Scegli le funzioni sperimentali da provare

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 62001CJ0232

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 ottobre 2003.
    Procedimento penale a carico di Hans van Lent.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Politierechtbank te Mechelen - Belgio.
    Libera circolazione dei lavoratori - Leasing di autovetture - Obbligo di immatricolare l'autovettura nello Stato membro di residenza del lavoratore.
    Causa C-232/01.

    Raccolta della Giurisprudenza 2003 I-11525

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2003:535

    62001J0232

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 ottobre 2003. - Procedimento penale a carico di Hans van Lent. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Politierechtbank te Mechelen - Belgio. - Libera circolazione dei lavoratori - Leasing di autovetture - Obbligo di immatricolare l'autovettura nello Stato membro di residenza del lavoratore. - Causa C-232/01.

    raccolta della giurisprudenza 2003 pagina 00000


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Restrizioni - Divieto per i lavoratori domiciliati sul territorio nazionale di utilizzare un veicolo preso in leasing da una società stabilita in un altro Stato membro e messo a disposizione da parte del datore di lavoro, del pari stabilito in tale Stato - Inammissibilità

    (Art. 39 CE)

    Massima


    $$L'art. 39 CE osta alla normativa nazionale di uno Stato membro ai sensi della quale i veicoli sono ammessi alla circolazione sul suo territorio solo se sono stati previamente immatricolati a nome del loro proprietario, che deve avere la sede sociale e un numero di partita IVA in tale Stato membro ove si tratti di una persona giuridica, e vieta pertanto ad un lavoratore domiciliato in tale Stato di utilizzare, sul territorio del detto Stato, un veicolo immatricolato in un secondo Stato membro, limitrofo al primo, appartenente ad una società di leasing stabilita nel secondo Stato membro e messo a disposizione del lavoratore dal suo datore di lavoro, del pari stabilito nel detto secondo Stato.

    Infatti, in tal caso, il lavoratore non può ottenere l'immatricolazione del veicolo nel primo Stato membro dato che non ne è il proprietario e neppure quest'ultimo, ovvero la società di leasing, può ottenerla, dato che esso non è stabilito in tale Stato membro e non vi dispone di un numero di partita IVA, necessario per l'immatricolazione del veicolo. Ne consegue l'impossibilità per un lavoratore domiciliato in tale Stato membro, che utilizza il veicolo nell'ambito del suo lavoro e per rientrare al proprio domicilio nel fine settimana, di beneficiare della messa a disposizione di un autoveicolo di proprietà di una persona stabilita in un altro Stato membro. Del pari, una normativa di questo tipo può indurre un datore di lavoro stabilito in uno Stato membro a rinunciare ad assumere un lavoratore residente in un altro Stato membro a motivo dei costi più elevati e delle difficoltà amministrative connesse a tale assunzione.

    Una misura di questo tipo, avente l'effetto di impedire ad un lavoratore di beneficiare di taluni vantaggi e, in particolare, della messa a disposizione di un veicolo, è quindi atta a dissuaderlo dal lasciare il proprio paese d'origine per esercitare il suo diritto alla libera circolazione.

    ( v. punti 18-21, 26 e dispositivo )

    Parti


    Nel procedimento C-232/01,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Politierechtbank te Mechelen (Belgio) nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro

    Hans van Lent,

    domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 39 CE,

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, e dai sigg. D.A.O. Edward, P. Jann, S. von Bahr (relatore) e A. Rosas, giudici,

    avvocato generale: sig. P. Léger

    cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale

    viste le osservazioni scritte presentate:

    - per il governo belga, inizialmente dal sig. F. van de Craen, quindi dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agenti;

    - per il governo danese, dai sigg. J. Molde e J.Bering Liisberg, in qualità di agenti;

    - per il governo finlandese, dalla sig.ra E. Bygglin, in qualità di agente;

    - per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra G. Amodeo, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra P. Whipple, barrister;

