Scegli le funzioni sperimentali da provare

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 61999CJ0354

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 ottobre 2001.
Commissione delle Comunità europee contro Irlanda.
Inadempimento di uno Stato - Direttiva 86/609/CEE - Trasposizione incompleta.
Causa C-354/99.

Raccolta della Giurisprudenza 2001 I-07657

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2001:550

61999J0354

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 ottobre 2001. - Commissione delle Comunità europee contro Irlanda. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 86/609/CEE - Trasposizione incompleta. - Causa C-354/99.

raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-07657


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Atti delle istituzioni - Direttive - Attuazione da parte degli Stati membri - Direttiva che mira ad attribuire diritti ai singoli - Esigenze di chiarezza e di certezza delle situazioni giuridiche - Trasposizione senza provvedimenti legislativi - Inammissibilità - Attuazione mediante prassi amministrative - Insufficienza

[Trattato CE, art. 189 (divenuto art. 249 CE)]

2. Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte - Mancanza di conseguenze negative dell'asserito inadempimento - Irrilevanza

[Trattato CE, art. 169 (divenuto art. 226 CE)]

3. Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione alla scadenza del termine stabilito dal parere motivato

[Trattato CE, art. 169 (divenuto art. 226 CE)]

4. Stati membri - Obblighi - Obbligo di sanzionare le violazioni del diritto comunitario - Portata

[Trattato CE, art. 5 (divenuto art. 10 CE)]

Massima


1. Ciascuno Stato membro deve dare alle direttive un'attuazione che corrisponde pienamente alle esigenze di chiarezza e di certezza delle situazioni giuridiche imposte dal legislatore comunitario, nell'interesse delle persone interessate stabilite negli Stati membri. A tal fine, le disposizioni di una direttiva debbono essere attuate con efficacia cogente incontestabile nonché con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie.

Pertanto, semplici prassi amministrative, per loro natura modificabili a piacimento dell'amministrazione e prive di un'adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento dell'obbligo di trasposizione incombente agli Stati membri destinatari delle direttive.

( v. punti 27-28 )

2. Poiché l'inosservanza di un obbligo imposto da una norma di diritto comunitario costituisce di per sé un inadempimento, è irrilevante la considerazione che tale inosservanza non abbia prodotto effetti negativi.

( v. punto 34 )

3. Nell'ambito di un ricorso ai sensi dell'art. 169 del Trattato (divenuto art. 226 CE), l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi.

( v. punto 45 )

4. Qualora una normativa comunitaria non contenga alcuna disposizione specifica che preveda una sanzione in caso di trasgressione o faccia rinvio, al riguardo, alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, l'art. 5 del Trattato (divenuto art. 10 CE) impone agli Stati membri di adottare tutte le misure atte ad assicurare la portata e l'efficacia del diritto comunitario. A tal fine, pur mantenendo la scelta delle sanzioni, essi devono segnatamente vegliare a che le violazioni del diritto comunitario siano punite, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in forme analoghe a quelle previste per le violazioni del diritto interno simili per natura e importanza e che, in ogni caso, conferiscano alla sanzione stessa un carattere effettivo, proporzionale e dissuasivo.

( v. punto 46 )

Parti


Nella causa C-354/99,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R. Wainwright, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Irlanda, rappresentata inizialmente dal sig. M.A. Buckley, quindi dal sig. L.A. Farrell, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda diretta a far constatare che, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari per assicurare la corretta trasposizione degli artt. 2, lett. d), 11 e 12 della direttiva del Consiglio 24 novembre 1986, 86/609/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (GU L 358, pag. 1), e non prevedendo un regime sanzionatorio efficace in caso d'inosservanza dei requisiti posti dalla direttiva 86/609, l'Irlanda non si è conformata a tale direttiva, in particolare al suo art. 25, e non ha rispettato gli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE, in particolare del suo art. 5 (divenuto art. 10 CE),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, S. von Bahr, D.A.O. Edward, A. La Pergola (relatore) e C.W.A. Timmermans, giudici,

