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Judgment of the Court (Second Chamber) of 12 October 2004. # Vedial SA v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM). # Appeal - Community trade mark - Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 40/94 - Likelihood of confusion - Word and figurative mark HUBERT - Opposition of the proprietor of the national word mark SAINT-HUBERT 41 - Capacity of OHIM as defendant before the Court of First Instance. # Case C-106/03 P.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 ottobre 2004. Vedial SA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Marchio comunitario - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 - Rischio di confusione - Marchio denominativo e figurativo HUBERT - Opposizione del titolare del marchio denominativo nazionale SAINT-HUBERT 41 - Qualità di convenuto dell'UAMI dinanzi al Tribunale. Causa C-106/03 P.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 ottobre 2004. Vedial SA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Marchio comunitario - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 - Rischio di confusione - Marchio denominativo e figurativo HUBERT - Opposizione del titolare del marchio denominativo nazionale SAINT-HUBERT 41 - Qualità di convenuto dell'UAMI dinanzi al Tribunale. Causa C-106/03 P.
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Rischio di confusione — Marchio denominativo e figurativo HUBERT — Opposizione del titolare del marchio denominativo nazionale SAINT-HUBERT 41 — Qualità di convenuto dell’UAMI dinanzi al Tribunale»
Massime della sentenza
Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario — Ruolo procedurale dell’Ufficio —
Procedimento di opposizione — Potere di modificare i termini della controversia dinanzi al Tribunale — Insussistenza
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 133, n. 2; regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 63, n. 2]
In un procedimento relativo a un ricorso contro una decisione di una commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione
nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) che ha statuito su un’opposizione alla registrazione di un marchio comunitario
fondata sul rischio di confusione con un marchio anteriore, l’Ufficio non ha il potere di modificare dinanzi al Tribunale
i termini della controversia come risultano dalle pretese e allegazioni rispettive di chi ha richiesto la registrazione e
di chi ha proposto l’opposizione.
Infatti, anche se, ai sensi dell’art. 133, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, l’Ufficio è parte convenuta nel
procedimento dinanzi al Tribunale, il ricorso dinanzi a quest’ultimo ha l’obiettivo di dirimere una controversia che oppone
chi richiede la registrazione al titolare di un marchio anteriore.
Ne consegue che qualsiasi valutazione secondo cui l’UAMI ha il potere di modificare i termini della controversia dinanzi al
Tribunale violerebbe il legittimo affidamento della parte la cui tesi è stata accolta dinanzi alla commissione di ricorso
in quanto il procedimento dinanzi al Tribunale è diretto ad esaminare la legittimità della decisione di tale commissione,
in conformità dell’art. 63, n. 2, del regolamento n. 40/94.
(v. punti 26-27, 36)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 12 ottobre 2004(1)
Nel procedimento C-106/03 P,avente ad oggetto il ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte
di giustizia,proposto il 27 febbraio 2003,
Vedial SA, con sede in Ludres (Francia), rappresentata dai sigg. T. van Innis, G. Glas e F. Herbert, avocats, con domicilio eletto in
Lussemburgo,
ricorrente,
procedimento in cui l'altra parte è:
Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. O. Montalto e P. Geroulakos, in qualità di agenti,
convenuto in primo grado,
LA CORTE (Seconda Sezione),,
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann e R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken (relatore)
e N. Colneric, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 luglio 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso la Vedial SA (in prosieguo: la «Vedial») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado
delle Comunità europee (Quarta Sezione) 12 dicembre 2002, causa T‑110/01, Vedial/UAMI – France Distribution (HUBERT) (Racc.
pag. II‑5275; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento
della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni
e modelli) (in prosieguo: l’«UAMI») 9 marzo 2001 (procedimento R 127/2000-1), che respinge l’opposizione della Vedial alla
registrazione del marchio denominativo e figurativo HUBERT richiesta dalla France Distribution (in prosieguo: la «decisione
impugnata»).
Ambito normativo
2
L’art. 8, nn. 1, lett. b), e 2, lett. a), ii), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio
comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), dispone quanto segue:
«1. In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:
(…)
b)
se a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti
o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio
nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.
