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Documento 62000CJ0260

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 novembre 2002.
Lohmann GmbH & Co. KG (C-260/00 a C-262/00) e Medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG (C-263/00) contro Oberfinanzdirektion Koblenz.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hessisches Finanzgericht, Kassel - Germania.
Tariffa doganale comune - Voci doganali - Classificazione nella nomenclatura combinata di fasce per i polsi, cinture protettive per la schiena, fasce per gomito e per ginocchio - Nota 1 b) del capitolo 90 della nomenclatura combinata.
Cause riunite C-260/00 a C-263/00.

Raccolta della Giurisprudenza 2002 I-10045

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2002:637

62000J0260

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 novembre 2002. - Lohmann GmbH & Co. KG (C-260/00 à C-262/00) e Medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG (C-263/00) contro Oberfinanzdirektion Koblenz. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hessisches Finanzgericht, Kassel - Germania. - Tariffa doganale comune - Voci doganali - Classificazione nella nomenclatura combinata di fasce per i polsi, cinture protettive per la schiena, fasce per gomito e per ginocchio - Nota 1 b) del capitolo 90 della nomenclatura combinata. - Cause riunite C-260/00 a C-263/00.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-10045


Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parti


Nei procedimenti riuniti da C-260/00 a C-263/00,

aventi ad oggetto talune domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dallo Hessisches Finanzgericht, Kassel (Germania) nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra

Lohmann GmbH & Co. KG (da C-260/00 a C-262/00),

e

Medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG (C-263/00)

e

Oberfinanzdirektion Koblenz,

domande vertenti sull'interpretazione della voce doganale 9021 della nomenclatura combinata, che figura all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificata dal regolamento (CE) della Commissione 9 settembre 1996, n. 1734 (GU L 238, pag. 1),

LA CORTE

(Quinta Sezione),

composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, e dai sigg. C.W.A. Timmermans, D.A.O. Edward (relatore), S. von Bahr e A. Rosas, giudici,

avvocato generale: sig. A. Tizzano

cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Lohmann GmbH & Co. KG (da C-260/00 a C-262/00), dai sigg. P. Barth, M. Barth e J. Walda;

- per la medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG (C-263/00), dai sigg. W. Weihermüller, M. Weihermüller e S. Weihermüller;

- per l'Oberfinanzdirektion Koblenz, dal sig. Fritz;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J.C. Schieferer, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Lohmann GmbH & Co. KG (da C-260/00 a C-262/00), rappresentata dal sig. J. Müller-Lisse, Rechtsanwalt, della medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG (C-263/00), rappresentata dal sig. L. Harings, Rechtsanwalt, e della Commissione, rappresentata dal sig. J.C. Schieferer, all'udienza del 21 febbraio 2002,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 aprile 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanze 21 febbraio 2000, pervenute in cancelleria il 28 giugno seguente e precisate, su domanda della Corte, il 17 ottobre 2001, lo Hessisches Finanzgericht (Tribunale tributario dell'Assia) di Kassel ha posto, in applicazione dell'art. 234 CE, varie questioni pregiudiziali sull'interpretazione della voce 9021 della nomenclatura combinata, che figura all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificata dal regolamento (CE) della Commissione 9 settembre 1996, n. 1734 (GU L 238, pag. 1; in prosieguo: la «NC»).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di controversie tra le società Lohmann GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Lohmann») (da C-260/00 a C-262/00) e medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «medi Bayreuth») (C-263/00), da una parte, e l'Oberfinanzdirektion Koblenz (Direzione tributaria centrale di Coblenza; in prosieguo: l'«Oberfinanzdirektion»), dall'altra, in merito alla classificazione doganale di taluni prodotti come prodotti ortopedici nella voce 9021 della NC.

Contesto normativo

3 La NC, istituita con il regolamento n. 2658/87, è destinata a rispondere nel contempo alle esigenze della Tariffa doganale comune ed a quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità. Essa è fondata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto l'Organizzazione mondiale delle dogane, e istituito dalla convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 (in prosieguo: la «convenzione SA»), la quale è stata approvata, unitamente al suo protocollo di emendamento 24 giugno 1986, a nome della Comunità con la decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE (GU L 198, pag. 1).