    - per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. H. van Lier e dalla sig.ra M. Patakia, in qualità di agenti;

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le osservazioni orali del governo danese, rappresentato dal sig. J. Bering Liisberg, del governo finlandese, rappresentato dalla sig.ra T. Pynnä, in qualità di agente, del governo del Regno Unito, rappresentato dalla sig.ra P. Whipple, e della Commissione, rappresentata dal sig. H. van Lier, all'udienza del 10 ottobre 2002,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 5 dicembre 2002,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 11 giugno 2001, pervenuta alla Corte il 18 giugno seguente, il Politierechtbank te Mechelen (Tribunale di polizia di Malines, Belgio) ha sollevato, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale sull'interpretazione degli artt. 10 CE e 39 CE.

    Contesto fattuale e giuridico

    2 Il sig. van Lent è un cittadino belga residente nel comune di Putte (Belgio).

    3 Domenica 22 agosto 1999, in occasione di un controllo stradale a Willebroek (Belgio), veniva constatato che il sig. van Lent circolava al volante di un'autovettura recante una targa di immatricolazione lussemburghese.

    4 Il veicolo risultava essere immatricolato a nome dell'Axus Luxembourg SA, un'impresa di leasing stabilita in Lussemburgo, apparentemente priva di sede sociale in Belgio. Il sig. van Lent ha dichiarato di lavorare in qualità di ingegnere civile per la EDS SA (in prosieguo: la «EDS»), con sede in Bascharage (Lussemburgo), che aveva messo a sua disposizione l'autoveicolo preso in leasing, per il quale egli non doveva versare indennità o canoni di alcun tipo. La EDS aveva anche una sede sociale ad Anversa (Belgio).

    5 Il procuratore del Re ha citato il sig. van Lent a comparire per avere messo in circolazione sulla pubblica via un veicolo, senza che quest'ultimo fosse previamente immatricolato in Belgio a nome del suo proprietario, in violazione dell'art. 3, n. 1, del regio decreto 31 dicembre 1953, che fissa le regole per l'immatricolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi (Moniteur belge 9 gennaio 1954, pag. 87), come modificato dal regio decreto 27 dicembre 1993 (Moniteur belge 18 gennaio 1994, pag. 954; in prosieguo: il «regio decreto 31 dicembre 1953»).

    6 Ai termini di tale disposizione:

    «Gli autoveicoli e i rimorchi sono ammessi alla circolazione sulla pubblica via solo se sono stati previamente immatricolati nel registro degli autoveicoli e dei rimorchi di cui all'art. 2, su domanda e a nome del proprietario (...)».

    7 Ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 31 dicembre 1953, la domanda di immatricolazione di un veicolo va rivolta all'ufficio per la circolazione stradale mediante un modulo che contiene, nel caso in cui il richiedente sia una persona giuridica, il suo numero di partita IVA o, qualora non l'abbia ricevuto, il numero di registro nazionale nonché l'indirizzo completo della sua sede sociale in Belgio.

    8 Il regio decreto 31 dicembre 1953 è stato abrogato dal regio decreto 20 luglio 2001, in materia di immatricolazione dei veicoli (Moniteur belge 8 agosto 2001, pag. 27022; in prosieguo: il «regio decreto 20 luglio 2001»). Ai sensi dell'art. 10, n. 1, del regio decreto 20 luglio 2001, colui che utilizza un veicolo è ormai autorizzato a farlo reimmatricolare in Belgio nell'ipotesi in cui il proprietario del veicolo non possa farlo. Questa nuova disciplina non è tuttavia applicabile al caso di specie.

    9 All'udienza del 18 settembre 2000 dinanzi al Politierechtbank te Mechelen il sig. van Lent ha dichiarato che lavorava unicamente per la EDS in Lussemburgo, ma assisteva a talune riunioni ad Anversa. Ha dichiarato inoltre che utilizzava il veicolo anche a fini privati per rientrare al proprio domicilio e durante il fine settimana.