2. Ai sensi del paragrafo 1 si intendono per “marchi anteriori”:
a)
i seguenti tipi di marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario, tenuto conto,
ove occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi:
I prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 29, 30 e 42 di cui all’Accordo
di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione
dei marchi, come riveduto e modificato.
5
Il 6 gennaio 1998 la Vedial ha fatto opposizione, ai sensi dell’art. 42 del regolamento n. 40/94, nei confronti del marchio
richiesto per una parte dei prodotti di cui alla domanda di marchio, vale a dire il «latte e altri prodotti derivati dal latte»,
rientranti nella classe 29, e «aceto, salse», rientranti nella classe 30.
6
Il marchio anteriore di cui la Vedial è titolare è il marchio denominativo nazionale SAINT-HUBERT 41, registrato in Francia
per designare «burro, grassi alimentari, formaggi e altri prodotti derivati dal latte», di cui alla classe 29. Esso è costituito
dalla successione di due parole unite da un trattino e dal numero 41.
7
Poiché la sua opposizione è stata respinta con decisione 1° dicembre 1999 della divisione di opposizione dell’UAMI, la Vedial
ha proposto un ricorso all’UAMI, ai sensi dell’art. 59 del regolamento n. 40/94, allegando numerosi documenti destinati a
dimostrare la notorietà del suo marchio in Francia.
8
Tale ricorso è stato respinto dalla decisione impugnata. In sostanza, la prima commissione di ricorso dell’UAMI ha considerato
che, benché esista un forte grado di somiglianza tra i prodotti di cui trattasi e benché, ai fini dell’applicazione dell’art. 8,
n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sia possibile tener conto della notorietà del marchio anteriore dimostrata dinanzi
ad essa dalla Vedial, non sussiste un rischio di confusione nel pubblico considerato, in quanto i marchi in conflitto non
presentano forti somiglianze.
Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata
9
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 23 maggio 2001, la Vedial ha proposto un ricorso di annullamento
della decisione impugnata, fondandosi sul motivo unico, relativo alla violazione della nozione di «rischio di confusione»
ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
10
Dinanzi al Tribunale, l’UAMI ha ammesso che, se il marchio anteriore potesse essere validamente considerato come un marchio
dotato di notorietà, si dovrebbe concludere che esiste un rischio di confusione con il marchio richiesto. Tuttavia, dal momento
che la notorietà del marchio anteriore, secondo l’UAMI, non poteva essere considerata, in quanto la Vedial non aveva fornito
la prova dell’esistenza di tale notorietà nel termine a tal fine stabilito dalla divisione di opposizione, occorre analizzare
la questione lasciando da parte tale elemento di fatto.
11
A tale proposito l’UAMI considera che, laddove il Tribunale constatasse che l’elemento dominante del marchio anteriore è il
nome proprio «HUBERT», diverrebbe difficile negare l’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi. Per
contro, se il Tribunale considerasse che il marchio anteriore non è particolarmente distintivo e costituisce un insieme nel
quale nessun elemento è dominante, le differenze tra i marchi dovrebbero essere sufficienti per negare l’esistenza di qualsiasi
rischio di confusione. L’UAMI si è rimesso al giudizio del Tribunale per risolvere tale questione di diritto che gli è stata
sottoposta.
12
La France Distribution, che era di diritto parte nel procedimento dinanzi alla divisione di opposizione e alla commissione
di ricorso, non è intervenuta nel procedimento dinanzi al Tribunale.
13
Anzitutto il Tribunale ha richiamato, ai punti 35-39 della sentenza impugnata, la giurisprudenza della Corte in materia di
rischio di confusione tra un marchio richiesto e un marchio anteriore.
14
Successivamente il Tribunale ha proceduto, ai punti 40-59 della sentenza impugnata, al confronto, da un lato, dei prodotti
in questione e, dall’altro, dei marchi in conflitto. In tal modo ha considerato che i «prodotti derivati dal latte» e i prodotti
«grassi alimentari» per i quali il marchio anteriore era stato registrato erano, rispettivamente, identici ai prodotti «latte
e altri prodotti derivati dal latte» e simili ai prodotti «aceto, salse» previsti nella domanda di marchio in esame. Invece
esso ha valutato che il marchio anteriore e il marchio richiesto «non si somigl[a]no dal punto di vista visivo», che essi
«sono diversi dal punto di vista fonetico» e che «non esiste somiglianza concettuale tra [essi]».
