro che, nonostante la Regione fiamminga, come rilevato dalla Commissione, abbia concretamente designato alcune zone vulnerabili prima dell’adozione del decreto 14 giugno 2002, tale designazione concreta si è verificata solo con l’adozione del decreto 31 marzo 2000, vale a dire successivamente al termine prescritto dal parere motivato 9 novembre 1999.

60     A tal riguardo, se è pur vero che il decreto 31 marzo 2000 è entrato in vigore il 31 marzo 2000 con effetti retroattivi al 1° gennaio 2000, vale a dire prima del termine prescritto dal parere motivato 9 novembre 1999, resta il fatto che, alla data di scadenza di tale termine, il detto decreto non esisteva. Orbene, salvo consentire agli Stati membri di eludere il procedimento per inadempimento previsto dall’art. 226 CE, non può ammettersi che l’adozione, da parte dei detti Stati, di misure legislative, regolamentari o amministrative successivamente alla data di scadenza del termine prescritto dalla Commissione nel parere motivato possa, per il semplice fatto che l’entrata in vigore di tali misure sia stata fissata con effetto retroattivo, costituire una misura di trasposizione di cui la Corte debba tener conto per determinare l’esistenza di un inadempimento a tale data. Conseguentemente, le disposizioni del decreto 31 marzo 2000 non possono rilevare nel contesto del presente ricorso per inadempimento.

61     Ne consegue parimenti che, nella parte in cui la Commissione ha dedotto, nel ricorso, censure specifiche relative al decreto 31 marzo 2000, la Corte, per le ragioni esposte ai punti 34-42 della presente sentenza, non potrà tenerne conto.

62     Ciò premesso, si deve esaminare il ricorso solo nella parte in cui esso si riferisce alla situazione esistente allo scadere del termine prescritto nel parere motivato 9 novembre 1999.

63     Dagli atti di causa risulta che, allo scadere del detto termine, la designazione delle zone vulnerabili ai sensi della direttiva era disciplinata dall’art. 15, nn. 2-6, del decreto sui concimi. In particolare, ai sensi dei nn. 2 e 4 della detta disposizione, il governo fiammingo può designare le zone vulnerabili «acque» sulla base di più criteri mutuati dall’allegato I della direttiva. Peraltro, l’art. 15, n. 6, del detto decreto elenca tre categorie di zone vulnerabili, richiamate al punto 19 della presente sentenza. Come rilevato dalla Commissione, tali tre tipi di zone hanno in comune la loro ubicazione in zone di produzione di acqua potabile o che possono divenirlo.

64     A tal riguardo, si deve ricordare che la Corte ha già rilevato che dal combinato disposto degli artt. 3, nn. 1 e 2, e 5 della direttiva, da un lato, e dell’allegato I della stessa, dall’altro, risulta che gli Stati membri sono tenuti a soddisfare, inter alia, gli obblighi seguenti:

–       individuare come acque inquinate o che potrebbero essere inquinate in caso di mancato intervento ai sensi dell’art. 5 della direttiva non solo le acque destinate al consumo umano, ma la totalità delle acque dolci superficiali e delle acque sotterranee che contengano o che possano contenere più di 50 mg/l di nitrati e

–       designare come zone vulnerabili tutte le zone note nel loro territorio che scaricano nelle acque individuate come inquinate o come acque che potrebbero essere inquinate in conformità all’art. 3, n. 1, della direttiva, oppure optare per l’adozione e l’applicazione in tutto il territorio nazionale dei programmi d’azione previsti all’art. 5 della direttiva (v., in tal senso, sentenza 2 ottobre 2003, causa C‑322/00, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I‑11267, punto 34).

65     Ne consegue che una semplice abilitazione a definire le acque inquinate o che possono essere inquinate e designare alcune zone vulnerabili, come quella prevista dall’art. 15 del decreto sui concimi, non è sufficiente per la trasposizione e l’attuazione della direttiva. Infatti, come risulta dal disposto dell’art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva, la definizione di tutte le acque inquinate o che potrebbero essere inquinate in caso di mancato intervento ai sensi dell’art. 5 della direttiva, da una parte, e la designazione, in base alle acque così identificate, delle zone vulnerabili, dall’altra, costituiscono obblighi distinti che devono essere adempiuti concretamente e separatamente.

66     Orbene, è giocoforza rilevare – cosa non contestata dal governo belga – che, allo scadere del termine prescritto dal parere motivato 9 novembre 1999, la Regione fiamminga non aveva definito le acque inquinate o che potrebbero risultare inquinate in caso di mancato intervento ai sensi dell’art. 5 della direttiva.

67     Deve peraltro osservarsi che il detto governo non contesta che, allo scadere del termine prescritto dal parere motivato 9 novembre 1999, la pertinente normativa fiamminga contemplava solo alcune zone destinate alla produzione di acqua o che potevano divenire tali. Ne consegue che le zone non ricomprese nelle categorie dell’art. 15, n. 6, del decreto sui concimi, ma che, conformemente all’art. 3, n. 2, della direttiva, scaricano in acque di cui sia acclarato che sono inquinate, o che potrebbero essere inquinate, sono arbitrariamente e illegittimamente sottratte alla sfera di applicazione della direttiva. Come correttamente rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 56 delle conclusioni, tale situazione è di per sé incompatibile con la direttiva.

