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Documento 61996CJ0061

Sentenza della Corte del 18 aprile 2002.
Regno di Spagna contro Consiglio dell'Unione europea.
Pesca - Regolamento recante limitazione e ripartizione fra Stati membri delle possibilità di pesca - Esigenza di stabilità relativa - Scambio di contingenti di pesca - Contingente di pesca delle acciughe - Annullamento.
Cause riunite C-61/96, C-132/97, C-45/98, C-27/99, C-81/00 e C-22/01.

Raccolta della Giurisprudenza 2002 I-03439

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2002:230

61996J0061

Sentenza della Corte del 18 aprile 2002. - Regno di Spagna contro Consiglio dell'Unione europea. - Pesca - Regolamento recante limitazione e ripartizione fra Stati membri delle possibilità di pesca - Esigenza di stabilità relativa - Scambio di contingenti di pesca - Contingente di pesca delle acciughe - Annullamento. - Cause riunite C-61/96, C-132/97, C-45/98, C-27/99, C-81/00 e C-22/01.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-03439


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Pesca - Conservazione delle risorse del mare - Regime di contingenti di pesca - Principio di stabilità relativa - Mantenimento di una percentuale fissa del volume delle catture disponibili per ciascuno degli stock interessati - Autorizzazione a pescare in una zona una parte del totale ammissibile di catture stabilito per la stessa specie in un'altra zona - Violazione del principio di stabilità relativa

[Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 170/83, art. 4, n. 1, e n. 3760/92, art. 8, n. 4, punto ii)]

Massima


$$Il principio della stabilità relativa è stato sancito dal regolamento n. 170/83, il cui art. 4, n. 1, stabiliva che «il volume delle catture disponibili» è ripartito fra gli Stati membri in modo da assicurare a ciascuno Stato membro una stabilità relativa delle attività esercitate su ciascuna delle popolazioni ittiche considerate, e poi ripreso nel regolamento n. 3760/92, il cui art. 8, n. 4, punto ii), prevede che il Consiglio ripartisca le possibilità di pesca tra gli Stati membri secondo criteri atti a garantire la stabilità relativa delle attività di pesca dei singoli Stati membri per ciascuno degli stock interessati. Benché formulate diversamente, le due disposizioni non possono avere un'interpretazione diversa, cosicché si deve ritenere che le «possibilità di pesca», che il Consiglio deve ripartire nel rispetto del principio della stabilità relativa, comprendano il volume totale delle catture disponibili. Ai fini dell'applicazione del principio della stabilità relativa, le possibilità di pesca di ogni stock ittico, cioè dei pesci di una determinata specie che si trovano in una determinata zona geografica, devono essere valutate separatamente. Infatti, ai sensi dell'art. 8, n. 4, punto ii), del regolamento n. 3760/92, la stabilità relativa delle attività di pesca deve essere garantita, per i singoli Stati membri, «per ciascuno degli stock interessati». La stabilità delle attività di pesca è relativa nel senso che esprime il mantenimento di una percentuale fissa del volume delle catture disponibili per ciascuno degli stock interessati, volume che può a sua volta subire oscillazioni, e non già la garanzia di un volume fisso di catture. Il principio della stabilità relativa potrebbe essere eluso se fosse possibile aumentare le effettive possibilità di pesca in una determinata zona geografica per la quale è stato stabilito un totale ammissibile di catture (TAC), mediante un'autorizzazione a pescare in questa zona una parte del TAC stabilito, per la stessa specie, in un'altra zona. Ciò comporterebbe che, nella prima zona, la ripartizione delle possibilità di pesca sarebbe differente dalla ripartizione del TAC per essa stabilito. Autorizzando un primo Stato membro, assegnatario di un contingente di acciughe nella zona CIEM IX, in vista di un'ulteriore cessione ad un secondo Stato membro a pescare una parte di questo contingente nelle acque della zona CIEM VIII, le possibilità di pesca dell'acciuga nella zona CIEM VIII sono aumentate a discapito di un terzo Stato membro, il quale si è visto assegnare effettivamente le percentuali del TAC di acciughe stabilito per la zona CIEM VIII, senza però ricevere tali percentuali delle possibilità di pesca dell'acciuga nella zona medesima.

