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Documento 61999CJ0393

    Sentenza della Corte del 19 marzo 2002.
    Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) contro Claude Hervein e Hervillier SA (C-393/99) e Guy Lorthiois e Comtexbel SA (C-394/99).
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal du travail de Tournai - Belgio.
    Libera circolazione dei lavoratori e libertà di stabilimento - Previdenza sociale - Determinazione della legislazione applicabile - Persone che esercitano simultaneamente un'attività subordinata e un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri - Assoggettamento alla legislazione previdenziale di ciascuno di tali Stati - Validità dell'art. 14 quater, n. 1, lett. b), divenuto art. 14 quater, lett. b), e dell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 1408/71.
    Cause riunite C-393/99 e C-394/99.

    Raccolta della Giurisprudenza 2002 I-02829

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2002:182

    61999J0393

    Sentenza della Corte del 19 marzo 2002. - Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) contro Claude Hervein e Hervillier SA (C-393/99) e Guy Lorthiois e Comtexbel SA (C-394/99). - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal du travail de Tournai - Belgio. - Libera circolazione dei lavoratori e libertà di stabilimento - Previdenza sociale - Determinazione della legislazione applicabile - Persone che esercitano simultaneamente un'attività subordinata e un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri - Assoggettamento alla legislazione previdenziale di ciascuno di tali Stati - Validità dell'art. 14 quater, n. 1, lett. b), divenuto art. 14 quater, lett. b), e dell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 1408/71. - Cause riunite C-393/99 e C-394/99.

    raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-02829


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1. Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Lavoratori - Regolamento n. 1408/71 - Attività di lavoro subordinato in uno Stato membro e di lavoro autonomo in un altro

    [Trattato CE, artt. 48, 51 e 52 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE, 42 CE e 43 CE); regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 14 quater, lett. b); regolamento del Consiglio n. 3811/86]

    2. Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Lavoratori - Regolamento n. 1408/71 - Fattispecie assoggettate contemporaneamente alla legge di due Stati membri - Presupposti

    [Trattato CE, artt. 48 e 52 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 43 CE); regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 14, lett. b)]

    Massima


    1. Gli artt. 48, 51 e 52 del Trattato (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE, 42 CE e 43 CE) sono diretti a facilitare ai cittadini degli Stati membri l'esercizio di attività lavorative di qualsivoglia natura in tutto il territorio della Comunità ed ostano a legislazioni nazionali che li ostacolino, qualora desiderino estendere le loro attività al di fuori del territorio di un unico Stato membro. Tuttavia, il Trattato non ha previsto l'armonizzazione delle legislazioni previdenziali degli Stati membri. Pertanto, esso non garantisce ad un lavoratore che estenda le sue attività lavorative a più di uno Stato membro o che le trasferisca in un altro Stato membro un regime previdenziale neutrale e, tenuto conto delle differenze tra le legislazioni previdenziali degli Stati membri, una simile estensione o un simile trasferimento possono, secondo i casi, essere più o meno favorevoli o sfavorevoli per i lavoratori sul piano della previdenza sociale. In linea di principio, un eventuale svantaggio conseguente all'estensione delle attività del lavoratore o al loro trasferimento in un altro o in più altri Stati membri e al suo assoggettamento ad un nuovo regime previdenziale, rispetto alla situazione in cui egli esercita l'insieme delle sue attività in uno stesso Stato membro, non è contrario alle disposizioni degli artt. 48 e 52 del Trattato, qualora tale regime non crei condizioni di svantaggio per detto lavoratore rispetto a quelli che svolgono la propria attività lavorativa interamente nello Stato membro in cui tale regime si applica o rispetto a quelli già precedentemente assoggettati al medesimo e qualora la disciplina di cui trattasi non si risolva nel fatto puro e semplice di versare contributi previdenziali a fondo perduto.

    Così come gli artt. 48 e 52 del Trattato non implicano che l'esercizio del diritto alla libera circolazione delle persone che esercitano un'attività lavorativa non comporti mai una variazione dei livelli dei contributi previdenziali che possono essere loro richiesti, o della tutela previdenziale loro assicurata, parimenti tali articoli non implicano nemmeno che, in mancanza di un'armonizzazione delle legislazioni previdenziali, sia in ogni caso assicurato agli interessati che il grado di complessità nella gestione della loro previdenza sociale resti neutrale. Il sistema attuato dal regolamento n. 1408/71 costituisce, quindi, esclusivamente un sistema di coordinamento e la conformità delle disposizioni di cui all'art. 14 quater, lett. b), del medesimo - a termini delle quali un lavoratore che svolga un'attività di lavoro dipendente in taluni Stati membri ed un'attività di lavoro autonomo in altri Stati membri è assoggettato contemporaneamente alla legge dei due diversi Stati membri - alle prescrizioni degli artt. 48, 51 e 52 del Trattato non può essere collegata alle differenze rilevate, in materia di contributi o di prestazioni previdenziali, tra le situazioni in cui un lavoratore esercita contemporaneamente un'attività subordinata e un'attività autonoma in un solo Stato membro e quelle in cui un lavoratore esercita tali attività in Stati membri diversi.

    ( v. punti 47, 50-52, 54 e 58 )

    2. Per quanto attiene all'art. 14 quater del regolamento n. 1408/71, il Consiglio ha esercitato il proprio compito di coordinamento dell'applicazione delle legislazioni previdenziali per i lavoratori migranti, determinando la o le legislazioni applicabili agli interessati. Legittimamente il Consiglio ha previsto che un lavoratore che eserciti un'attività lavorativa subordinata in determinati Stati membri e un'attività lavorativa autonoma in determinati altri Stati membri sia assoggettato contemporaneamente alla legge di due Stati membri diversi, l'una applicata in relazione all'attività lavorativa subordinata e l'altra in relazione a quella autonoma, mentre, se tali attività fossero esercitate contemporaneamente in altri Stati membri, il lavoratore sarebbe assoggettato solo ad una legge individuata in funzione della sua attività subordinata.

    Nelle fattispecie cui si applica l'art. 14 quater, lett. b), gli Stati membri le cui legislazioni trovano simultaneamente applicazione devono assicurare il rispetto degli obblighi risultanti dagli artt. 48, 51 e 52 del Trattato (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE, 42 CE e 43 CE). Spetta, eventualmente, al giudice nazionale dinanzi al quale pende la controversia relativa all'applicazione dell'art. 14 quater, lett. b), da un lato, verificare che le legislazioni nazionali vengano applicate in tale contesto in modo conforme agli artt. 48 e 52 del Trattato, in particolare che la legislazione nazionale i cui presupposti di applicazione sono controversi comporti effettivamente una protezione sociale per il lavoratore interessato e, dall'altro, accertare se, eccezionalmente, non si debba disapplicare tale disposizione su domanda del lavoratore stesso in quanto essa implicherebbe per il medesimo la perdita di un beneficio previdenziale spettantegli inizialmente in forza di una convenzione sulla previdenza sociale in vigore tra due o più Stati membri.