68     Ciò premesso, deve rilevarsi che, con riguardo alla Regione fiamminga, il primo addebito della Commissione è fondato nella parte in cui riguarda la situazione nella detta Regione quale si presentava allo scadere del termine prescritto dal parere motivato 9 novembre 1999.

–       Con riguardo alla Regione vallona

69     In limine deve rilevarsi, anzitutto, che la designazione delle zone vulnerabili effettuata dalla Regione vallona il 19 marzo 2002, sulla quale verte l’addebito della Commissione concernente la mancata designazione del territorio compreso «tra la Sambre e la Mosa» come zona non vulnerabile, è intervenuta successivamente al termine prescritto dal parere motivato 9 novembre 1999. Ne consegue che, per le ragioni esposte ai punti 34-42 della presente sentenza, la Corte non può tener conto del detto argomento.

70     È peraltro vero che la Commissione contesta alla Regione vallona di aver designato come zona vulnerabile una parte insufficiente del territorio del Crétacé de Hesbaye. Tuttavia, tale censura non figura in nessuno dei pareri motivati.

71     Così, dal momento che, con tale capo, la Commissione contesta al Regno del Belgio un inadempimento non contenuto nei pareri motivati, per i motivi esposti ai punti 34-42 della presente sentenza, l’addebito deve essere respinto in quanto irricevibile.

72     Quanto alla situazione nella Regione vallona quale si presentava allo scadere del termine previsto dal parere motivato 9 novembre 1999, gli addebiti della Commissione vertono, da un canto, sulle acque sotterranee e, dall’altro, sulle acque costiere e marine belghe.

73     Con riguardo, in primo luogo, alle acque sotterranee, si deve ricordare, come emerge dal punto 64 della presente sentenza, che dal combinato disposto dell’art. 3, n. 1, della direttiva e dell’allegato I della stessa, risulta che gli Stati membri sono tenuti a individuare come acque inquinate o che potrebbero essere inquinate in caso di mancato intervento ai sensi dell’art. 5 della direttiva tutte le acque dolci superficiali e le acque sotterranee che contengano o che possano contenere più di 50 mg/l di nitrati. Del pari, essi sono tenuti, ai sensi dell’art. 3, n. 2, della direttiva, a designare alcune zone vulnerabili, sulla base delle acque definite in conformità all’art. 3, n. 1, della direttiva, salvo optare per l’adozione e l’applicazione in tutto il territorio nazionale dei programmi d’azione previsti all’art. 5 della direttiva.

74     Dagli atti di causa emerge che, nella Regione vallona, il procedimento espletato nel 1994, consistente nel definire le acque e nel designare quindi le zone vulnerabili, è stato insufficiente in talune zone, vale a dire nel territorio di Herve, nel Condroz e nel Comune di Comines‑Warneton. 

75     In particolare, dalla risposta della Regione vallona alla lettera di messa in mora 28 ottobre 1998 risulta che, secondo studi effettuati successivamente allo studio vallone iniziale del 1994, si è rilevato che nelle dette zone il limite pertinente di 50 mg/l di nitrati è stato superato in misura considerevole, ragion per cui un’area più vasta del territorio della Regione vallona avrebbe dovuto essere designata quale zona vulnerabile ai sensi dell’art. 3, n. 2, della direttiva. Così, nel territorio di Herve, è stato raggiunto un tenore in nitrati superiore a 50 mg/l in più zone destinate alla produzione di acqua e le zone in cui tale limite non era stato superato si sono rivelate rare. Del pari, nel Comune di Comines-Warneton le rilevazioni del tenore in nitrati oscillavano tra 63 e 92 mg/l e nel Condroz talune rilevazioni hanno presentato puntuali superamenti del limite di 50 mg/l. Nella medesima risposta, la Regione vallona menziona l’esistenza di un serio inquinamento nella regione compresa «tra la Sambre e la Mosa» in misura superiore a 50 mg/l.

76     Orbene, è pacifico che, alla scadenza del termine previsto dal parere motivato 9 novembre 1999, tali tre zone non erano state designate quali zone vulnerabili.

77     Ciò premesso, si deve necessariamente rilevare che, allo scadere del termine previsto dal parere motivato 9 novembre 1999, il Regno del Belgio non aveva adempiuto il proprio obbligo di definire tutte le acque sotterranee inquinate o che potevano esserlo ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva e di designare le zone vulnerabili a termini del n. 2 del detto articolo.

78     Tale rilievo non può essere rimesso in discussione dagli argomenti del governo belga.

79     In tal senso, l’argomento del detto governo secondo cui gli studi relativi alle regioni in questione non erano ancora conclusi non può giustificare il mancato rispetto, da parte del Regno del Belgio, dei propri obblighi discendenti dall’art. 3 della direttiva. Infatti, i nn. 1 e 2 della detta disposizione impongono l’obbligo di definire le acque inquinate o che possono esserlo in caso di mancata adozione delle misure previste dall’art. 5 della direttiva, e di designare quali zone vulnerabili tutte le zone che soddisfino i requisiti di cui all’art. 3, n. 2, della direttiva. Tale obbligo implica la raccolta dei dati necessari a tal fine.