avvocato generale: L.A. Geelhoed

cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 5 aprile 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria il 23 settembre 1999, la Commissione delle Comunità europee ha proposto alla Corte, a norma dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far constatare che, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari per assicurare la corretta trasposizione degli artt. 2, lett. d), 11 e 12 della direttiva del Consiglio 24 novembre 1986, 86/609/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (GU L 358, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), e non prevedendo un regime sanzionatorio efficace in caso d'inosservanza dei requisiti posti dalla direttiva 86/609, l'Irlanda non si è conformata a tale direttiva, in particolare, al suo art. 25, e non ha rispettato gli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE, in particolare del suo art. 5 (divenuto art. 10 CE).

Normativa comunitaria

2 Scopo della direttiva è fissare norme minime applicabili all'impiego di animali a fini sperimentali o ad altri fini scientifici per lo sviluppo, la produzione e le prove dei preparati farmaceutici, degli alimenti e di altre sostanze o prodotti nonché per la protezione dell'ambiente naturale. Le specie minacciate possono essere impiegate per la ricerca ai fini della conservazione della specie di cui trattasi ovvero a fini medico-biologici essenziali qualora la specie di cui trattasi si riveli la sola adatta a tale scopo.

3 La direttiva fissa requisiti generali e specifici per quanto riguarda, in particolare, l'alloggio degli animali, la loro libertà di movimento, la loro sorveglianza, la prevenzione di sofferenze o angoscia, l'eliminazione di eventuali fastidi o sofferenze. Prescrive l'obbligo di uccidere con metodi umanitari gli animali sottoposti ad esperimenti. Gli esperimenti possono essere effettuati soltanto da persone competenti autorizzate e debbono essere concepiti e realizzati in modo da ridurre al minimo le sofferenze. Gli esperimenti che potrebbero comportare forti dolori debbono essere previamente dichiarati alle autorità nazionali competenti o costituire oggetto di un'autorizzazione. Il personale di laboratorio deve avere una formazione adeguata. L'allegato II della direttiva contiene linee di indirizzo per la sistemazione e la tutela degli animali.

4 Gli stabilimenti di allevamento, gli stabilimenti fornitori e gli stabilimenti utilizzatori debbono essere approvati o registrati e tenere un registro di tutti gli animali impiegati. I cani, i gatti, i primati non umani debbono essere dotati di un marchio d'identificazione. Taluni animali elencati all'allegato I, in particolare i topi, i ratti, i cani e i gatti, debbono essere animali da allevamento salvo previa autorizzazione. Per evitare inutili ripetizioni degli esperimenti realizzati, gli Stati membri riconoscono, per quanto è possibile, la validità dei dati risultanti dagli esperimenti eseguiti nel territorio di un altro Stato membro.

5 L'art. 2, lett. d), della direttiva è così formulato:

«Ai sensi della presente direttiva s'intende per:

(...)

d) "esperimento": l'impiego di un animale a fini sperimentali o altri fini scientifici che possano causare dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli, compresa qualsiasi azione che intenda o possa determinare la nascita di un animale in queste condizioni, ma esclusi i metodi meno dolorosi di uccisione o di marcatura di un animale accettati dalla prassi moderna (cioè, i metodi "umanitari"); un esperimento comincia quando un animale è preparato per la prima volta ai fini dell'esperimento e

termina quando non occorrono ulteriori osservazioni per

l'esperimento in corso; l'eliminazione del dolore, della sofferenza, dell'angoscia o dei danni durevoli, grazie alla corretta applicazione di un anestetico, di un analgesico o di altri metodi, non pone l'utilizzazione di un animale al di fuori dell'ambito di questa definizione. Sono escluse le pratiche agricole o cliniche veterinarie non sperimentali».

6 L'art. 11 della direttiva così dispone:

«A prescindere dalle altre disposizioni della presente direttiva, ove lo rendano necessario i fini legittimi dell'esperimento, l'autorità può consentire che l'animale sia rimesso in libertà, purché abbia la certezza che è stato fatto il possibile per la salvaguardia del benessere di questo, qualora il suo stato di salute lo permetta e non vi sia pericolo per la sanità pubblica e l'ambiente».