15
Infine il Tribunale ha giudicato, ai punti 60-66 della sentenza impugnata, che non esiste un rischio di confusione tra il
marchio anteriore e il marchio richiesto. In particolare, al punto 63, ha dichiarato che, «pur se esistono un’identità e una
somiglianza tra i prodotti interessati dai marchi configgenti, le differenze visive, fonetiche e concettuali tra i segni costituiscono
un motivo sufficiente per escludere l’esistenza di un rischio di confusione nella percezione del pubblico cui si rivolge il
marchio» e, ai punti 65 e 66, che, «nella fattispecie, i segni configgenti non possono essere considerati in alcun modo né
identici né simili, dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale» e che, di conseguenza, «una delle condizioni indispensabili
per l’applicazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 non è soddisfatta».
16
Quindi il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione impugnata.
Sull’impugnazione
17
Nella sua impugnazione, a sostegno della quale invoca tre motivi, la Vedial conclude che la Corte voglia:
–
annullare la sentenza impugnata;
–
in via principale, statuire in via definitiva sulla controversia, accogliendo le conclusioni presentate in primo grado o,
in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale;
–
condannare l’UAMI alle spese.
18
L’UAMI chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare la Vedial alle spese.
Sul primo motivo Argomenti delle parti
19
Con il suo primo motivo la Vedial sostiene che il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha violato il principio generale di
diritto comunitario detto «principio dispositivo», riconosciuto dalla Corte nella sentenza 14 dicembre 1995, cause riunite
C‑430/93 e C‑431/93, van Schijndel e Van Veen (Racc. pag. I‑4705).
20
Essa afferma che, secondo tale principio, solo le parti dispongono dell’azione in giudizio e definiscono l’oggetto della controversia.
Esso impedirebbe al giudice di sollevare una contestazione non considerata nelle conclusioni delle parti. Così, quando su
un punto determinato non esiste alcuna contestazione tra le parti o quando esse riconoscono espressamente l’esistenza di un
fatto giuridico, pertinente e preciso, il giudice non potrebbe agire di sua iniziativa, a meno che l’accordo tra le parti
sul punto determinato sia contrario all’ordine pubblico.
21
Nel caso di specie, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, la Vedial e l’UAMI sarebbero stati d’accordo sull’esistenza
di una somiglianza, anche solo sul piano fonetico, tra il marchio anteriore e il marchio richiesto, nonché sull’esistenza
di un rischio di confusione nel caso in cui non si potesse contestare alla commissione di ricorso di aver considerato che
il marchio anteriore godeva di una rilevante forza distintiva, anche solo per la notorietà che aveva ottenuto in Francia.
Secondo la Vedial, tale delimitazione della controversia non sarebbe contraria all’ordine pubblico.
22
Pertanto il Tribunale avrebbe violato il principio dispositivo decidendo, contrariamente all’accordo delle parti su tale punto,
che i marchi in conflitto non presentavano alcuna somiglianza.
23
L’UAMI ritiene che il primo motivo sia privo di fondamento. Esso afferma che il principio dispositivo trova applicazione nel
campo del diritto civile, mentre le controversie relative al marchio comunitario hanno un carattere puramente amministrativo.
Inoltre, l’UAMI non avrebbe un locus standi proprio, non essendo stato parte nel procedimento dinanzi alla commissione di
ricorso. Il Tribunale, quando è investito di un ricorso, dovrebbe verificare se l’UAMI, cioè la commissione di ricorso, abbia
correttamente applicato il regolamento n. 40/94 e, se reputa che l’UAMI abbia violato tale regolamento, dovrebbe annullare
la decisione.
24
L’UAMI rileva che, nel suo ricorso dinanzi al Tribunale, la Vedial ha sostenuto che la decisione impugnata violava la nozione
di rischio di confusione e ha esplicitamente richiesto al Tribunale di esaminare i marchi in conflitto e di dichiarare l’esistenza
di un rischio di confusione. Pertanto il Tribunale avrebbe giustamente esaminato tale nozione e applicato il regolamento n. 40/94.
