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Documento 62000CJ0245

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 febbraio 2003.
Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA) contro Nederlandse Omroep Stichting (NOS).
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hoge Raad der Nederlanden - Paesi Bassi.
Direttiva 92/100/CEE - Diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale - Art.8, n.2, Radiodiffusione e comunicazione al pubblico - Equa remunerazione.
Causa C-245/00.

Raccolta della Giurisprudenza 2003 I-01251

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2003:68

62000J0245

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 febbraio 2003. - Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA) contro Nederlandse Omroep Stichting (NOS). - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hoge Raad der Nederlanden - Paesi Bassi. - Direttiva 92/100/CEE - Diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale - Art.8, n.2, Radiodiffusione e comunicazione al pubblico - Equa remunerazione. - Causa C-245/00.

raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-01251


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Ravvicinamento delle legislazioni - Diritto d'autore e diritti ad esso connessi - Diritto di noleggio e di prestito di opere tutelate - Direttiva 92/100 - Radiodiffusione e comunicazione al pubblico - Equa remunerazione - Nozione - Interpretazione uniforme - Attuazione da parte degli Stati membri - Criteri - Limiti

(Direttiva del Consiglio 92/100/CEE, art. 8, n. 2)

Massima


$$L'art. 8, n. 2, della direttiva 92/100, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, impone agli Stati membri di emanare una normativa che assicuri che l'utente verserà un'equa remunerazione quando un fonogramma viene usato per una radiodiffusione o per una qualsiasi comunicazione al pubblico. La nozione di equa remunerazione che figura in detta disposizione dev'essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri e attuata da ciascuno Stato membro, il quale determina, nel proprio territorio, i criteri più pertinenti per garantire, entro i limiti imposti dal diritto comunitario, in particolare dalla direttiva 92/100, l'osservanza di tale nozione comunitaria.

A questo proposito, il predetto art. 8, n. 2, non osta ad un modello di calcolo dell'equa remunerazione che contenga fattori variabili e fattori fissi come il numero di ore di diffusione dei fonogrammi, la rilevanza dell'ascolto degli organismi radiofonici e televisivi rappresentati dall'organismo di diffusione, le tariffe convenzionalmente fissate in materia di diritti di esecuzione e di radiodiffusione di opere musicali tutelate dal diritto d'autore, le tariffe praticate dagli organismi pubblici di radiodiffusione negli Stati membri limitrofi dello Stato membro di cui trattasi e gli importi pagati dalle stazioni commerciali, qualora il suddetto modello sia tale da consentire di raggiungere un adeguato equilibrio tra l'interesse degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori a riscuotere una remunerazione per la radiodiffusione di un determinato fonogramma e l'interesse dei terzi a poter radiodiffondere tale fonogramma in condizioni ragionevoli e non risulti in contrasto con alcun principio del diritto comunitario.

( v. punti 33, 38, 46, dispositivo 1-2 )

Parti


Nel procedimento C-245/00,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA)

e

Nederlandse Omroep Stichting (NOS),

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100 CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai sigg. J.-P. Puissochet (relatore), presidente di sezione, C. Gulmann e V. Skouris, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: sig. A. Tizzano

cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate

- per la Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA), dai sigg. J.L.R.A. Huydecoper e H.G. Sevenster, advocaten;

- per la Nederlandse Omroep Stichting (NOS), dai sigg. W. VerLoren van Themaat e R.S. Meijer, advocaten;

- per il governo dei Paesi Bassi, dal sig. M.A. Fierstra, in qualità di agente;

- per il governo tedesco, dai sigg. A. Dittrich e W.-D. Plessing, in qualità di agenti;

- per il governo portoghese, dai sigg. L.I. Fernandes e J.C. de Almeida e Paiva, in qualità di agenti;

- per il governo finlandese, dalla sig.ra T. Pynnä, in qualità di agente;

- per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra G. Amodeo, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra J. Stratford, barrister;

- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra K. Banks e dal sig. H.M.H. Speyart, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA), rappresentata dai sigg. E. Pijnacker Hordijk e T. Cohen Jehoram, advocaten, della Nederlandse Omroep Stichting (NOS), rappresentata dall'avv. W. VerLoren van Themaat, del governo olandese, rappresentato dalla sig.ra J. van Bakel, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal sig. H.M.H. Speyart, all'udienza del 2 maggio 2002,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 settembre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 9 giugno 2000, pervenuta alla Corte il 19 giugno successivo, lo Hoge Raad der Nederlanden ha posto, ai sensi dell'art. 234 CE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61).