80     Del pari, non può accogliersi l’argomento del governo belga fondato sull’art. 3, n. 4, della direttiva. Infatti, tale disposizione riguarda unicamente la situazione in cui uno Stato membro riesamini e, eventualmente, riveda o completi l’elenco esistente delle zone vulnerabili designate, al fine di tener conto dei cambiamenti e dei fattori non prevedibili al momento della precedente designazione. Essa non riguarda, per contro, il procedimento iniziale, previsto dall’art. 3 della direttiva, che consiste nel definire le acque inquinate o che possono esserlo, quindi nel designare zone vulnerabili sulla base di tali acque così definite.

81     Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli addebiti della Commissione relativi alle acque costiere e marine beghe, si deve ricordare, anzitutto, che il quarto ‘considerando’ della direttiva menziona espressamente la tutela del mare del Nord.

82     Orbene, deve rilevarsi che il governo belga non contesta né che il mare del Nord, in genere, nonché le acque costiere e marine belghe, in particolare, sono eutrofici, né che talune zone della Regione vallona alimentano le dette acque e contribuiscono all’inquinamento.

83     Nel controricorso, il governo belga deduce che tali ultime zone non dovrebbero essere designate come zone vulnerabili perché l’eutrofizzazione e il tenore in nitrati dei corsi d’acqua nella Regione vallone sarebbero fortemente influenzati dagli insediamenti domestici e dall’industria.

84     A tal riguardo, deve osservarsi, come la Corte ha già affermato, che sarebbe incompatibile con la direttiva limitare l’individuazione delle acque inquinate ai casi nei quali le sorgenti agricole provochino, da sole, una concentrazione di nitrati superiore a 50 mg/l, laddove la direttiva prescrive espressamente che, al momento della fissazione dei programmi di azione previsti dall’art. 5, siano prese in considerazione le quantità rispettive di azoto di origine agricola e di azoto di altra origine (sentenza 29 aprile 1999, causa C‑293/97, Standley e a., Racc. pag. I‑2603, punto 31). Conseguentemente, il semplice fatto che rifiuti domestici o industriali contribuiscano del pari al tenore in nitrati delle acque vallone non è sufficiente, di per sé, ad escludere l’applicabilità della direttiva.

85     Il governo belga deduce, inoltre, la limitata incidenza dell’agricoltura vallona sull’eutrofizzazione del mar del Nord.

86     A tal riguardo, deve osservarsi che, secondo un documento fornito dal governo belga, l’agricoltura vallona è responsabile per il 19% dell’azoto totale nel bacino della Mosa e per il 17% per quello della Schelda, due corsi d’acqua che attraversano la Regione vallona per affluire nel mare del Nord. Deve rilevarsi che tali apporti, certo minori, non sono affatto insignificanti.

87     Orbene, dal punto 35 della sentenza Standley e a., cit., emerge che la direttiva si applica ai soli casi nei quali lo scarico di composti azotati di origine agricola contribuisce significativamente all’inquinamento.

88     Del resto, l’eutrofizzazione del mar del Nord è opera di un gran numero di fattori i quali, individualmente presi, sono effettivamente minori. Seguire il ragionamento del governo belga, pertanto, si porrebbe in contrasto con una delle finalità specifiche della direttiva, vale a dire la tutela del mar del Nord.

89     Conseguentemente, tale argomento non può essere accolto.

90     Il governo belga sottolinea parimenti diverse misure destinate ad arginare l’apporto della Regione vallona all’eutrofizzazione delle acque costiere e marine, segnatamente il programma vallone di gestione a lungo termine dell’azoto nell’agricoltura, nonché varie misure dette agricolo-ambientali.

91     A tal riguardo, è sufficiente rilevare che tali misure, senza necessità di esaminare i loro eventuali effetti benefici sull’inquinamento delle acque, non sono tali da ovviare all’assenza di qualsivoglia definizione delle acque e di designazione delle zone vulnerabili in ragione del loro effetto sull’eutrofizzazione delle acque costiere e marine belghe.

92     Ciò premesso, deve pertanto rilevarsi che le autorità vallone, nell’identificazione delle acque inquinate o che potrebbero esserlo e nella designazione delle zone vulnerabili nella Regione vallona, non hanno tenuto conto, in violazione dell’art. 3 della direttiva, dell’eutrofizzazione delle acque costiere e marine. Come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 31 delle conclusioni, ogni accertamento di una tardiva o insufficiente attuazione della direttiva da parte delle Regioni implica che il Regno del Belgio non ha adempiuto i propri obblighi.

93     Conseguentemente, deve rilevarsi, come dedotto dalla Commissione, da un canto, che la designazione delle acque, quindi la designazione delle zone vulnerabili, vertono solo su una parte del territorio della Regione vallona e, d’altro canto, che le acque costiere e marine non sono state prese in considerazione a tal fine.

94     Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve concludere che, nella parte in cui è ricevibile, l’addebito della Commissione relativo alla violazione dell’art. 3 della direttiva, nel combinato disposto con l’allegato I della medesima, è fondato, con riguardo sia alle Fiandre, sia alla Regione vallona.