Non gli si può quindi contestare di aver violato il principio dispositivo.
25
Inoltre, l’UAMI sostiene che non esisteva, nel caso di specie, un accordo tra esso e la Vedial. A suo giudizio, oltre alla
circostanza che la posizione dell’UAMI è espressa dalla posizione della commissione di ricorso, come ha giudicato il Tribunale
nella sentenza impugnata, la France Distribution, che avrebbe potuto rivendicare la qualità di parte interveniente dinanzi
al Tribunale, non avrebbe affatto manifestato il suo accordo per quanto riguarda l’interpretazione del rischio di confusione
effettuata dalla Vedial. Orbene, nel caso di controversie in materia di proprietà intellettuale e commerciale, il regolamento
di procedura del Tribunale attribuirebbe alla parte interveniente una posizione quasi identica a quella delle altre parti.
Giudizio della Corte
26
Anche supponendo che il principio dispositivo si applichi in un procedimento come quello di primo grado, relativo a un ricorso
contro una decisione di una commissione di ricorso dell’UAMI che ha statuito su un’opposizione alla registrazione di un marchio
fondata sul rischio di confusione con un marchio anteriore, l’UAMI non ha, in ogni caso, il potere di modificare dinanzi al
Tribunale i termini della controversia come risultano dalle pretese e allegazioni rispettive di chi ha richiesto la registrazione
e di chi ha proposto l’opposizione.
27
Infatti, anche se, ai sensi dell’art. 133, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, l’UAMI è parte convenuta nel
procedimento dinanzi al Tribunale, il ricorso dinanzi a quest’ultimo ha l’obiettivo di dirimere una controversia che oppone
chi richiede la registrazione al titolare di un marchio anteriore, come risulta dalle disposizioni successive del regolamento
n. 40/94 e del regolamento di procedura del Tribunale.
28
In primo luogo, in conformità dell’art. 63, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, tale ricorso è diretto ad esaminare la legittimità
della decisione della commissione di ricorso che ha deciso la controversia relativa alla registrazione del marchio richiesto
e ad ottenere, se del caso, la riforma o l’annullamento di tale decisione.
29
Orbene, sia dinanzi alla divisione di opposizione sia dinanzi alla commissione di ricorso, la controversia oppone chi richiede
la registrazione a chi ha proposto opposizione, senza che l’UAMI sia parte in tale controversia.
30
In particolare occorre rilevare che, ai sensi dell’art. 42, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, solo i titolari di marchi
anteriori possono proporre opposizione alla registrazione di un marchio per l’impedimento relativo previsto all’art. 8, n. 1,
lett. b), del medesimo regolamento. Così l’UAMI non ha il potere di opporsi alla registrazione di un marchio per tale motivo.
31
In secondo luogo, all’UAMI non è consentito neppure il ricorso dinanzi al Tribunale contro la decisione di una commissione
di ricorso che decide su un’opposizione. Infatti, in conformità dell’art. 63, n. 4, del regolamento n. 40/94, tale ricorso
«può essere proposto da una qualsiasi delle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, se nella sua decisione
questa non ne ha accolto le richieste».
32
Infine, la qualifica di convenuto riconosciuta all’UAMI è limitata nei suoi effetti, mentre, al contrario, alle parti nel
procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diverse dalla ricorrente, che, ai sensi dell’art. 134, n. 1, del regolamento
di procedura del Tribunale, possono partecipare al procedimento dinanzi al Tribunale in qualità di intervenienti vengono riconosciuti
a tale titolo ampi diritti che li assimilano a veri e propri convenuti.
33
In conformità dell’art. 134, n. 2, del detto regolamento, «[g]li intervenienti (…) godono degli stessi diritti procedurali
di cui godono le parti principali».