2 Le questioni sono state sollevate nell'ambito di un procedimento che contrappone la Stichting ter Exploitatie Naburige Rechten (Fondazione per l'esercizio dei diritti connessi al diritto di autore, in prosieguo: la «SENA») alla Nederlandse Omroep Stichting (Fondazione di radiotelevisione olandese, in prosieguo: la «NOS») a proposito della fissazione di un'equa remunerazione pagata, per la trasmissione di fonogrammi via radio o televisione, agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di tali fonogrammi.

La normativa comunitaria

3 La direttiva 92/100 mira ad attuare una tutela giuridica armonizzata per il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale.

4 Dal primo considerando della direttiva 92/100 risulta che tale armonizzazione mira a sopprimere le differenze tra le normative nazionali quando esse «possono provocare il sorgere di barriere commerciali e distorsioni della concorrenza e nuocere al completamento e al buon funzionamento del mercato interno».

5 Il settimo, l'undicesimo, il quindicesimo e il diciassettesimo considerando della suddetta direttiva sono formulati come segue:

«considerando che le opere creative e artistiche degli autori e degli artisti interpreti o esecutori richiedono la percezione di un reddito adeguato quale base per l'ulteriore attività creativa ed artistica e che gli investimenti occorrenti, segnatamente quelli richiesti per la produzione di fonogrammi e pellicole, sono particolarmente rischiosi ed elevati; che per garantire livelli di reddito adeguati e per recuperare l'investimento l'unico mezzo efficace è un'adeguata tutela giuridica dei titolari dei diritti;

(...)

considerando che la disciplina comunitaria in materia di diritto di noleggio e di prestito e di alcuni diritti connessi al diritto d'autore può limitarsi a stabilire che gli Stati membri riconoscono i diritti di noleggio o di prestito a determinate categorie di titolari e, inoltre, stabilire i diritti di fissazione, di produzione, di distribuzione, radiodiffusione e comunicazione al pubblico a favore di alcune categorie di titolari di diritti connessi;

(...)

considerando che è necessario introdurre un regime che assicuri che gli autori e gli artisti interpreti o esecutori ricevano un'irrinunciabile equa remunerazione e mantengano la possibilità di affidare l'amministrazione di questo diritto a società di gestione collettiva che li rappresentano;

(...)

considerando che l'equa remunerazione deve tener conto dell'importanza del contributo apportato dagli autori e dagli artisti interpreti o esecutori al fonogramma o alla pellicola;(...)».

6 L'art. 8, nn. 1 e 2, della direttiva 92/100 recita:

«1. Gli Stati membri riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico delle loro prestazioni artistiche, tranne nel caso in cui la prestazione stessa costituisca già di per sé una trasmissione radiotelevisiva o sia ottenuta da una fissazione.

2. Gli Stati membri prevedono un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall'utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, gli Stati membri possono stabilire le condizioni della ripartizione tra i medesimi di questa remunerazione».

7 La nozione di equa remunerazione non viene precisata nella direttiva 92/100.

La normativa nazionale

8 L'art. 7 della Wet op de naburige rechten (legge olandese sui diritti connessi), del 1° luglio 1993, modificata dalla legge 21 dicembre 1995 (Staatsblad 1995, pag. 653; in prosieguo: la «WNR»), dispone:

«1. Un fonogramma prodotto a fini commerciali o la sua riproduzione può essere radiodiffuso, o in altro modo comunicato al pubblico, senza l'autorizzazione del produttore del fonogramma e dell'artista interprete o esecutore, o dei rispettivi aventi causa, a condizione che sia versata un'equa remunerazione.

2. In mancanza d'accordo sull'entità dell'equa remunerazione, l'Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, adito in prima istanza dalla parte più diligente, avrà competenza esclusiva per la fissazione di tale ammontare.

3. La remunerazione spetta all'artista interprete o esecutore e al produttore, o ai rispettivi aventi diritto, ed è divisa fra loro in parti eguali».