 Sull’addebito relativo alla violazione dell’art. 4 della direttiva, nel combinato disposto con l’allegato II della direttiva medesima

 Argomenti delle parti

95     La Commissione contesta al Regno del Belgio di non aver incluso alcuni elementi previsti dall’allegato II della direttiva nel codice fiammingo di buona pratica agricola – come risulta dalla normativa fiamminga, segnatamente il decreto sui concimi – in particolare:

–       i periodi nei quali lo spargimento di fertilizzanti non è opportuno;

–       le norme relative ai requisiti dello spargimento di fertilizzanti su terreni in pendenza ripida;

–       le condizioni di spargimento su terreni saturi d’acqua, inondati, gelati o coperti di neve, e

–       le norme relative allo spargimento di fertilizzanti nei pressi di corsi d’acqua.

96     Con il primo capo del detto addebito, la Commissione deduce che il codice fiammingo di buona pratica agricola esclude, senza giustificazione, dalla sfera di applicazione dei periodi in cui lo spargimento è vietato taluni tipi di fertilizzanti, in particolare il letame, i «concimi chimici per i terreni coltivabili coperti» e altri concimi «contenenti azoto in forma tale che solo una parte limitata dell’azoto totale viene emessa nell’anno di spargimento».

97     Con il secondo capo, la Commissione deduce che il codice fiammingo di buona pratica agricola non contiene norme soddisfacenti con riguardo alle condizioni di spargimento di fertilizzanti sui terreni in pendenza ripida. Sebbene l’art. 17, n. 5, del decreto sui concimi vieti lo spargimento di concimi su pendii non coltivati adiacenti a corsi d’acqua, non sussisterebbe alcun provvedimento relativo alle condizioni per lo spargimento di fertilizzanti sui terreni in pendenza ripida coltivati sulle sponde di un corso d’acqua, né per i terreni che non si trovino sulle sponde di un corso d’acqua.

98     Con riguardo al terzo capo, relativo alle condizioni di spargimento su terreni saturi d’acqua, inondati, gelati o coperti di neve, la Commissione deplora che il divieto di spargimento previsto dall’art. 17, n. 1, 5°, del decreto sui concimi riguardi solo i «terreni coltivabili».

99     Infine, con il quarto capo, concernente le norme relative allo spargimento di fertilizzanti nei pressi di corsi d’acqua, secondo la Commissione, la distanza di cinque metri dal bordo superiore del corso d’acqua, prevista dall’art. 17, n. 1, 7°, del decreto sui concimi, è insufficiente per conseguire il fine di cui all’art. 1 della direttiva.

100   Il governo belga deduce, dal canto suo, che i provvedimenti ripresi dall’art. 17 del decreto sui concimi, vale a dire l’essenziale del codice fiammingo di buona pratica agricola, sono applicabili a tutto il territorio fiammingo e contengono gli elementi indispensabili previsti dall’allegato II della direttiva. Gli obblighi che discendono dal detto art. 17 sarebbero stati comunicati agli agricoltori mediante un opuscolo del dicembre 2000, e in tutta la Regione fiamminga si sarebbero tenute numerose riunioni di informazione.

101   Con riguardo ai periodi in cui lo spargimento di fertilizzanti non è opportuno, il governo belga ritiene che lo spargimento, durante tutto l’anno, di «concimi chimici su terreni coltivabili coperti» non implichi un rischio significativo di perdita di azoto e di sua immissione nelle acque. Infatti, chi sfrutta le serre (terreni coltivabili coperti) farebbe uso di concimi chimici solo nel momento in cui si prevede la crescita. Per il letame e i concimi «contenenti azoto in forma tale che solo una parte limitata dell’azoto totale venga emessa nell’anno di spargimento», il governo belga si richiama alle modifiche della normativa fiamminga intervenute il 15 marzo 2002 ed il 28 marzo 2003.

102   Con riguardo alle condizioni dello spargimento di concimi sui terreni in pendenza ripida, il governo belga si richiama all’art. 17, n. 4, 1, del decreto sui concimi, a norma del quale, «nell’ipotesi di spargimento, occorre evitare qualsivoglia lavatura dei concimi». Il detto governo ritiene che, ciò premesso, specificare inoltre regole concrete relative allo spargimento dei fertilizzanti sui terreni in pendenza ripida sia superfluo e vada considerato come un eccesso di zelo.

103   Quanto alla censura della Commissione secondo cui i requisiti per lo spargimento su terreni saturi d’acqua, inondati, gelati o coperti di neve, previsti dalla normativa della Regione fiamminga, concernerebbero esclusivamente i terreni coltivabili, il governo belga replica che, come risulterebbe dall’art. 2, 2°, del decreto sui concimi, l’espressione «terreni coltivabili» («cultuurgrond» nel testo fiammingo del detto decreto) ricomprende tutti i tipi di terreni destinati ad essere utilizzati per colture agricole, indipendentemente dalla specie vegetale interessata.

104   Con riguardo alle regole relative allo spargimento di fertilizzanti in prossimità di corsi d’acqua, il governo belga ricorda che la direttiva non contiene alcuna specificazione relativa alla distanza da rispettare rispetto ai corsi d’acqua per prevenire l’inquinamento. A suo avviso, una distanza di cinque metri è sufficiente per conseguire gli obiettivi perseguiti dall’art. 1 della direttiva.

