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Documento 62001CJ0092

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 febbraio 2003.
Georgios Stylianakis contro Elliniko Dimosio.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Monomeles Dioikitiko Protodikeio Irakleiou - Grecia.
Art.8A del TrattatoCE (divenuto, in seguito a modifica, art.18CE) - Cittadinanza europea - Art.59 del TrattatoCE (divenuto, in seguito a modifica, art.49CE) - Libera prestazione dei servizi - Trasporti aerei comunitari - Tassa aeroportuale - Discriminazione - Regolamento (CEE) n.2408/92.
Causa C-92/01.

Raccolta della Giurisprudenza 2003 I-01291

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2003:72

62001J0092

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 febbraio 2003. - Georgios Stylianakis contro Elliniko Dimosio. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Monomeles Dioikitiko Protodikeio Irakleiou - Grecia. - Art.8A del TrattatoCE (divenuto, in seguito a modifica, art.18CE) - Cittadinanza europea - Art.59 del TrattatoCE (divenuto, in seguito a modifica, art.49CE) - Libera prestazione dei servizi - Trasporti aerei comunitari - Tassa aeroportuale - Discriminazione - Regolamento (CEE) n.2408/92. - Causa C-92/01.

raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-01291


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Trasporti - Trasporti aerei - Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Normativa nazionale che prevede aliquote di tasse aeroportuali diverse per i voli nazionali e per i voli intracomunitari - Presupposti per l'ammissibilità

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2408/92, art. 3, n. 1]

Massima


$$L'art. 3, n. 1, del regolamento n. 2408/92, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, che mira a definire le condizioni di applicazione, nel settore del trasporto aereo, del principio della libera prestazione dei servizi, osta ad una misura adottata da uno Stato membro che imponga su una parte essenziale dei voli a destinazione di altri Stati membri una tassa aeroportuale maggiore di quella applicata ai voli nazionali di detto Stato membro, a meno che si dimostri che tali tasse retribuiscono servizi aeroportuali necessari al trattamento dei passeggeri e che il costo dei detti servizi forniti ai passeggeri a destinazione degli altri Stati membri è superiore nella stessa proporzione al costo di quelli necessari al trattamento dei passeggeri dei voli nazionali.

( v. punto 29 e dispositivo )

Parti


Nel procedimento C-92/01,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Monomeles Dioikitiko Protodikeio Irakleiou (Grecia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Georgios Stylianakis

e

Stato ellenico,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 8 A e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 18 CE e 49 CE), nonché dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1992, n. 2408, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (GU L 240, pag. 8),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dal sig. J.-P. Puissochet (relatore), presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen e V. Skouris, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: sig. S. Alber

cancelliere: sig. R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il governo greco, dal sig. M. Apessos e dalla sig.ra N. Dafniou, in qualità di agenti;

- per il governo italiano, dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Fiorilli, avvocato dello Stato;

- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra M. Patakia e dal sig. M. Huttunen, in qualità di agenti,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 ottobre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 31 ottobre 2000, pervenuta in cancelleria il 22 febbraio 2001, il Monomeles Dioikitiko Protodikeio Irakleiou (Tribunale amministrativo di primo grado monocratico di Iraklion) ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale sull'interpretazione degli artt. 8 A e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 18 CE e 49 CE), nonché dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1992, n. 2408, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (GU L 240, pag. 8).

2 Detta questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra il sig. Stylianakis e lo Stato ellenico diretta a far dichiarare l'obbligo di quest'ultimo di rimborsare al sig. Stylianakis un importo di GRD 3 450, pari alla metà della tassa di ammodernamento e di sviluppo degli aeroporti che il predetto aveva dovuto versare in occasione di un viaggio aereo da Iraklion a Marsiglia (Francia).

Ambito normativo

Diritto comunitario

3 L'art. 8 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 17 CE) dispone:

«1. E' istituita una cittadinanza dell'Unione. E' cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. (...).

2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato».

4 L'art. 8 A, n. 1, del Trattato è redatto come segue:

«Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso».

5 L'art. 59, primo comma, del Trattato così prevede:

«Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità sono gradatamente soppresse durante il periodo transitorio nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione».

6 Ai termini dell'art. 61, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 51, n. 1, CE):

«La libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti».

7 L'art. 84, n. 2, primo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 80, n. 2, primo comma, CE) dispone:

«Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, potrà decidere se, in quale misura e con quale procedura potranno essere prese opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea».