9 L'art. 15 della WNR precisa che l'equa remunerazione di cui all'art. 7 di tale legge deve essere pagata ad una persona giuridica rappresentativa designata dal Ministro della Giustizia, la quale, con esclusione di chiunque altro, provvede alla riscossione e alla ripartizione della remunerazione, e specifica che questa persona giuridica rappresenta gli aventi causa ogni qualvolta occorra determinare l'ammontare della remunerazione e riscuoterla o esercitare il diritto esclusivo.

La causa principale e le questioni pregiudiziali

10 Prima dell'entrata in vigore della WNR, il 16 dicembre 1986 era stato concluso un accordo tra la NOS e la Stichting Radio Nederland Wereldomroep, da un lato, e la Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van Beeld en Geluisdragers (Fondazione olandese dei produttori e degli importatori di supporti di suono e d'immagine; in prosieguo: la «NVPI»). Secondo tale accordo, la NOS era debitrice alla NVPI, annualmente a decorrere dal 1984, di una remunerazione (indicizzata) come compenso per l'uso dei diritti degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi. La retribuzione pagata dalla NOS alla NVPI in base all'accordo ammontava, nel 1984, a NLG 605 000 e, nel 1994, a NLG 700 000.

11 Ai sensi dell'art. 15 della WNR, la SENA veniva designata per riscuotere e ripartire l'equa remunerazione dei diritti al posto della NVPI che, con lettera 23 dicembre 1993, ha, quindi, denunciato l'accordo che la vincolava alla NOS.

12 La SENA e la NOS, ai sensi dell'art. 7, n. 1, della WNR, hanno cercato un accordo circa l'ammontare della remunerazione equa da stabilire nell'ambito di tale legge. Poiché l'accordo non è stato raggiunto, la SENA, ai sensi dell'art. 7, n. 2, della WNR, ha adito l'Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage (Paesi Bassi) chiedendogli di fissare l'equa remunerazione in NLG 3 5000 per ora di trasmissione televisiva e in NLG 350 per ora di trasmissione radiofonica, il che darebbe un importo annuo dovuto di NLG 7 500 000.

13 Basandosi sul contratto del 16 dicembre 1986 e sugli importi pagati in forza di questo alla NVPI, la NOS ha presentato una domanda riconvenzionale, volta ad ottenere che l'equa remunerazione sia fissata su base annua in NLG 700 000.

14 Con due sentenze interlocutorie 7 agosto 1996 e 16 aprile 1997 l'Arrondissementsrechtbank ha fissato la remunerazione dovuta per il 1995 in NLG 2 000 000. Esso ha fatto dipendere la fissazione della remunerazione dovuta per gli anni successivi da altri dati di cui ha chiesto la comunicazione.

15 In sede di appello, il Gerechtshof te 's-Gravenhage(Paesi Bassi) ha ritenuto, con sentenza interlocutoria 6 maggio 1999, che la questione principale fosse quella di accertare come determinare l'equa remunerazione di cui all'art. 7, n. 1, della WNR, dato che né tale legge né la direttiva 92/100 forniscono alcuna indicazione concreta sul suo modo di calcolo.

16 Il Gerechtshof ha rilevato, in primo luogo, che la direttiva 92/100 non impone di armonizzare il metodo di fissazione dell'equa remunerazione, anche se la prassi seguita negli altri Stati membri può avere un'influenza sulla soluzione che sarà adottata nei Paesi Bassi.

17 In secondo luogo, esso ha osservato, da una parte che, come indicano i lavori preparatori della WNR, l'equa remunerazione deve corrispondere, all'incirca, a ciò che doveva essere pagato prima ai sensi dell'accordo tra la NOS e la NVPI e, dall'altra, che il carattere equo, il calcolo e il controllo della remunerazione devono essere favoriti dal ricorso ad un modello di calcolo che spetta alle parti cercare, in un primo tempo, di definire con l'ausilio di fattori variabili e fissi.

18 Il Gerechtshof ha proposto i seguenti fattori:

- il numero di ore di diffusione dei fonogrammi;

- la rilevanza del pubblico («audience») degli organismi di radiodiffusione e di televisione rappresentati dalla NOS;

- le tariffe convenzionalmente fissate in materia di diritti di esecuzione e di radiodiffusione di opere musicali tutelate dal diritto d'autore;

- le tariffe praticate dagli organismi pubblici di radiodiffusione negli Stati membri limitrofi dei Paesi Bassi;

- gli importi pagati dalle stazioni commerciali.

19 La SENA ha proposto ricorso in cassazione facendo valere che il Gerechtshof aveva svolto un ragionamento giuridico incompatibile con la direttiva 92/100, la quale mira ad introdurre una nozione autonoma di diritto comunitario che esige un'interpretazione uniforme, negli Stati membri, della nozione di equa remunerazione. Essa ritiene che l'analisi del Gerechtshof porti a trattare in modo diverso situazioni identiche.

20 Poiché l'argomento della SENA solleva questioni di interpretazione della direttiva 92/100, lo Hoge Raad der Nederlanden ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1. Se la nozione "remunerazione equa" di cui all'art. 8, n. 2, della direttiva sia una nozione comunitaria che deve essere interpretata ed applicata allo stesso modo in tutti gli Stati membri della Comunità europea.

2. In caso affermativo:

a) Secondo quali criteri debba essere determinato l'ammontare della remunerazione equa.

b) Se si debba ricercare esclusivamente nell'ammontare di remunerazioni che prima dell'entrata in vigore della direttiva nello Stato membro interessato erano usuali o convenute tra gli organismi interessati.

c) Se nell'adozione della legge nazionale di attuazione della direttiva si debba o si possa tener conto delle aspettative suscitate negli interessati circa l'ammontare della remunerazione.

d) Se si debba ricercare esclusivamente nell'ammontare di remunerazioni che in base al diritto d'autore sulle opere musicali vengono pagate relativamente alla trasmissione da parte di organismi di radiodiffusione.

e) Se la remunerazione debba essere messa in relazione con l'ambito potenziale di ascoltatori o spettatori, o con il numero effettivo di ascoltatori o spettatori, oppure in parte con il primo e in parte con il secondo, e, in quest'ultimo caso, in quale proporzione.

3. In caso di soluzione negativa della questione sub 1), se questo significhi che gli Stati membri sono completamente liberi di determinare i criteri in base ai quali deve essere stabilito l'ammontare della remunerazione equa. Oppure se tale facoltà abbia determinati limiti e, in tal caso, quali siano tali limiti».

Sulla prima questione

21 Con la prima questione il giudice a quo intende accertare in sostanza se la nozione di «equa remunerazione» di cui all'art. 8, n. 2, della direttiva 92/100 debba, da un lato, essere interpretata allo stesso modo in tutti gli Stati membri e, dall'altro, essere attuata secondo gli stessi criteri in ciascuno di tali Stati.

22 Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione dell'interpretazione uniforme della nozione di equa remunerazione, le parti nella causa principale, tutti i governi che hanno presentato osservazioni, salvo il governo finlandese, e la Commissione concordano nel riconoscere che, trovandosi in una direttiva del Consiglio e non contenendo alcun riferimento ai diritti nazionali, una nozione del genere si configura come una disposizione autonoma di diritto comunitario e dev'essere interpretata in modo uniforme nel territorio della Comunità.

23 Come osserva il governo del Regno Unito, la Corte ha già affermato che tanto l'applicazione uniforme del diritto comunitario quanto il principio d'uguaglianza esigono che una disposizione di diritto comunitario che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, nell'intera Comunità, ad un'interpretazione autonoma ed uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa (v., ad esempio, sentenze 18 gennaio 1984, causa 327/82, Ekro, Racc. pag. 107, punto 11; 19 settembre 2000, causa C-287/98, Linster, Racc. pag. I-6917, punto 43, e 9 novembre 2000, causa C-357/98, Yiadom, Racc. pag. I-9265, punto 26).

24 Lo stesso vale per la nozione di equa remunerazione che figura nell'art. 8, n. 2, della direttiva 92/100. Quindi, in ottemperanza al principio d'autonomia del diritto comunitario, tale nozione deve essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri.

25 Con riferimento, in secondo luogo, alla questione dell'applicazione degli stessi criteri in tutti gli Stati membri, viene ammesso dalle parti nella causa principale, da tutti i governi che hanno presentato osservazioni e dalla Commissione che la direttiva 92/100 omette di definire la nozione di equa remunerazione. Viene unanimemente constatato, inoltre, che tale direttiva, pur affidando agli Stati membri la cura, in determinate circostanze, di ripartire l'equa remunerazione tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi, non conferisce loro il compito di determinare criteri comuni per definirla.

26 Da quest'ultima constatazione la SENA deduce, a contrario, che il legislatore comunitario ha negato agli Stati membri la possibilità di fissare in modo autonomo i criteri per un'equa remunerazione e, di conseguenza, il suo importo. Essa basa questo ragionamento sulla sentenza 3 febbraio 2000, causa C-293/98, Egeda (Racc. pag. I-629), nella quale la Corte ha affermato che la direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248, pag. 15), crea non già un'armonizzazione generale delle norme sul diritto d'autore, ma solo un'armonizzazione minima. La SENA ne argomenta, per analogia, che la direttiva 92/100, che ha l'obiettivo specifico di istituire e di garantire il diritto di ottenere un'equa remunerazione per l'uso di fonogrammi pubblicati a scopi commerciali, previsto all'art. 8, n. 2, mira ad armonizzare l'esistenza e la portata di tale diritto.

27 Essa ritiene inoltre che, per rispettare tale volontà di armonizzazione, solo il valore commerciale della prestazione di locazione o di prestito possa consentire di determinare l'importo di un'equa remunerazione.

28 A sostegno del suo argomento, essa assume che la direttiva 92/100 si basa sugli artt. 57, n. 2, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 47, n. 2, CE), 66 del Trattato CE (divenuto art. 55 CE) e 100 A del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 95 CE) e che la scelta di tali articoli come base giuridica corrisponde ad un obiettivo di realizzazione del mercato interno e, quindi, ad un intento di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri.

29 Il perseguimento di tale obiettivo consentirebbe in particolare, secondo la SENA, di superare gli ostacoli e le disuguaglianze ingiustificate che pregiudicano la posizione sul mercato degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi, e di annullare gli svantaggi economici che potrebbero risultare dalla diffusione dei suddetti fonogrammi.

30 Essa fa valere che, in settori affini, l'interpretazione della direttiva 92/100 da parte della Corte ha rafforzato gli obiettivi di tale direttiva, che sono quelli di diminuire, grazie all'armonizzazione delle legislazioni, i divari esistenti nella tutela giuridica concessa dagli Stati membri, di vigilare a che gli artisti interpreti o esecutori ottengano un reddito adeguato e di offrire ai produttori di fonogrammi la possibilità di ammortizzare i loro investimenti. La Corte avrebbe sottolineato questi punti nonché l'importanza dello sviluppo culturale della Comunità in base all'art. 128 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 151 CE) nelle sentenze 28 aprile 1998, causa C-200/96, Metronome Musik (Racc. pag. I-1953), e 22 settembre 1998, causa C-61/97, FDV (Racc. pag. I-5171).

31 Tutti i governi che hanno presentato osservazioni, nonché la Commissione, chiedono alla Corte di dichiarare che l'argomento della SENA non è atto a dimostrare che il legislatore comunitario abbia inteso, nel silenzio dell'art. 8, n. 2, della direttiva 92/100, stabilire implicitamente criteri uniformi per determinare se una remunerazione sia o no equa.

32 Essi ritengono, al contrario, che la direttiva 92/100 abbia volontariamente omesso di prevedere un metodo di calcolo dettagliato e normativo del livello di tale remunerazione.

33 Occorre ricordare che la direttiva impone agli Stati membri di emanare una normativa che assicuri che l'utente verserà un'equa remunerazione quando viene diffuso un fonogramma. Essa dispone pure che la ripartizione di detta remunerazione tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi dev'essere normalmente fissata mediante accordo tra questi ultimi. E' solo allorquando le loro trattative non sfociano in un accordo sulle modalità della ripartizione che lo Stato membro deve intervenire per determinarne le condizioni.