 Giudizio della Corte

105   In limine, si deve osservare, anzitutto, che, poiché tale addebito è stato formulato unicamente nel contesto del procedimento per infrazione 94/2239, il termine pertinente per accertare la sussistenza dell’inadempimento previsto dall’art. 4 della direttiva, nel combinato disposto con l’allegato II della direttiva medesima, è quello impartito al Regno del Belgio nel parere motivato 23 novembre 1998.

106   Orbene, dagli atti di causa emerge che le autorità belghe hanno riconosciuto, nella comunicazione di risposta del 19 febbraio 1999 al parere motivato 23 novembre 1998, che nel codice fiammingo di buona pratica agricola mancavano i quattro elementi dedotti dalla Commissione a fondamento del presente addebito. Le dette autorità hanno parimenti affermato che la normativa fiamminga sarebbe stata modificata, a tal riguardo, in un prossimo futuro.

107   È vero che il governo belga deduce, nelle memorie prodotte dinanzi alla Corte, l’infondatezza di tale addebito rinviando, a tal riguardo, a talune disposizioni dell’art. 17 del decreto sui concimi. Deve tuttavia rilevarsi che tali disposizioni, come emerge dal punto 22 della presente sentenza, sono state inserite dal decreto 11 maggio 1999, che non è stato adottato anteriormente alla scadenza del termine fissato dal parere motivato 23 novembre 1998.

108   Pertanto, non occorre esaminare se tali disposizioni dell’art. 17 del decreto sui concimi costituiscano, come sostenuto dal governo belga, un’applicazione corretta degli obblighi che discendono dall’allegato III della direttiva. Infatti, secondo giurisprudenza costante, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione quale si presenta alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tener conto dei successivi mutamenti della normativa (v., segnatamente, sentenza 25 maggio 2000, causa C‑384/97, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑3823, punto 35).

109   Conseguentemente, si deve concludere che il presente addebito è fondato.

 Sull’addebito relativo alla violazione dell’art. 5 della direttiva, nel combinato disposto con l’allegato III della direttiva medesima

 Argomenti delle parti

–       Con riguardo alla Regione fiamminga

110   Con tale addebito, la Commissione deduce che il programma di azione fiammingo, costituito da diverse disposizioni della normativa fiamminga, segnatamente il decreto sui concimi ed il Vlarem II, da un lato, non è applicato integralmente in tutte le zone vulnerabili indicate dalla Regione fiamminga e, dall’altro, non soddisfa sotto diversi profili i requisiti di cui all’art. 5 della direttiva, nel combinato disposto con l’allegato III della direttiva medesima, per quanto riguarda:

–       i periodi nei quali è vietato lo spargimento di taluni tipi di fertilizzanti;

–       la capacità dei bacini destinati all’ammasso degli effluenti di allevamento;

–       i limiti allo spargimento di fertilizzanti, in considerazione delle caratteristiche della zona vulnerabile interessata, e

–       il quantitativo massimo di effluenti di allevamento sparso ogni anno.

111   Individuando tali lacune del programma di azione fiammingo, la Commissione deduce, in primo luogo, che, in talune zone vulnerabili designate dalla Regione fiamminga, il programma di azione fiammingo viene applicato solo parzialmente. Così, ad esempio, la norma sulla fertilizzazione massima per anno di cui all’allegato III, punto 2, della direttiva (170 kg di azoto per ettaro) non troverebbe applicazione nelle zone dette «agricole di interesse ecologico», «natura» o «sature di fosfati».

112   La Commissione deduce poi che, ai sensi dell’art. 17, n. 7, del decreto sui concimi, il divieto di spargere effluenti di allevamento durante alcuni periodi dell’anno non si applica al letame.

113   Quanto alla capacità dei bacini destinati all’ammasso degli effluenti di allevamento, a parere della Commissione, l’art. 5.9.2.3, n.1, del Vlarem II non soddisferebbe i requisiti di cui all’allegato III, punto 1, sub 2), della direttiva, poiché prevede una capacità minima esclusivamente per il colaticcio, e non per gli effluenti solidi.

114   La Commissione fa parimenti valere che, all’atto della determinazione dei quantitativi massimi di fertilizzanti che possono essere applicati nelle zone vulnerabili della Regione fiamminga, non si è tenuto conto dei criteri previsti dall’allegato III, punto 1, sub 3), della direttiva, segnatamente del criterio relativo all’equilibrio tra il prevedibile fabbisogno di azoto delle colture, da una parte, e l’azoto apportato alle colture dal terreno e dai fertilizzanti, dall’altra. Più specificamente, la normativa fiamminga avrebbe ignorato l’azoto apportato alle colture dal terreno.

115   Infine, la Commissione deduce che, al di là delle zone vulnerabili «acque», i quantitativi massimi di effluenti di allevamento che possono essere sparsi annualmente non sono conformi ai requisiti previsti dall’allegato III, punto 2, della direttiva.

116   Secondo il governo belga, con riguardo all’assenza di un periodo durante il quale sia vietato lo spargimento di letame, le considerazioni della Commissione non sono più pertinenti a seguito dell’adozione del decreto 28 marzo 2003, recante modifica del decreto 23 gennaio 1991, relativo alla tutela dell’ambiente contro l’inquinamento dovuto ai concimi (Moniteur belge 8 maggio 2003, pag. 24 953), che prevede un periodo in cui è vietato lo spargimento di letame.