7 Ai sensi dell'art. 12, n. 1, della direttiva:

«Gli Stati membri stabiliscono le procedure per la notifica preventiva all'autorità degli esperimenti medesimi o delle informazioni relative alle persone che procedono a tali esperimenti».

8 Conformemente all'art. 25 della direttiva, gli Stati membri dovevano prendere le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 24 novembre 1989 e dovevano informarne immediatamente la Commissione. Dovevano altresì comunicarle le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Normativa nazionale

9 La normativa irlandese dedicata al settore disciplinato dalla direttiva è costituito dal Cruelty to Animals Act 1876 (legge del 1876 sulla crudeltà verso gli animali, in prosieguo: la «legge del 1876»). Secondo il governo irlandese, l'attuazione della direttiva nel diritto nazionale è stata realizzata, dapprima, mediante la revisione dei procedimenti di autorizzazione e di registrazione previsti dalla legge del 1876 e, successivamente, con l'adozione dell'European Communities (Amendment to Cruelty to Animals Act 1876) Regulations 1994 [regolamentazione delle Comunità europee del 1994 (modifica della legge del 1876); in prosieguo: la «legge modificativa»].

10 La legge del 1876, nella versione risultante dalla legge modificativa (in prosieguo: la «legge modificata»), prevede, tra altro, in quali casi e a quali condizioni possano essere effettuati esperimenti su animali. Così l'art. 2 vieta qualsiasi esperimento concepito al fine d'infliggere dolori ad animali vivi fatte salve le eccezioni formulate in tale legge.

11 L'art. 12 A, prima frase, della legge modificata, nella versione risultante dalla legge modificativa, è così formulato: «In particolare, per quanto riguarda gli esperimenti previsti nella presente legge, si osservano le seguenti disposizioni».

12 L'art. 12 A, n. 9, della legge modificata prevede:

«A prescindere dalle altre disposizioni della presente regolamentazione, ove lo rendano necessario i fini legittimi dell'esperimento, l'animale può essere rimesso in libertà, purché sia stato fatto il possibile per la salvaguardia del benessere di questo, qualora il suo stato di salute lo permetta e non vi sia pericolo per la sanità pubblica e l'ambiente».

13 L'art. 12 A, n. 10, punto 1, della legge modificata prevede che:

«Il Ministro [della Sanità] stabilisce le procedure secondo le quali alle autorità competenti vengono preventivamente notificati esperimenti o informazioni relative alle persone sotto la cui responsabilità gli esperimenti vengono condotti». Viene inoltre precisato che, «allorché si prevede di sottoporre un animale ad un esperimento che comporta o rischia di comportare per questo un forte dolore che potrebbe protrarsi, l'esperimento deve essere specificamente dichiarato e giustificato presso il Ministro della Sanità, o da questi espressamente autorizzato» e che «il Ministro promuoverà le misure giudiziarie o amministrative adeguate se non gli risulta che l'esperimento sia abbastanza importante per i bisogni essenziali dell'uomo o degli animali».

14 L'art. 2 della legge modificata stabilisce che possono essere applicate sanzioni a coloro «che conducono un esperimento che, in violazione alla presente legge, causi una sofferenza o vi collaborino». La sanzione ammonta, per la prima violazione, a IEP 50 al massimo e, per la seconda violazione, a IEP 100 al massimo o alla detenzione per un massimo di tre mesi.

15 Inoltre, a tenore dell'art. 13 della legge modificata, in caso di ostruzionismo a talune inchieste può essere inflitta un'ammenda ammontante, al massimo, a IEP 5.

Fase precontenziosa

16 La Commissione, dopo aver posto l'Irlanda in grado di presentare osservazioni in merito alla trasposizione della direttiva nel proprio diritto nazionale, con lettere 27 maggio 1993 e 17 dicembre 1998, indirizzava un parere motivato e, rispettivamente, un parere motivato complementare a tale Stato membro invitandolo, ogni volta, ad adottare le misure necessarie per conformarsi agli obblighi che gli derivano dalla direttiva entro due mesi dalla notifica del parere.