    ( v. punti 59, 63, 67 e dispositivo )

    Parti


    Nei procedimenti riuniti C-393/99 e C-394/99,

    aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunal du travail de Tournai (Belgio) nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra

    Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti)

    e

    Claude Hervein,

    Hervillier SA (causa C-393/99),

    Guy Lorthiois,

    Comtexbel SA (causa C-394/99),

    domande vertenti sulla validità dell'art. 14 quater, n. 1, lett. b), divenuto art. 14 quater, lett. b), e dell'allegato VII del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), versione ulteriormente modificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 11 dicembre 1986, n. 3811 (GU L 355, pag. 5),

    LA CORTE,

    composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dal sig. P. Jann, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet (relatore), M. Wathelet e V. Skouris, giudici,

    avvocato generale: F.G. Jacobs

    cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

    viste le osservazioni scritte presentate:

    - per l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), dal sig. L. Paeme, amministratore generale del medesimo;

    - per il sig. Hervein, la Hervillier SA, il sig. Lorthiois e la Comtexbel SA, dagli avv.ti E. van Daele e P. Detournay, avocats;

    - per il governo belga, dal sig. P. Rietjens, in qualità di agente;

    - per il governo ellenico, dalle sig.re K. Grigoriou e I. Galani-Maragkoudaki e dal sig. I. Bakopoulos, in qualità di agenti;

    - per il Consiglio dell'Unione europea, dal sig. F. Anton e dalla sig.ra E. Karlsson, in qualità di agenti;

    - per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. P. Hillenkamp e dalla sig.ra H. Michard, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. R. Karpenstein, Rechtsanwalt,

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le osservazioni orali dell'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), rappresentato dal sig. L. Renaud, consigliere del medesimo, del governo ellenico, rappresentato dalla sig.ra I. Galani-Maragkoudaki e dal sig. I. Bakopoulos, del Consiglio, rappresentato dalla sig.ra A. Lo Monaco, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dalla sig.ra H. Michard, all'udienza del 7 febbraio 2001,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 5 aprile 2001,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con due sentenze in data 5 ottobre 1999, pervenute alla Corte il 13 ottobre seguente, il Tribunal du travail de Tournai (Tribunale del lavoro di Tournai) ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali vertenti sulla validità dell'art. 14 quater, n. 1, lett. b), divenuto art. 14 quater, lett. b), e dell'allegato VII del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), versione ulteriormente modificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 11 dicembre 1986, n. 3811 (GU L 355, pag. 5; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), nonché sulla portata di un'eventuale declaratoria di invalidità.

    2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di controversie che oppongono l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Istituto nazionale belga di previdenza sociale per i lavoratori autonomi; in prosieguo: l'«Inasti») al sig. Hervein e alla società Hervillier SA (in prosieguo: la «Hervillier»), da un lato, e al sig. Lorthiois e alla società Comtexbel SA (in prosieguo: la «Comtexbel»), dall'altro, in merito al versamento di contributi previdenziali che l'Inasti reclama in relazione all'attività di dirigenti di società che i sigg. Hervein e Lorthiois hanno esercitato in Belgio.

    Normativa comunitaria

    3 Il regolamento n. 1408/71 contiene un titolo II, comprendente gli artt. 13-17, relativo alla determinazione della legislazione applicabile ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

    4 Ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1408/71:

    «Le persone cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatto salvo l'articolo 14 quater. Tale legislazione è determinata conformemente alle disposizioni del presente titolo».

    5 L'art. 14 quater del regolamento n. 1408/71 ha stabilito norme particolari applicabili alle persone che esercitano simultaneamente un'attività subordinata e un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri. Nella sua versione aggiornata dal regolamento n. 2001/83 così dispone:

    «1. La persona che esercita simultaneamente un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro e un'attività autonoma nel territorio di un altro Stato membro è soggetta:

    a) fatta salva la lettera b), alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio essa esercita un'attività subordinata;

    b) nei casi menzionati nell'allegato VII, alla legislazione di ciascuno di tali Stati membri per quanto concerne l'attività esercitata nel loro territorio.

    2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1, lettera b), saranno fissate in un regolamento che il Consiglio adotterà successivamente su proposta della Commissione».

    6 L'art. 14 quinquies, n. 1, del regolamento n. 1408/71 precisa quanto segue:

    «La persona di cui (...) all'articolo 14 quater, paragrafo 1, lettera a), è considerata, ai fini dell'applicazione della legislazione determinata conformemente a [tale disposizione], come se esercitasse l'insieme (...) delle sue attività professionali nel territorio dello Stato membro in questione».

    7 L'allegato VII del regolamento n. 1408/71, a cui rinvia l'art. 14 quater, n. 1, lett. b), e che elenca i casi in cui una persona è soggetta simultaneamente alla legislazione di due Stati membri, considera, al punto 1, l'esercizio di un'attività autonoma in Belgio e di un'attività subordinata in un altro Stato membro, ad eccezione del Lussemburgo.

    8 Il Consiglio ha adottato il regolamento n. 3811/86, da un lato, per completare l'art. 14 quater del regolamento n. 1408/71, ricomprendendovi l'ipotesi di esercizio di più di due attività subordinate e autonome nel territorio di diversi Stati membri e, dall'altro, per determinare le modalità di applicazione del n. 1, lett. b), di tale articolo, in conformità a quanto previsto al n. 2 del medesimo. Tale regolamento era applicabile, ai sensi dell'art. 4 dello stesso, a decorrere dal 1° gennaio 1987.

    9 L'art. 1, punto 1, del regolamento n. 3811/86 ha sostituito l'art. 14 quater del regolamento n. 1408/71 con il testo seguente:

    «La persona che esercita simultaneamente un'attività subordinata e un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri è soggetta:

    a) fatta salva la lettera b), alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività subordinata o, qualora eserciti una tale attività nel territorio di due o più Stati membri, alla legislazione determinata conformemente all'articolo 14, punti 2 o 3;

    b) nei casi menzionati nell'allegato VII:

    - alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività subordinata, essendo questa legislazione determinata conformemente all'articolo 14, punti 2 o 3, qualora essa eserciti siffatta attività nel territorio di due o più Stati membri, e

    - alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un'attività autonoma, essendo questa legislazione determinata conformemente all'articolo 14 bis, punti 2, 3 o 4, qualora essa eserciti siffatta attività nel territorio di due o più Stati membri».

    10 Inoltre, l'art. 1, punto 2, del regolamento n. 3811/86 ha inserito nell'art. 14 quinques del regolamento n. 1408/71 il numero seguente:

    «2. La persona di cui all'articolo 14 quater, lettera b), ai fini della fissazione del tasso di contributi a carico dei lavoratori autonomi, a norma della legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita l'attività autonoma, è considerata come se esercitasse la propria attività subordinata nel territorio di questo Stato membro».