117   Con riguardo alla capacità dei bacini destinati all’ammasso degli effluenti di allevamento, il governo belga rileva una modifica del Vlarem II, apportata con decreto 19 settembre 2003, a termini del quale si prevede una capacità di ammasso di tre mesi per il letame e di sei mesi per gli altri effluenti solidi.

118   Il governo belga contesta che la regione fiamminga non abbia tenuto conto, nel fissare le norme in materia di limiti allo spargimento di fertilizzanti, dell’azoto apportato alle colture dal terreno. A suo avviso, la censura della Commissione si fonda su una lettura non corretta di una risposta della Regione fiamminga all’Istituzione medesima durante la fase precontenziosa del procedimento. Secondo il governo belga, il fondamento scientifico assunto dalla Regione fiamminga ha effettivamente tenuto conto delle riserve presenti nel terreno, segnatamente dell’azoto minerale che si trova sul profilo del terreno prima dell’inizio del ciclo di crescita vegetale.

119   Con riguardo al quantitativo massimo di effluenti di allevamento sparsi ogni anno sulle zone vulnerabili, il governo belga ha indicato, nella controreplica, che la designazione di zone vulnerabili «natura» e di «zone agricole di interesse ecologico» non si è basata sui criteri della direttiva. A suo avviso, pertanto, gli argomenti della Commissione con riguardo a tali zone non sono pertinenti. Con riguardo alle zone vulnerabili «sature di fosfati», il governo belga riconosce che il limite di 170 kg di azoto per ettaro l’anno, contenuto nell’allegato III, punto 2, della direttiva, non è ripreso esplicitamente nella normativa fiamminga. Tuttavia, il detto governo ritiene che la limitazione della fertilizzazione in fosfati, in tali zone, ad un massimo di 40 kg per ettaro l’anno limiti, de facto, l’apporto massimo di azoto proveniente da effluenti di allevamento a 170 kg per ettaro l’anno.

–       Con riguardo alla Regione vallona

120   La Commissione deduce che il programma d’azione della Regione vallona è stato adottato tardivamente per mezzo del decreto 10 ottobre 2002, vale a dire successivamente alla scadenza dei termini fissati nei pareri motivati.

121   Del pari, la Commissione sostiene che il detto decreto presenta talune carenze alla luce delle esigenze dettate dall’art. 5 della direttiva, nel combinato disposto con gli allegati II e III della direttiva medesima.

122   Il governo belga prende atto degli argomenti della Commissione e sostiene che si deve tener conto degli sforzi profusi sin dal 1999, come, ad esempio, il programma vallone di gestione a lungo termine dell’azoto nell’agricoltura.

 Giudizio della Corte

–       Con riguardo alla Regione fiamminga

123   Si deve osservare che tale addebito è ricevibile nella parte in cui verte sulla situazione quale si presentava nella Regione fiamminga alla scadenza del termine previsto dal parere motivato 9 novembre 1999. Infatti, nonostante la Commissione sembri ritenere, nel ricorso, che il decreto 31 marzo 2000 definisca le regole costitutive del programma di azione fiammingo, dagli atti di causa risulta che gli addebiti formulati dalla Commissione al riguardo vertono sul programma di azione quale previsto dall’art. 17 del decreto sui concimi e dal Vlarem II. Orbene, il procedimento precontenzioso 97/4750 verteva su tale versione del programma di azione fiammingo.

124   Si deve pertanto esaminare la fondatezza degli argomenti dedotti dalla Commissione a fondamento del presente addebito.

125   Con riguardo all’argomento secondo il quale il programma di azione fiammingo non troverebbe applicazione nelle zone dette «agricole d’interesse ecologico», «natura» e «sature di fosfati», si deve rilevare che, a differenza di quanto sostenuto dalla Commissione, le dette zone non sono state designate come zone vulnerabili ai sensi della direttiva. Infatti, dalla pertinente normativa fiamminga, in particolare dall’art. 15 bis, ter e quater del decreto sui concimi, emerge che, contrariamente all’impressione che il governo belga ha inizialmente suscitato con il controricorso, la designazione delle dette zone non si fonda sui criteri della direttiva.

126   Così, dal momento che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il programma di azione fiammingo trovava applicazione in tutte le zone designate come vulnerabili ai sensi della direttiva nella Regione fiamminga, l’addebito formulato dalla Commissione al riguardo deve essere respinto.

127   Certamente, dall’insufficienza della designazione delle zone vulnerabili nella Regione fiamminga deriva una corrispondente riduzione della sfera di applicazione delle pertinenti disposizioni dell’allegato III della direttiva. Tuttavia, come la Commissione stessa ha riconosciuto all’udienza, tale insufficienza non riflette tanto la violazione dell’art. 5 della direttiva, nel combinato disposto con l’allegato III della direttiva medesima, quanto la violazione dell’art. 5 della direttiva, nel combinato disposto con l’art. 3 della direttiva medesima, violazione che non è stata dedotta dalla Commissione nell’ambito del presente ricorso.