    10 Dinanzi a tale giudice il sig. van Lent ha sostenuto che l'art. 3, n. 1, del regio decreto 31 dicembre 1953 viola «il diritto comunitario e più in particolare il principio della libera circolazione dei lavoratori sancito dal Trattato di Roma».

    Questione pregiudiziale

    11 Ritenendo che la controversia ponga effettivamente una questione di interpretazione del diritto comunitario, il Politierechtbank te Mechelen ha deciso di sospendere la pronuncia e ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se la normativa comunitaria, e più in particolare gli artt. 39 (ex art. 48) e 10 (ex art. 5) del Trattato CE, ostino a che uno Stato membro imponga l'immatricolazione di un autoveicolo appartenente a 1) una società di leasing con sede in uno Stato membro limitrofo e preso in leasing dal datore di lavoro dell'utilizzatore (vale a dire un dipendente), 2) residente nel primo Stato membro, più precisamente a circa 200 km dal luogo di lavoro, 3) qualora tale lavoratore durante la settimana soggiorni in quello stesso Stato membro limitrofo e utilizzi l'autoveicolo nell'esecuzione del contratto di lavoro, nonché durante il tempo libero, ivi compresi i fine settimana e i periodi di vacanza».

    Sulla questione pregiudiziale

    12 Con la sua questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede in sostanza se l'art. 39 CE osti ad una normativa nazionale di un primo Stato membro, del tipo di quella della fattispecie, che vieta ad un lavoratore domiciliato in tale Stato di utilizzare, sul territorio del detto Stato, un veicolo immatricolato in un secondo Stato membro limitrofo al primo, appartenente ad una società di leasing stabilita nel secondo Stato membro e messo a disposizione del lavoratore dal suo datore di lavoro, del pari stabilito nel detto secondo Stato.

    13 In via preliminare, si deve ricordare che, benché, in mancanza di un'armonizzazione in materia, gli Stati membri siano liberi di fissare le condizioni di immatricolazione dei veicoli che circolano sul loro territorio, le misure adottate rientrano nell'ambito di applicazione degli artt. 10 CE e 39 CE (v., per analogia, sentenza 24 ottobre 2002, causa C-121/00, Hahn, Racc. pag. I-9193, punto 34).

    14 Tutti i cittadini comunitari che abbiano usufruito del diritto alla libera circolazione dei lavoratori e che abbiano esercitato un'attività lavorativa in un altro Stato membro, indipendentemente dal loro luogo di residenza e dalla loro cittadinanza, rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 39 CE (sentenze 23 febbraio 1994, causa C-419/92, Scholz, Racc. pag. I-505, punto 9, e 12 dicembre 2002, causa C-385/00, De Groot, Racc. pag. I-11819, punto 76).

    15 Inoltre, da una giurisprudenza costante risulta che il complesso delle norme del Trattato CE relative alla libera circolazione delle persone è volto ad agevolare ai cittadini comunitari l'esercizio di attività lavorative di qualsivoglia natura nell'intero territorio della Comunità ed osta ai provvedimenti che potrebbero sfavorirli qualora intendano svolgere un'attività economica nel territorio di un altro Stato membro (sentenze 7 luglio 1992, causa C-370/90, Singh, Racc. pag. I-4265, punto 16; 15 giugno 2000, causa C-302/98, Sehrer, Racc. pag. I-4585, punto 32, e De Groot, cit., punto 77).

    16 In proposito, occorre constatare che disposizioni che impediscano ad un cittadino di uno Stato membro di lasciare il paese d'origine per esercitare il suo diritto di libera circolazione, o che lo dissuadano dal farlo, costituiscono quindi ostacoli frapposti a tale libertà anche se si applicano indipendentemente dalla cittadinanza dei lavoratori interessati (sentenza De Groot, cit., punto 78).

