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Documento 62001CJ0411

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 ottobre 2003.
GEFCO SA contro Receveur principal des douanes.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal d'instance de Metz - Francia.
Codice doganale comunitario e regolamento di applicazione - Regime di perfezionamento passivo - Esenzione dai dazi all'importazione applicati ai prodotti compensatori - Importo deducibile in caso di errata indicazione di una voce doganale nella dichiarazione di esportazione temporanea delle merci - Inadempimento rimasto senza alcuna conseguenza sul corretto funzionamento del regime di perfezionamento passivo.
Causa C-411/01.

Raccolta della Giurisprudenza 2003 I-11547

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2003:536

62001J0411

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 ottobre 2003. - GEFCO SA contro Receveur principal des douanes. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal d'instance de Metz - Francia. - Codice doganale comunitario e regolamento di applicazione - Regime di perfezionamento passivo - Esenzione dai dazi all'importazione applicati ai prodotti compensatori - Importo deducibile in caso di errata indicazione di una voce doganale nella dichiarazione di esportazione temporanea delle merci - Inadempimento rimasto senza alcuna conseguenza sul corretto funzionamento del regime di perfezionamento passivo. - Causa C-411/01.

raccolta della giurisprudenza 2003 pagina 00000


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Libera circolazione delle merci - Scambi con i paesi terzi - Regime di perfezionamento passivo - Esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione applicati ai prodotti compensatori - Inosservanza delle condizioni e degli obblighi di tale regime - Prova dell'insussistenza di conseguenze - Portata

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92, artt. 145-151]

Massima


$$Gli artt. 145-151 del regolamento n. 2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che un operatore economico il quale ha dichiarato merci sotto una voce doganale errata in occasione della loro esportazione temporanea fuori del territorio comunitario conformemente al regime di perfezionamento passivo fornisca, anche in assenza di una formale modifica della dichiarazione di esportazione temporanea, la prova che la dichiarazione erronea non ha avuto alcuna conseguenza sul corretto funzionamento del suddetto regime ai sensi dell'art. 150, n. 2, di tale regolamento. Una prova siffatta deve permettere di stabilire, senza alcuna ambiguità, che i prodotti compensatori risultano dalla lavorazione delle merci in esportazione temporanea. Spetta al giudice nazionale determinare, con riguardo a tutte le circostanze di fatto della causa principale, se l'operatore economico abbia o meno fornito la prova suddetta.

In caso di soluzione affermativa, l'importo dei dazi all'importazione che sarebbero applicabili alle merci in esportazione temporanea in rapporto alla loro esatta voce doganale può essere detratto al momento dell'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori.

( v. punto 55, dispositivo 1-4 )

Parti


Nel procedimento C-411/01,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Tribunal d'instance di Metz (Francia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

GEFCO SA

e

Receveur principal des douanes,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 145-151 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1),

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, dai sigg. P. Jann e R. Rosas (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. A. Tizzano

cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la GEFCO SA, dal sig. F. Goguel, avocat;

- per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A. Colomb, in qualità di agenti;

- per il governo portoghese, dai sigg. L. Fernandes, J. Serra de Andrade e Â. Seiça Neves, in qualità di agenti;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. R. Tricot, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della GEFCO SA, rappresentata dall'avv. F. Goguel, del governo francese, rappresentato dalla sig.ra A. Colomb, e della Commissione, rappresentata dai sigg. B. Stromsky e X. Lewis, in qualità di agenti, all'udienza del 27 novembre 2002,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 marzo 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 8 ottobre 2001, pervenuta in cancelleria il 17 ottobre successivo, il Tribunal d'instance di Metz ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione degli artt. 145-151 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»).

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la GEFCO SA (in prosieguo: la «GEFCO»), un'impresa che esercita l'attività di commissionario in dogana, e l'amministrazione doganale in merito ad un'obbligazione doganale nata in occasione di un'operazione di perfezionamento passivo triangolare.

Contesto normativo

3 L'art. 65 del codice doganale dispone:

«Il dichiarante è autorizzato, su sua richiesta, a rettificare una o più indicazioni della dichiarazione dopo l'accettazione di quest'ultima da parte dell'autorità doganale. La rettifica non può avere l'effetto di far diventare oggetto della dichiarazione merci diverse da quelle che ne costituivano l'oggetto iniziale.