( v. punti 38-42 )

Parti


Nelle cause riunite C-61/96, C-132/97, C-45/98, C-27/99, C-81/00 e C-22/01,

Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai sigg. J. Carbery e G.-L. Ramos Ruano, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto,

sostenuto da

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. T. van Rijn e J. Guerra Fernández, in qualità di agenti, quindi, dal sig. T. van Rijn, assistito dall'avv. J. Guerra Fernández, abogado, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

aventi ad oggetto:

- nella causa C-61/96, l'annullamento dell'allegato del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 3074, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1996 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (GU L 330, pag. 1), nella parte relativa all'acciuga;

- nella causa C-132/97, l'annullamento dell'allegato I del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1996, n. 390/97, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (GU 1997, L 66, pag. 1), nella parte relativa all'acciuga;

- nella causa C-45/98, l'annullamento dell'allegato I del regolamento (CE) del Consiglio 19 dicembre 1997, n. 45/98, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1998 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (GU 1998, L 12, pag. 1), nella parte relativa all'acciuga;

- nella causa C-27/99, l'annullamento dell'allegato I del regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre 1998, n. 48/1999, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1999 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (GU 1999, L 13, pag. 1), nella parte relativa all'acciuga;

- nella causa C-81/00, l'annullamento della nota (2), relativa allo stock «Acciughe, zone: IX, X, Copace 34.1.1», nell'allegato I D del regolamento (CE) del Consiglio 17 dicembre 1999, n. 2742, che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98 (GU L 341, pag. 1), e

- nella causa C-22/01, l'annullamento della nota (2), relativa allo stock «Acciughe, zone: IX, X, Copace 34.1.1» (acque comunitarie), nell'allegato I D del regolamento (CE) del Consiglio 15 dicembre 2000, n. 2848, che stabilisce, per il 2001, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 334, pag. 1),

LA CORTE,

composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P. Jann, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric (relatore), presidenti di sezione, dai sigg. D.A.O. Edward, M. Wathelet, R. Schintgen, V. Skouris e J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: S. Alber

cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 25 settembre 2001,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 novembre 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ricorsi depositati nella cancelleria della Corte, rispettivamente, il 6 marzo 1996 nella causa C-61/96, il 27 marzo 1997 nella causa C-132/97, il 24 febbraio 1998 nella causa C-45/98, il 5 febbraio 1999 nella causa C-27/99, il 7 marzo 2000 nella causa C-81/00 e il 18 gennaio 2001 nella causa C-22/01, il Regno di Spagna, ai sensi dell'art. 173, primo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, primo comma, CE), ha chiesto che la Corte voglia:

- nella causa C-61/96, annullare l'allegato del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 3074, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1996 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (GU L 330, pag. 1), nella parte relativa all'acciuga;

- nella causa C-132/97, annullare l'allegato I del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1996, n. 390/97, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (GU 1997, L 66, pag. 1), nella parte relativa all'acciuga;

- nella causa C-45/98, annullare l'allegato I del regolamento (CE) del Consiglio 19 dicembre 1997, n. 45/98, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1998 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (GU 1999, L 12, pag. 1), nella parte relativa all'acciuga;

- nella causa C-27/99, annullare l'allegato I del regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre 1998, n. 48/1999, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1999 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (GU 1999, L 13, pag. 1), nella parte relativa all'acciuga;

- nella causa C-81/00, annullare la nota (2), relativa allo stock «Acciughe, zone: IX, X, Copace 34.1.1», nell'allegato I D del regolamento (CE) del Consiglio 17 dicembre 1999, n. 2742, che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98 (GU L 341, pag. 1), e

- nella causa C-22/01, annullare la nota (2), relativa allo stock «Acciughe, zone: IX, X, Copace 34.1.1» (acque comunitarie), nell'allegato I D del regolamento (CE) del Consiglio 15 dicembre 2000, n. 2848, che stabilisce, per il 2001, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 334, pag. 1).

2 Con ordinanze del presidente della Corte 12 settembre 1996, 15 settembre 1997, 13 luglio 1998, 10 giugno 1999 e 6 luglio 2000, la Commissione delle Comunità europee è stata ammessa a intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea nelle cause C-61/96, C-132/97, C-45/98, C-27/99 e C-81/00.

3 Con decisioni 2 maggio 1996, 12 maggio 1997, 16 marzo 1998 e 8 marzo 1999, il presidente della Corte ha ordinato la sospensione del procedimento nelle cause C-61/96, C-132/97, C-45/98 e C-27/99 fino alla pronuncia della sentenza nella causa C-179/95. Il 5 ottobre 1999 la Corte ha pronunciato la sentenza Spagna/Consiglio (causa C-179/95, Racc. pag. I-6475). Invitato con lettera 7 ottobre 1999 a precisare se, vista questa sentenza, intendesse mantenere i suoi ricorsi, il Regno di Spagna ha risposto, con lettera depositata nella cancelleria della Corte il 21 ottobre 1999, che li avrebbe mantenuti.

4 Con ordinanza del presidente della Corte 13 dicembre 1999, le cause C-61/96, C-132/97, C-45/98 e C-27/99 sono state riunite ai fini della fase scritta e orale del procedimento e della sentenza. Con ordinanze del presidente della Corte 26 gennaio e 25 giugno 2001, le cause riunite C-61/96, C-132/97, C-45/98 e C-27/99, la causa C-81/00 e la causa C-22/01 sono state riunite ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza.