4 Il capitolo 90 della sezione XVIII della seconda parte della NC è intitolato «Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi».

5 La voce 9021 della NC è del seguente tenore:

«Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o un'infermità».

6 Ai sensi della nota 1 b) del capitolo 90 della NC, questo «non comprende (...) le cinte e le bende di materia tessile, la cui funzione è data dall'elasticità necessaria per sostenere l'organo (per esempio, cinte di gravidanza, bende toraciche, bende addominali, bende per le articolazioni o per i muscoli) (sezione XI)».

7 I capitoli 61, 62 e 63 della sezione XI della seconda parte della NC sono rispettivamente intitolati «Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia», «Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia» e «Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci».

8 La nota 2 del capitolo 61 della NC è del seguente tenore:

«2. Questo capitolo non comprende:

a) gli oggetti della voce 6212;

b) gli oggetti da rigattiere della voce 6309;

c) gli apparecchi di ortopedia, quali cinti erniari, cinture medico-chirurgiche (voce 9021)».

9 La formulazione della nota 2 b) del capitolo 62 della NC è identica a quella della nota 2 c) del capitolo 61 della NC.

10 La regola 2 b) delle regole generali per l'interpretazione della NC, di cui al titolo I, A, della prima parte della NC, enuncia quanto segue:

«Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3».

11 La regola 3 b) delle dette regole generali è del seguente tenore:

«Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

(...)

b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale».

12 In forza dell'art. 6, n. 1, della convenzione SA, è stato istituito, in seno al Consiglio di cooperazione doganale, un comitato denominato «comitato del sistema armonizzato» (in prosieguo: il «comitato SA»), composto dai rappresentanti di ogni parte contraente. Ai sensi dell'art. 7, n. 1, della convenzione SA, il compito di tale comitato consiste, in particolare, nel proporre emendamenti alla detta convenzione e nel redigere note esplicative, pareri di classificazione e altri pareri per l'interpretazione del SA.

13 Per quanto riguarda gli oggetti ed apparecchi di ortopedia che figurano alla voce 9021, la prima nota esplicativa della voce 9021, estratta dalle note esplicative sul SA, seconda edizione (1996) (in prosieguo: la «prima nota esplicativa della voce 9021»), precisa:

«Questi oggetti ed apparecchi servono:

- o a prevenire o a correggere taluni difetti fisici;

- o a sostenere ovvero mantenere in posizione degli organi a seguito di una malattia o di un'operazione.

Fra questi apparecchi si possono citare:

1) Gli apparecchi di coxalgia. 2) Gli apparecchi usati dopo la resezione dell'omero. 3) Gli apparecchi per mascellari. 4) Gli apparecchi detti palette per il raddrizzamento delle dita.

5) Gli apparecchi per raddrizzare la testa e la colonna vertebrale (morbo di Pott).

6) Le scarpe ortopediche, aventi un contrafforte prolungato in cuoio che può essere rinforzato con una armatura di metallo o di sughero, fatte unicamente su misura.

7) Le suolette interne speciali, fatte su misura, per calzature.

8) Gli articoli di ortodonzia (apparecchi di raddrizzamento, archi, anelli, ecc.) usati per correggere i difetti della dentatura.

9) Gli apparecchi per l'ortopedia del piede (per i piedi storti, per scarico del peso della gamba, con o senza molla per il piede, elevatori del piede, ecc.).

10) I cinti erniari (inguinali, crurali, ombelicali, ecc.).

11) Gli apparecchi di raddrizzamento contro la scoliosi e la deviazione della colonna vertebrale, nonché i busti e le cinture medico-chirurgiche (comprese alcune cinture antiptosiche) caratterizzati:

a) sia dalla presenza di cuscinetti, cuscini, stecche o molle speciali, adattabili secondo il paziente;

b) sia dalla natura delle materie costitutive (cuoio, metallo, materie plastiche, ecc.);

c) sia ancora dalla presenza di parti rinforzate, di pezzi rigidi di stoffa o di strisce di differente larghezza.