Tuttavia, nessuna rettifica può più essere autorizzata se la richiesta è fatta dopo che l'autorità doganale:

(...)

c) (...) ha autorizzato lo svincolo delle merci».

4 L'art. 78 del codice doganale, che figura sotto il titolo «Controllo a posteriori delle dichiarazioni», enuncia:

«1. Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l'autorità doganale può procedere alla revisione della dichiarazione, d'ufficio o su richiesta del dichiarante

(...)

3. Quando dalla revisione della dichiarazione o dai controlli a posteriori risulti che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato sono state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti, l'autorità doganale, nel rispetto delle norme in vigore e tenendo conto dei nuovi elementi di cui essa dispone, adotta i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione».

5 L'art. 87 del codice doganale prevede:

«1. L'autorizzazione definisce le condizioni in cui il regime in questione è utilizzato.

2. Il titolare dell'autorizzazione deve informare l'autorità doganale di qualsiasi fatto sopraggiunto dopo il rilascio dell'autorizzazione che possa avere un'incidenza sul mantenimento o sul contenuto di quest'ultima».

6 Il regime del perfezionamento passivo è disciplinato dagli artt. 145-160 del codice doganale.

7 L'art. 145, n. 1, di tale codice prevede che il regime di perfezionamento passivo consenta di esportare temporaneamente fuori del territorio doganale della Comunità merci comunitarie per sottoporle ad operazioni di perfezionamento e di immettere i prodotti risultanti da queste operazioni in libera pratica in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione.

8 L'art. 148, n. 1, lett. b), del medesimo codice enuncia che l'autorizzazione di perfezionamento passivo è concessa esclusivamente quando si ritenga possibile accertare che i prodotti compensatori sono stati ottenuti dalla lavorazione di merci in temporanea esportazione.

9 Conformemente all'art. 150, n. 2, del codice doganale, l'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione di cui all'art. 151, n. 1, di tale codice non è concessa quando non siano soddisfatti una delle condizioni o uno degli obblighi relativi al regime di perfezionamento passivo, a meno che si dimostri che le mancanze non hanno avuto alcuna conseguenza sul corretto funzionamento del suddetto regime.

10 L'art. 151, n. 1, del codice doganale prevede che l'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione di cui all'art. 145 di tale codice consista nel detrarre dall'importo dei dazi all'importazione relativi ai prodotti compensatori immessi in libera pratica l'importo dei dazi all'importazione che sarebbero applicabili, alla stessa data, alle merci in temporanea esportazione se queste fossero importate nel territorio doganale della Comunità dal paese ove hanno formato oggetto dell'operazione o dell'ultima operazione di perfezionamento.

11 L'art. 151, n. 2, del codice doganale precisa che l'importo da detrarre ai sensi del n. 1 di tale articolo è calcolato in funzione della quantità e della specie delle merci considerate il giorno dell'accettazione della dichiarazione del loro vincolo al regime di perfezionamento passivo e sulla base degli altri elementi di tassazione loro applicabili alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica dei prodotti compensatori.

12 L'art. 220 del codice doganale, relativo alla contabilizzazione e alla notifica al debitore dell'importo dei dazi risultante da un'obbligazione doganale, prevede:

«Quando l'importo dei dazi risultante da un'obbligazione doganale (...) sia stato contabilizzato ad un livello inferiore all'importo legalmente dovuto, la contabilizzazione dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere deve avvenire entro due giorni dalla data in cui l'autorità doganale si è resa conto della situazione in atto ed è in grado di calcolare l'importo legalmente dovuto e di determinarne il debitore (contabilizzazione a posteriori). (...)

2. (...) non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando:

(...)

b) l'importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell'autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana».

13 Le disposizioni d'applicazione del regime di perfezionamento passivo di cui al codice doganale erano costituite, all'epoca dei fatti nella causa principale, dagli artt. 748-787 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di applicazione»).

14 La nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») di cui all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 9 settembre 1996, n. 1734 (GU L 238, pag. 1), è una nomenclatura delle merci destinata a rispondere nel contempo alle esigenze della Tariffa doganale comune ed a quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità. Essa prevede posizioni a otto cifre, corrispondenti alla categoria tariffaria di ciascuna merce.