Contesto normativo

Il totale ammissibile di catture

5 L'art. 161, n. 1, lett. f), dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati (GU 1985, L 302, pag. 23; in prosieguo: l'«Atto di adesione») ha riconosciuto al Regno di Spagna il 90% del totale ammissibile di catture (in prosieguo: il «TAC») di acciughe della zona VIII del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (in prosieguo: il «CIEM»), mentre il restante 10% è stato attribuito alla Repubblica francese. Peraltro, conformemente al principio della stabilità relativa delle attività di pesca dei singoli Stati membri per ciascuno degli stock interessati (in prosieguo: il «principio della stabilità relativa»), enunciato dall'art. 4, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 25 gennaio 1983, n. 170, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (GU L 24, pag. 1), sostanzialmente ripreso nell'art. 8, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1992, n. 3760, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura (GU L 389, pag. 1), il TAC di acciughe delle zone CIEM IX e X e della zona 34.1.1 del Comitato della pesca dell'Atlantico del Centro-Est (in prosieguo: il «Copace») è stato suddiviso tra Regno di Spagna e Repubblica portoghese in ragione, circa, del 48% per il Regno di Spagna e del 52% per la Repubblica portoghese.

6 Il regolamento n. 3760/92 è stato adottato sul fondamento dell'art. 43 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 37 CE). Il suo art. 4 prevede quanto segue:

«1. Al fine di assicurare lo sfruttamento razionale e responsabile delle risorse su base sostenibile il Consiglio, deliberando, salvo diversa disposizione, secondo la procedura prevista all'articolo 43 del Trattato, stabilisce misure comunitarie volte a definire le condizioni di accesso alle acque e alle risorse e di esercizio delle attività di sfruttamento. Le misure sono elaborate sulla scorta delle analisi biologiche, socio-economiche e tecniche disponibili e, più particolarmente, delle relazioni elaborate dal comitato di cui all'articolo 16.

2. Tali disposizioni possono comprendere in particolare, per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, misure volte a:

(...)

b) limitare i tassi di sfruttamento;

c) fissare limiti quantitativi per le catture;

(...)».

7 L'art. 8, n. 1, del regolamento n. 3760/92 stabilisce che, conformemente all'art. 4, il tasso di sfruttamento può essere regolato mediante la limitazione, per il periodo interessato, del volume delle catture autorizzate e, ove necessario, dello sforzo di pesca.

8 Ai sensi dell'art. 8, n. 4, lett. i) e ii), dello stesso regolamento, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, determina per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, caso per caso, il TAC e/o il totale ammissibile dello sforzo di pesca, se del caso su base pluriennale, e ripartisce le possibilità di pesca tra gli Stati membri secondo criteri atti a garantire la stabilità relativa delle attività di pesca dei singoli Stati membri per ciascuno degli stock interessati; tuttavia, su richiesta degli Stati membri direttamente interessati, si può tener conto degli sviluppi registratisi dal 1983 in materia di minicontingenti e di scambi regolari di contingenti, nel rispetto dell'equilibrio globale delle ripartizioni.

9 Sulla base dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 3760/92, i regolamenti nn. 3074/95, 390/97, 45/98, 48/1999, 2742/1999 e 2848/2000 hanno stabilito i TAC di alcuni stock ittici, rispettivamente per gli anni 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001.

10 Per la zona CIEM VIII, tutti questi regolamenti hanno stabilito un TAC di acciughe di 33 000 tonnellate, ripartite in ragione di 29 700 tonnellate per il Regno di Spagna e 3 300 tonnellate per la Repubblica francese, senza distinzione a seconda dei luoghi in cui le catture sono effettuate. Occorre osservare, infatti, che il regolamento n. 2742/1999, che inizialmente prevedeva un TAC di 16 000 tonnellate, ripartite in ragione di 14 400 tonnellate per il Regno di Spagna e 1 600 tonnellate per la Repubblica francese, in seguito alla modifica operata dal regolamento (CE) del Consiglio 16 giugno 2000, n. 1446 (GU L 163, pag. 3), ha stabilito anch'esso un TAC di 33 000 tonnellate.

11 Quanto alla zona CIEM IX, X, Copace 34.1.1, per gli anni dal 1996 al 1998, le rubriche tredicesima dell'allegato del regolamento n. 3074/95, quattordicesima dell'allegato I del regolamento n. 390/97 e quindicesima dell'allegato I del regolamento n. 45/98 hanno stabilito ciascuna un TAC di acciughe di 12 000 tonnellate, ripartite in ragione di 5 740 tonnellate per il Regno di Spagna e di 6 260 tonnellate per la Repubblica portoghese. Per il 1999, la quindicesima rubrica dell'allegato I del regolamento n. 48/1999 ha stabilito un TAC di acciughe di 13 000 tonnellate, ripartite in ragione di 6 220 tonnellate per il Regno di Spagna e di 6 780 tonnellate per la Repubblica portoghese. Infine, per gli anni 2000 e 2001, la nona rubrica dell'allegato I D del regolamento n. 2742/1999 e la nona rubrica dell'allegato I D del regolamento n. 2848/2000 hanno stabilito ciascuna un TAC di acciughe di 10 000 tonnellate, ripartite in ragione di 4 780 tonnellate per il Regno di Spagna e di 5 220 tonnellate per la Repubblica portoghese.