    11 Infine, l'art. 2 del regolamento n. 3811/86 ha completato il regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di applicazione»), prevedendo molteplici disposizioni dirette a facilitare l'applicazione simultanea delle due legislazioni a cui sono assoggettate le persone considerate all'art. 14 quater, lett. b), del regolamento n. 1408/71.

    Cause principali e questioni pregiudiziali

    Causa C-393/99

    12 Fino al 6 ottobre 1986, il sig. Hervein, cittadino francese residente in Francia, ha esercitato contemporaneamente funzioni di presidente-direttore generale e di amministratore o amministratore delegato in varie società stabilite in Francia e in Belgio e, in particolare, nella società Hervillier.

    13 Il sig. Hervein era iscritto e versava contributi al regime previdenziale dei lavoratori subordinati in Francia, dove i dirigenti di società sono considerati, sul piano previdenziale, come lavoratori subordinati.

    14 L'Inasti ha citato in giudizio, dinanzi al Tribunal du travail de Tournai, il sig. Hervein e la Hervillier per ottenere il pagamento di contributi in ragione dell'attività lavorativa svolta dal sig. Hervein in Belgio tra il 1° luglio 1982 e il 31 dicembre 1986. L'Inasti giustificava l'applicazione al sig. Hervein del regime previdenziale vigente in Belgio per i lavoratori autonomi con il fatto che, secondo la legislazione belga, egli esercitava un'attività lavorativa autonoma, anche se in Francia gli veniva applicato il regime previdenziale dei lavoratori subordinati. Orbene, secondo l'art. 14 quater, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71, in combinato disposto con l'allegato VII dello stesso regolamento, una persona che eserciti simultaneamente un'attività lavorativa autonoma in Belgio e un'attività lavorativa subordinata in Francia dovrebbe essere assoggettata alla legislazione di ciascuno di tali Stati.

    15 Il sig. Hervein e la Hervillier hanno contestato l'assoggettamento del sig. Hervein al regime previdenziale belga con la motivazione che, sebbene in Francia il sig. Hervein fosse effettivamente equiparato ai fini previdenziali ad un lavoratore subordinato, non per questo egli svolgeva un'attività lavorativa subordinata.

    16 Il Tribunal du travail de Tounai, nutrendo dubbi sulla qualifica da attribuire all'attività lavorativa svolta in Francia dal sig. Hervein, con sentenza 6 luglio 1995 ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale a tal proposito. La Corte si è pronunciata con sentenza 30 gennaio 1997, causa C-221/95, Hervein e Hervillier (Racc. pag. I-609):

    «Ai fini dell'applicazione degli artt. 14 bis e 14 quater del regolamento (...) n. 1408/71 (...), per "attività subordinata" e "attività autonoma" si devono intendere le attività lavorative che sono considerate tali ai sensi della normativa previdenziale dello Stato membro nel cui territorio le dette attività vengono svolte».

    17 Dopo questa sentenza, il procedimento è continuato dinanzi al Tribunal du travail de Tournai. Il sig. Hervein e la Hervillier si sono riferiti alle conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer presentate nella citata causa Hervein e Hervillier, in cui quest'ultimo concludeva per l'invalidità dell'art. 14 quater, n. 1, lett. b), e dell'allegato VII al regolamento n. 1408/71, e hanno invitato il Tribunal du travail de Tournai a chiedere alla Corte una pronuncia in merito alla validità di tali disposizioni. L'Inasti, viceversa, si è opposto a tale rinvio in quanto, a suo parere, la citata sentenza Hervein e Hervillier aveva carattere definitivo. D'altra parte, fondandosi sulla pronuncia della Corte, l'Inasti ha sostenuto che il sig. Hervein doveva versare contributi previdenziali secondo il regime previdenziale belga dei lavoratori autonomi.

    18 Il Tribunal du travail de Tournai giudica che, in conformità all'interpretazione data dalla Corte nella citata sentenza Hervein e Hervillier, si deve ritenere che il sig. Hervein eserciti un'attività lavorativa subordinata in Francia e un'attività lavorativa autonoma in Belgio. Di conseguenza, egli dovrebbe essere soggetto anche alla legislazione previdenziale belga, ai sensi dell'14 quater, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71, in combinato disposto con l'allegato VII dello stesso regolamento. Tuttavia, il Tribunal du travail de Tournai si pone la questione della compatibilità di tali disposizioni con gli artt. 48 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 43 CE).

    19 Pertanto, il Tribunal du travail de Tournai ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1) Se l'art. 14 quater, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, e l'allegato VII del detto regolamento n. 1408/71 debbano o non debbano essere dichiarati invalidi alla luce degli artt. 48 e 52 del Trattato là dove dispongono che la persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro e un'attività autonoma nel territorio di un altro Stato membro è soggetta alla legislazione di ciascuno di tali Stati.

    2) Se tale invalidità possa o non possa essere fatta valere per mettere in discussione l'iscrizione e i contributi dovuti in applicazione della disposizione dichiarata invalida per periodi anteriori alla pronuncia della sentenza che dichiari l'invalidità, salvo il caso, nell'eventualità di soluzione negativa, di lavoratori o di loro aventi causa che, prima di tale data, abbiano proposto un ricorso giurisdizionale o presentato un reclamo secondo il diritto nazionale applicabile».

    Causa C-394/99

    20 Il sig. Lorthiois, residente in Francia, è amministratore, presidente del consiglio di amministrazione e presidente-direttore generale di una società stabilita in Francia. A tale titolo è iscritto e versa contributi previdenziali secondo il sistema previdenziale francese dei lavoratori subordinati. Contemporaneamente, il sig. Lorthiois esercita le funzioni di presidente del consiglio di amministrazione della società Comtexbel, stabilita in Belgio.

    21 Per gli stessi motivi già prospettati rispetto al sig. Hervein, l'Inasti ha citato in giudizio, dinanzi al Tribunal du travail de Tournai, il sig. Lorthiois e la Comtexbel per ottenere il pagamento di contributi previdenziali dovuti per l'attività lavorativa svolta dal sig. Lorthiois in Belgio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1987 e il 31 dicembre 1988.

    22 Con motivazioni analoghe a quelle enunciate nella controversia tra il sig. Hervein e la Hervillier, il Tribunal du travail de Tournai ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le stesse questioni pregiudiziali di tale altra controversia.

    23 Con ordinanza del presidente della Corte 14 settembre 1999 i due procedimenti C-393/99 e C-394/99 sono stati riuniti ai fini della fase scritta e orale del procedimento e ai fini della sentenza.

