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Documento 62002CJ0386

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 settembre 2004.
Josef Baldinger contro Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Arbeits- und Sozialgericht Wien - Austria.
Libera circolazione delle persone - Indennizzo degli ex prigionieri di guerra - Requisito del possesso della cittadinanza dello Stato membro interessato nel momento della presentazione della domanda di indennizzo.
Causa C-386/02.

Raccolta della Giurisprudenza 2004 I-08411

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2004:535

Arrêt de la Cour

Causa C-386/02

Josef Baldinger

contro

Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeits- und Sozialgericht Wien)

«Libera circolazione delle persone — Indennizzo degli ex prigionieri di guerra — Requisito del possesso della cittadinanza dello Stato membro interessato all’atto della presentazione della domanda di indennizzo»

Massime della sentenza

Libera circolazione delle persone — Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Normativa comunitaria — Ambito d’applicazione ratione materiae — Indennizzo degli ex prigionieri di guerra — Esclusione

[Art. 39, n. 2, CE; regolamenti (CEE) del Consiglio n. 1612/68, art. 7, n. 2, e n. 1408/71, art. 4, n. 4]

Gli artt. 39, n. 2, CE, 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento n. 118/97, e 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che nega il beneficio di una prestazione a favore di ex prigionieri di guerra per il fatto che il richiedente non possiede la cittadinanza dello Stato membro interessato al momento della presentazione della domanda, ma quella di un altro Stato membro.

Infatti, alla luce del suo scopo e dei presupposti per la sua attribuzione, una prestazione del genere rientra nell’art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71, il quale precisa che quest’ultimo non si applica «ai regimi di prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze», e quindi è esclusa dall’ambito di applicazione ratione materiae di detto regolamento.

Peraltro, una simile prestazione non può considerarsi nemmeno come vantaggio attribuito al lavoratore nazionale a titolo principalmente del suo status di lavoratore o di residente nel territorio nazionale e, quindi, non possiede le caratteristiche sostanziali dei «vantaggi sociali» di cui all’art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68.

La stessa conclusione vale per l’art. 39, n. 2, CE, che riguarda le condizioni di impiego, di retribuzione e altre condizioni di lavoro, tra cui non possono rientrare prestazioni a titolo di indennizzo che sono legate ai servizi resi dai cittadini in tempo di guerra al loro paese e il cui scopo essenziale è di offrire a questi un vantaggio in base alle prove sopportate per tale paese.

(v. punti 16, 18-21 e dispositivo)




SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
16 settembre 2004(1)

«Libera circolazione delle persone – Indennizzo degli ex prigionieri di guerra – Requisito del possesso della cittadinanza dello Stato membro interessato all'atto della presentazione della domanda di indennizzo»

Nel procedimento C-386/02,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE,

dall'Arbeits- und Sozialgericht Wien (Austria) con ordinanza 22 ottobre 2002, registrata in cancelleria il 28 ottobre 2002, nella causa

Josef Baldinger

contro

Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter,



LA CORTE (Seconda Sezione),,



composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.‑P. Puissochet, J.N. Cunha Rodrigues (relatore) e R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 13 novembre 2003,viste le osservazioni scritte presentate:

per il governo austriaco, dai sigg. E. Riedl e G. Hesse, in qualità di agenti,

per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. D. Martin e H.‑P. Kreppel, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 dicembre 2003,

ha pronunciato la seguente



Sentenza



1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 39, n. 2, CE.

2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso presentato dal sig. Baldinger, ricorrente nella causa principale, avverso il rifiuto della Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter, convenuta nella causa principale, di accordargli una prestazione mensile a favore degli ex prigionieri di guerra prevista dalla normativa austriaca.


Contesto normativo

Il diritto comunitario

3
In virtù dell’art. 4, n. 4, il regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118 (GU 1997, L 28, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), non si applica «ai regimi di prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze».

4
L’art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), così recita:

«1.     Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.

2.       Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali».

La normativa austriaca

5
Ai sensi dell’art. 1 del Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz (legge austriaca sul risarcimento ai prigionieri di guerra, nella versione pubblicata nel BGBl. I, n. 40/2002; in prosieguo: il «KGEG»):

«Il diritto alla prestazione ai sensi delle disposizioni della presente legge federale spetta ai cittadini austriaci che

1.
durante la Prima o la Seconda Guerra Mondiale sono stati prigionieri di guerra, ovvero

2.
durante la Seconda Guerra Mondiale o durante l’occupazione del territorio austriaco da parte delle Forze Alleate sono stati arrestati e detenuti da una potenza straniera per motivi politici o militari, ovvero

3.
si trovavano al di fuori del territorio della Repubblica d’Austria a causa di persecuzione, anche solo minacciata, per motivi politici ai sensi dell’Opferfürsorgegesetz (legge di assistenza alle vittime; BGBl. n. 183/1947), e che sono stati arrestati da potenze straniere e trattenuti dopo l’inizio della Seconda Guerra Mondiale per i motivi riportati sub 2».

6
L’art. 4 del KGEG così dispone:

«(1)   Ai titolari del diritto previsto da questa legge federale spetta una prestazione mensile in denaro pari a

EUR 14,53 se la prigionia ai sensi dell’art. 1 si è protratta per almeno tre mesi;

EUR 21,80 se la prigionia ai sensi dell’art. 1 si è protratta per almeno due anni;

EUR 29,07 se la prigionia ai sensi dell’art. 1 si è protratta per almeno quattro anni;

EUR 36,34 se la prigionia ai sensi dell’art. 1 si è protratta per almeno sei anni.

(2)     La prestazione descritta dal primo comma non viene considerata come reddito ai fini della determinazione degli assegni di compensazione (Ausgleichszulagen) versati a fini previdenziali (…)».

7
L’art. 11, n. 1, del KGEG stabilisce quanto segue:

«In materia di decisioni attinenti all’ambito di applicazione della presente legge la competenza è attribuita:

1.
per i titolari di pensione o vitalizio (...), all’ente previdenziale competente per il versamento della pensione o del vitalizio, ad eccezione dell’Istituto generale di assicurazione contro gli infortuni (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt);

2.
per i titolari di una pensione di funzionario (Ruhegenuss) o di reversibilità (Versorgungsgenuss), per coloro che percepiscono un contributo temporaneo (Übergangsbeitrag), un assegno previdenziale (Versorgungsgeld), un contributo al mantenimento (Unterhaltsbeitrag) o un reddito da merito (Emeritierungsbezug) all’Ufficio pensionistico federale (Bundespensionsamt);

(…)

7.
per coloro che percepiscono un vitalizio, un contributo o una compensazione ai sensi del Kriegsopferversorgungsgesetz o dello Heeresversorgungsgesetz, nonché per i titolari di una prestazione assistenziale (Hilfeleistung) ai sensi del Verbrechensopfergesetz, all’Ufficio federale per gli affari sociali ed i portatori di handicap (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen);

8.
in tutti gli altri casi, all’Ufficio federale per gli affari sociali ed i portatori di handicap».


Causa principale e questione pregiudiziale

8
Dall’ordinanza di rinvio risulta che il sig. Baldinger è nato in Austria il 19 aprile 1927, acquisendo la cittadinanza di tale Stato. Dal gennaio al maggio 1945 ha partecipato alla Seconda Guerra Mondiale come soldato della Deutsche Wehrmacht (esercito tedesco). Dall’8 maggio 1945 al 27 dicembre 1947 è stato detenuto come prigioniero di guerra nell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.

9
Il sig. Baldinger ha successivamente lavorato in Austria, fino a quando, nel 1954, ha lasciato tale paese per cercare lavoro in Svezia, ove ha lavorato fino al 1964, prima di lavorare nuovamente in Austria dal 1964 al 1965. Nell’aprile 1965 è emigrato in Svezia a tempo indeterminato, vi ha svolto attività lavorativa e ha acquisito, nel 1967, la cittadinanza svedese, rinunciando alla cittadinanza austriaca.

10
Dal 1° maggio 1986 il sig. Baldinger percepisce dalla convenuta nella causa principale una pensione di invalidità e di anzianità. La domanda presentata dal sig. Baldinger alla convenuta al fine di ottenere la prestazione prevista dal KGEG è stata respinta con decisione 1° marzo 2002, decisione impugnata per annullamento dinanzi al giudice del rinvio.

11
Tale giudice osserva che la prestazione controversa, introdotta nella legislazione austriaca nel 2000, non è collegata allo status di lavoratore del beneficiario, né all’acquisto, a tale titolo, dei diritti, in particolare pensionistici, da essa derivanti. Il regolamento n. 1408/71 non sarebbe applicabile ai regimi di prestazioni istituiti a favore delle vittime della guerra e delle sue conseguenze. In tali sistemi la prestazione sarebbe concessa per offrire una compensazione a una vittima nell’ambito degli interessi particolari dello Stato che la versa.

12
Il sig. Baldinger possiederebbe tutti i requisiti oggettivi per il versamento della prestazione controversa. Questa, tuttavia, gli sarebbe stata rifiutata esclusivamente per il motivo di avere accettato un impiego in un altro Stato membro dell’Unione europea dopo il suo periodo di prigionia di guerra e di avere poi acquistato la cittadinanza di tale Stato. Il giudice del rinvio si chiede se sia compatibile con il diritto comunitario tale conseguenza giuridica, che potrebbe essere considerata, nei suoi effetti, alla stregua di una discriminazione indiretta basata sulla cittadinanza e sul fatto di aver esercitato il diritto alla libera circolazione dei lavoratori, soprattutto in quanto essa è fondata su una legge adottata ben dopo l’adesione della Repubblica d’Austria e del Regno di Svezia all’Unione europea.

13
Pertanto, l’Arbeits- und Sozialgericht Wien ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’art. 48, n. 2, [del Trattato] CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 39, n. 2, CE], sulla libera circolazione dei lavoratori, debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che subordina alla sussistenza del requisito della cittadinanza austriaca, al momento della presentazione della domanda, il diritto al risarcimento economico introdotto con legge del 2000 a favore di persone che

1)
durante la Prima o la Seconda Guerra Mondiale sono stati prigionieri di guerra, ovvero

2)
durante la Seconda Guerra Mondiale o durante l’occupazione del territorio austriaco da parte delle Forze Alleate sono stati arrestati e detenuti da una potenza straniera per motivi politici o militari, ovvero

3)
si trovavano al di fuori del territorio della Repubblica d’Austria a causa di persecuzione, anche solo minacciata, per motivi politici, e che sono stati arrestati da potenze straniere e trattenuti dopo l’inizio della Seconda Guerra Mondiale per motivi politici o militari».


Sulla questione pregiudiziale

14
In via preliminare, occorre rammentare che non spetta alla Corte pronunciarsi sull’interpretazione di disposizioni nazionali; essa deve invece prendere in considerazione, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici comunitari e i giudici nazionali, il contesto di fatto e normativo nel quale si inserisce la questione pregiudiziale, come definito dal provvedimento di rinvio (v., in particolare, sentenza 29 aprile 2004, causa C-224/02, Pusa, Racc. pag. I-0000, punto 37).

15
Secondo il giudice del rinvio, l’art. 1 del KGEG, nella parte in cui si rivolge ai «cittadini austriaci», deve essere interpretato nel senso che il beneficio della prestazione a favore degli ex prigionieri di guerra ivi prevista è subordinata alla condizione che tali cittadini possiedano la cittadinanza austriaca al momento della presentazione della domanda relativa alla detta prestazione. Il giudice del rinvio si chiede se una condizione simile sia compatibile con le norme comunitarie in materia di libera circolazione dei lavoratori.

16
L’art. 4 del regolamento n. 1408/71, che definisce l’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento stesso, al n. 4 precisa che esso non si applica «ai regimi di prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze».

17
Una prestazione come quella controversa nella causa principale, oltre a non essere legata allo status di lavoratore, è concessa al fine di offrire agli ex prigionieri di guerra che attestino di essere stati a lungo in prigionia una testimonianza di riconoscenza della nazione per le prove sopportate ed è quindi versata come contropartita per i servizi resi al loro Paese.

18
Alla luce di tale finalità e delle condizioni di concessione, tale prestazione rientra nell’art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71, quindi è esclusa dall’ambito dell’applicazione ratione materiae di tale regolamento (v., in questo senso, sentenze 6 luglio 1978, causa 9/78, Gillard e Caisse régionale d’assurance maladie du Nord-Est, Racc. pag. 1661, punto 13, e 31 maggio 1979, causa 207/78, Even e ONPTS, Racc. pag. 2019, punti12-14).

19
Peraltro, per le stesse ragioni, una simile prestazione non può considerarsi nemmeno come vantaggio attribuito al lavoratore nazionale a titolo principalmente del suo status di lavoratore o di residente nel territorio nazionale e, quindi, non possiede le caratteristiche sostanziali dei «vantaggi sociali» di cui all’art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 (sentenza Even e ONPTS, cit., punti 20-24).

20
La stessa conclusione vale per l’art. 39, n. 2, CE, che riguarda le condizioni di impiego, di retribuzione e altre condizioni di lavoro, tra cui non possono rientrare prestazioni a titolo di indennizzo che sono legate ai servizi resi dai cittadini in tempo di guerra al loro paese e il cui scopo essenziale è di offrire a questi un vantaggio in base alle prove sopportate per tale paese.

21
Conseguentemente, occorre risolvere la questione proposta dichiarando che gli artt. 39, n. 2, CE, 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71 e 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che, in circostanze come quelle della causa principale, nega il beneficio di una prestazione a favore di ex prigionieri di guerra per il fatto che il richiedente non possiede la cittadinanza dello Stato membro interessato al momento della presentazione della domanda, ma quella di un altro Stato membro.


Sulle spese

22
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

Firme


1
Lingua processuale: il tedesco.

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