12 Era precisato che i contingenti di acciughe assegnati al Regno di Spagna e alla Repubblica portoghese nella zona CIEM IX, X, Copace 34.1.1 potevano essere pescati esclusivamente nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro interessato oppure nelle acque internazionali della zona interessata, nel rispetto tuttavia delle disposizioni relative allo scambio di contingenti, cioè dell'eccezione prevista dalla nota 3 delle disposizioni dei regolamenti nn. 3074/95, 390/97, 45/98 e 48/1999 citati al punto precedente, e dalla nota 2 delle disposizioni dei regolamenti nn. 2742/1999 e 2848/2000 citati al punto precedente.

Gli scambi di contingenti

13 Ai sensi dell'art. 9, n. 1, del regolamento n. 3760/92, gli Stati membri possono scambiare la totalità o una parte delle disponibilità di pesca loro assegnate previa notifica alla Commissione.

14 Ai sensi dell'art. 11, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 27 marzo 1995, n. 685, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 71, pag. 5), adottato sul fondamento dell'art. 43 del Trattato, gli Stati membri interessati procedono allo scambio delle disponibilità di pesca loro assegnate alle condizioni di cui all'allegato IV, punto 1.

15 Ai sensi del punto 1, 1.1, del detto allegato:

«Gli scambi tra la Francia e il Portogallo sono tacitamente rinnovabili per il periodo dal 1995 al 2002, fatta salva la possibilità per ciascuno Stato membro di modificarne i termini ogni anno al momento della fissazione dei TAC e dei contingenti.

Tali scambi riguardano i seguenti TAC:

i) un TAC comune di acciughe fissato per le zone CIEM VIII e IX: il Portogallo cede annualmente alla Francia l'80% delle sue possibilità di pesca, da pescare esclusivamente nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione della Francia;

(...)».

16 Quanto al TAC di acciughe per la zona CIEM IX, X, Copace 34.1.1, le rubriche tredicesima dell'allegato del regolamento n. 3074/95, quattordicesima dell'allegato I del regolamento n. 390/97 e quindicesima dell'allegato I dei regolamenti nn. 45/98 e 48/1999 precisano, alla nota 3, che, in deroga alla regola secondo cui i contingenti di acciughe assegnati in questa zona possono essere pescati esclusivamente nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro interessato o nelle acque internazionali della zona interessata, il contingente della Repubblica portoghese «può essere pescato fino a 5 008 tonnellate nelle acque della sottozona CIEM VIII che rientrano nella sovranità o giurisdizione della Francia».

17 Parimenti, la nona rubrica dell'allegato I D del regolamento n. 2742/1999 precisa, alla nota 2, che il contingente della Repubblica portoghese «può essere pescato fino a 3 000 tonnellate nelle acque della sottozona CIEM VIII che rientrano nella sovranità o giurisdizione della Francia».

18 Infine, la nona rubrica dell'allegato I D del regolamento n. 2848/2000 precisa, alla nota 2, che il contingente della Repubblica portoghese «può essere pescato fino all'80% nelle acque della sottozona CIEM VIII che rientrano nella sovranità o giurisdizione della Francia», il che corrisponde a 4 176 tonnellate.

19 Considerata la loro motivazione, i ricorsi del Regno di Spagna nelle cause C-61/96, C-132/97, C-45/98 e C-27/99 si devono intendere volti a ottenere l'annullamento della nota 3 delle rubriche tredicesima dell'allegato del regolamento n. 3074/95, quattordicesima dell'allegato I del regolamento n. 390/97 e quindicesima dell'allegato I dei regolamenti nn. 45/98 e 48/1999. I ricorsi nelle cause C-81/00 e C-22/01, invece, sono volti a ottenere l'annullamento della nota 2 della nona rubrica dell'allegato I D dei regolamenti nn. 2742/1999 e 2848/2000. Le suddette note saranno globalmente designate in prosieguo come «disposizioni impugnate».

Sulla ricevibilità

20 Il Consiglio ritiene che i ricorsi del Regno di Spagna nelle cause C-61/96, C-132/97, C-45/98 e C-27/99 siano irricevibili, in quanto essi, come pure il ricorso nella causa C-179/95, respinto con la citata sentenza Spagna/Consiglio, interesserebbero le stesse parti, sarebbero volti agli stessi scopi e sarebbero fondati sugli stessi motivi. Le decisioni del presidente della Corte con le quali, in virtù dell'art. 82 bis, n. 1, primo comma, lett. b), del regolamento di procedura, è stato sospeso il procedimento nelle cause C-61/96, C-132/97, C-45/98 e C-27/99 fino alla pronuncia della sentenza nella causa C-179/95, confermerebbero questo assunto. In udienza il Consiglio ha sostenuto l'irricevibilità dei ricorsi del Regno di Spagna altresì nelle cause C-81/00 e C-22/01, deducendo lo stesso ordine di motivi.

21 Secondo la Commissione, soltanto il regolamento n. 685/95, che ha disposto la gestione comune degli stock d'acciughe nelle zone CIEM VIII e IX nonché le modalità, l'ampiezza e la durata dell'accordo di scambio di contingenti tra la Repubblica francese e la Repubblica portoghese, produrrebbe effetti giuridici vincolanti rispetto al detto scambio. I regolamenti successivi si sarebbero solo limitati a stabilire annualmente i TAC e i contingenti in applicazione della gestione comune degli stock e degli scambi decisi dal legislatore comunitario con il regolamento n. 685/95. Si tratterebbe, dunque, di atti confermativi, che, secondo la giurisprudenza della Corte, non potrebbero essere impugnati quando il termine per presentare il ricorso contro l'atto iniziale è scaduto o quando la legittimità di quest'ultimo è stata già confermata.

22 Poiché il solo atto che può davvero costituire oggetto di un ricorso è, secondo la Commissione, il regolamento n. 685/95, e la Corte, nella citata sentenza Spagna/Consiglio, non ha accolto i motivi che vertono sull'invalidità di tale regolamento, i ricorsi del Regno di Spagna sarebbero irricevibili.

23 A questo riguardo, per quanto concerne, in primo luogo, l'eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio, occorre ricordare che, nel caso di un ricorso di annullamento in forza dell'art. 173 del Trattato, la ricevibilità del ricorso dev'essere valutata con riferimento alla situazione del momento in cui è stato depositato l'atto introduttivo (v. sentenza 27 novembre 1984, causa 50/84, Bensider e a./ Commissione, Racc. pag. 3991, punto 8). Siccome i ricorsi nelle cause C-61/96, C-132/97, C-45/98 e C-27/99 sono stati proposti prima della pronuncia della citata sentenza Spagna/Consiglio, non possono essere dichiarati irricevibili in quanto lesivi dell'autorità di cosa giudicata di quest'ultima sentenza.

24 Quanto ai ricorsi nelle cause C-81/00 e C-22/01, occorre osservare che, in caso di ricorso ai sensi dell'art. 173 del Trattato, l'oggetto del ricorso viene determinato principalmente dall'atto impugnato. Orbene, i ricorsi nelle cause C-81/00 e C-22/01 sono volti all'annullamento di regolamenti diversi da quelli la cui validità è stata esaminata nella citata sentenza Spagna/Consiglio. A questo riguardo è indifferente che il tonnellaggio al quale è stabilito il TAC resti lo stesso di anno in anno, giacché, ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 3760/92, i TAC sono stabiliti ex novo ogni anno sulla scorta delle informazioni scientifiche disponibili, in particolare della relazione elaborata dal comitato scientifico, tecnico ed economico della pesca. Il motivo concernente la pretesa identità di oggetto deve essere, dunque, respinto.

25 L'eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio è, pertanto, infondata.

26 Per quanto concerne, in secondo luogo, l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, occorre osservare che le disposizioni impugnate sono volte all'attuazione dell'allegato IV, punto 1, 1.1, del regolamento n. 685/95. Benché tale allegato preveda il rinnovo degli scambi per gli anni dal 1995 al 2002, i regolamenti che contengono le disposizioni impugnate stabiliscono ex novo ogni anno i TAC e i contingenti di acciughe applicabili nelle zone CIEM VIII e IX. Pertanto, a prescindere dal fatto che la giurisprudenza della Corte relativa agli atti confermativi si applichi o meno anche ai regolamenti, i regolamenti nn. 3074/95, 390/97, 45/98, 48/1999, 2742/1999 e 2848/2000 in ogni caso non possono essere considerati atti confermativi.

27 Pertanto i ricorsi del Regno di Spagna sono tutti ricevibili.

Nel merito

28 Nelle cause C-61/96, C-132/97, C-45/98 e C-27/99, il governo spagnolo ha dedotto diversi motivi a sostegno dei suoi ricorsi. In seguito alla citata sentenza Spagna/Consiglio, esso ha rinunciato espressamente a tutti i suoi motivi, tranne che a quello relativo alla violazione del principio della stabilità relativa, che costituisce una violazione del regolamento n. 3760/92. Al contrario, nelle cause C-81/00 e C-22/01, il governo spagnolo fa valere, oltre a questo primo motivo, un secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di garantire lo sfruttamento razionale e responsabile delle risorse, che pure costituisce una violazione del regolamento n. 3760/92.

Sul motivo concernente la violazione del principio della stabilità relativa

Argomenti delle parti

29 Il governo spagnolo sottolinea che uno dei meccanismi istituiti dal regolamento n. 3760/92 per garantire la conservazione delle risorse di pesca consiste nel limitare le catture delle specie minacciate e nel ripartire i volumi di catture autorizzati fra gli Stati membri, tenendo conto del principio della stabilità relativa.

30 La stabilità relativa dovrebbe essere assicurata, per ogni Stato membro, per ciascuno degli stock considerati, vale a dire per i pesci di una determinata specie che si trovino in una determinata zona geografica. Pertanto il principio della stabilità relativa garantirebbe al Regno di Spagna il mantenimento della sua percentuale del 90% sullo stock di acciughe che si trovano nella zona CIEM VIII.

31 Il governo spagnolo sostiene che il Consiglio, adottando le disposizioni impugnate, ha proceduto ad un aumento del TAC e a una nuova ripartizione del contingente di acciughe della zona CIEM VIII, senza tener conto del principio della stabilità relativa. Infatti, un nuovo contingente di acciughe di 5 008 tonnellate tra il 1996 e il 1999, di 3 000 tonnellate nel 2000 e di 4 176 tonnellate nel 2001, sarebbe stato attribuito nella zona CIEM VIII a uno Stato membro, la Repubblica portoghese, che non vi aveva mai posseduto contingenti, in violazione dell'obbligo di mantenere la percentuale stabilita per ciascuno dei due Stati membri, il Regno di Spagna e la Repubblica francese, tra i quali tale stock è stato ripartito.

32 Se il Consiglio avesse aumentato il contingente di acciughe della zona CIEM VIII per la via ordinaria, vale a dire adottando un nuovo TAC sulla scorta di nuovi studi scientifici e tecnici, la ripartizione del nuovo TAC sarebbe stata operata sulla base delle percentuali garantite a ogni Stato membro nel rispetto del principio della stabilità relativa, cosicché il Regno di Spagna avrebbe ottenuto nel nuovo TAC il contingente cui avrebbe avuto diritto se la sua percentuale fosse stata mantenuta.

33 Per il governo spagnolo, le disposizioni impugnate non possono essere giustificate in nessun modo. Contrariamente a quanto la Corte avrebbe stabilito al punto 51 della citata sentenza Spagna/Consiglio, non esisterebbe un TAC comune alle zone CIEM VIII e IX, bensì due TAC distinti, l'uno per la zona CIEM VIII, l'altro per la zona CIEM IX. Basterebbe, per persuadersene, esaminare gli allegati dei regolamenti in contestazione.

34 Il Consiglio replica che la Corte ha già respinto, nella citata sentenza Spagna/Consiglio, il motivo concernente la violazione del principio della stabilità relativa. Ai punti 53 e 54 di tale sentenza, infatti, la Corte avrebbe statuito che il Consiglio, assegnando al Regno di Spagna il 90% del TAC di acciughe della zona CIEM VIII, ha rispettato il suddetto principio.

35 Il Consiglio ricorda che l'art. 9 del regolamento n. 3760/92 autorizza gli Stati membri allo scambio dei rispettivi contingenti. La Repubblica portoghese e la Repubblica francese avrebbero convenuto un siffatto scambio. Inoltre, l'art. 11, n. 1, del regolamento n. 685/95 prevedrebbe che gli Stati membri interessati procedano ad uno scambio delle disponibilità di pesca loro assegnate alle condizioni di cui all'allegato IV, punto 1, dello stesso regolamento, in virtù del quale gli scambi tra la Repubblica francese e la Repubblica portoghese sono tacitamente rinnovabili per il periodo dal 1995 al 2002. Per questo, il regolamento n. 685/95 non avrebbe cessato di produrre effetti.

36 Il Consiglio precisa di essere stato tenuto a stabilire un TAC di acciughe per la zona CIEM VIII, al fine di assegnarne il 90% al Regno di Spagna, e un altro TAC di acciughe per le zone CIEM IX e X, al fine di ripartirlo tra il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese in conformità con il principio della stabilità relativa. Sommare i due TAC non avrebbe permesso di rispettare i diritti riconosciuti al Regno di Spagna in virtù dell'art. 161, n. 1, lett. f), dell'Atto di adesione. Secondo il Consiglio, non era possibile modificare l'accordo di cui all'Atto di adesione, a meno che il Regno di Spagna fosse disposto a sacrificare una parte dei propri diritti affinché un contingente maggiore venisse concesso alla Repubblica francese. Si tratterebbe, perciò, di due TAC distinti, ma gestiti congiuntamente.