17 La Commissione, poiché le informazioni comunicatele dal governo irlandese in risposta al parere motivato complementare denotavano che la direttiva continuava a non ricevere trasposizione nel diritto irlandese, ha deciso di proporre il presente ricorso.

Il ricorso

18 Dopo aver ricordato gli obblighi che incombono sugli Stati membri ai sensi degli artt. 5, primo comma, del Trattato, 189, terzo comma, del Trattato CE (divenuto art. 249, terzo comma, CE) e 25 della direttiva, la Commissione conclude che l'Irlanda non ha adempiuto a tali obblighi non avendo adottato le misure necessarie per conformarvisi e/o non avendogliele comunicate.

19 La Commissione ha formulato a proposito della trasposizione della direttiva da parte dell'Irlanda quattro censure che occorre analizzare una dopo l'altra:

- la mancanza della definizione della nozione di «esperimento» [trasposizione non corretta dell'art. 2, lett. d), della direttiva],

- la mancanza della designazione dell'autorità nazionale competente per autorizzare la liberazione dell'animale (trasposizione non corretta dell'art. 11 della direttiva),

- la mancanza dei procedimenti di previa notifica all'autorità competente degli esperimenti o dei dati relativi alle persone che li effettuano (trasposizione non corretta dell'art. 12, n. 1, della direttiva), e

- la mancanza di un regime sanzionatorio efficace in caso di inosservanza dei requisiti posti dalla direttiva.

Sulla mancanza della definizione della nozione di «esperimento»

20 Con la prima censura, la Commissione sostiene che la nozione di «esperimento», quale definita all'art. 2, lett. d), della direttiva, ne circoscrive l'ambito di applicazione, mentre le disposizioni irlandesi di trasposizione utilizzano tale termine senza definirne il tenore. Infatti, come risulterebbe dall'art. 12 A, prima frase, della legge modificata, questa si applicherebbe unicamente agli esperimenti su animali già considerati nella legge del 1876, cioè quelli che possono provocare dolore. Il tipo di esperimenti coperti sarebbe pertanto espressamente limitato alle situazioni nelle quali esiste un'intenzione soggettiva («concepite») connessa con un solo risultato («il dolore»).

21 Per contro, secondo la Commissione, la direttiva si applica agli esperimenti per i quali sussiste una possibilità oggettiva («l'idoneità») di provocare dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli, cioè un ventaglio di risultati più ampio di quello contemplato dalla legge modificata, nella misura in cui tali esperimenti vengono praticati per uno dei fini menzionati nell'art. 3. Sarebbe così concepibile che un animale impiegato a fini sperimentali subisca «danni durevoli», come un accorciamento delle sue speranze di vita a causa di modificazioni genetiche, senza risentire alcun dolore.

22 Inoltre, secondo la Commissione, la mancanza nella normativa nazionale considerata di una definizione chiara di «esperimento» implica una situazione d'incertezza giuridica, nella misura in cui viene ignorato sino a che punto siano stati ripresi nell'ordinamento giuridico irlandese altri aspetti contenuti nella definizione della direttiva, come la durata di un intervento o i momenti iniziali e finali di un esperimento.

23 La Commissione ricorda che, a tenore della direttiva, il concetto di «esperimento» copre anche qualsiasi azione «che possa determinare la nascita di un animale in queste condizioni», cioè qualsiasi intervento che abbia effetti su animali non ancora nati. Pertanto, la direttiva coprirebbe in particolare le modificazioni genetiche o gli esperimenti di clonazione che implicano la nascita di animali che subiranno successivamente danni durevoli, come malformazioni fisiche, deficienze mentali e la comparsa di cancri o di altre malattie dovute a geni estranei. Tale non sarebbe il caso della legge modificata, la quale contemplerebbe soltanto gli animali viventi.

24 Il governo irlandese sostiene che la preoccupazione della Commissione per quanto riguarda la definizione della nozione di «esperimento» è, in gran parte, di natura semantica. Ogni esperimento sugli animali, infatti, poiché infliggerebbe loro sofferenze o disagio, rientrerebbe in linea di principio sotto la definizione di «esperimento» fornita dalla direttiva.