    Osservazioni preliminari

    24 Nella causa C-393/99, la prima questione riguarda la validità dell'art. 14 quater, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71, nel testo in vigore fino al 31 dicembre 1986. A partire dal 1° gennaio 1987, come ricordato ai punti 8 e 9 della presente sentenza, tale disposizione è stata modificata ed è divenuta l'art. 14 quater, lett. b). Tenendo conto del periodo per cui l'Inasti pretende il pagamento di contributi previdenziali dal sig. Lorthiois e dalla Comtextbel, la prima questione nella causa C-394/99 deve intendersi come vertente sull'art. 14 quater, lett. b), in vigore a partire dal 1° gennaio 1987.

    25 Tuttavia, per quanto concerne le questioni proposte dal Tribunal du travail de Tournai nelle due cause, il contenuto della norma in esame è immutato nelle due versioni successive della stessa e, per ragioni di ordine pratico, nel prosieguo della sentenza, ci si riferirà esclusivamente all'«art. 14 quater, lett. b)», intendendo con ciò le due versioni della norma in esame. Si procederà analogamente per quanto riguarda l'art. 14 quater, n. 1, lett. a), divenuto art. 14 quater, lett. a).

    Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali

    26 L'Inasti, il governo belga e il Consiglio contestano la ricevibilità delle questioni pregiudiziali. Essi affermano in sostanza che, nella citata sentenza Hervein e Hervillier e nella sentenza 30 gennaio 1997, causa C-340/94, De Jaeck (Racc. pag. I-461), la Corte ha interpretato l'art. 14 quater, lett. b), e l'allegato VII del regolamento n. 1408/71 senza dichiararli invalidi, mentre l'avvocato generale si era espresso in tal senso e la Corte avrebbe potuto farlo d'ufficio. Pertanto, la Corte avrebbe ammesso la validità di tali disposizioni e, in mancanza di elementi nuovi, le questioni del Tribunal du travail de Tournai equivarrebbero a mettere in discussione l'autorità del giudicato.

    27 Tali argomenti devono essere respinti. Se la Corte, adita in via pregiudiziale, si è astenuta dal pronunziarsi su una questione di diritto rispetto alla quale non le era stata richiesta una pronuncia e che, per di più, non era stata sollevata dalle parti o dagli intervenienti, ciò non significa che abbia giudicato in via definitiva sul punto in questione. Inoltre la Corte, su richiesta di un organo giurisdizionale e nell'ambito della cooperazione che intercorre con tale organo in forza dell'art. 234 CE, può sempre pronunziarsi sulla validità di un atto, adottato dalle istituzioni comunitarie, che essa abbia già avuto occasione in precedenza di interpretare.

    28 Le questioni pregiudiziali poste dal Tribunal du travail de Tournai sono pertanto ricevibili.

    Sulla prima questione

    Osservazioni presentate alla Corte

    29 L'Inasti e il governo belga sottolineano in particolare che l'applicazione dell'art. 14 quater, lett. b), del regolamento n. 1408/71 porta a trattare nello stesso modo tutti i lavoratori che esercitano un'attività autonoma in Belgio, senza che abbia rilevanza il fatto che svolgano un'attività lavorativa subordinata in Belgio o in un altro Stato membro. Tutti sarebbero iscritti alle stesse condizioni ai sistemi previdenziali vigenti in Belgio per i lavoratori autonomi. Sarebbero in tal modo rispettati i principi applicati dalla Corte nelle sentenze 7 luglio 1988, causa 143/87, Stanton (Racc. pag. 3877), e cause riunite 154/87 e 155/87, Wolf e a. (Racc. pag. 3897), secondo cui una persona che svolge un lavoro autonomo in uno Stato membro deve, qualora eserciti anche un'attività lavorativa subordinata, essere trattata nello stesso modo, a prescindere dal fatto che tale attività sia esercitata nel medesimo o in un altro Stato membro. Tali sentenze avrebbero affermato un divieto di discriminazione, ma non avrebbero affatto impedito l'applicazione simultanea di due regimi previdenziali. Inoltre, la situazione risultante dall'art. 14 quater, lett. b), sarebbe diversa da quella che ha dato origine alla sentenza 15 febbraio 1996, causa C-53/95, Kemmler (Racc. pag. I-703), in cui, trattandosi di un lavoratore che esercitava un'attività autonoma in due Stati membri e non un'attività autonoma nell'uno ed una subordinata nell'altro, la Corte si è pronunciata nel senso che uno Stato membro non poteva obbligare persone, che già svolgevano un'attività autonoma in un altro Stato membro in cui risiedevano ed erano iscritte ad un regime di previdenza sociale, a versare contributi al regime di previdenza sociale dei lavoratori autonomi se tale obbligo non comportava a loro vantaggio alcuna tutela previdenziale supplementare.

    30 Inoltre, l'Inasti, il governo belga e il Consiglio sostengono che applicare la legislazione previdenziale di un altro Stato membro ad un'attività lavorativa autonoma svolta in Belgio comporterebbe di fatto un'armonizzazione delle legislazioni previdenziali, mentre il Trattato non prevedrebbe altro che un coordinamento delle medesime.

    31 Infine l'Inasti sostiene che l'adozione dell'art. 14 quater, lett. b), ha lasciato immutata la situazione dei lavoratori che esercitano contemporaneamente un'attività subordinata in Francia e un'attività autonoma in Belgio, rispetto alla situazione precedente che era disciplinata dalla convenzione generale sulla previdenza sociale tra il Belgio e la Francia, firmata il 17 gennaio 1948, approvata con legge sulla previdenza sociale belga 2 giugno 1949 e completata dagli accordi amministrativi 23 dicembre 1953 e 25-26 gennaio 1956 (in prosieguo: la «convenzione generale tra il Belgio e la Francia 17 gennaio 1948, sulla previdenza sociale»), in base alla quale le persone che si trovavano in tale situazione sarebbero già state iscritte ai due regimi.

    32 La Commissione sottolinea che il regolamento n. 1408/71 non ha lo scopo di modificare la struttura o il contenuto delle legislazioni nazionali sulla previdenza sociale e neppure quello di armonizzare tali legislazioni, ma solo quello di coordinarle. Pertanto, a torto si criticherebbe il fatto che l'art. 14 quater, lett. b), e l'allegato VII del regolamento n. 1408/71 riguardino solo taluni Stati membri. Infatti tale situazione, che non costituirebbe una discriminazione in base alla cittadinanza, deriverebbe dagli stessi limiti del regolamento n. 1408/71.

    33 L'art. 14 quater, lett. b), sarebbe stato introdotto per rispondere alla preoccupazione di numerosi Stati membri riguardo alla prassi per cui talune persone dividevano la loro attività professionale tra diversi Stati membri, evitando il pagamento dei contributi previdenziali relativi ad una parte di tale attività.

    34 Tale disposizione, pur derogando alla regola generale dell'applicabilità di una sola legislazione, stabilita dall'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1408/71, non costituirebbe di per sé un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori e al diritto di stabilimento in quanto essa non si risolverebbe in un doppio pagamento di contributi previdenziali per la stessa attività, prevedendo piuttosto pagamenti paralleli per le persone che esercitano contemporaneamente due attività diverse da cui ricavano due redditi distinti. La Corte avrebbe inoltre dichiarato, nella sua sentenza 13 luglio 1976, causa 19/76, Triches (Racc. pag. 1243), che l'art. 51 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 42 CE) attribuisce al Consiglio la facoltà di scegliere qualsiasi metodo obiettivamente valido, anche se i provvedimenti adottati non comportano l'eliminazione totale dei rischi di disparità tra lavoratori, risultanti dalle differenze tra i regimi previdenziali nazionali interessati.

    35 Inoltre, il regolamento n. 3811/86 avrebbe introdotto nell'art. 14 quinquies del regolamento n. 1408/71 un nuovo n. 2 proprio per evitare un carico di contributi eccessivamente oneroso per gli interessati. Infatti, come risulta dalla motivazione della proposta di regolamento del Consiglio che ha condotto all'adozione del regolamento n. 3811/86, l'art. 14 quinquies sarebbe stato modificato «per preservare, nell'interesse del lavoratore, gli effetti che, a norma di alcune legislazioni nazionali, conseguono, sul piano dei contributi, dall'esercizio congiunto di attività subordinate e attività autonome (riduzione del tasso, esonero dai contributi, tasso pieno ma calcolato su una base diversa, ecc.)». Pertanto, in caso di applicazione dell'art. 14 quater, lett. b), sarebbe compito degli Stati membri vigilare affinché il contributo previdenziale di cui si richiede il pagamento parallelamente al contributo già versato dal lavoratore in un altro Stato membro sia obiettivamente giustificato, sia proporzionale alla sua attività e attribuisca al lavoratore una tutela previdenziale supplementare. Se, in violazione del disposto dell'art. 14 quinquies, come modificato dal regolamento n. 3811/86, l'applicazione del regolamento n. 1408/71 si risolvesse, in un caso concreto, nell'imposizione di un onere addizionale, obiettivamente ingiustificato e sproporzionato per un lavoratore, tale situazione potrebbe costituire un ostacolo al diritto di stabilimento. Tuttavia, detto ostacolo sarebbe in tal caso dovuto alla legislazione nazionale in questione e non all'art. 14 quater, lett. b).

    36 In subordine, qualora la Corte decidesse che l'art. 14 quater, lett. b), costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle persone, la Commissione ritiene che una simile disposizione possa essere giustificata ai sensi degli artt. 48 e 52 del Trattato. A tale riguardo, fondandosi sulle sentenze 25 gennaio 1977, causa 46/76, Bauhuis (Racc. pag. 5), e 20 giugno 1991, causa C-39/90, Denkavit (Racc. pag. I-3069), la Commissione ritiene che il Consiglio, come pure gli Stati membri, sia legittimato ad avvalersi di giustificazioni agli ostacoli posti alle libertà fondamentali.

    37 La Commissione aggiunge che, nella citata sentenza Kemmler, la Corte non solo ha ammesso che una normativa nazionale che si risolveva nell'assoggettamento di un lavoratore autonomo alla legislazione previdenziale di due Stati membri possa essere giustificata dalla concessione di una tutela previdenziale aggiuntiva, ma ha considerato, più in generale, che tale normativa è compatibile con l'art. 52 del Trattato se essa ha una «giustificazione adeguata». Orbene, nel caso di specie, le ragioni dell'inserimento dell'art. 14 quater, lett. b), e dell'allegato VII nel regolamento n. 1408/71 costituirebbero una ragione adeguata ai sensi degli artt. 48 e 52 del Trattato.

    38 Il sig. Hervein e la Hervillier, come pure il sig. Lorthiois e la Comtexbel (in prosieguo, insieme: il «sig. Hervein e a.») ricordano in primo luogo che, fino al 1982, le persone nella loro posizione erano sottoposte alla convenzione generale tra il Belgio e la Francia 17 gennaio 1948 sulla previdenza sociale. Orbene, il verbale delle riunioni tra le parti contraenti del 25 e 26 gennaio preciserebbe, in particolare: «Tuttavia, qualora una persona sia considerata come lavoratore subordinato in Francia e come lavoratore autonomo in Belgio, ma secondo il diritto belga le due attività svolte da detta persona costituiscano un'unica attività professionale, è applicabile solo il diritto francese. Ciò vale in particolare nel caso dei direttori di società con sede in Francia i quali siano simultaneamente (...) amministratori di controllate belghe delle dette società». Sulla base di questi testi, il Tribunal du travail de Tournai, con sentenza 3 febbraio 1987, avrebbe condannato l'Inasti a restituire al sig. Hervein e alla Hervillier i contributi previdenziali a titolo di lavoro autonomo, riscossi indebitamente nel periodo compreso tra il 1974 e il 1982, maggiorati degli interessi legali. Orbene, l'art. 14 quater, lett. b), del regolamento n. 1408/71, che ha sostituito la summenzionata convenzione bilaterale, obbligherebbe adesso il sig. Hervein a pagare i contributi sia in Francia che in Belgio.

    39 Secondo il sig. Hervein e a., sostenuti dal governo ellenico, tale situazione è iniqua e viola gli artt. 48 e 52 del Trattato. Essi ritengono che, nelle citate sentenze Stanton, Wolf e a., e Kemmler, la Corte abbia affermato che gli artt. 48 e 52 del Trattato ostano ad una legislazione di uno Stato membro che obblighi le persone che già esercitano un'attività lavorativa subordinata o autonoma in un altro Stato membro, dove risiedono e sono iscritte ad un regime previdenziale nazionale, a versare contributi secondo il regime dei lavoratori autonomi, in quanto una simile disciplina avrebbe l'effetto di sfavorire l'esercizio di attività professionali in più di uno Stato membro. Orbene, gli artt. 48 e 52 osterebbero a fortiori a che un simile effetto derivi da un regolamento del Consiglio. Nelle tre sentenze citate, la Corte certamente avrebbe ammesso la possibilità che un ostacolo all'esercizio di attività professionali al di fuori del territorio di un solo Stato membro possa essere giustificato nel caso in cui la normativa nazionale offra una qualsiasi tutela previdenziale aggiuntiva. Tuttavia, nell'esercizio della sua potestà legislativa, il Consiglio non avrebbe il diritto di avvalersi di una simile giustificazione.

    40 Inoltre, il sig. Hervein e a. contestano l'affermazione del Consiglio secondo cui le disposizioni controverse sarebbero necessarie per evitare che le persone, che esercitano contemporaneamente un'attività lavorativa subordinata in uno Stato membro e un'attività lavorativa autonoma in un altro, versino contributi previdenziali inferiori a quelli di persone che esercitano le due attività in un unico Stato membro. Proprio per evitare un simile risultato, l'art. 14 quinquies, n. 1, del regolamento n. 1408/71 prevede che la persona che esercita contemporaneamente un'attività lavorativa subordinata in uno Stato membro e un'attività autonoma in un altro Stato membro e che è assoggettata alla normativa del primo Stato membro sia trattata in base all'art. 14 quater, lett. a), del regolamento n. 1408/71, come se esercitasse l'insieme delle sue attività professionali in tale Stato. D'altra parte, poiché i contributi previdenziali sono calcolati in modo molto diverso da uno Stato all'altro, sarebbe scorretto affermare che l'iscrizione in un solo Stato membro abbia in ogni caso l'effetto di far pagare contributi meno elevati. L'argomento del Consiglio sembrerebbe ancor meno convincente dopo l'adozione del regolamento n. 3811/86. Infatti, da un lato, nella versione risultante da tale regolamento, l'art. 14 quater, lett. b), non preciserebbe più che la persona, che esercita contemporaneamente un'attività lavorativa subordinata nel territorio di uno Stato membro e un'attività autonoma nel territorio di un altro Stato membro, è assoggettata alla legislazione di ciascuno di tali Stati membri esclusivamente in ragione dell'attività che esercita nel loro territorio. Dall'altro, l'art. 14 quinquies, n. 2, del regolamento n. 1408/71, nella versione risultante dal regolamento n. 3811/86, potrebbe avere indifferentemente l'effetto di ridurre o di aumentare l'aliquota dei contributi previdenziali.

    41 Infine, il sig. Hervein e a. sottolineano che l'allegato VII riguarda solo alcuni Stati membri. Pertanto, anche se le disposizioni controverse potevano, in certi casi, far beneficiare l'interessato di una protezione addizionale, cionondimeno esse avrebbero l'effetto di accentuare le disparità già risultanti dalle legislazioni nazionali e di creare una disuguaglianza di trattamento tra i cittadini degli Stati membri in base al luogo in cui essi esercitano le loro attività.

    Giudizio della Corte

    42 La validità dell'art. 14 quater, lett. b), e dell'allegato VII del regolamento n. 1408/71 deve analizzarsi con riferimento agli artt. 48 e 51 del Trattato, relativi alla libera circolazione dei lavoratori subordinati, nonché dell'art. 52 del Trattato, relativo alla libertà di stabilimento per quanto riguarda la libera circolazione dei lavoratori autonomi.

    43 La regola enunciata all'art. 14 quater, lett. b), il cui ambito di applicazione personale è determinato dall'allegato VII del regolamento n. 1408/71, può infatti riguardare tanto le persone che svolgono un'attività lavorativa autonoma in uno Stato membro e che si esercitano o intendono esercitare il loro diritto alla libera circolazione per svolgere un'attività lavorativa subordinata in un altro Stato membro, quanto le persone che svolgono un'attività lavorativa subordinata in uno Stato membro e che esercitano o intendono esercitare il loro diritto alla libertà di stabilimento per svolgere un'attività autonoma in un altro Stato membro.

    44 L'art. 48 del Trattato prevede segnatamente l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla cittadinanza, tra i lavoratori subordinati degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. Vi si afferma in particolare il diritto, fatte salve le limitazioni giustificate da ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali.

    45 L'art. 51 del Trattato precisa che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori subordinati, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti e ai loro aventi diritto, da un lato, il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste e, dall'altro, il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri.

    46 L'art. 52 del Trattato stabilisce che la libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini.

    47 Le norme del Trattato sulla libera circolazione delle persone sono volte pertanto a facilitare ai cittadini degli Stati membri l'esercizio di attività lavorative di qualsivoglia natura in tutto il territorio della Comunità ed ostano a legislazioni nazionali che li ostacolino, qualora desiderino estendere le loro attività al di fuori del territorio di un unico Stato membro (sentenza Stanton, citata, punto 13).

    48 Gli artt. 48 e 52 del Trattato ostano quindi alla legislazione di uno Stato membro che esonera dal versamento dei contributi al regime previdenziale dei lavoratori autonomi le persone che esercitano a titolo accessorio un'attività autonoma in tale Stato membro, quando esse svolgono in via principale un'attività lavorativa subordinata nello stesso Stato membro, e invece nega l'esonero alle stesse persone quando esse svolgono in via principale la loro attività lavorativa subordinata in un altro Stato membro (sentenza Stanton, citata, punto 14). La semplice vigenza di una simile disciplina scoraggia l'esercizio di attività professionali in più di uno Stato membro, in quanto sfavorisce i lavoratori che compiono tale scelta rispetto a quelli che svolgono tutte le loro attività nello Stato membro che ha adottato la detta normativa.

    49 Analogamente, in assenza di una giustificazione adeguata, quale l'attribuzione agli interessati di una tutela previdenziale complementare, l'art. 52 del Trattato osta a una normativa di uno Stato membro che impone alle persone che già svolgono un'attività autonoma in un altro Stato membro, in cui risiedono e sono iscritte ad un regime di previdenza sociale, l'obbligo di versare contributi al regime dei lavoratori autonomi (sentenza Kemmler, citata, punti 12 e 13). Una simile disciplina sfavorisce infatti l'esercizio dell'attività professionale in un secondo Stato membro, in quanto comporta che gli interessati versino contributi previdenziali a fondo perduto.

    50 Tuttavia, il Trattato non ha previsto l'armonizzazione delle legislazioni previdenziali degli Stati membri. In particolare, trattandosi di lavoratori subordinati, l'art. 51 del Trattato prevede solo un coordinamento di tali normative. Le diversità sostanziali e procedurali tra i regimi di previdenza sociale di ciascuno Stato membro e, di conseguenza, nei diritti dei lavoratori ivi occupati, vengono quindi lasciate inalterate da tale disposizione (v., in particolare, sentenze 15 gennaio 1986, causa 41/84, Pinna, Racc. pag. 1, punto 20; De Jaeck, citata, punto 18, e Hervein e Hervillier, citata, punto 16).

    51 Pertanto, il Trattato non garantisce ad un lavoratore, che estenda le sue attività lavorative a più di uno Stato membro o che le trasferisca in un altro Stato membro, un regime previdenziale neutrale. Tenuto conto delle differenze tra le legislazioni previdenziali degli Stati membri, una simile estensione o un simile trasferimento possono, secondo i casi, essere più o meno favorevoli o sfavorevoli per i lavoratori sul piano della previdenza sociale. Ne risulta che, in linea di principio, un eventuale svantaggio conseguente all'estensione delle attività del lavoratore o al loro trasferimento in un altro o in più altri Stati membri e al suo assoggettamento ad un nuovo regime previdenziale, rispetto alla situazione in cui egli esercita l'insieme delle sue attività in uno stesso Stato membro, non è contrario alle disposizioni degli artt. 48 e 52 del Trattato, se tale regime non crea condizioni di svantaggio per detto lavoratore rispetto a quelli che svolgono l'insieme delle loro attività lavorative nello Stato membro in cui tale regime si applica o rispetto a quelli che già in precedenza erano assoggettati ad esso e se la disciplina di cui trattasi non si risolve nel fatto puro e semplice di versare contributi previdenziali a fondo perduto.

    52 Pertanto, il sistema attuato dal regolamento n. 1408/71 costituisce esclusivamente un sistema di coordinamento che disciplina in particolare, al titolo II, la determinazione della o delle normative applicabili ai lavoratori subordinati e autonomi che esercitano, in circostanze diverse, il loro diritto alla libera circolazione. E' intrinseco ad un tale sistema che il livello dei contributi previdenziali da versare per l'esercizio di una certa attività vari a seconda dello Stato membro in cui questa attività è, in tutto o in parte, esercitata o a seconda della legislazione previdenziale a cui tale attività è sottoposta (v., in tal senso, sentenza 8 marzo 2001, causa C-68/99, Commissione/Germania, Racc. pag. I-1865, punto 29).

    53 Inoltre, il legislatore comunitario, quando si limita a determinare, come accade nel titolo II del regolamento n. 1408/71, la o le legislazioni applicabili a diverse situazioni, non può definire il contenuto delle normative nazionali di previdenza sociale, la cui conformità agli artt. 48 e 52 del Trattato deve essere garantita dalle autorità nazionali.

    54 Tenuto conto di quanto precede, la conformità delle disposizioni dell'art. 14 quater, lett. b), alle prescrizioni degli artt. 48, 51 e 52 del Trattato non può essere collegata alle differenze osservate, in materia di contributi o di prestazioni previdenziali, tra le situazioni in cui un lavoratore esercita contemporaneamente un'attività subordinata e un'attività autonoma in un solo Stato membro e quelle in cui un lavoratore esercita tali attività in Stati membri diversi. Si deve quindi valutare se la regola adottata dal legislatore comunitario - secondo cui, in certe situazioni particolari e contrariamente al principio generale stabilito dal regolamento n. 1408/71, una persona che esercita la propria attività professionale in più di uno Stato membro rientra contemporaneamente sotto la normativa di due Stati membri e non di uno solo - scoraggi, di per se stessa, l'esercizio di attività professionali in più di uno Stato membro, essendo il doppio assoggettamento a legislazioni di Stati membri diversi necessariamente più complicato per gli interessati dell'assoggettamento alla sola legislazione di un singolo Stato membro.

    55 A tal proposito, in certi casi è senza dubbio più semplice essere assoggettati alla legislazione di un solo Stato membro. Ciò accade quando una persona che esercita numerose attività della stessa natura in un solo Stato viene assoggettata ad un solo regime previdenziale: il fatto di vedersi applicare diversi regimi previdenziali, qualora tali attività siano esercitate in più Stati membri, rende ancor più complicato tale esercizio rispetto a quello effettuato in un solo Stato membro. Ma non è sempre questo il caso. Il cumulo di attività lavorative subordinate (o autonome) in diversi settori professionali, anche se esercitate in un solo Stato membro, può risolversi pur esso nell'applicazione di diversi regimi previdenziali.

    56 Parimenti, quando attività lavorative subordinate e autonome sono esercitate simultaneamente in un solo Stato membro, è piuttosto frequente che sia obbligatoria l'iscrizione a più di un regime previdenziale. In tal caso, il fatto che l'esercizio di attività di diversa natura in due o più Stati membri comporti l'applicazione di legislazioni previdenziali di due Stati membri non complica necessariamente le cose, anzi può anche semplificarle in quanto l'applicazione della legislazione previdenziale dello Stato membro in cui l'attività è esercitata, tenuto conto del suo adeguamento alle condizioni di esercizio di tale attività nello Stato interessato, può anche essere più semplice dell'applicazione della legislazione previdenziale di un altro Stato membro.

    57 La situazione varia dunque a seconda delle circostanze, anche se è vero che, quando uno degli Stati membri interessati dispone di un diritto previdenziale internazionale o quando un'attività della stessa natura riceve denominazioni diverse in tali Stati membri, come è accaduto nel caso dei sigg. Hervein e Lorthiois, l'applicazione simultanea delle legislazioni dei due Stati membri può essere più complicata per l'interessato che l'applicazione della legislazione di un solo Stato membro.

    58 Tuttavia, così come gli artt. 48 e 52 del Trattato non implicano che l'esercizio del diritto alla libera circolazione delle persone che esercitano un'attività lavorativa non comporti mai una variazione dei livelli dei contributi previdenziali che possono essere loro richiesti, o della tutela previdenziale che è loro assicurata, parimenti tali articoli non implicano nemmeno che, in mancanza di un'armonizzazione delle legislazioni previdenziali, sia in ogni caso assicurato agli interessati che il grado di complessità nella gestione della loro previdenza sociale resti neutrale.

    59 Pertanto, a richiesta di numerosi Stati membri e per tener conto delle particolarità dell'organizzazione del sistema previdenziale in tali Stati, il Consiglio era legittimato a prevedere, all'art. 14 quater del regolamento n. 1408/71, che un lavoratore che esercita un'attività lavorativa subordinata in determinati Stati membri e un'attività autonoma in determinati altri Stati membri sia assoggettato contemporaneamente alle legislazioni di due Stati membri diversi, l'una applicata in relazione all'attività lavorativa subordinata e l'altra in relazione a quella autonoma, mentre, se tali attività fossero esercitate contemporaneamente in altri Stati membri, il lavoratore sarebbe assoggettato solo ad una legislazione determinata in funzione della sua attività subordinata. In tal modo il Consiglio ha esercitato il suo compito di coordinare l'applicazione delle legislazioni previdenziali per i lavoratori migranti, determinando la o le legislazioni applicabili agli interessati.

    60 Occorre aggiungere che, parallelamente, il Consiglio ha adottato le disposizioni necessarie per assicurare, per quanto possibile in un sistema di semplice coordinamento, la parità di trattamento tra lavoratori migranti. Pertanto, le disposizioni dell'art. 14 quinquies, n. 1, del regolamento n. 1408/71, secondo le quali il lavoratore che esercita contemporaneamente un'attività subordinata e un'attività autonoma nel territorio di diversi Stati membri, che è assoggettato, in forza dell'art. 14 quater, lett. a), del regolamento n. 1408/71, ad un'unica legislazione previdenziale, è considerato, ai fini dell'applicazione di tale legislazione, come se esercitasse l'insieme delle sue attività professionali nel territorio dello Stato membro di cui trattasi, hanno lo scopo di evitare che quest'ultimo veda sottratta una parte delle sue attività ad ogni legislazione previdenziale, contrariamente a quanto accadrebbe ad un altro lavoratore assoggettato nelle stesse circostanze a due legislazioni in forza dell'art. 14 quater, lett. b).

    61 Il Consiglio ha perseguito lo stesso obiettivo adottando il regolamento n. 3811/86, applicabile a partire dal 1° gennaio 1987. Infatti, da un lato, con l'inserimento nell'art. 14 quinquies - effettuato dal summenzionato regolamento - di un nuovo n. 2, che dispone che la persona a cui si riferisce l'art. 14 quater, lett. b), è considerata - ai fini della fissazione dell'aliquota di contributi a carico dei lavoratori autonomi ai sensi della legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita l'attività autonoma - come se esercitasse la propria attività subordinata nel territorio di tale Stato membro, il Consiglio ha ricordato agli Stati membri il loro obbligo di trattare in modo non discriminatorio i lavoratori assoggettati alle disposizioni dell'art. 14 quater, lett. b), rispetto ai lavoratori che esercitano l'insieme delle loro attività in un solo Stato membro. Dall'altro, nel prevedere numerose disposizioni, elencate all'art. 2 del regolamento n. 3811/86, dirette ad agevolare il cumulo delle prestazioni fornite in base alle due legislazioni appicabili, il Consiglio ha ricordato agli Stati membri il loro obbligo di assicurare che nessun contributo previdenziale di cui si pretende il pagamento sia versato a fondo perduto.

    62 L'art. 14 quater, lett. b), non è quindi incompatibile con gli artt. 48, 51 e 52 del Trattato.

    63 Tuttavia, nelle situazioni a cui si applica l'art. 14 quater, lett. b), gli Stati membri le cui legislazioni sono simultaneamente applicate devono assicurare il rispetto degli obblighi risultanti dagli artt. 48, 51 e 52 del Trattato.

    64 Pertanto, in una situazione come quella del sig. Lorthiois in cui, tenuto conto del livello della sua attività lavorativa in Belgio, i contributi previdenziali richiesti non comportano alcuna tutela previdenziale complementare, l'art. 52 osta assolutamente al fatto che si pretenda da lui il pagamento di tali contributi (v. sentenza Kemmler, citata, punti 12 e 13, e parimenti, in tal senso, sentenza 3 febbraio 1982, cause riunite 62/81 e 63/81, Seco e Desquenne & Giral, Racc. pag. 223, punto 10).

    65 Quando, al contrario, i contributi previdenziali richiesti in base alle due legislazioni simultaneamente applicabili ai sensi dell'art. 14 quater, lett. b), comportano nell'uno e nell'altro caso una protezione sociale, gli artt. 48, 51 e 52 del Trattato non ostano, in linea di principio, alla riscossione di tali contributi e la concessione delle diverse prestazioni fornite sulla base delle due legislazioni deve effettuarsi tenendo conto delle pertinenti disposizioni di coordinamento contenute nel regolamento n. 1408/71 e nel regolamento di applicazione, in particolare di quelle che sono state introdotte dall'art. 2 del regolamento n. 3811/86, soprattutto allo scopo di disciplinare i casi di cumulo di prestazioni fornite sulla base delle due legislazioni applicabili e di agevolare tale cumulo nei casi in cui il tipo di prestazione considerata lo permetta.

    66 Occorre tuttavia sottolineare, come già la Corte ha stabilito nella sentenza 7 febbraio 1991, causa C-227/89, Rönfeldt (Racc. pag. I-323), che gli artt. 48 e 51 del Trattato ostano al fatto che l'applicazione del regolamento n. 1408/71 determini la perdita di vantaggi previdenziali derivanti da convenzioni in materia di previdenza sociale in vigore tra due o più Stati membri e integrate nel diritto interno di questi ultimi. In casi del genere le disposizioni del regolamento n. 1408/71 devono essere disapplicate. La stessa soluzione dovrebbe essere adottata, ai sensi dell'art. 52 del Trattato, in un caso quale del sig. Hervein se si accertasse che, prima dell'entrata in vigore dell'art. 14 quater, lett. b), la convenzione generale tra il Belgio e la Francia 17 gennaio 1948, sulla previdenza sociale, dispensava gli amministratori di società, che esercitavano la loro attività lavorativa contemporaneamente in Francia e in Belgio, dal pagamento di contributi previdenziali previsti dal regime belga dei lavoratori autonomi e che il sig. Hervein era, in forza di tale convenzione, fin dall'inizio esonerato dal pagamento di contributi previdenziali in Belgio. Le disposizioni dell'art. 14 quater, lett. b), non dovrebbero quindi essere fatte valere nei suoi confronti per ottenere il pagamento di contributi previdenziali al regime belga dei lavoratori autonomi.

    67 Occorre pertanto rispondere al giudice nazionale che l'esame della questione proposta non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità dell'art. 14 quater, lett. b), e dell'allegato VII al regolamento n. 1408/71. Tuttavia, se del caso, spetta al giudice nazionale dinanzi al quale pende la controversia relativa all'applicazione di tale disposizione, da un lato, verificare che le legislazioni nazionali vengano applicate in tale contesto in modo conforme agli artt. 48 e 52 del Trattato, in particolare che la legislazione nazionale i cui presupposti di applicazione sono controversi comporti effettivamente una protezione sociale per il lavoratore interessato e, dall'altro, accertare se, eccezionalmente, non si debba disapplicare tale disposizione su domanda del lavoratore stesso in quanto essa implicherebbe per il medesimo la perdita di un beneficio previdenziale che inizialmente gli spettava in forza di una convenzione sulla previdenza sociale in vigore tra due o più Stati membri.

    Sulla seconda questione

    68 Tenuto conto della risposta data alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    69 Le spese sostenute dai governi belga ed ellenico, dal Consiglio e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE,

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal du travail de Tournai con sentenza 5 ottobre 1999, dichiara:

    L' esame delle questioni proposte non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità:

    - dell'art. 14 quater, n. 1, lett. b), e dell'allegato VII al regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001;

    - dell'art. 14 quater, lett. b), e dell'allegato VII al medesimo regolamento, quale modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 11 dicembre 1986, n. 3811.

    Tuttavia, se del caso, spetta al giudice nazionale dinanzi al quale pendono le controversie relative all'applicazione di tali disposizioni, da un lato, verificare che le legislazioni nazionali vengano applicate in tale contesto in modo conforme agli artt. 48 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 43 CE), in particolare che la legislazione nazionale i cui presupposti di applicazione sono controversi comporti effettivamente una protezione sociale per il lavoratore interessato e, dall'altro, accertare se, eccezionalmente, non si debba disapplicare tale disposizione su domanda del lavoratore stesso in quanto essa implicherebbe per il medesimo la perdita di un beneficio previdenziale che inizialmente gli spettava in forza di una convenzione sulla previdenza sociale in vigore tra due o più Stati membri.

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