37 La Commissione sottolinea, anzitutto, che la gestione comune dei TAC di acciughe nelle zone CIEM VIII e IX non ha modificato la ripartizione dei contingenti fra gli Stati membri interessati, in quanto ciascuno di essi può continuare a pescare esattamente le stesse cose. In secondo luogo, la possibilità di concludere accordi relativi agli scambi di contingenti sarebbe prevista dagli articoli 8, n. 4, lett. ii), e 9 del regolamento n. 3760/92. Infine, il temperamento del principio della stabilità relativa non potrebbe essere illegittimo, tenuto conto del fatto che sarebbe previsto dal regolamento n. 685/95. Tale regolamento sarebbe stato adottato sul fondamento dell'art. 43 del Trattato, vale a dire avrebbe lo stesso fondamento normativo dei regolamenti nn. 170/83 e 3760/92, che enunciano il detto principio. Esso prevarrebbe, perciò, in quanto norma speciale, sulle norme di carattere generale. Con il regolamento n. 685/95, il Consiglio avrebbe deciso con piena cognizione di causa di temperare in qualche misura il principio della stabilità relativa.

Giudizio della Corte

38 In limine occorre ricordare che il principio della stabilità relativa è stato sancito dal regolamento n. 170/83, poi ripreso nel regolamento n. 3760/92. L'art. 4, n. 1, del regolamento n. 170/83 stabiliva che «il volume delle catture disponibili (...) è ripartito fra gli Stati membri in modo da assicurare a ciascuno Stato membro una stabilità relativa delle attività esercitate su ciascuna delle popolazioni ittiche considerate». L'art. 8, n. 4, lett. ii), del regolamento n. 3760/92, a sua volta, prevede che il Consiglio «ripartisce le possibilità di pesca tra gli Stati membri secondo criteri atti a garantire la stabilità relativa delle attività di pesca dei singoli Stati membri per ciascuno degli stock interessati». Benché formulate diversamente, le due disposizioni non possono avere un'interpretazione diversa, cosicché si deve ritenere che le «possibilità di pesca», che il Consiglio deve ripartire nel rispetto del principio della stabilità relativa, comprendano il volume totale delle catture disponibili.

39 Ai fini dell'applicazione del principio della stabilità relativa, le possibilità di pesca di ogni stock ittico, cioè dei pesci di una determinata specie che si trovino in una determinata zona geografica (v. sentenza 13 ottobre 1992, cause riunite C-63/90 e C-67/90, Portogallo e Spagna/Consiglio, Racc. pag. I-5073, punto 28), devono essere valutate separatamente. Ai sensi dell'art. 8, n. 4, lett. ii), del regolamento n. 3760/92, infatti, la stabilità relativa delle attività di pesca deve essere garantita, per i singoli Stati membri, «per ciascuno degli stock interessati».

40 La stabilità delle attività di pesca è relativa nel senso che esprime il mantenimento di una percentuale fissa del volume di catture disponibili per ciascuno degli stock interessati, volume che può a sua volta subire oscillazioni, e non già la garanzia di un volume fisso di catture (v., in particolare, sentenze 16 giugno 1987, cause 46/86, Romkes, Racc. pag. 2671, punto 17, e Portogallo e Spagna/Consiglio, citata, punto 28).

41 Il principio della stabilità relativa potrebbe essere eluso se fosse possibile aumentare le effettive possibilità di pesca in una determinata zona geografica per la quale è stato stabilito un TAC, mediante un'autorizzazione a pescare in questa zona una parte del TAC stabilito, per la stessa specie, in un'altra zona. Ciò comporterebbe che, nella prima zona, la ripartizione delle possibilità di pesca sarebbe differente dalla ripartizione del TAC per essa stabilito.

42 Nel caso di specie, la Repubblica portoghese, assegnataria di un contingente di acciughe nella zona CIEM IX, è stata autorizzata a pescare, in vista di un'ulteriore cessione alla Francia, una parte di questo contingente nelle acque della zona CIEM VIII soggette alla sovranità o giurisdizione della Repubblica francese, cioè 5 008 tonnellate dal 1996 al 1999, 3 000 tonnellate nel 2000, e 4 176 tonnellate nel 2001. Questa prassi ha aumentato le possibilità di pesca dell'acciuga nella zona CIEM VIII. Pertanto, in tutti questi anni, al Regno di Spagna è stato sì assegnato il 90% del TAC di acciughe stabilito per la zona CIEM VIII, ma non il 90% delle possibilità di pesca delle acciughe in tale zona.

43 L'argomento della Commissione secondo il quale i singoli Stati membri possono continuare a pescare esattamente le stesse cose non è pertinente, poiché la ripartizione delle possibilità effettive di pesca è stata modificata nella zona CIEM VIII ai danni del Regno di Spagna.