25 Il governo irlandese fa, a questo proposito, notare che coloro che intendono svolgere ricerche impiegando animali vivi debbono essere in possesso di un'autorizzazione del Ministro della Sanità ed eseguire tali lavori in stabilimenti autorizzati. Del resto, il Ministro potrebbe non solo negare l'autorizzazione qualora consideri che la salute e il benessere degli animali non vengano presi in considerazione, ma anche revocarla qualora non fossero rispettate le condizioni per il relativo rilascio e rifiutare il rilascio di nuove autorizzazioni.

26 Pur riconoscendo l'opportunità di modificare la definizione della nozione di «esperimento» quale risulta dalla normativa attualmente in vigore, il governo irlandese sostiene che, in pratica, i criteri relativi all'angoscia e alle sofferenze durevoli inflitte agli animali rientrano senz'altro nella definizione di tale nozione quale risulta dalla legge modificata.

27 Si deve, a questo proposito, ricordare che, secondo la costante giurisprudenza, ciascuno Stato membro dà alle direttive un'attuazione che corrisponde pienamente alle esigenze di chiarezza e di certezza delle situazioni giuridiche imposte dal legislatore comunitario, nell'interesse delle persone riguardate stabilite negli Stati membri. A tal fine le disposizioni di una direttiva debbono essere attuate con efficacia cogente incontestabile, nonché con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie (v. sentenza 4 dicembre 1997, causa C-207/96, Commissione/Italia, Racc. pag. I-6869, punto 26).

28 Pertanto, semplici prassi amministrative, per loro natura modificabili a piacimento dell'amministrazione e prive di un'adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento dell'obbligo di trasposizione incombente agli Stati membri destinatari delle direttive (v., in particolare, sentenza 6 maggio 1980, causa 102/79, Commissione/Belgio, Racc. pag. 1473, punto 11).

29 Nella specie è dimostrato che la definizione della nozione di «esperimento», quale prevista dall'art. 2, lett. d), della direttiva, non è stata trasposta nel diritto irlandese. Ciò considerato, anche ammettendo che in pratica i criteri relativi all'angoscia e ai danni durevoli inflitti agli animali rientrino senz'altro nella definizione della nozione di «esperimento» che risulta dalla legge modificata, come assunto dal governo irlandese, gli interessati versano in uno stato d'incertezza circa la loro situazione giuridica.

30 Si deve pertanto constatare che l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 2, lett. d), della direttiva.

Sulla mancanza della designazione dell'autorità nazionale competente per autorizzare la liberazione dell'animale

31 Con la seconda censura la Commissione sostiene che, a differenza dell'art. 11 della direttiva, l'art. 12 A, n. 9, della legge modificata, cioè la disposizione irlandese pertinente, non subordina la liberazione dell'animale all'autorizzazione di un'autorità all'uopo competente, incaricata di verificare se siano state previamente soddisfatte le condizioni prescritte.

32 Il governo irlandese sostiene che la sorte riservata agli animali impiegati a fini di esperimenti deve essere precisata nella domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione necessaria per la realizzazione di esperimenti. Inoltre, ogni autorizzazione specificherebbe le condizioni nelle quali gli esperimenti debbono essere effettuati. Tra tali condizioni figurerebbe quella secondo la quale il titolare dell'autorizzazione vigila a che l'origine, l'impiego e la sorte finale degli animali presenti negli stabilimenti a fini scientifici vengano riportati in una documentazione dettagliata, tenuta a disposizione del Ministro della Sanità o del suo delegato a fini ispettivi.

33 Si deve a questo proposito constatare che l'art. 11 della direttiva non è stato trasposto in maniera completa, poiché le disposizioni nazionali in considerazione non prevedono alcuna forma di controllo, da parte di un'autorità competente, sulla liberazione di un animale.