34
Inoltre, contrariamente alla regola di diritto comune in materia di intervento enunciata all’art. 116, n. 4, secondo comma,
lett. a), del regolamento di procedura del Tribunale, l’art. 134, n. 3, dello stesso regolamento dispone che «[u]n interveniente
(…) può nel suo controricorso (…) formulare conclusioni dirette all’annullamento o alla riforma della decisione della commissione
di ricorso su un punto non sollevato nel ricorso». Da quest’ultima disposizione consegue anche, a contrario, che l’UAMI non
può, da parte sua, formulare conclusioni di tal genere.
35
Infine, risulta dall’art. 134, n. 4, del medesimo regolamento che, in deroga all’art. 122 di tale regolamento, anche se l’UAMI
non replica al ricorso nelle forme e nei termini prescritti, il procedimento contumaciale non sarà applicabile se una delle
parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diversa dalla ricorrente interviene dinanzi al Tribunale.
36
Pertanto non può essere riconosciuto all’UAMI il potere di modificare, con un eventuale accoglimento parziale dell’analisi
presentata dalla ricorrente, o persino con l’assenso al suo ricorso, i termini della controversia dinanzi al Tribunale. Qualsiasi
valutazione contraria violerebbe il legittimo affidamento della parte la cui tesi è stata accolta dinanzi alla commissione
di ricorso in quanto il procedimento dinanzi al Tribunale è diretto ad esaminare la legittimità della decisione di tale commissione,
in conformità dell’art. 63, n. 2, del regolamento n. 40/94.
37
Nella fattispecie, il Tribunale non era affatto vincolato dall’asserito accordo tra la Vedial e l’UAMI in merito alla somiglianza,
o almeno al rischio di confusione, tra i marchi in conflitto. Quindi il Tribunale ha giustamente esaminato nella sentenza
impugnata se la decisione controversa violasse la nozione di rischio di confusione, come allegava la Vedial nel suo ricorso,
e ha applicato il regolamento n. 40/94.
38
Di conseguenza occorre respingere il primo motivo dell’impugnazione.
Sul secondo motivo Argomenti delle parti
39
Con il suo secondo motivo la Vedial sostiene che il Tribunale ha violato i diritti della difesa, abusando del suo legittimo
affidamento nella definizione della controversia, come essa risultava dall’accordo tra le parti. Infatti, in ragione della
posizione adottata dall’UAMI nel suo controricorso dinanzi al Tribunale, essa avrebbe rinunciato a chiedere di poter depositare
una replica e avrebbe limitato le sue difese orali al contesto definito dalla presa di posizione dell’UAMI.
40
Secondo la Vedial, anche supponendo che il Tribunale non fosse vincolato dal principio dispositivo, esso avrebbe dovuto ordinare
la riapertura della fase orale, comunicando alle parti che non aderiva al loro accordo per quanto riguarda la somiglianza
almeno fonetica tra i marchi in conflitto.
41
L’UAMI ritiene che il secondo motivo presupponga che il Tribunale abbia commesso una violazione del principio dispositivo,
il che a suo giudizio non è avvenuto. Esso aggiunge che, sia nel suo ricorso sia nel corso dell’udienza, la Vedial ha lungamente
esposto il suo pensiero nonché la sua interpretazione delle disposizioni normative e della giurisprudenza in esame.
Giudizio della Corte
42
Per quanto riguarda il secondo motivo dell’impugnazione, anche supponendo che la Vedial e l’UAMI siano stati d’accordo per
constatare che i marchi in conflitto presentavano una certa somiglianza, o persino che esisteva un rischio di confusione,
occorre ricordare, da un lato, che, come risulta dall’esame del primo motivo, il Tribunale non era affatto vincolato da tale
constatazione, ma aveva l’obbligo di esaminare se la commissione di ricorso, affermando nella decisione impugnata che non
esisteva somiglianza tra i marchi in conflitto, non avesse violato il regolamento n. 40/94. D’altro lato, il Tribunale non
ha fondato la sua decisione su fatti o argomenti non sollevati nel corso della fase orale.
43
Pertanto il Tribunale non ha affatto abusato del legittimo affidamento della Vedial e non doveva riaprire la discussione per
informarla che non avrebbe accolto la conclusione secondo cui esisteva una somiglianza fonetica tra il marchio anteriore e
il marchio richiesto.
44
Il secondo motivo dell’impugnazione deve quindi essere respinto.