    17 Nella fattispecie appare, da un lato, che l'art. 3 del regio decreto 31 dicembre 1953 vieta la circolazione in Belgio di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro in circostanze analoghe a quelle della fattispecie.

    18 D'altro lato, sembra effettivamente discendere degli artt. 3 e 4 del regio decreto 31 dicembre 1953 che il lavoratore, vale a dire il sig. van Lent, non può ottenere l'immatricolazione dell'autoveicolo in Belgio dato che non ne è proprietario e che neppure quest'ultimo, ovvero la società di leasing, può ottenerla, dato che esso non è stabilito in Belgio e non dispone di un numero di partita IVA belga, necessario per l'immatricolazione del veicolo.

    19 Come osserva l'avvocato generale al paragrafo 23 delle sue conclusioni, ne consegue, di fatto, l'impossibilità per un lavoratore nella situazione del sig. van Lent, domiciliato in Belgio, che utilizza il veicolo nell'ambito del suo lavoro e per rientrare al proprio domicilio in Belgio nel fine settimana, di beneficiare della messa a disposizione di un autoveicolo di proprietà di una persona stabilita in un altro Stato membro.

    20 Del pari, una normativa di questo tipo può indurre un datore di lavoro stabilito in uno Stato membro a rinunciare ad assumere un lavoratore residente in un altro Stato membro a motivo dei costi più elevati e delle difficoltà amministrative connesse a tale assunzione.

    21 Occorre constatare che una misura di questo tipo, avente l'effetto di impedire ad un lavoratore di beneficiare di taluni vantaggi e, in particolare, della messa a disposizione di un veicolo, è atta a dissuaderlo dal lasciare il proprio paese d'origine per esercitare il suo diritto alla libera circolazione.

    22 Occorre pertanto esaminare se la restrizione derivante dalla normativa nazionale possa essere giustificata.

    23 Gli Stati membri che hanno presentato osservazioni nella presente causa sostengono che l'obbligo di immatricolazione dei veicoli derivante dalla normativa nazionale è necessario per garantire la sicurezza stradale nonché per combattere l'erosione della base imponibile.

    24 Al riguardo, è sufficiente osservare che, dal momento che il veicolo non può essere immatricolato in Belgio, gli obiettivi dell'obbligo di immatricolazione non possono essere raggiunti. Ne consegue che la limitazione alla libera circolazione dei lavoratori non può essere giustificata.

    25 Tale considerazione tuttavia non implica che, in un caso di come quello della fattispecie, la possibilità di immatricolazione creata dal regio decreto 20 luglio 2001 abbia l'effetto di giustificare, con riguardo all'art. 39 CE per un lavoratore dipendente, o all'art. 43 CE per un datore di lavoro o una società di leasing, gli ostacoli che permarrebbero in conseguenza della legislazione belga.

    26 La questione pregiudiziale va dunque risolta nel senso che l'art. 39 CE osta ad una legislazione nazionale di un primo Stato membro, del tipo di quella della fattispecie, che vieta ad un lavoratore domiciliato in tale Stato di utilizzare, sul territorio del detto Stato, un veicolo immatricolato in un secondo Stato membro limitrofo al primo, appartenente ad una società di leasing stabilita nel secondo Stato membro e messo a disposizione del lavoratore dal suo datore di lavoro, del pari stabilito nel detto secondo Stato.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    27 Le spese sostenute dai governi belga, danese, finlandese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Politierechtbank te Mechelen con ordinanza 11 giugno 2001, dichiara:

    L'art. 39 CE osta ad una legislazione nazionale di un primo Stato membro, del tipo di quella della fattispecie, che vieta ad un lavoratore domiciliato in tale Stato di utilizzare, sul territorio del detto Stato, un veicolo immatricolato in un secondo Stato membro limitrofo al primo, appartenente ad una società di leasing stabilita nel secondo Stato membro e messo a disposizione del lavoratore dal suo datore di lavoro, del pari stabilito nel detto secondo Stato.

    In alto