8 Il regolamento n. 2408/92, adottato in base all'art. 84, n. 2, del Trattato, appartiene al «terzo pacchetto» delle misure adottate dal Consiglio per la graduale attuazione del mercato interno del trasporto aereo nel corso del periodo che scade il 31 dicembre 1992. Tale regolamento prevede in particolare il libero accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte dei voli intracomunitari. All'art. 3, n. 1, esso enuncia quanto segue:

«Ai sensi del presente regolamento, lo (gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) permette (permettono) ai vettori aerei comunitari di esercitare diritti di traffico su rotte all'interno della Comunità».

Diritto nazionale

9 L'art. 40, n. 9, della legge n. 2065/1992 (FEK A' 113), come modificata dalla legge n. 2668/1998 (FEK A' 282; in prosieguo: la «legge n. 2065/1992»), dispone:

«Viene imposta una tassa per l'ammodernamento e lo sviluppo degli aeroporti a carico di ogni passeggero di età superiore ai dodici anni in partenza dagli aeroporti greci (statali, locali o privati) con destinazione interna ed internazionale, così determinata:

a) per passeggeri con destinazione finale che dista dall'aeroporto di partenza più di 100 chilometri e meno di 750 chilometri la tassa è pari all'importo in dracme equivalente a 10 unità di conto europee (ECU);

b) per passeggeri con destinazione finale che dista dall'aeroporto di partenza più di 750 chilometri, la tassa è pari all'importo in dracme equivalente a 20 ECU».

Causa principale e questione pregiudiziale

10 Il ricorrente nella causa principale, il sig. Stylianakis, ha preso l'aereo il 10 agosto 1998 in partenza da Iraklion diretto a Marsiglia. Ha pagato per il suo viaggio, oltre al prezzo del biglietto, la somma di GRD 6 900 a titolo della tassa per l'ammodernamento e lo sviluppo degli aeroporti. Ha successivamente proposto un ricorso dinanzi al Monomeles Dioikitiko Protodikeio Irakleiou per obbligare lo Stato ellenico a rimborsargli la metà di detta somma, vale a dire GRD 3 450.

11 Secondo il giudice a quo, la tassa per l'ammodernamento e lo sviluppo degli aeroporti, riscossa dalle società di trasporto aereo in occasione della partenza dei passeggeri, non costituisce il corrispettivo di un servizio reso, bensì un onere fiscale. Tale tassa è destinata in particolare al finanziamento per la realizzazione di opere e la fornitura di attrezzature negli aeroporti, in particolare per la costruzione dell'aeroporto di Spáta (Grecia).

12 Il sig. Stylianakis ha sostenuto che il disposto dell'art. 40, n. 9, della legge n. 2065/1992, che prevede il raddoppio della tassa in funzione di un criterio di distanza, crea una discriminazione tra i voli nazionali in Grecia, da un lato, e i voli internazionali, compresi i voli verso gli altri Stati membri, dall'altro. A suo avviso, tale discriminazione è in particolare in contrasto con gli artt. 8 A e 59 del Trattato, nonché con l'art. 3 del regolamento n. 2408/92. Il sig. Stylianakis ha segnatamente basato la sua argomentazione sulla sentenza 5 ottobre 1994, causa C-381/93, Commissione/Francia (Racc. pag. I-5145).

13 A sua difesa, lo Stato ellenico ha fatto valere, riferendosi alla sua risposta ad un parere motivato della Commissione delle Comunità europee che metteva in discussione la compatibilità dell'art. 40 della legge n. 2065/1992 con gli artt. 59 del Trattato e 3, n. 1, del regolamento n. 2408/92, che il volo tra Corfù e Roma, vale a dire tra la Grecia e un altro Stato membro, è inferiore a 750 km e che esso comporta la riscossione della tassa minore. Lo Stato ellenico ha aggiunto che i passeggeri dei voli internazionali, compresi i voli verso altri Stati membri, fruiscono di servizi maggiori di quelli dei voli nazionali e che la differenza di tassazione, che riguarderebbe in ogni caso somme ridotte, è così giustificata.

14 Il giudice a quo considera tuttavia che la tassa doppia che si applica ai voli a destinazione di Stati membri diversi dalla Grecia può costituire un ostacolo alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione e violare le disposizioni del regolamento n. 2408/92.

15 In tali circostanze, il Monomeles Dioikitiko Protodikeio Irakleiou ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli artt. 8 A e 59 del Trattato CE, nonché l'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2408/92 siano da interpretare nel senso che è vietata l'imposizione, da parte di uno Stato membro, di un onere fiscale differenziato sui voli interni e sul quelli intracomunitari, disciplinata in modo tale che l'onere imposto sui voli intracomunitari sia di importo doppio rispetto a quello imposto sui voli interni allo Stato membro».