34 Del resto, per quanto riguarda l'argomento avanzato dal governo irlandese secondo il quale la grande maggioranza degli animali impiegati a fini sperimentali in Irlanda vengono allevati a tal fine in stabilimenti autorizzati e viene praticata loro l'eutanasia a conclusione dell'esperimento, si deve ricordare che, poiché l'inosservanza di un obbligo imposto da una norma di diritto comunitario costituisce di per sé un inadempimento, è irrilevante la considerazione che tale inosservanza non abbia prodotto effetti negativi (v. sentenza 1° febbraio 2001, causa C-333/99, Commissione/Francia, Racc. pag. I-1025, punto 37).

35 Si deve pertanto constatare che l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 11 della direttiva.

Sulla mancanza di un procedimento di previa notifica ad un'autorità competente degli esperimenti o dei dati relativi alle persone che li praticano

36 Con la terza censura la Commissione sostiene che, quand'anche l'art. 12 A, n. 10, punto 1, della legge modificata imponga al Ministro della Sanità il compito d'istituire procedimenti che consentano di notificare previamente alla competente autorità gli esperimenti che saranno effettuati o i dati relativi alle persone che li praticheranno, non ha ricevuto alcuna informazione relativa all'istituzione di siffatti procedimenti. Inoltre, la legge modificata non designerebbe la persona o l'organismo che costituisce l'autorità competente alla quale tali esperimenti e tali dati debbono essere previamente notificati conformemente all'art. 12, n. 1, della direttiva.

37 Il governo irlandese sostiene che, ai sensi delle pertinenti disposizioni nazionali, il richiedente è tenuto a notificare previamente al Ministero della Sanità i dettagli degli esperimenti che intende effettuare e i procedimenti che intende applicare. Tali informazioni riguarderebbero la natura, il luogo e gli obiettivi degli esperimenti, le qualifiche di cui il richiedente è in possesso, nonché il posto occupato nello stabilimento di ricerca o nell'agenzia per conto del quale egli svolge gli esperimenti. Inoltre, conformemente alla normativa irlandese applicabile, il procedimento sperimentale ai sensi del quale viene chiesta l'autorizzazione dovrebbe essere certificato come essenziale e dovrebbe essere dimostrato che nessun altro metodo scientifico sostitutivo è ragionevolmente o praticamente disponibile.

38 Si deve a questo proposito constatare che l'art. 12, n. 1, della direttiva non è stato trasposto in maniera completa poiché, nonostante le disposizioni dell'art. 12 A, n. 10, punto 1, della legge modificata, il Ministro della Sanità ha omesso d'istituire procedimenti che consentono di notificare previamente all'autorità competente nominativamente designata gli esperimenti che saranno effettuati o i dati relativi alle persone che li praticheranno.

39 Si deve pertanto constatare che l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 12, n. 1, della direttiva.

Sulla mancanza di un regime sanzionatorio efficace in caso di inosservanza dei requisiti posti dalla direttiva

40 Con la quarta censura la Commissione sostiene, in primo luogo, che gli artt. 2 e 13 della legge modificata, che vertono sulle sanzioni applicabili in caso d'inosservanza dei requisiti posti dalla direttiva, non riguardano le infrazioni relative alla sistemazione e alla tutela degli animali e neppure quelle relative al funzionamento degli stabilimenti di allevamento, degli stabilimenti fornitori o degli stabilimenti di utilizzatori, poiché la formulazione dell'art. 2 fa soltanto riferimento a persone che effettuano esperimenti o vi collaborano e l'art. 13 punisce soltanto l'ostruzionismo alle inchieste.

41 La Commissione considera che la mancanza di sanzioni applicabili alle infrazioni relative alla sistemazione e alla tutela degli animali nonché a quelle relative al funzionamento degli stabilimenti di allevamento, degli stabilimenti fornitori o degli stabilimenti utilizzatori mette a repentaglio l'efficacia del sistema globale di protezione offerto dalla legge modificata e viola l'art. 5 del Trattato. Infatti, anche qualora non sia prevista alcuna sanzione o ammenda specifica in una direttiva in caso di mancata esecuzione di obblighi specifici da essa imposti, resta cionondimeno che gli Stati membri hanno l'obbligo generale, ai sensi dell'art. 5 del Trattato, di adottare tutte le misure idonee ad assicurare l'esecuzione del diritto comunitario.

42 In secondo luogo, la Commissione è del parere che, in ragione della svalutazione monetaria intervenuta dopo l'istituzione delle ammende di cui trattasi, le sanzioni previste dagli artt. 2 e 13 della legge modificata non sono né efficaci, né proporzionate, né dissuasive. Del resto, l'Irlanda non punisce le violazioni delle norme previste dalla direttiva in maniera eguale alle violazioni di disposizioni di diritto nazionale di natura e gravità analoghe. A questo proposito la Commissione rileva, ad esempio, che, per talune analoghe infrazioni nazionali in materia di crudeltà verso gli animali, l'ammenda applicabile ammonta a IEP 1 000.

43 Il governo irlandese ritiene che le numerose condizioni alle quali è subordinato il rilascio delle autorizzazioni per praticare esperimenti e il potere del Ministro della Sanità di ritirare le autorizzazioni concesse dissuadano dal violare le leggi applicabili in materia in maniera di gran lunga più efficace di quanto farebbe l'imposizione di ammende, le quali potrebbero essere inflitte soltanto a seguito di azioni penali conclusesi con esito positivo.

44 Tuttavia, tale governo riconosce la fondatezza dell'argomento della Commissione circa l'inadeguatezza dell'attuale importo delle sanzioni pecuniarie applicabili. Nelle sue memorie fa presente che è sua intenzione aumentare tale importo e che un progetto di legge in tal senso è in preparazione.

45 In primo luogo, si deve rilevare che, secondo la costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenza 21 giugno 2001, Commissione/Lussemburgo, causa C-119/00, Racc. pag. I-4795, punto 14).

46 In secondo luogo, si deve ricordare che, qualora una normativa comunitaria non contenga alcuna disposizione specifica che preveda una sanzione in caso di trasgressione o faccia rinvio, al riguardo, alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, l'art. 5 del Trattato CE impone agli Stati membri di adottare tutte le misure atte ad assicurare la portata e l'efficacia del diritto comunitario. A tal fine, pur mantenendo la scelta delle sanzioni, essi devono segnatamente vegliare a che le violazioni del diritto comunitario siano punite, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in forme analoghe a quelle previste per le violazioni del diritto interno simili per natura e importanza e che, in ogni caso, conferiscano alla sanzione stessa un carattere effettivo, proporzionale e dissuasivo (v., in particolare, sentenze 21 settembre 1989, causa 68/88, Commissione/Grecia, Racc. pag. 2965, punti 23 e 24, e 7 dicembre 2000, causa C-213/99, de Andrade, Racc. pag. I-11083, punto 19).

47 Orbene, si deve constatare che le sanzioni previste nella normativa irlandese in caso d'inosservanza dei requisiti posti dalla direttiva non soddisfano le condizioni poste dalla giurisprudenza citata nel punto precedente.

48 Del resto, l'argomento del governo irlandese secondo il quale i controlli effettuati nell'ambito dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni consentono d'imporre, se del caso, una sanzione sufficiente è basato sull'erronea premessa che tutte le violazioni dei requisiti della direttiva possano essere sanzionate nell'ambito di tali procedimenti. Come giustamente rilevato dalla Commissione, il rifiuto di rilasciare un'autorizzazione o la sua revoca non può, comunque, essere considerato sanzione efficace e dissuasiva, qualora un esperimento contemplato dalla direttiva venga effettuato in totale violazione delle norme nazionali sulle autorizzazioni.

49 Ciò considerato, anche la quarta censura sollevata dalla Commissione va accolta.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

50 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, l'Irlanda, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari per assicurare la corretta trasposizione degli artt. 2, lett. d), 11 e 12 della direttiva del Consiglio 24 novembre 1986, 86/609/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, e non prevedendo un regime sanzionatorio efficace in caso d'inosservanza dei requisiti posti dalla direttiva 86/609, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva, in particolare del suo art. 25, e in forza del Trattato CE, in particolare del suo art. 5 (divenuto art. 10 CE).

2) L'Irlanda è condannata alle spese.

In alto