La speciale concezione di questi oggetti risponde a una determinata funzione ortopedica e li differenzia dai busti e cinture di uso comune, anche quando questi ultimi hanno effettivamente anche una funzione di supporto e di sostegno.

12) I sospensori ortopedici (ad eccezione dei semplici sospensori di maglia, ad esempio).

(...)».

Cause principali e questioni pregiudiziali

14 Nel 1997 la Lohmann e la medi Bayreuth hanno sollecitato informazioni tariffarie vincolanti per taluni prodotti che esse avevano importato dagli Stati Uniti d'America o dal Messico e che, a loro avviso, rientravano, quali prodotti ortopedici, nella voce 9021 della NC. Si trattava delle fasce per i polsi «epX Wrist Dynamic» (C-260/00), delle cinture protettive per la schiena «epX Back Basic» (C-261/00), delle fasce per gomito «epX Elbow Basic» ed «epX Elbow Dynamic» (C-262/00), nonché delle ginocchiere funzionali munite di stecche di guida «Stabimed» e delle ortesi funzionali per ginocchio «Collamed» (C-263/00).

15 Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate hanno tuttavia classificato tutti questi prodotti nella sottovoce 6307 90 10 della NC, cioè come manufatti tessili confezionati a maglia.

16 Poiché l'Oberfinanzdirektion aveva respinto i loro reclami, la Lohmann e la medi Bayreuth hanno presentato ricorso dinanzi allo Hessisches Finanzgericht al fine di ottenere l'annullamento delle informazioni tariffarie vincolanti e la condanna dell'Oberfinanzdirektion a rilasciare nuove informazioni tariffarie vincolanti che classificassero i detti prodotti nella voce 9021 della NC.

17 Lo Hessisches Finanzgericht si chiede se la constatazione effettuata dalla Corte al punto 12 della sentenza 24 marzo 1994, causa C-148/93, 3M Medica (Racc. pag. I-1123), secondo cui i prodotti rientranti nella voce 9021 della NC «presentano tutti l'elemento comune di essere specificamente [adattati] al difetto fisico alla cui correzione sono destinati e di essere specificamente concepiti per una determinata persona», valga altresì per i prodotti di cui alle controversie dinanzi ad esso pendenti. Esso si interroga, inoltre, per quanto riguarda il criterio dell'elasticità del tessuto, sul campo di applicazione della nota 1 b) del capitolo 90 della NC.

18 Alla luce di quanto sopra, lo Hessisches Finanzgericht ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

Nel procedimento C-260/00,

«1) Se rientri nella nozione di "Oggetti ed apparecchi di ortopedia" ai sensi della voce 9021 NC una fascia per polsi, cosiddetta "fascia per polsi epX Wrist Dynamic", taglia M/L, un manufatto piatto dello spessore di 1,2 mm monocromo, costituito da tre strati, quelli esterni in maglia elastica e quello intermedio formato da una pellicola di materiale plastico non visibile in sezione, fascia cucita a forma tubolare all'interno del quale sono inserite, leggermente piegate, quattro barre metalliche di materiale inossidabile lunghe circa 12 cm; fascia lunga circa 19 cm, con un diametro superiore di circa 11 cm ed un diametro inferiore di circa 9 cm, con una cavità circolare per il pollice.

2) Se l'espressione "ausschließlich" (esclusivamente) [espressione che non compare nel testo italiano] figurante nella nota 1 b) al capitolo 90 della NC, combinata con l'indicazione figurante nelle note 2 c) al capitolo 61 e 2 b) al capitolo 62 della NC, consenta di prendere in considerazione l'elasticità del tessuto come unico criterio decisivo anche quando la funzione di sostegno viene rafforzata non solo da una confezione corrispondente alla finalità d'uso, ma anche, almeno in misura uguale, da altri elementi (nella fattispecie le barre metalliche)».