16 Si deve precisare che il parere motivato della Commissione, menzionato al punto 13 della presente sentenza, è stato seguito da un ricorso dinanzi alla Corte, in base all'art. 226, n. 2, CE, diretto a far dichiarare l'asserito inadempimento della Repubblica ellenica. Tale causa è stata registrata presso la cancelleria della Corte col numero C-272/00.

17 Nel corso di detto procedimento di inadempimento, la Repubblica ellenica ha tuttavia modificato la normativa in materia mediante l'art. 16 della legge n. 2892/2001 (FEK A' 46, pag. 1161), abrogando, per quanto riguarda i voli nazionali e i voli tra la Grecia e altri Stati membri o parti contraenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3), la differenza di importo della tassa per l'ammodernamento e lo sviluppo degli aeroporti in funzione della distanza e fissando il detto importo all'equivalente di euro 12. Di conseguenza, la Commissione ha rinunciato agli atti e la causa C-272/00 è stata cancellata dal ruolo della Corte.

Sull'art. 8 A del Trattato

18 L'art. 8 A del Trattato, che enuncia in generale il diritto per ogni cittadino dell'Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, trova una specifica espressione nelle disposizioni che garantiscono la libera prestazione dei servizi.

19 Infatti, la libertà di prestazione dei servizi è a favore tanto dei prestatori quanto dei destinatari dei servizi ed un'eventuale restrizione di tale libertà può così pregiudicare i diritti di un destinatario di servizi. Questo può quindi invocare tali disposizioni contro la misura di cui trattasi (v. sentenze 31 gennaio 1984, cause riunite 286/82 e 26/83, Luisi e Carbone, Racc. pag. 377, punto 16; 28 aprile 1998, causa C-158/96, Kohll, Racc. pag. I-1931, punto 35, e 26 ottobre 1999, causa C-294/97, Eurowings Luftverkehr, Racc. pag. I-7447, punto 34).

20 Tenuto conto delle caratteristiche della causa principale, non è quindi necessario pronunciarsi sull'interpretazione dell'art. 8 A del Trattato (v., per quanto concerne la libertà di stabilimento, sentenza 29 febbraio 1996, causa C-193/94, Skanavi e Chryssanthakopoulos, Racc. pag. I-929, punto 22, e, per quanto attiene alla libera circolazione dei lavoratori, sentenza 26 novembre 2002, causa C-100/01, Oteiza Olazabal, Racc. pag. I-0000, punto 26).

Sugli artt. 59 del Trattato e 3, n. 1, del regolamento n. 2408/92

Osservazioni presentate alla Corte

21 Il governo italiano osserva che la tassa di cui trattasi nella causa principale colpisce le prestazioni di servizi aerei tra gli Stati membri, ma, osservando che tale tassa è applicata senza discriminazioni basate sulla nazionalità e secondo un criterio oggettivo, ne deduce che essa non è in contrasto con l'art. 59 del Trattato in quanto tale disposizione vieterebbe soltanto le discriminazioni basate sulla nazionalità o sulla residenza. Esso sostiene del pari che l'applicazione del criterio di distanza non dà luogo ad una restrizione dissimulata. Aggiunge che la detta tassa non viola il regolamento n. 2408/92, in quanto il relativo versamento non costituisce una condizione da cui dipenda l'autorizzazione di esercitare diritti di traffico.

22 La Commissione osserva che il sistema di tassazione di cui trattasi nella causa principale colpisce con la tassa maggiore principalmente i voli internazionali, compresi i voli tra gli Stati membri, poiché, salvo un'eccezione, i voli inferiori a 750 km costituiscono voli nazionali nell'ambito del territorio greco. Tale sistema renderebbe la prestazione di servizi di trasporto aereo tra gli Stati membri più difficile della stessa prestazione di servizi all'interno della Grecia e costituirebbe di conseguenza una restrizione in contrasto con l'art. 59 del Trattato, in quanto tale disposizione si applicherebbe ai trasporti aerei alla luce del regolamento n. 2408/92. Le necessità relative al finanziamento dell'aeroporto di Spáta, segnalate dallo Stato ellenico dinanzi al giudice a quo, non possono giustificare siffatta restrizione. La Commissione, interpretando un documento del servizio dell'aviazione civile greca (YPA) sulla capacità di trattamento dei passeggeri negli aeroporti, contesta la tesi secondo cui i passeggeri dei voli internazionali fruiscono di servizi maggiori di quelli dei voli nazionali, il che avrebbe potuto giustificare la riscossione di una tassa maggiore a carico dei primi. Essa sostiene che, in ogni caso, la tassa in questione non mira a compensare i costi dei servizi effettivamente forniti negli aeroporti.