Causa principale e questione pregiudiziale

15 Nel 1995 la società Hewlett Packard Italiana Spa ha ottenuto dalle autorità italiane un'autorizzazione di perfezionamento passivo che permetteva di esportare temporaneamente schede elettroniche dall'Italia verso la Cina o il Giappone, al fine di installarle nelle stampanti e di reimportare tali stampanti quali prodotti compensatori sul territorio doganale comunitario, più precisamente in Francia.

16 L'autorizzazione di esportazione temporanea delle schede elettroniche riportava come voce doganale quella dichiarata dalla Hewlett Packard Italiana Spa, cioè la voce 8473 30 90 della NC. Il bollettino di informazioni denominato «bollettino INF 2», redatto su richiesta di tale impresa, riportava come voce doganale di riferimento di tali componenti l'indicazione 8473 della NC, vale a dire un'indicazione contenente le prime quattro cifre della voce dichiarata.

17 Risulta dagli atti di causa che sia l'autorizzazione di esportazione temporanea sia il bollettino INF 2 recavano allegata una dettagliata descrizione del disegno tecnico delle schede elettroniche.

18 Le schede elettroniche venivano esportate dall'Italia verso la Cina e il Giappone. Le stampanti incorporanti le predette schede erano state importate nella Comunità dalla GEFCO. Quest'ultima agiva per conto del suo cliente, la società Hewlett Packard France, a sua volta agente per conto della società Hewlett Packard Europe. Al momento della suddetta importazione la GEFCO ha dichiarato tali schede sotto la voce doganale 8473 30 10 della NC e non sotto la voce 8473 30 90 della NC, dichiarata al momento dell'esportazione temporanea.

19 Tale discordanza delle voci doganali è stata rilevata dall'amministrazione doganale francese con verbale 3 dicembre 1998 ed è stata condotta un'indagine. Secondo tale indagine, la Hewlett Packard Europe avrebbe impartito l'istruzione di dichiarare le merci reimportate sotto la voce doganale 8473 30 10 della NC, ma le stesse merci avrebbero continuato per errore ad essere dichiarate all'esportazione temporanea sotto la voce 8473 30 90 della NC e questo almeno fino al novembre 1996.

20 Dal 1° gennaio 1996 le merci rientranti nella voce 84 73 30 90 della NC erano colpite da un dazio doganale dell'1,6% e quelle rientranti nella voce doganale 84 74 30 10 della NC da un dazio doganale del 3,3%.

21 Le autorità italiane hanno confermato, con verbale 21 giugno 1999, che la corretta classificazione doganale delle schede elettroniche era la voce doganale 8473 30 10 della NC e che l'indicazione figurante sulla documentazione relativa all'esportazione temporanea delle suddette schede era errata.

22 Secondo l'amministrazione doganale francese, la GEFCO ha modificato la voce doganale senza avere ottenuto a tale scopo l'accordo delle autorità doganali italiane. Tale società non avrebbe presentato nessuna istanza di perizia diretta a dimostrare che la voce doganale dichiarata all'esportazione era errata. Conseguentemente tale amministrazione ha notificato alla GEFCO, il 26 settembre 2000, un verbale d'infrazione che sollecitava il pagamento di un'obbligazione doganale corrispondente alla differenza tra i dazi doganali applicabili alle schede elettroniche secondo il codice tariffario dichiarato in Francia e quelli risultanti dall'applicazione del codice tariffario dichiarato in Italia.

23 La GEFCO ha fatto valere che la menzione sulle dichiarazioni e sulle autorizzazioni all'esportazione era dovuta ad errori materiali, poiché il dichiarante è stato avvertito soltanto nel novembre 1996 del fatto che la voce doganale da prendere in considerazione dal 1° gennaio 1996 era la voce 8473 30 10 della NC e non più la voce 8473 30 90 della NC.

24 Poiché tali argomenti non hanno convinto l'amministrazione doganale francese, l'esattore principale delle dogane ha notificato alla GEFCO, con atto 19 ottobre 2000, un'ingiunzione di pagamento per un importo di FRF 8 795 672 dovuti come dazi doganali ed imposta sul valore aggiunto evasi.