Sul terzo motivo Argomenti delle parti
45
Con il suo terzo motivo, dedotto in subordine, la Vedial fa valere che il Tribunale ha violato la nozione di «rischio di confusione»
ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
46
Con la prima parte di tale motivo, la Vedial sostiene che il Tribunale ha commesso un errore nel concludere, al punto 62 della
sentenza impugnata, nel senso della mancanza di rischio di confusione tra il marchio anteriore e il marchio richiesto, senza
verificare, come avrebbe dovuto, se esistesse un rischio che il pubblico potesse credere che i prodotti o i servizi in esame
provenissero da imprese collegate solo economicamente.
47
Con la seconda parte di tale motivo, la Vedial afferma che il Tribunale ha erroneamente giudicato, al punto 63 della sentenza
impugnata, che le differenze visive, fonetiche e concettuali tra il marchio anteriore e il marchio richiesto costituivano
un motivo sufficiente per escludere l’esistenza di un rischio di confusione. Secondo la Vedial, la questione non è se vi siano
differenze tra i marchi in conflitto, ma se tali marchi presentino un’identità o una somiglianza e se, considerati complessivamente
con l’identità o la somiglianza dei prodotti o dei servizi di cui si tratta, i gradi di somiglianza siano tali che esista
un rischio di confusione.
48
Con la terza parte di tale motivo, la Vedial afferma che il Tribunale non ha applicato in modo chiaro la regola dell’interdipendenza.
Infatti esso avrebbe erroneamente omesso di rilevare che l’asserito debole grado di somiglianza tra il marchio anteriore e
il marchio richiesto era compensato dal grado di somiglianza elevato tra i prodotti di cui si tratta nonché dal forte potere
distintivo del marchio anteriore.
49
Con l’ultima parte del terzo motivo, la Vedial sostiene che il Tribunale, al punto 62 della sentenza impugnata, ha erroneamente
limitato il pubblico interessato al «pubblico destinatario», cioè esclusivamente ai consumatori che potevano acquistare i
prodotti su cui è apposto il marchio. Secondo la Vedial, il pubblico che dev’essere preso in considerazione per valutare il
rischio di confusione è costituito da tutte le persone idonee a trovarsi di fronte a tale marchio.
50
L’UAMI chiede che il terzo motivo sia respinto come infondato in tutte le sue parti.
Giudizio della Corte
51
Ai fini dell’applicazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, un rischio di confusione presuppone sia un’identità
o una somiglianza tra il marchio richiesto e il marchio anteriore sia un’identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi
indicati nella domanda di registrazione e quelli per cui il marchio anteriore è stato registrato. Si tratta di condizioni
cumulative [v., in tal senso, trattandosi delle disposizione identiche dell’art. 4, n. 1, lett. b), della prima direttiva
del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi
d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), sentenza 29 settembre 1998, causa C‑39/97, Canon, Racc. pag. I‑5507, punto 22].
52
Contrariamente a quanto afferma la Vedial, il Tribunale non si è accontentato di rilevare le differenze visive, fonetiche
e concettuali tra il marchio anteriore e il marchio richiesto per escludere l’esistenza di un rischio di confusione.
53
Dopo aver effettuato, ai punto 48‑59 della sentenza impugnata, l’analisi comparata dei due marchi sul piano visivo, fonetico
e concettuale, il Tribunale è giunto alla conclusione, esposta al punto 65 della stessa sentenza, che tali marchi non potevano
affatto essere considerati come identici o simili ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
54
Il Tribunale, avendo constatato l’assenza di qualsiasi somiglianza tra il marchio anteriore e il marchio richiesto, ha giustamente
dichiarato l’assenza di qualsiasi rischio di confusione, a prescindere dalla notorietà del marchio anteriore o dal grado di
identità o di somiglianza dei prodotti o servizi considerati..
55
Di conseguenza il terzo motivo dell’impugnazione appare inoperante in tutte le sue parti e dev’essere respinto.
56
Occorre quindi respingere l’impugnazione in toto.
Sulle spese
57
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento d’impugnazione ai sensi
dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI
ne ha fatto domanda, la Vedial, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: