Utilizzare le virgolette per cercare una "frase esatta". Aggiungere un asterisco (*) a un termine di ricerca per trovarne le varianti (recep*, 32019R*). Utilizzare un punto interrogativo (?) al posto di un determinato carattere nella ricerca per trovare le possibili varianti (cercando "ca?o" si trovano i seguenti risultati: caso, capo, calo).
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 29 April 2004. # Italian Republic v Commission of the European Communities. # State aid - Transport of goods by road - Effect on trade between Member States and distortion of competition - Conditions for a derogation from the prohibition laid down in Article 92(1) of the EC Treaty (now, after amendment, Article 87(1) EC) - Existing aid or new aid - Principles of proportionality and the protection of legitimate expectations - Statement of reasons. # Case C-372/97.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 29 aprile 2004. Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee. Aiuti concessi dagli Stati - Trasporti di merci su strada - Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri e distorsione della concorrenza - Presupposti per una deroga al divieto di cui all'art.92, n.1, del TrattatoCE (divenuto, in seguito a modifica, art.87, n.1, CE) - Aiuti nuovi o aiuti esistenti - Principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento - Motivazione. Causa C-372/97.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 29 aprile 2004. Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee. Aiuti concessi dagli Stati - Trasporti di merci su strada - Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri e distorsione della concorrenza - Presupposti per una deroga al divieto di cui all'art.92, n.1, del TrattatoCE (divenuto, in seguito a modifica, art.87, n.1, CE) - Aiuti nuovi o aiuti esistenti - Principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento - Motivazione. Causa C-372/97.
«Aiuti concessi dagli Stati — Trasporti di merci su strada — Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri e distorsione della
concorrenza — Presupposti per una deroga al divieto di cui all’art. 92, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica,
art. 87, n. 1, CE) — Aiuti nuovi o aiuti esistenti — Principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento — Motivazione»
Massime della sentenza
1. Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione che accerta l’incompatibilità di un aiuto non notificato con il mercato
comune — Obbligo di motivazione — Portata
[Trattato CE, artt. 93, n. 3, e 190 (divenuti artt. 88, n. 3, CE e 253 CE)]
2. Aiuti concessi dagli Stati — Incidenza sugli scambi tra Stati membri — Pregiudizio per la concorrenza — Criteri di valutazione
— Aiuti di esigua entità individuale, ma dispensati in un settore caratterizzato da una forte concorrenza e da un elevato
numero di piccole imprese
[Trattato CE, art. 92 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE)]
3. Aiuti concessi dagli Stati — Incidenza sugli scambi fra Stati membri — Settore dei trasporti — Beneficiari che esercitano
la loro attività solo sul piano locale — Ininfluenza
[Trattato CE, art. 92, n. 1 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE)]
4. Aiuti concessi dagli Stati — Pregiudizio per la concorrenza — Misure statali dirette a ravvicinare le condizioni di concorrenza,
in un certo settore economico, a quelle prevalenti in altri Stati membri
[Trattato CE, art. 92, n. 1 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE)]
5. Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione della Commissione che accerta l’incompatibilità di un
programma di aiuti con il mercato comune — Indicazioni necessarie
[Trattato CE, art. 92, n. 1 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE), e art. 190 (divenuto art. 253 CE)]
6. Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Obbligo di collaborazione dello Stato membro che chiede una deroga
[Trattato CE, art. 92, n. 2 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 2, CE)]
7. Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Potere discrezionale della Commissione — Sindacato giurisdizionale — Limiti
[Trattato CE, art. 92, n. 3 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 3, CE)]
8. Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegittimo — Violazione del principio di proporzionalità — Insussistenza
— Potere discrezionale della Commissione
[Trattato CE, art. 93, n. 2, primo comma (divenuto art. 88, n. 2, primo comma, CE)]
9. Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegittimo — Tutela del legittimo affidamento — Ammissibilità in capo al
beneficiario — Esclusione nei confronti dello Stato membro che ha concesso un aiuto in violazione delle norme procedurali
dell’art. 93 del Trattato (divenuto art. 88 CE)
[Trattato CE, art. 92 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE) e art. 93 (divenuto art. 88 CE)]
1. Qualora un aiuto sia stato concesso da uno Stato membro senza essere stato notificato allo stato di progetto alla Commissione,
la decisione che accerta l’incompatibilità di tale aiuto con il mercato comune non dev’essere motivata dalla dimostrazione
dell’effetto reale di tale aiuto sulla concorrenza o sugli scambi tra Stati membri. Decidere diversamente porterebbe a favorire
gli Stati membri che versano aiuti in violazione dell’obbligo di notifica di cui all’art. 93, n. 3, del Trattato (divenuto
art. 88, n. 3, CE) a detrimento di quelli che notificano il progetto di aiuti.
(v. punto 45)
2. Allorché un aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un’impresa nei confronti di altre imprese concorrenti
negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall’aiuto.
L’entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell’impresa beneficiaria non escludono a
priori l’eventualità che vengano influenzati gli scambi tra gli Stati membri.
Un aiuto di importanza relativamente esigua è idoneo a ripercuotersi sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri
quando il settore in cui operano le imprese che ne beneficiano sia caratterizzato da forte concorrenza. Per giunta, quando
un settore è caratterizzato da un elevato numero di piccole imprese, un aiuto, anche relativamente modesto sul piano individuale,
ma potenzialmente a disposizione di tutte le imprese del settore, o di una loro amplissima parte, può avere ripercussioni
sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.
(v. punti 52-54, 57, 114)
3. Il presupposto per l’applicazione dell’art. 92, n. 1, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE), in
base al quale l’aiuto deve essere tale da incidere sugli scambi tra Stati membri, non dipende dalla natura locale o regionale
dei servizi di trasporto forniti o dall’importanza del settore di attività interessato.
(v. punto 60)
4. La circostanza che uno Stato membro cerchi di ravvicinare, attraverso misure unilaterali, le condizioni di concorrenza di
un determinato settore economico a quelle prevalenti in altri Stati membri non può togliere a tali misure il carattere di
aiuto di Stato.
(v. punto 67)
5. La motivazione richiesta dall’art. 190 del Trattato (divenuto art. 253 CE) deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui
trattasi e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana,
in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare
il proprio controllo. La necessità di motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso, e in particolare
del contenuto dell’atto, della natura dei motivi invocati e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone che
questo riguardi direttamente e individualmente possono avere alle relative spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente
specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto, per accertare se la motivazione di un atto soddisfi
i requisiti di cui all’art. 190 del Trattato, va tenuto conto non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso
delle norme giuridiche che disciplinano la materia.
Benché in taluni casi possa evincersi dalle circostanze stesse in cui un aiuto di Stato è concesso che esso è atto ad incidere
sugli scambi tra Stati membri o a minacciare di falsare la concorrenza, la Commissione è tenuta quanto meno ad evocare queste
circostanze nella motivazione della sua decisione.
(v. punti 69-71)
6. Uno Stato membro che chiede di poter concedere aiuti in deroga alle norme del Trattato è soggetto ad un obbligo di collaborazione
nei confronti della Commissione in forza del quale è tenuto, in particolare, a fornire tutti gli elementi atti a consentire
a detta istituzione di accertare che ricorrano le condizioni della deroga richiesta.
(v. punto 81)
7. Ai fini dell’applicazione dell’art. 92, n. 3, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 3, CE), la Commissione
gode di un ampio potere discrezionale, il cui esercizio comporta complesse valutazioni di ordine economico e sociale da effettuarsi
in un contesto comunitario. Nell’esame dell’impatto di un aiuto sulla concorrenza e sul commercio intracomunitario, spetta
ad essa ponderare gli effetti benefici dell’aiuto con gli effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento
di una concorrenza non falsata. Il controllo giurisdizionale applicato all’esercizio di tale potere discrezionale si limita
alla verifica del rispetto delle regole di procedura e di motivazione, nonché al controllo dell’esattezza materiale dei fatti
presi in considerazione e dell’assenza di errori di diritto, di errori manifesti nella valutazione dei fatti o di sviamento
di potere.
(v. punti 82-83)
8. La soppressione di un aiuto illegittimo mediante recupero è la logica conseguenza dell’accertamento della sua illegittimità.
Pertanto, il recupero di un aiuto statale illegittimamente concesso, onde ripristinare lo status quo ante, non può, in linea
di principio, ritenersi un provvedimento sproporzionato rispetto alle finalità delle disposizioni del Trattato in materia
di aiuti di Stato.
Per effetto della restituzione dell’aiuto, il beneficiario è privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto
ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dell’aiuto è ripristinata. Da questa funzione del
rimborso risulta anche che, in generale e salvo circostanze eccezionali, la Commissione non abusa del suo potere discrezionale
quando chiede allo Stato membro di recuperare le somme concesse a titolo di aiuto illegittimo perché non fa che ripristinare
la situazione precedente.
(v. punti 103-104)
9. Non si può escludere la possibilità, per il beneficiario di un aiuto illegittimo, di invocare circostanze eccezionali sulle
quali abbia potuto legittimamente fondare il proprio affidamento circa la regolarità dell’aiuto e di opporsi, quindi, alla
sua ripetizione.
Per contro, uno Stato membro le cui autorità abbiano concesso un aiuto in violazione delle norme procedurali di cui all’art. 93
del Trattato (divenuto art. 88 CE) non può invocare il legittimo affidamento dei beneficiari per sottrarsi all’obbligo di
adottare i provvedimenti necessari ai fini dell’esecuzione di una decisione della Commissione con cui quest’ultima gli ordini
di recuperare l’aiuto. Ammettere tale possibilità significherebbe, infatti, privare di effetto utile le norme di cui all’art.
92 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE) e all’art. 93 del Trattato, in quanto le autorità nazionali
potrebbero far valere in tal modo il proprio illegittimo comportamento al fine di vanificare l’efficacia delle decisioni emanate
dalla Commissione in virtù di tali disposizioni del Trattato.
(v. punti 111-112)
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 29 aprile 2004(1)
Nel procedimento C-372/97,
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. O. Fiumara, avvocato dello Stato, con domicilio
eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. P. Nemitz e P. Stancanelli, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. M. Moretto, con domicilio eletto
in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento parziale della decisione della Commissione 30 luglio 1997, 98/182/CE,
relativa agli aiuti concessi dalla Regione Friuli-Venezia Giulia (Italia) in favore degli autotrasportatori di detta Regione
(GU 1998, L 66, pag. 18),
LA CORTE (Sesta Sezione),,
composta dal sig. V. Skouris, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet
e R. Schintgen, e dalla sig.ra F. Macken (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. S. Alber cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 20 marzo 2003, nel corso della quale la Repubblica italiana è stata
rappresentata dal sig. G. Aiello, avvocato dello Stato, e la Commissione dal sig. V. Di Bucci, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 maggio 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 28 ottobre 1997, la Repubblica italiana ha chiesto,
ai sensi dell’art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), l’annullamento parziale della decisione
della Commissione 30 luglio 1997, 98/182/CE, relativa agli aiuti concessi dalla Regione Friuli-Venezia Giulia (Italia) in
favore degli autotrasportatori di detta Regione (GU 1998, L 66, pag. 18; in prosieguo: la «decisione impugnata»).
Contesto normativo
2
Le disposizioni generali relative agli aiuti concessi dagli Stati contenute negli artt. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito
a modifica, art. 87 CE), 93 e 94 del Trattato CE (divenuti artt. 88 CE e 89 CE) si applicano nel settore dei trasporti, fatta
salva l’applicazione delle disposizioni particolari dell’art. 77 del Trattato CE (divenuto art. 73 CE), che dichiara compatibili
con il Trattato gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune
servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.
3
Il regolamento (CEE) del Consiglio 4 giugno 1970, n. 1107, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia,
su strada e per via navigabile (GU L 130, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) del Consiglio 17 marzo 1997,
n. 543 (GU L 84, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento n. 1107/70»), che si basa sull’art. 75 del Trattato CE (divenuto, in
seguito a modifica, art. 71 CE) e sugli artt. 77 e 94 del Trattato, conferma, all’art. 2, che gli artt. 92-94 del Trattato
si applicano nel settore suddetto e stabilisce inoltre talune norme particolari relative agli aiuti considerati, sempreché
questi siano propri dell’attività di questo settore. Esso precisa così i casi e le condizioni in cui gli Stati membri hanno
la facoltà di adottare provvedimenti di coordinamento o di imporre servitù inerenti alla nozione di servizio pubblico comportanti
la concessione di aiuti statali ai sensi dell’art. 77 del Trattato.
4
In materia di coordinamento dei trasporti, l’art. 3, n. 1, lett. d), del regolamento n. 1107/70 autorizza, a determinate condizioni,
gli aiuti per eliminare, nel quadro di un piano di risanamento, una sovraccapacità comportante gravi difficoltà strutturali
e per contribuire in tal modo a un miglior soddisfacimento delle necessità del mercato dei trasporti. Peraltro, la medesima
disposizione, alla lett. e), autorizza, sempre in determinate circostanze, gli aiuti destinati a facilitare lo sviluppo del
trasporto combinato.
5
Nell’ambito dell’istituzione di una politica comune dei trasporti, il mercato dei trasporti internazionali di merci su strada
è stato parzialmente liberalizzato nella Comunità mediante l’instaurazione, nel 1969, di un regime di contingentamento ad
opera del regolamento (CEE) del Consiglio 19 luglio 1968, n. 1018, relativo alla costituzione di un contingente comunitario
per i trasporti di merci su strada effettuati tra Stati membri (GU L 175, pag. 13). Nell’ambito di tale contingentamento le
autorizzazioni comunitarie consentivano ai loro titolari di effettuare trasporti tra gli Stati membri per un anno. Detto regime
è stato mantenuto in vigore fino al 1° gennaio 1993, data della liberalizzazione completa di tale attività ad opera del regolamento
(CEE) del Consiglio 26 marzo 1992, n. 881, relativo all’accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità
effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno
o più Stati membri (GU L 95, pag. 1).
6
Per quanto riguarda il mercato dei trasporti di merci all’interno di uno Stato membro, il regolamento (CEE) del Consiglio
21 dicembre 1989, n. 4059, che fissa le condizioni per l’ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci
su strada in uno Stato membro (GU L 390, pag. 3), ha assoggettato, a partire dal 1° luglio 1990, il cabotaggio, vale a dire
il trasporto di merci all’interno di uno Stato membro effettuato da un trasportatore stabilito in un altro Stato membro, a
un regime transitorio in forma di contingente comunitario ad apertura graduale. Il regolamento (CEE) del Consiglio 25 ottobre
1993, n. 3118, che fissa le condizioni per l’ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada
in uno Stato membro (GU L 279, pag 1), ha previsto il mantenimento di tale regime transitorio fino all’istituzione definitiva
della liberalizzazione completa delle attività di cabotaggio a partire dal 1° luglio 1998.
Fatti all’origine della controversiaAiuti controversi
7
Il 18 maggio 1981 la Regione Friuli-Venezia Giulia (in prosieguo: la «Regione») ha adottato la legge regionale n. 28, relativa
ad interventi per la promozione e lo sviluppo dei traffici di interesse della Regione Friuli-Venezia Giulia nonché dell’autotrasporto
merci in conto terzi (in prosieguo: la «legge n. 28/1981»). Tale legge prevedeva, agli artt. 4, 7 e 8, talune misure d’intervento
a favore delle imprese di trasporto in conto terzi stabilite nel territorio regionale.
8
Il regime istituito dalla legge n. 28/1981 è stato sostituito dalla legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, relativa ad interventi
per la promozione e lo sviluppo dei traffici di interesse della Regione Friuli-Venezia Giulia nonché dell’autotrasporto merci
in conto terzi (in prosieguo: la «legge n. 4/1985»). Tale legge ha istituito, agli artt. 4-6, un regime di aiuti regionali
essenzialmente identico a quello previsto dalla legge n. 28/1981.
9
Tali leggi prevedevano tre misure a favore delle imprese di autotrasporto in conto terzi stabilite nel territorio regionale:
a)
contributi annuali, per un periodo non superiore a dieci anni, sino al 60% (per le imprese singole) e al 70% (per le cooperative
e i consorzi) del tasso di riferimento fissato con decreto ministeriale, sugli interessi dei mutui contratti per (art. 4 delle
leggi nn. 28/1981 e 4/1985):
–
la realizzazione di infrastrutture dell’impresa (costruzione, acquisto, ampliamento, completamento e ammodernamento dei locali
necessari all’attività dell’impresa, compresi quelli destinati al deposito, allo stoccaggio e alla manipolazione delle merci);
–
l’acquisto, il potenziamento e il rinnovo delle attrezzature fisse e mobili nonché dei mezzi di trasporto interni e stradali;
b)
contributi sulle operazioni di locazione finanziaria per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi di prima immatricolazione e
relative carrozzerie intercambiabili, idonei all’attività di autotrasporto delle merci, come pure per impianti, macchinari
ed attrezzature per l’attività, il funzionamento, la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli, nonché per la movimentazione
delle merci, per un periodo di tre o cinque anni, sino al 25% del prezzo d’acquisto dei beni (per le imprese singole) ed al
30% (per cooperative o consorzi). Tale aiuto, previsto dall’art. 7 della legge n. 28/1981 e dall’art. 5 della legge n. 4/1985,
è stato ridotto, per tutti i beneficiari, al 20%, poi al 15% del prezzo d’acquisto con leggi regionali successive;
c)
contributi finanziari annui a favore dei consorzi e delle altre forme associative, sino ad un massimo del 50%, sugli investimenti
destinati alla costruzione o all’acquisto di impianti e attrezzature necessari al raggiungimento delle finalità consortili
od associative, o a contribuire alla gestione e allo sviluppo dei servizi comuni di ricovero, manutenzione e riparazione degli
autoveicoli e degli impianti ed attrezzature a ciò connessi (art. 8 della legge n. 28/1981 e art. 6 della legge n. 4/1985).
10
Secondo talune informazioni trasmesse alla Commissione delle Comunità europee dalle autorità italiane in data 18 novembre
1996, l’importo dei crediti previsti per gli aiuti di cui all’art. 4 della legge n. 4/1985 sarebbe stato, per il periodo compreso
tra il 1985 ed il 1995, pari a ITL 13 000 milioni (EUR 6,7 milioni) e le domande accolte sarebbero state 155. In media, l’intensità
degli aiuti versati sarebbe stata compresa tra il 13 e il 26% dei costi e degli interessi dei mutui. L’importo previsto per
il periodo compreso tra il 1981 ed il 1985 sarebbe ammontato a ITL 930 milioni (EUR 0,4 milioni) e, durante lo stesso periodo,
sarebbero state accolte 14 domande (punto II della motivazione della decisione impugnata).
11
I crediti previsti per gli aiuti di cui all’art. 5 della legge n. 4/1985 sarebbero stati pari a ITL 23 300 milioni (EUR 11,8
milioni) nel periodo compreso tra il 1985 ed il 1995 e, nello stesso periodo, sarebbero state accolte 1 691 domande, con una
media di finanziamento erogato pari al 19%. Nel 1993 sarebbero state accolte 83 domande e l’intensità dell’aiuto sarebbe stata
del 10%. Dal 1981 al 1985 sarebbero state accolte 305 domande e sarebbero stati versati aiuti per ITL 5 790 milioni (EUR 2,9
milioni) (punto II della motivazione della decisione impugnata).
12
Secondo le informazioni inviate alla Commissione dal governo italiano dopo l’apertura del procedimento amministrativo da parte
di quest’ultima, gli aiuti concessi in applicazione dell’art. 6 della legge n. 4/1985 erano destinati ad investimenti nel
settore del trasporto combinato, ovvero all’acquisto di casse mobili e dei relativi impianti per l’aggancio sui veicoli e
semirimorchi ad uso intermodale. Stando alle medesime informazioni, tali aiuti costituivano dal 10 al 15% dell’importo complessivo
degli aiuti erogati (punti II, sesto capoverso, e VIII, sesto e settimo capoverso, della motivazione della decisione impugnata).
Procedimento amministrativo e decisione impugnata
13
Essendo venuta a conoscenza della legge n. 4/1985, la Commissione, con lettera 29 settembre 1995, ha invitato le autorità
italiane a trasmetterle tutti i testi legislativi, i documenti, le informazioni e i dati necessari per valutare la compatibilità
del regime di aiuti istituito da tale legge con il mercato comune.
14
Con lettera 14 febbraio 1997 la Commissione ha reso nota al governo italiano la propria decisione di avviare il procedimento
previsto all’art. 93, n. 2, del Trattato nei confronti del regime di aiuti a favore delle imprese di autotrasporto merci in
conto terzi istituito dalle leggi nn. 28/1981 e 4/1985 (GU C 98, pag. 16). Essa invitava le autorità italiane e i terzi interessati
a presentare le loro osservazioni ed a fornire tutti i documenti, le informazioni e i dati necessari per esaminare la compatibilità
degli aiuti di cui trattasi con il mercato comune. In data 3 aprile 1997, la Commissione ha ricevuto le osservazioni del governo
italiano, cui era allegata la relazione integrativa della Regione (in prosieguo: la «relazione integrativa»).
15
Il 30 luglio 1997 la Commissione ha concluso il procedimento di cui all’art. 93, n. 2, del Trattato, adottando la decisione
impugnata.
16
Il punto VI della motivazione della decisione impugnata precisa che gli aiuti di cui trattasi, poiché si prefiggevano lo scopo
di migliorare la competitività delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi con sede nella Regione, riducendo i normali
costi della loro attività, i quali avrebbero continuato a gravare sulle imprese concorrenti al di fuori di questa Regione,
recavano un beneficio a queste ultime e a questo settore specifico, il che poteva comportare una distorsione della concorrenza.
17
Innanzi tutto la Commissione, al punto VII, capoversi dal secondo al decimo, della motivazione della decisione impugnata,
distingue tra il mercato del trasporto di merci su strada a livello nazionale, regionale e locale, da un lato, e quello del
trasporto internazionale di merci su strada, dall’altro. Essa fa presente che il primo di tali mercati non era aperto alla
concorrenza comunitaria fino all’entrata in vigore, in data 1° luglio 1990, del regolamento n. 4059/89. Di conseguenza, gli
aiuti concessi prima di tale data alle imprese di trasporto operanti esclusivamente a livello nazionale, regionale o locale
non potevano incidere sugli scambi intracomunitari e non costituivano quindi aiuti di Stato ai sensi dell’art. 92, n. 1, del
Trattato. Invece, gli aiuti concessi dopo tale data sarebbero aiuti di Stato ai sensi della detta disposizione, poiché avrebbero
potuto incidere sugli scambi tra Stati membri.
18
Quanto al mercato del trasporto internazionale, la Commissione rileva, al punto III, terzo capoverso, della motivazione della
decisione impugnata, che esso è stato aperto alla concorrenza intracomunitaria a partire dal 1969, data in cui è entrato in
vigore il regolamento n. 1018/68. Essa ne deduce, al punto VII, ultimo capoverso, della detta motivazione, che gli aiuti previsti
dalle leggi nn. 28/1981 e 4/1985 rafforzavano la posizione finanziaria e quindi le possibilità di azione delle imprese di
autotrasporto merci in conto terzi della Regione nei confronti dei loro concorrenti dal 1969, per le imprese che effettuavano
trasporti internazionali, e potevano, in tal modo, incidere sugli scambi tra gli Stati membri. I detti aiuti costituiscono
quindi aiuti di Stato ai sensi dell’art. 92, n. 1, del Trattato e il carattere locale o limitato della concorrenza dei vettori
regionali non può escludere l’applicazione di tale articolo.
19
Esaminando poi se gli aiuti così qualificati come aiuti di Stato possano beneficiare di una deroga, la Commissione considera,
al punto VIII, ottavo capoverso, della motivazione della decisione impugnata, che gli aiuti per il finanziamento di materiale
destinato al settore del trasporto combinato possono beneficiare dell’esenzione prevista all’art. 3, n. 1, lett. e), del regolamento
n. 1107/70. Gli altri aiuti di cui trattasi non potrebbero beneficiare della deroga prevista dalla medesima disposizione,
alla lett. d), a causa della mancanza di una situazione di sovraccapacità e di un piano di risanamento del settore.
20
Secondo la decisione impugnata, le deroghe previste all’art. 92, n. 3, lett. a) e c), del Trattato a favore degli aiuti destinati
a promuovere lo sviluppo economico di talune regioni non sarebbero applicabili perché, da un lato, manca un piano di sviluppo
regionale che interessi tutti i settori dell’economia regionale e, dall’altro, non tutto il territorio della Regione può beneficiare
delle deroghe.
21
Le deroghe previste dall’art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato a favore degli aiuti settoriali non si applicherebbero agli
aiuti in questione, in quanto questi non si accompagnano ad alcuna azione di interesse comune, come ad esempio un piano di
ristrutturazione del settore. Inoltre, gli aiuti alle operazioni di locazione finanziaria per l’acquisto di nuovi veicoli
costituirebbero aiuti al funzionamento (punto VIII, dodicesimo capoverso, della decisione impugnata).
22
Infine, al punto VIII, ultimo capoverso, della motivazione della decisione impugnata, si precisa che l’aiuto concesso in forza
delle leggi nn. 28/1981 e 4/1985 a favore di imprese di autotrasporto merci della Regione che esercitano tale attività a livello
nazionale, regionale o locale a decorrere dal 1° luglio 1990, nonché a quelle che esercitano attività di trasporto internazionale,
è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell’art. 92 del Trattato. La Commissione conclude, al punto IX della detta
motivazione, che, poiché il governo italiano ha dato esecuzione al regime di aiuti senza aver adempiuto l’obbligo di notifica,
tale regime dev’essere considerato illegale e il recupero dei detti aiuti è necessario al fine di ripristinare le eque condizioni
di concorrenza preesistenti alla concessione di tali aiuti.
23
Il dispositivo della decisione impugnata è così formulato:
«Articolo 1
Le sovvenzioni in forza delle leggi n. 28/81 e n. 4/85 della Regione Friuli-Venezia Giulia (in prosieguo: “le sovvenzioni”)
concesse fino al 1° luglio 1990 alle imprese che esercitano esclusivamente l’attività di trasporto locale, regionale o nazionale
non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del trattato.
Articolo 2
Le sovvenzioni non contemplate dall’articolo 1 della presente decisione costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo
92, paragrafo l, del trattato e sono illegali in quanto poste in esecuzione in violazione dell’articolo 93, paragrafo 3.
Articolo 3
Le sovvenzioni mirate al finanziamento di materiali specificatamente adattati al trasporto combinato e destinati a tale uso
esclusivo costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del trattato, ma sono compatibili con il mercato
comune in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n. 1107/70.
Articolo 4 Le sovvenzioni concesse a decorrere dal 1° luglio 1990 alle imprese che esercitano attività di trasporto locale, regionale
o nazionale e alle imprese di trasporto internazionale sono incompatibili con il mercato comune, poiché non soddisfano ad
alcuna condizione di deroga di cui all’articolo 92, paragrafi 2 e 3 del trattato, né alle condizioni previste dal regolamento
(CEE) n. 1107/70.
Articolo 5 L’Italia sopprime e recupera l’aiuto di cui all’articolo 4, che sarà restituito conformemente alle disposizioni di diritto
interno, maggiorato degli interessi calcolati applicando i tassi di riferimento utilizzati per la valutazione dei regimi di
aiuto a finalità regionale, a decorrere dal giorno in cui l’aiuto è stato versato e fino alla data di effettiva restituzione.
(…)
Articolo 7 La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione».
24
In seguito all’adozione della decisione impugnata, la Regione, che aveva sospeso la concessione degli aiuti di cui trattasi
a decorrere dal 1° gennaio 1996, ha abrogato il regime di aiuti previsto dalla legge n. 4/1985 ed ha adottato i provvedimenti
necessari per il recupero degli aiuti già versati.
Sul procedimento
25
Oltre al presente ricorso della Repubblica italiana, anche alcune imprese di trasporto merci su strada che avevano fruito
degli aiuti della Regione (in prosieguo: le «imprese beneficiarie») hanno chiesto, con atti depositati nella cancelleria del
Tribunale di primo grado delle Comunità europee tra il 2 dicembre 1997 ed il 26 gennaio 1998, registrati con i numeri T‑298/97,
T‑312/97, T‑313/97, T‑315/97, da T‑600/97 a T‑607/97, T‑1/98, da T‑3/98 a T‑6/98 e T‑23/98, l’annullamento parziale della
decisione impugnata. Con ordinanza 16 giugno 1998 del presidente della Prima Sezione ampliata, tali cause sono state riunite
ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento e della sentenza.
26
Con ordinanza 29 settembre 1998 del presidente della Quarta Sezione ampliata, la Repubblica italiana è stata ammessa ad intervenire
a sostegno delle conclusioni delle imprese beneficiarie.
27
Con ordinanza 24 novembre 1998, la Corte ha sospeso il procedimento nella presente causa sino alla pronuncia della sentenza
del Tribunale nelle cause riunite menzionate al punto 25 della presente sentenza.
28
Con sentenza 15 giugno 2000, cause riunite T‑298/97, T‑312/97, T‑313/97, T‑315/97, da T‑600/97 a T‑607/97, T‑1/98, da T‑3/98
a T‑6/98 e T‑23/98, Alzetta e a./Commissione (Racc. pag. II‑2319), il Tribunale ha annullato l’art. 2 della decisione impugnata,
nella parte in cui dichiara illegali gli aiuti versati a partire dal 1° luglio 1990 alle imprese che esercitano esclusivamente
attività di trasporto locale, regionale o nazionale, nonché l’art. 5 della stessa decisione nella parte in cui impone alla
Repubblica italiana di rimborsare tali aiuti. Per il resto, esso ha respinto il ricorso delle imprese beneficiarie.
29
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 3 agosto 2000, la Repubblica italiana ha proposto ricorso
contro tale sentenza del Tribunale, registrato con il numero C‑298/00 P.
Sull’oggetto del ricorso
30
La Repubblica italiana chiede alla Corte, in via principale, di annullare parzialmente la decisione impugnata e, in subordine,
di annullare gli artt. 2 e 5 di detta decisione nella parte in cui impone a tale Stato membro di recuperare gli aiuti controversi,
maggiorati degli interessi. Essa chiede altresì di condannare la Commissione alle spese.
31
A sostegno del suo ricorso, la Repubblica italiana fa valere quattro motivi di annullamento relativi alla violazione, in primo
luogo, dell’art. 92, n. 1, del Trattato, in secondo luogo, degli artt. 92, n. 3, lett. c), del detto Trattato e 3, n. 1, lett. d),
del regolamento n. 1107/70, in terzo luogo, dell’art. 93 del medesimo Trattato e, in quarto luogo, dei principi di proporzionalità
e di tutela del legittimo affidamento nonché dell’obbligo di motivazione.
32
La Commissione chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare la Repubblica italiana alle spese. Tuttavia, dopo
la pronuncia della citata sentenza Alzetta e a./Commissione, la Commissione ha accolto l’interpretazione del Tribunale relativa
agli aiuti versati a partire dal 1° luglio 1990 alle imprese che esercitano esclusivamente attività di trasporto locale, regionale
o nazionale e, di conseguenza, essa ha rinunciato al suo motivo di difesa relativo a tali aiuti.
33
Ai sensi dell’art. 92, n. 2, del regolamento di procedura della Corte:
«La Corte può, in qualsiasi momento, rilevare d’ufficio l’irricevibilità per motivi di ordine pubblico o dichiarare, sentite
le parti, che il ricorso è divenuto privo di oggetto e che non vi è più luogo a statuire; la decisione è adottata nelle forme
previste dall’articolo 91, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento».
34
A tale proposito, come già rilevato dalla Corte al punto 28 della presente sentenza, la citata sentenza Alzetta e a./Commissione,
che è stata pronunciata dopo la proposizione del presente ricorso, ha annullato gli artt. 2 e 5 della decisione impugnata
nei limiti in cui essi riguardano gli aiuti alle imprese di autotrasporto locale, regionale o nazionale.
35
Peraltro, nel corso del procedimento relativo al ricorso avverso la citata sentenza Alzetta e a./Commissione, la Commissione
non ha sollevato alcuna censura riguardante l’annullamento da parte del Tribunale degli artt. 2 e 5 della decisione impugnata
nella parte in cui tale annullamento riguarda gli aiuti alle imprese di autotrasporto locale, regionale o nazionale. Nella
sentenza odierna in causa C‑298/00 P, Italia/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte ha respinto tutte
le censure sollevate sia dalla Repubblica italiana sia dalla Commissione contro la detta sentenza del Tribunale.
36
Inoltre, l’autorità assoluta di cui gode una sentenza di annullamento di un giudice comunitario (v., in particolare, sentenze
21 dicembre 1954, causa 1/54, Francia/Alta Autorità, Racc. pag. 7, in particolare pag. 34; causa 2/54, Italia/Alta Autorità,
Racc. pag. 75, in particolare pag. 106, e 11 febbraio 1955, causa 3/54, Assider/Alta Autorità, Racc. pag. 125, in particolare
pag. 141) inerisce tanto al dispositivo della sentenza quanto alla motivazione che ne costituisce il necessario fondamento
(v. sentenza 14 settembre 1999, causa C‑310/97 P, Commissione/AssiDomän Kraft Products e a., Racc. pag. I‑5363, punto 54).
37
Tenuto conto di tali circostanze, risulta necessariamente dalla citata sentenza Alzetta e a./Commissione e dal rigetto del
ricorso contro di essa mediante la citata sentenza odierna Italia/Commissione che il presente ricorso è rimasto privo di oggetto
per quanto riguarda le conclusioni dirette all’annullamento degli artt. 2 e 5 della decisione impugnata nei limiti in cui
essi riguardano gli aiuti alle imprese di autotrasporto locale, regionale o nazionale.
38
Pertanto, spetta alla Corte accertare se la decisione impugnata sia compatibile con i principi del diritto comunitario fatti
valere dalla Repubblica italiana unicamente nei limiti in cui essa dichiara illegittimi aiuti concessi ai sensi delle leggi
nn. 28/1981 e 4/1985 alle imprese che esercitano un’attività di trasporto internazionale su strada (in prosieguo: gli «aiuti
controversi»).
Sul ricorsoSul primo motivo Sull’errore di diritto relativo all’interpretazione dell’art. 92, n. 1, del Trattato
– Argomenti delle parti
39
Con la prima parte del primo motivo la Repubblica italiana fa valere che, per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 92,
n. 1, del Trattato agli aiuti controversi, la Commissione si limiterebbe a evocare la semplice possibilità che gli scambi
tra gli Stati membri subiscano un pregiudizio da siffatti aiuti e non dimostrerebbe l’esistenza di una minaccia reale e concreta
di distorsione della concorrenza.
– Giudizio della Corte
40
In via preliminare occorre rilevare che l’art. 92, n. 1, del Trattato definisce gli aiuti da esso disciplinati nel senso che
si tratta di aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese
o talune produzioni, falsano o minacciano di falsare la concorrenza, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri.
41
A tale proposito, le norme di procedura stabilite dal Trattato variano a seconda che gli aiuti costituiscano aiuti esistenti
o aiuti nuovi.
42
Per quanto riguarda gli aiuti esistenti, in forza delle disposizioni dell’art. 93, nn. 1 e 2, del Trattato e conformemente
al principio di certezza del diritto, la Commissione, nell’ambito del suo controllo permanente di tali aiuti, se, dopo aver
intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constata che un aiuto non è compatibile con il mercato comune
a norma dell’art. 92 del detto Trattato, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato
deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Tali aiuti possono quindi essere regolarmente erogati fintantoché
la Commissione non abbia constatato la loro incompatibilità (v. sentenze 30 giugno 1992, causa C‑47/91, Italia/Commissione,
Racc. pag. I‑4145, punti 23 e 25, nonché 15 marzo 1994, causa C‑387/92, Banco Exterior de España, Racc. pag. I‑877, punto 20).
43
Per quanto riguarda i nuovi aiuti, l’art. 93, n. 3, del Trattato prevede che alla Commissione siano comunicati, in tempo utile
perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti ad istituire tali aiuti. Quest’ultima procede allora ad un primo esame
degli aiuti progettati. Se, in esito a tale esame, ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune, inizia
senza indugio la procedura di esame in contraddittorio di cui al n. 2 del detto articolo. In tal caso, lo Stato membro interessato
non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale. I nuovi aiuti
sono quindi sottoposti ad un controllo preventivo da parte della Commissione e non possono, in via di principio, essere attuati
fino a che quest’ultima non li abbia dichiarati compatibili con il Trattato.
44
Nell’ambito della sua valutazione sia degli aiuti esistenti, ai sensi dell’art. 92, nn. 1 e 2, del Trattato, sia dei nuovi
aiuti che devono esserle notificati prima di essere attuati, ai sensi dell’art. 93, n. 3, del Trattato, la Commissione non
è infatti tenuta a dimostrare un’incidenza effettiva di questi aiuti sugli scambi tra gli Stati membri e un’effettiva distorsione
della concorrenza, ma deve solamente esaminare se i detti aiuti siano idonei a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza.
45
Lo stesso dicasi nel caso in cui siano stati concessi aiuti nuovi senza la preventiva notifica alla Commissione. Se, la Commissione
dovesse invece dimostrare nella sua decisione le effettive conseguenze di aiuti già concessi, verrebbero favoriti gli Stati
membri che versano aiuti in violazione dell’obbligo di notifica di cui all’art. 93, n. 3, del Trattato a detrimento di quelli
che notificano il progetto di aiuti (v. sentenza 14 febbraio 1990, causa C‑301/87, Francia/Commissione, cosiddetta «Boussac
Saint Frères», Racc. pag. I‑307, punti 32 e 33).
46
Occorre quindi respingere l’interpretazione restrittiva dell’art. 92, n. 1, del Trattato proposta dalla Repubblica italiana,
secondo la quale la Commissione sarebbe tenuta a dimostrare l’esistenza di un’incidenza reale ed effettiva degli aiuti controversi
sugli scambi intracomunitari nonché sulla concorrenza e, pertanto, occorre respingere la prima parte del primo motivo.
Sull’incidenza degli aiuti controversi sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza
– Argomenti delle parti
47
Con la seconda parte del primo motivo la Repubblica italiana sostiene, in primo luogo, che l’importo complessivo assai modesto
degli aiuti controversi, che dovrebbero essere logicamente assimilati agli aiuti cosiddetti «de minimis», esenti dall’obbligo
di notifica, dimostrerebbe che essi non possono aver influito sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza.
48
In secondo luogo, la Repubblica italiana sottolinea che la quasi totalità dei beneficiari degli aiuti controversi esercita
la propria attività di trasporto limitatamente al territorio della Regione. Orbene, la Commissione non avrebbe dimostrato,
in particolare, che talune imprese comunitarie hanno subito un pregiudizio a causa dei detti aiuti. Essa si sarebbe limitata
a constatare che, dal 1° luglio 1990, le imprese della Regione sono, in linea di principio, in concorrenza con qualsiasi altro
trasportatore italiano o comunitario che effettua operazioni di cabotaggio in Italia, senza però dimostrare che i trasportatori
degli altri Stati membri avevano effettivamente accesso al mercato italiano, quando una siffatta dimostrazione presuppone,
quantomeno, che il contingente comunitario non si sia esaurito. Ora, tale contingente si sarebbe esaurito e, per questo motivo,
qualsiasi concorrenza in materia di trasporti internazionali di merci su strada sarebbe stata esclusa.
49
In terzo luogo, per quanto riguarda la funzione «compensativa» degli aiuti in una situazione di svantaggio concorrenziale
obiettivo, la Repubblica italiana sostiene che, per la sua posizione geografica, la Regione doveva difendere la sua modesta
quota di mercato internazionale soprattutto nei confronti degli autotrasportatori d’Austria, Croazia e Slovenia che, per la
non appartenenza di tali paesi alla Comunità – almeno fino al 1994 per quanto riguarda la Repubblica d’Austria –, godevano
di provvidenze statali e posizioni di favore ben poco eliminabili attraverso lo strumento di accordi bilaterali.
50
A questo proposito, la Commissione sostiene che il mercato del trasporto di merci su strada si caratterizza per la presenza
di numerose imprese di piccole dimensioni e che un intervento statale, anche di modesta entità, a sostegno di alcune di esse
è destinato ad avere ripercussioni significative sulle altre, incidendo, dunque, sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza.
Inoltre, riferendosi al punto VII, settimo capoverso, della motivazione della decisione impugnata, essa aggiunge che anche
un automezzo acquistato nella prospettiva di essere utilizzato esclusivamente a fini di trasporto locale, nella generalità
dei casi, può essere utilizzato per la prestazione di servizi internazionali.
51
La Commissione aggiunge che la detenzione di una quota estremamente ridotta sul mercato nazionale o una ridotta partecipazione
agli scambi intracomunitari non sono circostanze sufficienti a dimostrare l’assenza di un’incidenza su di essi e di ripercussioni
sulla concorrenza a livello comunitario. Ciò che conta sarebbe, per contro, il fatto che le imprese beneficiarie degli aiuti
controversi e quelle non beneficiarie di tali aiuti stabilite in altri Stati membri siano in condizione di prestare i medesimi
servizi.
– Giudizio della Corte
52
A tale proposito, allorché un aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un’impresa nei confronti di altre
imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall’aiuto (sentenze 17 settembre
1980, causa 730/79, Philip Morris/Commissione, Racc. pag. 2671, punto 11, e 14 settembre 1994, cause riunite da C‑278/92 a
C‑280/92, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑4103, punto 40).
53
Per quanto riguarda il primo argomento del governo italiano, concernente l’entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni
relativamente modeste dell’impresa beneficiaria, occorre ricordare che siffatte circostanze non escludono a priori l’eventualità
che vengano influenzati gli scambi tra gli Stati membri (v. sentenze 21 marzo 1990, causa C‑142/87, Belgio/Commissione, cosiddetta
«Tubemeuse», Racc. pag. I‑959, punto 43; Spagna/Commissione, cit., punto 42, e 24 luglio 2003, causa C‑280/00, Altmark Trans
e Regierungspräsidium Magdeburg, Racc. pag. I‑7747, punto 81).
54
Un aiuto di importanza relativamente esigua è idoneo a ripercuotersi sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri
quando il settore in cui operano le imprese che ne beneficiano sia caratterizzato da forte concorrenza (v. sentenze 11 novembre
1987, causa 259/85, Francia/Commissione, Racc. pag. 4393, punto 24; 21 marzo 1991, causa C-303/88, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑1433,
punto 27, e 26 settembre 2002, causa C‑351/98, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑8031, punto 63).
55
Nella fattispecie, per quanto riguarda il mercato del trasporto internazionale di merci su strada, che è stato aperto alla
concorrenza comunitaria sin dal 1969, la quota delle operazioni effettuate dai trasportatori della Regione rispetto al totale
dei trasporti effettuati in Italia era pari al 16% in termini di tonnellate per chilometro nel 1993. Orbene, questi vettori
sono in concorrenza con altre imprese italiane che esercitano la medesima attività.
56
Peraltro, la Commissione ha giustamente constatato che gli aiuti controversi riducevano i costi che normalmente incombono
alle imprese del settore dell’autotrasporto di merci nella Regione, il che poteva comportare una distorsione della concorrenza
(punto VI, ultimo capoverso, della motivazione della decisione impugnata). Essa ne ha concluso che, «[i]l rafforzamento della
posizione di imprese di un determinato settore nel quale esistono scambi intracomunitari rischia di incidere su detti scambi
ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del trattato» (punto VII, ultimo capoverso, della motivazione della decisione impugnata).
57
Per giunta, è chiaro che, quando un settore è caratterizzato da un elevato numero di piccole imprese, un aiuto, anche relativamente
modesto sul piano individuale, ma potenzialmente a disposizione di tutte le imprese del settore, o di una loro amplissima
parte, può avere ripercussioni sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri (v., in tal senso, sentenza 26 settembre
2002, Spagna/Commissione, cit., punto 64). A tal riguardo, le cifre comunicate alla Commissione dal governo italiano confermano
che oltre l’80% dei beneficiari degli aiuti controversi è costituito da piccole imprese.
58
Inoltre, la comunicazione della Commissione 6 marzo 1996, relativa agli aiuti de minimis (GU C 68, pag. 9), sostituita dalla
comunicazione della Commissione 23 luglio 1996, relativa alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie
imprese (GU C 213, p. 4), esclude dal suo ambito di applicazione il settore dei trasporti.
59
Alla luce di tali considerazioni, il primo argomento della Repubblica italiana, relativo all’esiguità degli aiuti controversi,
dev’essere respinto.
60
Per quanto riguarda il secondo argomento della Repubblica italiana, che afferma, innanzi tutto, che la maggior parte delle
imprese beneficiarie dei detti aiuti esercita la propria attività esclusivamente a livello locale, occorre ricordare che il
presupposto per l’applicazione dell’art. 92, n. 1, del Trattato, in base al quale l’aiuto deve essere tale da incidere sugli
scambi tra Stati membri, non dipende dalla natura locale o regionale dei servizi di trasporto forniti o dall’importanza del
settore di attività interessato (v. sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, cit., punto 82).
61
Nella fattispecie, la Commissione ha quindi giustamente constatato, al punto VII, nono capoverso, della motivazione della
decisione impugnata, che la portata limitata della concorrenza dei vettori regionali nel comparto dell’autotrasporto internazionale
non può escludere l’applicazione dell’art. 92, n. 1, del Trattato.
62
Inoltre, come già rilevato dalla Corte ai punti 44–46 della presente sentenza, è sufficiente che la Commissione dimostri che
gli aiuti controversi sono idonei ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri e minacciano di falsare la concorrenza, senza
che sia necessario dimostrare che talune imprese comunitarie hanno subito un pregiudizio a causa della concessione dei detti
aiuti. L’argomento della Repubblica italiana relativo a questo punto va quindi respinto.
63
Infine, per quanto riguarda il contingentamento delle autorizzazioni comunitarie, occorre ricordare che, ai sensi delle pertinenti
disposizioni del regolamento n. 1018/68, tali autorizzazioni, emesse a nome del vettore e utilizzabili per un solo veicolo,
erano rilasciate, all’interno dei contingenti nazionali, per una durata annuale per quel che riguarda il trasporto internazionale
di merci su strada, e i titolari di una siffatta autorizzazione erano abilitati, durante tali periodi di validità, a effettuare,
con un veicolo, senza limiti, trasporti di merci tra gli Stati membri di loro scelta.
64
Pertanto, i regimi di contingentamento in vigore dal 1969 al 1993 nel comparto del trasporto internazionale di merci su strada
hanno consentito che si instaurasse una situazione di effettiva concorrenza nei limiti dei contingenti fissati, che poteva
essere lesa dalla concessione degli aiuti controversi.
65
Anche supponendo che il contingente comunitario fosse esaurito, tale circostanza non avrebbe portato alla conclusione che
gli aiuti controversi non incidevano sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza. Infatti, tenuto conto della libera
scelta che i regimi di contingentamento lasciavano ai titolari delle autorizzazioni comunitarie, per quanto concerne gli Stati
membri fra i quali potevano effettuare trasporti internazionali di merci su strada, l’esaurimento di tali contingenti non
fornirebbe, in ogni caso, alcuna indicazione sull’utilizzo che ne è stato fatto, in particolare per i trasporti internazionali
da o per l’Italia o, più precisamente, da o per la Regione.
66
Posto che l’attività essenzialmente locale della maggior parte dei beneficiari degli aiuti controversi e l’esistenza di regimi
di contingentamento non erano tali da escludere l’incidenza degli aiuti sugli scambi tra gli Stati membri, il secondo argomento
invocato dalla Repubblica italiana a sostegno della seconda parte del primo motivo dev’essere respinto.
67
Per quanto riguarda il terzo argomento, relativo all’asserita funzione compensativa degli aiuti controversi nell’ambito di
una situazione di svantaggio concorrenziale obiettivo, basti ricordare che, secondo una giurisprudenza ben consolidata, la
circostanza che uno Stato membro cerchi di ravvicinare, attraverso misure unilaterali, le condizioni di concorrenza di un
determinato settore economico a quelle prevalenti in altri Stati membri non può togliere a tali misure il carattere di aiuto
(v. sentenze 10 dicembre 1969, cause riunite 6/69 e 11/69, Commissione/Francia, Racc. pag. 523, punti 20 e 21, nonché 19 maggio
1999, causa C‑6/97, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑2981, punto 21).
68
Ne consegue che, senza che occorra chiedersi se la Repubblica italiana abbia dimostrato che la posizione degli autotrasportatori
austriaci, croati e sloveni mettesse gli autotrasportatori stabiliti nella Regione in una posizione concorrenziale svantaggiosa,
è necessario respingere il terzo argomento e, pertanto, la seconda parte del primo motivo non può essere accolta.
Sull’obbligo di motivazione
69
Per quanto riguarda la terza parte del primo motivo, relativa all’obbligo di motivazione che spetta alla Commissione, occorre
ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, la motivazione richiesta dall’art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE)
deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico
seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento
adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità di motivazione dev’essere valutata in funzione
delle circostanze del caso, e in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi invocati e dell’interesse che
i destinatari dell’atto o altre persone che questo riguardi direttamente e individualmente possono avere alle relative spiegazioni
(sentenza 13 marzo 1985, cause riunite 296/82 e 318/82, Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, Racc. pag. 809,
punto 19).
70
A tale proposito, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti,
in quanto per accertare se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 190 del Trattato va tenuto conto
non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v.,
in particolare, sentenze 19 settembre 2002, causa C‑114/00, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑7657, punti 62 e 63, nonché 30
settembre 2003, causa C‑301/96, Germania/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 87).
71
Tuttavia, quando si trattava più specificamente di una decisione in materia di aiuti di Stato, la Corte ha dichiarato che,
benché in taluni casi possa evincersi dalle circostanze stesse in cui l’aiuto è stato concesso che esso è atto a incidere
sugli scambi tra gli Stati membri e a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, la Commissione è tenuta quanto meno
ad evocare queste circostanze nella motivazione della sua decisione (sentenza Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione,
cit., punto 24; 24 ottobre 1996, cause riunite C‑329/93, C‑62/95 e C‑63/95, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑5151, punto
52, e 13 febbraio 2003, causa C‑409/00, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑1487, punto 74).
72
Nel caso di specie, si evince dalle considerazioni che precedono che la Commissione ha indicato in modo chiaro, nella motivazione
della decisione impugnata, le circostanze nelle quali sono stati concessi gli aiuti controversi e ha precisato i motivi per
cui essi sono atti a incidere sugli scambi tra gli Stati membri e a falsare o minacciare di falsare la concorrenza. Inoltre,
essa ha respinto le obiezioni del governo italiano sollevate nel corso del procedimento amministrativo. Tenuto conto di tali
circostanze, la terza parte del primo motivo non può essere accolta.
73
Per tutte queste ragioni, il primo motivo invocato dalla Repubblica italiana a sostegno del suo ricorso, relativo alla violazione
dell’art. 92, n. 1, del Trattato e all’insufficienza di motivazione della decisione impugnata, dev’essere respinto.
Sul secondo motivo
74
Con il secondo motivo la Repubblica italiana addebita alla Commissione, da un lato, di avere escluso l’applicazione al caso
di specie delle deroghe previste dagli artt. 3, n. 1, lett. d), del regolamento n. 1107/70 e 92, n. 3, lett. c), del Trattato
e, dall’altro, di non aver motivato a questo riguardo la decisione impugnata.
Sull’art. 3, n. 1, lett. d), del regolamento n. 1107/70
– Argomenti delle parti
75
Per quanto riguarda la prima parte del secondo motivo, relativa all’art. 3, n. 1, lett. d), del regolamento n. 1107/70, la
Repubblica italiana sostiene che, malgrado la Commissione abbia constatato che, contrariamente alla detta disposizione, i
contributi destinati alla locazione finanziaria sono «difficilmente compatibili» con il mercato comune, perché «in particolare
(…) comportano un aumento della capacità», la Regione aveva chiarito che gli aiuti alla locazione finanziaria per nuovi automezzi
erano stati disposti in via temporanea in considerazione di una situazione di difficoltà strutturale data da un eccessivo
sfruttamento di mezzi e di personale con il rischio di ripercussioni negative in termini di sicurezza.
76
La Commissione sostiene che l’esclusione dal beneficio della deroga in questione si fonda sul mancato rispetto di due condizioni
d’applicazione dell’art. 3, n. 1, lett. d), del regolamento n. 1107/70, ovvero l’inquadramento degli aiuti in un piano di
risanamento del settore e l’esistenza di una situazione di sovraccapacità da eliminare. A suo parere, le stesse autorità italiane
hanno confermato, al paragrafo 2.4, prima parte e primo capoverso, della relazione integrativa, che «(…) [nella Regione],
non esiste una sovraccapacità sistemica nel trasporto merci su gomma», né, conseguentemente, un piano di risanamento del settore
ai sensi della detta disposizione. Quanto all’argomento secondo il quale gli aiuti destinati al rinnovo del parco rotabile
della Regione si sarebbero resi necessari per ragioni di tutela dell’ambiente e di sicurezza, la Commissione rileva che, al
punto VIII, quinto capoverso, della motivazione della decisione impugnata, essa ha precisato che «(…) i contributi destinati
alla locazione finanziaria di nuovo materiale rotabile [sono] difficilmente compatibili con il mercato comune, in particolare
perché comportano un aumento della capacità in violazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE)
n. 1107/70» e che la Repubblica italiana non ha dedotto alcun argomento a sostegno dell’asserita erroneità di tale valutazione.
– Giudizio della Corte
77
L’art. 3, n. 1, lett. d), del regolamento n. 1107/70 concerne solamente gli aiuti concessi al fine di eliminare, nell’ambito
di un piano di risanamento, una sovraccapacità comportante gravi difficoltà del sistema. Nella fattispecie, gli elementi del
fascicolo non consentono di desumere l’esistenza di una siffatta sovraccapacità. Risulta, al contrario, dal punto VIII, secondo
capoverso, della motivazione della decisione impugnata che, nella loro risposta all’apertura del procedimento, le autorità
italiane hanno sottolineato che nella Regione, «non esiste[va] una sovraccapacità nel settore, bensì un sottodimensionamento
del parco mezzi quantificabile nella misura del 20% circa rispetto alle effettive necessità, che sta a significare un eccessivo
sfruttamento di mezzi e personale del settore (...)».
78
Inoltre, è giocoforza constatare che i regimi di aiuti di cui trattasi non si riferiscono in alcun modo alla necessità di
non aumentare la capacità del settore dei trasporti nella Regione e non introducono alcuna condizione finalizzata ad evitare
un aumento del genere. Pertanto, la prima parte del secondo motivo non può essere accolta.
Sull’art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato
– Argomenti delle parti
79
Per quanto riguarda la seconda parte del secondo motivo, relativa all’art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato, la Repubblica
italiana sostiene che, contrariamente a quanto afferma la Commissione, secondo la quale la deroga di cui al detto articolo
non può essere applicata al regime in questione in quanto si tratta di misure non accompagnate da alcuna azione d’interesse
comune, gli aiuti controversi si configuravano come mezzi per consentire una vera e propria ristrutturazione diretta al miglioramento
qualitativo del servizio. Sarebbe dunque stato possibile considerare i detti aiuti come destinati ad agevolare lo sviluppo
di talune attività ai sensi del detto articolo.
80
Per confutare l’asserita violazione dell’art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato, la Commissione ricorda che, al paragrafo 2.4,
primo capoverso, della relazione integrativa, le autorità italiane non hanno allegato elementi precisi circa un concreto e
dettagliato piano di ristrutturazione del settore, bensì generici riferimenti ad un futuro processo di ristrutturazione e
di razionalizzazione da attuarsi attraverso nuovi strumenti legislativi in materia di aiuti. Nella decisione impugnata, essa
avrebbe considerato che gli aiuti alla locazione finanziaria di nuovi veicoli si configurano alla stregua di aiuti al funzionamento,
ovverosia di aiuti diretti ad alleviare un’impresa dalle spese che essa stessa avrebbe dovuto normalmente sostenere nell’ambito
della sua gestione corrente o delle sue normali attività. Tali aiuti falserebbero, in linea di principio, le condizioni di
concorrenza nei settori ove sono concessi senza essere in grado tuttavia, come tali, di conseguire uno qualsiasi degli obiettivi
fissati dal detto art. 92, n. 3, e, pertanto, non rientrerebbero nell’ambito di applicazione di tale disposizione.
– Giudizio della Corte
81
Uno Stato membro che chiede di poter concedere aiuti in deroga alle norme del Trattato è soggetto ad un obbligo di collaborazione
nei confronti della Commissione. In forza di tale obbligo è tenuto, in particolare, a fornire tutti gli elementi atti a consentire
a detta istituzione di accertare che ricorrano le condizioni della deroga richiesta (v. sentenza 28 aprile 1993, causa C‑364/90,
Italia/Commissione, Racc. pag. I‑2097, punto 20).
82
Nell’applicazione dell’art. 92, n. 3, del Trattato, le valutazioni di carattere economico devono essere effettuate in un contesto
comunitario, il che significa che la Commissione ha l’obbligo di esaminare l’impatto di un aiuto sulla concorrenza e sul commercio
intracomunitario. Spetta alla Commissione, in sede di tale valutazione, ponderare gli effetti benefici dell’aiuto con gli
effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata (v. citate sentenze Philip
Morris/Commissione, punti 24 e 26, nonché 14 settembre 1994, Spagna/Commissione, punto 51).
83
Ai fini dell’applicazione dell’art. 92, n. 3, del Trattato la Commissione gode di un ampio potere discrezionale il cui esercizio
comporta complesse valutazioni di ordine economico e sociale da effettuarsi in un contesto comunitario (v., in particolare,
sentenza 24 febbraio 1987, causa 310/85, Deufil/Commissione, Racc. pag. 901, punto 18). Il controllo giurisdizionale applicato
all’esercizio di tale potere discrezionale si limita alla verifica del rispetto delle regole di procedura e di motivazione,
nonché al controllo dell’esattezza materiale dei fatti presi in considerazione e dell’assenza di errori di diritto, di errori
manifesti nella valutazione dei fatti o di sviamento di potere (v. citate sentenze 26 settembre 2002, Spagna/Commissione,
punto 74, e 13 febbraio 2003, Spagna/Commissione, punto 93).
84
Nel caso di specie risulta dal fascicolo che, contrariamente a quanto affermato dalla Repubblica italiana, la Regione, nel
corso del procedimento amministrativo, non ha fornito elementi precisi circa un concreto e dettagliato piano di ristrutturazione
del settore del trasporto merci su strada. Per contro, risulta dal paragrafo 2.4, primo capoverso, della relazione integrativa
che nell’immediato non era necessario alcun piano di ristrutturazione e la Regione si è limitata a riferirsi ad eventuali
misure di razionalizzazione del detto settore, attraverso, in particolare, misure di incoraggiamento alle fusioni e incentivazioni
al trasporto combinato, misure che l’amministrazione regionale avrebbe adottato in un futuro prossimo.
85
Tenuto conto di tali circostanze, la Commissione ha potuto ritenere a giusto titolo, senza oltrepassare i limiti del suo potere
discrezionale, che gli elementi in suo possesso non le consentissero di stabilire che gli aiuti controversi si accompagnassero
a un’azione di interesse comune, come un piano di ristrutturazione.
86
Inoltre, poiché il rinnovo del parco rotabile obsoleto rappresenta un costo che tutte le imprese di autotrasporti devono normalmente
sostenere per poter continuare a offrire i loro servizi sul mercato a condizioni competitive, la Commissione ha altresì giustamente
constatato, al punto VIII, dodicesimo capoverso, della motivazione della decisione impugnata, che gli aiuti alla locazione
finanziaria concessi per sovvenzionare un tale rinnovo e che hanno artificialmente rafforzato la posizione delle imprese beneficiarie
a scapito delle imprese concorrenti erano aiuti al funzionamento, che non rientrano, in linea di principio, nel campo di applicazione
dell’art. 92, n. 3, del Trattato. Tenuto conto di tali circostanze, la seconda parte del secondo motivo non può essere accolta.
Sul difetto di motivazione della decisione impugnata
87
Per quanto riguarda la terza parte del secondo motivo, relativa a un asserito difetto di motivazione della decisione impugnata,
bisogna fare riferimento ai principi ricordati ai punti 69 e 70 della presente sentenza. A tale proposito, si evince dalla
motivazione della decisione impugnata che la Commissione vi ha chiaramente indicato le ragioni per le quali gli aiuti controversi
non potevano beneficiare delle deroghe previste dagli artt. 92, n. 3, lett. c), del Trattato e 3, n. 1, lett. d), del regolamento
n. 1107/70 e, pertanto, la terza parte del secondo motivo non può essere accolta.
88
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre respingere il secondo motivo fatto valere dalla Repubblica italiana
a sostegno del suo ricorso.
Sul terzo motivo Argomenti delle parti
89
Con il terzo motivo, la Repubblica italiana fa valere che, dal momento che il mercato nazionale dei trasporti su strada non
era aperto alla concorrenza comunitaria e che la concessione degli aiuti controversi non ha potuto incidere sugli scambi intracomunitari,
tali aiuti devono essere qualificati come aiuti esistenti e, di conseguenza, non può essere loro applicato l’art. 93, n. 3,
del Trattato.
90
La Repubblica italiana afferma che, poiché gli aiuti controversi erano qualificati alla stregua di aiuti esistenti, la Commissione
doveva assoggettarli alla procedura di cui all’art. 93, nn. 1 e 2, del Trattato, il che comporta che essa può unicamente imporre
la soppressione o la modifica di tali aiuti nel termine da essa impartito. Per contro, avendo ritenuto che i detti aiuti fossero
aiuti nuovi, soggetti in quanto tali alla procedura di cui all’art. 93, n. 3, del Trattato, e avendo conseguentemente considerato
che essi erano illegittimi e, contestualmente, incompatibili con il mercato comune, con l’espressa previsione dell’obbligo
di restituzione allo Stato, la Commissione avrebbe commesso una grave violazione delle forme sostanziali e procedurali che
inficia la validità della decisione impugnata, quantomeno per quel che concerne il recupero degli aiuti controversi.
91
La Commissione sostiene, al contrario, che gli aiuti esistenti ricomprendono unicamente, da un lato, gli aiuti in atto anteriormente
all’entrata in vigore del Trattato CE o all’adesione successiva di nuovi Stati membri alle Comunità e, dall’altro, gli aiuti
regolarmente autorizzati, in maniera esplicita o implicita, da tale istituzione. Orbene, gli aiuti controversi non rientrerebbero
in nessuna di queste due categorie.
92
In primo luogo, secondo la Commissione, ciò che rileva è il fatto che, in un determinato momento, le misure in questione abbiano
potuto configurarsi alla stregua di aiuti, essendosi in quel momento trovate riunite tutte le condizioni di applicazione dell’art. 92,
n. 1, del Trattato.
93
In secondo luogo, la progressiva apertura, mediante l’istituzione di un regime di contingentamento, di un mercato precedentemente
chiuso alla concorrenza comunitaria dimostrerebbe, per sua stessa natura, l’esistenza a livello comunitario di un pregiudizio,
quantomeno potenziale, agli scambi, tale circostanza essendo di per sé già sufficiente a ritenere rispettata la specifica
condizione prevista dall’art. 92, n. 1, del Trattato. Il fatto che il contingente sia applicato e possa essere utilizzato,
finanche ad esaurimento, come asserisce la Repubblica italiana, sarebbe, per contro, la prova che una concorrenza effettiva
vi è stata. La Commissione aggiunge che le autorizzazioni comunitarie previste raggiungevano già le 5 268 unità nel 1985 e
nel 1992 erano 65 936, di cui 7 770 sono state attribuite al detto Stato membro.
Giudizio della Corte
94
Nella fattispecie, come la Corte ha già rilevato al punto 5 della presente sentenza, il settore del trasporto internazionale
di merci su strada era stato parzialmente aperto alla concorrenza comunitaria a decorrere dal 1969 mediante il regolamento
n. 1018/68 ed è stato completamente liberalizzato dal 1° gennaio 1993.
95
Come la Corte ha del pari già constatato ai punti 52‑68 della presente sentenza, gli aiuti controversi rafforzavano la posizione
finanziaria e, quindi, le possibilità di azione degli autotrasportatori di merci in conto terzi della Regione nei confronti
dei loro concorrenti e potevano pertanto incidere sugli scambi tra gli Stati membri.
96
Istituiti nel 1981 e nel 1985, i detti aiuti rientravano quindi, quando sono stati introdotti, nell’ambito di applicazione
dell’art. 92, n. 1, del Trattato.
97
Ne consegue che dovevano essere ritenuti regimi di aiuti nuovi assoggettati, come tali, all’obbligo di notifica di cui all’art. 93,
n. 3, del Trattato.
98
Pertanto, il terzo motivo, relativo all’errata qualificazione degli aiuti controversi come aiuti nuovi, dev’essere respinto.
Sul quarto motivo Sulla violazione del principio di proporzionalità
– Argomenti delle parti
99
Con la prima parte del quarto motivo, la Repubblica italiana sostiene che, poiché gli aiuti controversi hanno avuto un’incidenza
irrisoria sulla situazione delle imprese beneficiarie e poiché, quindi, la Comunità non ha interesse a ristabilire la situazione
anteriore, la decisione impugnata, nella parte in cui impone l’obbligo di recupero di tali aiuti, viola il principio di proporzionalità.
Inoltre, il rimborso degli aiuti rappresenterebbe per le dette imprese un onere gravosissimo, tale da causare la probabile
fuoriuscita dal mercato di molte di esse con conseguenti gravi crisi occupazionali e sociali, cosicché tale recupero risulterebbe
realisticamente impossibile. La decisione impugnata, inoltre, non sarebbe motivata al riguardo.
100
Per contro, la Commissione osserva, in primo luogo, che il recupero di un aiuto statale illegittimamente concesso, onde ripristinare
lo status quo ante, non può, in linea di principio, ritenersi provvedimento sproporzionato rispetto alle finalità delle disposizioni
del Trattato in materia di aiuti. Essa fa valere al riguardo che la probabile fuoriuscita dal mercato di imprese beneficiarie
di aiuti illegali in conseguenza dell’esecuzione dell’obbligo di rimborso non costituisce motivo tale da giustificare il mancato
recupero dell’aiuto da parte dello Stato (v. sentenza 15 gennaio 1986, causa 52/84, Commissione/Belgio, Racc. pag. 89, punto
14).
101
In secondo luogo, quanto al timore di una grave crisi sociale, se è vero che difficoltà insormontabili possono impedire a
uno Stato membro di rispettare gli obblighi che gli incombono in forza del diritto comunitario, secondo una costante giurisprudenza,
il mero timore di tali difficoltà non può esonerare uno Stato membro dalla corretta applicazione di tale diritto (v. sentenza
29 gennaio 1998, causa C‑280/95, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑259, punto 16).
102
In terzo luogo, la Commissione sostiene di non esser tenuta ad esporre specifici motivi per giustificare l’esercizio del potere
di ordinare la ripetizione dell’aiuto illegittimo. Tuttavia essa rileva che, nella decisione impugnata, essa ha precisato
di aver ritenuto necessario ordinare il recupero degli aiuti controversi al fine di ripristinare le eque condizioni di concorrenza
preesistenti alla concessione dei detti aiuti.
– Giudizio della Corte
103
Occorre ricordare in primo luogo che la soppressione di un aiuto illegittimo mediante recupero è la logica conseguenza dell’accertamento
della sua illegittimità. Pertanto, il recupero di un aiuto statale illegittimamente concesso, onde ripristinare lo status
quo ante, non può, in linea di principio, ritenersi un provvedimento sproporzionato rispetto alle finalità delle disposizioni
del Trattato in materia di aiuti di Stato (v. sentenze Tubemeuse, cit., punto 66, e 14 gennaio 1997, causa C‑169/95, Spagna/Commissione,
Racc. pag. I‑135, punto 47).
104
Per effetto della restituzione dell’aiuto, il beneficiario è privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto
ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dell’aiuto è ripristinata (v. sentenza 4 aprile 1995,
causa C‑350/93, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑699, punto 22). Da questa funzione del rimborso risulta anche che, in generale
e salvo circostanze eccezionali, la Commissione non abusa del suo potere discrezionale, ammesso dalla giurisprudenza della
Corte, quando chiede allo Stato membro di recuperare le somme concesse a titolo di aiuto illegittimo perché non fa che ripristinare
la situazione precedente (v. sentenze 17 giugno 1999, causa C‑75/97, Belgio/Commissione, Racc. pag. I‑3671, punto 66, e 7
marzo 2002, causa C‑310/99, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑2289, punto 99).
105
Nel caso di specie, poiché la Repubblica italiana si limita ad eccepire che il recupero degli aiuti controversi rappresenterebbe,
per le imprese beneficiarie, un onere gravosissimo, tale da causare la fuoriuscita dal mercato di molte di esse con conseguenti
gravi crisi occupazionali e sociali, basta rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il timore di difficoltà interne
non può giustificare l’inadempimento da parte di uno Stato membro degli obblighi che gli incombono ai sensi del diritto comunitario
(v., in particolare, sentenze 27 giugno 2000, causa C‑404/97, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I‑4897, punto 52; 7 marzo
2002, Italia/Commissione, cit., punto 105, e 26 giugno 2003, causa C‑404/00, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑6695, punto
55).
106
Pertanto, non vi sono elementi da cui risulti che la Repubblica italiana fosse di fronte a circostanze eccezionali tali da
giustificare l’impossibilità di rimborso e, di conseguenza, la prima parte del quarto motivo non può essere accolta.
Sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento
– Argomenti delle parti
107
Con la seconda parte del quarto motivo la Repubblica italiana sostiene che, poiché le imprese beneficiarie avrebbero riposto
affidamento nella legittimità di aiuti istituiti ed erogati da tanti anni, la decisione impugnata viola il principio della
tutela del legittimo affidamento nella parte in cui essa dispone il recupero delle sovvenzioni concesse dal 1° luglio 1990.
108
La Commissione replica che, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica italiana, quando le sovvenzioni costituiscono aiuti
ai sensi dell’art. 92, n. 1, del Trattato e sono illegittime, poiché sono state istituite in violazione dell’art. 93, n. 3,
del Trattato, l’asserita violazione del principio di tutela del legittimo affidamento nei confronti delle imprese beneficiarie
non è pertinente, in quanto non sussisteva alcuna obiettiva ragione per ritenere che, nel 1981 e nel 1985, la detta istituzione
non avesse alcunché da eccepire contro gli aiuti istituiti mediante le leggi nn. 28/1981 e 4/1985.
109
Inoltre, la Commissione fa valere che le autorità italiane, ove avessero nutrito il minimo dubbio sulla natura delle misure
in questione, avrebbero potuto procedere senz’altro alla notifica dei progetti. In realtà, risulta dalle circostanze di fatto
e di diritto che hanno condotto all’adozione della decisione impugnata che, nel 1981 e nel 1985, non sussisteva alcuna obiettiva
ragione per ritenere che la Commissione non avesse alcunché da eccepire contro le dette misure. La circostanza che quest’ultima,
dopo essere stata informata dell’esistenza delle leggi nn. 28/1981 e 4/1985 ed aver avviato la procedura di cui all’art. 93,
n. 2, del Trattato, sia giunta alla conclusione che le provvidenze concesse sino al 1° luglio 1990 alle imprese di autotrasporto
esercenti a livello esclusivamente locale, regionale o nazionale non costituivano aiuti di Stato non può aver fatto insorgere,
né in capo alle imprese beneficiarie né in capo alla Regione, alcun affidamento quanto alla legittimità degli aiuti erogati
successivamente al 1° luglio 1990.
– Giudizio della Corte
110
Per quanto riguarda il principio di tutela del legittimo affidamento, si deve ricordare che, con comunicazione pubblicata
sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU 1983, C 318, pag. 3), la Commissione ha informato i potenziali beneficiari di aiuti statali della precarietà degli aiuti
che siano stati loro illegittimamente concessi, nel senso che essi potrebbero essere tenuti a restituirli (v. sentenze 20
settembre 1990, causa C‑5/89, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑3437, punto 15, e 7 marzo 2002, Italia/Commissione, cit.,
punto 102).
111
La possibilità, per il beneficiario di un aiuto illegittimamente concesso, di invocare circostanze eccezionali sulle quali
abbia potuto legittimamente fondare il proprio affidamento circa la regolarità dell’aiuto e di opporsi, quindi, alla sua ripetizione
non può certamente escludersi. In un caso siffatto spetta al giudice nazionale, eventualmente adito, valutare le circostanze
del caso di specie, dopo aver proposto alla Corte, se necessario, questioni pregiudiziali di interpretazione (v. citate sentenze
Commissione/Germania, punto 16, e 7 marzo 2002, Italia/Commissione, punto 103).
112
Per contro, uno Stato membro le cui autorità abbiano concesso un aiuto in violazione delle norme procedurali di cui all’art. 93
del Trattato non può invocare il legittimo affidamento dei beneficiari per sottrarsi all’obbligo di adottare i provvedimenti
necessari ai fini dell’esecuzione di una decisione della Commissione con cui quest’ultima gli ordini di recuperare l’aiuto.
Ammettere tale possibilità significherebbe, infatti, privare di effetto utile le norme di cui agli artt. 92 e 93 del Trattato,
in quanto le autorità nazionali potrebbero far valere in tal modo il proprio illegittimo comportamento, al fine di vanificare
l’efficacia delle decisioni emanate dalla Commissione in virtù di tali disposizioni del Trattato (v. citate sentenze Commissione/Germania,
punto 17, e 7 marzo 2002, Italia/Commissione, punto 104).
113
Nel caso di specie, è pacifico che, anzitutto, contrariamente agli obblighi imposti agli Stati membri dall’art. 93, n. 3,
del Trattato, gli aiuti controversi sono stati concessi senza essere stati previamente notificati.
114
Inoltre, come la Corte ha già constatato al punto 54 della presente sentenza, una sovvenzione, anche se relativamente esigua
sul piano individuale, ma potenzialmente aperta all’insieme o a una larga parte delle imprese del settore, può avere ripercussioni
sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri. Salvo che si riconosca l’esistenza di circostanze eccezionali tali
da ostare al rimborso di un aiuto del genere, il fatto che i beneficiari siano piccole imprese che effettuano operazioni di
scarsa importanza non è rilevante.
115
Infine, la Repubblica italiana ritiene che, poiché le imprese beneficiarie avevano riposto affidamento nella regolarità degli
aiuti istituiti ed erogati da tanti anni, questo lungo periodo aveva fatto insorgere nelle dette beneficiarie un legittimo
affidamento sulla regolarità di tali aiuti.
116
A tale proposito, va ricordato che la fondamentale esigenza di certezza del diritto osta a che la Commissione possa ritardare
indefinitamente l’esercizio dei suoi poteri (v. sentenze 14 luglio 1972, causa 52/69, Geigy/Commissione, Racc. pag. 787, punti
20 e 21, nonché 24 settembre 2002, cause riunite C‑74/00 P e C‑75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano, Racc. pag. I‑7869,
punto 140).
117
È vero che un ritardo della Commissione nel decidere che un aiuto è illegittimo e che dev’essere eliminato e recuperato da
uno Stato membro può, in talune circostanze, giustificare nei beneficiari del detto aiuto un legittimo affidamento tale da
impedire alla Commissione di intimare allo Stato membro di ordinare la restituzione di questo aiuto (v. sentenza 24 novembre
1987, causa 223/85, RSV/Commissione, Racc. pag. 4617, punto 17). Tuttavia, le circostanze della causa che ha dato origine
a questa sentenza erano eccezionali e non presentano alcuna analogia con quelle della presente fattispecie. Infatti, la misura
in questione nella detta sentenza riguardava un settore che, da parecchi anni, fruiva di aiuti di Stato autorizzati dalla
Commissione ed era destinata a far fronte alle maggiori spese per un’operazione che aveva già fruito di una sovvenzione autorizzata
(sentenza 28 gennaio 2003, causa C‑334/99, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑1139, punto 44).
118
Ad ogni modo, come ricordato dall’avvocato generale al paragrafo 77 delle sue conclusioni, in caso di aiuti di Stato non notificati,
un tale ritardo può essere addebitato alla Commissione solo a decorrere dal momento in cui essa ha avuto conoscenza dell’esistenza
degli aiuti incompatibili con il mercato comune.
119
Nella fattispecie, è pacifico che la Commissione ha avuto conoscenza degli aiuti controversi solo nel settembre 1995. Tenuto
conto del fatto che, da un lato, tali aiuti non avevano costituito oggetto di un’autorizzazione della Commissione e, dall’altro,
la situazione complessa nell’ambito della quale questi aiuti erano stati concessi non era nota a quest’ultima, era quindi
necessario, prima di pervenire ad una decisione, effettuare un’indagine. In tale contesto, il periodo trascorso tra il settembre
1995 e la data di adozione della decisione impugnata, ossia il 30 luglio 1997, è ragionevole. Inoltre, la Repubblica italiana
non ha fatto valere alcun elemento atto a dimostrare che la Commissione avrebbe ritardato il detto procedimento.
120
Pertanto, non si può considerare che la decisione impugnata arrechi pregiudizio al legittimo affidamento delle imprese beneficiarie
degli aiuti controversi né nella parte in cui dispone il rimborso dei detti aiuti né nella parte in cui dispone il pagamento
degli interessi e, quindi, la seconda parte del quarto motivo non può essere accolta.
Sulla portata dell’obbligo di recupero degli aiuti controversi
– Argomenti delle parti
121
Con la terza parte del quarto motivo, la Repubblica italiana sostiene, per quanto riguarda la data a decorrere dalla quale
la decisione impugnata impone l’obbligo di recuperare gli aiuti concessi nel settore del trasporto internazionale, che l’art. 4
della decisione impugnata, al quale rinvia l’art. 5 della medesima, che prevede il recupero degli aiuti incompatibili con
il Trattato, constata inequivocabilmente l’incompatibilità degli aiuti erogati dal 1° luglio 1990 e quindi non dev’essere
interpretato alla luce della motivazione della detta decisione.
122
La Commissione sostiene, invece, che il dispositivo di un atto è indissociabile dalla sua motivazione e va pertanto interpretato
tenuto conto dei motivi che hanno portato alla sua adozione. Nella specie, la motivazione chiarirebbe che la data del 1° luglio
1990 riguarda unicamente gli aiuti concessi alle imprese che effettuano attività di trasporto locale, regionale o nazionale,
ad esclusione delle imprese attive nel settore dei trasporti internazionali.
123
D’altronde, secondo la Commissione, non sarebbe indispensabile neppure riferirsi alla motivazione per interpretare correttamente
l’art. 4 della decisione impugnata, ma sarebbe sufficiente situare tale articolo nel contesto del dispositivo globale di cui
fa parte e leggerlo alla luce degli articoli che lo precedono.
– Giudizio della Corte
124
Nel caso di specie, l’art. 4 della decisione impugnata era formulato in maniera equivoca per quanto riguarda l’esigenza di
recupero degli aiuti controversi, che potrebbe riguardare o tutti gli aiuti concessi alle imprese che effettuano trasporti
internazionali fin dalla loro introduzione, o unicamente quelli concessi dal 1° luglio 1990.
125
A tale proposito, bisogna ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, il dispositivo di un atto è indissociabile
dalla sua motivazione e va pertanto interpretato, se necessario, tenendo conto dei motivi che hanno portato alla sua adozione
(sentenza 15 maggio 1997, causa C-355/95 P, TWD/Commissione, Racc. pag. I-2549, punto 21, e Commissione/Portogallo, cit.,
punto 41).
126
Risulta dalla motivazione della decisione impugnata che, da un lato, al punto VII, secondo capoverso, della medesima, la Commissione
ha effettuato una distinzione tra le imprese che esercitano esclusivamente l’attività di trasporto a livello nazionale, regionale
o locale e quelle operanti nel trasporto internazionale e che, dall’altro, al medesimo punto VII, dal quarto al sesto capoverso,
essa ha identificato la data del 1° luglio 1990 come quella rilevante per quel che riguarda solamente le sovvenzioni concesse
alle prime imprese. Inoltre, al decimo capoverso del detto punto VII, la Commissione ha considerato che gli aiuti controversi
rafforzavano la posizione finanziaria delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi della Regione nei confronti dei
loro concorrenti, dal 1° luglio 1990 per le imprese di trasporto locale, regionale o nazionale e dal 1969 per quelle che effettuano
trasporti internazionali e potevano, perciò, incidere sugli scambi tra gli Stati membri.
127
Ne consegue che, come si evince anche dal punto VIII, ultimo capoverso, della motivazione della decisione impugnata, l’art. 4
della medesima va interpretato nel senso che gli aiuti concessi in forza delle leggi nn. 28/1981 e 4/1985, a decorrere dal
1° luglio 1990, alle imprese di trasporto locale, regionale o nazionale nonché quelli concessi alle imprese che esercitano
l’attività di trasporto internazionale sono incompatibili con il mercato comune.
128
Tale interpretazione risulta anche dalla lettura del dispositivo della decisione impugnata il quale, considerato nel suo insieme,
non presenta ambiguità. Infatti, l’art. 2 del detto dispositivo, in combinato disposto con l’art. 1 del medesimo, dichiara
illegittimi, in quanto non erano stati notificati alla Commissione come imposto dall’art. 93, n. 3, del Trattato, gli aiuti
concessi, ai sensi dei regimi di sovvenzioni istituiti con le leggi nn. 28/1981 e 4/1985, a favore di imprese di trasporto
internazionale e, a decorrere dal 1° luglio 1990, a favore di imprese di trasporto locale, regionale o nazionale. L’art. 3
del detto dispositivo constata la compatibilità con il mercato comune degli aiuti al trasporto combinato, perché possono beneficiare
di una deroga in forza dell’art. 3, n. 1, lett. e), del regolamento n. 1107/70. L’art. 4 del medesimo dispositivo individua,
tra gli aiuti illegittimi di cui all’art. 2 dello stesso, quelli che sono incompatibili con il mercato comune perché non soddisfano
i requisiti per beneficiare di una deroga. Nel contesto del dispositivo, trattasi dunque degli aiuti illegittimi che non sono
stati dichiarati compatibili con il mercato comune dall’art. 3 di tale dispositivo, cioè, per quanto riguarda il settore dei
trasporti internazionali, degli aiuti concessi dopo la loro istituzione con le leggi nn. 28/1981 e 4/1985. Di conseguenza,
la terza parte del quarto motivo non può essere accolta.
Sull’obbligo di motivazione
129
Per quanto riguarda la quarta parte del quarto motivo, relativo all’asserito difetto di motivazione della decisione impugnata,
basti ricordare che, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, in materia di aiuti di Stato, quando, contrariamente alle
disposizioni dell’art. 93, n. 3, del Trattato, la sovvenzione programmata sia già stata corrisposta, la Commissione, che ha
il potere di ingiungere alle autorità nazionali di ordinarne la restituzione, non è tenuta ad esporre specifici motivi per
giustificare il suo esercizio (v. citate sentenze 14 settembre 1994, Spagna/Commissione, punto 78, e 17 giugno 1999, Belgio/Commissione,
punto 82). Tuttavia è pacifico che, ai punti VI‑VIII della motivazione della decisione impugnata, la Commissione ha precisato
le ragioni per le quali ha deciso di esigere la restituzione degli aiuti controversi. Occorre quindi dichiarare che la detta
decisione non è viziata al riguardo da alcun difetto di motivazione e, pertanto, la quarta parte del quarto motivo non può
essere accolta.
130
Di conseguenza anche il quarto motivo dev’essere respinto.
Sulle spese
131
Ai sensi dell’art. 69, n. 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, la Corte decide sulle spese
in via equitativa. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se
ne è stata fatta domanda.
132
Nel caso di specie, la Repubblica italiana aveva depositato il proprio ricorso e la propria replica nella presente causa chiedendo
alla Corte di annullare, in particolare, gli artt. 2 e 5 della decisione impugnata, concernenti gli aiuti alle imprese di
autotrasporto locale, regionale o nazionale prima che tale parte del ricorso resti priva di soggetto. Nei limiti in cui il
ricorso ha ancora un oggetto, la Repubblica italiana è rimasta soccombente. Alla luce di tali considerazioni, occorre condannare
ciascuna parte a sopportare le proprie spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce
1)
Non occorre provvedere sui capi del ricorso diretti a far annullare gli artt. 2 e 5 della decisione della Commissione 30 luglio
1997, 98/182/CE, relativa agli aiuti concessi dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in favore degli autotrasportatori di detta
Regione, nei limiti in cui tali articoli dichiarano illegittimi gli aiuti concessi dal 1° luglio 1990 alle imprese che esercitano
esclusivamente attività di trasporto locale, regionale o nazionale.
2)
Per il resto, il ricorso è respinto.
3)
La Repubblica italiana e la Commissione delle Comunità europee sopporteranno le proprie spese.
Skouris
Cunha Rodrigues
Puissochet
Schintgen
Macken
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 aprile 2004.