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Documento 62000CJ0468

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 settembre 2001.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.
Inadempimento di uno Stato - Direttiva 96/50/CE - Trasporto di merci e di persone nella Comunità - Armonizzazione delle condizioni per il conseguimento di certificati nazionali di conduzione di navi nel settore della navigazione interna - Mancata trasposizione entro il termine stabilito.
Causa C-468/00.

Raccolta della Giurisprudenza 2001 I-06337

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2001:482

62000J0468

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 settembre 2001. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 96/50/CE - Trasporto di merci e di persone nella Comunità - Armonizzazione delle condizioni per il conseguimento di certificati nazionali di conduzione di navi nel settore della navigazione interna - Mancata trasposizione entro il termine stabilito. - Causa C-468/00.

raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-06337


Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità

(Art. 226 CE)

Parti


Nella causa C-468/00,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. B. Mongin, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica francese, rappresentata dai sigg. G. de Bergues e S. Pailler, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/50/CE, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna (GU L 235, pag. 31), o, in ogni caso, non comunicando tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dai sigg. C. Gulmann, presidente di sezione, J.-P. Puissochet e J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl

cancelliere: sig. R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 31 maggio 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 22 dicembre 2000, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/50/CE, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna (GU L 235, pag. 31; in prosieguo: la «direttiva»), o, in ogni caso, non avendole comunicando tali disposizioni, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva.

2 Ai sensi dell'art. 13, n. 1, primo comma, della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della stessa le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarvisi ed informarne immediatamente la Commissione.

3 Ai sensi dell'art. 14 della direttiva, quest'ultima è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, avvenuta il 17 settembre 1996.

4 Rilevando che la direttiva non era stata trasposta nel diritto francese entro il termine stabilito, la Commissione ha avviato il procedimento di inadempimento. Dopo aver invitato la Repubblica francese a presentare le proprie osservazioni, la Commissione, il 31 gennaio 2000, ha emesso un parere motivato invitando tale Stato membro ad adottare le misure necessarie per conformarvisi entro un termine di due mesi dalla sua notifica.

5 In base alle informazioni comunicate alla Commissione dalle autorità francesi in seguito a tale parere motivato, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva avrebbero dovuto essere adottate entro il primo semestre del 2000.

6 Non avendo ricevuto alcun'altra informazione dal governo francese, la Commissione ha deciso di introdurre il presente ricorso.

7 La Commissione ricorda che il carattere vincolante degli artt. 249, terzo comma, CE, e 10, primo comma, CE obbliga gli Stati membri ad adottare, entro il termine stabilito, i provvedimenti necessari per trasporre le direttive nel loro ordinamento giuridico nazionale ed a comunicarle immediatamente tali provvedimenti. Tale obbligo sarebbe richiamato all'art. 13 della direttiva. Ora, la Repubblica francese non avrebbe adottato tali provvedimenti e quindi non li avrebbe comunicati alla Commissione.

8 La Repubblica francese afferma che il ritardo nella trasposizione della direttiva si spiega con la necessità di modificare sostanzialmente i titoli di conduzione delle navi nel settore della navigazione interna. Questo lavoro non potrebbe essere effettuato senza procedere ad un'ampia consultazione degli organismi professionali e delle amministrazioni interessate. A suo parere, un progetto di decreto relativo alla conduzione delle navi nel settore della navigazione interna dovrebbe essere prossimamente trasmesso al Conseil d'État per un esame. La trasposizione della direttiva necessiterebbe quindi l'adozione di un regolamento di attuazione di tale decreto, corredato da numerosi allegati. Progetti di atti normativi intesi ad assicurare la trasposizione della direttiva nel diritto francese sono allegati al controricorso.

9 Occorre constatare che la Repubblica francese non contesta il fatto di non aver adottato le misure di trasposizione necessarie per conformarsi alla direttiva.

10 Del resto, secondo una costante giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti da una direttiva (v., in particolare, sentenza 18 marzo 1999, causa C-166/97, Commissione/Francia, Racc. pag. I-1719, punto 13).

11 Poiché la direttiva non è stata trasposta completamente nel termine stabilito, si deve ritenere fondato il ricorso presentato dalla Commissione.

12 Di conseguenza, non adottando nel termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

13 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica francese, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Non adottando nel termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/50/CE, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva.

2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

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