Nel procedimento C-261/00,

«1) Se rientri nella nozione di "Oggetti ed apparecchi di ortopedia" ai sensi della voce 9021 NC una cintura protettiva per la schiena, cosiddetta "fascia per la schiena epX Back Basic", taglia S, di circa 87 cm di lunghezza e 23 cm di larghezza, confezionata con cuciture unite, composta principalmente di maglia elastica traforata avente uno spessore fino a 1,5 mm, che si chiude davanti con una chiusura "velcro" e munita all'esterno di due ulteriori nastri elastici di trazione che possono essere piegati e tesi verso la parte anteriore e fissati sulla chiusura velcro; cintura nel centro della quale (parte dorsale) è cucita una stretta barra di plastica e nella stessa parte dorsale è prevista una cosiddetta tasca-cuscinetto.

2) Se l'espressione "ausschließlich" (esclusivamente) [espressione che non compare nel testo italiano] figurante nella nota 1 b) al capitolo 90 della NC, combinata con l'indicazione figurante nelle note 2 c) al capitolo 61 e 2 b) al capitolo 62 della NC, consenta di prendere in considerazione l'elasticità del tessuto come unico criterio decisivo, anche quando la funzione di sostegno viene quantomeno rafforzata da una confezione corrispondente alla finalità d'uso ricomprendente fibre tessili di diversa elasticità».

Nel procedimento C-262/00:

«1) Se rientrino nella nozione di "Oggetti e apparecchi di ortopedia", ai sensi della voce 9021 NC, una fibbia per gomito, denominata "epX Elbow Basic", e una fascia per gomito, denominata "epX Elbow Dynamic", consistenti in manufatti dalla forma piatta e spessa 1 mm, monocromi a tre strati, due dei quali in maglia elastica e uno intermedio in plastica, confezionate a cucitura a forma tubolare, rispettivamente della lunghezza di 8 cm (fibbia per gomito) e di 22 cm (fascia per gomito, quest'ultima anche a cucitura anatomica), atte ad essere tirate ciascuna al di sotto del gomito sull'avambraccio e indossate come un manicotto, dotate di un cuscinetto compresso incorporato sul quale scorre una cintura circolare con componente elastica, resistente alla trazione e con chiusura adesiva del tipo "velcro".

2) Se l'espressione "ausschließlich" (esclusivamente) [espressione che non compare nel testo italiano] figurante nella nota 1 b) al capitolo 90 della NC, combinata con l'indicazione figurante nelle note 2 c) al capitolo 61 e 2 b) al capitolo 62 della NC, consenta di prendere in considerazione l'elasticità del tessuto come unico criterio decisivo anche quando la funzione di sostegno viene rafforzata da altri elementi (nel caso di specie, il cuscinetto).

3) In caso di soluzione affermativa della seconda questione:

Se la regola generale 3 b) possa essere invocata al fine di accertare quando la funzione di sostegno degli altri elementi non composti da tessuti o maglie elastici prevalga, oppure quali altri criteri debbano trovare applicazione».

Nel procedimento C-263/00:

«1) Se rientrino nella nozione di "Oggetti ed apparecchi di ortopedia", ai sensi della voce 9021 NC, fasce funzionali per ginocchio (ginocchiere) con guide di scorrimento nonché ortesi funzionali per ginocchio, per lo più confezionate in neoprene e munite lateralmente di due guide in alluminio (anche estraibili) della lunghezza rispettivamente di 30 e 37 cm, con snodi policentrici e limitazione di estensione, che dispongono di due fascette adesive di chiusura del tipo "velcro"; ginocchiere/ortesi, la cui corretta applicazione presuppone la regolazione individuale degli snodi mediante cunei d'arresto per la limitazione dell'estensione.

2) Se il termine "esclusivamente" [espressione che non compare nel testo italiano], di cui alla nota 1 b) al capitolo 90 della NC combinata con l'indicazione figurante nelle note 2 c) al capitolo 61 e 2 b) al capitolo 62 della NC, consenta di prendere in considerazione come unico criterio decisivo ed esclusivo l'elasticità del tessuto, anche nel caso in cui la funzione di sostenimento viene rafforzata da altri materiali.