25 L'8 novembre 2000 la GEFCO ha proposto opposizione avverso tale ingiunzione e adito il Tribunal d'instance di Metz. A suo parere, i dazi dovuti dovrebbero essere calcolati sulla base della voce doganale dichiarata alle dogane francesi in occasione della reimportazione delle merci, in quanto tale voce doganale era materialmente corretta. Gli artt. 150, n. 2, e 151, n. 2, del codice doganale non farebbero riferimento alla specie dichiarata all'esportazione e, quanto al loro spirito, siffatte disposizioni riguarderebbero piuttosto l'esatta specie delle merci.

26 Il giudice nazionale constata che né nel codice doganale né agli artt. 748-796 del regolamento di applicazione viene precisato se «la specie delle merci» rinvii all'esatta voce doganale del prodotto o a quella citata nella dichiarazione di esportazione. Occorrerebbe chiarire tale punto per stabilire se, nella causa principale, la GEFCO potesse modificare unilateralmente la voce doganale.

27 Alla luce di quanto precede il Tribunal d'instance di Metz ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, nell'ambito di un perfezionamento passivo triangolare, una corretta interpretazione degli artt. 145-151 del codice doganale comunitario [regolamento (CEE) n. 2913/92] vieti ad un operatore di detrarre, al momento dell'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori, l'importo dei dazi all'importazione che sarebbero applicabili alle merci in esportazione temporanea in rapporto alla loro esatta voce doganale nell'ipotesi in cui la voce doganale dichiarata al momento della loro esportazione fosse stata diversa perché errata».

Sulla questione pregiudiziale

Osservazioni presentate alla Corte

28 La GEFCO fa preliminarmente valere che la questione pregiudiziale attiene chiaramente ad una discordanza delle voci doganali risultante da un errore amministrativo e che la sua buona fede non è messa in questione. Nella fattispecie di cui alla causa principale le dichiarazioni di esportazione temporanea sarebbero state allegate in copia alle dichiarazioni di importazione talché la discordanza tra la voce doganale dichiarata all'esportazione e quella dichiarata all'importazione sarebbe dovuta emergere da un attento esame delle dichiarazioni di importazione.

29 Secondo la GEFCO, le autorità doganali francesi sembrano considerare che l'art. 151, n. 2, primo comma, del codice doganale si riferisce alla specie dichiarata in occasione del vincolo delle merci al regime di perfezionamento passivo. Tuttavia nessun elemento giustificherebbe in tale comma un'interpretazione siffatta. Secondo la GEFCO, è più probabile che la suddetta disposizione imponga di prendere in considerazione la specie reale della merce piuttosto che una specie dichiarata la quale si rivelerebbe a posteriori errata.

30 La GEFCO fa peraltro valere l'art. 150, n. 2, del codice doganale ai sensi del quale l'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione non è concessa quando non siano soddisfatti una delle condizioni o uno degli obblighi relativi al regime di perfezionamento passivo, a meno che si dimostri che le mancanze non hanno avuto alcuna conseguenza sul corretto funzionamento del suddetto regime. Essa ricorda in proposito che il presupposto essenziale di tale funzionamento risiede nella possibilità di dimostrare che i prodotti compensatori risulteranno dalla lavorazione delle merci in esportazione temporanea. Nulla permetterebbe di sostenere che l'errore materiale commesso quanto alla voce doganale in occasione della dichiarazione di esportazione temporanea delle merci di cui alla causa principale abbia avuto la minima ripercussione sul buon funzionamento del regime doganale applicabile.

31 La GEFCO considera che la penalizzazione risultante dall'impostazione proposta dall'amministrazione doganale francese sarebbe sproporzionata rispetto alla gravità di un'infrazione come quella della causa principale. Essa ricorda in proposito la giurisprudenza della Corte desumibile dalle sentenze 11 novembre 1981, causa 203/80, Casati (Racc. pag. 2595); 31 gennaio 1984, cause riunite 286/82 e 26/83, Luisi e Carbone (Racc. pag. 377), e 21 settembre 1989, causa 68/88, Commissione/Grecia (Racc. pag. 2965).

32 La GEFCO conclude che un'interpretazione corretta del codice doganale non le vieta di detrarre dai dazi all'importazione relativi ai prodotti compensatori l'importo dei dazi all'importazione che sarebbero applicabili alle merci in esportazione temporanea in rapporto alla loro esatta voce doganale.

33 Il governo francese ritiene che soltanto la voce doganale menzionata nell'autorizzazione di esportazione temporanea possa essere presa in considerazione per determinare la tassazione applicabile ai sensi del regime di perfezionamento passivo. Esso ammette che un cambiamento di voce doganale è possibile in due ipotesi, ma considera che queste ultime non sussistono nella causa principale. In effetti la GEFCO non avrebbe informato le autorità doganali, in forza dell'art. 87, n. 2, del codice doganale, che occorreva modificare la voce doganale delle merci in esportazione temporanea. Essa non avrebbe neppure rettificato le indicazioni della dichiarazione di esportazione temporanea in conformità dell'art. 65, primo comma, del codice medesimo.

34 Il governo francese sostiene che la stessa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione doganale fissa le condizioni alle quali può essere utilizzato il regime di perfezionamento passivo. Di conseguenza l'operatore economico potrebbe detrarre, all'atto della reimportazione delle merci, solo i dazi corrispondenti alla voce doganale menzionata in tale autorizzazione.

35 Il governo francese conclude che, in circostanze come quelle di cui alla questione pregiudiziale, il disposto degli artt. 145-151 del codice doganale non permette ad un importatore che non ha informato le autorità doganali di elementi sopravvenuti dopo il rilascio dell'autorizzazione di perfezionamento passivo, che non ha rettificato le indicazioni della dichiarazione di esportazione temporanea dopo l'accettazione di quest'ultima da parte delle autorità doganali e che, conseguentemente, non ha potuto ottenere alcuna autorizzazione menzionante la modifica della voce doganale di detrarre l'importo dei dazi all'importazione che sarebbero applicabili alle merci in esportazione temporanea in rapporto alla loro esatta voce doganale.

36 Il governo portoghese considera che, dato che le merci in esportazione temporanea sono state classificate nella dichiarazione sotto la voce doganale 8473 30 90 della NC e che tale classificazione è stata confermata dall'agente doganale in occasione dell'esportazione, la GEFCO non può, in linea di principio, modificare unilateralmente la suddetta classificazione, senza aver presentato alcuna domanda a tale scopo e senza esservi stata autorizzata.

37 Tale governo solleva la questione se si trattasse, nelle circostanze di fatto della causa principale, di un errore delle autorità doganali. Se così fosse stato, occorrerebbe esaminare, in conformità dell'art. 220, n. 2, lett. b), se l'errore non potesse ragionevolmente essere scoperto dal debitore e se questi avesse agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana.

38 Secondo il governo portoghese, occorre anche avere una visione d'insieme e tener conto del principio di proporzionalità. Le dichiarazioni in dogana errate sarebbero state regolarmente accettate dalle autorità italiane per un certo lasso di tempo e dagli atti di causa non risulterebbe alcun elemento di prova secondo cui la GEFCO non ha agito in buona fede.

39 Tale governo conclude che le autorità doganali competenti devono permettere che le merci in esportazione temporanea siano considerate classificate sotto la voce doganale corretta nei limiti in cui sono riunite talune condizioni, cioè la buona fede e l'assenza di negligenza manifesta o di manovre imputabili all'operatore economico nonché l'osservanza di tutte le disposizioni della normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana. Inoltre non dovrebbe sussistere alcun dubbio circa la specie delle merci in questione. Occorrerebbe anche prendere in considerazione l'errore commesso dall'impresa e dalle autorità competenti nonché valutare, sulla base dei criteri applicabili, se tale errore fosse rilevabile. Spetterebbe al giudice nazionale verificare se tali condizioni siano soddisfatte.

40 La Commissione ricorda che il ricorso al regime di perfezionamento passivo è subordinato ad un'autorizzazione rilasciata dalle autorità doganali. Incomberebbe al giudice nazionale verificare se, nella causa principale, l'autorizzazione di cui si avvale l'operatore economico escluda dal suo campo di applicazione le merci in esportazione temporanea tenuto conto della loro vera categoria tariffaria.