34 Ora, in mancanza di una definizione comunitaria dell'equa remunerazione, non esiste alcuna ragione obiettiva che giustifichi la fissazione da parte del giudice comunitario di precise modalità per la determinazione di un'equa remunerazione uniforme che indurrebbe necessariamente la Corte a sostituirsi agli Stati membri ai quali la direttiva 92/100 non impone alcun particolare criterio (v., in tal senso, sentenza 25 febbraio 1999, causa C-131/97, Carbonari e a. (Racc. pag. I-1103, punto 45). Spetta quindi ai soli Stati membri determinare, nell'ambito del loro territorio, i criteri più pertinenti per assicurare entro i limiti imposti dal diritto comunitario, ed in particolare dalla direttiva 92/100, l'osservanza di tale nozione comunitaria.

35 In proposito, risulta che l'art. 8, n. 2, della direttiva 92/100 si è ispirato all'art. 12 della convenzione internazionale per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961. Tale convenzione prevede il versamento di un'equa remunerazione le cui modalità di ripartizione sono determinate dalla normativa nazionale, in mancanza d'accordo tra i diversi interessati, e indica semplicemente un certo numero di fattori, qualificati non esaustivi, non vincolanti e potenzialmente pertinenti, al fine di determinare ciò che è equo in ciascun caso di specie.

36 Il solo ruolo della Corte, in una situazione del genere, può essere, nell'ambito di una causa portata dinanzi ad essa, di invitare gli Stati membri a far osservare, nel modo più uniforme possibile, sul territorio della Comunità, la nozione di equa remunerazione, la quale deve definirsi, alla luce delle finalità della direttiva 92/100, precisate in particolare nei suoi considerando, come tale da consentire di raggiungere un adeguato equilibrio tra l'interesse degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi a riscuotere una remunerazione per la radiodiffusione di un determinato fonogramma e l'interesse dei terzi a poter radiodiffondere tale fonogramma in condizioni ragionevoli.

37 Come sottolineato dalla Commissione, tale remunerazione, che rappresenta la controprestazione dell'uso di un fonogramma commerciale, segnatamente a fini di radiodiffusione, implica che il suo carattere equo sia, in particolare, definito alla luce del valore di tale uso negli scambi economici.

38 La prima questione va quindi risolta nel senso che la nozione di equa remunerazione che figura nell'art. 8, n. 2, della direttiva 92/100 dev'essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri ed attuata da ciascuno Stato membro, il quale determina, nel proprio territorio, i criteri più pertinenti per assicurare, entro i limiti imposti dal diritto comunitario, ed in particolare dalla suddetta direttiva, l'osservanza di tale nozione comunitaria.

Sulla seconda e terza questione

39 Con la seconda e con la terza questione, il giudice a quo chiede in sostanza quali criteri debbano essere attuati per determinare l'importo dell'equa remunerazione e quali limiti si impongano agli Stati membri nella fissazione di tali criteri.

40 Come risulta dalla soluzione della prima questione, la Corte non deve fissare essa stessa i criteri di un'equa remunerazione o porre limiti generali e prestabiliti alla fissazione di siffatti criteri, bensì fornire al giudice a quo gli elementi che gli consentano di valutare se i criteri nazionali che servono a fissare la remunerazione degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi siano atti ad assicurare la loro equa remunerazione nel rispetto del diritto comunitario.

41 Nella causa principale, dall'art. 7 della WNR risulta che, in mancanza di un accordo contrattuale tra la SENA e la NOS sull'importo della remunerazione, spetta al giudice nazionale fissare detto importo. E' in applicazione di tale normativa che il Gerechtshof te 's-Gravenhage ha dichiarato che il carattere equo, il calcolo e il controllo della remunerazione dovevano essere favoriti dal ricorso ad un modello di calcolo contenente fattori variabili e fissi: il numero di ore di diffusione dei fonogrammi, la rilevanza dell'ascolto degli organismi radiofonici e televisivi rappresentati dall'organismo di diffusione, le tariffe convenzionalmente fissate in materia di diritti d'esecuzione e di radiodiffusione di opere musicali tutelate dal diritto d'autore, le tariffe praticate dagli organismi pubblici di radiodiffusione negli Stati membri limitrofi dei Paesi Bassi e, infine, gli importi pagati dalle stazioni commerciali.