3) In caso di soluzione affermativa della seconda questione:

Se la regola generale 3 b) possa essere invocata al fine di accertare quando la funzione di sostegno degli altri materiali diventa prevalente, oppure quali altri criteri debbano essere applicati al riguardo».

19 Con ordinanza del presidente della Corte 13 settembre 2000, i procedimenti da C-260/00 a C-263/00 sono stati riuniti ai fini della fase scritta e orale, nonché della sentenza.

20 Nella versione iniziale della seconda questione sollevata in ognuna delle quattro cause principali il giudice del rinvio chiedeva l'interpretazione della parola «esclusivamente» utilizzata, a suo parere, nella nota 2 b) dei capitoli 61 e 62 della NC. Orbene, poiché tale parola non vi figurava, il 3 ottobre 2001 la Corte ha chiesto al detto giudice, in applicazione dell'art. 104, n. 5, del regolamento di procedura, di precisare le sue questioni a tale riguardo. Con ordinanze 17 ottobre 2001, pervenute alla Corte il 29 ottobre seguente, il giudice del rinvio ha modificato le questioni pregiudiziali sollevate come riprodotte al punto 18 della presente sentenza.

Sulla prima questione

21 Con la prima questione in ciascuna causa il giudice del rinvio chiede se taluni prodotti, dallo stesso descritti in dettaglio, debbano o meno essere classificati nella voce 9021 della NC.

Osservazioni presentate alla Corte

22 La Lohmann e la medi Bayreuth fanno valere che i prodotti di cui trattasi nelle cause principali sono specialmente concepiti per rispondere ad una funzione ortopedica determinata. Per quanto riguarda particolarmente le cinture protettive per la schiena, la Lohmann aggiunge che, in funzione delle diverse prescrizioni mediche, tale prodotto è normalmente dotato di elementi complementari (cuscinetti) che sono modellati sulle particolarità anatomiche del paziente prima di essere utilizzati.

23 La medi Bayreuth sottolinea che, tenuto conto dei progressi tecnici, l'esigenza di confezione su misura per un apparecchio ortopedico non è più conforme alla realtà: nel settore medico, numerosi prodotti una volta fabbricati su misura sarebbero oggi sostituiti da prodotti industriali che devono semplicemente essere adattati prima dell'utilizzazione. La formulazione della voce 9021 della NC non permetterebbe d'altronde di operare una distinzione tra i prodotti confezionati su misura e quelli confezionati in serie.

24 L'Oberfinanzdirektion rinvia all'interpretazione della voce 9021 della NC che aveva sostenuto nelle controversie principali, secondo cui i prodotti interessati non rientrano in tale voce. Per quanto riguarda più in particolare le cinture protettive per la schiena di cui trattasi nella causa C-261/00, essa fonda la sua valutazione secondo la quale non si tratta di apparecchi ortopedici ai sensi della detta voce, da una parte, sulle caratteristiche del prodotto e, dall'altra, su una decisione del comitato SA con la quale questo avrebbe deciso di classificare prodotti simili nella sottovoce 6212 90 del SA. L'Oberfinanzdirektion precisa che tale decisione è stata oggetto di una comunicazione della Commissione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU 2001, C 202, pag. 8).

25 La Commissione ritiene che dalla sentenza 3M Medica, già citata, risulti che una classificazione nella voce 9021 della NC dei prodotti di cui trattasi nelle cause da C-260/00 a C-262/00 è esclusa, perché, al momento dell'insorgenza dell'obbligazione doganale, non è accertato che i detti prodotti siano stati concepiti o adattati in funzione di un difetto fisico determinato e confezionati su misura per una persona determinata, o che essi presuppongano il successivo intervento di uno specialista al fine di consentirne l'uso da parte di una persona determinata. Essa considera che tale conclusione è altresì conforme alle note esplicative del SA. Non sarebbe dunque sufficiente che il paziente utilizzi il prodotto seguendo, per esempio, le istruzioni per l'uso. Al contrario, tenuto conto delle particolarità dei prodotti di cui trattasi nella causa C-263/00, la Commissione considera che essi rientrerebbero nella voce 9021 della NC se risultasse che la loro applicazione e la loro corretta utilizzazione necessitano dell'intervento di un ortopedico.