128   Con riguardo all’allegato III, punto 1, sub 1), della direttiva, il governo belga non contesta che, allo scadere del termine previsto dal parere motivato 9 novembre 1999, il divieto di spargere effluenti di allevamento durante alcuni periodi dell’anno non trovava applicazione con riguardo al letame. Peraltro, quanto alla circostanza dedotta, secondo cui il decreto 28 marzo 2003 conterrebbe il detto divieto, è sufficiente ricordare che, secondo la costante giurisprudenza citata al punto 108 della presente sentenza, i mutamenti della normativa intervenuti successivamente alla data di scadenza del parere motivato non possono essere presi in considerazione dalla Corte nell’ambito di un ricorso per inadempimento.

129   Con riguardo all’allegato III, punto 1, sub 2), della direttiva, il detto governo non contesta neanche il fatto che, alla scadenza del detto termine, la normativa della Regione fiamminga relativa alla capacità dei bacini destinati all’ammasso degli effluenti di allevamento non era conforme ai requisiti di cui alla detta disposizione. Peraltro, quanto alla circostanza dedotta, secondo cui il Vlarem II, come modificato con decreto 19 settembre 2003, istituirebbe, a partire da tale data, una capacità di ammasso conforme alla direttiva, si deve nuovamente rammentare che, secondo la giurisprudenza citata al punto 108 della presente sentenza, i mutamenti della normativa intervenuti successivamente alla data di scadenza del parere motivato non possono essere presi in considerazione dalla Corte nell’ambito di un ricorso per inadempimento.

130   Con riguardo all’allegato III, punto 1, sub 3), della direttiva, la Corte ha già ricordato che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 5, n. 4, lett. a), della direttiva e dell’allegato III, punto 1, sub 3), di quest’ultima, le misure da inserire nei programmi di azione contengono regole relative alla limitazione dell’impiego dei fertilizzanti basate su un equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l’apporto alle colture di azoto proveniente dal terreno e dalla fertilizzazione (sentenza 2 ottobre 2003, Commissione/Paesi Bassi, cit., punto 71).

131   Orbene, dagli atti di causa emerge che i regolamenti della Regione fiamminga non hanno tenuto conto delle reali riserve di azoto nel terreno. Infatti, secondo il «fondamento scientifico delle norme sulla fertilizzazione», allegato alla risposta della Regione fiamminga del 24 dicembre 1998 alla lettera di messa in mora del 28 ottobre 1998, «le norme non tengono conto delle reali riserve del terreno». Tale rilievo, di tenore univoco, non può essere smentito dalla constatazione del governo belga secondo cui le dette norme «hanno (…) come premessa l’equilibrio delle riserve presenti nel terreno», poiché la realtà di tale premessa non è affatto dimostrata.

132   Si deve pertanto rilevare che, all’atto della determinazione dei quantitativi massimi di fertilizzanti che possono essere impiegati nelle zone vulnerabili nella Regione fiamminga, non si è tenuto conto dei criteri di cui all’allegato III, punto 1, sub 3), della direttiva, segnatamente del criterio relativo all’equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture, da una parte, e l’apporto alle colture di azoto proveniente dal terreno e dalla fertilizzazione, dall’altra.

133   Con riguardo all’allegato III, punto 2, della direttiva, che concerne i quantitativi massimi di effluenti di allevamento sparsi annualmente sul terreno, le zone designate dalle Regione fiamminga dette «agricole d’interesse ecologico», «natura» e «sature di fosfati», come risulta dai punti 17 e 125 della presente sentenza, non sono state designate quali zone vulnerabili ai sensi della direttiva. Orbene, è pacifico che, alla scadenza del relativo termine, il limite annuale di 170 kg di azoto per ettaro è stato rispettato per le zone vulnerabili «acque», vale a dire le sole zone designate, nella Regione fiamminga, in applicazione della direttiva. Deve pertanto rilevarsi che l’addebito della Commissione, secondo cui tale limite non sarebbe stato applicato in tutte le zone vulnerabili della Regione fiamminga, non è fondato.

134   Alla luce delle suesposte considerazioni, deve rilevarsi che, eccezion fatta per la censura secondo cui il programma di azione della Regione fiamminga sarebbe stato applicato solo parzialmente nella detta Regione, segnatamente con riguardo ai quantitativi massimi di effluenti di allevamento che possono essere sparsi ogni anno nelle zone vulnerabili, l’addebito della Commissione relativo alla violazione dell’art. 5 della direttiva, nel combinato disposto con l’allegato III della direttiva medesima, è fondato nella parte in cui riguarda la situazione esistente nella Regione fiamminga allo scadere del termine previsto dal parere motivato 9 novembre 1999.

–       Con riguardo alla Regione vallona

135   In limine, si deve anzitutto rilevare che il decreto 10 ottobre 2002, sul quale vertono varie specifiche deduzioni sollevate dalla Commissione nel suo ricorso, è intervenuto successivamente alla scadenza del termine fissato dai pareri motivati. Conseguentemente, i capi dell’addebito con cui la Commissione contesta al Regno del Belgio inadempimenti ulteriori rispetto a quelli di cui al parere motivato, per i motivi esposti ai punti 34-42 della presente sentenza, devono essere respinti in quanto irricevibili.

136   Quanto al resto, è sufficiente rilevare che il governo belga non contesta che il programma di azione vallone sia stato adottato oltre il termine stabilito dal parere motivato 9 novembre 1999.