41 Secondo la Commissione, esiste una presunzione secondo cui la dichiarazione erronea circa la specie delle merci interessate costituisce un inadempimento che realmente ha conseguenze sul corretto funzionamento del regime di perfezionamento passivo ai sensi dell'art. 150, n. 2, del codice doganale. Una siffatta presunzione non sarebbe però irrefragabile. Spetterebbe all'operatore economico provare che la dichiarazione erronea in merito alla specie delle merci non ha prodotto tali conseguenze.

42 La Commissione conclude che, in assenza di un inadempimento che abbia avuto realmente conseguenze sul corretto funzionamento del regime doganale di cui trattasi, qualora un controllo doganale provi in maniera certa l'esatta voce doganale delle merci in esportazione temporanea e qualora tale esportazione sia stata oggetto di autorizzazione da parte delle autorità doganali, l'operatore economico è autorizzato a detrarre l'importo dei dazi all'importazione che sarebbero applicabili alle merci in esportazione temporanea in rapporto alla loro esatta voce doganale, nell'ipotesi in cui la voce doganale dichiarata al momento della loro esportazione fosse diversa perché errata.

Soluzione della Corte

43 Il giudice nazionale chiede in sostanza se gli artt. 145-151 del codice doganale vadano interpretati nel senso che ostano a che un operatore economico il quale ha dichiarato merci sotto una voce doganale errata in occasione della loro esportazione temporanea fuori del territorio comunitario conformemente al regime di perfezionamento passivo possa detrarre, al momento dell'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori, l'importo dei dazi all'importazione che sarebbero applicabili alle merci in esportazione temporanea in rapporto all'esatta voce doganale.

44 Per risolvere tale questione occorre anzitutto esaminare se, come lascia intendere il governo portoghese, l'art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale potrebbe applicarsi alla causa principale.

45 Va ricordato che, ai sensi di tale disposizione, non si procede alla contabilizzazione a posteriori dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere quando l'importo dei dazi legalmente dovuto non sia stato correttamente determinato per un errore proveniente dalle stesse autorità competenti che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore.

46 Orbene, come giustamente rilevato dall'avvocato generale ai punti 53 e 54 delle sue conclusioni, l'errore di designazione della categoria tariffaria delle merci in esportazione temporanea in questione nella causa principale non è dovuto né all'autorità doganale francese né all'autorità doganale italiana, ma in primo luogo al dichiarante italiano, la Hewlett Packard Italiana SpA, che ha utilizzato una voce doganale errata nelle proprie dichiarazioni di esportazione temporanea. Per di più, emerge dagli atti di causa che l'errore ha potuto essere scoperto assai agevolmente dalla GEFCO.

47 Occorre quindi dichiarare che le condizioni di applicazione dell'art. 220. n. 2, lett. b), del codice doganale non sono riunite nella causa principale.

48 Le circostanze di fatto della causa principale vanno quindi esaminate unicamente sotto il profilo delle disposizioni che regolano il regime di perfezionamento passivo, segnatamente l'art. 150, n. 2, del codice doganale. Secondo tale paragrafo, l'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione non è concessa quando non siano soddisfatti una delle condizioni o uno degli obblighi relativi al regime di perfezionamento passivo, a meno che si dimostri che le mancanze non hanno avuto alcuna conseguenza sul corretto funzionamento del suddetto regime.

49 E' necessario ricordare che, nella causa principale, la voce doganale utilizzata nella dichiarazione di esportazione temporanea e ripresa nell'autorizzazione di esportazione era errata. Risulta dagli atti di causa che tali documenti non sono stati formalmente rettificati. Non è contestato da alcuno degli interessati i quali hanno presentato osservazioni che, date tali circostanze, non sono stati soddisfatti tutte le condizioni e tutti gli obblighi relativi al regime di perfezionamento passivo.

50 Tali interessati sono tra loro in disaccordo sul punto se l'operatore economico abbia il diritto, in assenza di formale modifica dei pertinenti documenti doganali, di fornire la prova che la dichiarazione erronea non ha avuto alcuna conseguenza sul corretto funzionamento del regime di perfezionamento passivo ai sensi dell'art. 150, n. 2, del codice doganale.