Risposta della Corte

26 Occorre anzitutto sottolineare che, quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui attuazione gli permetterà di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione, tanto più che essa non dispone necessariamente di tutti gli elementi indispensabili a tale riguardo. In tal senso, il giudice nazionale si trova in ogni caso in una posizione migliore per farlo.

27 Il procedimento di rinvio pregiudiziale previsto all'art. 234 CE istituisce infatti una stretta collaborazione, basata sulla ripartizione dei compiti, tra i giudici nazionali e la Corte (sentenza 30 marzo 2000, causa C-236/98, JämO, Racc. pag. I-2189, punto 30) e costituisce uno strumento per mezzo del quale la Corte fornisce ai giudici nazionali gli elementi di interpretazione del diritto comunitario che sono loro necessari per la soluzione delle controversie che sono chiamati a dirimere (sentenza 11 gennaio 2001, causa C-403/98, Monte Arcosu, Racc. pag. I-103, punto 21).

28 La Corte può così essere chiamata, in tema di classificazione doganale, a ricavare dal testo delle questioni formulate dal giudice nazionale, tenuto conto dei dati esposti nella decisione di rinvio, gli elementi attinenti all'interpretazione del diritto comunitario onde consentire a tale giudice di procedere alla classificazione doganale per la quale è stato adito (v., in tal senso, sentenza 17 settembre 1998, causa C-400/96, Harpegnies, Racc. pag. I-5121, punto 11).

29 La prima questione, in ciascuna delle cause, va dunque intesa nel senso che con essa si vuole sapere quali siano i criteri da adottare per determinare se prodotti come fasce per i polsi, cinture protettive per la schiena, fasce per gomito e fasce per ginocchio possano essere classificati nella voce 9021 della NC.

30 A tale riguardo si deve ricordare la giurisprudenza costante della Corte secondo la quale, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato in linea di principio nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della Tariffa doganale comune e delle note delle sezioni o dei capitoli (v., in particolare, sentenza 7 febbraio 2002, causa C-276/00, Turbon International, Racc. pag. I-1389, punto 21).

31 Allo stesso modo, è giurisprudenza costante che, ai fini dell'interpretazione della Tariffa doganale comune, tanto le note che precedono i capitoli della detta Tariffa quanto le note esplicative del SA costituiscono mezzi importanti per garantire l'applicazione uniforme di tale Tariffa e come tali forniscono elementi validi per l'interpretazione della stessa (sentenza Turbon International, cit., punto 22).

32 Nel caso di specie, è giocoforza costatare che i prodotti di cui trattasi nei procedimenti principali non sono esplicitamente menzionati né dalle voci della NC né dalle note delle sezioni o dei capitoli di quest'ultima. Al contrario, le note esplicative del SA forniscono indicazioni utili per la classificazione doganale dei prodotti stessi.

33 A tale riguardo occorre ricordare che, secondo la prima nota esplicativa della voce 9021, gli oggetti ed apparecchi di ortopedia di cui alla voce 9021 della NC servono o «a prevenire o a correggere taluni difetti fisici», o «a sorreggere ovvero mantenere in posizione degli organi a seguito di una malattia o di un'operazione».

34 Nell'elenco che segue tale descrizione e che fornisce esempi di oggetti e di apparecchi ad essa rispondenti è talvolta indicato che il prodotto di cui trattasi deve essere fatto su misura (calzature ortopediche, suolette interne speciali). Ciò ha indotto la Corte a dichiarare che sandali o calzature assimilabili a suolette interne confezionate in serie o a calzature di serie la cui suola sostiene l'arco plantare non costituiscono «oggetti di ortopedia» che rientrano nella voce 9021 della NC (sentenza 3M Medica, cit., punto 14).