42 Il Gerechtshof ha precisato, inoltre, che le stesse parti possono anzitutto cercare di sviluppare un modello di calcolo il cui risultato dovrebbe, nei primi anni successivi alla data di entrata in vigore della direttiva 92/100, corrispondere all'incirca all'importo che l'organismo di diffusione pagava prima, in forza di un contratto, al vecchio organismo collettore, qualora un aumento non sia giustificato dalla necessità di assicurare un'equa remunerazione.

43 Infine, esso ha previsto la possibilità di far ricorso a periti per elaborare un modello di calcolo qualora permanga il disaccordo tra le parti.

44 Il Gerechtshof prende quindi tutte le precauzioni per rispettare al meglio le disposizioni dell'art. 8, n. 2, della direttiva 92/100, cioè per assicurare l'equa retribuzione degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori dei fonogrammi, privilegiando un accordo contrattuale sulla base di criteri obiettivi che le parti dovranno ponderare con riferimento, in particolare, alle modalità adottate negli altri Stati membri e prevedendo, in caso di fallimento del negoziato fra le parti, la possibilità che il giudice nazionale si faccia assistere da un tecnico esperto per determinare l'importo dell'equa retribuzione.

45 Il legislatore olandese ha quindi optato per lasciare che i rappresentanti degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi e quelli degli utenti di fonogrammi fissino di comune accordo l'importo dell'equa retribuzione e, in mancanza d'accordo, affidino tale compito al giudice nazionale, incaricato di procedere da ultimo al calcolo della suddetta remunerazione. Tale metodo, molto attento ai diritti delle parti e nel contempo rispettoso del diritto comunitario, consente di individuare uno schema generale in cui potrebbero inserirsi le diverse opzioni degli Stati membri per il calcolo dell'importo dell'equa remunerazione.

46 La seconda e la terza questione vanno, pertanto, risolte nel senso che l'art. 8, n. 2, della direttiva 92/100 non osta ad un modello di calcolo dell'equa remunerazione degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi che contenga fattori variabili e fattori fissi come il numero di ore di diffusione dei fonogrammi, la rilevanza dell'ascolto degli organismi radiofonici e televisivi rappresentati dall'organismo di diffusione, le tariffe convenzionalmente fissate in materia di diritti di esecuzione e di radiodiffusione di opere musicali tutelate dal diritto d'autore, le tariffe praticate dagli organismi pubblici di radiodiffusione negli Stati membri limitrofi dello Stato membro di cui trattasi e gli importi pagati dalle stazioni commerciali, qualora il suddetto modello sia tale da consentire di raggiungere un adeguato equilibrio tra l'interesse degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori a riscuotere una remunerazione per la radiodiffusione di un determinato fonogramma e l'interesse dei terzi a poter radiodiffondere tale fonogramma in condizioni ragionevoli e non risulti in contrasto con alcun principio del diritto comunitario.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

47 Le spese sostenute dai governi finlandese, olandese, portoghese, tedesco e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Hoge Raad der Nederlanden con ordinanza 9 giugno 2000, dichiara:

1) La nozione di equa remunerazione che figura nell'art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, dev'essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri ed attuata da ciascuno Stato membro, il quale determina, nel proprio territorio, i criteri più pertinenti per assicurare, entro i limiti imposti dal diritto comunitario e in particolare dalla suddetta direttiva, il rispetto di tale nozione comunitaria.

2) L'art. 8, n. 2, della direttiva 92/100 non osta ad un modello di calcolo della equa remunerazione degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi che contenga fattori variabili e fattori fissi, quali il numero di ore di diffusione dei fonogrammi, la rilevanza dell'ascolto degli organismi radiofonici e televisivi rappresentati dall'organismo di diffusione, le tariffe convenzionalmente fissate in materia di diritti d'esecuzione e di radiodiffusione di opere musicali tutelate dal diritto d'autore, le tariffe praticate dagli organismi pubblici di radiodiffusione negli Stati membri limitrofi dello Stato membro di cui trattasi e gli importi pagati dalle stazioni commerciali, qualora il suddetto modello sia tale da consentire di raggiungere un adeguato equilibrio tra l'interesse degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori a riscuotere una remunerazione per la radiodiffusione di un determinato fonogramma e l'interesse dei terzi a poter radiodiffondere tale fonogramma in condizioni ragionevoli e non risulti in contrasto con alcun principio del diritto comunitario.

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