44 Le disposizioni impugnate non possono giustificarsi sulla base dell'art. 11, n. 1, in combinato disposto con il punto 1, 1.1, secondo comma, lett. i), dell'allegato IV del regolamento n. 685/95, perché tale disposizione dispone che, una volta stabilito «un TAC comune» di acciughe per le zone CIEM VIII e IX, «il Portogallo cede annualmente alla Francia l'80% delle sue possibilità di pesca, da pescare esclusivamente nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione della Francia».

45 La constatazione che la cessione alla Repubblica francese delle possibilità di pesca della Repubblica portoghese è stata effettuata nell'ambito di un TAC comune per le zone CIEM VIII e IX, contenuto nei punti 51 e 52 della citata sentenza Spagna/Consiglio, risulta inesatta. Per soddisfare la condizione dello stabilimento di un TAC comune di acciughe per le zone CIEM VIII e IX, a cui il punto 1, 1.1, secondo comma, lett. i), dell'allegato IV del regolamento n. 685/95 subordina lo scambio delle possibilità di pesca tra la Repubblica portoghese e la Repubblica francese, il Consiglio avrebbe dovuto stabilire un TAC comune per le acciughe per le zone CIEM VIII e CIEM IX, X, Copace 34.1.1, ma non lo ha fatto, come ha riconosciuto nei suoi scritti. La pretesa gestione comune di due TAC distinti, sostenuta dal Consiglio, non può soddisfare, infatti, tale condizione. Inoltre, è pacifico che, nel caso di specie, i due TAC abbiano ad oggetto due stock ittici biologicamente differenti l'uno dall'altro.

46 Poiché la condizione richiesta dal punto 1, 1.1, secondo comma, lett. i), dell'allegato IV del regolamento n. 685/95, cioè lo stabilimento di un TAC comune, non è soddisfatta, l'argomento secondo il quale il temperamento del principio della stabilità relativa non sarebbe illegittimo in quanto risultante da un regolamento - il regolamento n. 685/95 - adottato sullo stesso fondamento normativo del regolamento che enuncia il principio della stabilità relativa - il regolamento n. 3760/92 - pare non pertinente.

47 Le disposizioni impugnate non si giustificano neppure sulla base degli artt. 8, n. 4, lett. ii), e 9, n. 1, del regolamento n. 3760/92, che prevedono la conclusione di accordi relativi a scambi di contingenti. L'art. 8, n. 4, lett. ii), stabilisce, infatti, expressis verbis che è necessaria la richiesta degli Stati membri direttamente interessati perché il Consiglio tenga conto di un siffatto scambio. Orbene, nel caso di specie, una tale richiesta non è stata avanzata dal Regno di Spagna, che pure è direttamente interessato poiché lo scambio di contingenti ha comportato un aumento delle possibilità di pesca dell'acciuga nella zona CIEM VIII. Quanto all'art. 9, n. 1, si deve osservare che uno scambio delle disponibilità di pesca, come previsto da tale norma, presuppone che le dette disponibilità siano state innanzitutto assegnate in conformità con il principio della stabilità relativa. Orbene, così non è stato negli anni dal 1996 al 2001, come risulta dal punto 42 della presente sentenza.

48 Si deve, dunque, constatare che le disposizioni impugnate violano il principio della stabilità relativa e, di conseguenza, devono essere annullate.

Sul motivo concernente la violazione del principio dello sfruttamento razionale e responsabile delle risorse acquatiche marine vive

49 Tenuto conto del fatto che il motivo dedotto dal ricorrente con riferimento alla violazione del principio della stabilità relativa è fondato, non occorre esaminare il motivo concernente la violazione del principio dello sfruttamento razionale e responsabile delle risorse acquatiche marine vive.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

50 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Regno di Spagna ha chiesto la condanna del Consiglio, quest'ultimo, rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese. Ai sensi del n. 4, primo comma, del medesimo articolo, la Commissione, intervenuta in causa, sopporterà le proprie spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) La nota 3 della tredicesima rubrica, relativa all'acciuga, dell'allegato del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 3074, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture per il 1996 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale, è annullata.

2) La nota 3 della quattordicesima rubrica, relativa all'acciuga, dell'allegato I del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1996, n. 390/97, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale, è annullata.

3) La nota 3 della quindicesima rubrica, relativa all'acciuga, dell'allegato I del regolamento (CE) del Consiglio 19 dicembre 1997, n. 45/98, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture per il 1998 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale, è annullata.

4) La nota 3 della quindicesima rubrica, relativa all'acciuga, dell'allegato I del regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre 1998, n. 48/1999, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture per il 1999 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale, è annullata.

5) La nota 2 della nona rubrica, relativa all'acciuga, dell'allegato I D del regolamento (CE) del Consiglio 17 dicembre 1999, n. 2742, che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98, è annullata.

6) La nota 2 della nona rubrica, relativa all'acciuga, dell'allegato I D del regolamento (CE) del Consiglio 15 dicembre 2000, n. 2848, che stabilisce, per il 2001, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, è annullata.

7) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.

8) La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese.

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