51 Occorre constatare in proposito che vietare all'operatore la produzione di una prova siffatta priverebbe del suo effetto utile l'art. 150, n. 2, del codice doganale. Va ricordato che uno degli obiettivi del regime di perfezionamento passivo consiste nell'evitare che siano assoggettate ad imposizione doganale merci esportate fuori della Comunità ai fini del perfezionamento passivo (v., in tal senso, sentenza 17 luglio 1997, causa C-142/96, Wacker Werke, Racc. pag. I-4649, punto 21). Ora, come giustamente rileva l'avvocato generale al punto 66 delle sue conclusioni, un'interpretazione che non consente di poter fornire la prova in questione rischierebbe di compromettere la realizzazione di tale obiettivo dato che gli operatori economici sarebbero colpiti da dazi maggiorati non giustificati.

52 Dal momento che una prova siffatta è ammissibile, va precisato che essa incombe proprio al debitore dell'obbligazione doganale. Spetta a quest'ultimo provare presso le competenti autorità nazionali che la dichiarazione erronea di esportazione temporanea non ha alcuna conseguenza sul corretto funzionamento del regime doganale di cui trattasi. Una prova siffatta deve segnatamente permettere di stabilire, senza alcuna ambiguità, che i prodotti compensatori risultano dalla lavorazione delle merci in esportazione temporanea.

53 Come fa rilevare giustamente la Commissione, una dichiarazione erronea produce in generale conseguenze sul corretto funzionamento del regime di perfezionamento passivo. Ciò non accade però necessariamente allorché le autorità doganali hanno constatato esse stesse l'inesattezza del contenuto dei pertinenti documenti doganali ed una classificazione corretta può essere agevolmente operata fornendo la prova della natura reale delle merci in esportazione temporanea.

54 Va ricordato che, nelle circostanze di fatto della causa principale, le autorità doganali italiane hanno confermato che la corretta voce doganale delle merci in esportazione temporanea era quella che dichiara la GEFCO. Inoltre l'autorizzazione di esportazione temporanea conteneva un certo numero di indicazioni che permettevano di provare la natura reale di tali merci.

55 Alla luce delle precedenti considerazioni, la questione sollevata va risolta nel senso che:

- gli artt. 145-151 del codice doganale devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che un operatore economico il quale ha dichiarato merci sotto una voce doganale errata in occasione della loro esportazione temporanea fuori del territorio comunitario conformemente al regime di perfezionamento passivo fornisca, anche in assenza di formale modifica della dichiarazione di esportazione temporanea, la prova che la dichiarazione erronea non ha avuto alcuna conseguenza sul corretto funzionamento del suddetto regime ai sensi dell'art. 150, n. 2, del codice doganale;

- una prova siffatta deve permettere di stabilire, senza alcuna ambiguità, che i prodotti compensatori risultano dalla lavorazione delle merci in esportazione temporanea;

- spetta al giudice nazionale determinare, con riguardo a tutte le circostanze di fatto della causa principale, se l'operatore economico abbia o meno fornito la prova suddetta;

- in caso di soluzione affermativa, l'importo dei dazi all'importazione che sarebbero applicabili alle merci in esportazione temporanea in rapporto alla loro esatta voce doganale può essere detratto al momento dell'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

56 Le spese sostenute dai governi francese e portoghese nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal d'instance di Metz con ordinanza 8 ottobre 2001, dichiara:

1) Gli artt. 145-151 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce il codice doganale comunitario, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che un operatore economico il quale ha dichiarato merci sotto una voce doganale errata in occasione della loro esportazione temporanea fuori del territorio comunitario conformemente al regime di perfezionamento passivo fornisca, anche in assenza di una formale modifica della dichiarazione di esportazione temporanea, la prova che la dichiarazione erronea non ha avuto alcuna conseguenza sul corretto funzionamento del suddetto regime ai sensi dell'art. 150, n. 2, di tale regolamento.

2) Una prova siffatta deve permettere di stabilire, senza alcuna ambiguità, che i prodotti compensatori risultano dalla lavorazione delle merci in esportazione temporanea.

3) Spetta al giudice nazionale determinare, con riguardo a tutte le circostanze di fatto della causa principale, se l'operatore economico abbia o meno fornito la prova suddetta.

4) In caso di soluzione affermativa, l'importo dei dazi all'importazione che sarebbero applicabili alle merci in esportazione temporanea in rapporto alla loro esatta voce doganale può essere detratto al momento dell'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori.

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