35 Un requisito del genere non è invece previsto per la maggior parte dei prodotti menzionati nel detto elenco.

36 Quanto agli apparecchi di raddrizzamento contro la scoliosi e la deviazione della colonna vertebrale, nonché ai busti e alle cinture medico-chirurgiche, la prima nota esplicativa della voce 9021 indica che rientrano in tale voce quelli che sono caratterizzati dalla presenza di elementi adattabili secondo il paziente. Questa medesima nota precisa che la «speciale concezione di questi oggetti risponde a una determinata funzione ortopedica e li differenzia dai busti e cinture di uso comune, anche quando questi ultimi hanno effettivamente anche una funzione di supporto e di sostegno».

37 Il requisito secondo il quale l'oggetto deve essere fatto su misura o almeno essere adattabile secondo il paziente riflette la preoccupazione di non classificare nella voce 9021 della NC prodotti che siano «di uso comune», cioè prodotti semplici ai quali mancano le caratteristiche proprie dei prodotti menzionati nella prima nota esplicativa della voce 9021. Infatti, secondo le note esplicative del SA, il capitolo 90 della NC ricomprende un complesso di strumenti e apparecchi che, di regola, si caratterizzano essenzialmente per la rifinitura della loro confezione e la loro grande precisione.

38 E' per questo motivo che la prima nota esplicativa della voce 9021 si fonda sul criterio della confezione su misura per differenziare le calzature ortopediche dalle calzature di uso comune, oppure sui criteri dell'adattabilità a seconda del paziente, della natura delle materie costitutive o della presenza di parti rinforzate per differenziare taluni apparecchi di raddrizzamento dai busti o dalle cinture di uso comune, o ancora sul criterio della specificità della funzione del prodotto per differenziare i sospensori ortopedici dai semplici sospensori di maglia.

39 I criteri che possono differenziare prodotti semplici o ordinari da quelli che rispondono ad una funzione medica comprendono quindi il metodo di confezione del prodotto interessato, la natura delle materie che lo costituiscono, la sua capacità di adattarsi ai difetti che mira a correggere o altre caratteristiche particolari, soprattutto la specificità della sua funzione.

40 Nel caso in cui un prodotto esista in varie versioni, e nella sua versione semplice o ordinaria serva ad un uso di carattere generale, mentre, in una versione diversa che risponda ad una funzione medica, esso è usato per finalità ortopediche, è solo in quest'ultima versione ed in applicazione dei criteri sopra menzionati che esso deve essere classificato nella voce 9021 della NC.

41 Quanto all'adattamento ai difetti fisici, si deve precisare che esso può avere luogo vuoi nella fase di confezione del prodotto, vuoi, se si tratta di un prodotto preconfezionato, più tardi, in particolare al momento della sua applicazione da parte di un medico o del paziente stesso, con l'ausilio di meccanismi particolari di cui il prodotto è munito.

42 Dato che il progresso tecnico in materia di produzione di oggetti ed apparecchi ortopedici consente sempre più frequentemente di confezionare oggetti e apparecchi del genere in serie e di adattarli successivamente agli specifici bisogni del paziente, in particolare al momento della loro applicazione, insistere sull'adattamento alle esigenze del paziente fin dal momento della produzione sarebbe poco ragionevole e tale da aumentare gli oneri finanziari per i regimi previdenziali.

43 Ne consegue che i prodotti di cui trattasi nelle cause principali rientrano nella voce 9021 della NC se essi presentano caratteristiche che li distinguono - in particolare per i materiali di cui sono composti, per le modalità di funzionamento o per la loro adattabilità agli specifici difetti fisici del paziente - dalle cinture e dalle fasce ordinarie e di uso generale. A tale riguardo, poco importa sapere da chi e in quale momento viene operato un eventuale adattamento del genere.

44 Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò avviene nella fattispecie.