137   Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rilevare che l’addebito della Commissione relativo alla violazione dell’art. 5 della direttiva, nel combinato disposto con l’allegato III della direttiva medesima, nella parte in cui riguarda la situazione esistente nella regione fiamminga e nella Regione vallona allo scadere del termine prescritto nel parere motivato 9 novembre 1999, è fondato.

 Sull’addebito relativo alla violazione dell’art. 10 della direttiva, nel combinato disposto con l’allegato V della direttiva medesima

138   La Commissione rileva che, nella relazione concernente la Regione fiamminga, comunicata all’Istituzione ai sensi dell’art. 10 della direttiva, mancano i seguenti elementi:

–       la mappa prevista dall’allegato V, punto 2, sub a), della direttiva, concernente le acque individuate conformemente all’art. 3, n. 1, della direttiva medesima;

–       il sommario dei programmi di controllo svolti ai sensi dell’art. 6 della direttiva;

–       il sommario dei risultati dei programmi di controllo svolti ai sensi dell’art. 5, n. 6, della direttiva e

–       le stime relative ai termini approssimativi entro i quali è prevedibile che le misure di cui al programma d’azione producano effetti.

139   Il governo belga non contesta tale addebito.

140   Ciò premesso, si deve rilevare che, sottoponendo alla Commissione una relazione incompleta, non conforme all’art. 10 della direttiva, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della disposizione medesima.

141   Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rilevare che, non avendo adottato:

–       con riguardo alla Regione fiamminga, alla scadenza del termine previsto dal parere motivato 23 novembre 1998, le misure necessarie per dare completa e corretta attuazione all’art. 4 della direttiva e, alla scadenza del termine previsto dal parere motivato 9 novembre 1999, le misure necessarie per dare completa e corretta attuazione agli artt. 3, nn. 1 e 2, 5, e 10 della direttiva medesima, e

–       con riguardo alla Regione vallona, alla scadenza del termine previsto dal parere motivato 9 novembre 1999, le misure necessarie per dare completa e corretta attuazione agli artt. 3, nn. 1 e 2, e 5 della detta direttiva,

il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva medesima.

142   Si deve parimenti rilevare che, nella parte in cui, con il proprio ricorso, la Commissione formula addebiti nuovi rispetto a quelli dedotti nei pareri motivati, il ricorso è irricevibile.

143   Inoltre, il capo dell’addebito relativo alla violazione dell’art. 5 della direttiva, nel combinato disposto con l’allegato III della direttiva medesima, secondo cui il programma di azione della Regione fiamminga verrebbe applicato solo parzialmente nella detta Regione, segnatamente con riguardo ai quantitativi massimi di effluenti di allevamento che possono essere sparsi annualmente sulle zone vulnerabili, non è fondato.

 Sulle spese

144   Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

145   A termini dell’art. 69, n. 3, primo comma, del regolamento medesimo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese.

146   Nella specie, deve rilevarsi che la Commissione ha dedicato una parte rilevante del proprio ricorso e delle proprie memorie a addebiti nuovi rispetto a quelli formulati nei pareri motivati, pur essendo perfettamente consapevole del fatto che, come l’Istituzione stessa ha riconosciuto sia nel ricorso sia all’udienza, una violazione ai sensi dell’art. 226 CE viene valutata con riferimento solo alla scadenza del termine previsto dal parere motivato. Tale comportamento ha potuto indurre la parte convenuta a profondere un impegno non trascurabile ai fini di replicare a addebiti supplementari rispetto a quelli oggetto della fase precontenziosa del procedimento.

147   Tuttavia, ancorché una parte del ricorso venga dichiarata irricevibile e un capo del terzo addebito debba essere respinto, deve rilevarsi che il ricorso della Commissione è essenzialmente fondato.

148   Alla luce delle suesposte considerazioni, il Regno del Belgio deve essere condannato alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

1)      Non avendo adottato:

–       con riguardo alla Regione fiamminga, alla scadenza del termine previsto dal parere motivato 23 novembre 1998, le misure necessarie per dare completa e corretta attuazione all’art. 4 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e, alla scadenza del termine previsto dal parere motivato 9 novembre 1999, le misure necessarie per dare completa e corretta attuazione agli artt. 3, nn. 1 e 2, 5, e 10 della direttiva medesima, e

–       con riguardo alla Regione vallona, alla scadenza del termine previsto dal parere motivato 9 novembre 1999, le misure necessarie per dare completa e corretta attuazione agli artt. 3, nn. 1 e 2, e 5 della detta direttiva,

il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva.

2)      Nella parte in cui la Commissione delle Comunità europee ha formulato addebiti nuovi, non dedotti nei pareri motivati, il ricorso è irricevibile.

3)      Il capo dell’addebito relativo alla violazione dell’art. 5 della direttiva 91/676, nel combinato disposto con l’allegato III della direttiva medesima, secondo cui il programma di azione della Regione fiamminga verrebbe applicato solo parzialmente nella detta Regione, segnatamente con riguardo ai quantitativi massimi di effluenti di allevamento che possono essere sparsi annualmente sulle zone vulnerabili, non è fondato.

4)      Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

Firme


* Lingua processuale: il francese.

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