Giudizio della Corte

23 Anche se, tenuto conto dell'art. 61 del Trattato, l'art. 59 di questo di per sé non si applica ai servizi di trasporto, essendo questi ultimi disciplinati dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti, il principio della libera prestazione dei servizi è pur sempre applicabile in materia.

24 Infatti, come emerge dalla giurisprudenza della Corte, il regolamento n. 2408/92, adottato in base all'art. 84, n. 2, del Trattato, mira appunto a definire le condizioni di applicazione, nel settore del trasporto aereo, del principio della libera prestazione dei servizi (v., in tal senso, sentenza 18 gennaio 2001, causa C-361/98, Italia/Commissione, Racc. pag. I-385, punto 32).

25 Tale libertà osta all'applicazione di qualsiasi normativa nazionale che abbia l'effetto di rendere la prestazione di servizi tra Stati membri più difficile della prestazione di servizi puramente interna ad uno Stato membro, indipendentemente dall'esistenza di una discriminazione in base alla nazionalità o alla residenza (v., in tal senso, citata sentenza Commissione/Francia, punti 17-21).

26 Per quanto riguarda la tassa di cui trattasi nella causa principale, i viaggi aerei riguardanti un tragitto di oltre 750 km in partenza da un aeroporto greco, cui si applica la tassa maggiore, sono tutti viaggi tra Stati membri o verso paesi terzi, mentre quelli aventi ad oggetto un tragitto inferiore a 750 km, cui si applica la tassa minore, sono tutti, salvo un'eccezione, viaggi interni alla Grecia. Si deve pertanto considerare che, nonostante il carattere apparentemente neutro del criterio di differenziazione dell'importo della tassa impiegata, la tassa maggiore riguarda specificamente i voli diversi da quelli nazionali (v., per analogia, sentenza 26 settembre 2000, causa C-205/98, Commissione/Austria, Racc. pag. I-7367).

27 Inoltre, non risulta, alla luce del fascicolo, che la tassa di cui trattasi abbia un carattere retributivo dei servizi aeroportuali necessari al trattamento dei passeggeri e che il costo dei detti servizi forniti ai passeggeri dei voli superiori ai 750 km costituisca il doppio di quelli forniti ai passeggeri dei voli inferiori a 750 km.

28 Pertanto, dato che le tasse aeroportuali incidono direttamente e automaticamente sul prezzo del tragitto, il fatto di stabilire differenze tra gli importi delle tasse gravanti sui passeggeri si ripercuote automaticamente sul costo del trasporto e privilegia, nel caso di specie, l'accesso ai voli nazionali rispetto all'accesso agli altri voli (v. sentenza 26 giugno 2001, causa C-70/99, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I-4845, punto 20).

29 Occorre quindi risolvere la questione come segue: l'art. 3, n. 1, del regolamento n. 2408/92 osta ad una misura adottata da uno Stato membro, come quella di cui alla causa principale, che imponga su una parte essenziale dei voli a destinazione di altri Stati membri una tassa aeroportuale maggiore di quella applicata ai voli nazionali di detto Stato membro, a meno che si dimostri che tali tasse retribuiscono servizi aeroportuali necessari al trattamento dei passeggeri e che il costo dei detti servizi forniti ai passeggeri a destinazione degli altri Stati membri è superiore nella stessa proporzione al costo di quelli necessari al trattamento dei passeggeri dei voli nazionali.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

30 Le spese sostenute dai governi ellenico e italiano, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Monomeles Dioikitiko Protodikeio Irakleiou con ordinanza 31 ottobre 2000, dichiara:

L'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1992, n. 2408, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, osta ad una misura adottata da uno Stato membro, come quella di cui alla causa principale, che imponga su una parte essenziale dei voli a destinazione di altri Stati membri una tassa aeroportuale maggiore di quella applicata ai voli nazionali di detto Stato membro, a meno che si dimostri che tali tasse retribuiscono servizi aeroportuali necessari al trattamento dei passeggeri e che il costo dei detti servizi forniti ai passeggeri a destinazione degli altri Stati membri è superiore nella stessa proporzione al costo di quelli necessari al trattamento dei passeggeri dei voli nazionali.

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