45 La prima questione va quindi risolta dichiarando che la voce 9021 della NC deve essere interpretata nel senso che rientrano in tale voce prodotti come fasce per i polsi, cinture protettive per la schiena, fasce per gomiti e per ginocchi, se tali prodotti presentano caratteristiche che li distinguono - in particolare per i materiali di cui sono composti, per le modalità di funzionamento o per la loro adattabilità agli specifici difetti fisici del paziente - dalle cinture e dalle fasce ordinarie e di uso generale. Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò avviene nella fattispecie.

Sulla seconda questione

46 Con la seconda questione, il giudice nazionale vuole sapere in sostanza se il termine «esclusivamente» che figura alla nota 1 b) del capitolo 90 della NC debba essere interpretato nel senso che tale nota esclude dal detto capitolo cinte e bende aventi anche altre caratteristiche, oltre all'elasticità, che contribuiscono in modo non trascurabile all'effetto voluto sull'organo da sostenere o da mantenere.

Osservazioni presentate alla Corte

47 La Lohmann e la medi Bayreuth, nonché la Commissione, sono del parere che il termine «esclusivamente» che figura nella nota 1 b) del capitolo 90 della NC debba essere interpretato letteralmente, sicché, se l'effetto voluto sull'organo da sostenere o da mantenere deriva anche da elementi diversi dalla sola elasticità della cinta o della benda di cui trattasi, la detta nota non è applicabile.

Risposta della Corte

48 Dallo stesso tenore letterale della nota 1 b) del capitolo 90 della NC risulta che, se l'elasticità della cinta o della benda è il solo elemento che contribuisce all'effetto voluto sull'organo da sostenere o da mantenere, la classificazione nella voce 9021 della NC è esclusa. A contrario, se altri elementi contribuiscono a tale effetto in modo non trascurabile, la detta nota non è applicabile.

49 Tale interpretazione è confortata da una lettura sistematica delle note del capitolo 90 della NC. Infatti, la nota 2 b) di questo capitolo contiene la formula «esclusivamente o principalmente», che consente di prendere in considerazione altri elementi nell'ambito di tale nota.

50 Occorre aggiungere che, poiché la nota 1 b) del capitolo 90 della NC menziona solo l'effetto sull'organo da sostenere o da mantenere, la presenza di elementi che sviluppano un effetto di stabilizzazione relativo solo alla cinta o alla benda, al fine di evitare in particolare che esse si pieghino o si arrotolino, non può impedire l'applicazione della detta nota.

51 La seconda questione va quindi risolta dichiarando che il termine «ausschließlich» che figura alla nota 1 b) del capitolo 90 della NC deve essere interpretato nel senso che tale nota non esclude dal detto capitolo cinte o bende aventi anche altre caratteristiche, oltre all'elasticità, che contribuiscono in modo non trascurabile all'effetto voluto sull'organo da sostenere o da mantenere.

Sulla terza questione

52 Alla luce della soluzione della prima e della seconda questione in ciascuna delle cause, la terza questione sollevata nelle cause C-262/00 e C-263/00 non richiede di essere risolta.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

53 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Hessisches Finanzgericht, Kassel, con ordinanze 21 febbraio 2000, dichiara:

1) La voce 9021 della nomenclatura combinata, che figura all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 9 settembre 1996, n. 1734, deve essere interpretata nel senso che rientrano in tale voce prodotti come fasce per i polsi, cinture protettive per la schiena, fasce per gomiti e per ginocchi, se tali prodotti presentano caratteristiche che li distinguono, in particolare per i materiali di cui sono composti, per le modalità di funzionamento o per la loro adattabilità agli specifici difetti fisici del paziente, dalle cinture e dalle fasce ordinarie e di uso generale. Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò avviene nella fattispecie.

2) Il termine «ausschließlich» che figura alla nota 1 b) del capitolo 90 della nomenclatura combinata deve essere interpretato nel senso che tale nota non esclude dal detto capitolo cinte o bende aventi anche altre caratteristiche, oltre all'elasticità, che contribuiscono in modo non trascurabile all'effetto voluto sull'organo da sostenere o da mantenere.

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